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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2024, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G.10867/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.10867/2024 R.G. promossa da:
(c.f. , con l'avv. FILIPPINI ANTONELLA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Malta, n. 16
e c.f. ), con l'avv. FILIPPINI ANTONELLA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Malta, n. 16
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 5.7.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
«1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il figlio fino alla maggiore età viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e fissazione della sua residenza presso quella della madre come già in essere dalla separazione di fatto dei coniugi;
3) in ragione dell'età del figlio, attualmente diciasettenne, le visite paterne ordinarie così come le frequentazioni in occasione di vacanze estive, natalizie e pasquali saranno concordate direttamente tra ed il sig. secondo i desiderata del primo e la disponibilità del secondo;
Per_1 Parte_1
4) Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento di sino alla sua autosufficienza Parte_1 Per_1 economica, mediante il versamento in favore della sig.ra dell'importo mensile di Euro Parte_2
300,00 (trecento/00), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi mediante accredito sul conto corrente della madre entro il giorno 15 di ogni mese;
5) previa esibizione di idonea documentazione comprovante l'esborso effettuato o da effettuarsi, i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole di cui al nel Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli
Avvocati di Brescia, che le parti dichiarano di riconoscere ed approvare. Le predette spese dovranno essere debitamente documentate mediante l'esibizione di fatture o ricevute e ciascun genitore provvederà al rimborso nei confronti dell'altro entro 15 giorni dalla richiesta documentata;
6) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi domanda di assegno di mantenimento e/o alimentare;
7) I genitori concordano che il figlio sarà fiscalmente a carico di ciascuno nella misura del 50%;
8) I genitori concordano che l'Assegno Unico verrà richiesto e corrisposto integralmente in favore della madre, la quale provvederà ad accreditarlo sul libretto a risparmio intestato al figlio minorenne con possibilità dei genitori di poter disporre delle somme accreditate solo a firma congiunta degli stessi;
9) il sig. dichiara e riconosce che il Conto Bancoposta n. 000074499872 cointestato fra i Parte_1 coniugi di cui sia allega estratto con giacenza media al 31.12.2023 (doc.8)è alimentato esclusivamente dalla sig.ra e, per l'effetto, le parti si obbligano alla estinzione del predetto rapporto Parte_2 impegnandosi il sig. a porre in essere ogni incombente per la predetta estinzione ed il Parte_1 trasferimento integrale delle relative somme sul conto corrente di titolarità esclusiva della moglie.
Le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza alle condizioni concordate non avendovi interesse.
PER IL DIVORZIO:
1. Assegnare definitivamente la casa coniugale sita in Mazzano (Bs) via Don Milani n. 22/A a Pt_1
proprietario esclusivo della stessa
[...]
2. il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1 fissazione della sua residenza presso quella della madre come già in essere dalla separazione di fatto dei genitori (anno 2010);
3. in ragione dell'età del figlio, prossimo alla maggiore età, le visite paterne ordinarie così come le frequentazioni in occasione di vacanze estive, natalizie e pasquali saranno concordate direttamente tra ed il sig. secondo i desiderata del primo e la disponibilità del secondo;
Per_1 Parte_1
4. Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento di sino alla sua autosufficienza Parte_1 Per_1 economica, mediante il versamento in favore della sig.ra dell'importo mensile di Euro Parte_2
300,00 (trecento/00), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla mensilità dell'anno successivo alla separazione, da corrispondersi mediante accredito sul conto corrente della madre entro il giorno 15 di ogni mese;
5. previa esibizione di idonea documentazione comprovante l'esborso effettuato o da effettuarsi, i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli
Avvocati di Brescia, che le parti dichiarano di riconoscere ed approvare. Le predette spese dovranno essere debitamente documentate mediante l'esibizione di fatture o ricevute e ciascun genitore provvederà al rimborso nei confronti dell'altro entro 15 giorni dalla richiesta documentata;
6. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi domanda di assegno di mantenimento e/o alimentare;
7. I genitori concordano che il figlio sarà fiscalmente a carico di ciascuno nella misura del 50% ciascuno;
8. I genitori concordano che l'Assegno Unico verrà richiesto e corrisposto integralmente in favore della madre, la quale provvederà ad accreditarlo sul libretto a risparmio intestato al figlio minorenne con possibilità dei genitori di poter disporre delle somme accreditate solo a firma congiunta degli stessi;
9. qualora le parti non abbiano ancora provveduto all'estinzione del Conto Banco Posta n. 000074499872 fra loro cointestato, il sig. dichiarando e riconoscendo che le somme depositate sul tale rapporto Parte_1 postale sono di esclusiva spettanza della sig.ra in quanto ivi ha provveduto a far accreditare la propria Pt_2 retribuzione, si obbliga ad ogni incombente necessario all'estinzione del rapporto con trasferimento delle relative somme sul conto corrente di titolarità esclusiva della moglie, secondo indicazioni della stessa.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 30.6.2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di REZZATO (anno 2001, parte II^, serie A, n. 24).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al
Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12.12.2024 Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.10867/2024 R.G. promossa da:
(c.f. , con l'avv. FILIPPINI ANTONELLA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Malta, n. 16
e c.f. ), con l'avv. FILIPPINI ANTONELLA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Malta, n. 16
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 5.7.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
«1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il figlio fino alla maggiore età viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e fissazione della sua residenza presso quella della madre come già in essere dalla separazione di fatto dei coniugi;
3) in ragione dell'età del figlio, attualmente diciasettenne, le visite paterne ordinarie così come le frequentazioni in occasione di vacanze estive, natalizie e pasquali saranno concordate direttamente tra ed il sig. secondo i desiderata del primo e la disponibilità del secondo;
Per_1 Parte_1
4) Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento di sino alla sua autosufficienza Parte_1 Per_1 economica, mediante il versamento in favore della sig.ra dell'importo mensile di Euro Parte_2
300,00 (trecento/00), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi mediante accredito sul conto corrente della madre entro il giorno 15 di ogni mese;
5) previa esibizione di idonea documentazione comprovante l'esborso effettuato o da effettuarsi, i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole di cui al nel Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli
Avvocati di Brescia, che le parti dichiarano di riconoscere ed approvare. Le predette spese dovranno essere debitamente documentate mediante l'esibizione di fatture o ricevute e ciascun genitore provvederà al rimborso nei confronti dell'altro entro 15 giorni dalla richiesta documentata;
6) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi domanda di assegno di mantenimento e/o alimentare;
7) I genitori concordano che il figlio sarà fiscalmente a carico di ciascuno nella misura del 50%;
8) I genitori concordano che l'Assegno Unico verrà richiesto e corrisposto integralmente in favore della madre, la quale provvederà ad accreditarlo sul libretto a risparmio intestato al figlio minorenne con possibilità dei genitori di poter disporre delle somme accreditate solo a firma congiunta degli stessi;
9) il sig. dichiara e riconosce che il Conto Bancoposta n. 000074499872 cointestato fra i Parte_1 coniugi di cui sia allega estratto con giacenza media al 31.12.2023 (doc.8)è alimentato esclusivamente dalla sig.ra e, per l'effetto, le parti si obbligano alla estinzione del predetto rapporto Parte_2 impegnandosi il sig. a porre in essere ogni incombente per la predetta estinzione ed il Parte_1 trasferimento integrale delle relative somme sul conto corrente di titolarità esclusiva della moglie.
Le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza alle condizioni concordate non avendovi interesse.
PER IL DIVORZIO:
1. Assegnare definitivamente la casa coniugale sita in Mazzano (Bs) via Don Milani n. 22/A a Pt_1
proprietario esclusivo della stessa
[...]
2. il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1 fissazione della sua residenza presso quella della madre come già in essere dalla separazione di fatto dei genitori (anno 2010);
3. in ragione dell'età del figlio, prossimo alla maggiore età, le visite paterne ordinarie così come le frequentazioni in occasione di vacanze estive, natalizie e pasquali saranno concordate direttamente tra ed il sig. secondo i desiderata del primo e la disponibilità del secondo;
Per_1 Parte_1
4. Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento di sino alla sua autosufficienza Parte_1 Per_1 economica, mediante il versamento in favore della sig.ra dell'importo mensile di Euro Parte_2
300,00 (trecento/00), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla mensilità dell'anno successivo alla separazione, da corrispondersi mediante accredito sul conto corrente della madre entro il giorno 15 di ogni mese;
5. previa esibizione di idonea documentazione comprovante l'esborso effettuato o da effettuarsi, i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli
Avvocati di Brescia, che le parti dichiarano di riconoscere ed approvare. Le predette spese dovranno essere debitamente documentate mediante l'esibizione di fatture o ricevute e ciascun genitore provvederà al rimborso nei confronti dell'altro entro 15 giorni dalla richiesta documentata;
6. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi domanda di assegno di mantenimento e/o alimentare;
7. I genitori concordano che il figlio sarà fiscalmente a carico di ciascuno nella misura del 50% ciascuno;
8. I genitori concordano che l'Assegno Unico verrà richiesto e corrisposto integralmente in favore della madre, la quale provvederà ad accreditarlo sul libretto a risparmio intestato al figlio minorenne con possibilità dei genitori di poter disporre delle somme accreditate solo a firma congiunta degli stessi;
9. qualora le parti non abbiano ancora provveduto all'estinzione del Conto Banco Posta n. 000074499872 fra loro cointestato, il sig. dichiarando e riconoscendo che le somme depositate sul tale rapporto Parte_1 postale sono di esclusiva spettanza della sig.ra in quanto ivi ha provveduto a far accreditare la propria Pt_2 retribuzione, si obbliga ad ogni incombente necessario all'estinzione del rapporto con trasferimento delle relative somme sul conto corrente di titolarità esclusiva della moglie, secondo indicazioni della stessa.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 30.6.2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di REZZATO (anno 2001, parte II^, serie A, n. 24).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al
Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12.12.2024 Il Presidente est.
Costanza Teti