TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 1668/2024
VERBALE DI UDIENZA del 7 gennaio 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Maria Calogero, la quale si riporta alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Per parte resistente, l'Avv. Concetta Loredana Alvaro, per delega CP_1
dell'Avv. Lolli Cinzia , la quale si riporta alla memoria difensiva e ai verbali di causa e chiede che la causa venga trattenuta in decisione...
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 1668 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Maria Calogero (CF: ), giusta procura in CodiceFiscale_2
atti ricorrente
E
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del suo Presidente pro-tempore, corrente in MA , elettivamente domiciliato presso l'Agenzia in Palmi Via Volta n. 2, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. dall' Avv. Cinzia Lolli(c.f. –pec C.F._3
t), che lo rappresenta e difende in virtù di Email_1
mandato generale alle liti 22 marzo 2024 a rogito del dott. Persona_1
notaio in Fiumicino.
resistente
All'udienza del 7 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 13,00 assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.06.2024, il ricorrente conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, CP_1
chiedendo che fosse accertata l'illegittimità del provvedimento del 23.06.2023
A fondamento della sua domanda, il ricorrente ha dedotto che: -il 25.05.2023 aveva presentato all' domanda per il riconoscimento dell'assegno CP_1
sociale; -la suddetta domanda veniva respinta dall' con missiva datata CP_1
23.06.2023, con la seguente motivazione :“non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 25.05.2023, per il seguente motivo: persistenza della coabitazione con l'ex coniuge (accertamento al comune di
Rosarno del 29.05.23), consistenza dei redditi dell'ex coniuge e breve periodo intercorrente tra la separazione coniugale e la domanda di AS”. Parte ricorrente, eccepiva che la tesi sostenuta dall' nel respingere la domanda CP_1
non poteva essere condivisa, in quanto il ricorrente era in possesso di tutti i requisiti per ottenere la prestazione richiesta (essere cittadino italiano residente in I., avere compiuto 65 anni di età, versare in determinate situazione reddituali descritte all'art. 3 della L. n. 335 del 1995) e che le valutazioni relative alla vita personale ( persistente coabitazione del ricorrente) non competevano all'Istituto. Pertanto , concludeva chiedendo di:” Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che ha diritto all'accoglimento della Parte_1
domanda di assegno sociale, depositata in data 25.05.2023, poiché titolare dei requisiti richiesti dalla legge;
2) Condannare l' al pagamento di tutti i ratei CP_1
relativi all'assegno sociale sin dal 25.05.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
3) Condannare in ogni caso l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, antistatario”. In via istruttoria chiedeva prova per testi. Regolarmente citato in giudizio si costituiva l' il quale, a sostegno della CP_1
propria pretesa eccepiva che-il ricorrente non aveva i requisiti richiesti ai fini dell'erogazione dell'assegno sociale, in quanto verificata la sussistenza delle condizioni economiche e la veridicità di quanto dichiarato in domanda, al fine di valutare l'effettivo stato di bisogno del richiedente, conformemente alle indicazioni del 02/04/2021, era emerso che il ricorrente aveva mantenuto CP_1
lo stato civile di “coniugato” e la medesima residenza del coniuge, _2
. Inoltre, per l'anno 2023, quest'ultima aveva percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 14.815,00. Qundi, concludeva chiedendo il rigetto della domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e diritto ed in ogni caso sfornito di prova. Con vittoria di spese.
All'udienza del 10 dicembre 2024 veniva espletata la prova testimoniale.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la discussione, all'udienza odierna la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto.
È pacifico che il ricorrente al momento della presentazione della domanda possedesse i requisiti di cui all'art. 3 comma 6 L. n. 335 del 1995: lo stesso aveva
67 anni ed era privo di redditi individuali. L' rigettava la richiesta di CP_1
assegno sociale motivando che persisteva la coabitazione con l'exconiuge .
Ebbene la suddetta argomentazione è tuttavia in contrasto con i principi oramai ribaditi dalla Cassazione, che da ultimo con la sentenza n. 24954/21 ha ribadito che "Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma
6, della L. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole." Analogamente la Cassazione n.
14513/2020 rilevava che "l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38 Cost., comma 1) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista
(oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo L. n. 448 del 2011, art. 38, comma
1, lett. b). La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi della stessa L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopraindicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione. Anzitutto perché non si tratta di "redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva", né di "assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"; ai quali soltanto, invece, la L. n. 335 del
1995 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno. Ed in secondo luogo perché, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito. "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". In tal senso, quindi, va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato.
In adesione ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, va dunque affermato che, in linea generale, lo stato di bisogno del soggetto richiedente l'assegno sociale sussiste per il solo fatto della effettiva ed attuale assenza di redditi (o della effettiva ed attuale presenza di redditi inferiori al limite massimo stabilito dalla legge a tal fi ne), non potendosi prendere in considerazione, per escludere la sussistenza dello stato di bisogno, redditi meramente potenziali o altri eventuali indici di virtuale autosufficienza economica, tra i quali la astratta possibilità, per il soggetto richiedente, di ottenere dal coniuge separato un assegno di mantenimento (Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, n. 14513). Tuttavia, ad avviso di questo giudice, l'adesione al suddetto orientamento della giurisprudenza di legittimità non esime comunque dal verificare se, nel caso concreto, la domanda di assegno sociale costituisca, alla luce delle circostanze del caso concreto, una condotta contrastante con il dovere di buona fede in senso oggettivo – dunque costituente abuso del diritto attribuito dall'art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995
– e se quindi possa o meno trovare applicazione la previsione di cui all'art. 1227
c.c. alfine di limitare o escludere il diritto alla prestazione agognata. Difatti il principio di buona fede ha una portata generale, che travalica l'ambito strettamente negoziale e informa, più in generale, pressoché tutti i rapporti giuridici intersoggettivi: la giurisprudenza ha chiarito, in tal senso, che “Il principio di correttezza e buona fede, il quale secondo la Relazione ministeriale al codice Civile, “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore”, operando, quindi, come un criterio di reciprocità, una volta collocato nel quadro di valori introdotto dalla Carta costituzionale, deve essere inteso come una specificazione degli “inderogabili doveri di solidarietà sociale” imposti dall'art. 2 Cost. La sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (Cassazione civile sez. I 05 novembre 1999 n. 12310; conformi:
Cassazione civile sez. III 10 novembre 2010 n. 22819; Cassazione civile sez. III
10 novembre 2010 n. 22819; Cassazione civile sez. I 22 gennaio 2009 n. 1618;
Cassazione civile sez. I 06 agosto 2008 n. 21250; Cassazione civile sez. I 27 ottobre 2006 n. 23273; vd. anche Cassazione civile sez. III 19 giugno 2009 n.
14343). La condotta del soggetto che richiede l'assegno sociale può infatti essere ritenuta lesiva del menzionato principio di buona fede – soprattutto laddove la separazione o il divorzio siano stati effettuati subito prima o poco prima della richiesta di assegno sociale – , traducendosi, di fatto, nel tentativo di ottenere da il pagamento della maggior somma possibile a titolo di CP_1
assegno sociale (somma che non sarebbe stata ottenibile, quantomeno nella sua interezza, se in sede di separazione o di divorzio il richiedente e il relativo coniuge avessero pattuito delle condizioni diverse e più vantaggiose per il richiedente). In tali ipotesi la condotta del richiedente va dunque qualificata ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., che costituisce pacificamente espressione dei principi generali di causalità e di autoresponsabilità e che, come tale, può essere interpretato estensivamente: in altri termini, avendo il fatto colposo posto in essere dal creditore (cioè la iniziale rinuncia al mantenimento a carico dell'ex coniuge effettuata dal richiedente e motivata in ragione della asserita
“autosufficienza economica” di entrambe i coniugi) concorso a determinare un danno al creditore medesimo (cioè lo stato di bisogno in cui si è trovato il richiedente, ovverosia la totale assenza di redditi in capo allo stesso), ed essendo stato tale danno evitabile usando l'ordinaria diligenza (cioè pattuendo delle condizioni più eque di separazione o di divorzio, o chiedendo la modifca delle condizioni di separazione originariamente pattuite), il risarcimento (cioè, nel caso di specie, l'assegno sociale) astrattamente dovuto dal debitore (cioè
non è dovuto da quest'ultimo. CP_1
Nel caso concreto, in base alla documentazione in atti risulta che con decreto di omologa del 21 aprile 2023, i coniugi hanno dichiarato di volersi consensualmente separare alle seguenti condizioni:: -I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, di proprietà dei figli ormai maggiorenni e autonomi dal punto di vista economico, resterà assegnata alla moglie.
3. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
"... In particolare, al riguardo, la legge prevede che, se il richiedente non è coniugato, il limite di reddito è pari allo stesso importo annuale dell'assegno sociale. Se, invece, è coniugato, il limite è raddoppiato. In tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi. "Pertanto, non essendoci contestazione sui requisiti formali e reddituali, non potendo le dichiarazioni rese in sede di separazione e/o divorzio apparire preclusive ai fini di causa e non essendo state dedotte circostanze concrete dalle quali possa inferirsi il carattere simulato e/o fraudolento della separazione, deve essere riconosciuto in capo alla parte ricorrente il diritto all'ottenimento della prestazione invocata, con i relativi accessori, come per legge.
.Per l'erogazione dell'assegno sociale deve farsi riferimento al solo reddito del beneficiario, pur se sposato, nella esclusiva ipotesi che sia effettivamente e legalmente separato, con la conseguenza che, ove risulti ripristinata la convivenza coniugale, pur se per meri motivi di utilità economica, il benefìcio non spetta. Tale il dettato della legge, occorre osservare che nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto e provato il possesso del requisito reddituale richiesto per la percezione dell'assegno. E' stata versata in atti autocertificazione (cfr.doc.prod. ric.) da cui si desume che la ricorrente percepisce redditi al di sotto di quelli stabiliti dalla legge.
"... Del tutto inconferente è la circostanza della persistenza della coabitazione del richiedente con l'ex coniuge e l'acquisizione del modello 730 anno 2023 del coniuge , dal quale non si evince il nucleo familiare, atteso che, così _2
come statuito dalla S.C., con argomentazioni non disattese dalla giudicante “Il diritto alla corresponsione dell' assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali. (cfr.
Cass. ord. n. 14513/2020). Ragion per cui la legge, per garantire il diritto ex art. 38 Cost. al c.d. minimo vitale, ai fini del riconoscimento del diritto a percepire l'assegno sociale dà rilievo esclusivamente ai redditi effettivi del richiedente, mentre eventuali redditi potenziali o presunti del richiedente non hanno nessuna rilevanzala. In ogni caso come emerge dalla documentazione versata in atti e dalla prova testimoniale espletata la casa coniugale è stata divisa con ingresso indipendente e il sig. è andato a vivere in modo Parte_1
indipendente in una parte della casa.
Le suddette motivazioni possono pienamente adattarsi al caso sottoposto all'odierno vaglio giudiziale con conseguente accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara il diritto della ricorrente all'assegno sociale dal 120 giorno successivo alla domanda con conseguente condanna dell' al pagamento CP_1
dei ratei oltre interessi legali dalla debenza sino al soddisfo;
b) parte resistente va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che vanno liquidate in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Palmi 7 gennaio 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 1668/2024
VERBALE DI UDIENZA del 7 gennaio 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Maria Calogero, la quale si riporta alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Per parte resistente, l'Avv. Concetta Loredana Alvaro, per delega CP_1
dell'Avv. Lolli Cinzia , la quale si riporta alla memoria difensiva e ai verbali di causa e chiede che la causa venga trattenuta in decisione...
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 1668 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Maria Calogero (CF: ), giusta procura in CodiceFiscale_2
atti ricorrente
E
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del suo Presidente pro-tempore, corrente in MA , elettivamente domiciliato presso l'Agenzia in Palmi Via Volta n. 2, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. dall' Avv. Cinzia Lolli(c.f. –pec C.F._3
t), che lo rappresenta e difende in virtù di Email_1
mandato generale alle liti 22 marzo 2024 a rogito del dott. Persona_1
notaio in Fiumicino.
resistente
All'udienza del 7 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 13,00 assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.06.2024, il ricorrente conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, CP_1
chiedendo che fosse accertata l'illegittimità del provvedimento del 23.06.2023
A fondamento della sua domanda, il ricorrente ha dedotto che: -il 25.05.2023 aveva presentato all' domanda per il riconoscimento dell'assegno CP_1
sociale; -la suddetta domanda veniva respinta dall' con missiva datata CP_1
23.06.2023, con la seguente motivazione :“non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 25.05.2023, per il seguente motivo: persistenza della coabitazione con l'ex coniuge (accertamento al comune di
Rosarno del 29.05.23), consistenza dei redditi dell'ex coniuge e breve periodo intercorrente tra la separazione coniugale e la domanda di AS”. Parte ricorrente, eccepiva che la tesi sostenuta dall' nel respingere la domanda CP_1
non poteva essere condivisa, in quanto il ricorrente era in possesso di tutti i requisiti per ottenere la prestazione richiesta (essere cittadino italiano residente in I., avere compiuto 65 anni di età, versare in determinate situazione reddituali descritte all'art. 3 della L. n. 335 del 1995) e che le valutazioni relative alla vita personale ( persistente coabitazione del ricorrente) non competevano all'Istituto. Pertanto , concludeva chiedendo di:” Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che ha diritto all'accoglimento della Parte_1
domanda di assegno sociale, depositata in data 25.05.2023, poiché titolare dei requisiti richiesti dalla legge;
2) Condannare l' al pagamento di tutti i ratei CP_1
relativi all'assegno sociale sin dal 25.05.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
3) Condannare in ogni caso l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, antistatario”. In via istruttoria chiedeva prova per testi. Regolarmente citato in giudizio si costituiva l' il quale, a sostegno della CP_1
propria pretesa eccepiva che-il ricorrente non aveva i requisiti richiesti ai fini dell'erogazione dell'assegno sociale, in quanto verificata la sussistenza delle condizioni economiche e la veridicità di quanto dichiarato in domanda, al fine di valutare l'effettivo stato di bisogno del richiedente, conformemente alle indicazioni del 02/04/2021, era emerso che il ricorrente aveva mantenuto CP_1
lo stato civile di “coniugato” e la medesima residenza del coniuge, _2
. Inoltre, per l'anno 2023, quest'ultima aveva percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 14.815,00. Qundi, concludeva chiedendo il rigetto della domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e diritto ed in ogni caso sfornito di prova. Con vittoria di spese.
All'udienza del 10 dicembre 2024 veniva espletata la prova testimoniale.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la discussione, all'udienza odierna la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto.
È pacifico che il ricorrente al momento della presentazione della domanda possedesse i requisiti di cui all'art. 3 comma 6 L. n. 335 del 1995: lo stesso aveva
67 anni ed era privo di redditi individuali. L' rigettava la richiesta di CP_1
assegno sociale motivando che persisteva la coabitazione con l'exconiuge .
Ebbene la suddetta argomentazione è tuttavia in contrasto con i principi oramai ribaditi dalla Cassazione, che da ultimo con la sentenza n. 24954/21 ha ribadito che "Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma
6, della L. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole." Analogamente la Cassazione n.
14513/2020 rilevava che "l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38 Cost., comma 1) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista
(oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo L. n. 448 del 2011, art. 38, comma
1, lett. b). La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi della stessa L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopraindicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione. Anzitutto perché non si tratta di "redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva", né di "assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"; ai quali soltanto, invece, la L. n. 335 del
1995 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno. Ed in secondo luogo perché, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito. "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". In tal senso, quindi, va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato.
In adesione ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, va dunque affermato che, in linea generale, lo stato di bisogno del soggetto richiedente l'assegno sociale sussiste per il solo fatto della effettiva ed attuale assenza di redditi (o della effettiva ed attuale presenza di redditi inferiori al limite massimo stabilito dalla legge a tal fi ne), non potendosi prendere in considerazione, per escludere la sussistenza dello stato di bisogno, redditi meramente potenziali o altri eventuali indici di virtuale autosufficienza economica, tra i quali la astratta possibilità, per il soggetto richiedente, di ottenere dal coniuge separato un assegno di mantenimento (Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, n. 14513). Tuttavia, ad avviso di questo giudice, l'adesione al suddetto orientamento della giurisprudenza di legittimità non esime comunque dal verificare se, nel caso concreto, la domanda di assegno sociale costituisca, alla luce delle circostanze del caso concreto, una condotta contrastante con il dovere di buona fede in senso oggettivo – dunque costituente abuso del diritto attribuito dall'art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995
– e se quindi possa o meno trovare applicazione la previsione di cui all'art. 1227
c.c. alfine di limitare o escludere il diritto alla prestazione agognata. Difatti il principio di buona fede ha una portata generale, che travalica l'ambito strettamente negoziale e informa, più in generale, pressoché tutti i rapporti giuridici intersoggettivi: la giurisprudenza ha chiarito, in tal senso, che “Il principio di correttezza e buona fede, il quale secondo la Relazione ministeriale al codice Civile, “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore”, operando, quindi, come un criterio di reciprocità, una volta collocato nel quadro di valori introdotto dalla Carta costituzionale, deve essere inteso come una specificazione degli “inderogabili doveri di solidarietà sociale” imposti dall'art. 2 Cost. La sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (Cassazione civile sez. I 05 novembre 1999 n. 12310; conformi:
Cassazione civile sez. III 10 novembre 2010 n. 22819; Cassazione civile sez. III
10 novembre 2010 n. 22819; Cassazione civile sez. I 22 gennaio 2009 n. 1618;
Cassazione civile sez. I 06 agosto 2008 n. 21250; Cassazione civile sez. I 27 ottobre 2006 n. 23273; vd. anche Cassazione civile sez. III 19 giugno 2009 n.
14343). La condotta del soggetto che richiede l'assegno sociale può infatti essere ritenuta lesiva del menzionato principio di buona fede – soprattutto laddove la separazione o il divorzio siano stati effettuati subito prima o poco prima della richiesta di assegno sociale – , traducendosi, di fatto, nel tentativo di ottenere da il pagamento della maggior somma possibile a titolo di CP_1
assegno sociale (somma che non sarebbe stata ottenibile, quantomeno nella sua interezza, se in sede di separazione o di divorzio il richiedente e il relativo coniuge avessero pattuito delle condizioni diverse e più vantaggiose per il richiedente). In tali ipotesi la condotta del richiedente va dunque qualificata ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., che costituisce pacificamente espressione dei principi generali di causalità e di autoresponsabilità e che, come tale, può essere interpretato estensivamente: in altri termini, avendo il fatto colposo posto in essere dal creditore (cioè la iniziale rinuncia al mantenimento a carico dell'ex coniuge effettuata dal richiedente e motivata in ragione della asserita
“autosufficienza economica” di entrambe i coniugi) concorso a determinare un danno al creditore medesimo (cioè lo stato di bisogno in cui si è trovato il richiedente, ovverosia la totale assenza di redditi in capo allo stesso), ed essendo stato tale danno evitabile usando l'ordinaria diligenza (cioè pattuendo delle condizioni più eque di separazione o di divorzio, o chiedendo la modifca delle condizioni di separazione originariamente pattuite), il risarcimento (cioè, nel caso di specie, l'assegno sociale) astrattamente dovuto dal debitore (cioè
non è dovuto da quest'ultimo. CP_1
Nel caso concreto, in base alla documentazione in atti risulta che con decreto di omologa del 21 aprile 2023, i coniugi hanno dichiarato di volersi consensualmente separare alle seguenti condizioni:: -I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, di proprietà dei figli ormai maggiorenni e autonomi dal punto di vista economico, resterà assegnata alla moglie.
3. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
"... In particolare, al riguardo, la legge prevede che, se il richiedente non è coniugato, il limite di reddito è pari allo stesso importo annuale dell'assegno sociale. Se, invece, è coniugato, il limite è raddoppiato. In tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi. "Pertanto, non essendoci contestazione sui requisiti formali e reddituali, non potendo le dichiarazioni rese in sede di separazione e/o divorzio apparire preclusive ai fini di causa e non essendo state dedotte circostanze concrete dalle quali possa inferirsi il carattere simulato e/o fraudolento della separazione, deve essere riconosciuto in capo alla parte ricorrente il diritto all'ottenimento della prestazione invocata, con i relativi accessori, come per legge.
.Per l'erogazione dell'assegno sociale deve farsi riferimento al solo reddito del beneficiario, pur se sposato, nella esclusiva ipotesi che sia effettivamente e legalmente separato, con la conseguenza che, ove risulti ripristinata la convivenza coniugale, pur se per meri motivi di utilità economica, il benefìcio non spetta. Tale il dettato della legge, occorre osservare che nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto e provato il possesso del requisito reddituale richiesto per la percezione dell'assegno. E' stata versata in atti autocertificazione (cfr.doc.prod. ric.) da cui si desume che la ricorrente percepisce redditi al di sotto di quelli stabiliti dalla legge.
"... Del tutto inconferente è la circostanza della persistenza della coabitazione del richiedente con l'ex coniuge e l'acquisizione del modello 730 anno 2023 del coniuge , dal quale non si evince il nucleo familiare, atteso che, così _2
come statuito dalla S.C., con argomentazioni non disattese dalla giudicante “Il diritto alla corresponsione dell' assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali. (cfr.
Cass. ord. n. 14513/2020). Ragion per cui la legge, per garantire il diritto ex art. 38 Cost. al c.d. minimo vitale, ai fini del riconoscimento del diritto a percepire l'assegno sociale dà rilievo esclusivamente ai redditi effettivi del richiedente, mentre eventuali redditi potenziali o presunti del richiedente non hanno nessuna rilevanzala. In ogni caso come emerge dalla documentazione versata in atti e dalla prova testimoniale espletata la casa coniugale è stata divisa con ingresso indipendente e il sig. è andato a vivere in modo Parte_1
indipendente in una parte della casa.
Le suddette motivazioni possono pienamente adattarsi al caso sottoposto all'odierno vaglio giudiziale con conseguente accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara il diritto della ricorrente all'assegno sociale dal 120 giorno successivo alla domanda con conseguente condanna dell' al pagamento CP_1
dei ratei oltre interessi legali dalla debenza sino al soddisfo;
b) parte resistente va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che vanno liquidate in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Palmi 7 gennaio 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo