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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Antonino Fichera Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 58/2021 R.G., promossa da
(cf: ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
per procura in atti, dall'avv. Barbara Oliveri;
appellante contro
(cf: , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
appellato
(cf: ), rappr e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
CP_2 P.IVA_2
(già Controparte_3 [...]
(cf/p.i.: , contumace;
CP_4 P.IVA_3
appellati
All'udienza collegiale del 18 ottobre 2024 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.) Con sentenza n. 4059/2020, pubblicata il 2.12.2020, il Tribunale di Catania - pronunciando nel giudizio di merito promosso dal , relativo Controparte_1
all'opposizione all'esecuzione, ex art. 615, comma 2, c.p.c., proposta da Pt_1
avverso il pignoramento presso terzo ( ex art. 72 Bis D.P.R. 602/73,
[...] CP_2
eseguito ad istanza di in forza della cartella di pagamento Controparte_4
n. 293 2011 004225227 000, avente ad oggetto il recupero, da parte del
[...]
, della multa di €. 103,00 e della sanzione di €. 6.991,00, sostitutiva Controparte_1
della pena di mesi 6 di reclusione, inflitte al con la sentenza del Tribunale di Pt_1
Catania, sezione distaccata di Paternò, emessa il 21.10.2003 - così ha statuito:
“dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e condanna Parte_1
alla rifusione - in favore del - delle spese di lite relative alla Controparte_1
fase sommaria, liquidate in euro 1.245,00 per compensi e delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 2.000,00 per compensi”.
Ha evidenziato il primo giudice che la disposta conversione, con provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Catania del 18.2.2020 - ossia successivamente all'instaurazione del giudizio - della pena pecuniaria comminata al con la Pt_1
summenzionata sentenza penale, in 28 giorni di libertà controllata, ex art. 238 bis c.
3 del D.P.R. 115/02, comportava la sopravvenuta carenza di interesse ad agire per il recupero delle somme iscritte a ruolo dall'amministrazione della giustizia.
Nondimeno, ai fini della regolamentazione delle spese di lite - da operare sulla base del criterio della c.d. soccombenza virtuale, anche con riguardo alla fase sommaria - l'assunto del , in ordine alla sussistenza del diritto di procedere CP_1
ad esecuzione forzata sulla base del credito iscritto a ruolo (sino all'adozione del citato provvedimento di conversione della pena pecuniaria del Magistrato di
Sorveglianza) risultava fondato.
Ciò in quanto la sentenza del Tribunale di Catania sezione distaccata di Paternò, del 21.10.2003, era stata impugnata in appello ed era quindi divenuta irrevocabile solo il 24.2.2010, con la sentenza (di conferma) resa dalla Corte di Appello.
2 Dovendo, quindi, trovare applicazione il principio sancito dall'art. 172 c.p. (in forza del quale il termine decennale di prescrizione della multa decorre dal giorno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile), ne derivava che la notifica dell'intimazione di pagamento (pacificamente avvenuta nel maggio del 2019) aveva tempestivamente interrotto il decorso del termine prescrizionale.
Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria di cui alla cartella n. 293 2011 004225227 000 - sollevata dal con l'opposizione Pt_1
all'esecuzione e che aveva indotto il giudice della fase sommaria dell'opposizione a sospendere l'esecuzione - era giuridicamente infondata, il che comportava la soccombenza virtuale del Pt_1
Ha impugnato la sentenza il con citazione notificata il 15.1.2021 al Pt_1
e successivamente - su ordine della Corte - all' e a Controparte_1 CP_2
(già . Controparte_3 Controparte_4
Il ministero ha resistito al gravame;
l' ha eccepito il proprio difetto di CP_2
legittimazione passiva;
l'agente della riscossione è rimasto contumace, pur ritualmente citato.
Posta in decisione, allo scadere dei termini per il deposito di conclusionali e repliche la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione, rubricato “errore di diritto e di fatto su un punto essenziale ed assorbente della controversia”, l'appellante deduce che “la richiesta del Tribunale di Catania di convertire in libertà controllata la pena pecuniaria inflitta al risulta contemporanea alla presentazione del giudizio Pt_1
di primo grado”. Inoltre, oggetto dell'opposizione era anche una cartella esattoriale di €. 230,34 per la quale il aveva chiesto la definizione agevolata con la Pt_1
rottamazione ter e che in assenza di opposizione avrebbe dovuto pagare;
il giudicante non ha fatto cenno nella sentenza della necessità per il di fare opposizione a Pt_1
questa illegittima cartella di pagamento.
3 Sicchè “il giudice avrebbe dovuto valutare, sempre nella ricostruzione dei fatti, sia l'opposizione relativa alla cartella rottamata, che la richiesta di conversione della pena in libertà controllata contestuale alla proposizione del giudizio di primo grado da parte del e anteriore alla costituzione in giudizio del il quale CP_1 Pt_1
non aveva altra scelta che costituirsi in giudizio per dimostrare e bloccare
(indipendentemente dell'avvenuta prescrizione) il recupero forzoso della somma”.
Con altro motivo, rubricato “violazione dell'art. 96 c.p.c.”, deduce che “il magistrato, pur dichiarando correttamente la cessazione della materia del contendere,
ha inspiegabilmente condannato il al pagamento delle spese legali … non Pt_1
individuando che la cessazione della materia del contendere era anteriore alla sua costituzione”. Aggiunge che “Nella fase sommaria in ogni caso, anche a prescindere dalla cartella in contestazione sulla quale è avvenuta l'espiazione della pena, vi era una cartella già definita con rottamazione per la quale non poteva non fare opposizione perché la richiesta era illegittima. Per il giudizio di primo grado al momento della proposizione del giudizio il aveva fatto già la richiesta di CP_1
conversione, richiedendo, come ammesso dallo stesso, il recupero sia in sede civile che penale. Il giudicante non ha tenuto conto del comportamento in giudizio del che pur in presenza della rottamazione di una della due cartelle e la CP_1
cessazione della materia del contendere ha continuato a chiedere la condanna del al pagamento dell'intera somma portata dalla cartella opposta”. Pt_1
2.) Va preliminarmente evidenziato che le ragioni dell'impugnazione in esame attengono esclusivamente alla statuizione di condanna dell'opponente alle spese di lite in favore dell'ente impositore, , che è, pertanto, unico Controparte_1
legittimato passivo nel presente giudizio di appello. Sicchè la notifica del gravame all' e all'agente della riscossione è stata disposta dalla Corte, non ai fini della CP_2
"vocatio in ius" ex art. 331 c.p.c., ma di mera "litis denuntiatio" ai sensi e per gli effetti dell'art. 332 c.p.c. (cfr. Cass. 7031/2020); non v'è pertanto luogo a provvedere sulle spese di costituzione dell' nel presente grado. CP_2
4 3.) Le ragioni di impugnazione sopra ritrascritte - le quali, seppur esposte in due distinti paragrafi, di contenuto sovrapponibile, in realtà costituiscono un unico motivo - sono manifestamente infondate in diritto, nonchè basate su presupposti di fatto del tutto irrilevanti ai fini di una diversa decisione.
Va innanzitutto evidenziato che né al momento del pignoramento presso terzi, eseguito ad istanza di in forza della cartella di pagamento Controparte_4
n. 293 2011 004225227 000, né al momento della proposizione della relativa opposizione, da parte del era ancora intervenuto il provvedimento del Pt_1
18.2.2020 del Magistrato di sorveglianza, di conversione in libertà controllata della pena pecuniaria per cui è stata avviata la procedura esecutiva, che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Né può assumere rilevanza alcuna la circostanza che la disposta conversione fosse invece intervenuta alla data (3.3.2020) di costituzione del (convenuto) nel Pt_1
giudizio di merito promosso, ex art. 616 c.p.c., dal , all'esito della fase CP_1
sommaria; la pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione non si determina, all'evidenza, in relazione alla costituzione del convenuto nel giudizio di merito, come sembra ritenere l'appellante, bensì in relazione alla data di proposizione dell'opposizione medesima, nella specie avvenuta col ricorso al giudice dell'esecuzione del 2.8.2019.
Del pari irrilevante è poi la data di richiesta “da parte del ” (recte: da CP_1
parte del Procuratore della Repubblica di Catania) di conversione della pena pecuniaria applicata al in libertà controllata (data che, peraltro, neppure si Pt_1
evince dal provvedimento che ha disposto la conversione), posto che solo l'accoglimento dell'istanza determina la cessazione della materia del contendere in relazione alla procedura di recupero delle somme iscritte a ruolo.
Del resto, il ha proposto l'opposizione all'esecuzione avverso la cartella Pt_1
n. 293 2011 004225227 000, non certo in ragione della conversione della pena, bensì in forza della (sola) eccezione di prescrizione, a buon diritto ritenuta infondata dal tribunale, con argomentazioni neppure censurate dall'appellante.
5 In merito, poi, all'ulteriore argomento posto a fondamento del gravame, ossia la circostanza che l'opposizione all'esecuzione riguardasse anche altra cartella, n. 293
2014 0012061334 000, per la riscossione dell'importo di €.230,00, di cui il tribunale non ha tenuto conto, ferma, comunque, l'esiguità dell'importo di detta cartella rispetto all'altra, valga osservare quanto segue:
a) la circostanza non può assumere rilievo ai fini della quantificazione delle spese di lite relative al giudizio di merito, che ha riguardato solo la cartella n. 293 2011
004225227 000, ma solo per la fase cautelare;
b) la definizione agevolata non rende affatto illegittima l'originaria iscrizione a ruolo, da parte dell'ente impositore, e quindi l'emissione della cartella, come sostiene l'appellante, costituendo causa sopravvenuta - alle condizioni di legge - di estinzione dell'obbligazione iscritta a ruolo.
Per tali ragioni, l'appello va respinto.
Anche le spese del presente grado seguono il criterio della soccombenza, tenuto tuttavia conto, in tal caso, del valore della controversia di appello, pari alle spese processuali del primo grado, applicate le tabelle di cui al DM n.147/2022, parametri medi, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al rimborso in favore del delle Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.1.923,00, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15 %;
nulla per le spese quanto ad e ad CP_2 CP_5
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento,
6 da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 5.3.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Antonino Fichera Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 58/2021 R.G., promossa da
(cf: ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
per procura in atti, dall'avv. Barbara Oliveri;
appellante contro
(cf: , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
appellato
(cf: ), rappr e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
CP_2 P.IVA_2
(già Controparte_3 [...]
(cf/p.i.: , contumace;
CP_4 P.IVA_3
appellati
All'udienza collegiale del 18 ottobre 2024 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.) Con sentenza n. 4059/2020, pubblicata il 2.12.2020, il Tribunale di Catania - pronunciando nel giudizio di merito promosso dal , relativo Controparte_1
all'opposizione all'esecuzione, ex art. 615, comma 2, c.p.c., proposta da Pt_1
avverso il pignoramento presso terzo ( ex art. 72 Bis D.P.R. 602/73,
[...] CP_2
eseguito ad istanza di in forza della cartella di pagamento Controparte_4
n. 293 2011 004225227 000, avente ad oggetto il recupero, da parte del
[...]
, della multa di €. 103,00 e della sanzione di €. 6.991,00, sostitutiva Controparte_1
della pena di mesi 6 di reclusione, inflitte al con la sentenza del Tribunale di Pt_1
Catania, sezione distaccata di Paternò, emessa il 21.10.2003 - così ha statuito:
“dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e condanna Parte_1
alla rifusione - in favore del - delle spese di lite relative alla Controparte_1
fase sommaria, liquidate in euro 1.245,00 per compensi e delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 2.000,00 per compensi”.
Ha evidenziato il primo giudice che la disposta conversione, con provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Catania del 18.2.2020 - ossia successivamente all'instaurazione del giudizio - della pena pecuniaria comminata al con la Pt_1
summenzionata sentenza penale, in 28 giorni di libertà controllata, ex art. 238 bis c.
3 del D.P.R. 115/02, comportava la sopravvenuta carenza di interesse ad agire per il recupero delle somme iscritte a ruolo dall'amministrazione della giustizia.
Nondimeno, ai fini della regolamentazione delle spese di lite - da operare sulla base del criterio della c.d. soccombenza virtuale, anche con riguardo alla fase sommaria - l'assunto del , in ordine alla sussistenza del diritto di procedere CP_1
ad esecuzione forzata sulla base del credito iscritto a ruolo (sino all'adozione del citato provvedimento di conversione della pena pecuniaria del Magistrato di
Sorveglianza) risultava fondato.
Ciò in quanto la sentenza del Tribunale di Catania sezione distaccata di Paternò, del 21.10.2003, era stata impugnata in appello ed era quindi divenuta irrevocabile solo il 24.2.2010, con la sentenza (di conferma) resa dalla Corte di Appello.
2 Dovendo, quindi, trovare applicazione il principio sancito dall'art. 172 c.p. (in forza del quale il termine decennale di prescrizione della multa decorre dal giorno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile), ne derivava che la notifica dell'intimazione di pagamento (pacificamente avvenuta nel maggio del 2019) aveva tempestivamente interrotto il decorso del termine prescrizionale.
Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria di cui alla cartella n. 293 2011 004225227 000 - sollevata dal con l'opposizione Pt_1
all'esecuzione e che aveva indotto il giudice della fase sommaria dell'opposizione a sospendere l'esecuzione - era giuridicamente infondata, il che comportava la soccombenza virtuale del Pt_1
Ha impugnato la sentenza il con citazione notificata il 15.1.2021 al Pt_1
e successivamente - su ordine della Corte - all' e a Controparte_1 CP_2
(già . Controparte_3 Controparte_4
Il ministero ha resistito al gravame;
l' ha eccepito il proprio difetto di CP_2
legittimazione passiva;
l'agente della riscossione è rimasto contumace, pur ritualmente citato.
Posta in decisione, allo scadere dei termini per il deposito di conclusionali e repliche la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione, rubricato “errore di diritto e di fatto su un punto essenziale ed assorbente della controversia”, l'appellante deduce che “la richiesta del Tribunale di Catania di convertire in libertà controllata la pena pecuniaria inflitta al risulta contemporanea alla presentazione del giudizio Pt_1
di primo grado”. Inoltre, oggetto dell'opposizione era anche una cartella esattoriale di €. 230,34 per la quale il aveva chiesto la definizione agevolata con la Pt_1
rottamazione ter e che in assenza di opposizione avrebbe dovuto pagare;
il giudicante non ha fatto cenno nella sentenza della necessità per il di fare opposizione a Pt_1
questa illegittima cartella di pagamento.
3 Sicchè “il giudice avrebbe dovuto valutare, sempre nella ricostruzione dei fatti, sia l'opposizione relativa alla cartella rottamata, che la richiesta di conversione della pena in libertà controllata contestuale alla proposizione del giudizio di primo grado da parte del e anteriore alla costituzione in giudizio del il quale CP_1 Pt_1
non aveva altra scelta che costituirsi in giudizio per dimostrare e bloccare
(indipendentemente dell'avvenuta prescrizione) il recupero forzoso della somma”.
Con altro motivo, rubricato “violazione dell'art. 96 c.p.c.”, deduce che “il magistrato, pur dichiarando correttamente la cessazione della materia del contendere,
ha inspiegabilmente condannato il al pagamento delle spese legali … non Pt_1
individuando che la cessazione della materia del contendere era anteriore alla sua costituzione”. Aggiunge che “Nella fase sommaria in ogni caso, anche a prescindere dalla cartella in contestazione sulla quale è avvenuta l'espiazione della pena, vi era una cartella già definita con rottamazione per la quale non poteva non fare opposizione perché la richiesta era illegittima. Per il giudizio di primo grado al momento della proposizione del giudizio il aveva fatto già la richiesta di CP_1
conversione, richiedendo, come ammesso dallo stesso, il recupero sia in sede civile che penale. Il giudicante non ha tenuto conto del comportamento in giudizio del che pur in presenza della rottamazione di una della due cartelle e la CP_1
cessazione della materia del contendere ha continuato a chiedere la condanna del al pagamento dell'intera somma portata dalla cartella opposta”. Pt_1
2.) Va preliminarmente evidenziato che le ragioni dell'impugnazione in esame attengono esclusivamente alla statuizione di condanna dell'opponente alle spese di lite in favore dell'ente impositore, , che è, pertanto, unico Controparte_1
legittimato passivo nel presente giudizio di appello. Sicchè la notifica del gravame all' e all'agente della riscossione è stata disposta dalla Corte, non ai fini della CP_2
"vocatio in ius" ex art. 331 c.p.c., ma di mera "litis denuntiatio" ai sensi e per gli effetti dell'art. 332 c.p.c. (cfr. Cass. 7031/2020); non v'è pertanto luogo a provvedere sulle spese di costituzione dell' nel presente grado. CP_2
4 3.) Le ragioni di impugnazione sopra ritrascritte - le quali, seppur esposte in due distinti paragrafi, di contenuto sovrapponibile, in realtà costituiscono un unico motivo - sono manifestamente infondate in diritto, nonchè basate su presupposti di fatto del tutto irrilevanti ai fini di una diversa decisione.
Va innanzitutto evidenziato che né al momento del pignoramento presso terzi, eseguito ad istanza di in forza della cartella di pagamento Controparte_4
n. 293 2011 004225227 000, né al momento della proposizione della relativa opposizione, da parte del era ancora intervenuto il provvedimento del Pt_1
18.2.2020 del Magistrato di sorveglianza, di conversione in libertà controllata della pena pecuniaria per cui è stata avviata la procedura esecutiva, che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Né può assumere rilevanza alcuna la circostanza che la disposta conversione fosse invece intervenuta alla data (3.3.2020) di costituzione del (convenuto) nel Pt_1
giudizio di merito promosso, ex art. 616 c.p.c., dal , all'esito della fase CP_1
sommaria; la pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione non si determina, all'evidenza, in relazione alla costituzione del convenuto nel giudizio di merito, come sembra ritenere l'appellante, bensì in relazione alla data di proposizione dell'opposizione medesima, nella specie avvenuta col ricorso al giudice dell'esecuzione del 2.8.2019.
Del pari irrilevante è poi la data di richiesta “da parte del ” (recte: da CP_1
parte del Procuratore della Repubblica di Catania) di conversione della pena pecuniaria applicata al in libertà controllata (data che, peraltro, neppure si Pt_1
evince dal provvedimento che ha disposto la conversione), posto che solo l'accoglimento dell'istanza determina la cessazione della materia del contendere in relazione alla procedura di recupero delle somme iscritte a ruolo.
Del resto, il ha proposto l'opposizione all'esecuzione avverso la cartella Pt_1
n. 293 2011 004225227 000, non certo in ragione della conversione della pena, bensì in forza della (sola) eccezione di prescrizione, a buon diritto ritenuta infondata dal tribunale, con argomentazioni neppure censurate dall'appellante.
5 In merito, poi, all'ulteriore argomento posto a fondamento del gravame, ossia la circostanza che l'opposizione all'esecuzione riguardasse anche altra cartella, n. 293
2014 0012061334 000, per la riscossione dell'importo di €.230,00, di cui il tribunale non ha tenuto conto, ferma, comunque, l'esiguità dell'importo di detta cartella rispetto all'altra, valga osservare quanto segue:
a) la circostanza non può assumere rilievo ai fini della quantificazione delle spese di lite relative al giudizio di merito, che ha riguardato solo la cartella n. 293 2011
004225227 000, ma solo per la fase cautelare;
b) la definizione agevolata non rende affatto illegittima l'originaria iscrizione a ruolo, da parte dell'ente impositore, e quindi l'emissione della cartella, come sostiene l'appellante, costituendo causa sopravvenuta - alle condizioni di legge - di estinzione dell'obbligazione iscritta a ruolo.
Per tali ragioni, l'appello va respinto.
Anche le spese del presente grado seguono il criterio della soccombenza, tenuto tuttavia conto, in tal caso, del valore della controversia di appello, pari alle spese processuali del primo grado, applicate le tabelle di cui al DM n.147/2022, parametri medi, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al rimborso in favore del delle Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.1.923,00, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15 %;
nulla per le spese quanto ad e ad CP_2 CP_5
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento,
6 da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 5.3.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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