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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15129 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 66851 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 66851 /2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TRALICCI MASSIMO
Appellante nei confronti di
Contro
di seguito, per brevità, anche solo “ ” o la Controparte_1
“Compagnia”), P. IVA , con sede in Milano, Corso Como n. 17, in P.IVA_1 persona del , procuratore e legale rappresentante pro-tempore, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Lauro
- appellata-
Nonchè
Controparte_3
- appellato contumace –
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha citato in giudizio, con atto di citazione in rinnovazione, dinnanzi Parte_1 Contro al Giudice di Pace di Roma e il al fine di sentire accogliere le seguenti CP_3 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attorea: A) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato in primis per esclusivo fatto e colpa esclusiva del conducente convenuto – od in via subordinata in via concorsuale nella misura accertata - e per l'effetto ex art. 2054 c.c., condannarlo in solido con il responsabile civile e la compagnia assicuratrice convenuta secondo le risultanze processuali e le proprie posizioni giuridiche all'integrale risarcimento del danno materiale riportato dal veicolo attoreo nell'occorso, nella misura di cui al documento fiscale di spesa che si deposita in atti oltre al conseguente fermo tecnico (CASSAZ. SENT. N. 12908/04 e N.1688 del 27/01/2010) stante il pe-riodo di giacenza del mezzo presso la Carrozzeria di Roma e/o il deposito provato essendo il mezzo inamovibile come da n.2 fatture Europcar per noleggio vettura sostitutiva, quest'ultimo da quantificarsi in via equitativa, come sopra meglio specificato o la diversa somma emergente dagli atti di causa ed in seguito ad eventuale valutazione della CTU tec-nico-modale espletando anche per tabulas e che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalu-tazione monetaria ed agli interessi legali maturati dalla data del sinistro sino a quella all'effettivo soddisfo, il tutto comunque entro e non oltre la somma di €.5000,00, o quella diversa ritenuta di giustizia ed emergente dagli atti di causa [...] C) in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare l in proprio e/o in solido con il convenuto in caso CP_4 di contestazione e costituzione infondata, al risarcimento in favore dell'attrice dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 cpc, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta equa dall'adito magistrato. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. n. 55/14 oltre IVA e CAP e rimborso spese generali 15% da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. il quale le ha anticipate e non le ha ancora percepite”. L'attrice, in particolare, ha all'uopo dedotto che: a) in data 25.05.2019, alle ore 23.50 circa in Roma, Via della Bufalotta in direzione Piazza Monte Gennaro, all'altezza del Circolo Italia, il veicolo Lancia Y tg. EP892HA di proprietà della mentre ripartiva da una sosta laterale previa tempestiva Pt_1 segnalazione con l'indicatore di direzione precedentemente azionato, per immettersi nel flusso veicolare, veniva tamponata sulla parte laterale sinistra dall'autovettura Renault IO tg. CY202YJ, di proprietà e condotta da , il quale Controparte_3 proveniva da tergo a fari spenti ed a velocità sostenuta;
b) a seguito del sinistro l'autovettura della riportava seri danni materiali;
Pt_1
c) nonostante la Compagnia abbia effettuato la perizia sull'autovettura della parte attrice, non ha mai formulato una offerta risarcitoria, rimanendo privo di effetto altresì l'invito alla negoziazione assistita. Contro In detto giudizio si è costituita in giudizio , la quale ha contestato la pretesa attrice nell'an e nel quantum. Alla prima udienza il Giudice, dopo aver dichiarato la contumacia del responsabile civile, su richiesta di entrambe le parti, ha rinviato la causa ex art. 320 c.p.c. al 12.03.2021. In detta udienza, il Giudice ha ammesso, per ciascuna parte, la prova orale con un solo teste. Contro All'udienza del 16.07.2021 è stato escusso il teste di , mentre Persona_1 all'udienza del 16.11.2021 è stato escusso il teste di parte attrice, Testimone_1
All'esito di quest'ultima udienza, il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 1° marzo 2022 per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di note conclusive. Con sentenza n. 10799/2022, depositata il 07.06.2022, il Giudice di Pace di Roma, dott.ssa Rubino, ha rigettato in toto la domanda della Pt_1
In particolare, il Giudice ha ritenuto infondata la domanda per violazione, da parte della dell'art. 154 C.d.S. (ossia, per la immissione nel flusso della circolazione da Pt_1 una posizione di sosta senza dare la dovuta precedenza al veicolo che sopraggiunge). Tale sentenza è stata impugnata dalla la quale, con atto di citazione Pt_1 Contro ritualmente notificato, ha convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale e il CP_3 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa - previa declaratoria di ammissione della CTU tecnico-cinematica richiesta ed in totale ri- forma dell'impugnata sentenza n. 10799/2022 del Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Ruggiero Rubino di cui al Rg. 25996/20, accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, accertare e dichiarare - in via principale - che il sinistro in questione si è verificato per fatto e/o colpa esclusivi e/o quantomeno concorrenti dei convenuti e quindi condannarli in pro-prio ed in solido per le rispettive ragioni e posizioni ad indennizzare e quindi risarcire il danno nella misura richiesta o di quella ritenuta di giustizia oltre alle spese di lite dei due gradi del giudizio, il tutto comunque entro e non oltre la competenza ratione valoris del Magistrato adito […] A fondamento della richiesta anche in tale sede dell'ammissione della CTU tecnico- ricostruttiva vi è la necessità di comprovare quanto dedotto in citazione in merito di an de-beatur oltre che di quantificare la natura, l'entità e la congruità dei danni riportati dal vei-colo attoreo nell'occorso de quo unitamente allo stato dei luoghi in relazione alla mancanza di motivazione e di conoscenze tecnico ricostruttive della velocità, del punto d'urto e della cinematica da parte del Giudice di Pace. In via gradata principale ed in estremo subordine si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito esaminati gli atti di causa ed in riforma dell'impugnata sentenza, secondo quanto ut supra motivato e considerato - in caso di applicazione e riconoscimento del concorso di colpa, una volta accertato la percentuale e grado di responsabilità eventuale anche in via parziale se maggioritaria o paritaria al 50% e/o diversa, Voglia procedere alla liquidazione del danno nella sua parzialità indicizzandolo secondo la rispettiva percentuale e condannando, per l'effetto, la predetta compagnia assicuratrice convenuta unitamente al responsabile civile ad indennizzare e conseguentemente al risarcimento nummario in favore dell'istante dei danni subiti e subendi, sempre con vittoria delle spese di primo e secondo grado con il bene- ficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. Il tutto comunque con il favore delle spese, competenze ed onorari del primo grado di giudizio (come quantificate nella notula spese depositata all'udienza di precisazione delle conclusioni) nonché quelle della presente fase di appello, oltre IVA e CPA e rimborso spe-se generali 15% come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procu-ratore dichiaratosene antistatario il quale le ha anticipate e non le ha ancora percepite”. La parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado sulla base di due motivi:
1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto il Giudice avrebbe arbitrariamente ed erroneamente interpretato le risultanze istruttorie e la documentazione agli atti;
2) nullità della sentenza per la mancata ammissione della CTU tecnica richiesta dalla parte attrice e per la mancata applicazione del graduale concorso di colpa. Nella presente fase si è costituita solo l'appellata chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'appello in quanto ritenuto inammissibile ed infondato. Acquisito il fascicolo di ufficio del primo grado, con ordinanza del 13 maggio 2024, il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. Tanto premesso, l'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte. Con il primo motivo l'appellante denuncia come il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato le prove espletate e per la “fantasiosa ricostruzione in merito alla dinamica del sinistro e dell'art. 154 CDS” (pag. 2 dell'atto di appello), operando una ricostruzione della dinamica contrastante con quanto dichiarato dal teste e con quanto risulterebbe dalle foto dei danni subiti dall'autovettura Tes_1 della A sostegno del motivo allega una molteplicità di precedenti Pt_1 giurisprudenziali che hanno riconosciuto il concorso di colpa nell'ipotesi di sinistri che si verificano presso le intersezioni stradali (richiedendosi la diligenza anche da parte di chi ha la precedenza). La ricostruzione della dinamica operata dal Giudice di prime cure risulta, tuttavia, condivisbile perchè fondata proprio sugli elementi raccolti in sede istruttoria, incluse le dichiarazioni del teste della parte appellante, Tes_1
Il Giudice di Pace, infatti, ha ritenuto che la ripartendo dalla posizione di Pt_1 sosta, si sia immessa in posizione perpendicolare rispetto alla corsia di marcia sulla quale viaggiava il sulla base di alcuni elementi oggettivi documentalmete CP_3 evincibili, tra cui i danni riportati dall'auto ed il punto di urto tra i veicoli da essi evincibile. Dalle foto prodotte dalla stessa attrice è emerso che l'autovettura della
[...] presentava “un forte ripiegamento della lamiera dello sportello sinistro” (pag. 2- Pt_1
3 della sentenza). Tale circostanza ha indotto il giudice ragionevolmente a ritenere che l'attrice, al momento dell'impatto, non si stesse a immettendo lentamente nel traffico veicolare, ma che addirittura si fosse spinta al punto da immettersi sulla corsia in posizione perpendicolare. Se la ripartendo da una posizione di sosta, fosse stata davvero in procinto di Pt_1 immettersi nel traffico veicolare, quindi in posizione quasi parallela rispetto alle autovetture che percorrevano la stessa corsia, l'autovettura del , provenendo da CP_3 dietro, l'avrebbe dovuta urtare solo di striscio o, al più, avrebbe dovuto colpire la parte anteriore sinistra della vettura della e non, come è stato, “nella parte sinistra Pt_1 all'altezza dello sportello”, come anche dichiarato dal teste della parte appellante,
escusso all'udienza del 16.11.2021. Tes_1
La posizione perpendicolare dell'autovettura della è stata poi, come detto, Pt_1 confermata dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in primo grado, incluso il teste di parte appellante il teste di parte appellante, ha dichiarato che Tes_1 Tes_1
l'autovettura della partendo da una posizione di sosta, tentava di immettersi Pt_1 sulla corsia di circolazione della Via della Bufalotta per dirigersi verso Piazza Monte Contro Gennaro;
il teste citato di escusso all'udienza del 16.07.2021, Persona_1 ha aggiunto l'ulteriore particolare che l'autovettura Renault IO tg. CY202YJ, di proprietà e condotta dal , stava percorrendo in quel momento la Via della CP_3
Bufalotta per dirigersi verso Piazza Sempione, ossia per arrivare in un punto opposto a quello verso il quale sarebbe stata diretta la secondo le dichiarazioni del teste Pt_1
Tes_1
La per uscire dalla sosta e dirigersi verso Piazza Monte Gennaro doveva fare Pt_1 una inversione ad U per immettersi sulla corsia opposta a quella sulla quale sostava. Se il , infatti, pacificamente percorreva la propria corsia per andare verso Piazza CP_3
Sempione e su tale corsia ha urtato l'autovettura della se ne ricava che Pt_1 quest'ultima per immettersi sulla corsia opposta, quella cioè che con-duceva a Piazza Monte Gennaro, doveva necessariamente compiere una inversione ad U e porsi perpendicolarmente sulla corsia regolarmente percorsa dal . CP_3
Né risultano pertinenti i precedenti giurisprudenziali richiamati dall'appellante per sostenere la condotta colposa del , perchè concernono una fattispecie diversa, CP_3 ossia quella delle “intersezioni”, nelle quali la parte che ha la precedenza deve comunque osservare la massima attenzione nel relativo attraversamento, stante la intrinseca pericolosità degli incroci. Nel caso in esame, invece, non ricorre il caso di veicoli che impegnano una intersezione, ma di una vettura, quella del convenuto-appellato, che percorreva la propria corsia di marcia, ed un'altra, quella dell'attrice-appellante, che, ripartendo dalla sosta, si immetteva nel traffico veicolare. Anche in tal caso, al conducente del veicolo, che riparte dalla sosta, si richiede di prestare la massima attenzione nell'immettersi nel traffico, ragione per la quale correttamemnte il G.d.P. ha richiamato l'art. 154 CdS che impone al co-ducente che esegue la manovra di:
“a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”. Del resto che il viaggiasse a fari spenti ed a velocità elevata, come dedotto CP_3 dall'appellante, risulta smentito dalle risultanze istruttorie da cui è emerso che la strada era ben illuminata (come ammesso dal teste di parte appellante sicché, come Tes_1 correttamente valutato dal Giudice di prime cure, anche se in tesi il avesse CP_3 viaggiato a fari spenti, la avrebbe comunque dovuto avvedersi del suo arrivo); Pt_1
i danni riportati dall'auto dell'appellante, evincibili dalle foto prodotte, impongono inoltre di escludere “un trascinamento o un sospingimento, tipici del veicolo che a forte velocità vada ad attingere un veicolo sostanzialmente fermo” (pag. 4 della sentenza). Né è vero che la parte convenuta avrebbe completamente disatteso il proprio onere probatorio, incombendo tale onere sulla parte attrice, che deve provare le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda e dunque la esclusiva o concorrente responsabilità del nella causazione del sinistro. CP_3
Vero è piuttosto che solo laddove l'attrice avesse assolto al proprio onere probatorio, il convenuto avrebbe dovuto fornire elementi atti ad escludere la propria esclusiva o concorrente responsabilità. In ogni caso, anche il teste presentato dalla Compagnia del responsabile civile, sentito all'udienza del 16.07.2021, ha dichiarato: Persona_1
“ho visto provenire un veicolo dalla direzione opposta, una Renault IO svoltare a sinistra senza indicatori di direzione”. L'appellante lamenta, altresì, che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di applicare il principio del concorso di colpa disattendendo la richiesta di espletamento della ctu. Quanto all'asserito concorso di colpa deve ribadirsi che il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto la esclusiva responsabilità dell'attrice rilevando l'avvenuta violazione dell'art. 154 CdS. Tale accertamento si pone logicamente in contrasto ocn l'applicazioen della presunzioen di colpa. Né, infine, si può contestare al Giudice di non aver accolto la richiesta attrice di disporsi CTU cinematica che, come ricordato dalla compagnia appellata, non è un mezzo di prova ma solo uno strumento di ausilio del giudice per interpretare dati tecnici sulla base dei fatti già allegati e provati dalle parti (cfr. Cass. 8989/2011, secondo la quale la CTU è “[…] un mezzo di ausilio per il giu-dice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpre-tazione richiede nozioni tecnico-scientifiche […] la stessa, tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito”). Laddove il Giudice di prime cure ha fatto riferimento all' “esame visivo del veicolo”, si è riferito all'esame delle foto, dalle quali è emerso che il danno sull'autovettura della era rappresentato da “un forte ripiegamento della lamiera dello sportello Pt_1 sinistro”. E per valutare tale danno il Giudice non ha ritenuto di avvalersi di un ausiliario, trattandosi di corcostanze, all'evidenza, di semplice e condivisibile interpretazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pronuncia: rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rimborsare alla compagnia appellata le spese di lite, che si liquidano in euro 1.300,00 per compensi, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Non ripetibili invece nei confronti dlel'appellato contumace. CP_5 Ricorrono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
Roma, 30 ottobre 2025
Il giudice, dott.ssa Fabiana Corbo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 66851 /2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TRALICCI MASSIMO
Appellante nei confronti di
Contro
di seguito, per brevità, anche solo “ ” o la Controparte_1
“Compagnia”), P. IVA , con sede in Milano, Corso Como n. 17, in P.IVA_1 persona del , procuratore e legale rappresentante pro-tempore, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Lauro
- appellata-
Nonchè
Controparte_3
- appellato contumace –
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha citato in giudizio, con atto di citazione in rinnovazione, dinnanzi Parte_1 Contro al Giudice di Pace di Roma e il al fine di sentire accogliere le seguenti CP_3 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attorea: A) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato in primis per esclusivo fatto e colpa esclusiva del conducente convenuto – od in via subordinata in via concorsuale nella misura accertata - e per l'effetto ex art. 2054 c.c., condannarlo in solido con il responsabile civile e la compagnia assicuratrice convenuta secondo le risultanze processuali e le proprie posizioni giuridiche all'integrale risarcimento del danno materiale riportato dal veicolo attoreo nell'occorso, nella misura di cui al documento fiscale di spesa che si deposita in atti oltre al conseguente fermo tecnico (CASSAZ. SENT. N. 12908/04 e N.1688 del 27/01/2010) stante il pe-riodo di giacenza del mezzo presso la Carrozzeria di Roma e/o il deposito provato essendo il mezzo inamovibile come da n.2 fatture Europcar per noleggio vettura sostitutiva, quest'ultimo da quantificarsi in via equitativa, come sopra meglio specificato o la diversa somma emergente dagli atti di causa ed in seguito ad eventuale valutazione della CTU tec-nico-modale espletando anche per tabulas e che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalu-tazione monetaria ed agli interessi legali maturati dalla data del sinistro sino a quella all'effettivo soddisfo, il tutto comunque entro e non oltre la somma di €.5000,00, o quella diversa ritenuta di giustizia ed emergente dagli atti di causa [...] C) in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare l in proprio e/o in solido con il convenuto in caso CP_4 di contestazione e costituzione infondata, al risarcimento in favore dell'attrice dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 cpc, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta equa dall'adito magistrato. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. n. 55/14 oltre IVA e CAP e rimborso spese generali 15% da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. il quale le ha anticipate e non le ha ancora percepite”. L'attrice, in particolare, ha all'uopo dedotto che: a) in data 25.05.2019, alle ore 23.50 circa in Roma, Via della Bufalotta in direzione Piazza Monte Gennaro, all'altezza del Circolo Italia, il veicolo Lancia Y tg. EP892HA di proprietà della mentre ripartiva da una sosta laterale previa tempestiva Pt_1 segnalazione con l'indicatore di direzione precedentemente azionato, per immettersi nel flusso veicolare, veniva tamponata sulla parte laterale sinistra dall'autovettura Renault IO tg. CY202YJ, di proprietà e condotta da , il quale Controparte_3 proveniva da tergo a fari spenti ed a velocità sostenuta;
b) a seguito del sinistro l'autovettura della riportava seri danni materiali;
Pt_1
c) nonostante la Compagnia abbia effettuato la perizia sull'autovettura della parte attrice, non ha mai formulato una offerta risarcitoria, rimanendo privo di effetto altresì l'invito alla negoziazione assistita. Contro In detto giudizio si è costituita in giudizio , la quale ha contestato la pretesa attrice nell'an e nel quantum. Alla prima udienza il Giudice, dopo aver dichiarato la contumacia del responsabile civile, su richiesta di entrambe le parti, ha rinviato la causa ex art. 320 c.p.c. al 12.03.2021. In detta udienza, il Giudice ha ammesso, per ciascuna parte, la prova orale con un solo teste. Contro All'udienza del 16.07.2021 è stato escusso il teste di , mentre Persona_1 all'udienza del 16.11.2021 è stato escusso il teste di parte attrice, Testimone_1
All'esito di quest'ultima udienza, il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 1° marzo 2022 per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di note conclusive. Con sentenza n. 10799/2022, depositata il 07.06.2022, il Giudice di Pace di Roma, dott.ssa Rubino, ha rigettato in toto la domanda della Pt_1
In particolare, il Giudice ha ritenuto infondata la domanda per violazione, da parte della dell'art. 154 C.d.S. (ossia, per la immissione nel flusso della circolazione da Pt_1 una posizione di sosta senza dare la dovuta precedenza al veicolo che sopraggiunge). Tale sentenza è stata impugnata dalla la quale, con atto di citazione Pt_1 Contro ritualmente notificato, ha convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale e il CP_3 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa - previa declaratoria di ammissione della CTU tecnico-cinematica richiesta ed in totale ri- forma dell'impugnata sentenza n. 10799/2022 del Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Ruggiero Rubino di cui al Rg. 25996/20, accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, accertare e dichiarare - in via principale - che il sinistro in questione si è verificato per fatto e/o colpa esclusivi e/o quantomeno concorrenti dei convenuti e quindi condannarli in pro-prio ed in solido per le rispettive ragioni e posizioni ad indennizzare e quindi risarcire il danno nella misura richiesta o di quella ritenuta di giustizia oltre alle spese di lite dei due gradi del giudizio, il tutto comunque entro e non oltre la competenza ratione valoris del Magistrato adito […] A fondamento della richiesta anche in tale sede dell'ammissione della CTU tecnico- ricostruttiva vi è la necessità di comprovare quanto dedotto in citazione in merito di an de-beatur oltre che di quantificare la natura, l'entità e la congruità dei danni riportati dal vei-colo attoreo nell'occorso de quo unitamente allo stato dei luoghi in relazione alla mancanza di motivazione e di conoscenze tecnico ricostruttive della velocità, del punto d'urto e della cinematica da parte del Giudice di Pace. In via gradata principale ed in estremo subordine si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito esaminati gli atti di causa ed in riforma dell'impugnata sentenza, secondo quanto ut supra motivato e considerato - in caso di applicazione e riconoscimento del concorso di colpa, una volta accertato la percentuale e grado di responsabilità eventuale anche in via parziale se maggioritaria o paritaria al 50% e/o diversa, Voglia procedere alla liquidazione del danno nella sua parzialità indicizzandolo secondo la rispettiva percentuale e condannando, per l'effetto, la predetta compagnia assicuratrice convenuta unitamente al responsabile civile ad indennizzare e conseguentemente al risarcimento nummario in favore dell'istante dei danni subiti e subendi, sempre con vittoria delle spese di primo e secondo grado con il bene- ficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. Il tutto comunque con il favore delle spese, competenze ed onorari del primo grado di giudizio (come quantificate nella notula spese depositata all'udienza di precisazione delle conclusioni) nonché quelle della presente fase di appello, oltre IVA e CPA e rimborso spe-se generali 15% come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procu-ratore dichiaratosene antistatario il quale le ha anticipate e non le ha ancora percepite”. La parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado sulla base di due motivi:
1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto il Giudice avrebbe arbitrariamente ed erroneamente interpretato le risultanze istruttorie e la documentazione agli atti;
2) nullità della sentenza per la mancata ammissione della CTU tecnica richiesta dalla parte attrice e per la mancata applicazione del graduale concorso di colpa. Nella presente fase si è costituita solo l'appellata chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'appello in quanto ritenuto inammissibile ed infondato. Acquisito il fascicolo di ufficio del primo grado, con ordinanza del 13 maggio 2024, il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. Tanto premesso, l'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte. Con il primo motivo l'appellante denuncia come il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato le prove espletate e per la “fantasiosa ricostruzione in merito alla dinamica del sinistro e dell'art. 154 CDS” (pag. 2 dell'atto di appello), operando una ricostruzione della dinamica contrastante con quanto dichiarato dal teste e con quanto risulterebbe dalle foto dei danni subiti dall'autovettura Tes_1 della A sostegno del motivo allega una molteplicità di precedenti Pt_1 giurisprudenziali che hanno riconosciuto il concorso di colpa nell'ipotesi di sinistri che si verificano presso le intersezioni stradali (richiedendosi la diligenza anche da parte di chi ha la precedenza). La ricostruzione della dinamica operata dal Giudice di prime cure risulta, tuttavia, condivisbile perchè fondata proprio sugli elementi raccolti in sede istruttoria, incluse le dichiarazioni del teste della parte appellante, Tes_1
Il Giudice di Pace, infatti, ha ritenuto che la ripartendo dalla posizione di Pt_1 sosta, si sia immessa in posizione perpendicolare rispetto alla corsia di marcia sulla quale viaggiava il sulla base di alcuni elementi oggettivi documentalmete CP_3 evincibili, tra cui i danni riportati dall'auto ed il punto di urto tra i veicoli da essi evincibile. Dalle foto prodotte dalla stessa attrice è emerso che l'autovettura della
[...] presentava “un forte ripiegamento della lamiera dello sportello sinistro” (pag. 2- Pt_1
3 della sentenza). Tale circostanza ha indotto il giudice ragionevolmente a ritenere che l'attrice, al momento dell'impatto, non si stesse a immettendo lentamente nel traffico veicolare, ma che addirittura si fosse spinta al punto da immettersi sulla corsia in posizione perpendicolare. Se la ripartendo da una posizione di sosta, fosse stata davvero in procinto di Pt_1 immettersi nel traffico veicolare, quindi in posizione quasi parallela rispetto alle autovetture che percorrevano la stessa corsia, l'autovettura del , provenendo da CP_3 dietro, l'avrebbe dovuta urtare solo di striscio o, al più, avrebbe dovuto colpire la parte anteriore sinistra della vettura della e non, come è stato, “nella parte sinistra Pt_1 all'altezza dello sportello”, come anche dichiarato dal teste della parte appellante,
escusso all'udienza del 16.11.2021. Tes_1
La posizione perpendicolare dell'autovettura della è stata poi, come detto, Pt_1 confermata dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in primo grado, incluso il teste di parte appellante il teste di parte appellante, ha dichiarato che Tes_1 Tes_1
l'autovettura della partendo da una posizione di sosta, tentava di immettersi Pt_1 sulla corsia di circolazione della Via della Bufalotta per dirigersi verso Piazza Monte Contro Gennaro;
il teste citato di escusso all'udienza del 16.07.2021, Persona_1 ha aggiunto l'ulteriore particolare che l'autovettura Renault IO tg. CY202YJ, di proprietà e condotta dal , stava percorrendo in quel momento la Via della CP_3
Bufalotta per dirigersi verso Piazza Sempione, ossia per arrivare in un punto opposto a quello verso il quale sarebbe stata diretta la secondo le dichiarazioni del teste Pt_1
Tes_1
La per uscire dalla sosta e dirigersi verso Piazza Monte Gennaro doveva fare Pt_1 una inversione ad U per immettersi sulla corsia opposta a quella sulla quale sostava. Se il , infatti, pacificamente percorreva la propria corsia per andare verso Piazza CP_3
Sempione e su tale corsia ha urtato l'autovettura della se ne ricava che Pt_1 quest'ultima per immettersi sulla corsia opposta, quella cioè che con-duceva a Piazza Monte Gennaro, doveva necessariamente compiere una inversione ad U e porsi perpendicolarmente sulla corsia regolarmente percorsa dal . CP_3
Né risultano pertinenti i precedenti giurisprudenziali richiamati dall'appellante per sostenere la condotta colposa del , perchè concernono una fattispecie diversa, CP_3 ossia quella delle “intersezioni”, nelle quali la parte che ha la precedenza deve comunque osservare la massima attenzione nel relativo attraversamento, stante la intrinseca pericolosità degli incroci. Nel caso in esame, invece, non ricorre il caso di veicoli che impegnano una intersezione, ma di una vettura, quella del convenuto-appellato, che percorreva la propria corsia di marcia, ed un'altra, quella dell'attrice-appellante, che, ripartendo dalla sosta, si immetteva nel traffico veicolare. Anche in tal caso, al conducente del veicolo, che riparte dalla sosta, si richiede di prestare la massima attenzione nell'immettersi nel traffico, ragione per la quale correttamemnte il G.d.P. ha richiamato l'art. 154 CdS che impone al co-ducente che esegue la manovra di:
“a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”. Del resto che il viaggiasse a fari spenti ed a velocità elevata, come dedotto CP_3 dall'appellante, risulta smentito dalle risultanze istruttorie da cui è emerso che la strada era ben illuminata (come ammesso dal teste di parte appellante sicché, come Tes_1 correttamente valutato dal Giudice di prime cure, anche se in tesi il avesse CP_3 viaggiato a fari spenti, la avrebbe comunque dovuto avvedersi del suo arrivo); Pt_1
i danni riportati dall'auto dell'appellante, evincibili dalle foto prodotte, impongono inoltre di escludere “un trascinamento o un sospingimento, tipici del veicolo che a forte velocità vada ad attingere un veicolo sostanzialmente fermo” (pag. 4 della sentenza). Né è vero che la parte convenuta avrebbe completamente disatteso il proprio onere probatorio, incombendo tale onere sulla parte attrice, che deve provare le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda e dunque la esclusiva o concorrente responsabilità del nella causazione del sinistro. CP_3
Vero è piuttosto che solo laddove l'attrice avesse assolto al proprio onere probatorio, il convenuto avrebbe dovuto fornire elementi atti ad escludere la propria esclusiva o concorrente responsabilità. In ogni caso, anche il teste presentato dalla Compagnia del responsabile civile, sentito all'udienza del 16.07.2021, ha dichiarato: Persona_1
“ho visto provenire un veicolo dalla direzione opposta, una Renault IO svoltare a sinistra senza indicatori di direzione”. L'appellante lamenta, altresì, che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di applicare il principio del concorso di colpa disattendendo la richiesta di espletamento della ctu. Quanto all'asserito concorso di colpa deve ribadirsi che il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto la esclusiva responsabilità dell'attrice rilevando l'avvenuta violazione dell'art. 154 CdS. Tale accertamento si pone logicamente in contrasto ocn l'applicazioen della presunzioen di colpa. Né, infine, si può contestare al Giudice di non aver accolto la richiesta attrice di disporsi CTU cinematica che, come ricordato dalla compagnia appellata, non è un mezzo di prova ma solo uno strumento di ausilio del giudice per interpretare dati tecnici sulla base dei fatti già allegati e provati dalle parti (cfr. Cass. 8989/2011, secondo la quale la CTU è “[…] un mezzo di ausilio per il giu-dice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpre-tazione richiede nozioni tecnico-scientifiche […] la stessa, tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito”). Laddove il Giudice di prime cure ha fatto riferimento all' “esame visivo del veicolo”, si è riferito all'esame delle foto, dalle quali è emerso che il danno sull'autovettura della era rappresentato da “un forte ripiegamento della lamiera dello sportello Pt_1 sinistro”. E per valutare tale danno il Giudice non ha ritenuto di avvalersi di un ausiliario, trattandosi di corcostanze, all'evidenza, di semplice e condivisibile interpretazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pronuncia: rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rimborsare alla compagnia appellata le spese di lite, che si liquidano in euro 1.300,00 per compensi, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Non ripetibili invece nei confronti dlel'appellato contumace. CP_5 Ricorrono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
Roma, 30 ottobre 2025
Il giudice, dott.ssa Fabiana Corbo