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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente dott. Giulio Corsini Giudice dott.ssa Alessia Giampietro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11779 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(già ) in persona del Parte_1 Parte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Giovanni Scozzari parte attrice
CONTRO
p. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del curatore avv. Alberto Marino parte convenuta - contumace
OGGETTO: Revocazione ex artt. 395 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 22/11/2024 la parte concludeva come da verbale di udienza al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23 giugno 2016, a mezzo pec, la
[...]
conveniva la in persona del Parte_2 Controparte_1 Curatore pro-tempore, e chiedeva la revocazione, ai sensi dell'art. 395, comma primo, n.4)
c.p.c., del decreto n. 2466/2016, depositato il 05.05.2016 dalla Sezione fallimentare del
Tribunale di Palermo, nel giudizio tra le parti, portante il n. R.G.117/2014, avente ad oggetto l'opposizione avverso lo stato passivo del fallimento nella parte in cui non aveva ammesso il credito della relativo al rapporto di Parte_2
conto corrente n. 7121. Quindi, chiedeva di revocare il decreto impugnato e ammettere la creditrice opponente al passivo del fallimento della in via chirografaria per Controparte_1
il credito di € 404.794,78 vantato quale esposizione debitoria del c/c n.7121.
La parte attrice, in via preliminare, dato atto della pendenza del giudizio per cassazione iscritto al n. R.G.14325/2016 - promosso dalla Banca avverso il decreto del Tribunale di
Palermo, Sez. fallimentare, nel giudizio tra le parti, portante il n. R.G.117/2014, riguardante anche il medesimo capo impugnato con la domanda di revocazione - chiedeva la sospensione del giudizio fino all'esito del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione
Alla udienza del 26/1/2017 il GI sospendeva il presente giudizio, poi successivamente riassunto dalla parte attrice con ricorso depositato in data 13-14 aprile 2023, all'esito della definizione del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione conclusosi con ordinanza di inammissibilità del ricorso pubblicata in data 17/3/2023.
La regolarmente citata in giudizio, non si è Controparte_1
costituita rimanendo pertanto contumace.
La causa – istruita con le produzioni documentali – è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Va, in via preliminare, rilevata l'applicabilità dell'istituto della revocazione ex art. 395 cpc ai decreti che definiscono il giudizio di opposizione allo stato passivo, considerato che la Corte di Cassazione vi ravvisa un giudizio di merito a cognizione piena (Cass.,
Sentenza 11 settembre 2009, n. 19697) in unico grado (essendo direttamente ricorribile per cassazione, e non invece appellabile) nonché la superabilità, sul piano sistematico, del tenore letterale dello stesso art. 395 c.p.c., che pure assoggetta al rimedio le sole
“sentenze” e dunque parrebbe prima facie di per sé escludere l'ammissibilità dell'impugnazione avverso al decreto disciplinato dall'art. 99, ultimo comma L.F. Passando all'esame della domanda di revocazione deve osservarsi che il giudizio sulla revocazione comprende due fasi distinte e precisamente la fase del judicium rescindens e quella del judicium rescissorium. Nella prima fase il giudice deve limitarsi ad accertare, anche di ufficio in mancanza di sollecitazione della parte, se ricorra nel caso sottoposto al suo esame uno dei motivi per i quali la revocazione è ammessa e se fra il motivo idoneo eventualmente accertato e la decisione impugnata esista un nesso di causalità (cfr. Cass. sent. n. 1867/1954).
Nella seconda, invece, il giudice deve compiere un ragionamento di tipo controfattuale in base al quale, una volta sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, verifichi la resistenza della decisione stessa. Solo nel caso in cui la sentenza impugnata, all'esito di tale ragionamento, risulti priva della sua base logico-giuridica, il giudice effettua un rinnovato esame del merito della controversia ( Cass. sent. n.19329/2022).
Per quel che in questa sede interessa, con particolare riferimento al n. 4, dell'art. 395
c.p.c., secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza “l'errore di fatto di cui all'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., per essere motivo di revocazione, deve consistere in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che porta il giudice a supporre erroneamente l'esistenza o l'inesistenza di un fatto già escluso o accertato dagli atti processuali. È necessario che vi sia un contrasto oggettivo tra la rappresentazione della realtà nella sentenza e quella negli atti processuali, senza bisogno di ulteriori indagini interpretative” (così
Corte di Cassazione civile sez. III, 19/11/2024, n.29786).
La norma, inoltre, richiede che il fatto non deve aver costituito punto controverso sul quale la sentenza impugnata ebbe a pronunciarsi.
Orbene, nel caso di specie parte attrice ha invocato il n. 4 dell'art. 395 c.p.c., deducendo in particolare che il tribunale, nel decreto di opposizione allo stato passivo in questa sede impugnato, avrebbe erroneamente supposto l'inesistenza di un documento, ovverosia del contratto di conto corrente n. 7121, rilevante ai fini dell'ammissione al passivo del credito, invero, secondo la prospettazione di parte attrice, depositato unitamente alla domanda di ammissione al passivo nel procedimento R.G. n. 117/2014 (e segnatamente all'allegato 34).
Il nesso causale richiesto dal sopra richiamato orientamento interpretativo, secondo quanto esposto dalla parte attrice, risiederebbe nel fatto che, proprio sul presupposto della mancata produzione del predetto contratto, il tribunale ha statuito di non potere verificare la corretta prosecuzione del rapporto in termini di condizioni applicate ed interessi sui saldi passivi e, quindi, ritenendo non provato il credito ai fini dell'ammissione.
La domanda non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via assorbente, va evidenziato che nel caso di specie manca integralmente la prova che la attrice – diversamente da quanto affermato - abbia tempestivamente curato nel Pt_2
giudizio di opposizione allo stato passivo n. RG 117/2014 la produzione documentale del contratto di conto corrente n. 7121, evidenza probatoria questa che avrebbe, in tutta evidenza, dovuto essere fornita nel presente giudizio.
Preme, infatti, osservare che la questione circa la tempestività della produzione documentale posta a sostegno della domanda di ammissione al passivo era stata oggetto di specifica statuizione del decreto del Tribunale laddove, alla pagina 7, veniva espressamente sottolineato che, alla luce di quanto stabilito dall'art 99 l.f. in ordine al maturare delle decadenze assertive e documentali, sarebbero stati oggetto di valutazione esclusivamente i documenti prodotti unitamente al ricorso in opposizione del 7/1/2014 e non anche quelli tardivamente depositati il 17/7/2014.
La parte attrice, nel presente giudizio, non ha infatti dimostrato, come era suo onere, che il documento n. 34 (contratto di conto corrente n. 7121, oltre agli altri documenti citati) fosse stato tempestivamente prodotto in uno al ricorso in opposizione allo stato passivo del procedimento n. rg. 117/2014, come assertivamente sostiene.
In particolare, manca in questa sede la prova che l'elenco atti e documenti tempestivamente prodotti in uno con il ricorso in opposizione allo stato passivo del procedimento R.G. n. 117/2014, includesse anche il contratto di c/c n. 7121.
L'elenco collegato all'elenco atti e documenti del fascicolo di parte attrice del presente giudizio revocatorio (punto n. 4) indica nell'allegato n. 34 il contratto di c/c in questione, ma è, tuttavia, privo dell'attestazione di deposito in cancelleria dalla quale possa inferirsi che tale allegato sia stato sottoposto tempestivamente, ex art. 99 l.f., al vaglio del Tribunale che ha emesso il decreto in questa sede impugnato nel giudizio a quo n.
117/2014.
Grava, infatti, sulla parte attrice l'onere di provare che nella sede processuale contestata il Tribunale non avrebbe - erroneamente - valutato l'esistenza del contratto asseritamente esistente e tempestivamente depositato.
In definitiva, alla stregua degli elementi sin qui rappresentati, deve essere rigettata la domanda di revocazione ex art. 395 sia con riguardo al n.4 c.p.c., proposta dalla
[...]
– oggi - rimanendo assorbita ogni Parte_2 Parte_1
ulteriore eccezione e difesa avanzata dall'attrice.
Nella contumacia della parte convenuta e tenuto conto del rigetto della domanda, le spese di lite restano a carico dell'attrice.
Il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del dpr 115/2002, il quale prevede che “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso."
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte convenuta, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) rigetta domanda di revocazione proposta da Parte_1
b) nulla sulle spese;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 co. 1 – quater del DPR 115 del 2002, per il versamento da parte attrice di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione da lei proposta.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 2 aprile
2025. Il Giudice Relatore La Presidente
Alessia Giampietro Maria Letizia Barone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Alessia Giampietro e dalla Presidente, Maria Letizia Barone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente dott. Giulio Corsini Giudice dott.ssa Alessia Giampietro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11779 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(già ) in persona del Parte_1 Parte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Giovanni Scozzari parte attrice
CONTRO
p. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del curatore avv. Alberto Marino parte convenuta - contumace
OGGETTO: Revocazione ex artt. 395 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 22/11/2024 la parte concludeva come da verbale di udienza al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23 giugno 2016, a mezzo pec, la
[...]
conveniva la in persona del Parte_2 Controparte_1 Curatore pro-tempore, e chiedeva la revocazione, ai sensi dell'art. 395, comma primo, n.4)
c.p.c., del decreto n. 2466/2016, depositato il 05.05.2016 dalla Sezione fallimentare del
Tribunale di Palermo, nel giudizio tra le parti, portante il n. R.G.117/2014, avente ad oggetto l'opposizione avverso lo stato passivo del fallimento nella parte in cui non aveva ammesso il credito della relativo al rapporto di Parte_2
conto corrente n. 7121. Quindi, chiedeva di revocare il decreto impugnato e ammettere la creditrice opponente al passivo del fallimento della in via chirografaria per Controparte_1
il credito di € 404.794,78 vantato quale esposizione debitoria del c/c n.7121.
La parte attrice, in via preliminare, dato atto della pendenza del giudizio per cassazione iscritto al n. R.G.14325/2016 - promosso dalla Banca avverso il decreto del Tribunale di
Palermo, Sez. fallimentare, nel giudizio tra le parti, portante il n. R.G.117/2014, riguardante anche il medesimo capo impugnato con la domanda di revocazione - chiedeva la sospensione del giudizio fino all'esito del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione
Alla udienza del 26/1/2017 il GI sospendeva il presente giudizio, poi successivamente riassunto dalla parte attrice con ricorso depositato in data 13-14 aprile 2023, all'esito della definizione del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione conclusosi con ordinanza di inammissibilità del ricorso pubblicata in data 17/3/2023.
La regolarmente citata in giudizio, non si è Controparte_1
costituita rimanendo pertanto contumace.
La causa – istruita con le produzioni documentali – è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Va, in via preliminare, rilevata l'applicabilità dell'istituto della revocazione ex art. 395 cpc ai decreti che definiscono il giudizio di opposizione allo stato passivo, considerato che la Corte di Cassazione vi ravvisa un giudizio di merito a cognizione piena (Cass.,
Sentenza 11 settembre 2009, n. 19697) in unico grado (essendo direttamente ricorribile per cassazione, e non invece appellabile) nonché la superabilità, sul piano sistematico, del tenore letterale dello stesso art. 395 c.p.c., che pure assoggetta al rimedio le sole
“sentenze” e dunque parrebbe prima facie di per sé escludere l'ammissibilità dell'impugnazione avverso al decreto disciplinato dall'art. 99, ultimo comma L.F. Passando all'esame della domanda di revocazione deve osservarsi che il giudizio sulla revocazione comprende due fasi distinte e precisamente la fase del judicium rescindens e quella del judicium rescissorium. Nella prima fase il giudice deve limitarsi ad accertare, anche di ufficio in mancanza di sollecitazione della parte, se ricorra nel caso sottoposto al suo esame uno dei motivi per i quali la revocazione è ammessa e se fra il motivo idoneo eventualmente accertato e la decisione impugnata esista un nesso di causalità (cfr. Cass. sent. n. 1867/1954).
Nella seconda, invece, il giudice deve compiere un ragionamento di tipo controfattuale in base al quale, una volta sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, verifichi la resistenza della decisione stessa. Solo nel caso in cui la sentenza impugnata, all'esito di tale ragionamento, risulti priva della sua base logico-giuridica, il giudice effettua un rinnovato esame del merito della controversia ( Cass. sent. n.19329/2022).
Per quel che in questa sede interessa, con particolare riferimento al n. 4, dell'art. 395
c.p.c., secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza “l'errore di fatto di cui all'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., per essere motivo di revocazione, deve consistere in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che porta il giudice a supporre erroneamente l'esistenza o l'inesistenza di un fatto già escluso o accertato dagli atti processuali. È necessario che vi sia un contrasto oggettivo tra la rappresentazione della realtà nella sentenza e quella negli atti processuali, senza bisogno di ulteriori indagini interpretative” (così
Corte di Cassazione civile sez. III, 19/11/2024, n.29786).
La norma, inoltre, richiede che il fatto non deve aver costituito punto controverso sul quale la sentenza impugnata ebbe a pronunciarsi.
Orbene, nel caso di specie parte attrice ha invocato il n. 4 dell'art. 395 c.p.c., deducendo in particolare che il tribunale, nel decreto di opposizione allo stato passivo in questa sede impugnato, avrebbe erroneamente supposto l'inesistenza di un documento, ovverosia del contratto di conto corrente n. 7121, rilevante ai fini dell'ammissione al passivo del credito, invero, secondo la prospettazione di parte attrice, depositato unitamente alla domanda di ammissione al passivo nel procedimento R.G. n. 117/2014 (e segnatamente all'allegato 34).
Il nesso causale richiesto dal sopra richiamato orientamento interpretativo, secondo quanto esposto dalla parte attrice, risiederebbe nel fatto che, proprio sul presupposto della mancata produzione del predetto contratto, il tribunale ha statuito di non potere verificare la corretta prosecuzione del rapporto in termini di condizioni applicate ed interessi sui saldi passivi e, quindi, ritenendo non provato il credito ai fini dell'ammissione.
La domanda non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via assorbente, va evidenziato che nel caso di specie manca integralmente la prova che la attrice – diversamente da quanto affermato - abbia tempestivamente curato nel Pt_2
giudizio di opposizione allo stato passivo n. RG 117/2014 la produzione documentale del contratto di conto corrente n. 7121, evidenza probatoria questa che avrebbe, in tutta evidenza, dovuto essere fornita nel presente giudizio.
Preme, infatti, osservare che la questione circa la tempestività della produzione documentale posta a sostegno della domanda di ammissione al passivo era stata oggetto di specifica statuizione del decreto del Tribunale laddove, alla pagina 7, veniva espressamente sottolineato che, alla luce di quanto stabilito dall'art 99 l.f. in ordine al maturare delle decadenze assertive e documentali, sarebbero stati oggetto di valutazione esclusivamente i documenti prodotti unitamente al ricorso in opposizione del 7/1/2014 e non anche quelli tardivamente depositati il 17/7/2014.
La parte attrice, nel presente giudizio, non ha infatti dimostrato, come era suo onere, che il documento n. 34 (contratto di conto corrente n. 7121, oltre agli altri documenti citati) fosse stato tempestivamente prodotto in uno al ricorso in opposizione allo stato passivo del procedimento n. rg. 117/2014, come assertivamente sostiene.
In particolare, manca in questa sede la prova che l'elenco atti e documenti tempestivamente prodotti in uno con il ricorso in opposizione allo stato passivo del procedimento R.G. n. 117/2014, includesse anche il contratto di c/c n. 7121.
L'elenco collegato all'elenco atti e documenti del fascicolo di parte attrice del presente giudizio revocatorio (punto n. 4) indica nell'allegato n. 34 il contratto di c/c in questione, ma è, tuttavia, privo dell'attestazione di deposito in cancelleria dalla quale possa inferirsi che tale allegato sia stato sottoposto tempestivamente, ex art. 99 l.f., al vaglio del Tribunale che ha emesso il decreto in questa sede impugnato nel giudizio a quo n.
117/2014.
Grava, infatti, sulla parte attrice l'onere di provare che nella sede processuale contestata il Tribunale non avrebbe - erroneamente - valutato l'esistenza del contratto asseritamente esistente e tempestivamente depositato.
In definitiva, alla stregua degli elementi sin qui rappresentati, deve essere rigettata la domanda di revocazione ex art. 395 sia con riguardo al n.4 c.p.c., proposta dalla
[...]
– oggi - rimanendo assorbita ogni Parte_2 Parte_1
ulteriore eccezione e difesa avanzata dall'attrice.
Nella contumacia della parte convenuta e tenuto conto del rigetto della domanda, le spese di lite restano a carico dell'attrice.
Il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del dpr 115/2002, il quale prevede che “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso."
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte convenuta, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) rigetta domanda di revocazione proposta da Parte_1
b) nulla sulle spese;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 co. 1 – quater del DPR 115 del 2002, per il versamento da parte attrice di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione da lei proposta.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 2 aprile
2025. Il Giudice Relatore La Presidente
Alessia Giampietro Maria Letizia Barone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Alessia Giampietro e dalla Presidente, Maria Letizia Barone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.