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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/10/2025, n. 3223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3223 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.5057/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione III
GOP dott. Marco de Scisciolo
Udienza del 20.10.2025
Il giorno 20.10.2025 dinanzi al GOP dott. Marco de SCISCIOLO nella causa indicata in oggetto sono presenti per (C.F. ), e Parte_1 C.F._1
per (c.f. ) l'Avv. Parte_2 C.F._2
NA IO opponenti per (C.F. ) l'Avv. CARMEN CECCHETTI per Controparte_1 P.IVA_1
delega dell'avv. BLANDINO LEONARDO.
Nessuno è presente per Controparte_2
Tutte le parti hanno depositato nei termini le note scritte di udienza con le proprie conclusioni.
l'Avv. IO NA nell'interesse di parte attrice il quale chiede accogliere la domanda spiegata nei confronti di si riporta a tutti i CP_1
propri atti e scritti di causa, con vittoria di spese.
l'avv. CARMEN CECCHETTI per conto del convenuto chiede rigettarsi la domanda di parte attrice con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e si riporta a tutti gli scritti difensivi chiedendone l'accoglimento. L'avv. CECCHETTI chiede che il GOP autorizzi con la pronuncia della sentenza la restituzione degli originali dei documenti del finanziamento depositati in cancelleria ed ivi custoditi per l'espletamento della
CTU.
1 Il GOP preso atto delle motivazioni e conclusioni rassegnate nel corso della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dalle parti che concordemente chiedono definirsi la causa con le richiamate forme dell'art. 281 sexies cpc con rinuncia ad eventuali altri termini richiesti, si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il GOP dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere , in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 5057/2021 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A
DECRETO INGIUNTIVO pendente tra:
1) sig. (c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 14.5.1974, ivi residente a[...], e la sig.ra
[...]
(c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
24.2.1951, ivi residente al Vico Naviglio, n.12, elettivamente domiciliati in
Caserta, Via Tommaso Campanella, n.15, presso lo Studio dell'Avv. IO
NA (c.f. – tel/fax: – C.F._3 P.IVA_2
p.e.c.: , opponenti Email_1
2) corrente in Via V. Alfieri 1 in Conegliano, codice fiscale e Controparte_1
partita iva , ed in sua vece la procuratrice P.IVA_1 Controparte_3
codice fiscale , entrambe in persona del loro legale rapp.te
[...] P.IVA_3
p.t. rappresentata e difesa, come in atti, all'avv. NA BL, CF
2 con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. C.F._4
Margherita Giordano, codice fiscale , via San Pietro C.F._5
5, 82015 Durazzano, e con indicazione dei numeri di fax 02 76261609 e
0766670238 e degli indirizzi P.E.C. Email_2
e ; Email_3
3) Nonché Via Appia KM 180,250 81030 Cerinola Controparte_2
CE, Codice fiscale in persona dell'amministratore, legale rapp.te P.IVA_4
p.t. sig. , rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Carmine Controparte_4
RR (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_6
IN (CE) alla Via IV Novembre n. 200
CONCLUSIONI: come da atti e scritti del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto nel precedente verbale, la presente sentenza viene depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza di trattazione in presenza del
20.10.2025
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III Sezione del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per
3 consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Il sig. (c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.5.1974, ivi residente a[...], e la sig.ra
[...]
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2
residente al Vico Naviglio, n.12, elettivamente domiciliati in Caserta, Via Tommaso
Campanella, n.15, presso lo Studio dell'Avv. IO NA (c.f.
– tel/fax: – p.e.c.: C.F._3 P.IVA_2
formalizzavano opposizione avverso il decreto Email_1
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere GU dott.ssa RG D.I.
1324/21 del 19.04.2021 emesso su istanza monitoria di nel CP_1
procedimento RG 2741/21 dal GU dott.ssa Paola MASTROIANNI.
Gli opponenti premettevano che in data 29.4.2021 veniva loro notificato, da parte di ricorso per decreto ingiuntivo 1324/21 iscritto al n.2741/2021 di Controparte_1
R.G. e pedissequo decreto.
Ancora, evidenziavano che nel ricorso monitorio aveva sostenuto, CP_1
tra l'altro, “che il sig. … in data 18.07.2007 ebbe a sottoscrivere con Parte_1
(poi incorporata da il contratto Controparte_5 Controparte_6
nr.2368639 … avente ad oggetto un finanziamento per l'ammontare di € 20.000,00 da estinguersi mediante corresponsione di nr.60 ratei mensili di € 391,35 cadauno;
che per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto in questione ha altresì
4 sottoscritto la Sig.ra … che in relazione al contratto in parola è Parte_2
maturata un'esposizione debitoria, al 22.06.2015, di € 25.827,36, come risulta dall'estratto conto certificato ex art.50 T.U.B. …che il credito in origine facente capo
a (e quindi a in virtù di già menzionata fusione CP_5 Controparte_6
per incorporazione del 27.03.2015) è stato oggetto di cessione pro soluto in favore dell'odierna ricorrente che detta cessione si è realizzata nel Controparte_1
contesto di un'operazione di cartolarizzazione ex L. n.130/1999 e art.58 del D.Lgs.
n.385/1993 e risulta provata per tabulas, oltre che pienamente efficace ed opponibile all'odierna parte resistente, in virtù dell'allegato avviso in Gazzetta Ufficiale nr.75 del
2.7.2015 …”
Alla stregua di tanto, la ricorrente aveva chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n.1324/2021 nei confronti di e di per Controparte_7 Parte_2
la complessiva somma pari ad € 25.827,36, oltre interessi come da domanda e spese di lite.
Gli opponenti hanno chiesto la revoca del D.I. impugnato per le seguenti ragioni:
a) Difetto di legittimazione ad causam della Controparte_1
La ha agito in quanto cessionaria, nel contesto di un'operazione di CP_1
cartolarizzazione, di la quale, a sua volta, avrebbe Controparte_6
acquisito il credito in virtù di fusione per incorporazione con ( Controparte_5 [...]
). Controparte_8
Gli opponenti contestano l'omessa prova, da parte dell'ingiungente, della paventata cessione del credito.
Ed ancora, gli opponenti eccepiscono l'estinzione per prescrizione del diritto di credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Gli opponenti si sarebbero infatti resi morosi, secondo la prospettazione della opposta, ma sin dal 2.10.2008, ed in mancanza di validi atti interruttivi, gli opponenti hanno
5 chiesto la declaratoria di estinzione per prescrizione decennale del diritto di credito preteso col decreto ingiuntivo opposto.
Ed ancora, vi è stato formale disconoscimento della sottoscrizione da parte della sig.ra la quale ha dichiarato di non avere mai sottoscritto la richiesta di Parte_2
finanziamento con la gruppo . Controparte_5 Controparte_6
Nel merito, viene eccepita la infondatezza della domanda.
Gli opponenti concludevano chiedendo:
- in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della CP_1
e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
[...]
- in subordine, nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto, da parte di essi e in favore della ingiungente, con revoca del Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo opposto;
- con condanna della opposta al pagamento delle spese e del compenso professionale in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la opposta con sede in Via V. Alfieri 1 in Controparte_1
Conegliano, codice fiscale e partita iva , ed in sua vece la procuratrice P.IVA_1
codice fiscale , in persona del legale rapp.te Controparte_3 P.IVA_3
p.t. rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. NA BL, codice fiscale con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Margherita C.F._4
Giordano.
La opposta dichiarava che il sig. ha stipulato con Parte_1 CP_5
( come risulta dal contratto di finanziamento) il contratto Controparte_8
nr. 2368639 per un finanziamento dell'importo di € 20.000,00 da rimborsarsi mediante versamento di nr. 60 ratei mensili di € 391,35 mensili;
che il contratto è altresì stato sottoscritto anche dalla sig.ra che parte resistente ha solo Parte_2
parzialmente adempiuto agli obblighi di pagamento contrattualmente previsti, versando all'incirca 5000.00 euro, con ciò maturando un'esposizione debitoria di €
25827,36 compresi interessi di mora calcolati fino al 22/06/2015.
6 L'opposta ha altresì evidenziato di essere cessionaria del credito azionato giusta operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 e articolo 58, D. Lgs. n. 385/1993, pienamente efficace ed opponibile agli opponenti in virtù dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale nr. 75 del 02.07.2015.
La opposta ha depositato in allegato alla comparsa, visura storica di Controparte_1
con riserva di depositare l' estratto dell'elenco dei crediti ceduti e l'estratto autentico notarile delle scritture contabili di . Controparte_1
Quanto alla eccezione di prescrizione avanzata dagli opponenti ne chiedeva il rigetto poiché la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. per i finanziamenti a termine, va calcolata dall'ultima rata di pagamento pattuita con la conseguenza che nel caso di specie il termine prescrizionale va calcolato dalla scadenza dell'ultima rata di pagamento (cioè dalla scadenza del contratto di finanziamento).
Quanto al disconoscimento delle firme apposte sul contratto: la opposta evidenziava come la sig.ra che ha disconosciuto la firma, in qualità di Parte_2
coobbligata, avrebbe sottoscritto con ( il CP_5 Controparte_8
contratto nr. 2368639 presso il convenzionato che ha Controparte_2
raccolto le sottoscrizioni e proceduto alla identificazione dei sottoscriventi.
La stessa, in sede di stipula del contratto, ebbe a consegnare i suoi documenti (carta di identità; tessera sanitaria).
La opposta alla luce del disconoscimento operato dalla avanzava Parte_2
comunque formale istanza di verificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 c.p.c..
In comparsa la opposta formulava ancora chiamata in manleva del terzo convenzionato.
Si sottolineava come dal contratto di finanziamento il terzo convenzionato ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, che le firme apposte sul contratto di finanziamento sono vere ed autentiche ed apposte alla presenza del convenzionato stesso.
Pertanto in caso di appurata responsabilità in capo al convenzionato Controparte_2
, nella ipotesi di riconosciuta apocrifia delle sottoscrizioni dell'opponente
[...]
l'opposta chiedeva di essere manlevata dal terzo convenzionato Parte_2
7 Via Appia KM 180,250 81030 Cerinola CE, Codice Controparte_2
fiscale in persona del legale rapp.te p.t. in relazione al quale chiedeva di P.IVA_4
essere autorizzato alla chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c. concludeva dunque affinchè il Giudice adìto in via principale Controparte_1
autorizzasse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., la chiamata in causa del terzo,
Via Appia KM 180,250 81030 Cerinola CE, Codice Controparte_2
fiscale in persona del legale rapp.te p.t. P.IVA_4
Chiedeva poi concedersi la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo.
Nel merito chiedeva rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata nel merito chiedeva accertarsi e dichiarare che è Controparte_1
creditrice nei confronti dei sig.ri e della somma Parte_1 Parte_2
di € 25827,36 oltre interessi di mora come da contratto, oltre rimborso spese generali, iva a cpa e le successive occorrende.
In via ulteriormente subordinata nel merito in caso di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e nell'ipotesi di accertata apocrifia delle sottoscrizioni apposte dalla sig.ra dichiarare l'opposta manlevata dal terzo Parte_2 Controparte_2
Via Appia KM 180,250 81030 Cerinola CE, Codice fiscale
[...] P.IVA_4
con riferimento a qualsivoglia pretesa creditoria dovesse risultare in favore dell'opponente all'esito del giudizio.
Con provvedimento del 14.12.2020 il Giudice autorizzava la chiamata in giudizio in manleva della all'uopo rinviando la causa all'udienza del Controparte_2
10.05.2022.
Regolarmente citata a comparire si costituiva in giudizio la Controparte_2
[...
( di seguito anche Via Appia KM 180,250 81030 Cerinola CE, Codice CP_9
fiscale in persona dell'amministratore, legale rapp.te p.t. sig. P.IVA_4 CP_4
, rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Carmine RR (C.F.:
[...] [...]
) ed elettivamente domiciliata in IN (CE) alla Via IV C.F._6
Novembre n. 200, che impugnava e contestava estensivamente il contenuto dell'atto
8 di citazione per chiamata in causa del terzo siccome destituito di qualsivoglia fondamento, sia in fatto che in diritto.
Confermava di avere istruito la pratica di finanziamento per cui è causa con i sigg.ri e la di lui madre (coobbligata) sig.ra Parte_1 Parte_2
In particolare il sig. avrebbe acquistato presso la Soc. Centro Parte_1
Macchine Trattori S.r.l. (di seguito macchinari/attrezzature agricole per il CP_9
valore commerciale di € 20.000,00, sottoscrivendo, in uno alla madre garante sig.ra la relativa richiesta di finanziamento per beni / servizi con la Soc. Parte_2
Consum.it S.p.a. (Gruppo Monte dei Paschi di Siena S.p.a. , credito infine ceduto a in data 18.7.2007. Controparte_10
La come di prassi, avrebbe consegnato ai soggetti finanziati – CP_9 Pt_1
tutta la documentazione contrattuale e precontrattuale con ivi esposte le Pt_2
condizioni applicate dalla Soc. erogatrice / finanziatrice.
I sigg.ri – sottoscrivevano, quindi, alla presenza del sig. Pt_1 Pt_2 CP_4
, legale rapp.te p.t. della nonché alla presenza di altri addetti il
[...] CP_9
relativo modulo, già allegato in atti dalla Soc. opposta Controparte_1
A seguito di trasmissione della documentazione raccolta (richiesta di finanziamento, documenti di riconoscimento e dati fiscali del soggetto richiedente sig.
[...]
e della garante sig.ra la Soc. finanziaria erogava il Pt_1 Parte_2
prestito richiesto, da rimborsare a mezzo n. 60 rate mensili di € 391,35, con applicazione dei tassi di interesse richiamati nella documentazione contrattuale sottoscritta.
Quanto alla pretesa mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte della garante sig.ra la ccepiva il difetto di legittimazione Parte_2 CP_9
attiva della nei confronti della in Parte_3 Controparte_2
ordine alla richiesta di manleva – e la prescrizione decennale del diritto alla domanda manleva.
9 La evidenziava di non avere mai intrattenuto alcun Controparte_2
tipo di rapporto / convenzione con la Soc. Tanaro SPV S.r.l. e, pertanto, non sussisterebbe alcuna legittimazione attiva della stessa alla chiamata in causa.
Ad ogni buon conto, la a altresì eccepito la prescrizione decennale del diritto CP_9
della chiamante in causa ad agire in giudizio al fine essere manlevata Controparte_1
e garantita con riferimento a qualsivoglia pretesa creditoria che dovesse risultare in favore degli opponenti (sigg.ri – ). Pt_1 Pt_2
Era evidenziato che la chiamata in manleva è stata formulata dalla Controparte_1
nel mese di novembre 2021 ed è stata notificata alla in Controparte_2
data 4.2.2022, circa 15 anni dopo la sottoscrizione (18.7.2007) del contratto azionato in giudizio mediante il ricorso monitorio con la conseguenza che la richiesta di manleva sarebbe stata formulata nei confronti della comparente a termini di CP_9
prescrizione decennale abbondantemente scaduti.
Quanto alla infondatezza del preteso disconoscimento della firma ad istanza della sig.ra la ha evidenziato in comparsa che il sig. Parte_2 CP_9 [...]
nulla ha contestato in ordine al contratto di finanziamento ed in ordine alla Pt_1
sua relativa sottoscrizione. Inoltre i coobbligati sigg.ri – avrebbero Pt_1 Pt_2
affermato di avere parzialmente adempiuto al contratto versando l'importo di €
5.528,52 alla Soc. finanziaria dando così prova di riconoscere il contratto e di averne dato esecuzione.
Quanto al disconoscimento della firma apposta in calce al contratto/richiesta di finanziamento del 18.7.2007, formulato dalla sig.ra lo stesso Parte_2
sarebbe assolutamente infondato e dilatorio.
La firma apposta in calce al contratto di finanziamento, infatti, sarebbe stata raccolta dalla e sarebbe conforme a quella apposta dalla sig.ra in calce alla CP_9 Pt_2
procura alle liti nonché alla firma dalla stessa apposta sulla ricevuta di ritorno relativa alla notifica del ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo notificato in data 29.4.2021. dichiarava di volersi avvalere del documento disconosciuto dalla opponente CP_9
sig.ra e formulava istanza di verificazione della firma ex art. 216 c.p.c.. Pt_2
10 deducendo di avere proceduto alla raccolta delle firme e alla raccolta della necessaria documentazione di identificazione dei soggetti richiedenti tra cui essa . Pt_2
Concludeva affinchè il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:
- Rigettasse la richiesta di manleva formulata da nei confronti Controparte_1
della Controparte_2
- dichiarasse la prescrizione decennale del diritto della alla Controparte_1
domanda di manleva nei confronti della Controparte_2
- in via subordinata chiedeva accertarsi ex art. 216 c.p.c. l'autografia della firma apposta in calce al contratto del 18.7.2007 dalla sig.ra e, Parte_2
conseguentemente, rigettare nel merito al domanda di manleva perché infondata;
- con condanna di e degli opponenti sigg.ri e Controparte_1 Parte_1
in via alternativa e/o pro-quota e/o in solido tra loro al Parte_2
pagamento delle spese e competenze di lite in favore della Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t.
[...]
Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione obbligatoria, come da verbale del
21.06.2022 della GDG srl acquisito in atti, il Giudice concedeva i termini ex art. 183
VI comma cpc richiesti dalle parti con provvedimento del 21.02.2023.
Con ordinanza del 01.12.2023 il Giudice disponeva CTU grafologica in accoglimento delle istanze di verificazione di e di e rigettava perché CP_1 CP_9
irrilevanti tutte le altre istanze istruttorie.
Accettato l'incarico ed espletata la CTU l'elaborato dell'ausiliario dott,ssa Per_1
eniva depositato telematicamente agli atti del giudizio in data 23.09.2024.
[...]
In data 07.10.2024 con provvedimento del Presidente della III Sezione del Tribunale adito la causa veniva assegnata allo scrivente GOP.
All'udienza del 17.03.2025 il GOP rinviava l'udienza alla data del 20.10.2025 ore
10:00 ex art. 281 sexies cpc per la discussione orale con termine alle parti per il deposito di note scritte entro dieci giorni prima dell'udienza contenenti la precisazione delle conclusioni.
11 Tutte le parti costituite depositavano tempestivamente le proprie note scritte.
Seguiva in data 20.10.2025 discussione orale in presenza come da sovrascritto verbale.
MOTIVI DELLA DECISONE
In punto di diritto si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il Giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (ex plurimis Cass. n. 419/06). Quanto al riparto degli oneri probatori in caso di inadempimento contrattuale, trova applicazione il noto principio enunciato dalle
Sezioni Unite della Cassazione, secondo il quale: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui
12 inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento…” (Cass. Sez. Un. N. 30 ottobre
2001, n. 13533).
Tale principio non è derogato in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha la funzione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ebbene, in applicazione dei principi soprarichiamati il GOP rileva che l'opposta abbia dimostrato con certezza di vantare nei confronti degli opponenti il credito oggetto di ingiunzione. Viceversa, a fronte della dimostrazione del fatto costitutivo del diritto azionato in questa sede dalla opposta, gli opponenti non hanno assolto all'onere della prova su di essi gravante, non essendo stati in grado di provare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito in questione.
L'atto di citazione in opposizione al D.I. per cui è causa è dunque infondato e deve essere rigettato.
1) Sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva
Gli opponenti hanno contestato la legittimazione attiva di quale CP_1
titolare del credito azionato in loro danno.
In particolare, hanno lamentato la carenza di prova circa la cessione del credito tra quest'ultima e CP_1
13 Sarebbe infatti insufficiente l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mancherebbero comunicazioni inerenti la cessione.
La opponente ha negato di avere sottoscritto alcun Parte_2
contratto di finanziamento.
Va osservato in proposito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (così,
Cass. Sentenza n. 4277 del 10/02/2023; Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017).
Inoltre, con la Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, la Corte di Cassazione ha chiarito che: - la prova della titolarità dal lato attivo del rapporto non è soggetta a particolari vincoli di forma, potendo essa essere fornita anche mediante elementi indiziari, liberamente valutabili dal giudice;
- ove la contestazione riguardi non la esistenza del contratto di cessione ma la prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Con la Ordinanza n. 5478 del 29/02/2024, la Suprema Corte ha affermato, in tema di prova della cessione del credito: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b)
14 opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum); il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione
(più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario
15 fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)”.
Ciò premesso, nel caso in esame, è provata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, la titolarità del credito in capo alla convenuta opposta è dimostrata dall'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, nel quale sono contenute puntuali indicazioni ai fini della individuazione dei crediti oggetto di cessione ossia: lasso temporale di sottoscrizione dei crediti ceduti, crediti regolati dalla legge italiana e denominati in euro;
crediti in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine etc.
I documenti allegati al ricorso monitorio fissano l'insoluto e il complessivo credito - alla data ivi indicata.
La opposta ha depositato i documenti relativi all'obbligazione principale e all'obbligazione di garanzia ossia:
- il contratto di finanziamento con Consum.it – Controparte_8
;
[...]
- la comunicazione e costituzione in mora dell'11.11.2016 con ricevute di ritorno delle raccomandate a.r. con avviso di decadenza dal beneficio del termine;
- l'estratto conto delle rate di finanziamento pagate con indicazione dell'insoluto e del credito complessivo,
- la Gazzetta Ufficiale n. 75 /2015 parte seconda,
- l'atto notarile di cessione dei crediti in blocco da MPS a er CP_1
Notaio dott.ssa in rep. 4569 raccolta 2953 del Persona_2 CP_8
22.06.2015 reg. il 24.06.2015 in al n. 3177 serie IT con allegato elenco CP_8
dettagliato e nominativo dei crediti tra cui quello per cui è causa.
La disponibilità dei suddetti documenti (e, quindi, dei documenti probatori del credito che ai sensi dell'art. 1262 c.c. il cedente deve consegnare al cessionario) non può ragionevolmente spiegarsi se non presupponendo l'avvenuta cessione dei crediti.
16 Deve ritenersi, in definitiva, che vi siano sufficienti elementi indiziari a sostegno dell'avvenuto trasferimento anche del credito relativo all'odierna opponente
2) Sulla eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti.
Con altro motivo di opposizione è stata eccepita la prescrizione decennale del diritto di credito vantato dalla finanziaria per il pagamento delle residue rate di mutuo scadute e non pagate.
Sul punto si osserva che nel contratto di finanziamento, così come per il mutuo, il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, come viceversa sostenuto dagli opponenti che intenderebbero retrodatare il calcolo della prescrizione a far data dal primo inadempimento.
Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cfr. Cass. Civ., Sez. III,
06.02.2004, n. 2301; Cass. Civ., Sez. III, 10.09.2010, n. 19291; Cass. Civ., Sez. III,
30.08.2011, n. 17798). Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere
è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. D'altronde, un mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fosse differita nel tempo e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbe economicamente inconcepibile, perché inutile per il mutuatario, il quale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata (art. 1817 c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsi immediatamente l'equivalente da restituire. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero” (Cfr. Cass. n. 2301/2004).
L'obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, può avvenire in una unica
17 soluzione oppure ratealmente;
in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 c.c., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome e indipendenti le une dalle altre (come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro), bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria.
Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata (Cfr. Cassazione Civile
Ordinanza del 10 febbraio 2023, n. 4232).
Ciò posto, nel caso di specie, il contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti nelle diverse posizioni e figure prevedeva il rimborso della somma mutuata in 60 rate mensili (5 anni) con pagamento iniziale dal 18.07.2007 sicché l'ultima rata sarebbe scaduta il 18.07.2012.
Pertanto, questo è il momento da prendere in considerazione per la verifica del decorso del termine decennale di prescrizione, che sarebbe spirato nel luglio dell'anno 2022 se non fosse intervenuto atto interruttivo della diffida a pagare inviata agli opponenti in data 11.11.2016 come dimostrato documentalmente con la produzione dell'atto interruttivo nella produzione di parte opposta e comunque la iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo e la notifica agli opponenti dello stesso in data
29.04.2021 e del decreto ingiuntivo emesso dalla AG.
La missiva dell'11.11.2016 è da considerarsi valido atto interruttivo ai fini prescrizionali con nuova decorrenza del termine poi validamente interrotto,, come detto, anche successivamente il 29.04.2021 dalla iniziativa giudiziaria attraverso la
18 richiesta e la emissione del Decreto Ingiuntivo poi opposto e che ha originato il presente procedimento.
Secondo la giurisprudenza invero: “Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto.
(Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 23/09/2022, n. 27944). Ed ancora: “Con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.”(Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 15/02/2023,
n. 4676).
Altresì rileva quale atto idoneo a interrompere la predetta prescrizione la comunicazione dell'11.11.2016 ex art. 1264 c.c. con cui per conto di CP_3
omunicava agli odierni opponenti l'avvenuta cessione del credito CP_1
con valore di costituzione in mora.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale di recente confermato in giurisprudenza:
“L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali;
per produrre i suoi effetti e l'effetto interruttivo deve essere diretto al suo legittimo destinatario ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione”. (Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 17/06/2024, n. 16762).
19 D'altronde, la stessa iscrizione a ruolo della opposizione a D.I. del giugno 2021 precede la maturazione del termine decennale di prescrizione a scadere nel luglio 2022.
Nel merito, a fronte della dimostrazione del fatto costitutivo del diritto azionato in questa sede dalla opposta, mediante la produzione del contratto di finanziamento sottoscritto, gli opponenti non sono stati in grado di provare l'esistenza di ulteriori e diversi fatti modificativi, impeditivi o estintivi, posto che non hanno negato, il la sottoscrizione del contratto, entrambi l'erogazione del Parte_1
finanziamento, ammettendo anzi un parziale adempimento.
3) Sul disconoscimento della firma
In punto di disconoscimento della sottoscrizione da parte della
[...]
non può non tenersi conto della circostanza, non contestata, che varie Parte_2
rate del finanziamento sono state onorate ed oggetto di pagamento, e dunque deve ritenersi che le scritture siano state tacitamente riconosciute
Sul punto si è espressa la Suprema Corte(Sez. 3, Ordinanza n. 22460 del 27/09/2017,
Rv. 645771 –01) secondo cui “Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione.
Nel caso di specie, in presenza del disconoscimento della firma da parte della opponente , il Giudice ha accolto l'istanza di verificazione avanzata dalla Pt_2
e dalla conferendo consulenza tecnica grafologica CP_1 CP_9
all'ausiliario dott.ssa Per_1
20 Quest'ultima nel suo elaborato depositato in data 23.09.2024 ha concluso per la certa riferibilità delle sottoscrizioni sui documenti del finanziamento alla mano della opponente enucleando ragioni tecniche a sostegno delle Parte_2
sue determinazioni assolutamente congruenti e chiare, delle quali non vi è motivo di dubitare e dalle quali non vi è ragione alcuna per cui discostarsi vista la chiarezza delle spiegazioni e conclusioni di rilevante tenore tecnico.
Il CTU ha innanzitutto chiarito che le firme in verifica sono state visionate ed analizzate in originale e che le stesse sono state altresì, osservate: - all'ultravioletto, mediante l'esposizione ai raggi filtrati in luce monocromatica di Wood;
- al microscopio stereoscopico sia a luce radente, che a luce incidente;
- in trasparenza;
- nel NIR, ovvero ai raggi infrarossi con frequenza di circa 840/830 nanometri.
Ebbene, le suddette ispezioni strumentali, che permettono di accertare l'eventuale presenza di tracce di procedimenti alterativi con sostanze chimiche (scolorine), o con mezzi meccanici (gomme, raschietti e simili), che possono aver prodotto modificazioni strutturali del supporto cartaceo, hanno dato esito negativo potendosi escludere tracce di alterazione , abrasione e cancellature.
Ha concluso il CTU che tutte le firme in verifica sono state apposte da un'unica mano, avendo le medesime caratteristiche e peculiarità tra cui : apposizione prima del cognome poi del nome, come le comparative;
gli assi letterali sono eretti, a eccezione della “P” del cognome, il cui asse è leggermente rovesciato, come la firma coeva indicata in consulenza con la sigla C1.
Congruente, tra verificande e autografe, è il calibro dei grafemi, che si presenta medio/piccolo. Congruenza di morfologia, movimento, legamenti tra i grafemi e ritmi pressori:
Le note critiche a commento sulla CTU pervenute dagli opponenti non hanno scalfito l'elaborato dell'ausiliario del Giudice e si sono estrinsecate in una mera dichiarazione del legale degli opponenti il quale ha manifestato “la totale non condivisione della relazione di CTU che asserisce la riconducibilità alla sig.ra delle sottoscrizioni Pt_2
riportate in calce al contratto di finanziamento” con invito al CTU dott.ssa “ad Per_3
21 effettuare una nuova valutazione e si riserva di adire le competenti Autorità per veder accertare le responsabilità di chi abbia materialmente riprodotto la propria firma in calce al contratto di finanziamento”. Nella nota sopra richiamata non è stata evidenziata alcuna censura di natura tecnica all'operato del CTU ed alle sue conclusioni né alcuna ragione a sostegno della “non condivisione” della relazione del
CTU.
Ne consegue che risulta provato con margine tecnico di assoluta certezza anche tecnica, di cui non vi è ragione di dubitare, che le firme disconosciute nel presente giudizio dalla opponente sono state viceversa vergate dalla stessa di Parte_2
suo pugno.
4) Sulla chiamata in giudizio in manleva della Controparte_2
[...]
Infondata è la domanda di “manleva” formulata dalla opposta nei confronti della presso la quale risultano essere stati acquistati Controparte_2
i macchinari oggetto del finanziamento per cui è causa.
Nella sua domanda ha inteso far ricadere su la CP_1 CP_9
responsabilità per l'omessa corretta identificazione della richiedente il finanziamento nella ipotesi in cui in giudizio fosse stata confermata la Parte_2
falsità della sottoscrizione della medesima sulla proposta di finanziamento del
18.07.2007.
Circostanza non contestata emersa in giudizio è che Controparte_2
era all'epoca dei fatti un mero soggetto convenzionato con la
[...]
finanziaria (la CONSUM.IT Gruppo Monte dei Paschi di Siena).
La i limitava a raccogliere la richiesta di finanziamento e a trasmetterla alla CP_9
società finanziaria per le necessarie determinazioni da prendersi all'esito della sua istruttoria.
In concreto, la a provveduto a compilare la modulistica procuratale all'epoca CP_9
dalla finanziaria su carta intestata della stessa ed ha compiutamente identificato i
22 richiedenti allegando alla richiesta di finanziamento copia della carta di identità degli stessi.
Ha raccolto nel modulo i dati relativi alla capacità reddituale dei richiedenti, l'importo della pensione della . Pt_2
È stata poi la finanziaria ad istruttoria conclusa, a decidere positivamente per l'erogazione del finanziamento accordato sulla scorta della documentazione inoltratagli e servito per l'acquisto dei macchinari agricoli oggetto del prestito.
La circostanza poi che la CTU eseguita in corso di causa abbia confermato che le firme apposte sui documenti del finanziamento siano state vergate di proprio pugno dalla dimostra ancora più la correttezza dell'operato di Parte_2 CP_9
e la infondatezza della domanda di manleva.
Tale rilievo nel merito esonera il Giudice dall'esaminare il rilievo operato dalla CP_9
in via gradata di prescrizione del diritto azionato da nei suoi
[...] CP_1
confronti.
5) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo.
In particolare, sugli opponenti grava l'obbligo di pagamento delle spese di costituzione e difesa della opposta parametrati ai valori medi delle tabelle CP_1
professionali.
Sulla opposta ravano invece le spese sostenute dal terzo chiamato CP_1
in causa per la difesa nel presente giudizio, Controparte_2
per essere risultata completamente infondata la domanda spiegata nei suoi confronti di quest'ultimo (cfr. Cass. 3 marzo 2022 n. 7023).
Le stesse vengono liquidate in base agli stessi criteri sopra indicati, applicando i parametri minimi tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
Il GOP ritiene da ultimo che sussistano i presupposti per pronunciare la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 co. 3 c.p.c. in danno della opponente
. Parte_2
23 Detta condanna “non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sè, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione>> (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9912 del
20/04/2018).
La pervicacia con cui è stata sostenuta in giudizio da parte della
[...]
la tesi della falsità delle sue sottoscrizioni sulla proposta di Parte_2
finanziamento, sconfessata dalla CTU in atti, è condotta sanzionabile con la condanna per lite temeraria.
Deve pertanto concludersi per la condanna della , d'ufficio, Parte_2
al pagamento in favore della opposta , in aggiunta alle spese di CP_1
lite, di una somma che il GOP equitativamente determina di importo pari alla metà delle spese di giudizio oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Le spese della CTU in ragione del rigetto della opposizione vengono definitivamente poste a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, il persona del GOP dott.
Marco de Scisciolo, definitivamente pronunciando sulla opposizione promossa da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.5.1974, ivi residente a[...], e (c.f. Parte_2
24 ), nata a [...] il [...], ivi residente al Vico C.F._2
Naviglio, n.12, elettivamente domiciliati in Caserta, Via Tommaso Campanella, n.15, presso lo Studio dell'Avv. IO NA (c.f.
– tel/fax: – p.e.c.: C.F._3 P.IVA_2
, avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Email_1
di Santa Maria Capua Vetere GU dott.ssa PAOLA MASTROIANNI RG 1324/21 del
19.04.2021 emesso su istanza monitoria di el procedimento RG CP_1
2741/21; così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna gli opponenti in solido a corrispondere in favore di Controparte_1
corrente in Via V. Alfieri 1 in Conegliano, codice fiscale e partita iva
, ed in sua vece la procuratrice codice P.IVA_1 Controparte_3
fiscale , entrambe in persona del loro legale rapp.te p.t. P.IVA_3
rappresentata e difesa, come in atti, all'avv. NA BL, CF
con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. C.F._4
Margherita Giordano, codice fiscale , via San Pietro C.F._5
5, 82015 Durazzano, e con indicazione dei numeri di fax 02 76261609 e
0766670238 e degli indirizzi P.E.C. Email_2
ed le spese di lite che si liquidano in euro Email_3
3500,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, CPA e IVA se dovuta come per legge considerato il valore dichiarato della causa;
3) condanna l'opponente (c.f. Parte_2
), nata a [...] il [...], ivi residente al Vico C.F._2
Naviglio, n.12, al pagamento, in favore della opposta Controparte_1
corrente in Via V. Alfieri 1 in Conegliano, codice fiscale e partita iva
, ed in sua vece la procuratrice codice P.IVA_1 Controparte_3
fiscale , entrambe in persona del loro legale rapp.te p.t. P.IVA_3
rappresentata e difesa, come in atti, all'avv. NA BL, CF
25 con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. C.F._4
Margherita Giordano, codice fiscale , via San Pietro C.F._5
5, 82015 Durazzano, e con indicazione dei numeri di fax 02 76261609 e
0766670238 e degli indirizzi P.E.C. Email_2
ed ex art. 96 co. 3 c.p.c., dell'importo di Email_3
euro 1750,00 oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al soddisfo.
4) Condanna la parte opposta corrente in Via V. Alfieri 1 in Controparte_1
Conegliano, codice fiscale e partita iva , ed in sua vece la P.IVA_1
procuratrice codice fiscale , entrambe Controparte_3 P.IVA_3
in persona del loro legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa, come in atti, all'avv.
NA BL, CF con domicilio eletto presso lo C.F._4
studio dell'avv. Margherita Giordano, codice fiscale , C.F._5
via San Pietro 5, 82015 Durazzano, e con indicazione dei numeri di fax 02
76261609 e 0766670238 e degli indirizzi P.E.C.
ed Email_2
a corrispondere in favore di Email_3 [...]
Via Appia KM 180,250 81030 Cerinola CE, Codice Controparte_2
fiscale in persona dell'amministratore, legale rapp.te p.t. sig. P.IVA_4
, rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Carmine Controparte_4
RR (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_6
IN (CE) alla Via IV Novembre n. 200, le spese di lite che si liquidano in euro 2.100,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del
15 %, CPA e IVA se dovuta come per legge;
5) Pone definitivamente a carico degli opponenti (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Rio Persico, n.53, e (c.f. ), Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], ivi residente al Vico Naviglio, n.12, in solido le spese della CTU espletata nel presente giudizio.
26 Santa Maria Capua Vetere, 20.10.2025
27
Il GOP
Dott. Marco de Scisciolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione III
GOP dott. Marco de Scisciolo
Udienza del 20.10.2025
Il giorno 20.10.2025 dinanzi al GOP dott. Marco de SCISCIOLO nella causa indicata in oggetto sono presenti per (C.F. ), e Parte_1 C.F._1
per (c.f. ) l'Avv. Parte_2 C.F._2
NA IO opponenti per (C.F. ) l'Avv. CARMEN CECCHETTI per Controparte_1 P.IVA_1
delega dell'avv. BLANDINO LEONARDO.
Nessuno è presente per Controparte_2
Tutte le parti hanno depositato nei termini le note scritte di udienza con le proprie conclusioni.
l'Avv. IO NA nell'interesse di parte attrice il quale chiede accogliere la domanda spiegata nei confronti di si riporta a tutti i CP_1
propri atti e scritti di causa, con vittoria di spese.
l'avv. CARMEN CECCHETTI per conto del convenuto chiede rigettarsi la domanda di parte attrice con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e si riporta a tutti gli scritti difensivi chiedendone l'accoglimento. L'avv. CECCHETTI chiede che il GOP autorizzi con la pronuncia della sentenza la restituzione degli originali dei documenti del finanziamento depositati in cancelleria ed ivi custoditi per l'espletamento della
CTU.
1 Il GOP preso atto delle motivazioni e conclusioni rassegnate nel corso della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dalle parti che concordemente chiedono definirsi la causa con le richiamate forme dell'art. 281 sexies cpc con rinuncia ad eventuali altri termini richiesti, si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il GOP dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere , in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 5057/2021 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A
DECRETO INGIUNTIVO pendente tra:
1) sig. (c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 14.5.1974, ivi residente a[...], e la sig.ra
[...]
(c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
24.2.1951, ivi residente al Vico Naviglio, n.12, elettivamente domiciliati in
Caserta, Via Tommaso Campanella, n.15, presso lo Studio dell'Avv. IO
NA (c.f. – tel/fax: – C.F._3 P.IVA_2
p.e.c.: , opponenti Email_1
2) corrente in Via V. Alfieri 1 in Conegliano, codice fiscale e Controparte_1
partita iva , ed in sua vece la procuratrice P.IVA_1 Controparte_3
codice fiscale , entrambe in persona del loro legale rapp.te
[...] P.IVA_3
p.t. rappresentata e difesa, come in atti, all'avv. NA BL, CF
2 con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. C.F._4
Margherita Giordano, codice fiscale , via San Pietro C.F._5
5, 82015 Durazzano, e con indicazione dei numeri di fax 02 76261609 e
0766670238 e degli indirizzi P.E.C. Email_2
e ; Email_3
3) Nonché Via Appia KM 180,250 81030 Cerinola Controparte_2
CE, Codice fiscale in persona dell'amministratore, legale rapp.te P.IVA_4
p.t. sig. , rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Carmine Controparte_4
RR (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_6
IN (CE) alla Via IV Novembre n. 200
CONCLUSIONI: come da atti e scritti del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto nel precedente verbale, la presente sentenza viene depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza di trattazione in presenza del
20.10.2025
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III Sezione del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per
3 consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Il sig. (c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.5.1974, ivi residente a[...], e la sig.ra
[...]
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2
residente al Vico Naviglio, n.12, elettivamente domiciliati in Caserta, Via Tommaso
Campanella, n.15, presso lo Studio dell'Avv. IO NA (c.f.
– tel/fax: – p.e.c.: C.F._3 P.IVA_2
formalizzavano opposizione avverso il decreto Email_1
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere GU dott.ssa RG D.I.
1324/21 del 19.04.2021 emesso su istanza monitoria di nel CP_1
procedimento RG 2741/21 dal GU dott.ssa Paola MASTROIANNI.
Gli opponenti premettevano che in data 29.4.2021 veniva loro notificato, da parte di ricorso per decreto ingiuntivo 1324/21 iscritto al n.2741/2021 di Controparte_1
R.G. e pedissequo decreto.
Ancora, evidenziavano che nel ricorso monitorio aveva sostenuto, CP_1
tra l'altro, “che il sig. … in data 18.07.2007 ebbe a sottoscrivere con Parte_1
(poi incorporata da il contratto Controparte_5 Controparte_6
nr.2368639 … avente ad oggetto un finanziamento per l'ammontare di € 20.000,00 da estinguersi mediante corresponsione di nr.60 ratei mensili di € 391,35 cadauno;
che per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto in questione ha altresì
4 sottoscritto la Sig.ra … che in relazione al contratto in parola è Parte_2
maturata un'esposizione debitoria, al 22.06.2015, di € 25.827,36, come risulta dall'estratto conto certificato ex art.50 T.U.B. …che il credito in origine facente capo
a (e quindi a in virtù di già menzionata fusione CP_5 Controparte_6
per incorporazione del 27.03.2015) è stato oggetto di cessione pro soluto in favore dell'odierna ricorrente che detta cessione si è realizzata nel Controparte_1
contesto di un'operazione di cartolarizzazione ex L. n.130/1999 e art.58 del D.Lgs.
n.385/1993 e risulta provata per tabulas, oltre che pienamente efficace ed opponibile all'odierna parte resistente, in virtù dell'allegato avviso in Gazzetta Ufficiale nr.75 del
2.7.2015 …”
Alla stregua di tanto, la ricorrente aveva chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n.1324/2021 nei confronti di e di per Controparte_7 Parte_2
la complessiva somma pari ad € 25.827,36, oltre interessi come da domanda e spese di lite.
Gli opponenti hanno chiesto la revoca del D.I. impugnato per le seguenti ragioni:
a) Difetto di legittimazione ad causam della Controparte_1
La ha agito in quanto cessionaria, nel contesto di un'operazione di CP_1
cartolarizzazione, di la quale, a sua volta, avrebbe Controparte_6
acquisito il credito in virtù di fusione per incorporazione con ( Controparte_5 [...]
). Controparte_8
Gli opponenti contestano l'omessa prova, da parte dell'ingiungente, della paventata cessione del credito.
Ed ancora, gli opponenti eccepiscono l'estinzione per prescrizione del diritto di credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Gli opponenti si sarebbero infatti resi morosi, secondo la prospettazione della opposta, ma sin dal 2.10.2008, ed in mancanza di validi atti interruttivi, gli opponenti hanno
5 chiesto la declaratoria di estinzione per prescrizione decennale del diritto di credito preteso col decreto ingiuntivo opposto.
Ed ancora, vi è stato formale disconoscimento della sottoscrizione da parte della sig.ra la quale ha dichiarato di non avere mai sottoscritto la richiesta di Parte_2
finanziamento con la gruppo . Controparte_5 Controparte_6
Nel merito, viene eccepita la infondatezza della domanda.
Gli opponenti concludevano chiedendo:
- in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della CP_1
e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
[...]
- in subordine, nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto, da parte di essi e in favore della ingiungente, con revoca del Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo opposto;
- con condanna della opposta al pagamento delle spese e del compenso professionale in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la opposta con sede in Via V. Alfieri 1 in Controparte_1
Conegliano, codice fiscale e partita iva , ed in sua vece la procuratrice P.IVA_1
codice fiscale , in persona del legale rapp.te Controparte_3 P.IVA_3
p.t. rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. NA BL, codice fiscale con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Margherita C.F._4
Giordano.
La opposta dichiarava che il sig. ha stipulato con Parte_1 CP_5
( come risulta dal contratto di finanziamento) il contratto Controparte_8
nr. 2368639 per un finanziamento dell'importo di € 20.000,00 da rimborsarsi mediante versamento di nr. 60 ratei mensili di € 391,35 mensili;
che il contratto è altresì stato sottoscritto anche dalla sig.ra che parte resistente ha solo Parte_2
parzialmente adempiuto agli obblighi di pagamento contrattualmente previsti, versando all'incirca 5000.00 euro, con ciò maturando un'esposizione debitoria di €
25827,36 compresi interessi di mora calcolati fino al 22/06/2015.
6 L'opposta ha altresì evidenziato di essere cessionaria del credito azionato giusta operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 e articolo 58, D. Lgs. n. 385/1993, pienamente efficace ed opponibile agli opponenti in virtù dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale nr. 75 del 02.07.2015.
La opposta ha depositato in allegato alla comparsa, visura storica di Controparte_1
con riserva di depositare l' estratto dell'elenco dei crediti ceduti e l'estratto autentico notarile delle scritture contabili di . Controparte_1
Quanto alla eccezione di prescrizione avanzata dagli opponenti ne chiedeva il rigetto poiché la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. per i finanziamenti a termine, va calcolata dall'ultima rata di pagamento pattuita con la conseguenza che nel caso di specie il termine prescrizionale va calcolato dalla scadenza dell'ultima rata di pagamento (cioè dalla scadenza del contratto di finanziamento).
Quanto al disconoscimento delle firme apposte sul contratto: la opposta evidenziava come la sig.ra che ha disconosciuto la firma, in qualità di Parte_2
coobbligata, avrebbe sottoscritto con ( il CP_5 Controparte_8
contratto nr. 2368639 presso il convenzionato che ha Controparte_2
raccolto le sottoscrizioni e proceduto alla identificazione dei sottoscriventi.
La stessa, in sede di stipula del contratto, ebbe a consegnare i suoi documenti (carta di identità; tessera sanitaria).
La opposta alla luce del disconoscimento operato dalla avanzava Parte_2
comunque formale istanza di verificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 c.p.c..
In comparsa la opposta formulava ancora chiamata in manleva del terzo convenzionato.
Si sottolineava come dal contratto di finanziamento il terzo convenzionato ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, che le firme apposte sul contratto di finanziamento sono vere ed autentiche ed apposte alla presenza del convenzionato stesso.
Pertanto in caso di appurata responsabilità in capo al convenzionato Controparte_2
, nella ipotesi di riconosciuta apocrifia delle sottoscrizioni dell'opponente
[...]
l'opposta chiedeva di essere manlevata dal terzo convenzionato Parte_2
7 Via Appia KM 180,250 81030 Cerinola CE, Codice Controparte_2
fiscale in persona del legale rapp.te p.t. in relazione al quale chiedeva di P.IVA_4
essere autorizzato alla chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c. concludeva dunque affinchè il Giudice adìto in via principale Controparte_1
autorizzasse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., la chiamata in causa del terzo,
Via Appia KM 180,250 81030 Cerinola CE, Codice Controparte_2
fiscale in persona del legale rapp.te p.t. P.IVA_4
Chiedeva poi concedersi la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo.
Nel merito chiedeva rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata nel merito chiedeva accertarsi e dichiarare che è Controparte_1
creditrice nei confronti dei sig.ri e della somma Parte_1 Parte_2
di € 25827,36 oltre interessi di mora come da contratto, oltre rimborso spese generali, iva a cpa e le successive occorrende.
In via ulteriormente subordinata nel merito in caso di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e nell'ipotesi di accertata apocrifia delle sottoscrizioni apposte dalla sig.ra dichiarare l'opposta manlevata dal terzo Parte_2 Controparte_2
Via Appia KM 180,250 81030 Cerinola CE, Codice fiscale
[...] P.IVA_4
con riferimento a qualsivoglia pretesa creditoria dovesse risultare in favore dell'opponente all'esito del giudizio.
Con provvedimento del 14.12.2020 il Giudice autorizzava la chiamata in giudizio in manleva della all'uopo rinviando la causa all'udienza del Controparte_2
10.05.2022.
Regolarmente citata a comparire si costituiva in giudizio la Controparte_2
[...
( di seguito anche Via Appia KM 180,250 81030 Cerinola CE, Codice CP_9
fiscale in persona dell'amministratore, legale rapp.te p.t. sig. P.IVA_4 CP_4
, rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Carmine RR (C.F.:
[...] [...]
) ed elettivamente domiciliata in IN (CE) alla Via IV C.F._6
Novembre n. 200, che impugnava e contestava estensivamente il contenuto dell'atto
8 di citazione per chiamata in causa del terzo siccome destituito di qualsivoglia fondamento, sia in fatto che in diritto.
Confermava di avere istruito la pratica di finanziamento per cui è causa con i sigg.ri e la di lui madre (coobbligata) sig.ra Parte_1 Parte_2
In particolare il sig. avrebbe acquistato presso la Soc. Centro Parte_1
Macchine Trattori S.r.l. (di seguito macchinari/attrezzature agricole per il CP_9
valore commerciale di € 20.000,00, sottoscrivendo, in uno alla madre garante sig.ra la relativa richiesta di finanziamento per beni / servizi con la Soc. Parte_2
Consum.it S.p.a. (Gruppo Monte dei Paschi di Siena S.p.a. , credito infine ceduto a in data 18.7.2007. Controparte_10
La come di prassi, avrebbe consegnato ai soggetti finanziati – CP_9 Pt_1
tutta la documentazione contrattuale e precontrattuale con ivi esposte le Pt_2
condizioni applicate dalla Soc. erogatrice / finanziatrice.
I sigg.ri – sottoscrivevano, quindi, alla presenza del sig. Pt_1 Pt_2 CP_4
, legale rapp.te p.t. della nonché alla presenza di altri addetti il
[...] CP_9
relativo modulo, già allegato in atti dalla Soc. opposta Controparte_1
A seguito di trasmissione della documentazione raccolta (richiesta di finanziamento, documenti di riconoscimento e dati fiscali del soggetto richiedente sig.
[...]
e della garante sig.ra la Soc. finanziaria erogava il Pt_1 Parte_2
prestito richiesto, da rimborsare a mezzo n. 60 rate mensili di € 391,35, con applicazione dei tassi di interesse richiamati nella documentazione contrattuale sottoscritta.
Quanto alla pretesa mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte della garante sig.ra la ccepiva il difetto di legittimazione Parte_2 CP_9
attiva della nei confronti della in Parte_3 Controparte_2
ordine alla richiesta di manleva – e la prescrizione decennale del diritto alla domanda manleva.
9 La evidenziava di non avere mai intrattenuto alcun Controparte_2
tipo di rapporto / convenzione con la Soc. Tanaro SPV S.r.l. e, pertanto, non sussisterebbe alcuna legittimazione attiva della stessa alla chiamata in causa.
Ad ogni buon conto, la a altresì eccepito la prescrizione decennale del diritto CP_9
della chiamante in causa ad agire in giudizio al fine essere manlevata Controparte_1
e garantita con riferimento a qualsivoglia pretesa creditoria che dovesse risultare in favore degli opponenti (sigg.ri – ). Pt_1 Pt_2
Era evidenziato che la chiamata in manleva è stata formulata dalla Controparte_1
nel mese di novembre 2021 ed è stata notificata alla in Controparte_2
data 4.2.2022, circa 15 anni dopo la sottoscrizione (18.7.2007) del contratto azionato in giudizio mediante il ricorso monitorio con la conseguenza che la richiesta di manleva sarebbe stata formulata nei confronti della comparente a termini di CP_9
prescrizione decennale abbondantemente scaduti.
Quanto alla infondatezza del preteso disconoscimento della firma ad istanza della sig.ra la ha evidenziato in comparsa che il sig. Parte_2 CP_9 [...]
nulla ha contestato in ordine al contratto di finanziamento ed in ordine alla Pt_1
sua relativa sottoscrizione. Inoltre i coobbligati sigg.ri – avrebbero Pt_1 Pt_2
affermato di avere parzialmente adempiuto al contratto versando l'importo di €
5.528,52 alla Soc. finanziaria dando così prova di riconoscere il contratto e di averne dato esecuzione.
Quanto al disconoscimento della firma apposta in calce al contratto/richiesta di finanziamento del 18.7.2007, formulato dalla sig.ra lo stesso Parte_2
sarebbe assolutamente infondato e dilatorio.
La firma apposta in calce al contratto di finanziamento, infatti, sarebbe stata raccolta dalla e sarebbe conforme a quella apposta dalla sig.ra in calce alla CP_9 Pt_2
procura alle liti nonché alla firma dalla stessa apposta sulla ricevuta di ritorno relativa alla notifica del ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo notificato in data 29.4.2021. dichiarava di volersi avvalere del documento disconosciuto dalla opponente CP_9
sig.ra e formulava istanza di verificazione della firma ex art. 216 c.p.c.. Pt_2
10 deducendo di avere proceduto alla raccolta delle firme e alla raccolta della necessaria documentazione di identificazione dei soggetti richiedenti tra cui essa . Pt_2
Concludeva affinchè il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:
- Rigettasse la richiesta di manleva formulata da nei confronti Controparte_1
della Controparte_2
- dichiarasse la prescrizione decennale del diritto della alla Controparte_1
domanda di manleva nei confronti della Controparte_2
- in via subordinata chiedeva accertarsi ex art. 216 c.p.c. l'autografia della firma apposta in calce al contratto del 18.7.2007 dalla sig.ra e, Parte_2
conseguentemente, rigettare nel merito al domanda di manleva perché infondata;
- con condanna di e degli opponenti sigg.ri e Controparte_1 Parte_1
in via alternativa e/o pro-quota e/o in solido tra loro al Parte_2
pagamento delle spese e competenze di lite in favore della Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t.
[...]
Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione obbligatoria, come da verbale del
21.06.2022 della GDG srl acquisito in atti, il Giudice concedeva i termini ex art. 183
VI comma cpc richiesti dalle parti con provvedimento del 21.02.2023.
Con ordinanza del 01.12.2023 il Giudice disponeva CTU grafologica in accoglimento delle istanze di verificazione di e di e rigettava perché CP_1 CP_9
irrilevanti tutte le altre istanze istruttorie.
Accettato l'incarico ed espletata la CTU l'elaborato dell'ausiliario dott,ssa Per_1
eniva depositato telematicamente agli atti del giudizio in data 23.09.2024.
[...]
In data 07.10.2024 con provvedimento del Presidente della III Sezione del Tribunale adito la causa veniva assegnata allo scrivente GOP.
All'udienza del 17.03.2025 il GOP rinviava l'udienza alla data del 20.10.2025 ore
10:00 ex art. 281 sexies cpc per la discussione orale con termine alle parti per il deposito di note scritte entro dieci giorni prima dell'udienza contenenti la precisazione delle conclusioni.
11 Tutte le parti costituite depositavano tempestivamente le proprie note scritte.
Seguiva in data 20.10.2025 discussione orale in presenza come da sovrascritto verbale.
MOTIVI DELLA DECISONE
In punto di diritto si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il Giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (ex plurimis Cass. n. 419/06). Quanto al riparto degli oneri probatori in caso di inadempimento contrattuale, trova applicazione il noto principio enunciato dalle
Sezioni Unite della Cassazione, secondo il quale: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui
12 inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento…” (Cass. Sez. Un. N. 30 ottobre
2001, n. 13533).
Tale principio non è derogato in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha la funzione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ebbene, in applicazione dei principi soprarichiamati il GOP rileva che l'opposta abbia dimostrato con certezza di vantare nei confronti degli opponenti il credito oggetto di ingiunzione. Viceversa, a fronte della dimostrazione del fatto costitutivo del diritto azionato in questa sede dalla opposta, gli opponenti non hanno assolto all'onere della prova su di essi gravante, non essendo stati in grado di provare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito in questione.
L'atto di citazione in opposizione al D.I. per cui è causa è dunque infondato e deve essere rigettato.
1) Sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva
Gli opponenti hanno contestato la legittimazione attiva di quale CP_1
titolare del credito azionato in loro danno.
In particolare, hanno lamentato la carenza di prova circa la cessione del credito tra quest'ultima e CP_1
13 Sarebbe infatti insufficiente l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mancherebbero comunicazioni inerenti la cessione.
La opponente ha negato di avere sottoscritto alcun Parte_2
contratto di finanziamento.
Va osservato in proposito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (così,
Cass. Sentenza n. 4277 del 10/02/2023; Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017).
Inoltre, con la Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, la Corte di Cassazione ha chiarito che: - la prova della titolarità dal lato attivo del rapporto non è soggetta a particolari vincoli di forma, potendo essa essere fornita anche mediante elementi indiziari, liberamente valutabili dal giudice;
- ove la contestazione riguardi non la esistenza del contratto di cessione ma la prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Con la Ordinanza n. 5478 del 29/02/2024, la Suprema Corte ha affermato, in tema di prova della cessione del credito: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b)
14 opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum); il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione
(più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario
15 fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)”.
Ciò premesso, nel caso in esame, è provata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, la titolarità del credito in capo alla convenuta opposta è dimostrata dall'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, nel quale sono contenute puntuali indicazioni ai fini della individuazione dei crediti oggetto di cessione ossia: lasso temporale di sottoscrizione dei crediti ceduti, crediti regolati dalla legge italiana e denominati in euro;
crediti in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine etc.
I documenti allegati al ricorso monitorio fissano l'insoluto e il complessivo credito - alla data ivi indicata.
La opposta ha depositato i documenti relativi all'obbligazione principale e all'obbligazione di garanzia ossia:
- il contratto di finanziamento con Consum.it – Controparte_8
;
[...]
- la comunicazione e costituzione in mora dell'11.11.2016 con ricevute di ritorno delle raccomandate a.r. con avviso di decadenza dal beneficio del termine;
- l'estratto conto delle rate di finanziamento pagate con indicazione dell'insoluto e del credito complessivo,
- la Gazzetta Ufficiale n. 75 /2015 parte seconda,
- l'atto notarile di cessione dei crediti in blocco da MPS a er CP_1
Notaio dott.ssa in rep. 4569 raccolta 2953 del Persona_2 CP_8
22.06.2015 reg. il 24.06.2015 in al n. 3177 serie IT con allegato elenco CP_8
dettagliato e nominativo dei crediti tra cui quello per cui è causa.
La disponibilità dei suddetti documenti (e, quindi, dei documenti probatori del credito che ai sensi dell'art. 1262 c.c. il cedente deve consegnare al cessionario) non può ragionevolmente spiegarsi se non presupponendo l'avvenuta cessione dei crediti.
16 Deve ritenersi, in definitiva, che vi siano sufficienti elementi indiziari a sostegno dell'avvenuto trasferimento anche del credito relativo all'odierna opponente
2) Sulla eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti.
Con altro motivo di opposizione è stata eccepita la prescrizione decennale del diritto di credito vantato dalla finanziaria per il pagamento delle residue rate di mutuo scadute e non pagate.
Sul punto si osserva che nel contratto di finanziamento, così come per il mutuo, il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, come viceversa sostenuto dagli opponenti che intenderebbero retrodatare il calcolo della prescrizione a far data dal primo inadempimento.
Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cfr. Cass. Civ., Sez. III,
06.02.2004, n. 2301; Cass. Civ., Sez. III, 10.09.2010, n. 19291; Cass. Civ., Sez. III,
30.08.2011, n. 17798). Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere
è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. D'altronde, un mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fosse differita nel tempo e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbe economicamente inconcepibile, perché inutile per il mutuatario, il quale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata (art. 1817 c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsi immediatamente l'equivalente da restituire. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero” (Cfr. Cass. n. 2301/2004).
L'obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, può avvenire in una unica
17 soluzione oppure ratealmente;
in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 c.c., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome e indipendenti le une dalle altre (come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro), bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria.
Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata (Cfr. Cassazione Civile
Ordinanza del 10 febbraio 2023, n. 4232).
Ciò posto, nel caso di specie, il contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti nelle diverse posizioni e figure prevedeva il rimborso della somma mutuata in 60 rate mensili (5 anni) con pagamento iniziale dal 18.07.2007 sicché l'ultima rata sarebbe scaduta il 18.07.2012.
Pertanto, questo è il momento da prendere in considerazione per la verifica del decorso del termine decennale di prescrizione, che sarebbe spirato nel luglio dell'anno 2022 se non fosse intervenuto atto interruttivo della diffida a pagare inviata agli opponenti in data 11.11.2016 come dimostrato documentalmente con la produzione dell'atto interruttivo nella produzione di parte opposta e comunque la iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo e la notifica agli opponenti dello stesso in data
29.04.2021 e del decreto ingiuntivo emesso dalla AG.
La missiva dell'11.11.2016 è da considerarsi valido atto interruttivo ai fini prescrizionali con nuova decorrenza del termine poi validamente interrotto,, come detto, anche successivamente il 29.04.2021 dalla iniziativa giudiziaria attraverso la
18 richiesta e la emissione del Decreto Ingiuntivo poi opposto e che ha originato il presente procedimento.
Secondo la giurisprudenza invero: “Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto.
(Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 23/09/2022, n. 27944). Ed ancora: “Con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.”(Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 15/02/2023,
n. 4676).
Altresì rileva quale atto idoneo a interrompere la predetta prescrizione la comunicazione dell'11.11.2016 ex art. 1264 c.c. con cui per conto di CP_3
omunicava agli odierni opponenti l'avvenuta cessione del credito CP_1
con valore di costituzione in mora.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale di recente confermato in giurisprudenza:
“L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali;
per produrre i suoi effetti e l'effetto interruttivo deve essere diretto al suo legittimo destinatario ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione”. (Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 17/06/2024, n. 16762).
19 D'altronde, la stessa iscrizione a ruolo della opposizione a D.I. del giugno 2021 precede la maturazione del termine decennale di prescrizione a scadere nel luglio 2022.
Nel merito, a fronte della dimostrazione del fatto costitutivo del diritto azionato in questa sede dalla opposta, mediante la produzione del contratto di finanziamento sottoscritto, gli opponenti non sono stati in grado di provare l'esistenza di ulteriori e diversi fatti modificativi, impeditivi o estintivi, posto che non hanno negato, il la sottoscrizione del contratto, entrambi l'erogazione del Parte_1
finanziamento, ammettendo anzi un parziale adempimento.
3) Sul disconoscimento della firma
In punto di disconoscimento della sottoscrizione da parte della
[...]
non può non tenersi conto della circostanza, non contestata, che varie Parte_2
rate del finanziamento sono state onorate ed oggetto di pagamento, e dunque deve ritenersi che le scritture siano state tacitamente riconosciute
Sul punto si è espressa la Suprema Corte(Sez. 3, Ordinanza n. 22460 del 27/09/2017,
Rv. 645771 –01) secondo cui “Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione.
Nel caso di specie, in presenza del disconoscimento della firma da parte della opponente , il Giudice ha accolto l'istanza di verificazione avanzata dalla Pt_2
e dalla conferendo consulenza tecnica grafologica CP_1 CP_9
all'ausiliario dott.ssa Per_1
20 Quest'ultima nel suo elaborato depositato in data 23.09.2024 ha concluso per la certa riferibilità delle sottoscrizioni sui documenti del finanziamento alla mano della opponente enucleando ragioni tecniche a sostegno delle Parte_2
sue determinazioni assolutamente congruenti e chiare, delle quali non vi è motivo di dubitare e dalle quali non vi è ragione alcuna per cui discostarsi vista la chiarezza delle spiegazioni e conclusioni di rilevante tenore tecnico.
Il CTU ha innanzitutto chiarito che le firme in verifica sono state visionate ed analizzate in originale e che le stesse sono state altresì, osservate: - all'ultravioletto, mediante l'esposizione ai raggi filtrati in luce monocromatica di Wood;
- al microscopio stereoscopico sia a luce radente, che a luce incidente;
- in trasparenza;
- nel NIR, ovvero ai raggi infrarossi con frequenza di circa 840/830 nanometri.
Ebbene, le suddette ispezioni strumentali, che permettono di accertare l'eventuale presenza di tracce di procedimenti alterativi con sostanze chimiche (scolorine), o con mezzi meccanici (gomme, raschietti e simili), che possono aver prodotto modificazioni strutturali del supporto cartaceo, hanno dato esito negativo potendosi escludere tracce di alterazione , abrasione e cancellature.
Ha concluso il CTU che tutte le firme in verifica sono state apposte da un'unica mano, avendo le medesime caratteristiche e peculiarità tra cui : apposizione prima del cognome poi del nome, come le comparative;
gli assi letterali sono eretti, a eccezione della “P” del cognome, il cui asse è leggermente rovesciato, come la firma coeva indicata in consulenza con la sigla C1.
Congruente, tra verificande e autografe, è il calibro dei grafemi, che si presenta medio/piccolo. Congruenza di morfologia, movimento, legamenti tra i grafemi e ritmi pressori:
Le note critiche a commento sulla CTU pervenute dagli opponenti non hanno scalfito l'elaborato dell'ausiliario del Giudice e si sono estrinsecate in una mera dichiarazione del legale degli opponenti il quale ha manifestato “la totale non condivisione della relazione di CTU che asserisce la riconducibilità alla sig.ra delle sottoscrizioni Pt_2
riportate in calce al contratto di finanziamento” con invito al CTU dott.ssa “ad Per_3
21 effettuare una nuova valutazione e si riserva di adire le competenti Autorità per veder accertare le responsabilità di chi abbia materialmente riprodotto la propria firma in calce al contratto di finanziamento”. Nella nota sopra richiamata non è stata evidenziata alcuna censura di natura tecnica all'operato del CTU ed alle sue conclusioni né alcuna ragione a sostegno della “non condivisione” della relazione del
CTU.
Ne consegue che risulta provato con margine tecnico di assoluta certezza anche tecnica, di cui non vi è ragione di dubitare, che le firme disconosciute nel presente giudizio dalla opponente sono state viceversa vergate dalla stessa di Parte_2
suo pugno.
4) Sulla chiamata in giudizio in manleva della Controparte_2
[...]
Infondata è la domanda di “manleva” formulata dalla opposta nei confronti della presso la quale risultano essere stati acquistati Controparte_2
i macchinari oggetto del finanziamento per cui è causa.
Nella sua domanda ha inteso far ricadere su la CP_1 CP_9
responsabilità per l'omessa corretta identificazione della richiedente il finanziamento nella ipotesi in cui in giudizio fosse stata confermata la Parte_2
falsità della sottoscrizione della medesima sulla proposta di finanziamento del
18.07.2007.
Circostanza non contestata emersa in giudizio è che Controparte_2
era all'epoca dei fatti un mero soggetto convenzionato con la
[...]
finanziaria (la CONSUM.IT Gruppo Monte dei Paschi di Siena).
La i limitava a raccogliere la richiesta di finanziamento e a trasmetterla alla CP_9
società finanziaria per le necessarie determinazioni da prendersi all'esito della sua istruttoria.
In concreto, la a provveduto a compilare la modulistica procuratale all'epoca CP_9
dalla finanziaria su carta intestata della stessa ed ha compiutamente identificato i
22 richiedenti allegando alla richiesta di finanziamento copia della carta di identità degli stessi.
Ha raccolto nel modulo i dati relativi alla capacità reddituale dei richiedenti, l'importo della pensione della . Pt_2
È stata poi la finanziaria ad istruttoria conclusa, a decidere positivamente per l'erogazione del finanziamento accordato sulla scorta della documentazione inoltratagli e servito per l'acquisto dei macchinari agricoli oggetto del prestito.
La circostanza poi che la CTU eseguita in corso di causa abbia confermato che le firme apposte sui documenti del finanziamento siano state vergate di proprio pugno dalla dimostra ancora più la correttezza dell'operato di Parte_2 CP_9
e la infondatezza della domanda di manleva.
Tale rilievo nel merito esonera il Giudice dall'esaminare il rilievo operato dalla CP_9
in via gradata di prescrizione del diritto azionato da nei suoi
[...] CP_1
confronti.
5) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo.
In particolare, sugli opponenti grava l'obbligo di pagamento delle spese di costituzione e difesa della opposta parametrati ai valori medi delle tabelle CP_1
professionali.
Sulla opposta ravano invece le spese sostenute dal terzo chiamato CP_1
in causa per la difesa nel presente giudizio, Controparte_2
per essere risultata completamente infondata la domanda spiegata nei suoi confronti di quest'ultimo (cfr. Cass. 3 marzo 2022 n. 7023).
Le stesse vengono liquidate in base agli stessi criteri sopra indicati, applicando i parametri minimi tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
Il GOP ritiene da ultimo che sussistano i presupposti per pronunciare la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 co. 3 c.p.c. in danno della opponente
. Parte_2
23 Detta condanna “non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sè, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione>> (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9912 del
20/04/2018).
La pervicacia con cui è stata sostenuta in giudizio da parte della
[...]
la tesi della falsità delle sue sottoscrizioni sulla proposta di Parte_2
finanziamento, sconfessata dalla CTU in atti, è condotta sanzionabile con la condanna per lite temeraria.
Deve pertanto concludersi per la condanna della , d'ufficio, Parte_2
al pagamento in favore della opposta , in aggiunta alle spese di CP_1
lite, di una somma che il GOP equitativamente determina di importo pari alla metà delle spese di giudizio oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Le spese della CTU in ragione del rigetto della opposizione vengono definitivamente poste a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, il persona del GOP dott.
Marco de Scisciolo, definitivamente pronunciando sulla opposizione promossa da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.5.1974, ivi residente a[...], e (c.f. Parte_2
24 ), nata a [...] il [...], ivi residente al Vico C.F._2
Naviglio, n.12, elettivamente domiciliati in Caserta, Via Tommaso Campanella, n.15, presso lo Studio dell'Avv. IO NA (c.f.
– tel/fax: – p.e.c.: C.F._3 P.IVA_2
, avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Email_1
di Santa Maria Capua Vetere GU dott.ssa PAOLA MASTROIANNI RG 1324/21 del
19.04.2021 emesso su istanza monitoria di el procedimento RG CP_1
2741/21; così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna gli opponenti in solido a corrispondere in favore di Controparte_1
corrente in Via V. Alfieri 1 in Conegliano, codice fiscale e partita iva
, ed in sua vece la procuratrice codice P.IVA_1 Controparte_3
fiscale , entrambe in persona del loro legale rapp.te p.t. P.IVA_3
rappresentata e difesa, come in atti, all'avv. NA BL, CF
con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. C.F._4
Margherita Giordano, codice fiscale , via San Pietro C.F._5
5, 82015 Durazzano, e con indicazione dei numeri di fax 02 76261609 e
0766670238 e degli indirizzi P.E.C. Email_2
ed le spese di lite che si liquidano in euro Email_3
3500,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, CPA e IVA se dovuta come per legge considerato il valore dichiarato della causa;
3) condanna l'opponente (c.f. Parte_2
), nata a [...] il [...], ivi residente al Vico C.F._2
Naviglio, n.12, al pagamento, in favore della opposta Controparte_1
corrente in Via V. Alfieri 1 in Conegliano, codice fiscale e partita iva
, ed in sua vece la procuratrice codice P.IVA_1 Controparte_3
fiscale , entrambe in persona del loro legale rapp.te p.t. P.IVA_3
rappresentata e difesa, come in atti, all'avv. NA BL, CF
25 con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. C.F._4
Margherita Giordano, codice fiscale , via San Pietro C.F._5
5, 82015 Durazzano, e con indicazione dei numeri di fax 02 76261609 e
0766670238 e degli indirizzi P.E.C. Email_2
ed ex art. 96 co. 3 c.p.c., dell'importo di Email_3
euro 1750,00 oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al soddisfo.
4) Condanna la parte opposta corrente in Via V. Alfieri 1 in Controparte_1
Conegliano, codice fiscale e partita iva , ed in sua vece la P.IVA_1
procuratrice codice fiscale , entrambe Controparte_3 P.IVA_3
in persona del loro legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa, come in atti, all'avv.
NA BL, CF con domicilio eletto presso lo C.F._4
studio dell'avv. Margherita Giordano, codice fiscale , C.F._5
via San Pietro 5, 82015 Durazzano, e con indicazione dei numeri di fax 02
76261609 e 0766670238 e degli indirizzi P.E.C.
ed Email_2
a corrispondere in favore di Email_3 [...]
Via Appia KM 180,250 81030 Cerinola CE, Codice Controparte_2
fiscale in persona dell'amministratore, legale rapp.te p.t. sig. P.IVA_4
, rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Carmine Controparte_4
RR (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_6
IN (CE) alla Via IV Novembre n. 200, le spese di lite che si liquidano in euro 2.100,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del
15 %, CPA e IVA se dovuta come per legge;
5) Pone definitivamente a carico degli opponenti (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Rio Persico, n.53, e (c.f. ), Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], ivi residente al Vico Naviglio, n.12, in solido le spese della CTU espletata nel presente giudizio.
26 Santa Maria Capua Vetere, 20.10.2025
27
Il GOP
Dott. Marco de Scisciolo