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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3835 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. TE CA Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2129/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 18/11/2025, vertente
TRA
Parte_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Appellante
E
CP_1
appellato contumace
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
7055/2024 pubblicata in data 14/6/2024.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.2.2024, ha convenuto CP_1 in giudizio il , l' Parte_1 [...]
, l' Controparte_2 Controparte_3
e l' formulando le
[...] Controparte_4 seguenti conclusioni: “… previo annullamento e/o disapplicazione del
DM 50/2021 e precedenti, per le ragioni pocanzi spiegate,
- accertare e dichiarare che va riconosciuto per intero (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) il punteggio del servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso ma non in costanza di nomina
- per l'effetto, accogliere il presente ricorso con conseguente riconoscimento al ricorrente del suo diritto a vedersi attribuito nelle
Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia della Provincia di CP_3 per il personale ATA ove è inserito (profili AA e CS), valide per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ed in tutte le graduatorie successive, provvisorie e definitive, di terza e di prima fascia, il maggior punteggio per i quindici mesi di servizio militare, e quindi assegnargli 6,75 punti aggiuntivi oltre a 0,75 punti già riconosciuti aggiuntivi per ogni profilo
- conseguentemente rideterminare il punteggio in virtù di titoli posseduti e/o servizi svolti di guisa che il punteggio oggi risulti di 15,17 punti per profilo AA, 15,17 punti per il profilo CS nelle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 di circolo e di istituto di III^
Fascia del personale ATA
2 - e per l'effetto, ordinare all'amministrazione resistente di collocare correttamente il ricorrente nelle graduatorie per il triennio 2021/22,
2022/23, 2023/24 di circolo e di istituto di III^ Fascia del personale
ATA nel profilo di interesse, in forza del punteggio così rideterminato, con diritto alla spendita del punteggio, così riconosciuto, in tutte le graduatorie successive, provvisorie e definitive, di terza e di prima fascia
- ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di ogni atto consequenziali e necessario per il corretto inserimento del ricorrente nelle dette graduatorie
- adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente”.
2. Ha sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- di aver conseguito il diploma in ragioneria nell'anno scolastico
1992/1993 e di aver prestato il servizio militare dal 19.1.1995 al
9.4.1996 per 15 mesi complessivi;
- di aver presentato domanda di conferma/aggiornamento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto III fascia profili Assistente
Amministrativo e Collaboratore Scolastico presso l'I.C. CP_4 di per il triennio 2021/2024 presso l'Istituto IC Santa Beatrice di CP_3
CP_3
- che la procedura di aggiornamento delle graduatorie applicate dal aveva valutato in misura inferiore il servizio militare prestato Parte_1 non in costanza di servizio rispetto al servizio militare prestato in costanza di servizio;
- che, in particolare, allo stesso era stato riconosciuto il punteggio di
0,75 per il servizio militare, prestato mentre avrebbe dovuto essere riconosciuto il complessivo punteggio di 7,5 punti.
3 3. Tanto premesso, ha sostenuto, in diritto, di aver diritto alla maggiorazione del proprio punteggio per il servizio di leva prestato ai sensi dell'art. 485 comma 7 del D.Lgs. 297/1994 che prevedeva che il servizio di leva era “valido a tutti gli effetti”.
4. Ha chiesto, quindi, la disapplicazione della normativa del DM
50/2021 che, contrariamente alla norma primaria, prevedeva che il servizio di leva prestato “non in costanza di rapporto” venisse computato in misura differente rispetto a quello svolto “in costanza di nomina”.
5. Il convenuto è rimasto contumace. Parte_1
6. Istruita la causa documentalmente, il Tribunale, dichiarata preliminarmente la legittimazione passiva del solo
[...]
e del merito, ha accolto la domanda, statuendo nei Parte_1 seguenti termini: <dichiara il diritto del ricorrente alla valutazione nelle graduatorie di circolo e istituto iii fascia della provincia per personale ata ove è inserito (profili aa cs), valide cp_3 gli anni scolastici 2021 2022, 2022 2023 2024 servizio leva prestato dopo conseguimento titolo studio necessario profilo professionale interessato “non in costanza nomina” con medesimo punteggio previsto “in rapporto.
Condanna l'amministrazione convenuta ad adottare i provvedimenti necessari ad attribuire al ricorrente per intero il punteggio connesso al servizio di leva espletato “non in costanza di nomina” alla pari del servizio di leva reso “in costanza di rapporto”.
Condanna le resistenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in €4.057,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario>>.
7. Avverso la pronuncia ha interposto appello il per violazione Parte_1 dell'art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 e del DM 50/2021, 4 lamentando che nessuna norma prevede che il punteggio da riconoscere a chi abbia svolto il servizio di leva non in costanza di nomina, debba essere equiparato a quello di coloro che lo abbiano prestato in costanza di rapporto con la pubblica amministrazione.
Assume l'appellante la legittimità del proprio operato avendo riconosciuto al ricorrente il periodo di servizio militare solto prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ai fini delle graduatorie d'istituto, nella misura minore prevista dall'art. 485, comma 7, d.lgs.
n. 297/1994, in applicazione delle relative tabelle allegate.
8. Parte appellata è rimasta contumace, nonostante la ritualità della notifica.
9. All'odierna udienza, all'esito della discussine orale, la causa, è stata definita come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
10. L'appello è fondato. Mette conto richiamare sul punto le svariate decisioni assunte di recente dalla Suprema Corte a partire dalla n.
22429/2024 (cui seguivano 22432/2024, 9738/2025, 13705/2025,
17861/2025, 23091/2025) nelle quali si è consolidata l'affermazione di un indirizzo interpretativo del tutto opposto alle ragioni difensive dell'originario ricorrente.
10.1 Analoga questione è stata già esaminata da questa Corte e, in specie, con le pronunce n. 2197/2025 e n. 2675/2025, con cui questa
Corte ha già prestato adesione all'orientamento della Suprema Corte, le cui ragioni si condividono e vanno qui riproposte, anche ex art. 118 disp att. c.p.c.
<<
7.1. Ha chiarito, al riguardo, il giudice di legittimità - nell'ambito della funzione nomofilattica che le è propria – che “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a
5 quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (Cass. sent. n. 22429 del 2024).
7.2 Nella recente pronuncia n. 9738 del 2025 (in cui sono stati richiamati i principi già espressi nella precedente decisione n. 22429 de 2024) il Supremo Collegio ha ribadito quanto segue: alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto;
tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del
D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679,
Cass. 3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894
(tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass.
29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima;
ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. n.
5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della
Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio
(comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza;
5. il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso;
6. per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari
6 vari chiarimenti.
6.1 va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co.
3 del d.lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569); si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni ‒ di portata comparativa delle diverse posizioni
‒ sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi;
6.2 si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale
ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame;
esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti»; in sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione
7 superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre
P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 10 0,60 annui;
convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui;
7. l'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento
Militare, già in precedenza richiamati;
il comma 1 dell'art. 2050 ‒ ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo ‒ richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto;
il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo ‒ non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti»;
7.1 in altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.; essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i
8 servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso;
tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole;
infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego ‒ a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione;
esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto;
quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento;
8. il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo;
ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo;
intanto, la valorizzazione a
9 vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007,
n. 17081); d'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma;
9. a conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez.
VII, 29 dicembre 2022, 11602; 10. in definitiva, il ricorso va accolto ed essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, non sono necessari altri accertamenti in fatto, sicché può definirsi la causa con la decisione di merito, nel senso del rigetto dell'originaria domanda del ricorrente;
a tale decisione va fatta seguire la compensazione delle spese dell'intero processo, essendo notori i contrasti giurisprudenziali insorti sul tema….”.
Del pari del precedente sopra citato di questa Corte vanno richiamate anche le considerazioni in punto di integrità del contraddittorio:
<<l'evidente infondatezza della originaria domanda e l'applicazione del principio della “ragione più liquida” più volte richiamato dalla
Suprema Corte di Cassazione, anche in punto di regolarità del contraddittorio, esime il Collegio dal verificare l'avvenuta notifica dell'atto di appello nei confronti degli appellati operatori ATA inseriti o che saranno inseriti delle Graduatorie d'Istituto di III fascia del personale Ata.... Ciò in quanto, pur ove l'adempimento fosse necessario, lo stesso sarebbe ininfluente ai fini del decidere;
né potrebbe essere fissata una nuova udienza per l'integrazione del contraddittorio, pure ininfluente e lesiva del principio di ragionevole durata del processo.
9.1 Ha affermato, invero, il giudice di legittimità
(Ord. n. 10839 del 2019) che: La Corte di cassazione, ove sussistano
10 cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo” e, altresì, che “Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti” (Cass. sent. n. 15106 del 2013).
9.2 Il Collegio ritiene tali principi, riferiti nei casi scrutinati alla Suprema Corte, estensibili, per il loro carattere generale, anche al giudice dell'appello>>.
L'appello deve essere, pertanto, accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'originaria domanda.
Le spese del doppio grado, stante le sopravvenute pronunce del giudice di legittimità, sono integralmente compensate tra le parti.
11
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- respinge l'originaria domanda proposta da CP_1
- compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.
Roma, 18/11/2025
Il Presidente Estensore
TE CA
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. TE CA Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2129/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 18/11/2025, vertente
TRA
Parte_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Appellante
E
CP_1
appellato contumace
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
7055/2024 pubblicata in data 14/6/2024.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.2.2024, ha convenuto CP_1 in giudizio il , l' Parte_1 [...]
, l' Controparte_2 Controparte_3
e l' formulando le
[...] Controparte_4 seguenti conclusioni: “… previo annullamento e/o disapplicazione del
DM 50/2021 e precedenti, per le ragioni pocanzi spiegate,
- accertare e dichiarare che va riconosciuto per intero (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) il punteggio del servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso ma non in costanza di nomina
- per l'effetto, accogliere il presente ricorso con conseguente riconoscimento al ricorrente del suo diritto a vedersi attribuito nelle
Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia della Provincia di CP_3 per il personale ATA ove è inserito (profili AA e CS), valide per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ed in tutte le graduatorie successive, provvisorie e definitive, di terza e di prima fascia, il maggior punteggio per i quindici mesi di servizio militare, e quindi assegnargli 6,75 punti aggiuntivi oltre a 0,75 punti già riconosciuti aggiuntivi per ogni profilo
- conseguentemente rideterminare il punteggio in virtù di titoli posseduti e/o servizi svolti di guisa che il punteggio oggi risulti di 15,17 punti per profilo AA, 15,17 punti per il profilo CS nelle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 di circolo e di istituto di III^
Fascia del personale ATA
2 - e per l'effetto, ordinare all'amministrazione resistente di collocare correttamente il ricorrente nelle graduatorie per il triennio 2021/22,
2022/23, 2023/24 di circolo e di istituto di III^ Fascia del personale
ATA nel profilo di interesse, in forza del punteggio così rideterminato, con diritto alla spendita del punteggio, così riconosciuto, in tutte le graduatorie successive, provvisorie e definitive, di terza e di prima fascia
- ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di ogni atto consequenziali e necessario per il corretto inserimento del ricorrente nelle dette graduatorie
- adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente”.
2. Ha sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- di aver conseguito il diploma in ragioneria nell'anno scolastico
1992/1993 e di aver prestato il servizio militare dal 19.1.1995 al
9.4.1996 per 15 mesi complessivi;
- di aver presentato domanda di conferma/aggiornamento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto III fascia profili Assistente
Amministrativo e Collaboratore Scolastico presso l'I.C. CP_4 di per il triennio 2021/2024 presso l'Istituto IC Santa Beatrice di CP_3
CP_3
- che la procedura di aggiornamento delle graduatorie applicate dal aveva valutato in misura inferiore il servizio militare prestato Parte_1 non in costanza di servizio rispetto al servizio militare prestato in costanza di servizio;
- che, in particolare, allo stesso era stato riconosciuto il punteggio di
0,75 per il servizio militare, prestato mentre avrebbe dovuto essere riconosciuto il complessivo punteggio di 7,5 punti.
3 3. Tanto premesso, ha sostenuto, in diritto, di aver diritto alla maggiorazione del proprio punteggio per il servizio di leva prestato ai sensi dell'art. 485 comma 7 del D.Lgs. 297/1994 che prevedeva che il servizio di leva era “valido a tutti gli effetti”.
4. Ha chiesto, quindi, la disapplicazione della normativa del DM
50/2021 che, contrariamente alla norma primaria, prevedeva che il servizio di leva prestato “non in costanza di rapporto” venisse computato in misura differente rispetto a quello svolto “in costanza di nomina”.
5. Il convenuto è rimasto contumace. Parte_1
6. Istruita la causa documentalmente, il Tribunale, dichiarata preliminarmente la legittimazione passiva del solo
[...]
e del merito, ha accolto la domanda, statuendo nei Parte_1 seguenti termini: <dichiara il diritto del ricorrente alla valutazione nelle graduatorie di circolo e istituto iii fascia della provincia per personale ata ove è inserito (profili aa cs), valide cp_3 gli anni scolastici 2021 2022, 2022 2023 2024 servizio leva prestato dopo conseguimento titolo studio necessario profilo professionale interessato “non in costanza nomina” con medesimo punteggio previsto “in rapporto.
Condanna l'amministrazione convenuta ad adottare i provvedimenti necessari ad attribuire al ricorrente per intero il punteggio connesso al servizio di leva espletato “non in costanza di nomina” alla pari del servizio di leva reso “in costanza di rapporto”.
Condanna le resistenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in €4.057,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario>>.
7. Avverso la pronuncia ha interposto appello il per violazione Parte_1 dell'art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 e del DM 50/2021, 4 lamentando che nessuna norma prevede che il punteggio da riconoscere a chi abbia svolto il servizio di leva non in costanza di nomina, debba essere equiparato a quello di coloro che lo abbiano prestato in costanza di rapporto con la pubblica amministrazione.
Assume l'appellante la legittimità del proprio operato avendo riconosciuto al ricorrente il periodo di servizio militare solto prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ai fini delle graduatorie d'istituto, nella misura minore prevista dall'art. 485, comma 7, d.lgs.
n. 297/1994, in applicazione delle relative tabelle allegate.
8. Parte appellata è rimasta contumace, nonostante la ritualità della notifica.
9. All'odierna udienza, all'esito della discussine orale, la causa, è stata definita come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
10. L'appello è fondato. Mette conto richiamare sul punto le svariate decisioni assunte di recente dalla Suprema Corte a partire dalla n.
22429/2024 (cui seguivano 22432/2024, 9738/2025, 13705/2025,
17861/2025, 23091/2025) nelle quali si è consolidata l'affermazione di un indirizzo interpretativo del tutto opposto alle ragioni difensive dell'originario ricorrente.
10.1 Analoga questione è stata già esaminata da questa Corte e, in specie, con le pronunce n. 2197/2025 e n. 2675/2025, con cui questa
Corte ha già prestato adesione all'orientamento della Suprema Corte, le cui ragioni si condividono e vanno qui riproposte, anche ex art. 118 disp att. c.p.c.
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7.1. Ha chiarito, al riguardo, il giudice di legittimità - nell'ambito della funzione nomofilattica che le è propria – che “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a
5 quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (Cass. sent. n. 22429 del 2024).
7.2 Nella recente pronuncia n. 9738 del 2025 (in cui sono stati richiamati i principi già espressi nella precedente decisione n. 22429 de 2024) il Supremo Collegio ha ribadito quanto segue: alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto;
tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del
D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679,
Cass. 3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894
(tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass.
29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima;
ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. n.
5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della
Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio
(comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza;
5. il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso;
6. per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari
6 vari chiarimenti.
6.1 va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co.
3 del d.lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569); si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni ‒ di portata comparativa delle diverse posizioni
‒ sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi;
6.2 si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale
ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame;
esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti»; in sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione
7 superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre
P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 10 0,60 annui;
convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui;
7. l'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento
Militare, già in precedenza richiamati;
il comma 1 dell'art. 2050 ‒ ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo ‒ richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto;
il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo ‒ non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti»;
7.1 in altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.; essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i
8 servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso;
tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole;
infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego ‒ a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione;
esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto;
quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento;
8. il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo;
ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo;
intanto, la valorizzazione a
9 vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007,
n. 17081); d'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma;
9. a conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez.
VII, 29 dicembre 2022, 11602; 10. in definitiva, il ricorso va accolto ed essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, non sono necessari altri accertamenti in fatto, sicché può definirsi la causa con la decisione di merito, nel senso del rigetto dell'originaria domanda del ricorrente;
a tale decisione va fatta seguire la compensazione delle spese dell'intero processo, essendo notori i contrasti giurisprudenziali insorti sul tema….”.
Del pari del precedente sopra citato di questa Corte vanno richiamate anche le considerazioni in punto di integrità del contraddittorio:
<<l'evidente infondatezza della originaria domanda e l'applicazione del principio della “ragione più liquida” più volte richiamato dalla
Suprema Corte di Cassazione, anche in punto di regolarità del contraddittorio, esime il Collegio dal verificare l'avvenuta notifica dell'atto di appello nei confronti degli appellati operatori ATA inseriti o che saranno inseriti delle Graduatorie d'Istituto di III fascia del personale Ata.... Ciò in quanto, pur ove l'adempimento fosse necessario, lo stesso sarebbe ininfluente ai fini del decidere;
né potrebbe essere fissata una nuova udienza per l'integrazione del contraddittorio, pure ininfluente e lesiva del principio di ragionevole durata del processo.
9.1 Ha affermato, invero, il giudice di legittimità
(Ord. n. 10839 del 2019) che: La Corte di cassazione, ove sussistano
10 cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo” e, altresì, che “Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti” (Cass. sent. n. 15106 del 2013).
9.2 Il Collegio ritiene tali principi, riferiti nei casi scrutinati alla Suprema Corte, estensibili, per il loro carattere generale, anche al giudice dell'appello>>.
L'appello deve essere, pertanto, accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'originaria domanda.
Le spese del doppio grado, stante le sopravvenute pronunce del giudice di legittimità, sono integralmente compensate tra le parti.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- respinge l'originaria domanda proposta da CP_1
- compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.
Roma, 18/11/2025
Il Presidente Estensore
TE CA
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