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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 5117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5117 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile iscritto al n. 3645/2024 R.G.A.C., concernente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., dopo l'ordinanza n. 12050/2024 del
03.05.2024, emessa dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile,
TRA
(P.IVA ), nella qualità di cessionaria Parte_1 P.IVA_1
della in persona del Controparte_1
legale rappresentante p. t., dr. , rappresentata e difesa, Controparte_2
giusta procura da intendersi in calce all'atto di appello, dagli avv.ti
IO ON (C.F. e TE SO (C.F. C.F._1
); C.F._2
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
C.F./ P.IVA: , Controparte_3 P.IVA_2
in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti registrata il 26/10/07 racc. 32937 rep.
151152 per Notaio di Roma, dall'Avv. Aldo Corvino (C.F. Persona_1
); CodiceFiscale_3
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità della banca per pagamento a terzo non legittimato.
Conclusioni: per l'attrice: “.. in accoglimento della domanda della ed in applicazione del principio di diritto enunciato Parte_1
dalla Suprema Corte, respinta qualsiasi contraria domanda o eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata, per quanto di ragione: - accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della per aver Controparte_3
illegittimamente consentito l'effettuazione delle operazioni di bonifico per cui è causa con illecito addebito sul c/c per un importo pari ad €.
1.366.088,28; - per l'effetto, dichiarare la nullità e comunque
l'inesistenza delle illegittime disposizioni di bonifico - e in ogni caso la loro inefficacia ad impegnare l'appellante correntista - e dunque di tutti i corrispondenti addebiti in conto corrente operati dalla in danno dell'attrice ed in favore della - condannare la Controparte_5
in solido con i soggetti già condannati in primo e secondo grado, alla restituzione di cui alle relative illecite disposizioni, pari a complessivi
€. 1.366.088,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare controparte al pagamento di onorari e spese di lite (comprensive di contributi unificati e spese forfettarie) di tutti i gradi di giudizio, tra cui quello di legittimità, con distrazione”;
pag. 2/23 per la convenuta “Affinché Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Napoli voglia rigettare tutte le domande promossa dalla quale Parte_1
cessionaria delle , nei confronti di perché del tutto infondate CP_1
e condannarla alla rifusione di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 29.1.2008, la CP_1 [...]
(dante causa della , conveniva in Parte_2 Parte_1
giudizio , la e la Controparte_6 Controparte_5 CP_7
dinanzi al Tribunale di Napoli, Controparte_3
esponendo che: , dipendente prima, e collaboratore Controparte_6
poi, della società, si era impossessato di ingenti somme di denaro;
l'illecito risultato era ottenuto contraffacendo ordini di bonifico per pagamenti originariamente in favore della (fornitrice di riferimento della dell'attrice), e dall'infedele collaboratore invece effettuati alla di cui era socio – titolare del 95 % Controparte_5
delle quote - e della quale il coniuge era legale CP_7
rappresentante; le suddette disposizioni erano così suddivise e nominate: I) 26.03.2001 - £. 391.200.000, Vostro bonifico;
II)
06.07.2001 - £. 49.392.000, Vostro bonifico FV. III) Controparte_5
21.11.2001 - £. 126.218.017, Vostro bonifico;
IV) 04.01.2002 - €.
30.987,00, Pagamenti diversi;
V) 05.03.2002 - €. 17.764,66, Pagamenti diversi VS. Disp Bonifico;
VI) 19.04.2002 - €. 17.824,95, Pagamenti diversi VS. Disp FV. VII) 30.05.2002 - €. 88.801,20, Controparte_5
pag. 3/23 Pagamenti diversi VS. Disp FV. VIII) 18.11.2002 - €. Controparte_5
42.259,53, Giroconto;
IX) 10.02.2003 - €. 123.417,95, Vostro bonifico fav. per restituzione fattura per doppio accredito Controparte_5
comprensivo; X) 03.06.2003 - €. 48.410,49, Giroconto Restituzione trade in giroconto su: 015234/4507; XI) 04.07 2003 - €. 30.060,80,
Vostro bonifico;
XII) 02.09.2003 - €. 34.947,50, Vostro bonifico;
XIII)
03.11.2003 - €. 41.403,50, Vostro bonifico;
XIV) 12.12.2003 - €.
107.326,30, Vostro bonifico;
XV) 17.02.2004 - €. 171.290,57, Vostro bonifico;
XVI) 06.04.2004 - €. 119.313,50, Vostro bonifico;
XVII)
18.05.2004 - €. 28.065,50, Vostro bonifico;
XVIII) 29.07.2004 - €.
84.802,34, Vostro bonifico;
XIX) 11.10.2004 - €. 86.675,12, Vostro bonifico;
di tali disposizioni: A) tredici originali erano risultate alterate con grossolana evidenza, mediante cancellazione dell'originario beneficiario con “bianchetto” e sovrascrittura del nuovo beneficiario, la due erano state recuperate in copia, non avendo la Controparte_5
mai reso disponibili gli originali;
di tre la banca aveva fornito le CP_3
sole ricevute di bonifico a firma del rag. , Controparte_6
confermando l'addebito sul conto dell' in totale assenza di CP_1
qualsivoglia sua disposizione di bonifico;
dell'addebito datato
10.02.2003 di €. 123.417,95, sempre a favore di , CP_5
mancava qualsiasi documento anche solo apparentemente giustificativo;
l'ammontare del danno, pari al controvalore delle disposizioni di bonifico, era pari al complessivo importo di €.
1.366.088,28.
pag. 4/23 Sulla scorta di tali premesse, chiedeva pronunciarsi la condanna dei convenuti, in solido, al relativo pagamento.
All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale, con sentenza n.
10074/11, rilevato che non vi fosse prova dell'effettiva falsificazione delle disposizioni di pagamento, che, inoltre, nel corso del processo, i rapporti intercorsi tra la , il e la non CP_1 CP_6 CP_5
erano stati delineati né provati con chiarezza dalle parti e che le rimesse in favore di quest'ultima società non trovavano giustificazione contrattuale e contabile, in parziale accoglimento della domanda, condannava la sola alla restituzione della somma di €. CP_5
1.366.088,28, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, in favore della . Controparte_1
Con atto di citazione notificato il 03.02.2012, la Controparte_9
liquidazione proponeva appello avverso la sentenza di
[...]
primo grado, invocandone la parziale riforma e chiedendo accertarsi e dichiararsi l'alterazione, da parte di , delle Controparte_6
disposizioni di bonifico, la nullità o annullabilità delle disposizioni di pagamento eseguite dalla banca, e la conseguente condanna della di e della , unitamente con la società di Controparte_6 CP_7
questi due, alla restituzione delle somme.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il processo veniva sospeso con ordinanza fuori udienza del 3.7.2012, con assegnazione del termine di 90 gg. per l'introduzione del giudizio di querela di falso dinanzi al competente Tribunale di Napoli, che l'attrice promuoveva al pag. 5/23 fine di fare accertare la falsità delle tredici disposizioni di bonifico di cui aveva acquisito la disponibilità.
All'esito del giudizio di falso, il Tribunale di Napoli, con sentenza n.
11227/2015, accoglieva la domanda, dichiarando la falsità degli ordini di bonifico oggetto di contestazione e dei quali era stata prodotta o acquisita in atti la relativa documentazione.
La sentenza n. 11227/2015 passava in giudicato, non essendo stato riassunto, dall'appellante il giudizio di appello contro di essa instaurato, interrotto per il decesso del difensore di detta parte.
Riassunto tempestivamente dalla il giudizio di appello Parte_1
avverso la sentenza n. 10074/11, questa Corte, con sentenza n. 493 del
9.2.2021, confermava la sentenza impugnata nei confronti della CP_5
e, in parziale accoglimento del gravame, estendeva la condanna
[...]
restitutoria della somma di €. 1.366.088,28 anche ai coniugi CP_6
– , respingendo, invece, la domanda proposta nei confronti della CP_7
Contro questa sentenza, la con atto notificato alla il Parte_1
3.9.2021, proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, al fine di ottenere l'annullamento del capo che aveva respinto la domanda proposta nei confronti di detta parte.
Resisteva con controricorso la
La S.C., con ordinanza n. 12050/2024 del 3.5.2024, accoglieva il primo motivo, riteneva assorbito il secondo, e, per l'effetto, annullava la pag. 6/23 sentenza di appello, rinviando la causa dinanzi a questa Corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Con atto proposto ai sensi dell'art. 392 c.p.c., tempestivamente notificato in data 29.7.2024, la riassumeva il giudizio, Parte_1
chiedendo che venissero accolte le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituiva la resistendo alla domanda.
Quindi, concessi alle parti, con ordinanza del 13.7.2025, i termini di cui all'art. 190 c.p.c., depositate da entrambe le parti le conclusionali e le repliche, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
§ 2.
La S.C., nell'ordinanza dinanzi indicata, osservava che “.. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1856, 1708, 1710 e 1177 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Si duole che la corte territoriale abbia escluso la responsabilità di sull'erroneo presupposto della forma libera della disposizione di bonifico
e del fatto che il suo destinatario era stato comunque individuato con
attraverso il numero di conto e le altre coordinate bancarie, CP_10
quando invece se nell'esecuzione della sua obbligazione, avesse utilizzato la diligenza del c.d. bonus argentarius si sarebbe avveduta della falsificazione del nome del destinatario del pagamento – come poi accertato dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 11227/2015, passata in giudicato – per essere evidente in quanto il nominativo era sbianchettato”.
pag. 7/23 Secondo la Cassazione tale motivo doveva ritenersi fondato in quanto “
.. la banca è tenuta ad osservare un grado di diligenza commisurato alla natura dell'attività esercitata, potendo incorrere in responsabilità extracontrattuale ove il funzionario incaricato non abbia usato la dovuta diligenza .. nel contesto della dimensione polifunzionale che le banche e gli istituti di credito hanno assunto, la diligenza del buon banchiere -qualificata dal maggior grado di prudenza ed attenzione che la connotazione professionale dell'agente richiede- trova applicazione non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto od operazione che sia comunque oggettivamente esplicato presso una struttura bancaria e soggettivamente svolto da un funzionario bancario.
Tale diligenza va valutata non alla stregua di criteri rigidi e predeterminati ma tenendo conto delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso concreto suggeriscono.
Occorre quindi giudicare il comportamento della banca in modo più rigoroso e specifico richiedendo un grado elevato di diligenza necessario per evitare il verificarsi di eventi dannosi per la clientela .. Si è al riguardo sottolineato (Cass. 13 gennaio 1993, n. 343; Cass. 8 gennaio
1997, n. 72; Cass. 8 novembre 2005 n. 21641) che, sebbene nel nostro ordinamento giuridico non esista un dovere generale di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, vi sono molteplici situazioni dalle quali possono nascere, per i soggetti che vi sono coinvolti, doveri e regole
d'azione, la cui inosservanza integra gli estremi di una omissione imputabile e la conseguente responsabilità civile. In particolare, dalla
pag. 8/23 normativa che regola il sistema bancario vengono imposti, a tutela del sistema stesso e dei soggetti che vi sono inseriti, comportamenti in parte tipizzati, in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può costituire culpa in omittendo .. Nell'ordinamento l'attività bancaria nel suo complesso, quale comprensiva dell'esercizio del credito e della raccolta di risparmio risulta disciplinata in modo tale da configurare non solo una delle forme di esercizio d'impresa, già di per sé sottoposta a particolari forme di controllo, ma soprattutto, proprio in quanto riservata in via esclusiva agli istituti di credito ed in conformità al dato della tutela costituzionale del risparmio di cui all'art. 47 Cost. predisposta in favore della collettività, un servizio per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, vigilanza e trasparenza. Da ciò deriva che i profili di responsabilità nell'espletamento di tale attività vanno individuati e, ove sussistenti, sanzionati in conformità dell'elevato grado di professionalità richiesto (cfr. Cass. n. 2058 del 23 febbraio 2000).
In altri termini è stato ritenuto che per il carattere dell'attività svolta dalle banche è dovuto un maggior grado di attenzione e prudenza nonché l'adozione di ogni cautela utile o necessaria richiesta dal comportamento diligente dell'accorto banchiere ..“.
Poste tali generali premesse, la Cassazione, con specifico riferimento alla concreta fattispecie sottesa al ricorso, osservava: “.. nella specie ha errato la Corte d'Appello nel non valutare secondo la diligenza del bonus argentarius che il nome del destinatario sugli ordini di bonifico è stato
“sbianchettato” per ben 12 volte.
pag. 9/23 Ebbene lo “sbianchettamento” è operazione materiale immediatamente percepibile”.
§ 3.
Alla luce di tali principi occorre, quindi, riesaminare la domanda di risarcimento dei danni che l'attrice originaria aveva proposto nei confronti della e che la stessa, proponendo l'atto di citazione ex art. 392 c.p.c., ha chiesto volersi accogliere.
Deve premettersi che questa Corte, nella pronuncia cassata, nel respingere l'appello della , aveva escluso la responsabilità della CP_1
ritenendo corretta la decisione di primo grado, laddove aveva affermato che l'ordine di bonifico non risulta soggetto a particolari requisiti di forma ed osservando che l'esatta individuazione del beneficiario avviene con l'indicazione del numero del conto e delle altre coordinate bancarie, ciò a prescindere dall'esatta indicazione del nominativo, seppur indicato dopo la correzione col bianchetto.
Tanto premesso, alla luce della statuizione adottata dalla S.C., si deve ritenere che la pretesa risarcitoria azionata dalla nei confronti CP_1
della meriti accoglimento.
Invero, come dinanzi rilevato, la S.C. ha chiaramente ritenuto che, nella specie, “.. ha errato la Corte d'Appello nel non valutare secondo la diligenza del bonus argentarius che il nome del destinatario sugli ordini di bonifico è stato “sbianchettato” per ben 12 volte.
Ebbene lo “sbianchettamento” è operazione materiale immediatamente percepibile”.
pag. 10/23 Da tale affermazione si trae, quindi, la conseguenza che, secondo l'ordinanza della Cassazione, la condotta tenuta dalla in relazione al pagamento delle disposizioni di bonifico oggetto di contestazione da parte della , non sia stato conforme al livello di diligenza CP_1
esigibile dal bonus argentarius quale puntualmente delineato dalla giurisprudenza.
Del resto, se tale diligenza, secondo le parole impiegate dalla citata ordinanza della Cassazione, “.. deve trovare applicazione non solo in riferimento ai contratti bancari in senso stretto ma anche ad ogni tipo di atto o di operazione posta in essere, nell'esercizio della sua attività, dalla banca la quale deve predisporre qualsiasi mezzo idoneo onde evitare il verificarsi di eventi pregiudizievoli comunque prevedibili” e se “.. spetta al giudice del merito valutare la congruità della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche”, non appare revocabile in dubbio che, nel caso in esame, la pag. 11/23 condotta serbata dalla banca non si sia uniformata allo standard di diligenza che era legittimo attendersi.
Al riguardo, basti rimarcare che, secondo la sentenza n. 11227/2015 del Tribunale di Napoli, le tredici disposizioni di bonifico oggetto della querela di falso - (che, come appresso di dirà, rappresentano solo una parte, ancorché maggiore, di tutte le operazioni contestate dall'attrice)
- erano state falsificate mediante alterazione, dopo la sottoscrizione ad opera del legale rappresentante della , del nominativo del CP_1
beneficiario. In particolare, il Tribunale poneva il risalto il dato per cui l'alterazione era ictu oculi visibile, in quanto “dal semplice esame in controluce degli stessi “, si ricavava che “il nome dell'originario destinatario della disposizione era la IB AL e .. invece il nome della stessa è stato sbianchettato ed è stato sovrascritto allo stesso il nome della (cfr. sentenza indicata pag. 28). Controparte_5
Quanto precede induce a ritenere ampiamente provato che, nella specie, gli addetti allo sportello della filiale della usando la diligenza esigibile dall'accorto banchiere, sottoponendo le richieste di bonifico ad un attento esame visivo, avrebbero potuto certamente rilevare l'alterazione attuata mediante lo sbianchettamento del beneficiario.
§ 4.
In contrario non appaiono dirimenti le deduzioni difensive svolte dalla mediante cui si è inteso finanche escludere la responsabilità della medesima parte.
pag. 12/23 In particolare, non merita evidenziare che “Le distinte di bonifico recano tutte in modo chiaro, leggibile e senza alcuna alterazione (anche minima) le coordinate bancarie del beneficiario che non corrispondono a quelle della società IBN ma della società e che le Controparte_5
coordinate bancarie sono gli unici elementi di riconoscimento certo per la al fine di identificare il destinatario”. CP_3
Del pari non soccorre, al fine di escludere la responsabilità della CP_3
l'assunto per il quale, in base al Decreto Legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento, unici elementi rilevanti siano quelli relativi all'iban del destinatario, che, nella specie, era correttamente riportato nei moduli e corrispondeva a quello della
, e la firma del disponente il bonifico, di cui non era CP_5
nemmeno contestata l'autenticità.
Invero, le argomentazioni dinanzi riportate venivano, dalla esposte anche nel controricorso da essa depositato dinanzi alla S.C. al fine di resistere al ricorso dell'odierna attrice (cfr. pagine 12 e 13 del controricorso, di cui una copia è allegata alla produzione telematica della .
Orbene, ad onta di siffatti rilievi, la S.C. ha cassato la sentenza della
Corte di Appello, ritenendo che essi non fossero affatto idonei a recidere il nesso causale tra la condotta truffaldina posta in essere dal ed il verificarsi del danno. CP_6
Ne segue che ogni ulteriore rilievo, finalizzato a negare la sussistenza di una condotta inadempiente dell'intermediario idonea al prodursi del pag. 13/23 danno, debba, in questa sede, ritenersi finanche precluso dall'avere la
Corte ritenuto fondato il primo motivo di gravame
Inoltre, il riferimento al Decreto Legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 risulta inconferente, trattandosi di norma chiaramente successiva ai fatti di causa, ad essi non applicabile ratione temporis.
Del resto, come dinanzi chiarito, la circostanza dello sbianchettamento del nome del beneficiario era elemento che doveva necessariamente indurre al sospetto, ad onta della formale coincidenza dell'Iban, riportato sul modulo, con quello della . CP_5
§ 5.
Né, invero, colgono nel segno i rilievi della convenuta, finalizzati a dimostrare il concorso di colpa della danneggiata, rea di non avere esaminato la documentazione contabile, gli estratti conto ed il saldo del conto corrente, così da avvedersi per tempo dei consistenti trasferimenti di fondi dal suo conto.
Sul punto, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza della
S.C., “in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c. 1, c.c.… la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto
o in parte, il creditore” (Cass. n. 4954 del 2007 e n. 7777 del 2014 in motivazione).
pag. 14/23 Nella specie, appare dirimente evidenziare che il danno, del quale l'attrice si duole, sia stato causato dall'esecuzione, ad opera della banca, di disposizioni di bonifico o giroconto, anche per rilevanti somme di denaro, che presentavano evidenti anomalie e che avrebbero dovuto indurre il funzionario della a non darvi corso. Qualora tale condotta diligente fosse stata attuata il danno non si sarebbe verificato e tanto, di per sé, elide ogni possibile incidenza causale del preteso comportamento negligente della correntista.
Peraltro, a conforto di quanto osservato appare utile rimarcare che “.. secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, in presenza di circostanze del caso concreto che suggeriscano ulteriori controlli,
l'omissione di questi integra colpa ed è quindi ostativa alla configurabilità di una situazione di apparenza giustificativa di un esonero da detta responsabilità (v. Cass. n. 23580 del 2017 e n. 1764 del
1988, quest'ultimo precedente con riferimento a un ordine di bonifico perfettamente falsificato;
cfr. n. 25894 del 2021) ..” (cfr. Cass. civ. Sez. 1,
Ordinanza n. 25712 del 2023).
Nella specie, la riconducibilità del danno alla condotta della banca deriva, oltre che dalla mancata rilevazione dell'evidente alterazione del nominativo del beneficiario, dal fatto che l'istituto di credito, pur al cospetto di tale grave ed evidente anomalia, non aveva cura di contattare il cliente per avere spiegazioni al riguardo.
Si consideri, infatti, che, come è pacifico in atti, tanto la , quanto CP_1
la erano entrambe titolari di conti correnti in essere CP_5
presso la medesima filiale di Napoli della e che, quindi, sarebbe pag. 15/23 stato agevole per i funzionari e dipendenti della stessa sincerarsi dell'autenticità delle operazioni.
Peraltro, nemmeno può sottacersi che le tredici disposizioni di bonifico palesemente alterate mediante sbianchettamento del nome del beneficiario, non esauriscano il novero delle operazioni attuate in violazione dei diritti dell'attrice.
Infatti, quest'ultima ha dedotto e provato che, oltre alle disposizioni di bonifico oggetto della querela di falso, di cui si è detto, vi sono ulteriori operazioni non autorizzate, e, in particolare, “B) due sono state recuperate in copia, non avendo la mai reso disponibili gli CP_3
originali ..; C) di tre la banca ha fornito le sole ricevute di bonifico a firma del rag. confermando l'addebito sul conto Controparte_6
dell' in totale assenza di qualsivoglia sua disposizione di bonifico CP_1
..; D) dell'addebito datato 10.02.2003 di €. 123.417,95, .., sempre a favore di , mancava - come tuttora manca - qualsiasi CP_5
documento anche solo apparentemente giustificativo”.
Anche rispetto alle operazioni da ultimo indicate sussiste la responsabilità della banca, non avendo la medesima fornito alcuna prova documentale che permetta di ritenere i trasferimenti di denaro in questione riconducibili ad una legittima richiesta del titolare del conto. In particolare, per quelle prodotte solo in copia, la mancanza dell'originale non ha consentito di svolgere anche su di esse il giudizio di falso, ma, a ben vedere, stante la specifica contestazione operata dall'attrice in ordine all'autenticità dei documenti, nella parte pag. 16/23 concernente l'identificazione del destinatario, deve ritenersi che, anche in parte qua, la pretesa risarcitoria sia fondata.
Del resto, in senso contrario all'assunto della convenuta, merita rimarcare come l'attrice abbia plausibilmente dedotto di essersi avveduta dei consistenti ammanchi solo quando, alla fine del 2005, la
IB AL Servizi Finanziari, con la quale essa istante intratteneva rapporti commerciali, le chiedeva conto della consistente esposizione debitoria nei suoi confronti. Tra l'altro, l'accertamento della truffa, da parte dell'attrice, era ritardata anche dal dato per cui, inizialmente, ed anche dopo che la le aveva contestato la consistente morosità,
l'odierna istante nutriva ancora fiducia nel rag. , cui aveva CP_6
affidato le verifiche contabili tese ad accertare la causa del debito.
Ed ancora, non soccorre l'assunto della convenuta secondo cui, la mancata tempestiva contestazione degli estratti conto da parte dell' , integri una ratifica tacita delle operazioni in esso annotate. CP_1
In contrario rileva il principio, affermato da una consolidata giurisprudenza, a mente del quale “Ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti” (cfr. ex multis, Cass. civ.
Sez. 1, Sentenza n. 11626 del 26/05/2011).
pag. 17/23 Nella specie, quindi, la decadenza eccepita dalla banca, in ragione della mancata tempestiva contestazione degli estratti conto, non può operare, avendo l'attrice dedotto che la banca aveva agito senza suo ordine, eseguendo disposizioni di bonifico oggetto di un'attività truffaldina di cui era stata vittima, e facendo, quindi, valere l'inefficacia della registrazione a suo debito delle operazioni, in quanto derivanti da atti dispositivi compiuto in difetto о contro la sua volontà.
Né, del resto, la condotta serbata dalla correntista, nell'ambito del rapporto con la banca, può assurgere a ratifica tacita delle operazioni, posto che, come detto, una volta avvedutasi delle operazioni sospette, a seguito delle segnalazioni ad essa fatte dalla , l'odierna attrice si rivolgeva alla banca per ottenere la restituzione degli importi distratti.
Ininfluente è, poi, che non sia emersa la complicità di dipendenti della banca, qualificandosi, quella in esame, come responsabilità contrattuale da inadempimento, ad integrare la quale è sufficiente l'elemento della colpa che, per quanto dinanzi osservato, certamente sussiste.
La difesa della reiterava, poi, argomentazioni difensive, relative alla natura (di giroconto e non di bonifico) delle operazioni contestate, all'assenza di un obbligo di forma scritta, che, tuttavia, debbono intendersi essere state ampiamente superate, in ragione dell'accoglimento, ad opera della S.C., del primo motivo del ricorso per cassazione.
pag. 18/23 Del resto, nemmeno rileva che gli ordini di bonifico recassero la sottoscrizione autografa del legale rappresentante della società , CP_1
una volta che sia emerso come, in effetti, l'alterazione del nome del beneficiario interveniva in un momento successivo a quello in cui la firma veniva apposta.
Ed ancora, ad avviso della banca, essendo stati accertati i diretti responsabili delle operazioni illecite, non sarebbe ravvisabile alcun nesso causale tra l'operato dell'istituto di credito, che si limitava a dare esecuzione alle disposizioni di bonifico, ed il danno lamentato.
L'argomento non considera che, per un verso, la condotta tenuta dalla per quanto rilevato dalla S.C. nell'ordinanza di rinvio, è contraria alla diligenza esigibile dall'accorto banchiere e, quindi, integra gli estremi di una condotta inadempiente o, comunque, di un fatto almeno civilmente illecito. Dall'altro, è evidente che, nella specie, l'attrice possa esigere il risarcimento del danno in solido nei confronti di ciascuno di coloro che, con la loro condotta commissiva ovvero omissiva, abbiano concorso a produrlo.
Al riguardo, soccorre, infatti, il principio secondo cui “Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle pag. 19/23 norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9969 del
16/04/2025).
§ 6.
Alla stregua di tutto quanto dinanzi osservato e rilevato, in relazione al quantum, che, l'entità del danno, nella misura richiesta, debba ritenersi accertata dalla documentazione depositata in atti e dalle stesse pronunce adottate nei gradi di merito, sul punto non oggetto di impugnazione incidentale nemmeno condizionata da parte della dinanzi alla S.C., deve, quindi, in accoglimento della proposta domanda, condannarsi la a pagare, in solido con gli altri originari convenuti, in favore dell'odierna attrice, l'importo di €. 1.366.088,28, con la precisazione che la ritenuta responsabilità solidale non riguarda il credito per rivalutazione e gli interessi sulla somma via via rivalutata, non essendo tale specifica statuizione stata adottata nelle precedenti pronunce ormai, in parte qua, e rispetto ai soggetti corresponsabili del danno, passate in giudicato.
Sull'indicato importo, costituente oggetto di un debito di valore, spettano, nei riguardi della sola all'attrice, che nell'originaria citazione e nell'atto di riassunzione espressamente ne faceva richiesta, la rivalutazione monetaria, a decorrere dal 26.1.2008, data della pag. 20/23 notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., sulla medesima somma anno per anno rivalutata dal 26.1.2008 e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre ai successivi interessi al medesimo tasso, sulla sorta capitale rivalutata, dalla pubblicazione al soddisfo.
§ 7.
Occorre da ultimo provvedere alla rinnovata regolazione, nei rapporti tra le parti, delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, da operarsi alla luce della riconosciuta fondatezza della domanda.
Ne segue che, in applicazione del principio di soccombenza, vada condannata a rifondere le spese di lite di tutti i gradi di giudizio nei confronti dell'odierna attrice.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, applicando, secondo il criterio del decisum, lo scaglione, relativo alle cause da euro
1.001.000,00 ad euro 2.000.000,00, di cui al D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dei compensi tabellari medi, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse, fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria del presente grado per la quale, stante la ridotta pag. 21/23 attività difensiva espletata, appare giustificato il riconoscimento dei minimi.
Nulla si liquida a titolo di esborsi, relativamente ai giudizi di appello, cassazione e rinvio, difettando in atti la prova del versamento del contributo unificato.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'Avv. IO
ON e dell'Avv. TE SO, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definendo il giudizio di rinvio introdotto dalla Parte_1
cessionaria a titolo particolare e pro soluto dalla Controparte_1
nei confronti della
[...] Controparte_3
così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la
[...]
a pagare, in favore della - quanto Controparte_3 Parte_1
alla sorta capitale ed agli interessi legali, sulla sorta capitale dal
26.1.2008 al soddisfo, in solido con , la Controparte_6 [...]
, -, l'importo di €. 1.366.088,28, oltre CP_5 CP_7
la rivalutazione monetaria dello stesso, a decorrere dal
26.1.2008 e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., sulla medesima somma anno per anno rivalutata dal 26.1.2008 e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre ai successivi interessi al medesimo tasso, sulla sorta capitale rivalutata, dalla pubblicazione al soddisfo;
pag. 22/23 b) condanna la alla rifusione, in Controparte_3
favore dell'attrice, delle spese processuali, che liquida: per il giudizio di primo grado in euro 300,00 per esborsi, euro
37.951,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
in relazione al giudizio di appello, in euro 34.001,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
in relazione al giudizio di legittimità, in euro 18.206,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
in relazione al giudizio di rinvio, in euro 29.033,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. IO ON e dell'Avv. TE SO.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile iscritto al n. 3645/2024 R.G.A.C., concernente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., dopo l'ordinanza n. 12050/2024 del
03.05.2024, emessa dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile,
TRA
(P.IVA ), nella qualità di cessionaria Parte_1 P.IVA_1
della in persona del Controparte_1
legale rappresentante p. t., dr. , rappresentata e difesa, Controparte_2
giusta procura da intendersi in calce all'atto di appello, dagli avv.ti
IO ON (C.F. e TE SO (C.F. C.F._1
); C.F._2
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
C.F./ P.IVA: , Controparte_3 P.IVA_2
in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti registrata il 26/10/07 racc. 32937 rep.
151152 per Notaio di Roma, dall'Avv. Aldo Corvino (C.F. Persona_1
); CodiceFiscale_3
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità della banca per pagamento a terzo non legittimato.
Conclusioni: per l'attrice: “.. in accoglimento della domanda della ed in applicazione del principio di diritto enunciato Parte_1
dalla Suprema Corte, respinta qualsiasi contraria domanda o eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata, per quanto di ragione: - accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della per aver Controparte_3
illegittimamente consentito l'effettuazione delle operazioni di bonifico per cui è causa con illecito addebito sul c/c per un importo pari ad €.
1.366.088,28; - per l'effetto, dichiarare la nullità e comunque
l'inesistenza delle illegittime disposizioni di bonifico - e in ogni caso la loro inefficacia ad impegnare l'appellante correntista - e dunque di tutti i corrispondenti addebiti in conto corrente operati dalla in danno dell'attrice ed in favore della - condannare la Controparte_5
in solido con i soggetti già condannati in primo e secondo grado, alla restituzione di cui alle relative illecite disposizioni, pari a complessivi
€. 1.366.088,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare controparte al pagamento di onorari e spese di lite (comprensive di contributi unificati e spese forfettarie) di tutti i gradi di giudizio, tra cui quello di legittimità, con distrazione”;
pag. 2/23 per la convenuta “Affinché Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Napoli voglia rigettare tutte le domande promossa dalla quale Parte_1
cessionaria delle , nei confronti di perché del tutto infondate CP_1
e condannarla alla rifusione di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 29.1.2008, la CP_1 [...]
(dante causa della , conveniva in Parte_2 Parte_1
giudizio , la e la Controparte_6 Controparte_5 CP_7
dinanzi al Tribunale di Napoli, Controparte_3
esponendo che: , dipendente prima, e collaboratore Controparte_6
poi, della società, si era impossessato di ingenti somme di denaro;
l'illecito risultato era ottenuto contraffacendo ordini di bonifico per pagamenti originariamente in favore della (fornitrice di riferimento della dell'attrice), e dall'infedele collaboratore invece effettuati alla di cui era socio – titolare del 95 % Controparte_5
delle quote - e della quale il coniuge era legale CP_7
rappresentante; le suddette disposizioni erano così suddivise e nominate: I) 26.03.2001 - £. 391.200.000, Vostro bonifico;
II)
06.07.2001 - £. 49.392.000, Vostro bonifico FV. III) Controparte_5
21.11.2001 - £. 126.218.017, Vostro bonifico;
IV) 04.01.2002 - €.
30.987,00, Pagamenti diversi;
V) 05.03.2002 - €. 17.764,66, Pagamenti diversi VS. Disp Bonifico;
VI) 19.04.2002 - €. 17.824,95, Pagamenti diversi VS. Disp FV. VII) 30.05.2002 - €. 88.801,20, Controparte_5
pag. 3/23 Pagamenti diversi VS. Disp FV. VIII) 18.11.2002 - €. Controparte_5
42.259,53, Giroconto;
IX) 10.02.2003 - €. 123.417,95, Vostro bonifico fav. per restituzione fattura per doppio accredito Controparte_5
comprensivo; X) 03.06.2003 - €. 48.410,49, Giroconto Restituzione trade in giroconto su: 015234/4507; XI) 04.07 2003 - €. 30.060,80,
Vostro bonifico;
XII) 02.09.2003 - €. 34.947,50, Vostro bonifico;
XIII)
03.11.2003 - €. 41.403,50, Vostro bonifico;
XIV) 12.12.2003 - €.
107.326,30, Vostro bonifico;
XV) 17.02.2004 - €. 171.290,57, Vostro bonifico;
XVI) 06.04.2004 - €. 119.313,50, Vostro bonifico;
XVII)
18.05.2004 - €. 28.065,50, Vostro bonifico;
XVIII) 29.07.2004 - €.
84.802,34, Vostro bonifico;
XIX) 11.10.2004 - €. 86.675,12, Vostro bonifico;
di tali disposizioni: A) tredici originali erano risultate alterate con grossolana evidenza, mediante cancellazione dell'originario beneficiario con “bianchetto” e sovrascrittura del nuovo beneficiario, la due erano state recuperate in copia, non avendo la Controparte_5
mai reso disponibili gli originali;
di tre la banca aveva fornito le CP_3
sole ricevute di bonifico a firma del rag. , Controparte_6
confermando l'addebito sul conto dell' in totale assenza di CP_1
qualsivoglia sua disposizione di bonifico;
dell'addebito datato
10.02.2003 di €. 123.417,95, sempre a favore di , CP_5
mancava qualsiasi documento anche solo apparentemente giustificativo;
l'ammontare del danno, pari al controvalore delle disposizioni di bonifico, era pari al complessivo importo di €.
1.366.088,28.
pag. 4/23 Sulla scorta di tali premesse, chiedeva pronunciarsi la condanna dei convenuti, in solido, al relativo pagamento.
All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale, con sentenza n.
10074/11, rilevato che non vi fosse prova dell'effettiva falsificazione delle disposizioni di pagamento, che, inoltre, nel corso del processo, i rapporti intercorsi tra la , il e la non CP_1 CP_6 CP_5
erano stati delineati né provati con chiarezza dalle parti e che le rimesse in favore di quest'ultima società non trovavano giustificazione contrattuale e contabile, in parziale accoglimento della domanda, condannava la sola alla restituzione della somma di €. CP_5
1.366.088,28, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, in favore della . Controparte_1
Con atto di citazione notificato il 03.02.2012, la Controparte_9
liquidazione proponeva appello avverso la sentenza di
[...]
primo grado, invocandone la parziale riforma e chiedendo accertarsi e dichiararsi l'alterazione, da parte di , delle Controparte_6
disposizioni di bonifico, la nullità o annullabilità delle disposizioni di pagamento eseguite dalla banca, e la conseguente condanna della di e della , unitamente con la società di Controparte_6 CP_7
questi due, alla restituzione delle somme.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il processo veniva sospeso con ordinanza fuori udienza del 3.7.2012, con assegnazione del termine di 90 gg. per l'introduzione del giudizio di querela di falso dinanzi al competente Tribunale di Napoli, che l'attrice promuoveva al pag. 5/23 fine di fare accertare la falsità delle tredici disposizioni di bonifico di cui aveva acquisito la disponibilità.
All'esito del giudizio di falso, il Tribunale di Napoli, con sentenza n.
11227/2015, accoglieva la domanda, dichiarando la falsità degli ordini di bonifico oggetto di contestazione e dei quali era stata prodotta o acquisita in atti la relativa documentazione.
La sentenza n. 11227/2015 passava in giudicato, non essendo stato riassunto, dall'appellante il giudizio di appello contro di essa instaurato, interrotto per il decesso del difensore di detta parte.
Riassunto tempestivamente dalla il giudizio di appello Parte_1
avverso la sentenza n. 10074/11, questa Corte, con sentenza n. 493 del
9.2.2021, confermava la sentenza impugnata nei confronti della CP_5
e, in parziale accoglimento del gravame, estendeva la condanna
[...]
restitutoria della somma di €. 1.366.088,28 anche ai coniugi CP_6
– , respingendo, invece, la domanda proposta nei confronti della CP_7
Contro questa sentenza, la con atto notificato alla il Parte_1
3.9.2021, proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, al fine di ottenere l'annullamento del capo che aveva respinto la domanda proposta nei confronti di detta parte.
Resisteva con controricorso la
La S.C., con ordinanza n. 12050/2024 del 3.5.2024, accoglieva il primo motivo, riteneva assorbito il secondo, e, per l'effetto, annullava la pag. 6/23 sentenza di appello, rinviando la causa dinanzi a questa Corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Con atto proposto ai sensi dell'art. 392 c.p.c., tempestivamente notificato in data 29.7.2024, la riassumeva il giudizio, Parte_1
chiedendo che venissero accolte le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituiva la resistendo alla domanda.
Quindi, concessi alle parti, con ordinanza del 13.7.2025, i termini di cui all'art. 190 c.p.c., depositate da entrambe le parti le conclusionali e le repliche, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
§ 2.
La S.C., nell'ordinanza dinanzi indicata, osservava che “.. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1856, 1708, 1710 e 1177 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Si duole che la corte territoriale abbia escluso la responsabilità di sull'erroneo presupposto della forma libera della disposizione di bonifico
e del fatto che il suo destinatario era stato comunque individuato con
attraverso il numero di conto e le altre coordinate bancarie, CP_10
quando invece se nell'esecuzione della sua obbligazione, avesse utilizzato la diligenza del c.d. bonus argentarius si sarebbe avveduta della falsificazione del nome del destinatario del pagamento – come poi accertato dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 11227/2015, passata in giudicato – per essere evidente in quanto il nominativo era sbianchettato”.
pag. 7/23 Secondo la Cassazione tale motivo doveva ritenersi fondato in quanto “
.. la banca è tenuta ad osservare un grado di diligenza commisurato alla natura dell'attività esercitata, potendo incorrere in responsabilità extracontrattuale ove il funzionario incaricato non abbia usato la dovuta diligenza .. nel contesto della dimensione polifunzionale che le banche e gli istituti di credito hanno assunto, la diligenza del buon banchiere -qualificata dal maggior grado di prudenza ed attenzione che la connotazione professionale dell'agente richiede- trova applicazione non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto od operazione che sia comunque oggettivamente esplicato presso una struttura bancaria e soggettivamente svolto da un funzionario bancario.
Tale diligenza va valutata non alla stregua di criteri rigidi e predeterminati ma tenendo conto delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso concreto suggeriscono.
Occorre quindi giudicare il comportamento della banca in modo più rigoroso e specifico richiedendo un grado elevato di diligenza necessario per evitare il verificarsi di eventi dannosi per la clientela .. Si è al riguardo sottolineato (Cass. 13 gennaio 1993, n. 343; Cass. 8 gennaio
1997, n. 72; Cass. 8 novembre 2005 n. 21641) che, sebbene nel nostro ordinamento giuridico non esista un dovere generale di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, vi sono molteplici situazioni dalle quali possono nascere, per i soggetti che vi sono coinvolti, doveri e regole
d'azione, la cui inosservanza integra gli estremi di una omissione imputabile e la conseguente responsabilità civile. In particolare, dalla
pag. 8/23 normativa che regola il sistema bancario vengono imposti, a tutela del sistema stesso e dei soggetti che vi sono inseriti, comportamenti in parte tipizzati, in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può costituire culpa in omittendo .. Nell'ordinamento l'attività bancaria nel suo complesso, quale comprensiva dell'esercizio del credito e della raccolta di risparmio risulta disciplinata in modo tale da configurare non solo una delle forme di esercizio d'impresa, già di per sé sottoposta a particolari forme di controllo, ma soprattutto, proprio in quanto riservata in via esclusiva agli istituti di credito ed in conformità al dato della tutela costituzionale del risparmio di cui all'art. 47 Cost. predisposta in favore della collettività, un servizio per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, vigilanza e trasparenza. Da ciò deriva che i profili di responsabilità nell'espletamento di tale attività vanno individuati e, ove sussistenti, sanzionati in conformità dell'elevato grado di professionalità richiesto (cfr. Cass. n. 2058 del 23 febbraio 2000).
In altri termini è stato ritenuto che per il carattere dell'attività svolta dalle banche è dovuto un maggior grado di attenzione e prudenza nonché l'adozione di ogni cautela utile o necessaria richiesta dal comportamento diligente dell'accorto banchiere ..“.
Poste tali generali premesse, la Cassazione, con specifico riferimento alla concreta fattispecie sottesa al ricorso, osservava: “.. nella specie ha errato la Corte d'Appello nel non valutare secondo la diligenza del bonus argentarius che il nome del destinatario sugli ordini di bonifico è stato
“sbianchettato” per ben 12 volte.
pag. 9/23 Ebbene lo “sbianchettamento” è operazione materiale immediatamente percepibile”.
§ 3.
Alla luce di tali principi occorre, quindi, riesaminare la domanda di risarcimento dei danni che l'attrice originaria aveva proposto nei confronti della e che la stessa, proponendo l'atto di citazione ex art. 392 c.p.c., ha chiesto volersi accogliere.
Deve premettersi che questa Corte, nella pronuncia cassata, nel respingere l'appello della , aveva escluso la responsabilità della CP_1
ritenendo corretta la decisione di primo grado, laddove aveva affermato che l'ordine di bonifico non risulta soggetto a particolari requisiti di forma ed osservando che l'esatta individuazione del beneficiario avviene con l'indicazione del numero del conto e delle altre coordinate bancarie, ciò a prescindere dall'esatta indicazione del nominativo, seppur indicato dopo la correzione col bianchetto.
Tanto premesso, alla luce della statuizione adottata dalla S.C., si deve ritenere che la pretesa risarcitoria azionata dalla nei confronti CP_1
della meriti accoglimento.
Invero, come dinanzi rilevato, la S.C. ha chiaramente ritenuto che, nella specie, “.. ha errato la Corte d'Appello nel non valutare secondo la diligenza del bonus argentarius che il nome del destinatario sugli ordini di bonifico è stato “sbianchettato” per ben 12 volte.
Ebbene lo “sbianchettamento” è operazione materiale immediatamente percepibile”.
pag. 10/23 Da tale affermazione si trae, quindi, la conseguenza che, secondo l'ordinanza della Cassazione, la condotta tenuta dalla in relazione al pagamento delle disposizioni di bonifico oggetto di contestazione da parte della , non sia stato conforme al livello di diligenza CP_1
esigibile dal bonus argentarius quale puntualmente delineato dalla giurisprudenza.
Del resto, se tale diligenza, secondo le parole impiegate dalla citata ordinanza della Cassazione, “.. deve trovare applicazione non solo in riferimento ai contratti bancari in senso stretto ma anche ad ogni tipo di atto o di operazione posta in essere, nell'esercizio della sua attività, dalla banca la quale deve predisporre qualsiasi mezzo idoneo onde evitare il verificarsi di eventi pregiudizievoli comunque prevedibili” e se “.. spetta al giudice del merito valutare la congruità della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche”, non appare revocabile in dubbio che, nel caso in esame, la pag. 11/23 condotta serbata dalla banca non si sia uniformata allo standard di diligenza che era legittimo attendersi.
Al riguardo, basti rimarcare che, secondo la sentenza n. 11227/2015 del Tribunale di Napoli, le tredici disposizioni di bonifico oggetto della querela di falso - (che, come appresso di dirà, rappresentano solo una parte, ancorché maggiore, di tutte le operazioni contestate dall'attrice)
- erano state falsificate mediante alterazione, dopo la sottoscrizione ad opera del legale rappresentante della , del nominativo del CP_1
beneficiario. In particolare, il Tribunale poneva il risalto il dato per cui l'alterazione era ictu oculi visibile, in quanto “dal semplice esame in controluce degli stessi “, si ricavava che “il nome dell'originario destinatario della disposizione era la IB AL e .. invece il nome della stessa è stato sbianchettato ed è stato sovrascritto allo stesso il nome della (cfr. sentenza indicata pag. 28). Controparte_5
Quanto precede induce a ritenere ampiamente provato che, nella specie, gli addetti allo sportello della filiale della usando la diligenza esigibile dall'accorto banchiere, sottoponendo le richieste di bonifico ad un attento esame visivo, avrebbero potuto certamente rilevare l'alterazione attuata mediante lo sbianchettamento del beneficiario.
§ 4.
In contrario non appaiono dirimenti le deduzioni difensive svolte dalla mediante cui si è inteso finanche escludere la responsabilità della medesima parte.
pag. 12/23 In particolare, non merita evidenziare che “Le distinte di bonifico recano tutte in modo chiaro, leggibile e senza alcuna alterazione (anche minima) le coordinate bancarie del beneficiario che non corrispondono a quelle della società IBN ma della società e che le Controparte_5
coordinate bancarie sono gli unici elementi di riconoscimento certo per la al fine di identificare il destinatario”. CP_3
Del pari non soccorre, al fine di escludere la responsabilità della CP_3
l'assunto per il quale, in base al Decreto Legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento, unici elementi rilevanti siano quelli relativi all'iban del destinatario, che, nella specie, era correttamente riportato nei moduli e corrispondeva a quello della
, e la firma del disponente il bonifico, di cui non era CP_5
nemmeno contestata l'autenticità.
Invero, le argomentazioni dinanzi riportate venivano, dalla esposte anche nel controricorso da essa depositato dinanzi alla S.C. al fine di resistere al ricorso dell'odierna attrice (cfr. pagine 12 e 13 del controricorso, di cui una copia è allegata alla produzione telematica della .
Orbene, ad onta di siffatti rilievi, la S.C. ha cassato la sentenza della
Corte di Appello, ritenendo che essi non fossero affatto idonei a recidere il nesso causale tra la condotta truffaldina posta in essere dal ed il verificarsi del danno. CP_6
Ne segue che ogni ulteriore rilievo, finalizzato a negare la sussistenza di una condotta inadempiente dell'intermediario idonea al prodursi del pag. 13/23 danno, debba, in questa sede, ritenersi finanche precluso dall'avere la
Corte ritenuto fondato il primo motivo di gravame
Inoltre, il riferimento al Decreto Legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 risulta inconferente, trattandosi di norma chiaramente successiva ai fatti di causa, ad essi non applicabile ratione temporis.
Del resto, come dinanzi chiarito, la circostanza dello sbianchettamento del nome del beneficiario era elemento che doveva necessariamente indurre al sospetto, ad onta della formale coincidenza dell'Iban, riportato sul modulo, con quello della . CP_5
§ 5.
Né, invero, colgono nel segno i rilievi della convenuta, finalizzati a dimostrare il concorso di colpa della danneggiata, rea di non avere esaminato la documentazione contabile, gli estratti conto ed il saldo del conto corrente, così da avvedersi per tempo dei consistenti trasferimenti di fondi dal suo conto.
Sul punto, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza della
S.C., “in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c. 1, c.c.… la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto
o in parte, il creditore” (Cass. n. 4954 del 2007 e n. 7777 del 2014 in motivazione).
pag. 14/23 Nella specie, appare dirimente evidenziare che il danno, del quale l'attrice si duole, sia stato causato dall'esecuzione, ad opera della banca, di disposizioni di bonifico o giroconto, anche per rilevanti somme di denaro, che presentavano evidenti anomalie e che avrebbero dovuto indurre il funzionario della a non darvi corso. Qualora tale condotta diligente fosse stata attuata il danno non si sarebbe verificato e tanto, di per sé, elide ogni possibile incidenza causale del preteso comportamento negligente della correntista.
Peraltro, a conforto di quanto osservato appare utile rimarcare che “.. secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, in presenza di circostanze del caso concreto che suggeriscano ulteriori controlli,
l'omissione di questi integra colpa ed è quindi ostativa alla configurabilità di una situazione di apparenza giustificativa di un esonero da detta responsabilità (v. Cass. n. 23580 del 2017 e n. 1764 del
1988, quest'ultimo precedente con riferimento a un ordine di bonifico perfettamente falsificato;
cfr. n. 25894 del 2021) ..” (cfr. Cass. civ. Sez. 1,
Ordinanza n. 25712 del 2023).
Nella specie, la riconducibilità del danno alla condotta della banca deriva, oltre che dalla mancata rilevazione dell'evidente alterazione del nominativo del beneficiario, dal fatto che l'istituto di credito, pur al cospetto di tale grave ed evidente anomalia, non aveva cura di contattare il cliente per avere spiegazioni al riguardo.
Si consideri, infatti, che, come è pacifico in atti, tanto la , quanto CP_1
la erano entrambe titolari di conti correnti in essere CP_5
presso la medesima filiale di Napoli della e che, quindi, sarebbe pag. 15/23 stato agevole per i funzionari e dipendenti della stessa sincerarsi dell'autenticità delle operazioni.
Peraltro, nemmeno può sottacersi che le tredici disposizioni di bonifico palesemente alterate mediante sbianchettamento del nome del beneficiario, non esauriscano il novero delle operazioni attuate in violazione dei diritti dell'attrice.
Infatti, quest'ultima ha dedotto e provato che, oltre alle disposizioni di bonifico oggetto della querela di falso, di cui si è detto, vi sono ulteriori operazioni non autorizzate, e, in particolare, “B) due sono state recuperate in copia, non avendo la mai reso disponibili gli CP_3
originali ..; C) di tre la banca ha fornito le sole ricevute di bonifico a firma del rag. confermando l'addebito sul conto Controparte_6
dell' in totale assenza di qualsivoglia sua disposizione di bonifico CP_1
..; D) dell'addebito datato 10.02.2003 di €. 123.417,95, .., sempre a favore di , mancava - come tuttora manca - qualsiasi CP_5
documento anche solo apparentemente giustificativo”.
Anche rispetto alle operazioni da ultimo indicate sussiste la responsabilità della banca, non avendo la medesima fornito alcuna prova documentale che permetta di ritenere i trasferimenti di denaro in questione riconducibili ad una legittima richiesta del titolare del conto. In particolare, per quelle prodotte solo in copia, la mancanza dell'originale non ha consentito di svolgere anche su di esse il giudizio di falso, ma, a ben vedere, stante la specifica contestazione operata dall'attrice in ordine all'autenticità dei documenti, nella parte pag. 16/23 concernente l'identificazione del destinatario, deve ritenersi che, anche in parte qua, la pretesa risarcitoria sia fondata.
Del resto, in senso contrario all'assunto della convenuta, merita rimarcare come l'attrice abbia plausibilmente dedotto di essersi avveduta dei consistenti ammanchi solo quando, alla fine del 2005, la
IB AL Servizi Finanziari, con la quale essa istante intratteneva rapporti commerciali, le chiedeva conto della consistente esposizione debitoria nei suoi confronti. Tra l'altro, l'accertamento della truffa, da parte dell'attrice, era ritardata anche dal dato per cui, inizialmente, ed anche dopo che la le aveva contestato la consistente morosità,
l'odierna istante nutriva ancora fiducia nel rag. , cui aveva CP_6
affidato le verifiche contabili tese ad accertare la causa del debito.
Ed ancora, non soccorre l'assunto della convenuta secondo cui, la mancata tempestiva contestazione degli estratti conto da parte dell' , integri una ratifica tacita delle operazioni in esso annotate. CP_1
In contrario rileva il principio, affermato da una consolidata giurisprudenza, a mente del quale “Ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti” (cfr. ex multis, Cass. civ.
Sez. 1, Sentenza n. 11626 del 26/05/2011).
pag. 17/23 Nella specie, quindi, la decadenza eccepita dalla banca, in ragione della mancata tempestiva contestazione degli estratti conto, non può operare, avendo l'attrice dedotto che la banca aveva agito senza suo ordine, eseguendo disposizioni di bonifico oggetto di un'attività truffaldina di cui era stata vittima, e facendo, quindi, valere l'inefficacia della registrazione a suo debito delle operazioni, in quanto derivanti da atti dispositivi compiuto in difetto о contro la sua volontà.
Né, del resto, la condotta serbata dalla correntista, nell'ambito del rapporto con la banca, può assurgere a ratifica tacita delle operazioni, posto che, come detto, una volta avvedutasi delle operazioni sospette, a seguito delle segnalazioni ad essa fatte dalla , l'odierna attrice si rivolgeva alla banca per ottenere la restituzione degli importi distratti.
Ininfluente è, poi, che non sia emersa la complicità di dipendenti della banca, qualificandosi, quella in esame, come responsabilità contrattuale da inadempimento, ad integrare la quale è sufficiente l'elemento della colpa che, per quanto dinanzi osservato, certamente sussiste.
La difesa della reiterava, poi, argomentazioni difensive, relative alla natura (di giroconto e non di bonifico) delle operazioni contestate, all'assenza di un obbligo di forma scritta, che, tuttavia, debbono intendersi essere state ampiamente superate, in ragione dell'accoglimento, ad opera della S.C., del primo motivo del ricorso per cassazione.
pag. 18/23 Del resto, nemmeno rileva che gli ordini di bonifico recassero la sottoscrizione autografa del legale rappresentante della società , CP_1
una volta che sia emerso come, in effetti, l'alterazione del nome del beneficiario interveniva in un momento successivo a quello in cui la firma veniva apposta.
Ed ancora, ad avviso della banca, essendo stati accertati i diretti responsabili delle operazioni illecite, non sarebbe ravvisabile alcun nesso causale tra l'operato dell'istituto di credito, che si limitava a dare esecuzione alle disposizioni di bonifico, ed il danno lamentato.
L'argomento non considera che, per un verso, la condotta tenuta dalla per quanto rilevato dalla S.C. nell'ordinanza di rinvio, è contraria alla diligenza esigibile dall'accorto banchiere e, quindi, integra gli estremi di una condotta inadempiente o, comunque, di un fatto almeno civilmente illecito. Dall'altro, è evidente che, nella specie, l'attrice possa esigere il risarcimento del danno in solido nei confronti di ciascuno di coloro che, con la loro condotta commissiva ovvero omissiva, abbiano concorso a produrlo.
Al riguardo, soccorre, infatti, il principio secondo cui “Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle pag. 19/23 norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9969 del
16/04/2025).
§ 6.
Alla stregua di tutto quanto dinanzi osservato e rilevato, in relazione al quantum, che, l'entità del danno, nella misura richiesta, debba ritenersi accertata dalla documentazione depositata in atti e dalle stesse pronunce adottate nei gradi di merito, sul punto non oggetto di impugnazione incidentale nemmeno condizionata da parte della dinanzi alla S.C., deve, quindi, in accoglimento della proposta domanda, condannarsi la a pagare, in solido con gli altri originari convenuti, in favore dell'odierna attrice, l'importo di €. 1.366.088,28, con la precisazione che la ritenuta responsabilità solidale non riguarda il credito per rivalutazione e gli interessi sulla somma via via rivalutata, non essendo tale specifica statuizione stata adottata nelle precedenti pronunce ormai, in parte qua, e rispetto ai soggetti corresponsabili del danno, passate in giudicato.
Sull'indicato importo, costituente oggetto di un debito di valore, spettano, nei riguardi della sola all'attrice, che nell'originaria citazione e nell'atto di riassunzione espressamente ne faceva richiesta, la rivalutazione monetaria, a decorrere dal 26.1.2008, data della pag. 20/23 notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., sulla medesima somma anno per anno rivalutata dal 26.1.2008 e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre ai successivi interessi al medesimo tasso, sulla sorta capitale rivalutata, dalla pubblicazione al soddisfo.
§ 7.
Occorre da ultimo provvedere alla rinnovata regolazione, nei rapporti tra le parti, delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, da operarsi alla luce della riconosciuta fondatezza della domanda.
Ne segue che, in applicazione del principio di soccombenza, vada condannata a rifondere le spese di lite di tutti i gradi di giudizio nei confronti dell'odierna attrice.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, applicando, secondo il criterio del decisum, lo scaglione, relativo alle cause da euro
1.001.000,00 ad euro 2.000.000,00, di cui al D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dei compensi tabellari medi, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse, fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria del presente grado per la quale, stante la ridotta pag. 21/23 attività difensiva espletata, appare giustificato il riconoscimento dei minimi.
Nulla si liquida a titolo di esborsi, relativamente ai giudizi di appello, cassazione e rinvio, difettando in atti la prova del versamento del contributo unificato.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'Avv. IO
ON e dell'Avv. TE SO, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definendo il giudizio di rinvio introdotto dalla Parte_1
cessionaria a titolo particolare e pro soluto dalla Controparte_1
nei confronti della
[...] Controparte_3
così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la
[...]
a pagare, in favore della - quanto Controparte_3 Parte_1
alla sorta capitale ed agli interessi legali, sulla sorta capitale dal
26.1.2008 al soddisfo, in solido con , la Controparte_6 [...]
, -, l'importo di €. 1.366.088,28, oltre CP_5 CP_7
la rivalutazione monetaria dello stesso, a decorrere dal
26.1.2008 e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., sulla medesima somma anno per anno rivalutata dal 26.1.2008 e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre ai successivi interessi al medesimo tasso, sulla sorta capitale rivalutata, dalla pubblicazione al soddisfo;
pag. 22/23 b) condanna la alla rifusione, in Controparte_3
favore dell'attrice, delle spese processuali, che liquida: per il giudizio di primo grado in euro 300,00 per esborsi, euro
37.951,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
in relazione al giudizio di appello, in euro 34.001,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
in relazione al giudizio di legittimità, in euro 18.206,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
in relazione al giudizio di rinvio, in euro 29.033,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. IO ON e dell'Avv. TE SO.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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