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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/05/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1521/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1521/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICA GUERRA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE GUGLIELMO OBERDAN, N. 674, 47521 CESENA, presso il difensore avv. FEDERICA GUERRA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AUGUSTO Controparte_1 C.F._2
GRANDI, elettivamente domiciliato in VIA DOGANA, N. 820, 47826 VERUCCHIO, presso il difensore avv. AUGUSTO GRANDI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICA Controparte_2 C.F._3
GUERRA, elettivamente domiciliato in VIALE GUGLIELMO OBERDAN, N. 674, 47521 CESENA, presso il difensore avv. FEDERICA GUERRA
CONVENUTI nonché
C.F. CP_3 C.F._4
C.F. ) CP_4 C.F._5
CONVENUTI NON COSTITUITI
CONCLUSIONI
Parte attrice e parte convenuta hanno concluso come da Parte_1 Controparte_2 foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 20.12.2024, ovvero: “- In via principale, accertarsi l'avvenuta risoluzione del contratto di mandato intercorso fra l'attore ed CP_2 da una parte, ed il convenuto dall'altra, per fatto e colpa di
[...] Controparte_1 quest'ultimo, e conseguentemente condannarsi lo stesso convenuto al risarcimento dei danni a seguito di ciò arrecati ai primi, da quantificarsi in misura pari ad € 109.436,60 per ciascuno, o a quella diversa, maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi al tasso legale ex art. 1284/4° c.c. e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo;
- in via subordinata, pagina 1 di 9 accertarsi che le n. 17180 azioni (Cod. ISIN: [...]) Controparte_5 formalmente intestate al convenuto e depositate nel dossier titoli n. Controparte_1
00198/0000005058003 presso Credit Agricole sono in comproprietà in parti uguali fra le parti in causa;
- sempre in via subordinata, dichiararsi lo scioglimento della comunione relativa al predetto pacchetto azionario e, conseguentemente, procedersi alla formazione e successiva assegnazione delle porzioni in base alle quote di ciascuno dei comproprietari;
- in via di ulteriore subordine, condannarsi
a corrispondere a e la somma di € 19.873,04 Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 per ciascuno, oltre agli interessi ex art. 1284/4° c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
- con vittoria di spese, compensi, ed IVA e C.p.a. come per legge”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_1 conclusioni depositato in data 19.12.2024, ovvero: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione respinte e disattese, per tutti i motivi gradatamente esposti: - dichiarare inammissibile, poiché nuova (per petitum e causa petendi e non rappresentando neppure la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio), la domanda ex adverso introdotta “in via di ulteriore subordine” con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.; in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità della stessa, rigettarla per tutti i motivi indicati al punto 7) della seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte convenuta - rigettare le ulteriori Controparte_1 domande, “principale” e “subordinate”, proposte da e/o da Parte_1 Controparte_2 siccome infondate, in fatto e diritto, con vittoria di spese, diritti, onorari, imposte di legge e successive di metodo e condanna dei medesimi e/o , anche in solido fra loro, al Parte_1 Controparte_2 risarcimento del danno per lite temeraria da liquidarsi d'ufficio anche ai sensi dell'art. 96, co.3 c.p.c.”.
Parte convenuta e parte convenuta sono contumaci. CP_3 CP_4
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo cointestatario Parte_1 di conto corrente) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, la propria madre CP_3
e i propri fratelli e (di seguito anche solo CP_4 Controparte_2 Controparte_1 cointestatari di conto corrente e il solo anche solo intestatario di dossier titoli) al Controparte_1 fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate nel proprio atto introduttivo e nei propri scritti difensivi – qui solo sinteticamente riportate – l'accoglimento delle proprie domande così come precisate con foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 20.12.2024. Preliminarmente, dava atto di essere contitolare, dal 2003, di un conto corrente presso Parte_1
Credit Agricole, unitamente alla madre ed ai fratelli odierni convenuti e che parte del denaro comune in questione veniva utilizzato per effettuare investimenti, fra i quali l'acquisto di n. 17.180 azioni
[...]
Inoltre, parte attrice affermava che le predette azioni erano state intestate Controparte_5 formalmente al solo fratello depositate in un dossier titoli aperto ad hoc a suo Controparte_1 nome, dovendo essere intestate ad una persona fisica, e che le relative spese e dividendi erano sempre stati addebitati e/o accreditati sul conto corrente comune e cointestato alle odierne parti in causa.
In particolare, parte attrice deduceva come il fratello fosse venuto Parte_1 Controparte_1 meno agli obblighi sullo stesso incombenti in qualità di mandatario, atteso che non rispondeva e conseguentemente non adempiva alle proprie richieste di procedere alla vendita della parte di azioni di sua proprietà. Alla luce delle predette ragioni, deduceva come il comportamento posto Parte_1 in essere dal mandatario fosse di gravità tale da giustificare la risoluzione del Controparte_1 contratto di mandato in essere, nonché deduceva di aver subito un danno, del quale domandava il risarcimento, pari al valore delle azioni al momento in cui il mandatario aveva ricevuto istruzioni di procedere alla vendita delle stesse.
pagina 2 di 9 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.09.2023, si costituiva P_
contestando integralmente le deduzioni di cui all'atto introduttivo e la ricostruzione dei fatti
[...] attorea, nonché domandando il rigetto delle domande ivi formulate. In particolare, previa conferma dell'esistenza del conto corrente cointestato presso la banca Credit Agricole, deduceva di essere il solo e legittimo proprietario delle azioni oggetto di Controparte_1 causa e che le stesse erano escluse da qualsiasi ipotesi di comunione, trattandosi di investimento personale effettuato dal solo cointestatario del conto corrente con la madre e i Controparte_1 fratelli, che non aveva mai ricevuto alcun mandato sul punto dai propri familiari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.09.2023, si costituiva CP_2
associandoci integralmente ed in via adesiva alle difese e domande attoree.
[...]
In particolare, confermava le deduzioni e i fatti dedotti in atto di citazione, Controparte_2 ribadendo come il fratello avesse agito in qualità di mandatario dei fratelli e della Controparte_1 madre, comproprietari del denaro utilizzato per l'acquisto dei titoli azionari per cui è causa.
Con decreto del 26.09.2023, visto l'art. 2, comma 4, d.l. 61/2023, il giudice dava atto della sospensione ex lege dei pendenti termini perentori nel periodo compreso tra il 1 maggio 2023 e il 31 luglio 2023 e indicava quale data della prima udienza il giorno 16.01.2024.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. depositato in data 19.11.2023, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo nei confronti di entrambe le ulteriori parti convenute e CP_4
che non risultavano costituite in giudizio, il giudice dichiarava la contumacia delle CP_3 parti convenute e differiva la data della prima udienza al 22.02.2024 e CP_4 CP_3 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Le parti provvedevano poi al deposito delle rispettive memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. ed in particolare parte attrice proponeva, nell'ambito della prima memoria, nuova Parte_1 domanda in via ulteriormente subordinata di restituzione del denaro prelevato dal fratello P_ dal conto corrente comune ed utilizzato per l'acquisto delle n. 17.180 azioni
[...] CP_5
e, nell'ambito della seconda memoria, parte convenuta ne contestava in
[...] Controparte_1 radice l'ammissibilità, nonché sollevava eccezione di prescrizione della relativa azione ed in ogni caso affermava la totale infondatezza della pretesa creditoria avversaria.
All'udienza del 22.02.2024, il giudice sentiva le parti, presenti personalmente, in libero interrogatorio ex artt. 116, 117, 183, commi 1 e 3, e 185 c.p.c. e prendeva atto della distanza – allo stato non superabile - tra le posizioni delle parti, rilevando l'impossibilità per le stesse di concludere un accordo conciliativo;
di seguito, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai propri atti difensivi, contestando quelli avversari e il giudice, su richiesta congiunta formulata dai difensori delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, dato atto del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio, fissava per la rimessione della causa al collegio ex art. 189 c.p.c. l'udienza del 19.02.2025, assegnando a ritroso i termini perentori di cui all'art. 189, comma 1, c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore ex art. 302 c.p.c. depositata in data 16.01.2025, l'avv. Federica Guerra si costituiva quale nuovo difensore di parte attrice e Parte_1 di parte convenuta Controparte_2 All'udienza del 19.02.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 22.02.2024, visto l'art. 189 c.p.c., il giudice con ordinanza del 20.02.2025 tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
***
pagina 3 di 9 Le domande attoree di accertamento della risoluzione contrattuale del mandato che sarebbe stato conferito al fratello dai familiari / cointestatari del conto corrente comune e Controparte_1 di condanna al risarcimento del relativo danno subito, nonché di accertamento della comproprietà delle n. 17.180 azioni e di declaratoria di scioglimento di una tale comunione, con Controparte_5 assegnazione pro quota delle stesse, sono infondate, in quanto prive di idonea prova dei relativi presupposti di legge e vanno, dunque, rigettate per le seguenti ragioni.
Parimenti, non accoglibile nella presente sede giudiziale, è l'ulteriore domanda attorea di restituzione, sempre pro quota, delle somme di denaro prelevate dal cointestatario Controparte_1 dal conto corrente comune ed utilizzate per l'acquisto delle n. 17.180 azioni , Controparte_5 in quanto inammissibile ed in ogni caso infondata, per le ragioni di seguito esposte.
1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi delle singole domande attoree di merito, al fine di fornire una completa valutazione della complessiva vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le odierne parti, nonché delle questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto.
1.1 Innanzitutto e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si rende necessario richiamare i seguenti principi giuridici certamente applicabili al caso di specie.
Da un lato, si ricorda che, come noto e per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale – come peraltro avvenuto nel caso di specie -, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento dell'obbligazione deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015). Dall'altro lato, ma sempre con riferimento ai generali criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., ci si limita a ricordare che le circostanze fattuali non specificamente contestate dalle parti processuali costituite, costituiscono circostanze pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. e che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. ex multis Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del 28.09.2017 e Cass. n. 13830 del 23.07.2004).
Inoltre, con riguardo al caso di specie avente ad oggetto il rapporto di conto corrente ordinario di corrispondenza cointestato n. 74/4902/3 aperto in data 1.07.2003 dalle odierne parti processuali (cfr. doc. n. 1 parte attrice), si rende opportuno brevemente ricostruire la disciplina in materia di contratto tipico di conto corrente cointestato a più persone. Sul punto, è necessario ricordare che l'art. 1854 c.c. prevede che, nel caso in cui il conto corrente sia intestato a più persone a firma disgiunta (e dunque con facoltà per ciascun correntista “di compiere operazioni anche separatamente”), gli intestatari vengono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto nei confronti del terzo ovvero dell'istituto di credito.
Quanto, poi, ai rapporti interni tra cointestatari, creditori o debitori in solido dei saldi del conto, l'art. 1298 c.c. prevede che, in via generale, l'obbligazione solidale si divida tra i diversi creditori in parti uguali “se non risulta diversamente”. In base all'orientamento interpretativo della giurisprudenza ormai consolidata e condivisibile, infatti, anche nel caso specifico di conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti / cointestatari del medesimo rapporto di conto corrente sono regolati dall'art. 1298 comma 2
c.c., in virtù del quale il debito e/o il credito solidale – saldo di conto corrente - si divide in quote uguali solo se non risulti diversamente provato (cfr. già Cass. n. 26991 del 02.12.2013 e Cass. n. 1149 del
23.01.2004; più di recente anche Cass. n. 11375 del 29.04.2019). Pertanto, deve presumersi che, in pendenza del rapporto, le somme accreditate e/o addebitate nelle more sul conto corrente cointestato spettano e sono imputabili ai cointestatari - nei rapporti interni tra pagina 4 di 9 gli stessi - in parti uguali, pur essendo possibile per l'altro correntista dimostrare un diverso criterio di riparto pattuito tra le parti per le singole operazioni poste in essere sul medesimo conto corrente. Ciò riguarda la comproprietà delle somme e non il diverso piano di analisi – dirimente ai fini del decidere la presente causa – relativo alla facoltà per i cointestatari di operare sul conto corrente, in maniera disgiunta. A differenza dell'ipotesi di delega ad operare sul rapporto di conto corrente, infatti, la fattispecie della cointestazione di un tale rapporto bancario, ove i cointestatari optino per il sistema di firma disgiunta (come avvenuto nella specie – doc. n. 1 parte attrice pagg. 2 e 4), consente a ciascuno, nel corso del rapporto, di disporre e di movimentare liberamente le somme ivi depositate;
fatte salve poi le necessarie valutazioni in merito alla comproprietà delle stesse. Sul punto si richiama quanto previsto anche contrattualmente per cui “le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari” (cfr. art. 13 condizioni generali di contratto). Di conseguenza, in considerazione della libera manifestazione di volontà congiuntamente esplicitata da tutti i cointestatari del rapporto di conto corrente bancario di operare separatamente sul conto corrente comune, con firma disgiunta, ciascun correntista è legittimato, nel corso del rapporto di conto corrente ordinario, a disporre pienamente e liberamente delle somme ivi depositate, senza che per ciò solo sussista un rapporto di mandato tra il disponente e gli altri cointestatari, ulteriore rapporto giuridico che dovrà essere eventualmente provato dalla parte interessata (cfr. Cass. n. 1646 del 27.01.2014).
1.2 Ciò doverosamente premesso in diritto, si rileva che costituiscono circostanze fattuali pacifiche tra le parti costituite ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. – nonché in ogni caso debitamente documentate in atti – sia l'effettiva sottoscrizione da parte dei fratelli Parte_1 CP_4
e e della di loro madre in data 1.07.2003, di Controparte_2 Controparte_1 CP_3 un contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza senza fido n. 74/4902/3, aperto presso la banca Cassa di Risparmio di SE e agli stessi cointestato con firma disgiunta (cfr. doc. nn. 1 e 3 parte attrice e doc. nn. 3 e 11 parte convenuta , sia l'acquisto da parte Controparte_1 dell'investitore di n. 17.180 azioni , con provvista Controparte_1 Controparte_5 derivante da somme prelevate dal predetto contratto di conto corrente cointestato, allo stesso intestate e depositate sul dossier titoli personale n. 0053058003 aperto sempre presso la banca Cassa di Risparmio di SE (cfr. doc. n. 2 parte attrice e doc. n. 2 parte convenuta . Controparte_1
Ancora, costituiscono circostanze fattuali che risultano adeguatamente documentate negli atti offerti in comunicazione quelle relative alla richiesta da parte di e di per il Controparte_2 Parte_1 tramite dei rispettivi legali, nei mesi di gennaio e febbraio 2023 (cfr. doc. nn. 4 e 5 parte attrice) di procedere alla vendita della parte di azioni loro riferibili, senza ottenere alcuna utile e fattiva risposta da parte del fratello Controparte_1
2. Passando, dunque, all'esame delle questioni di merito controverse tra le parti, in ragione dello specifico thema decidendum del presente giudizio ordinario di cognizione, in primo luogo, la domanda attorea proposta in via principale di risoluzione contrattuale e di conseguente risarcimento del preteso danno subito, per fatto e colpa del cointestatario del conto corrente non può Controparte_1 trovare accoglimento, in quanto risulta assorbente il mancato assolvimento ad opera di parte attrice dell'onere di provare la fonte del proprio dedotto diritto alla risoluzione per grave Parte_1 inadempimento del preteso mandatario ovvero l'esistenza di un autonomo e sottostante contratto di mandato conferito al fratello per l'acquisto delle azioni Controparte_1 Controparte_5
In tale senso, infatti, ferma la piena legittimazione del cointestatario del conto corrente di corrispondenza senza fido n. 74/4902/3, con firma disgiunta, di disporre delle somme ivi presenti e, nella specie, di prelevare le somme poi utilizzate per l'acquisto a proprio nome di n. 17.180 azioni
, parte attrice, per un verso, non ha dimostrato un'eventuale intervenuta Controparte_5
pagina 5 di 9 modifica nell'operatività del rapporto di conto corrente cointestato nel corso degli anni e soprattutto, per altro verso, non ha provato in maniera idonea il conferimento di un mandato – nemmeno in via collettiva – da parte degli altri cointestatari del rapporto di conto corrente nei confronti del fratello a provvedere all'acquisto per loro conto dei titoli azionari per cui è causa. Controparte_1 Pur condividendosi senza dubbio l'affermazione di parte attrice per cui il mandato è un contratto a forma libera, si deve rilevare come la prova dell'effettiva conclusione di un tale specifico rapporto contrattuale non possa ritenersi raggiunta nemmeno in via presuntiva, non costituendo elemento probatorio di per sé sufficiente in tal senso il fatto che le spese e i dividendi relativi alle azioni
[...]
, intestate al solo siano stati oggetto di addebito e di accredito sul CP_5 Controparte_1 conto corrente cointestato ai componenti della famiglia, né tantomeno la generica affermazione per cui il conto corrente comune avesse ad oggetto esclusivamente “incassi/pagamenti relativi a beni e/o affari comuni alla famiglia anche conseguenti alla successione del padre”. Peraltro, sempre a tale specifico proposito, si deve osservare come la controparte abbia dimostrato che analoghe operazioni di investimento in titoli azionari, con provvista sempre derivante dal conto corrente cointestato, con firma disgiunta, siano state poste in essere nell'ambito del rapporto di conto corrente comune, ancora attivo, a loro volta e legittimamente, anche dagli altri cointestatari CP_2
e (cfr. doc. n. 3 parte convenuta .
[...] Parte_1 Controparte_1
Dunque, a fronte della specifica contestazione sollevata da parte convenuta sin dalla propria costituzione in giudizio – per cui “il comparente – nell'anno 2008 – ha semplicemente disposto di somme prelevate dall'anzidetto conto per effettuare un investimento personale (…) Le azioni così acquistate sono state depositate sul dossier titoli personale n. 0053058003 acceso c/o Cassa di Risparmio di SE” – parte attrice che agisce in giudizio per ottenere la declaratoria Parte_1 di risoluzione del contratto di mandato senza rappresentanza conferito al fratello Controparte_1 alla luce della documentazione in atti, non ha provato in radice l'esistenza di un tale solo dedotto rapporto contrattuale di mandato eventualmente in essere tra i componenti della famiglia.
Conseguentemente, non può trovare applicazione nel caso di specie, la disciplina codicistica in materia di mandato, né senza rappresentanza, né collettivo, richiamata dalla stessa parte attrice. Nel rigetto per carenza di prova della fonte negoziale su cui si basa l'azione di risoluzione proposta in via principale da parte attorea, resta certamente assorbita ogni conseguente valutazione in merito alla fondatezza dell'ulteriore domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale. 3. In secondo luogo e sempre sulla base delle stesse risultanze documentali emerse nel corso dell'istruttoria, parimenti infondata è l'ulteriore domanda attorea proposta in via subordinata dal cointestatario di conto corrente a cui ha aderito anche l'ulteriore cointestatario Parte_1
avente ad oggetto la richiesta di scioglimento della pretesa comunione relativa alle Controparte_2
n. 17.180 azioni depositate sul dossier titoli n. 0053058003 acceso c/o Cassa Controparte_5 di Risparmio di SE dall'investitore Controparte_1
In via di ragione maggiormente liquida (cfr. Cass. n. 30745 del 26.11.2019 e Cass. n. 363 del 9.01.2019), si deve rilevare la totale assenza di prova circa l'eventuale cointestazione e/o comproprietà dei titoli azionari per cui è causa, in quanto costituiscono circostanze non in contestazione tra le parti che le azioni , siano unicamente intestate alla persona fisica Controparte_5 P_
e depositate sul dossier titoli personale di quest'ultimo, essendo titoli nominativi (cfr. doc. n. 2
[...] parte attrice e doc. n. 2 parte convenuta . Controparte_1
Pertanto ed in sintesi, non vi è prova in ordine alla sussistenza di una comunione avente ad oggetto i titoli azionari in esame da poter essere sciolta ai sensi dell'art. 1111 c.c. e non è in tal senso sufficiente la sola affermazione attorea – peraltro, specificamente contestata da parte convenuta – in ordine al fatto che “per due decenni tutte le parti in causa hanno dato per scontata la comproprietà delle azioni in questione”, non supportata da alcun univoco elemento probatorio. 4. In terzo luogo ed in ragione dello specifico thema decidendum della presente causa, va dichiarata, in rito, l'inammissibilità della domanda proposta, in via ulteriormente subordinata da parte pagina 6 di 9 attrice, solo nell'ambito della prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. depositata in data 12.01.2024, con cui chiede “condannarsi a corrispondere a e Controparte_1 Parte_1
la somma di € 19.873,04 per ciascuno, oltre agli interessi ex art. 1284/4° c.c. dalla Controparte_2 domanda al saldo effettivo”, in quanto integrante una mutatio libelli non consentita dall'ordinamento giuridico, nemmeno alla luce della più recente ed estensiva interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
4.1 A tal proposito, fermo in ogni caso il generale potere di qualificazione giuridica della domanda riservato al giudice ai sensi degli artt. 112 e 113 c.p.c. e del generale principio iura novit curia, si deve ricordare che l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ampliare considerevolmente l'ambito di applicazione dell'art. 183, comma 6, numero 1, c.p.c., di fatto estendendo la nozione di emendatio libelli consentita ovvero “precisazioni e modificazioni delle domande” purché siano conseguenza delle domande, eccezioni ed in generale difese di parte convenuta;
a tal proposito, infatti, si osserva che, a differenza dell'inammissibile mutatio libelli, la fattispecie dell'emendatio libelli si ha nel caso in cui la parte, senza alcun mutamento dei fatti principali allegati rettifichi la portata delle domande con riguardo al medesimo petitum ed alla medesima causa petendi. Sempre con riferimento alla sostanziale estensione della nozione di modifica della domanda è intervenuto dapprima l'orientamento interpretativo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per cui “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio
e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (cfr. Cass. S.U. n. 12310 del 15.06.2015, nonché Cass. S.U. n. 22404 del 13.09.2018 in materia di arricchimento senza causa).
Per completezza espositiva, si precisa che un tale orientamento interpretativo risulta certamente estensibile al sistema di preclusioni processuali, ratione temporis vigente, a seguito dell'introduzione degli artt. 171 bis e 171 ter c.p.c. da parte del legislatore della cd. riforma Cartabia, in quanto la preclusione processuale relativa all'attività di precisazione e modificazione delle domande già proposte e alla proposizione ad opera di parte attrice di reconventio reconventionis matura, analogamente a quanto in precedenza previsto dall'art. 183, comma 6, numero 1, c.p.c., alla scadenza del termine perentorio e previsto a pena di decadenza di cui all'art. 171 ter, comma 1, n. 1, c.p.c.. Ciò preliminarmente chiarito, l'allargamento della domanda come formulato da parte attrice in prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. non è senza dubbio in linea con una tale condivisibile interpretazione, in quanto certamente le due domande risultano connesse in relazione alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio costituita dai rapporti economici tra le parti processuali, ma non ha in concreto ad oggetto né il medesimo bene della vita ovvero le azioni , Controparte_5 intestate e depositate sul dossier titoli personale di né la medesima causa petendi Controparte_1 originariamente azionata da parte attrice in termini di risoluzione contrattuale del Parte_1 preteso contratto di mandato per l'acquisto di titoli azionari, nonché di scioglimento della pretesa comunione tra i componenti della famiglia dei predetti titoli azionari.
La domanda proposta in via ulteriormente subordinata da parte attrice nella prima memoria integrativa ha, infatti, ad oggetto quale bene della vita, non già titoli azionari nominativi, bensì “il denaro prelevato dal conto comune ed utilizzato per l'acquisto delle azioni” ed è volta all'accertamento di un dedotto indebito oggettivo, soggetto all'obbligo di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c. e, quindi, risulta del tutto nuova per petitum e causa petendi nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione.
In aggiunta ed in assenza di domanda riconvenzionale proposta ad opera di parte convenuta P_
(in tale specifico senso non ritenendosi rilevante la richiesta di condanna per lite temeraria ex
[...] art. 96, comma 3, c.p.c.), la nuova domanda formulata in prima memoria integrativa da parte attrice, difficilmente, risulta sussumibile nell'istituto codicistico della reconventio reconvenzionis, consentita pagina 7 di 9 per ragioni difensive sopravvenute all'attore in risposta alla domanda riconvenzionale del convenuto
(cfr. ex multis Cass. n. 3639 del 13.02.2009 e Cass. n. 26782 del 22.12.2016). 4.2 In ogni caso e anche volendo aderire alla – non condivisibile - ricostruzione giuridica di parte attrice, una tale domanda restitutoria è in ogni caso infondata, risultando dirimente anche sotto tale specifico profilo di analisi, la circostanza documentale per cui, nel corso del rapporto di conto corrente cointestato, ancora aperto alla data di proposizione della domanda giudiziale, il cointestatario al pari degli altri cointestatari, con firma disgiunta, fosse legittimato a disporre Controparte_1 separatamente delle somme ivi depositate e, dunque, a porre in essere il prelievo della provvista poi in effetti utilizzata per l'acquisto a titolo personale e senza prova del conferimento di alcun mandato senza rappresentanza ad acquistare da parte degli altri cointestatari, delle n. 17.180 azioni CP_5
, depositate sul dossier titoli personale n. 0053058003 aperto sempre presso la banca Cassa
[...] di Risparmio di SE (cfr. doc. n. 2 parte attrice e doc. n. 2 parte convenuta . Controparte_1
In aggiunta, si deve osservare che in assenza di adeguata prova in atti di idoneo atto interruttivo del termine ordinario di prescrizione dell'azione di ripetizione somme, notificato alla controparte prima dell'instaurazione del presente giudizio ordinario di cognizione, la proposta azione restitutoria delle somme prelevate dal conto corrente cointestato da nell'anno 2008 – circostanza Controparte_1 pacifica - risulta comunque prescritta, come eccepito da parte convenuta. 5. Infine, le spese del presente giudizio ordinario di cognizione seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, in ragione del valore della controversia – che, ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014, va qui fissato sulla base del criterio della domanda -, nei valori medi in relazione alle fasi processuali di studio, introduttiva e decisoria, nonché nei valori minimi in relazione alla fase di trattazione / istruttoria, che si è di fatto limitata al deposito di memorie scritte e alla partecipazione ad un'unica udienza, senza necessità di espletare ulteriore attività istruttoria in senso stretto. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018).
5.1 Nel caso di specie non vi è dubbio in merito alla soccombenza di parte attrice
[...]
e di parte convenuta con posizione totalmente adesiva alla prima, come Pt_1 Controparte_2 meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.
Le spese di lite vengono liquidate solo in favore di parte convenuta Controparte_1 costituita in giudizio, in quanto stante la mancata costituzione in giudizio e la declaratoria di contumacia delle due ulteriori parti convenute e non vi è ragione di CP_3 CP_4 provvedere ad alcuna liquidazione delle spese legali nei loro confronti.
5.2 Per quanto riguarda, in ultima analisi, l'ulteriore domanda di condanna formulata da parte convenuta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. nei confronti Controparte_1 delle parti attrice e convenuta non si ravvisano gli estremi per una Parte_1 Controparte_2 pronuncia in tal senso, in quanto ne mancano gli elementi costitutivi soggettivi della mala fede o della colpa grave quale indice di una condotta difensiva oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo (cfr. Cass. S.U. n. 22405 del 13.09.2018, Cass. n. 90812 del 18.11.2019 e più di recente Cass.
n. 20018 del 24.09.2020), anche tenuto conto della necessità di analizzare plurime questioni giuridiche, anche preliminari, al fine di valutare la fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1521/2023; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA le domande proposte da parte attrice e da parte convenuta Parte_1 CP_2 nei confronti di parte convenuta per le ragioni di cui in motivazione.
[...] Controparte_1
pagina 8 di 9 2. CONDANNA parte attrice e parte convenuta in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_2 pagamento, in favore di parte convenuta delle spese di lite del presente giudizio, Controparte_1 che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
Forlì, 31 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1521/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICA GUERRA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE GUGLIELMO OBERDAN, N. 674, 47521 CESENA, presso il difensore avv. FEDERICA GUERRA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AUGUSTO Controparte_1 C.F._2
GRANDI, elettivamente domiciliato in VIA DOGANA, N. 820, 47826 VERUCCHIO, presso il difensore avv. AUGUSTO GRANDI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICA Controparte_2 C.F._3
GUERRA, elettivamente domiciliato in VIALE GUGLIELMO OBERDAN, N. 674, 47521 CESENA, presso il difensore avv. FEDERICA GUERRA
CONVENUTI nonché
C.F. CP_3 C.F._4
C.F. ) CP_4 C.F._5
CONVENUTI NON COSTITUITI
CONCLUSIONI
Parte attrice e parte convenuta hanno concluso come da Parte_1 Controparte_2 foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 20.12.2024, ovvero: “- In via principale, accertarsi l'avvenuta risoluzione del contratto di mandato intercorso fra l'attore ed CP_2 da una parte, ed il convenuto dall'altra, per fatto e colpa di
[...] Controparte_1 quest'ultimo, e conseguentemente condannarsi lo stesso convenuto al risarcimento dei danni a seguito di ciò arrecati ai primi, da quantificarsi in misura pari ad € 109.436,60 per ciascuno, o a quella diversa, maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi al tasso legale ex art. 1284/4° c.c. e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo;
- in via subordinata, pagina 1 di 9 accertarsi che le n. 17180 azioni (Cod. ISIN: [...]) Controparte_5 formalmente intestate al convenuto e depositate nel dossier titoli n. Controparte_1
00198/0000005058003 presso Credit Agricole sono in comproprietà in parti uguali fra le parti in causa;
- sempre in via subordinata, dichiararsi lo scioglimento della comunione relativa al predetto pacchetto azionario e, conseguentemente, procedersi alla formazione e successiva assegnazione delle porzioni in base alle quote di ciascuno dei comproprietari;
- in via di ulteriore subordine, condannarsi
a corrispondere a e la somma di € 19.873,04 Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 per ciascuno, oltre agli interessi ex art. 1284/4° c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
- con vittoria di spese, compensi, ed IVA e C.p.a. come per legge”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_1 conclusioni depositato in data 19.12.2024, ovvero: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione respinte e disattese, per tutti i motivi gradatamente esposti: - dichiarare inammissibile, poiché nuova (per petitum e causa petendi e non rappresentando neppure la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio), la domanda ex adverso introdotta “in via di ulteriore subordine” con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.; in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità della stessa, rigettarla per tutti i motivi indicati al punto 7) della seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte convenuta - rigettare le ulteriori Controparte_1 domande, “principale” e “subordinate”, proposte da e/o da Parte_1 Controparte_2 siccome infondate, in fatto e diritto, con vittoria di spese, diritti, onorari, imposte di legge e successive di metodo e condanna dei medesimi e/o , anche in solido fra loro, al Parte_1 Controparte_2 risarcimento del danno per lite temeraria da liquidarsi d'ufficio anche ai sensi dell'art. 96, co.3 c.p.c.”.
Parte convenuta e parte convenuta sono contumaci. CP_3 CP_4
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo cointestatario Parte_1 di conto corrente) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, la propria madre CP_3
e i propri fratelli e (di seguito anche solo CP_4 Controparte_2 Controparte_1 cointestatari di conto corrente e il solo anche solo intestatario di dossier titoli) al Controparte_1 fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate nel proprio atto introduttivo e nei propri scritti difensivi – qui solo sinteticamente riportate – l'accoglimento delle proprie domande così come precisate con foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 20.12.2024. Preliminarmente, dava atto di essere contitolare, dal 2003, di un conto corrente presso Parte_1
Credit Agricole, unitamente alla madre ed ai fratelli odierni convenuti e che parte del denaro comune in questione veniva utilizzato per effettuare investimenti, fra i quali l'acquisto di n. 17.180 azioni
[...]
Inoltre, parte attrice affermava che le predette azioni erano state intestate Controparte_5 formalmente al solo fratello depositate in un dossier titoli aperto ad hoc a suo Controparte_1 nome, dovendo essere intestate ad una persona fisica, e che le relative spese e dividendi erano sempre stati addebitati e/o accreditati sul conto corrente comune e cointestato alle odierne parti in causa.
In particolare, parte attrice deduceva come il fratello fosse venuto Parte_1 Controparte_1 meno agli obblighi sullo stesso incombenti in qualità di mandatario, atteso che non rispondeva e conseguentemente non adempiva alle proprie richieste di procedere alla vendita della parte di azioni di sua proprietà. Alla luce delle predette ragioni, deduceva come il comportamento posto Parte_1 in essere dal mandatario fosse di gravità tale da giustificare la risoluzione del Controparte_1 contratto di mandato in essere, nonché deduceva di aver subito un danno, del quale domandava il risarcimento, pari al valore delle azioni al momento in cui il mandatario aveva ricevuto istruzioni di procedere alla vendita delle stesse.
pagina 2 di 9 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.09.2023, si costituiva P_
contestando integralmente le deduzioni di cui all'atto introduttivo e la ricostruzione dei fatti
[...] attorea, nonché domandando il rigetto delle domande ivi formulate. In particolare, previa conferma dell'esistenza del conto corrente cointestato presso la banca Credit Agricole, deduceva di essere il solo e legittimo proprietario delle azioni oggetto di Controparte_1 causa e che le stesse erano escluse da qualsiasi ipotesi di comunione, trattandosi di investimento personale effettuato dal solo cointestatario del conto corrente con la madre e i Controparte_1 fratelli, che non aveva mai ricevuto alcun mandato sul punto dai propri familiari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.09.2023, si costituiva CP_2
associandoci integralmente ed in via adesiva alle difese e domande attoree.
[...]
In particolare, confermava le deduzioni e i fatti dedotti in atto di citazione, Controparte_2 ribadendo come il fratello avesse agito in qualità di mandatario dei fratelli e della Controparte_1 madre, comproprietari del denaro utilizzato per l'acquisto dei titoli azionari per cui è causa.
Con decreto del 26.09.2023, visto l'art. 2, comma 4, d.l. 61/2023, il giudice dava atto della sospensione ex lege dei pendenti termini perentori nel periodo compreso tra il 1 maggio 2023 e il 31 luglio 2023 e indicava quale data della prima udienza il giorno 16.01.2024.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. depositato in data 19.11.2023, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo nei confronti di entrambe le ulteriori parti convenute e CP_4
che non risultavano costituite in giudizio, il giudice dichiarava la contumacia delle CP_3 parti convenute e differiva la data della prima udienza al 22.02.2024 e CP_4 CP_3 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Le parti provvedevano poi al deposito delle rispettive memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. ed in particolare parte attrice proponeva, nell'ambito della prima memoria, nuova Parte_1 domanda in via ulteriormente subordinata di restituzione del denaro prelevato dal fratello P_ dal conto corrente comune ed utilizzato per l'acquisto delle n. 17.180 azioni
[...] CP_5
e, nell'ambito della seconda memoria, parte convenuta ne contestava in
[...] Controparte_1 radice l'ammissibilità, nonché sollevava eccezione di prescrizione della relativa azione ed in ogni caso affermava la totale infondatezza della pretesa creditoria avversaria.
All'udienza del 22.02.2024, il giudice sentiva le parti, presenti personalmente, in libero interrogatorio ex artt. 116, 117, 183, commi 1 e 3, e 185 c.p.c. e prendeva atto della distanza – allo stato non superabile - tra le posizioni delle parti, rilevando l'impossibilità per le stesse di concludere un accordo conciliativo;
di seguito, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai propri atti difensivi, contestando quelli avversari e il giudice, su richiesta congiunta formulata dai difensori delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, dato atto del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio, fissava per la rimessione della causa al collegio ex art. 189 c.p.c. l'udienza del 19.02.2025, assegnando a ritroso i termini perentori di cui all'art. 189, comma 1, c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore ex art. 302 c.p.c. depositata in data 16.01.2025, l'avv. Federica Guerra si costituiva quale nuovo difensore di parte attrice e Parte_1 di parte convenuta Controparte_2 All'udienza del 19.02.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 22.02.2024, visto l'art. 189 c.p.c., il giudice con ordinanza del 20.02.2025 tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
***
pagina 3 di 9 Le domande attoree di accertamento della risoluzione contrattuale del mandato che sarebbe stato conferito al fratello dai familiari / cointestatari del conto corrente comune e Controparte_1 di condanna al risarcimento del relativo danno subito, nonché di accertamento della comproprietà delle n. 17.180 azioni e di declaratoria di scioglimento di una tale comunione, con Controparte_5 assegnazione pro quota delle stesse, sono infondate, in quanto prive di idonea prova dei relativi presupposti di legge e vanno, dunque, rigettate per le seguenti ragioni.
Parimenti, non accoglibile nella presente sede giudiziale, è l'ulteriore domanda attorea di restituzione, sempre pro quota, delle somme di denaro prelevate dal cointestatario Controparte_1 dal conto corrente comune ed utilizzate per l'acquisto delle n. 17.180 azioni , Controparte_5 in quanto inammissibile ed in ogni caso infondata, per le ragioni di seguito esposte.
1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi delle singole domande attoree di merito, al fine di fornire una completa valutazione della complessiva vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le odierne parti, nonché delle questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto.
1.1 Innanzitutto e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si rende necessario richiamare i seguenti principi giuridici certamente applicabili al caso di specie.
Da un lato, si ricorda che, come noto e per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale – come peraltro avvenuto nel caso di specie -, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento dell'obbligazione deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015). Dall'altro lato, ma sempre con riferimento ai generali criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., ci si limita a ricordare che le circostanze fattuali non specificamente contestate dalle parti processuali costituite, costituiscono circostanze pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. e che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. ex multis Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del 28.09.2017 e Cass. n. 13830 del 23.07.2004).
Inoltre, con riguardo al caso di specie avente ad oggetto il rapporto di conto corrente ordinario di corrispondenza cointestato n. 74/4902/3 aperto in data 1.07.2003 dalle odierne parti processuali (cfr. doc. n. 1 parte attrice), si rende opportuno brevemente ricostruire la disciplina in materia di contratto tipico di conto corrente cointestato a più persone. Sul punto, è necessario ricordare che l'art. 1854 c.c. prevede che, nel caso in cui il conto corrente sia intestato a più persone a firma disgiunta (e dunque con facoltà per ciascun correntista “di compiere operazioni anche separatamente”), gli intestatari vengono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto nei confronti del terzo ovvero dell'istituto di credito.
Quanto, poi, ai rapporti interni tra cointestatari, creditori o debitori in solido dei saldi del conto, l'art. 1298 c.c. prevede che, in via generale, l'obbligazione solidale si divida tra i diversi creditori in parti uguali “se non risulta diversamente”. In base all'orientamento interpretativo della giurisprudenza ormai consolidata e condivisibile, infatti, anche nel caso specifico di conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti / cointestatari del medesimo rapporto di conto corrente sono regolati dall'art. 1298 comma 2
c.c., in virtù del quale il debito e/o il credito solidale – saldo di conto corrente - si divide in quote uguali solo se non risulti diversamente provato (cfr. già Cass. n. 26991 del 02.12.2013 e Cass. n. 1149 del
23.01.2004; più di recente anche Cass. n. 11375 del 29.04.2019). Pertanto, deve presumersi che, in pendenza del rapporto, le somme accreditate e/o addebitate nelle more sul conto corrente cointestato spettano e sono imputabili ai cointestatari - nei rapporti interni tra pagina 4 di 9 gli stessi - in parti uguali, pur essendo possibile per l'altro correntista dimostrare un diverso criterio di riparto pattuito tra le parti per le singole operazioni poste in essere sul medesimo conto corrente. Ciò riguarda la comproprietà delle somme e non il diverso piano di analisi – dirimente ai fini del decidere la presente causa – relativo alla facoltà per i cointestatari di operare sul conto corrente, in maniera disgiunta. A differenza dell'ipotesi di delega ad operare sul rapporto di conto corrente, infatti, la fattispecie della cointestazione di un tale rapporto bancario, ove i cointestatari optino per il sistema di firma disgiunta (come avvenuto nella specie – doc. n. 1 parte attrice pagg. 2 e 4), consente a ciascuno, nel corso del rapporto, di disporre e di movimentare liberamente le somme ivi depositate;
fatte salve poi le necessarie valutazioni in merito alla comproprietà delle stesse. Sul punto si richiama quanto previsto anche contrattualmente per cui “le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari” (cfr. art. 13 condizioni generali di contratto). Di conseguenza, in considerazione della libera manifestazione di volontà congiuntamente esplicitata da tutti i cointestatari del rapporto di conto corrente bancario di operare separatamente sul conto corrente comune, con firma disgiunta, ciascun correntista è legittimato, nel corso del rapporto di conto corrente ordinario, a disporre pienamente e liberamente delle somme ivi depositate, senza che per ciò solo sussista un rapporto di mandato tra il disponente e gli altri cointestatari, ulteriore rapporto giuridico che dovrà essere eventualmente provato dalla parte interessata (cfr. Cass. n. 1646 del 27.01.2014).
1.2 Ciò doverosamente premesso in diritto, si rileva che costituiscono circostanze fattuali pacifiche tra le parti costituite ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. – nonché in ogni caso debitamente documentate in atti – sia l'effettiva sottoscrizione da parte dei fratelli Parte_1 CP_4
e e della di loro madre in data 1.07.2003, di Controparte_2 Controparte_1 CP_3 un contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza senza fido n. 74/4902/3, aperto presso la banca Cassa di Risparmio di SE e agli stessi cointestato con firma disgiunta (cfr. doc. nn. 1 e 3 parte attrice e doc. nn. 3 e 11 parte convenuta , sia l'acquisto da parte Controparte_1 dell'investitore di n. 17.180 azioni , con provvista Controparte_1 Controparte_5 derivante da somme prelevate dal predetto contratto di conto corrente cointestato, allo stesso intestate e depositate sul dossier titoli personale n. 0053058003 aperto sempre presso la banca Cassa di Risparmio di SE (cfr. doc. n. 2 parte attrice e doc. n. 2 parte convenuta . Controparte_1
Ancora, costituiscono circostanze fattuali che risultano adeguatamente documentate negli atti offerti in comunicazione quelle relative alla richiesta da parte di e di per il Controparte_2 Parte_1 tramite dei rispettivi legali, nei mesi di gennaio e febbraio 2023 (cfr. doc. nn. 4 e 5 parte attrice) di procedere alla vendita della parte di azioni loro riferibili, senza ottenere alcuna utile e fattiva risposta da parte del fratello Controparte_1
2. Passando, dunque, all'esame delle questioni di merito controverse tra le parti, in ragione dello specifico thema decidendum del presente giudizio ordinario di cognizione, in primo luogo, la domanda attorea proposta in via principale di risoluzione contrattuale e di conseguente risarcimento del preteso danno subito, per fatto e colpa del cointestatario del conto corrente non può Controparte_1 trovare accoglimento, in quanto risulta assorbente il mancato assolvimento ad opera di parte attrice dell'onere di provare la fonte del proprio dedotto diritto alla risoluzione per grave Parte_1 inadempimento del preteso mandatario ovvero l'esistenza di un autonomo e sottostante contratto di mandato conferito al fratello per l'acquisto delle azioni Controparte_1 Controparte_5
In tale senso, infatti, ferma la piena legittimazione del cointestatario del conto corrente di corrispondenza senza fido n. 74/4902/3, con firma disgiunta, di disporre delle somme ivi presenti e, nella specie, di prelevare le somme poi utilizzate per l'acquisto a proprio nome di n. 17.180 azioni
, parte attrice, per un verso, non ha dimostrato un'eventuale intervenuta Controparte_5
pagina 5 di 9 modifica nell'operatività del rapporto di conto corrente cointestato nel corso degli anni e soprattutto, per altro verso, non ha provato in maniera idonea il conferimento di un mandato – nemmeno in via collettiva – da parte degli altri cointestatari del rapporto di conto corrente nei confronti del fratello a provvedere all'acquisto per loro conto dei titoli azionari per cui è causa. Controparte_1 Pur condividendosi senza dubbio l'affermazione di parte attrice per cui il mandato è un contratto a forma libera, si deve rilevare come la prova dell'effettiva conclusione di un tale specifico rapporto contrattuale non possa ritenersi raggiunta nemmeno in via presuntiva, non costituendo elemento probatorio di per sé sufficiente in tal senso il fatto che le spese e i dividendi relativi alle azioni
[...]
, intestate al solo siano stati oggetto di addebito e di accredito sul CP_5 Controparte_1 conto corrente cointestato ai componenti della famiglia, né tantomeno la generica affermazione per cui il conto corrente comune avesse ad oggetto esclusivamente “incassi/pagamenti relativi a beni e/o affari comuni alla famiglia anche conseguenti alla successione del padre”. Peraltro, sempre a tale specifico proposito, si deve osservare come la controparte abbia dimostrato che analoghe operazioni di investimento in titoli azionari, con provvista sempre derivante dal conto corrente cointestato, con firma disgiunta, siano state poste in essere nell'ambito del rapporto di conto corrente comune, ancora attivo, a loro volta e legittimamente, anche dagli altri cointestatari CP_2
e (cfr. doc. n. 3 parte convenuta .
[...] Parte_1 Controparte_1
Dunque, a fronte della specifica contestazione sollevata da parte convenuta sin dalla propria costituzione in giudizio – per cui “il comparente – nell'anno 2008 – ha semplicemente disposto di somme prelevate dall'anzidetto conto per effettuare un investimento personale (…) Le azioni così acquistate sono state depositate sul dossier titoli personale n. 0053058003 acceso c/o Cassa di Risparmio di SE” – parte attrice che agisce in giudizio per ottenere la declaratoria Parte_1 di risoluzione del contratto di mandato senza rappresentanza conferito al fratello Controparte_1 alla luce della documentazione in atti, non ha provato in radice l'esistenza di un tale solo dedotto rapporto contrattuale di mandato eventualmente in essere tra i componenti della famiglia.
Conseguentemente, non può trovare applicazione nel caso di specie, la disciplina codicistica in materia di mandato, né senza rappresentanza, né collettivo, richiamata dalla stessa parte attrice. Nel rigetto per carenza di prova della fonte negoziale su cui si basa l'azione di risoluzione proposta in via principale da parte attorea, resta certamente assorbita ogni conseguente valutazione in merito alla fondatezza dell'ulteriore domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale. 3. In secondo luogo e sempre sulla base delle stesse risultanze documentali emerse nel corso dell'istruttoria, parimenti infondata è l'ulteriore domanda attorea proposta in via subordinata dal cointestatario di conto corrente a cui ha aderito anche l'ulteriore cointestatario Parte_1
avente ad oggetto la richiesta di scioglimento della pretesa comunione relativa alle Controparte_2
n. 17.180 azioni depositate sul dossier titoli n. 0053058003 acceso c/o Cassa Controparte_5 di Risparmio di SE dall'investitore Controparte_1
In via di ragione maggiormente liquida (cfr. Cass. n. 30745 del 26.11.2019 e Cass. n. 363 del 9.01.2019), si deve rilevare la totale assenza di prova circa l'eventuale cointestazione e/o comproprietà dei titoli azionari per cui è causa, in quanto costituiscono circostanze non in contestazione tra le parti che le azioni , siano unicamente intestate alla persona fisica Controparte_5 P_
e depositate sul dossier titoli personale di quest'ultimo, essendo titoli nominativi (cfr. doc. n. 2
[...] parte attrice e doc. n. 2 parte convenuta . Controparte_1
Pertanto ed in sintesi, non vi è prova in ordine alla sussistenza di una comunione avente ad oggetto i titoli azionari in esame da poter essere sciolta ai sensi dell'art. 1111 c.c. e non è in tal senso sufficiente la sola affermazione attorea – peraltro, specificamente contestata da parte convenuta – in ordine al fatto che “per due decenni tutte le parti in causa hanno dato per scontata la comproprietà delle azioni in questione”, non supportata da alcun univoco elemento probatorio. 4. In terzo luogo ed in ragione dello specifico thema decidendum della presente causa, va dichiarata, in rito, l'inammissibilità della domanda proposta, in via ulteriormente subordinata da parte pagina 6 di 9 attrice, solo nell'ambito della prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. depositata in data 12.01.2024, con cui chiede “condannarsi a corrispondere a e Controparte_1 Parte_1
la somma di € 19.873,04 per ciascuno, oltre agli interessi ex art. 1284/4° c.c. dalla Controparte_2 domanda al saldo effettivo”, in quanto integrante una mutatio libelli non consentita dall'ordinamento giuridico, nemmeno alla luce della più recente ed estensiva interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
4.1 A tal proposito, fermo in ogni caso il generale potere di qualificazione giuridica della domanda riservato al giudice ai sensi degli artt. 112 e 113 c.p.c. e del generale principio iura novit curia, si deve ricordare che l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ampliare considerevolmente l'ambito di applicazione dell'art. 183, comma 6, numero 1, c.p.c., di fatto estendendo la nozione di emendatio libelli consentita ovvero “precisazioni e modificazioni delle domande” purché siano conseguenza delle domande, eccezioni ed in generale difese di parte convenuta;
a tal proposito, infatti, si osserva che, a differenza dell'inammissibile mutatio libelli, la fattispecie dell'emendatio libelli si ha nel caso in cui la parte, senza alcun mutamento dei fatti principali allegati rettifichi la portata delle domande con riguardo al medesimo petitum ed alla medesima causa petendi. Sempre con riferimento alla sostanziale estensione della nozione di modifica della domanda è intervenuto dapprima l'orientamento interpretativo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per cui “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio
e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (cfr. Cass. S.U. n. 12310 del 15.06.2015, nonché Cass. S.U. n. 22404 del 13.09.2018 in materia di arricchimento senza causa).
Per completezza espositiva, si precisa che un tale orientamento interpretativo risulta certamente estensibile al sistema di preclusioni processuali, ratione temporis vigente, a seguito dell'introduzione degli artt. 171 bis e 171 ter c.p.c. da parte del legislatore della cd. riforma Cartabia, in quanto la preclusione processuale relativa all'attività di precisazione e modificazione delle domande già proposte e alla proposizione ad opera di parte attrice di reconventio reconventionis matura, analogamente a quanto in precedenza previsto dall'art. 183, comma 6, numero 1, c.p.c., alla scadenza del termine perentorio e previsto a pena di decadenza di cui all'art. 171 ter, comma 1, n. 1, c.p.c.. Ciò preliminarmente chiarito, l'allargamento della domanda come formulato da parte attrice in prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. non è senza dubbio in linea con una tale condivisibile interpretazione, in quanto certamente le due domande risultano connesse in relazione alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio costituita dai rapporti economici tra le parti processuali, ma non ha in concreto ad oggetto né il medesimo bene della vita ovvero le azioni , Controparte_5 intestate e depositate sul dossier titoli personale di né la medesima causa petendi Controparte_1 originariamente azionata da parte attrice in termini di risoluzione contrattuale del Parte_1 preteso contratto di mandato per l'acquisto di titoli azionari, nonché di scioglimento della pretesa comunione tra i componenti della famiglia dei predetti titoli azionari.
La domanda proposta in via ulteriormente subordinata da parte attrice nella prima memoria integrativa ha, infatti, ad oggetto quale bene della vita, non già titoli azionari nominativi, bensì “il denaro prelevato dal conto comune ed utilizzato per l'acquisto delle azioni” ed è volta all'accertamento di un dedotto indebito oggettivo, soggetto all'obbligo di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c. e, quindi, risulta del tutto nuova per petitum e causa petendi nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione.
In aggiunta ed in assenza di domanda riconvenzionale proposta ad opera di parte convenuta P_
(in tale specifico senso non ritenendosi rilevante la richiesta di condanna per lite temeraria ex
[...] art. 96, comma 3, c.p.c.), la nuova domanda formulata in prima memoria integrativa da parte attrice, difficilmente, risulta sussumibile nell'istituto codicistico della reconventio reconvenzionis, consentita pagina 7 di 9 per ragioni difensive sopravvenute all'attore in risposta alla domanda riconvenzionale del convenuto
(cfr. ex multis Cass. n. 3639 del 13.02.2009 e Cass. n. 26782 del 22.12.2016). 4.2 In ogni caso e anche volendo aderire alla – non condivisibile - ricostruzione giuridica di parte attrice, una tale domanda restitutoria è in ogni caso infondata, risultando dirimente anche sotto tale specifico profilo di analisi, la circostanza documentale per cui, nel corso del rapporto di conto corrente cointestato, ancora aperto alla data di proposizione della domanda giudiziale, il cointestatario al pari degli altri cointestatari, con firma disgiunta, fosse legittimato a disporre Controparte_1 separatamente delle somme ivi depositate e, dunque, a porre in essere il prelievo della provvista poi in effetti utilizzata per l'acquisto a titolo personale e senza prova del conferimento di alcun mandato senza rappresentanza ad acquistare da parte degli altri cointestatari, delle n. 17.180 azioni CP_5
, depositate sul dossier titoli personale n. 0053058003 aperto sempre presso la banca Cassa
[...] di Risparmio di SE (cfr. doc. n. 2 parte attrice e doc. n. 2 parte convenuta . Controparte_1
In aggiunta, si deve osservare che in assenza di adeguata prova in atti di idoneo atto interruttivo del termine ordinario di prescrizione dell'azione di ripetizione somme, notificato alla controparte prima dell'instaurazione del presente giudizio ordinario di cognizione, la proposta azione restitutoria delle somme prelevate dal conto corrente cointestato da nell'anno 2008 – circostanza Controparte_1 pacifica - risulta comunque prescritta, come eccepito da parte convenuta. 5. Infine, le spese del presente giudizio ordinario di cognizione seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, in ragione del valore della controversia – che, ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014, va qui fissato sulla base del criterio della domanda -, nei valori medi in relazione alle fasi processuali di studio, introduttiva e decisoria, nonché nei valori minimi in relazione alla fase di trattazione / istruttoria, che si è di fatto limitata al deposito di memorie scritte e alla partecipazione ad un'unica udienza, senza necessità di espletare ulteriore attività istruttoria in senso stretto. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018).
5.1 Nel caso di specie non vi è dubbio in merito alla soccombenza di parte attrice
[...]
e di parte convenuta con posizione totalmente adesiva alla prima, come Pt_1 Controparte_2 meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.
Le spese di lite vengono liquidate solo in favore di parte convenuta Controparte_1 costituita in giudizio, in quanto stante la mancata costituzione in giudizio e la declaratoria di contumacia delle due ulteriori parti convenute e non vi è ragione di CP_3 CP_4 provvedere ad alcuna liquidazione delle spese legali nei loro confronti.
5.2 Per quanto riguarda, in ultima analisi, l'ulteriore domanda di condanna formulata da parte convenuta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. nei confronti Controparte_1 delle parti attrice e convenuta non si ravvisano gli estremi per una Parte_1 Controparte_2 pronuncia in tal senso, in quanto ne mancano gli elementi costitutivi soggettivi della mala fede o della colpa grave quale indice di una condotta difensiva oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo (cfr. Cass. S.U. n. 22405 del 13.09.2018, Cass. n. 90812 del 18.11.2019 e più di recente Cass.
n. 20018 del 24.09.2020), anche tenuto conto della necessità di analizzare plurime questioni giuridiche, anche preliminari, al fine di valutare la fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1521/2023; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA le domande proposte da parte attrice e da parte convenuta Parte_1 CP_2 nei confronti di parte convenuta per le ragioni di cui in motivazione.
[...] Controparte_1
pagina 8 di 9 2. CONDANNA parte attrice e parte convenuta in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_2 pagamento, in favore di parte convenuta delle spese di lite del presente giudizio, Controparte_1 che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
Forlì, 31 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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