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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/04/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2463/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2463 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, aventi ad oggetto: "solo danni a cose "
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Cozza, Chiara Grappone Parte_1
e Carmen Iannarone, giusta mandato in atti attore
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'avv. Nicola Lauro come da procura in atti
convenuta
NONCHE'
residente in [...] B Controparte_2
convenuta-contumace
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, l'attore in epigrafe indicato conveniva in giudizio e la , per sentirli condannare al risarcimento Controparte_2 Controparte_3
di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 22.12.2012 in Apice.
In particolare, parte attrice deduceva che l'incidente si verificava per esclusiva responsabilità del conducente il veicolo NC Y tg. AS86NT che, provenendo da via della Scienza, ometteva di rispettare il prescritto segnale di stop e si immetteva a forte velocità su via dell'Umanità ove transitava la MERCEDES ML tg. DG488EA, di proprietà dell'attore e nell'occasione condotta da che, per evitare la collisione con la NC Y, Testimone_1 effettuava una manovra di emergenza, perdendo il controllo dell'autovettura e finendo così la propria corsa contro il muretto posto alla base del marciapiede.
La costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare la prescrizione del Controparte_4
diritto e nel merito contestava la fondatezza della domanda.
regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
In via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, avendo parte attrice prodotto corrispondenza con efficacia interruttiva del termine (cfr. lettera del
10.1.2013, lettera del 9.1.2015, richiesta integrazione documentazione del 3 luglio 2015,
16.2.2017, invito alla negoziazione assistita del 5.4.2018 e lettera del 22.2.19).
Ciò posto, la domanda è fondata nei limiti di seguito precisati.
E' noto che, nell'ambito di un sinistro stradale, l'assenza di impatto tra i veicoli condotti non consente di invocare la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., comma 2, applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli, posto che l'estensione del concetto di
"scontro" a tutte le ipotesi in cui si verifica un nesso eziologico tra le reciproche manovre e l'evento lesivo, contrasta sia con l'inequivoca lettera della legge, indicando l'espressione
"scontro" soltanto la collisione fisica, sia con la sistematica e la ratio della fattispecie
(cfr. Cass. n. 12370/2006; Cass. n. 10026/1998; Cass. n. 10110/1997).
Tuttavia è stato precisato che, anche in ipotesi di sinistro senza urto (c.d. da turbativa), trova applicazione la regola generale fissata all'art. 2054 c.c., comma 1, che pone a carico del conducente di veicolo una presunzione di colpa in merito alle conseguenze dannose derivate a persone o cose dalla circolazione del mezzo, a meno che questi non fornisca prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 1135/2015; Cass. n. 16759/2014).
pagina 2 di 7 Ciò in quanto, diversamente dal concetto di "scontro", il concetto di "circolazione stradale" di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade.
Ciò premesso, nella specie l'istruttoria svolta ha consentito di acclarare le modalità con le quali il sinistro si è svolto e, in particolare, il contributo causale della condotta della convenuta, conducente il veicolo antagonista, alla produzione dell'evento.
In particolare, pur non volendo ritenere attendibili tutti i testi escussi, il testimone TE
, terzo trasportato nel veicolo che seguiva il veicolo coinvolto nel sinistro, della cui
[...]
attendibilità non vi è motivo di dubitare, con dichiarazioni precise, ha riferito di aver visto la
NC che tagliava la strada alla Mercedes, confermando la circostanza relativa alla manovra di svolta posta in essere dal conducente la Mercedes per evitare l'urto con la NC
e precisando che la strada su cui viaggiavano era un rettilineo, mentre sulla destra c'era una strada di immissione con segnale di stop al quale il conducente la NC non si è fermato.
Ancora è in atti il cid sottoscritto dalla che assume ogni resposnabilità in ordine CP_2
alla verificazione del sinistro per non essersi fermata alla segnaletica di stop.
Giova rilevare, quanto al valore probatorio delle dichiarazioni rese nel CID, che la più recente giurisprudenza ha chiarito, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio che, poichè in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'articolo 2733, terzo comma, cod. civ., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti: “le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione amichevole vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confitente secondo gli art. 2733, secondo comma, 2734 e 2735 cod. civ.. Infatti, il litisconsorzio necessario sussiste solo tra il responsabile (proprietario del veicolo) e l'assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell'art. 2054, terzo comma, cod. civ., tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo e il proprietario, in tal caso derivando soltanto un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo” (Cass. n. 10304 del 07/05/2007; Cass. n. 13019 del
31/05/2006).
pagina 3 di 7 Diversa è l'ipotesi delle dichiarazioni confessorie sottoscritte dal proprietario del veicolo: in questo caso infatti la giurisprudenza ha ribadito il principio espresso dalle Sezioni Unite n.
10311 del 2006 precisando che "la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa soltanto da alcuni dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice";(Cass. ord n. 3875 del
19 febbraio 2014).
Deve dunque ritenersi, alla luce di quanto emerso, che la condotta di guida della conducente la NC abbia rivestito certamente efficacia causale nella produzione dell'evento dannoso, concorrendo a causare il sinistro, atteso che l'immissione improvvisa di un veicolo sulla strada rappresenta certamente un innegabile ostacolo, con conseguente necessità per il conducente la di una manovra di emergenza per evitare l'impatto con la vettura Pt_2
antagonista.
Tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza, "in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità, tanto che l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione"
(Cassazione penale sez. 4^, 19/05/2021, n. 20912; Cass. n. 12361/2008 secondo cui "Chi guida ha l'obbligo non solo di attenersi prettamente alle regole che riguardano il movimento del mezzo da lui condotto, ma deve altresì, e senza che ciò possa essere considerato un di più, prefigurarsi, nell'ambito della normale prevedibilità, l'altrui condotta imprudente o negligente e persino imperita onde mettersi in grado di porvi riparo evitando danni a se stesso e agli altri").
Deve pertanto considerarsi che la condotta dell'attore assume rilievo anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, che prevede una riduzione della responsabilità in caso di concorso di colpa del danneggiato, e postula la verifica (anche officiosa) circa il contributo eziologico di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso attraverso una condotta violativa di precetti legali, patti contrattuali o di regole di comune prudenza (Cass. n. 7515/2018).
pagina 4 di 7 Né può ritenersi dirimente a tale fine, l'assenza di infrazioni contestate, atteso che in ogni caso tale circosanza non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. n. 7447 del 2015).
Nella specie, alla luce dell'entità dei danni, dell'assenza di segni di frenata (cfr. rapporto dei carabinieri in atti) e in difetto di alcuna prova circa la tenuta di una condotta di guida adeguata allo stato dei luoghi e come tale suscettibile di prevedere l'evento, non essendo certamente sufficienti sul punto le dichiarazioni dei testi escussi, deve ritenersi che la quota di responsabilità ascrivibile al conducente il veicolo dell'attore debba essere individuata nella misura del 20%, dovendosi imputare alla condotta della convenuta il restante 80%.
Venendo al quantum debeatur, reputa il Giudicante di dover far riferimento alla perizia del tecnico assicurativo che ha quantificato i danni riportati dalla Mercedes in euro 21.141,85, dalla quale va detratto l'importo corrispondente alla quota di responsabilità del 20% riconosciuta in capo all'attore (euro 4.228,37), per un totale di euro 16.913,48.
Trattandosi di credito risarcitorio, sono inoltre dovuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass.
Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; cfr., più di recente, v. Cass. 24/3/2003, n. 4242), oltre interessi dalla sentenza al saldo.
Alcun ulteriore importo può essere riconosciuto con riferimento al fermo tecnico, in assenza di alcun elemento fornito sul punto dalla parte.
Ed invero, giova evidenziare che è vero che il danno da c.d. fermo tecnico può essere presunto nella sua esistenza anche senza che sia necessario provare di aver dovuto sostituire il veicolo o di aver subito dei danni per la sua inutilizzabilità, potendo essere liquidato in via equitativa;
tuttavia, spetta alla parte danneggiata che chiede il risarcimento allegare i dati di fatto necessari per la liquidazione, pur se equitativa, del quantum debeatur, specificamente l'importo della tassa di circolazione e dei premi di assicurazione pagati nel periodo di fermo del veicolo, oltre che la tipologia delle riparazioni e la durata di detto periodo (Cass. n. 9626 del 13).
Come precisato sul punto dalla giurisprudenza, in tema di risarcimento del danno derivante da incidente stradale, con riferimento al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa dell'impossibilità di utilizzarla durante il pagina 5 di 7 tempo necessario alla sua riparazione, pur essendo possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato, tale principio va tuttavia coordinato con quello in tema di interpretazione ed applicazione dell'art. 1226 cc, per il quale
“l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cc, espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cpc, dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile pertanto, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass. n.
10607 del 2010; Cass. ord. n. 27447 del 2011).
Parimenti alcun importo può essere riconosciuto per la durata delle trattative, in assenza di alcuna prova in ordine al danno subito.
In definitiva, i convenuti in solido vanno condannati al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 16.913,48, pari all'80% in ragione della concorrente responsabilità innanzi accertata nella causazione del sinistro.
Atteso l'esito della lite, le spese di lite vanno compensate per un terzo, rimanendo a carico dei convenuti la rimanente parte che si liquida come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di , Parte_1
della somma di euro 16.913,48 a titolo di risarcimento danni, ed interessi legali dal dì dell'evento alla data della presente sentenza ed ai soli interessi legali dalla sentenza al saldo;
-compensa per un terzo le spese di lite e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attore della restante parte che liquida nell'importo di €
3.600,00 comprensivo di spese, a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
pagina 6 di 7 Così deciso in Benevento, in data 4 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2463 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, aventi ad oggetto: "solo danni a cose "
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Cozza, Chiara Grappone Parte_1
e Carmen Iannarone, giusta mandato in atti attore
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'avv. Nicola Lauro come da procura in atti
convenuta
NONCHE'
residente in [...] B Controparte_2
convenuta-contumace
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, l'attore in epigrafe indicato conveniva in giudizio e la , per sentirli condannare al risarcimento Controparte_2 Controparte_3
di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 22.12.2012 in Apice.
In particolare, parte attrice deduceva che l'incidente si verificava per esclusiva responsabilità del conducente il veicolo NC Y tg. AS86NT che, provenendo da via della Scienza, ometteva di rispettare il prescritto segnale di stop e si immetteva a forte velocità su via dell'Umanità ove transitava la MERCEDES ML tg. DG488EA, di proprietà dell'attore e nell'occasione condotta da che, per evitare la collisione con la NC Y, Testimone_1 effettuava una manovra di emergenza, perdendo il controllo dell'autovettura e finendo così la propria corsa contro il muretto posto alla base del marciapiede.
La costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare la prescrizione del Controparte_4
diritto e nel merito contestava la fondatezza della domanda.
regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
In via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, avendo parte attrice prodotto corrispondenza con efficacia interruttiva del termine (cfr. lettera del
10.1.2013, lettera del 9.1.2015, richiesta integrazione documentazione del 3 luglio 2015,
16.2.2017, invito alla negoziazione assistita del 5.4.2018 e lettera del 22.2.19).
Ciò posto, la domanda è fondata nei limiti di seguito precisati.
E' noto che, nell'ambito di un sinistro stradale, l'assenza di impatto tra i veicoli condotti non consente di invocare la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., comma 2, applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli, posto che l'estensione del concetto di
"scontro" a tutte le ipotesi in cui si verifica un nesso eziologico tra le reciproche manovre e l'evento lesivo, contrasta sia con l'inequivoca lettera della legge, indicando l'espressione
"scontro" soltanto la collisione fisica, sia con la sistematica e la ratio della fattispecie
(cfr. Cass. n. 12370/2006; Cass. n. 10026/1998; Cass. n. 10110/1997).
Tuttavia è stato precisato che, anche in ipotesi di sinistro senza urto (c.d. da turbativa), trova applicazione la regola generale fissata all'art. 2054 c.c., comma 1, che pone a carico del conducente di veicolo una presunzione di colpa in merito alle conseguenze dannose derivate a persone o cose dalla circolazione del mezzo, a meno che questi non fornisca prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 1135/2015; Cass. n. 16759/2014).
pagina 2 di 7 Ciò in quanto, diversamente dal concetto di "scontro", il concetto di "circolazione stradale" di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade.
Ciò premesso, nella specie l'istruttoria svolta ha consentito di acclarare le modalità con le quali il sinistro si è svolto e, in particolare, il contributo causale della condotta della convenuta, conducente il veicolo antagonista, alla produzione dell'evento.
In particolare, pur non volendo ritenere attendibili tutti i testi escussi, il testimone TE
, terzo trasportato nel veicolo che seguiva il veicolo coinvolto nel sinistro, della cui
[...]
attendibilità non vi è motivo di dubitare, con dichiarazioni precise, ha riferito di aver visto la
NC che tagliava la strada alla Mercedes, confermando la circostanza relativa alla manovra di svolta posta in essere dal conducente la Mercedes per evitare l'urto con la NC
e precisando che la strada su cui viaggiavano era un rettilineo, mentre sulla destra c'era una strada di immissione con segnale di stop al quale il conducente la NC non si è fermato.
Ancora è in atti il cid sottoscritto dalla che assume ogni resposnabilità in ordine CP_2
alla verificazione del sinistro per non essersi fermata alla segnaletica di stop.
Giova rilevare, quanto al valore probatorio delle dichiarazioni rese nel CID, che la più recente giurisprudenza ha chiarito, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio che, poichè in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'articolo 2733, terzo comma, cod. civ., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti: “le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione amichevole vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confitente secondo gli art. 2733, secondo comma, 2734 e 2735 cod. civ.. Infatti, il litisconsorzio necessario sussiste solo tra il responsabile (proprietario del veicolo) e l'assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell'art. 2054, terzo comma, cod. civ., tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo e il proprietario, in tal caso derivando soltanto un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo” (Cass. n. 10304 del 07/05/2007; Cass. n. 13019 del
31/05/2006).
pagina 3 di 7 Diversa è l'ipotesi delle dichiarazioni confessorie sottoscritte dal proprietario del veicolo: in questo caso infatti la giurisprudenza ha ribadito il principio espresso dalle Sezioni Unite n.
10311 del 2006 precisando che "la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa soltanto da alcuni dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice";(Cass. ord n. 3875 del
19 febbraio 2014).
Deve dunque ritenersi, alla luce di quanto emerso, che la condotta di guida della conducente la NC abbia rivestito certamente efficacia causale nella produzione dell'evento dannoso, concorrendo a causare il sinistro, atteso che l'immissione improvvisa di un veicolo sulla strada rappresenta certamente un innegabile ostacolo, con conseguente necessità per il conducente la di una manovra di emergenza per evitare l'impatto con la vettura Pt_2
antagonista.
Tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza, "in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità, tanto che l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione"
(Cassazione penale sez. 4^, 19/05/2021, n. 20912; Cass. n. 12361/2008 secondo cui "Chi guida ha l'obbligo non solo di attenersi prettamente alle regole che riguardano il movimento del mezzo da lui condotto, ma deve altresì, e senza che ciò possa essere considerato un di più, prefigurarsi, nell'ambito della normale prevedibilità, l'altrui condotta imprudente o negligente e persino imperita onde mettersi in grado di porvi riparo evitando danni a se stesso e agli altri").
Deve pertanto considerarsi che la condotta dell'attore assume rilievo anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, che prevede una riduzione della responsabilità in caso di concorso di colpa del danneggiato, e postula la verifica (anche officiosa) circa il contributo eziologico di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso attraverso una condotta violativa di precetti legali, patti contrattuali o di regole di comune prudenza (Cass. n. 7515/2018).
pagina 4 di 7 Né può ritenersi dirimente a tale fine, l'assenza di infrazioni contestate, atteso che in ogni caso tale circosanza non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. n. 7447 del 2015).
Nella specie, alla luce dell'entità dei danni, dell'assenza di segni di frenata (cfr. rapporto dei carabinieri in atti) e in difetto di alcuna prova circa la tenuta di una condotta di guida adeguata allo stato dei luoghi e come tale suscettibile di prevedere l'evento, non essendo certamente sufficienti sul punto le dichiarazioni dei testi escussi, deve ritenersi che la quota di responsabilità ascrivibile al conducente il veicolo dell'attore debba essere individuata nella misura del 20%, dovendosi imputare alla condotta della convenuta il restante 80%.
Venendo al quantum debeatur, reputa il Giudicante di dover far riferimento alla perizia del tecnico assicurativo che ha quantificato i danni riportati dalla Mercedes in euro 21.141,85, dalla quale va detratto l'importo corrispondente alla quota di responsabilità del 20% riconosciuta in capo all'attore (euro 4.228,37), per un totale di euro 16.913,48.
Trattandosi di credito risarcitorio, sono inoltre dovuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass.
Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; cfr., più di recente, v. Cass. 24/3/2003, n. 4242), oltre interessi dalla sentenza al saldo.
Alcun ulteriore importo può essere riconosciuto con riferimento al fermo tecnico, in assenza di alcun elemento fornito sul punto dalla parte.
Ed invero, giova evidenziare che è vero che il danno da c.d. fermo tecnico può essere presunto nella sua esistenza anche senza che sia necessario provare di aver dovuto sostituire il veicolo o di aver subito dei danni per la sua inutilizzabilità, potendo essere liquidato in via equitativa;
tuttavia, spetta alla parte danneggiata che chiede il risarcimento allegare i dati di fatto necessari per la liquidazione, pur se equitativa, del quantum debeatur, specificamente l'importo della tassa di circolazione e dei premi di assicurazione pagati nel periodo di fermo del veicolo, oltre che la tipologia delle riparazioni e la durata di detto periodo (Cass. n. 9626 del 13).
Come precisato sul punto dalla giurisprudenza, in tema di risarcimento del danno derivante da incidente stradale, con riferimento al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa dell'impossibilità di utilizzarla durante il pagina 5 di 7 tempo necessario alla sua riparazione, pur essendo possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato, tale principio va tuttavia coordinato con quello in tema di interpretazione ed applicazione dell'art. 1226 cc, per il quale
“l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cc, espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cpc, dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile pertanto, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass. n.
10607 del 2010; Cass. ord. n. 27447 del 2011).
Parimenti alcun importo può essere riconosciuto per la durata delle trattative, in assenza di alcuna prova in ordine al danno subito.
In definitiva, i convenuti in solido vanno condannati al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 16.913,48, pari all'80% in ragione della concorrente responsabilità innanzi accertata nella causazione del sinistro.
Atteso l'esito della lite, le spese di lite vanno compensate per un terzo, rimanendo a carico dei convenuti la rimanente parte che si liquida come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di , Parte_1
della somma di euro 16.913,48 a titolo di risarcimento danni, ed interessi legali dal dì dell'evento alla data della presente sentenza ed ai soli interessi legali dalla sentenza al saldo;
-compensa per un terzo le spese di lite e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attore della restante parte che liquida nell'importo di €
3.600,00 comprensivo di spese, a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
pagina 6 di 7 Così deciso in Benevento, in data 4 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 7 di 7