Sentenza 6 giugno 2022
Massime • 1
Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del dirigente di struttura complessa alla monetizzazione, pur a fronte di un accumulo esorbitante di ferie non godute ed un'accertata situazione di "endemica" insufficienza di organico, senza verificare la condotta del datore di lavoro ed i rapporti tra insufficienza di organico, non imputabile al lavoratore, e necessità di assicurare la prosecuzione del servizio).
Commentari • 8
- 1. Enti Locali NewsMonica Catellani · https://www.publika.it/
La giurisprudenza rammenta che – allo stesso modo della laurea vecchio ordinamento e della laurea magistrale (a ciclo unico) – anche la laurea specialistica (che costituisce la prosecuzione di un percorso di una laurea che ha nella laurea triennale [...] L'INPS ha predisposto il messaggio n 2559 del 24 giugno 2022, ad oggetto “Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n 50 Dichiarazione del lavoratore”, con il quale l'Istituto, al [...] Nel corso del controllo (ex art 1, comma 173, legge 266/2005) sugli atti di spesa relativi ad incarichi di consulenze conferiti dalla provincia di Parma, la Corte dei Conti, sezione regionale …
Leggi di più… - 2. Enti Locali NewsMonica Catellani · https://www.publika.it/
- 3. Indennità sostitutiva delle ferie non godute nel settore privato e normativa speciale per il pubblico impiegoGiorgio Tessitore · https://www.avvocatotessitore.it/articoli/ · 7 maggio 2023
Alcuni giorni fa, dopo aver ottenuto una sentenza favorevole al riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute dal lavoratore che assistevo e rappresentavo in giudizio, ho pubblicato, sulla mia pagina Facebook, il seguente post: “Vincere una causa e far ottenere ad un lavoratore il diritto negatogli da parte datoriale è sempre un piacere ma aver ottenuto dal Giudice del lavoro del Tribunale di Trapani la condanna di una Pubblica Amministrazione al pagamento delle ferie non godute, negli ultimi anni prima della fine del rapporto, da un lavoratore che in forza di un impiego a tempo parziale (50% delle ore contrattuali) da titolare di posizione organizzativa, sostituiva …
Leggi di più… - 4. Ferie non godute: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 settembre 2022
- 5. Monetizzazione ferie del dirigenteGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 4 luglio 2022
La Corte di Cassazione sezione Lavoro, con sentenza n. 18140 del 6 giugno 2022, ha sancito che il dirigente ha diritto alla monetizzazione delle ferie se è in grado di dimostrare che non è riuscito ad usufruirne per esigenze di servizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2022, n. 18140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18140 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2022 |
Testo completo
servizi di “guardia” da cui sono esclusi i dirigenti di struttura complessa e che fanno parte dell’orario normale di lavoro degli altri dirigenti medici o, quando eccedano da esso, del lavoro da considerare straordinario. L’art. 17 disciplina invece il servizio di pronta disponibilità. Esso può essere “sostitutivo” del servizio di guardia, evidentemente quando vi siano unità che non necessitino della presenza medica “in loco” del medico e per le quali sia dunque sufficiente, nelle ore notturne o nei festivi, la possibilità che il medico le raggiunga con immediatezza;
oppure esso può essere “integrativo”, quando l’unità ospedaliera abbia comunque un servizio di guardia, ma possa anche presentare necessità di implementazioni della presenza medica e la norma contrattuale - non a caso, data la tipologia del 10 di 12 settore - esclude la pronta reperibilità “sostitutiva” per i servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva, quale è quello ove operava il Bono. Oltre a ciò, la norma collettiva, rispetto ai soli servizi di reperibilità “integrativa” – da cui l’esclusione invece dei servizi di pronta reperibilità “sostitutiva” - ne prevede lo svolgimento anche da parte dei dirigenti preposti alle strutture complesse, evidentemente per assicurare una maggiore platea di personale rispetto a situazioni che, proprio per necessitare di quella tipologia di servizio, manifestano a priori la possibilità concreta di un più corposo e rapido intervento medico. Va da sé, quindi, che l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il Bono, in quanto a capo di una struttura complessa, fosse fuori dai servizi di reperibilità, è incoerente con il quadro sopra tracciato, perché la pronta reperibilità in sede di terapia intensiva, che il ricorrente assume di avere assicurato rispetto alla camera iperbarica, è tipicamente di natura “integrativa”, tipicamente propria della struttura cui il ricorrente era preposto ed aperta anche ai dirigenti di struttura complessa. È poi noto che le prestazioni c.d. “aggiuntive” (qui non nel senso di aggiuntive ai servizi di guardia, ma alle ordinarie attività del dirigente medico) si sottraggono, in quanto caratterizzate da una loro specifica ed autonoma enucleazione, anche retributiva, da parte della contrattazione collettiva, al principio della c.d. onnicomprensività, in questo ambito dunque mal richiamato dalla Corte territoriale (Cass. 5 agosto 2020, n. 16711; Cass. 10 dicembre 2019, n. 32264). Non è dunque vero quanto affermato dalla Corte territoriale, ovverosia che al Bono non potesse spettare il diritto alla remunerazione, entro i limiti massimi previsti dal C.C.N.L. e nella misura in cui vi sia prova o non sia stata contestata la prestazione 11 di 12 del corrispondente servizio, profili che, dovendosi cassare sul punto la sentenza impugnata, dovranno essere trattati in sede di rinvio. 4. Il terzo motivo di ricorso per cassazione assume la violazione, da parte della Corte territoriale, degli artt. 2041 e 2042 c.c. con riferimento a disimpegno di turni notturni di guardia attiva (art. 16 del C.C.N.L.) e del compenso la gestione dell’elisuperficie. 4.1 Il motivo è infondato. 4.2 Deve premettersi il richiamo al principio di fondo che regola la retribuzione dirigenziale nel pubblico impiego e che è quello della onnicomprensività di cui all’art. 24 d. lgs. 165/201 (da ultimo, tra le molte, Cass. 24 febbraio 2022, n. 6153). 4.3 Ciò posto e rispetto alle c.d. guardie attive di cui all’art. 16 del C.C.N.L., va evidenziato il fatto che il comma 3 della disposizione collettiva esclude i dirigenti di struttura complessa da tale servizio, che peraltro, in generale, è ricompreso nell’orario di servizio, ordinario o straordinario, di servizio degli altri dirigenti medici (comma 2). Dal rientrare di quel servizio nell’orario, consegue che la remunerazione può avvenire, proprio in ragione del principio di onnicomprensività, se ed in quanto prevista, a titolo aggiuntivo per il disagio notturno o festivo, dalla contrattazione collettiva, il che può accadere solo per coloro - tra cui non rientrano i dirigenti di struttura complessa in quanto esclusi di regola da quel servizio – le cui prestazioni comportino, in ragione di ciò, uno specifico incremento retributivo. In altre parole, se il dirigente di struttura complessa in concreto svolge quei turni, ciò accade al di fuori delle previsioni di contrattazione collettiva e rientra, in assenza di regole speciali in suo favore, nell’onnicomprensività propria della sua retribuzione, come ha ritenuto in sostanza la Corte territoriale. 4.4 Ancor più il principio vale per le responsabilità di gestione dell’elisuperficie, evidentemente attribuite al Dirigente del servizio 12 di 12 intensivo e di rianimazione cui era preposto il ricorrente per chiare ragioni di affinità al servizio medico principalmente prestato, ma che rientrano, come tali, nell’alveo retributivo onnicomprensivo previsto per quest’ultimo. 4.5 In sostanza si tratta in entrambi i casi di prestazioni rese nel sinallagma lavorativo, per di più in un contesto di generale vigenza del principio di onnicomprensività e dunque inidonee a giustificare un’ulteriore retribuzione a titolo contrattuale. Se così è, però, la remuneratività propria della retribuzione della figura dirigenziale, coprendo anche tali prestazioni, non lascia evidentemente alcuno spazio, al di là di ogni altro profilo, per anche solo ragionare in termini di arricchimento. 5. In sostanza, vanno accolti i primi due motivi e rigettato il terzo, con rinvio alla Corte d‘Appello di Palermo, affinché decida sui profili ancora non definiti sulla base dei principi di cui sopra.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 12.4.2022.