Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00536/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00511/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 511 del 2023, proposto da
LI GI, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Castelli, Francesco Castelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di cui alla nota del Comune di Cagliari del 07/06/2023 prot. 0171106/2023 e declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento sull’istanza del ricorrente del 16.06.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la parte ricorrente ha impugnato la nota epigrafata del Comune di Cagliari di rigetto e/o di arresto procedimentale della istanza presentata dal ricorrente in data 16/06/2022 volta alla riclassificazione del valore del proprio immobile e, comunque, domandato la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento qualora alla nota di cu sopra non dovesse essere riconosciuto carattere provvedimentale;
- resiste in giudizio il Comune di Cagliari;
- a seguito di alcuni rinvii della trattazione del merito, la parte ricorrente ha dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, domandando la compensazione delle spese di lite, concludendo in conformità anche il Comune di Cagliari;
- all’udienza pubblica dell’11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che al Collegio non resti che, alla luce delle dichiarazioni delle parti, dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese di lite sull’accordo delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO