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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/12/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
------------------
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 4 del mese di dicembre, ore 9.00, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia MA Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N. 1055 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1 [...]
in qualità di procuratrice generale di nata C.F._1 Parte_2
a Melito Porto Salvo (RC) il 06.11.1933 , CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Franco
LE, MA MA OT ed AN TR, per mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale LE, in Reggio Calabria alla via Madonna delle Nevi n. 2 “Palazzo Aton” CE.DIR.;
- ATTRICE -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
rappresentata e difesa, per procura generale alle liti, P.IVA_1 dall'avv. Salvatore De Luca ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale di in Reggio Calabria alla via Miraglia n. 14; Controparte_1
-CONVENUTA -
avente per OGGETTO: buono fruttifero postale.
----------------------
Sono comparsi:
l'avv. AN Panella, per delega dell'avv. Franco LE, nell'interesse di parte attrice;
l'avv. Salvatore De Luca, nell'interesse di parte convenuta.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , in qualità Parte_1 di procuratrice generale di -premesso che quest'ultima, in Parte_2 data 11.04.2001, aveva sottoscritto in proprio favore nonché in favore delle sig.re ed , un buono postale fruttifero a termine per Parte_1 Controparte_2
l'importo di €. 5.000,00- conveniva in giudizio in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, esponendo che, allorchè nell'anno 2018, si era recata presso il citato Ufficio Postale per chiedere il rimborso del detto buono fruttifero postale, le veniva riferito che esso risultava prescritto.
Lamentava che il menzionato buono fruttifero postale non recava indicazione di scadenza né foglio informativo allegato, pertanto, concludeva, chiedendo: “-Condannare , in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento e/o liquidazione in favore della parte attrice, sig.ra
, in qualità di procuratrice generale, della sig.ra , del Parte_1 Parte_2 buono postale fruttifero a termine sottoscritto, da quest'ultima, in proprio favore nonché in favore della sig.ra e della sig.ra in Parte_1 Controparte_2 data 11.04.2001 pari ad € 5.000,00 con pari facoltà (CFPR), con rimborso del capitale oltre agli interessi maturati secondo le condizioni previste relative alla tipologia di buono postale, e comunque, secondo la maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa e/o liquidata in via equitativa ex art. 1226
c.c., oltre rivalutazione e interessi successivi, ossia maturati e maturandi dopo la scadenza del buono medesimo secondo i D.M. allora vigenti, sino all'effettivo soddisfo, al medesimo tasso di rendimento previsto o comunque nella misura giudizialmente ritenuta applicabile, con ogni provvedimento e disposizione conseguente di legge;
- in via subordinata, ove non venisse riconosciuta la responsabilità contrattuale di nei riguardi della Sig.ra Controparte_1 [...]
la stessa vanterebbe il diritto alla corresponsione e/o liquidazione Parte_3 delle somme relative al buon fruttifero postale de quo, stavolta a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. decorrente dal giorno del rifiuto della stessa Società, di rimborsare il buono postale de quo (anno 2018), il cui termine prescrizionale è da ritenersi interrotto dal deposito della domanda e dal corretto esperimento della procedura obbligatoria di mediazione ex D.Lgs.
28/2010 e s.m.i. (anni 2021-2022)”.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, resistendo all'azione avversaria.
1. Va, in primo luogo, esaminata la domanda, avanzata in via principale, di rimborso dell'indicato buono fruttifero postale;
essa non appare fondata e va, pertanto, rigettata.
La società ha ritualmente formulato in giudizio l'eccezione di CP_1 prescrizione del diritto, posta a fondamento del diniego, espresso a fronte della richiesta, avanzata da parte attrice, di liquidazione del buono postale, oggetto di controversia.
Detta eccezione è fondata e va accolta.
Il buono postale in argomento, del valore di €. 5.000,00, risulta emesso in data
11.04.2001 (cfr. documento allegato al fascicolo di parte attrice).
Dall'esame del titolo risulta l'appartenenza dello stesso alla serie “A TERMINE”
(v. stampigliature sul fronte e sul retro, a sinistra, in alto); tanto è espressamente previsto dal titolo medesimo, in forma chiara ed intellegibile. Le superiori stampigliature costituiscono elemento idoneo ad escludere che possa ritenersi fondata la tesi, dedotta da parte ricorrente, che il buono fruttifero postale potesse essere classificato come buono ordinario, di durata ventennale.
Invero, le menzionate diciture impresse sul documento, valgono a segnalarne univocamente la caratteristica di buono fruttifero postale “a termine” e, dunque, di minor durata rispetto a quella ordinaria.
Orbene, la stessa parte attrice non ne contesta l'intervenuta scadenza, salvo, addurre di non essere stata resa edotta della medesima.
In virtù dell'art. 8 (parte prima) del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000, il termine di prescrizione è stato prolungato da cinque a dieci anni, decorrenti dalla data di scadenza del titolo, per quanto riguarda il capitale e gli interessi.
Ne consegue che il termine di prescrizione di dieci anni, entro il quale i titolari dei buoni fruttiferi possono esercitare il diritto al rimborso, deve farsi decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui tali titoli cessano di essere fruttiferi
(cfr. Collegio ABF di Bari, decisione N. 1064 del 16 gennaio 2019; vedi anche
Collegio ABF di Napoli, decisione n. 10176/2018; Collegio di Torino, decisione n.
7679/2018; e Collegio di Bologna, decisione n. 7390/2018).
Orbene, il diritto dell'attrice ad ottenere il rimborso del buono è prescritto, atteso che detto titolo è stato emesso in data 11.04.2001, di guisa che - appartenendo il titolo alla serie istituita con il D.M. 19.12.2000 e cessando di essere fruttifero dopo sei anni (con scadenza 11.04.2007)- il diritto ad ottenere il rimborso avrebbe potuto essere esercitato fino all'11.04.2017.
Non vi è prova che la richiesta di rimborso sia stata avanzata in data anteriore al verificarsi della prescrizione;
anzi la stessa parte attrice ha ammesso di essersi recata, solo nell'anno 2018, presso l'Ufficio postale per riscuotere il menzionato buono fruttifero postale nè vi è evidenza in atti di alcun evento interruttivo della prescrizione.
La lamentata violazione degli obblighi informativi non può costituire, a parere di questo giudice, valido argomento per resistere all'eccepita prescrizione, non potendosi ritenere condivisibile la tesi di parte attrice, secondo cui, non avendo consegnato al momento della sottoscrizione il Foglio Controparte_1 Informativo contenente – tra l'altro – la durata del buono, avrebbe indotto le cointestatarie in un incolpevole errore circa la relativa scadenza del titolo.
Invero, la prescrizione ha la funzione di garantire la certezza ai rapporti giuridici, onde, ferme le ipotesi alle quali normativamente viene riconosciuta rilevanza sospensiva o interruttiva, essa è insensibile agli elementi soggettivi.
A parere di questo giudice, non può trovare accoglimento la pretesa di parte attrice di considerare, quale dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale, il giorno in cui ha avanzato domanda di rimborso (così, avendo conoscenza della scadenza e del pregiudizio per il diniego al rimborso oppostole), in ossequio all'orientamento granitico e risalente della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale la disposizione dell'art. 2935 c.c. deve essere interpretata nel senso che rilevino solo gli impedimenti di natura giuridica che precludano alla parte di esercitare il proprio diritto.
Infatti, come è noto, “l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (cfr. Cass., Sez. Lav.,
11/09/2018, n. 22072; Cass., Sez. Lav., 26/05/2015, n. 10828; Cass., Sez. III,
06/10/2014, n. 21026; Cass., 07/03/2012, n. 3584; Cass., Sez. Lav., 27/06/2011,
n. 14163; Cass., Sez. Lav., 08/07/2009, n. 15991; Cass., Sez. III, 07/11/2005, n.
21495; Cass., Sez. III, 07/11/2005, n. 21500; Cass., Sez. III, 28/07/2004, n.
14249).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire a più riprese che l'art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, quindi agli impedimenti di ordine giuridico e non già a quelli di mero fatto (cfr. Cass., Sez. I, 18/09/1997, n. 9291;
Cass., Sez. Lav. 07/01/1994, n. 94; conf.: Cass., Sez. III, 23/07/2003, n. 11451 nonché Cass., Sez. III, 10/02/1995, n. 1490). Ne consegue che l'impossibilità, di fatto, di agire non vale ad impedire il corso della prescrizione;
il presunto comportamento omissivo del debitore, salvo che integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ. (ipotesi insussistente nel caso di specie, in cui è stata dedotta la mancata consegna del modulo informativo da parte dell'Ufficio postale), costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il corso della prescrizione (cfr. Cass., Sez. I, 03/05/1999, n. 4389; in senso analogo, Cass.,
Sez. I, 07/05/1996, n. 4235).
L'asserita mancanza di trasparenza da parte di a cui la Controparte_1 parte attrice imputa di non averle consegnato, al momento della sottoscrizione del buono postale, il foglio informativo recante l'indicazione della sua scadenza, in tal modo inducendola in errore, non influisce sul decorso della prescrizione.
L'ignoranza del diritto impedisce, infatti, il decorso della prescrizione soltanto nel caso in cui essa sia conseguenza della condotta del debitore che abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito.
Il comportamento del debitore non può influenzare il decorso della prescrizione, tranne che nell'ipotesi di occultamento doloso del debito di cui all'art. 2941 n. 8 c.c..
Detta condotta opera quale causa di sospensione della prescrizione, finché il dolo non sia stato scoperto dal creditore.
Così, ai fini della sospensione della prescrizione di un diritto per occultamento doloso della esistenza della obbligazione da parte del debitore, è necessaria la sussistenza di un comportamento fraudolento diretto intenzionalmente a nascondere creditore la esistenza del debito. Il comportamento semplicemente omissivo del debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione solo se abbia ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge (cfr. Cass., Sez. III, 11/11/1998, n. 11348; Cass.,
Sez. III, 09/01/1979, n. 125). Occorre, cioè, che l'attività ingannatrice e fraudolenta del debitore, inducendo il creditore in errore, gli precluda la possibilità di far valere il proprio diritto (Cass., Sez. Lav., 15/10/1980, n. 5535;
Cass., Sez. Lav., 20/09/1977, n. 4030).
Nella specie, l'errore, in cui l'odierna parte attrice assume essere caduta, a causa dell'inadempimento di si riferisce non già Controparte_1 all'esistenza dell'obbligazione (di cui l'attrice era senza dubbio a conoscenza, avendo sottoscritto il buono fruttifero postale), bensì alla data di scadenza del buono medesimo.
Orbene, anche a voler ritenere che la mancata consegna del foglio informativo integri gli estremi di una condotta di occultamento, poiché realizzata in violazione dei doveri contrattuali imposti dall'art. 1375 c.c. e dall'art. 6 del D.M. 18 dicembre 2000 (che all'art. 6 pone a carico di
[...]
l'obbligo di consegnare ai sottoscrittori i fogli informativi Controparte_1 contenenti la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi), difetterebbero, comunque, le altre condizioni previste dall'art. 2941
c.c.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, “la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito” (cfr.
Cass., Sez. Lav., 05/12/2005, n. 26355; Cass., Sez. Lav., 23/01/2004, n. 1222;
Cass., Sez. Lav., 24/10/1998, n. 10592; Cass., Sez. III, 28/09/1994, n. 7898).
In conclusione, il credito, oggetto della domanda avanzata da parte attrice in via principale, deve ritenersi ormai prescritto, con conseguente esclusione della sussistenza di alcun diritto soggettivo di rimborso in favore della parte medesima.
2. Va, ora, esaminata la domanda di risarcimento, avanzata da parte attrice in via subordinata, per la violazione del dovere di informazione e trasparenza, gravante sulla controparte, quale condotta integrante la violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Questo giudice non ignora il dibattito giurisprudenziale formatosi in materia e, peraltro, delineatosi anche all'interno di questo Tribunale, mediante sviluppo di due opposti orientamenti.
2.1. Secondo il primo (cfr. Tribunale Reggio Calabria, ordinanza n. 28/2022 del
10.01.2022), l'eventuale violazione degli obblighi informativi, gravante sulla società -quale condotta integrante la violazione dei principi di CP_1 correttezza e buona fede- può far sorgere una responsabilità di tipo risarcitorio.
Il Decreto 19/12/2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, già sopra menzionato, nel regolare le nuove condizioni generali per l'emissione dei buoni fruttiferi postali, all'art. 3, comma
1, del Decreto 19 dicembre 2000 prevede che “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore del titolo il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento” ed ancora, al primo comma dell'art. 6, sotto la rubrica “Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori” dispone: “ Controparte_1
espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni
[...] praticate, rinviando ai fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”.
Dal superiore dettato normativo discende, dunque, che non può condividersi l'assunto di parte convenuta, secondo cui l'affissione di avviso negli
Uffici postali o l'accessibilità al sito web, varrebbero a garantire il rispetto delle necessarie forme di pubblicità e di informazione in favore dei risparmiatori, avendo, di contro, il legislatore espressamente indicato come strumento necessario per assicurare una adeguata conoscenza delle condizioni praticate in relazione ai buoni fruttiferi postali, la consegna ai relativi sottoscrittori di fogli informativi -quale attività integrante l'iter di collocamento dei buoni fruttiferi postali- potendosi, peraltro, rinvenire solo in detti fogli “la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni” medesimi.
L'assolvimento del dovere informativo, da parte della società
[...]
, può ritenersi, dunque, soddisfatto solo mediante la consegna, CP_1 all'investitore, dei menzionati fogli, al momento della sottoscrizione del buono fruttifero postale in argomento.
Secondo l'orientamento sopra espresso, la società convenuta deve ritenersi gravata del relativo onere probatorio, anche in applicazione del principio di vicinitas della prova.
La società , nel caso di specie, non ha provato (a monte CP_1 neppure offerto prova sul punto) di avere consegnato alle attrice il foglio informativo analitico sulle condizioni di emissione e di rimborso del buono, tra cui la scadenza, e non ha dimostrato neppure di averli informate, in altro modo, del termine di durata e validità del buono ovvero della sua scadenza, in violazione, quindi, sia delle specifiche disposizioni normative sopra richiamate sia, comunque, in spregio, al principio di buona fede e correttezza che governa il rapporto precontrattuale e che enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.
Ne deriva che non essendo prevista l'indicazione della precisa data di scadenza sul buono postale, secondo il menzionato orientamento, non può non rilevarsi l'incidenza dell'omessa consegna del foglio informativo da parte della convenuta, quale fonte di responsabilità per violazione dei doveri di trasparenza ed informazione imposti dalla normativa di riferimento, rispetto al danno patito dal titolare del buono fruttifero postale, rimasto pregiudicato ai fini della proposizione di una tempestiva istanza di rimborso del titolo in argomento.
2.2. Secondo l'altro orientamento (cfr. Tribunale di Reggio Calabria, sentenza n. 1064/2025), di contro, deve escludersi che la finalità della consegna del foglio informativo sia quella di porre l'investitore in condizione di ricordare la scadenza per evitare la prescrizione, avendo, in realtà, detto foglio lo scopo di rappresentare all'investitore stesso, in vista della sottoscrizione, le condizioni applicate, ovvero di porlo nella condizione di prendere decisioni il più possibile consapevoli.
Inoltre, sotto altro versante, la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie è contenuta nei relativi decreti ministeriali: nel D.M. 19/12/2002 e negli altri decreti ministeriali dello stesso genere, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, sono indicate le caratteristiche dei titoli e “ogni altro elemento ritenuto necessario” per informare e tutelare il consumatore.
Per tali titoli, quindi, la conoscenza del complessivo contenuto del documento e delle sue eventuali variazioni o integrazioni è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla G.U., senza che sussistano specifici obblighi informativi a carico dell'ente emittente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività delle prescrizioni ministeriali (Cass. civ., n. 33631 del 2024, cit.).
In altre parole, la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie è contenuta nei relativi decreti ministeriali, e la pubblicazione dei decreti medesimi sulla Gazzetta Ufficiale è idonea a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti, con la conseguenza che i risparmiatori sono tenuti a consultare detti decreti a prescindere dalla consegna del prospetto informativo.
Secondo tale orientamento, il prospetto informativo, pur dovendo essere consegnato all'investitore, ha la mera funzione di riprodurre dati direttamente evincibili dalle fonti normative in materia e non rappresenta pertanto la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori, sicchè nessuna violazione dei principi di correttezza è, allora, ravvisabile nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dei medesimi, essendo l'investitore tenuto a conoscere la relativa disciplina, legislativamente stabilita, attraverso la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale idonea a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti.
Di conseguenza, l'omessa consegna del foglio informativo, secondo tale orientamento, non può far sorgere una responsabilità di tipo risarcitorio, non incidendo sugli obblighi restitutori e di rimborso per cui è lite.
2.3. Dato atto del superiore dibattito, deve rilevarsi che, nel caso di specie, esso, nondimeno, rimane assorbito, dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria, sollevata da parte convenuta.
La stessa parte attrice riconosce che il termine prescrizionale è quinquennale;
orbene, esso deve ritenersi ormai spirato.
Al riguardo, giova anche in punto, ricordare che la Cassazione, con sentenza n. 21026/2014, ha così statuito: “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (in tal senso anche Cass., Sez.
Lav., 11/09/2018, n. 22072; Cass., Sez. Lav., 26/05/2015, n. 10828; Cass., Sez. III,
06/10/2014, n. 21026; Cass., 07/03/2012, n. 3584; Cass., Sez. Lav., 27/06/2011,
n. 14163; Cass., Sez. Lav., 08/07/2009, n. 15991; Cass., Sez. III, 07/11/2005, n.
21495; Cass., Sez. III, 07/11/2005, n. 21500; Cass., Sez. III, 28/07/2004, n.
14249).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire a più riprese che l'art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, quindi agli impedimenti di ordine giuridico e non già a quelli di mero fatto (cfr. Cass., Sez. I, 18/09/1997, n. 9291;
Cass., Sez. Lav. 07/01/1994, n. 94; conf.: Cass., Sez. III, 23/07/2003, n. 11451 nonché Cass., Sez. III, 10/02/1995, n. 1490).
Ne consegue che l'impossibilità, di fatto, di agire non vale ad impedire il corso della prescrizione;
il presunto comportamento omissivo del debitore, salvo che integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ. (ipotesi insussistente nel caso di specie, in cui è stata dedotta la mancata consegna del modulo informativo da parte dell'Ufficio postale), costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il corso della prescrizione (cfr. Cass., Sez. I, 03/05/1999, n. 4389; in senso analogo, Cass.,
Sez. I, 07/05/1996, n. 4235).
Nel caso de quo, la condotta ritenuta scorretta della convenuta avrebbe potuto essere valutata dall'attrice sin dalla data di stipula del buono fruttifero postale in argomento, poiché nel possesso dell'attrice medesima sin da allora ed è a alla dedotta omessa consegna del foglio informativo che va, eventualmente, causalmente collegato il danno lamentato.
Diversamente opinando, qualora la decorrenza del termine prescrizionale dell'azione risarcitoria si facesse decorrere dalla data di tardiva presentazione del buono postale per il rimborso (alla quale l'attrice ricollega il suo essere stata edotta dell'intervenuta scadenza), il dies a quo per la decorrenza della prescrizione si sposterebbe artificiosamente in avanti in dipendenza di presupposti stati soggettivi di ignoranza, il che non può ritenersi consentito.
L'attrice avrebbe dovuto, dunque, agire per la tutela dei suoi diritti entro cinque anni dalla data di emissione del buono postale (avvenuta l'11.04.2001);
l'azione risulta, dunque, proposta ben oltre i cinque anni previsti dall'art. 2947
c.c. e va, pertanto, ritenuta prescritta.
3. La particolarità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1055 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da , in qualità di procuratrice Parte_1 generale di nei confronti di in Parte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
a) rigetta le domande di parte attrice;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 4 dicembre 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia MA Crucitti)
.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
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PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 4 del mese di dicembre, ore 9.00, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia MA Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N. 1055 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1 [...]
in qualità di procuratrice generale di nata C.F._1 Parte_2
a Melito Porto Salvo (RC) il 06.11.1933 , CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Franco
LE, MA MA OT ed AN TR, per mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale LE, in Reggio Calabria alla via Madonna delle Nevi n. 2 “Palazzo Aton” CE.DIR.;
- ATTRICE -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
rappresentata e difesa, per procura generale alle liti, P.IVA_1 dall'avv. Salvatore De Luca ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale di in Reggio Calabria alla via Miraglia n. 14; Controparte_1
-CONVENUTA -
avente per OGGETTO: buono fruttifero postale.
----------------------
Sono comparsi:
l'avv. AN Panella, per delega dell'avv. Franco LE, nell'interesse di parte attrice;
l'avv. Salvatore De Luca, nell'interesse di parte convenuta.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , in qualità Parte_1 di procuratrice generale di -premesso che quest'ultima, in Parte_2 data 11.04.2001, aveva sottoscritto in proprio favore nonché in favore delle sig.re ed , un buono postale fruttifero a termine per Parte_1 Controparte_2
l'importo di €. 5.000,00- conveniva in giudizio in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, esponendo che, allorchè nell'anno 2018, si era recata presso il citato Ufficio Postale per chiedere il rimborso del detto buono fruttifero postale, le veniva riferito che esso risultava prescritto.
Lamentava che il menzionato buono fruttifero postale non recava indicazione di scadenza né foglio informativo allegato, pertanto, concludeva, chiedendo: “-Condannare , in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento e/o liquidazione in favore della parte attrice, sig.ra
, in qualità di procuratrice generale, della sig.ra , del Parte_1 Parte_2 buono postale fruttifero a termine sottoscritto, da quest'ultima, in proprio favore nonché in favore della sig.ra e della sig.ra in Parte_1 Controparte_2 data 11.04.2001 pari ad € 5.000,00 con pari facoltà (CFPR), con rimborso del capitale oltre agli interessi maturati secondo le condizioni previste relative alla tipologia di buono postale, e comunque, secondo la maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa e/o liquidata in via equitativa ex art. 1226
c.c., oltre rivalutazione e interessi successivi, ossia maturati e maturandi dopo la scadenza del buono medesimo secondo i D.M. allora vigenti, sino all'effettivo soddisfo, al medesimo tasso di rendimento previsto o comunque nella misura giudizialmente ritenuta applicabile, con ogni provvedimento e disposizione conseguente di legge;
- in via subordinata, ove non venisse riconosciuta la responsabilità contrattuale di nei riguardi della Sig.ra Controparte_1 [...]
la stessa vanterebbe il diritto alla corresponsione e/o liquidazione Parte_3 delle somme relative al buon fruttifero postale de quo, stavolta a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. decorrente dal giorno del rifiuto della stessa Società, di rimborsare il buono postale de quo (anno 2018), il cui termine prescrizionale è da ritenersi interrotto dal deposito della domanda e dal corretto esperimento della procedura obbligatoria di mediazione ex D.Lgs.
28/2010 e s.m.i. (anni 2021-2022)”.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, resistendo all'azione avversaria.
1. Va, in primo luogo, esaminata la domanda, avanzata in via principale, di rimborso dell'indicato buono fruttifero postale;
essa non appare fondata e va, pertanto, rigettata.
La società ha ritualmente formulato in giudizio l'eccezione di CP_1 prescrizione del diritto, posta a fondamento del diniego, espresso a fronte della richiesta, avanzata da parte attrice, di liquidazione del buono postale, oggetto di controversia.
Detta eccezione è fondata e va accolta.
Il buono postale in argomento, del valore di €. 5.000,00, risulta emesso in data
11.04.2001 (cfr. documento allegato al fascicolo di parte attrice).
Dall'esame del titolo risulta l'appartenenza dello stesso alla serie “A TERMINE”
(v. stampigliature sul fronte e sul retro, a sinistra, in alto); tanto è espressamente previsto dal titolo medesimo, in forma chiara ed intellegibile. Le superiori stampigliature costituiscono elemento idoneo ad escludere che possa ritenersi fondata la tesi, dedotta da parte ricorrente, che il buono fruttifero postale potesse essere classificato come buono ordinario, di durata ventennale.
Invero, le menzionate diciture impresse sul documento, valgono a segnalarne univocamente la caratteristica di buono fruttifero postale “a termine” e, dunque, di minor durata rispetto a quella ordinaria.
Orbene, la stessa parte attrice non ne contesta l'intervenuta scadenza, salvo, addurre di non essere stata resa edotta della medesima.
In virtù dell'art. 8 (parte prima) del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000, il termine di prescrizione è stato prolungato da cinque a dieci anni, decorrenti dalla data di scadenza del titolo, per quanto riguarda il capitale e gli interessi.
Ne consegue che il termine di prescrizione di dieci anni, entro il quale i titolari dei buoni fruttiferi possono esercitare il diritto al rimborso, deve farsi decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui tali titoli cessano di essere fruttiferi
(cfr. Collegio ABF di Bari, decisione N. 1064 del 16 gennaio 2019; vedi anche
Collegio ABF di Napoli, decisione n. 10176/2018; Collegio di Torino, decisione n.
7679/2018; e Collegio di Bologna, decisione n. 7390/2018).
Orbene, il diritto dell'attrice ad ottenere il rimborso del buono è prescritto, atteso che detto titolo è stato emesso in data 11.04.2001, di guisa che - appartenendo il titolo alla serie istituita con il D.M. 19.12.2000 e cessando di essere fruttifero dopo sei anni (con scadenza 11.04.2007)- il diritto ad ottenere il rimborso avrebbe potuto essere esercitato fino all'11.04.2017.
Non vi è prova che la richiesta di rimborso sia stata avanzata in data anteriore al verificarsi della prescrizione;
anzi la stessa parte attrice ha ammesso di essersi recata, solo nell'anno 2018, presso l'Ufficio postale per riscuotere il menzionato buono fruttifero postale nè vi è evidenza in atti di alcun evento interruttivo della prescrizione.
La lamentata violazione degli obblighi informativi non può costituire, a parere di questo giudice, valido argomento per resistere all'eccepita prescrizione, non potendosi ritenere condivisibile la tesi di parte attrice, secondo cui, non avendo consegnato al momento della sottoscrizione il Foglio Controparte_1 Informativo contenente – tra l'altro – la durata del buono, avrebbe indotto le cointestatarie in un incolpevole errore circa la relativa scadenza del titolo.
Invero, la prescrizione ha la funzione di garantire la certezza ai rapporti giuridici, onde, ferme le ipotesi alle quali normativamente viene riconosciuta rilevanza sospensiva o interruttiva, essa è insensibile agli elementi soggettivi.
A parere di questo giudice, non può trovare accoglimento la pretesa di parte attrice di considerare, quale dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale, il giorno in cui ha avanzato domanda di rimborso (così, avendo conoscenza della scadenza e del pregiudizio per il diniego al rimborso oppostole), in ossequio all'orientamento granitico e risalente della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale la disposizione dell'art. 2935 c.c. deve essere interpretata nel senso che rilevino solo gli impedimenti di natura giuridica che precludano alla parte di esercitare il proprio diritto.
Infatti, come è noto, “l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (cfr. Cass., Sez. Lav.,
11/09/2018, n. 22072; Cass., Sez. Lav., 26/05/2015, n. 10828; Cass., Sez. III,
06/10/2014, n. 21026; Cass., 07/03/2012, n. 3584; Cass., Sez. Lav., 27/06/2011,
n. 14163; Cass., Sez. Lav., 08/07/2009, n. 15991; Cass., Sez. III, 07/11/2005, n.
21495; Cass., Sez. III, 07/11/2005, n. 21500; Cass., Sez. III, 28/07/2004, n.
14249).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire a più riprese che l'art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, quindi agli impedimenti di ordine giuridico e non già a quelli di mero fatto (cfr. Cass., Sez. I, 18/09/1997, n. 9291;
Cass., Sez. Lav. 07/01/1994, n. 94; conf.: Cass., Sez. III, 23/07/2003, n. 11451 nonché Cass., Sez. III, 10/02/1995, n. 1490). Ne consegue che l'impossibilità, di fatto, di agire non vale ad impedire il corso della prescrizione;
il presunto comportamento omissivo del debitore, salvo che integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ. (ipotesi insussistente nel caso di specie, in cui è stata dedotta la mancata consegna del modulo informativo da parte dell'Ufficio postale), costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il corso della prescrizione (cfr. Cass., Sez. I, 03/05/1999, n. 4389; in senso analogo, Cass.,
Sez. I, 07/05/1996, n. 4235).
L'asserita mancanza di trasparenza da parte di a cui la Controparte_1 parte attrice imputa di non averle consegnato, al momento della sottoscrizione del buono postale, il foglio informativo recante l'indicazione della sua scadenza, in tal modo inducendola in errore, non influisce sul decorso della prescrizione.
L'ignoranza del diritto impedisce, infatti, il decorso della prescrizione soltanto nel caso in cui essa sia conseguenza della condotta del debitore che abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito.
Il comportamento del debitore non può influenzare il decorso della prescrizione, tranne che nell'ipotesi di occultamento doloso del debito di cui all'art. 2941 n. 8 c.c..
Detta condotta opera quale causa di sospensione della prescrizione, finché il dolo non sia stato scoperto dal creditore.
Così, ai fini della sospensione della prescrizione di un diritto per occultamento doloso della esistenza della obbligazione da parte del debitore, è necessaria la sussistenza di un comportamento fraudolento diretto intenzionalmente a nascondere creditore la esistenza del debito. Il comportamento semplicemente omissivo del debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione solo se abbia ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge (cfr. Cass., Sez. III, 11/11/1998, n. 11348; Cass.,
Sez. III, 09/01/1979, n. 125). Occorre, cioè, che l'attività ingannatrice e fraudolenta del debitore, inducendo il creditore in errore, gli precluda la possibilità di far valere il proprio diritto (Cass., Sez. Lav., 15/10/1980, n. 5535;
Cass., Sez. Lav., 20/09/1977, n. 4030).
Nella specie, l'errore, in cui l'odierna parte attrice assume essere caduta, a causa dell'inadempimento di si riferisce non già Controparte_1 all'esistenza dell'obbligazione (di cui l'attrice era senza dubbio a conoscenza, avendo sottoscritto il buono fruttifero postale), bensì alla data di scadenza del buono medesimo.
Orbene, anche a voler ritenere che la mancata consegna del foglio informativo integri gli estremi di una condotta di occultamento, poiché realizzata in violazione dei doveri contrattuali imposti dall'art. 1375 c.c. e dall'art. 6 del D.M. 18 dicembre 2000 (che all'art. 6 pone a carico di
[...]
l'obbligo di consegnare ai sottoscrittori i fogli informativi Controparte_1 contenenti la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi), difetterebbero, comunque, le altre condizioni previste dall'art. 2941
c.c.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, “la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito” (cfr.
Cass., Sez. Lav., 05/12/2005, n. 26355; Cass., Sez. Lav., 23/01/2004, n. 1222;
Cass., Sez. Lav., 24/10/1998, n. 10592; Cass., Sez. III, 28/09/1994, n. 7898).
In conclusione, il credito, oggetto della domanda avanzata da parte attrice in via principale, deve ritenersi ormai prescritto, con conseguente esclusione della sussistenza di alcun diritto soggettivo di rimborso in favore della parte medesima.
2. Va, ora, esaminata la domanda di risarcimento, avanzata da parte attrice in via subordinata, per la violazione del dovere di informazione e trasparenza, gravante sulla controparte, quale condotta integrante la violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Questo giudice non ignora il dibattito giurisprudenziale formatosi in materia e, peraltro, delineatosi anche all'interno di questo Tribunale, mediante sviluppo di due opposti orientamenti.
2.1. Secondo il primo (cfr. Tribunale Reggio Calabria, ordinanza n. 28/2022 del
10.01.2022), l'eventuale violazione degli obblighi informativi, gravante sulla società -quale condotta integrante la violazione dei principi di CP_1 correttezza e buona fede- può far sorgere una responsabilità di tipo risarcitorio.
Il Decreto 19/12/2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, già sopra menzionato, nel regolare le nuove condizioni generali per l'emissione dei buoni fruttiferi postali, all'art. 3, comma
1, del Decreto 19 dicembre 2000 prevede che “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore del titolo il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento” ed ancora, al primo comma dell'art. 6, sotto la rubrica “Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori” dispone: “ Controparte_1
espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni
[...] praticate, rinviando ai fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”.
Dal superiore dettato normativo discende, dunque, che non può condividersi l'assunto di parte convenuta, secondo cui l'affissione di avviso negli
Uffici postali o l'accessibilità al sito web, varrebbero a garantire il rispetto delle necessarie forme di pubblicità e di informazione in favore dei risparmiatori, avendo, di contro, il legislatore espressamente indicato come strumento necessario per assicurare una adeguata conoscenza delle condizioni praticate in relazione ai buoni fruttiferi postali, la consegna ai relativi sottoscrittori di fogli informativi -quale attività integrante l'iter di collocamento dei buoni fruttiferi postali- potendosi, peraltro, rinvenire solo in detti fogli “la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni” medesimi.
L'assolvimento del dovere informativo, da parte della società
[...]
, può ritenersi, dunque, soddisfatto solo mediante la consegna, CP_1 all'investitore, dei menzionati fogli, al momento della sottoscrizione del buono fruttifero postale in argomento.
Secondo l'orientamento sopra espresso, la società convenuta deve ritenersi gravata del relativo onere probatorio, anche in applicazione del principio di vicinitas della prova.
La società , nel caso di specie, non ha provato (a monte CP_1 neppure offerto prova sul punto) di avere consegnato alle attrice il foglio informativo analitico sulle condizioni di emissione e di rimborso del buono, tra cui la scadenza, e non ha dimostrato neppure di averli informate, in altro modo, del termine di durata e validità del buono ovvero della sua scadenza, in violazione, quindi, sia delle specifiche disposizioni normative sopra richiamate sia, comunque, in spregio, al principio di buona fede e correttezza che governa il rapporto precontrattuale e che enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.
Ne deriva che non essendo prevista l'indicazione della precisa data di scadenza sul buono postale, secondo il menzionato orientamento, non può non rilevarsi l'incidenza dell'omessa consegna del foglio informativo da parte della convenuta, quale fonte di responsabilità per violazione dei doveri di trasparenza ed informazione imposti dalla normativa di riferimento, rispetto al danno patito dal titolare del buono fruttifero postale, rimasto pregiudicato ai fini della proposizione di una tempestiva istanza di rimborso del titolo in argomento.
2.2. Secondo l'altro orientamento (cfr. Tribunale di Reggio Calabria, sentenza n. 1064/2025), di contro, deve escludersi che la finalità della consegna del foglio informativo sia quella di porre l'investitore in condizione di ricordare la scadenza per evitare la prescrizione, avendo, in realtà, detto foglio lo scopo di rappresentare all'investitore stesso, in vista della sottoscrizione, le condizioni applicate, ovvero di porlo nella condizione di prendere decisioni il più possibile consapevoli.
Inoltre, sotto altro versante, la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie è contenuta nei relativi decreti ministeriali: nel D.M. 19/12/2002 e negli altri decreti ministeriali dello stesso genere, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, sono indicate le caratteristiche dei titoli e “ogni altro elemento ritenuto necessario” per informare e tutelare il consumatore.
Per tali titoli, quindi, la conoscenza del complessivo contenuto del documento e delle sue eventuali variazioni o integrazioni è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla G.U., senza che sussistano specifici obblighi informativi a carico dell'ente emittente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività delle prescrizioni ministeriali (Cass. civ., n. 33631 del 2024, cit.).
In altre parole, la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie è contenuta nei relativi decreti ministeriali, e la pubblicazione dei decreti medesimi sulla Gazzetta Ufficiale è idonea a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti, con la conseguenza che i risparmiatori sono tenuti a consultare detti decreti a prescindere dalla consegna del prospetto informativo.
Secondo tale orientamento, il prospetto informativo, pur dovendo essere consegnato all'investitore, ha la mera funzione di riprodurre dati direttamente evincibili dalle fonti normative in materia e non rappresenta pertanto la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori, sicchè nessuna violazione dei principi di correttezza è, allora, ravvisabile nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dei medesimi, essendo l'investitore tenuto a conoscere la relativa disciplina, legislativamente stabilita, attraverso la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale idonea a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti.
Di conseguenza, l'omessa consegna del foglio informativo, secondo tale orientamento, non può far sorgere una responsabilità di tipo risarcitorio, non incidendo sugli obblighi restitutori e di rimborso per cui è lite.
2.3. Dato atto del superiore dibattito, deve rilevarsi che, nel caso di specie, esso, nondimeno, rimane assorbito, dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria, sollevata da parte convenuta.
La stessa parte attrice riconosce che il termine prescrizionale è quinquennale;
orbene, esso deve ritenersi ormai spirato.
Al riguardo, giova anche in punto, ricordare che la Cassazione, con sentenza n. 21026/2014, ha così statuito: “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (in tal senso anche Cass., Sez.
Lav., 11/09/2018, n. 22072; Cass., Sez. Lav., 26/05/2015, n. 10828; Cass., Sez. III,
06/10/2014, n. 21026; Cass., 07/03/2012, n. 3584; Cass., Sez. Lav., 27/06/2011,
n. 14163; Cass., Sez. Lav., 08/07/2009, n. 15991; Cass., Sez. III, 07/11/2005, n.
21495; Cass., Sez. III, 07/11/2005, n. 21500; Cass., Sez. III, 28/07/2004, n.
14249).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire a più riprese che l'art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, quindi agli impedimenti di ordine giuridico e non già a quelli di mero fatto (cfr. Cass., Sez. I, 18/09/1997, n. 9291;
Cass., Sez. Lav. 07/01/1994, n. 94; conf.: Cass., Sez. III, 23/07/2003, n. 11451 nonché Cass., Sez. III, 10/02/1995, n. 1490).
Ne consegue che l'impossibilità, di fatto, di agire non vale ad impedire il corso della prescrizione;
il presunto comportamento omissivo del debitore, salvo che integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ. (ipotesi insussistente nel caso di specie, in cui è stata dedotta la mancata consegna del modulo informativo da parte dell'Ufficio postale), costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il corso della prescrizione (cfr. Cass., Sez. I, 03/05/1999, n. 4389; in senso analogo, Cass.,
Sez. I, 07/05/1996, n. 4235).
Nel caso de quo, la condotta ritenuta scorretta della convenuta avrebbe potuto essere valutata dall'attrice sin dalla data di stipula del buono fruttifero postale in argomento, poiché nel possesso dell'attrice medesima sin da allora ed è a alla dedotta omessa consegna del foglio informativo che va, eventualmente, causalmente collegato il danno lamentato.
Diversamente opinando, qualora la decorrenza del termine prescrizionale dell'azione risarcitoria si facesse decorrere dalla data di tardiva presentazione del buono postale per il rimborso (alla quale l'attrice ricollega il suo essere stata edotta dell'intervenuta scadenza), il dies a quo per la decorrenza della prescrizione si sposterebbe artificiosamente in avanti in dipendenza di presupposti stati soggettivi di ignoranza, il che non può ritenersi consentito.
L'attrice avrebbe dovuto, dunque, agire per la tutela dei suoi diritti entro cinque anni dalla data di emissione del buono postale (avvenuta l'11.04.2001);
l'azione risulta, dunque, proposta ben oltre i cinque anni previsti dall'art. 2947
c.c. e va, pertanto, ritenuta prescritta.
3. La particolarità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1055 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da , in qualità di procuratrice Parte_1 generale di nei confronti di in Parte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
a) rigetta le domande di parte attrice;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 4 dicembre 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia MA Crucitti)
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