Articolo 14 della Legge 3 febbraio 1963, n. 533
Articolo 13Articolo 15
Versione
11 maggio 1963
Art. 14. Le spese ordinarie e straordinarie del bi-
lancio dell'Amministrazione predetta, compre-
se quelle delle gestioni speciali ed autonome
e per partite di giro, accertate nell'eserci-
zio finanziario 1954-55, per la competenza
propria dell'esercizio medesimo, sono stabi-
lite in...................................... L. 803.925.504.909 - delle quali furono pagate.................... " 736.773.246.475 -
-------------------- e rimasero da pagare......................... L. 67.152.258.434 -
--------------------
Entrata in vigore il 11 maggio 1963