Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/1987, n. 374
CASS
Sentenza 17 gennaio 1987

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In tema di ripristino del contratto di locazione per non avere il locatore dato all'immobile - ottenuto in esito al positivo Esercizio dell'Azione di recesso per necessità - la destinazione abitativa prospettata a sostegno della domanda di rilascio, ancorché non sia necessaria, per attuare una tale destinazione, la ininterrotta presenza del locatore (o del congiunto per la necessità del quale quello abbia agito) nell'alloggio, non facendo il temporaneo allontanamento venir meno l'occupazione, è tuttavia necessario che l'alloggio stesso costituisca la casa di normale abitazione, avendo il recesso per necessità abitativa come presupposto proprio il bisogno di un'abitazione primaria, dove vivere abitualmente.*

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/1987, n. 374
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 374
Data del deposito : 17 gennaio 1987

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