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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/03/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 151/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
NE PO IC NN LU AS (P.I.
05000550961), con il patrocinio dell'avv. Daniele Eterno, presso cui ha eletto domicilio in Milano, corso di Porta Romana n. 118, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
GBE Elaborazioni s.a.s. di RI EN in liquidazione (C.F. 04705400960), con il patrocinio degli avv. Angelo D'Andrea e Francesca Pappolla, presso cui ha eletto domicilio in Monza, piazza Trento e Trieste n. 13, giusta procura in atti
OPPOSTA OGGETTO: 140022 - appalto: altre ipotesi ex artt. 1655 ss. c.c.
CONCLUSIONI delle parti:
Per NE PO IC NN LU AS (come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 22 novembre 2024):
Il NN LU AS, in ottemperanza dell'ordinanza del 5 giugno 2024, precisa le conclusioni come segue: Dato atto che l'opponente ha corrisposto alla società opposta, a seguito dell'ordinanza del 5 giugno 2024, € 3697,22, così provvedere:
- Revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 3268 /2023 R.G. 7746/23 emesso dal Tribunale di Monza in data 14/11/23 notificato il 24 novembre 2023 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente NE PO IC NN LU AS alla società opposta GBE Elaborazione Dati s.a.s. di RI EN in liquidazione, per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
In ogni caso:
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Con vittoria di spese, incluso il contributo unificato, e compensi professionali
In via istruttoria Senza inversioni di oneri che non competono, pur ritenendo la causa già istruita documentalmente, l'attrice opponente chiede venga ammessa la prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli: Vero che il Comune di AS chiedeva all'ASD TC AS la produzione dei bilanci per gli anni 2016/2017/2018/2019; Vero che i bilanci per gli anni 2016/2017/2018/2019 furono predisposti dallo
Studio Assi di Monza.
Vero che i sig.ri ME ER e MI VA segnalavano ad EN RI che i bilanci per i quali si era chiesto il pagamento nelle fatture non erano stati eseguiti da GBE Vero che il RI, quale socio accomandatario di GBE Elaborazione Dati s.a.s., aveva convenuto con i sig.ri ME ER e MI VA che i pagamenti delle fatture sarebbero stati sospesi sino alla consegna dei bilanci;
Si indicano a testi i sig.ri:
- ME ER JE
- MI VA Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria sugli eventuali capitoli di parte convenuta, con i testi indicati a prova diretta.
Per GBE Elaborazioni s.a.s. di RI EN in liquidazione (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 25 novembre 2024): In ossequio al termine concesso dall'Ill.mo Giudice adito nel provvedimento del 05 giugno 2024 lo scrivente procuratore si riporta integralmente al contenuto dei propri scritti difensivi e precisa le conclusioni come segue.
Tutto ciò premesso, la GBE ELABORAZIONI DATI SAS DI AL IC in liquidazione, ut supra conclude Affinché all'Ill.mo Tribunale di Monza Voglia così provvedere:
- Nel merito, per le ragioni esposte in corso di causa, confermare il decreto ingiuntivo 3268/2023.
- Il tutto con vittoria di spese con attribuzione all'Avv. Angelo D'Andrea.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di GBE Elaborazioni
s.a.s. di RI EN in liquidazione, è stato ingiunto all'NE PO
IC NN LU AS il pagamento della somma di euro
22.530,51, oltre IVA ed interessi, a titolo di compenso relativo a prestazioni contabili e fiscali.
1.1. Con l'atto di citazione in opposizione, NE PO IC NN LU AS ha negato l'avvenuta esecuzione delle prestazioni in questione ed ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo.
1.2. La GBE Elaborazioni s.a.s. di RI EN in liquidazione, costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
1.3. La causa è stata trattenuta in decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. Passando all'esame del merito, deve in primo luogo rilevarsi che la società opposta non ha prodotto alcun contratto scritto relativo alle prestazioni oggetto della domanda formulata nella fase monitoria, con la conseguenza che il contenuto del rapporto in esecuzione del quale sono state emesse le fatture oggetto di causa non risulta documentato.
2.1. Quanto alle fatture, la Corte di Cassazione (cfr., per tutte: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 19944 del 12.07.2023) ha più volte affermato che “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”.
Va peraltro osservato che sempre la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n.
3581 del 08.02.2024) ha affermato altresì che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.
2.2. Ciò premesso sul piano giuridico, deve rilevarsi, in concreto, che, se, da un lato, l'opposta ha documentato l'effettivo svolgimento di prestazioni di carattere tributario (cfr.: doc. da 6 a 9), prestazioni la cui effettuazione neppure risulta contestata specificamente dall'opponente, non altrettanto può dirsi con riferimento alle prestazioni di carattere contabile.
Quanto a queste ultime, esse sono indicate nelle fatture in atti con la generica dizione “Servizi di elaborazione dati contabili”, talvolta insieme ad altre non precisate ed ulteriori prestazioni tributarie (“Servizi di elaborazione dati contabili e adempimenti tributari”), il che non consente per nulla di identificarne l'oggetto specifico.
2.3. L'opponente ha sostenuto che i servizi di carattere contabile riguardavano sostanzialmente la predisposizione dei bilanci, mentre l'opposta ha negato ciò, sostenendo che fossero gli amministratori a dover redigere il bilancio di esercizio, senza, tuttavia, fornire alcuna indicazione alternativa circa l'oggetto specifico dei servizi che assume di aver prestato.
Pare evidente che, anche a voler ammettere astrattamente che le fatture fatte valere in giudizio dall'opposta siano state annotate nelle scritture contabili dall'opponente, l'assoluta genericità delle indicazioni ivi riportate non consenta di considerarle quale prova del contenuto del rapporto contrattuale di cui trattasi.
In relazione alle attività in questione, dunque, la domanda dell'opposta, in assenza di ulteriori elementi che sarebbe stato onere della stessa allegare e provare, non può essere accolta.
Non si tratta, infatti, di stabilire se le dichiarazioni fiscali possano o meno essere elaborate senza la tenuta della contabilità; si tratta, al contrario, di verificare se sia
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio stata la stessa opposta ad essere incaricata di tali incombenti, a quali condizioni sia stato assegnato l'incarico e quali prestazioni fossero dovute in concreto in adempimento dell'incarico medesimo.
Le deduzioni dell'opposta, sul punto, sono prive di supporto probatorio.
2.4. L'eccezione di decadenza formulata dall'opposta nella memoria di cui all'art. 171 ter, comma primo, numero 2, c.p.c., ex art. 1465, comma quarto, c.c.
(rectius: art. 1667, comma terzo, c.c., visto che è stata richiamata la disciplina dell'appalto), a parte qualsiasi altra considerazione, è tardiva oltre che infondata, non essendo in discussione l'esistenza di vizi, ma la stessa effettuazione della prestazione dovuta.
2.5. Ad opposte conclusioni deve pervenirsi quanto alle prestazioni fiscali, che, oltre ad essere state indicate nelle fatture in maniera più dettagliata, sono state documentate e non sono state oggetto di specifiche contestazioni.
In particolare, mentre nell'atto di citazione in opposizione, a pagina 3,
l'NE PO IC NN LU AS ha sostenuto che
“le dichiarazioni fiscali erano gestite internamente”, successivamente ha invece affermato che “GBE ha inviato le dichiarazioni fiscali” (cfr.: memoria di cui all'art. 171 ter, comma primo, numero 1, c.p.c., a pagina 3).
2.6. Alla luce di quanto precede, scorporando dal dovuto i compensi relativi ai
“servizi di elaborazione dati contabili”, il credito dell'opposta va ridotto come da tabella che segue.
N. Data Compenso IVA Totale
193 31/12/2016 125,00 27,50 152,50
127 28/10/2016 172,50 37,95 210,45
93 07/09/2016 466,75 102,69 569,44
130 01/09/2017 446,76 98,29 545,05
148 31/10/2017 172,50 37,95 210,45
260 30/12/2017 167,00 36,74 203,74
21 29/03/2018 347,50 76,45 423,95
120 12/07/2018 102,50 22,55 125,05
239 30/12/2018 302,00 66,44 368,44
54 10/06/2019 455,50 100,21 555,71
97 01/07/2019 72,50 15,95 88,45
215 30/12/2019 200,00 44,00 244,00
Totale 3.030,51 666,71 3.697,22
3. Il decreto opposto, alla luce di quanto sopra, va revocato, sostituendosi l'ingiunzione con la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma sopra indicata, il tutto oltre gli interessi di mora nella misura di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture sopra indicate e fino al saldo.
L'asserzione dell'opponente di aver pagato il capitale di cui innanzi non risulta provata.
4. Le spese processuali, comprese quelle relative alla fase monitoria, alla luce della fondatezza della domanda dell'opposta solo in parte, con conseguente configurabilità di una parziale soccombenza reciproca, vanno compensate tra le parti in ragione di quattro quinti e poste, per il restante quinto, liquidato come da dispositivo (mediante utilizzo, quanto alla fase di opposizione, dell'importo tabellare minimo per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie, e degli importi tabellari medi per le restanti fasi), a carico dell'associazione opponente, il tutto con distrazione in favore dell'avv. Angelo D'Andrea, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'NE PO IC NN LU AS nei confronti di GBE Elaborazioni s.a.s. di RI EN in liquidazione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'NE PO IC NN LU AS al pagamento in favore di GBE Elaborazioni s.a.s. di RI EN in liquidazione della somma di euro 3.030,51, oltre IVA come per legge, nonché oltre interessi di mora nella misura di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture e fino al saldo;
3. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
4. condanna l'NE PO IC NN LU AS alla rifusione in favore di GBE Elaborazioni s.a.s. di RI EN in liquidazione di un quinto delle spese processuali, comprensive di quelle concernenti la fase monitoria, spese che liquida, in tale parte, in complessivi euro 29,10 per anticipazioni ed euro 1.013,40 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Angelo D'Andrea, e compensa tra le parti i restanti quattro quinti delle stesse. Così deciso in Monza, in data 18 marzo 2025.
Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 151/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
NE PO IC NN LU AS (P.I.
05000550961), con il patrocinio dell'avv. Daniele Eterno, presso cui ha eletto domicilio in Milano, corso di Porta Romana n. 118, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
GBE Elaborazioni s.a.s. di RI EN in liquidazione (C.F. 04705400960), con il patrocinio degli avv. Angelo D'Andrea e Francesca Pappolla, presso cui ha eletto domicilio in Monza, piazza Trento e Trieste n. 13, giusta procura in atti
OPPOSTA OGGETTO: 140022 - appalto: altre ipotesi ex artt. 1655 ss. c.c.
CONCLUSIONI delle parti:
Per NE PO IC NN LU AS (come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 22 novembre 2024):
Il NN LU AS, in ottemperanza dell'ordinanza del 5 giugno 2024, precisa le conclusioni come segue: Dato atto che l'opponente ha corrisposto alla società opposta, a seguito dell'ordinanza del 5 giugno 2024, € 3697,22, così provvedere:
- Revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 3268 /2023 R.G. 7746/23 emesso dal Tribunale di Monza in data 14/11/23 notificato il 24 novembre 2023 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente NE PO IC NN LU AS alla società opposta GBE Elaborazione Dati s.a.s. di RI EN in liquidazione, per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
In ogni caso:
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Con vittoria di spese, incluso il contributo unificato, e compensi professionali
In via istruttoria Senza inversioni di oneri che non competono, pur ritenendo la causa già istruita documentalmente, l'attrice opponente chiede venga ammessa la prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli: Vero che il Comune di AS chiedeva all'ASD TC AS la produzione dei bilanci per gli anni 2016/2017/2018/2019; Vero che i bilanci per gli anni 2016/2017/2018/2019 furono predisposti dallo
Studio Assi di Monza.
Vero che i sig.ri ME ER e MI VA segnalavano ad EN RI che i bilanci per i quali si era chiesto il pagamento nelle fatture non erano stati eseguiti da GBE Vero che il RI, quale socio accomandatario di GBE Elaborazione Dati s.a.s., aveva convenuto con i sig.ri ME ER e MI VA che i pagamenti delle fatture sarebbero stati sospesi sino alla consegna dei bilanci;
Si indicano a testi i sig.ri:
- ME ER JE
- MI VA Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria sugli eventuali capitoli di parte convenuta, con i testi indicati a prova diretta.
Per GBE Elaborazioni s.a.s. di RI EN in liquidazione (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 25 novembre 2024): In ossequio al termine concesso dall'Ill.mo Giudice adito nel provvedimento del 05 giugno 2024 lo scrivente procuratore si riporta integralmente al contenuto dei propri scritti difensivi e precisa le conclusioni come segue.
Tutto ciò premesso, la GBE ELABORAZIONI DATI SAS DI AL IC in liquidazione, ut supra conclude Affinché all'Ill.mo Tribunale di Monza Voglia così provvedere:
- Nel merito, per le ragioni esposte in corso di causa, confermare il decreto ingiuntivo 3268/2023.
- Il tutto con vittoria di spese con attribuzione all'Avv. Angelo D'Andrea.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di GBE Elaborazioni
s.a.s. di RI EN in liquidazione, è stato ingiunto all'NE PO
IC NN LU AS il pagamento della somma di euro
22.530,51, oltre IVA ed interessi, a titolo di compenso relativo a prestazioni contabili e fiscali.
1.1. Con l'atto di citazione in opposizione, NE PO IC NN LU AS ha negato l'avvenuta esecuzione delle prestazioni in questione ed ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo.
1.2. La GBE Elaborazioni s.a.s. di RI EN in liquidazione, costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
1.3. La causa è stata trattenuta in decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. Passando all'esame del merito, deve in primo luogo rilevarsi che la società opposta non ha prodotto alcun contratto scritto relativo alle prestazioni oggetto della domanda formulata nella fase monitoria, con la conseguenza che il contenuto del rapporto in esecuzione del quale sono state emesse le fatture oggetto di causa non risulta documentato.
2.1. Quanto alle fatture, la Corte di Cassazione (cfr., per tutte: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 19944 del 12.07.2023) ha più volte affermato che “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”.
Va peraltro osservato che sempre la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n.
3581 del 08.02.2024) ha affermato altresì che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.
2.2. Ciò premesso sul piano giuridico, deve rilevarsi, in concreto, che, se, da un lato, l'opposta ha documentato l'effettivo svolgimento di prestazioni di carattere tributario (cfr.: doc. da 6 a 9), prestazioni la cui effettuazione neppure risulta contestata specificamente dall'opponente, non altrettanto può dirsi con riferimento alle prestazioni di carattere contabile.
Quanto a queste ultime, esse sono indicate nelle fatture in atti con la generica dizione “Servizi di elaborazione dati contabili”, talvolta insieme ad altre non precisate ed ulteriori prestazioni tributarie (“Servizi di elaborazione dati contabili e adempimenti tributari”), il che non consente per nulla di identificarne l'oggetto specifico.
2.3. L'opponente ha sostenuto che i servizi di carattere contabile riguardavano sostanzialmente la predisposizione dei bilanci, mentre l'opposta ha negato ciò, sostenendo che fossero gli amministratori a dover redigere il bilancio di esercizio, senza, tuttavia, fornire alcuna indicazione alternativa circa l'oggetto specifico dei servizi che assume di aver prestato.
Pare evidente che, anche a voler ammettere astrattamente che le fatture fatte valere in giudizio dall'opposta siano state annotate nelle scritture contabili dall'opponente, l'assoluta genericità delle indicazioni ivi riportate non consenta di considerarle quale prova del contenuto del rapporto contrattuale di cui trattasi.
In relazione alle attività in questione, dunque, la domanda dell'opposta, in assenza di ulteriori elementi che sarebbe stato onere della stessa allegare e provare, non può essere accolta.
Non si tratta, infatti, di stabilire se le dichiarazioni fiscali possano o meno essere elaborate senza la tenuta della contabilità; si tratta, al contrario, di verificare se sia
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio stata la stessa opposta ad essere incaricata di tali incombenti, a quali condizioni sia stato assegnato l'incarico e quali prestazioni fossero dovute in concreto in adempimento dell'incarico medesimo.
Le deduzioni dell'opposta, sul punto, sono prive di supporto probatorio.
2.4. L'eccezione di decadenza formulata dall'opposta nella memoria di cui all'art. 171 ter, comma primo, numero 2, c.p.c., ex art. 1465, comma quarto, c.c.
(rectius: art. 1667, comma terzo, c.c., visto che è stata richiamata la disciplina dell'appalto), a parte qualsiasi altra considerazione, è tardiva oltre che infondata, non essendo in discussione l'esistenza di vizi, ma la stessa effettuazione della prestazione dovuta.
2.5. Ad opposte conclusioni deve pervenirsi quanto alle prestazioni fiscali, che, oltre ad essere state indicate nelle fatture in maniera più dettagliata, sono state documentate e non sono state oggetto di specifiche contestazioni.
In particolare, mentre nell'atto di citazione in opposizione, a pagina 3,
l'NE PO IC NN LU AS ha sostenuto che
“le dichiarazioni fiscali erano gestite internamente”, successivamente ha invece affermato che “GBE ha inviato le dichiarazioni fiscali” (cfr.: memoria di cui all'art. 171 ter, comma primo, numero 1, c.p.c., a pagina 3).
2.6. Alla luce di quanto precede, scorporando dal dovuto i compensi relativi ai
“servizi di elaborazione dati contabili”, il credito dell'opposta va ridotto come da tabella che segue.
N. Data Compenso IVA Totale
193 31/12/2016 125,00 27,50 152,50
127 28/10/2016 172,50 37,95 210,45
93 07/09/2016 466,75 102,69 569,44
130 01/09/2017 446,76 98,29 545,05
148 31/10/2017 172,50 37,95 210,45
260 30/12/2017 167,00 36,74 203,74
21 29/03/2018 347,50 76,45 423,95
120 12/07/2018 102,50 22,55 125,05
239 30/12/2018 302,00 66,44 368,44
54 10/06/2019 455,50 100,21 555,71
97 01/07/2019 72,50 15,95 88,45
215 30/12/2019 200,00 44,00 244,00
Totale 3.030,51 666,71 3.697,22
3. Il decreto opposto, alla luce di quanto sopra, va revocato, sostituendosi l'ingiunzione con la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma sopra indicata, il tutto oltre gli interessi di mora nella misura di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture sopra indicate e fino al saldo.
L'asserzione dell'opponente di aver pagato il capitale di cui innanzi non risulta provata.
4. Le spese processuali, comprese quelle relative alla fase monitoria, alla luce della fondatezza della domanda dell'opposta solo in parte, con conseguente configurabilità di una parziale soccombenza reciproca, vanno compensate tra le parti in ragione di quattro quinti e poste, per il restante quinto, liquidato come da dispositivo (mediante utilizzo, quanto alla fase di opposizione, dell'importo tabellare minimo per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie, e degli importi tabellari medi per le restanti fasi), a carico dell'associazione opponente, il tutto con distrazione in favore dell'avv. Angelo D'Andrea, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'NE PO IC NN LU AS nei confronti di GBE Elaborazioni s.a.s. di RI EN in liquidazione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'NE PO IC NN LU AS al pagamento in favore di GBE Elaborazioni s.a.s. di RI EN in liquidazione della somma di euro 3.030,51, oltre IVA come per legge, nonché oltre interessi di mora nella misura di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture e fino al saldo;
3. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
4. condanna l'NE PO IC NN LU AS alla rifusione in favore di GBE Elaborazioni s.a.s. di RI EN in liquidazione di un quinto delle spese processuali, comprensive di quelle concernenti la fase monitoria, spese che liquida, in tale parte, in complessivi euro 29,10 per anticipazioni ed euro 1.013,40 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Angelo D'Andrea, e compensa tra le parti i restanti quattro quinti delle stesse. Così deciso in Monza, in data 18 marzo 2025.
Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio