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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 19/02/2026, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1087/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
LE FAUSTO, EL
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2061/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Arl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14484/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
21 e pubblicata il 07/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22046025353 REGISTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3562/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24 novembre 2022, la società Resistente_1 a r.l., oggi Società_2 S.a.s. di Nominativo_1 e Nominativo_2 – Società Agricola, ha impugnato l'Avviso di Liquidazione n. 22046025353, notificato in data 8 agosto 2022, relativo all'imposta di registro liquidata in misura ritenuta insufficiente dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'atto stipulato il 13 giugno 2022, registrato il 16 giugno 2022 presso l'Ufficio di Roma 3 al n. 14590, Serie 1T.
L'atto notarile, rogato dal Notaio Nominativo_3, prevedeva la costituzione di un diritto reale di superficie venticinquennale, rinnovabile fino a un massimo di cinquant'anni, e di servitù di elettrodotto, cavidotto, accesso e passaggio su terreno agricolo, in favore della società Società_3 1 S.r.l., per la realizzazione e il mantenimento di un impianto fotovoltaico, a fronte di un corrispettivo pari a euro 2.107.050,00.
Il Notaio rogante aveva autoliquidato l'imposta di registro applicando l'aliquota del 9%, ai sensi dell'art. 1, comma 1, primo periodo, della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986 (T.U.R.). L'Agenzia delle
Entrate, ritenendo invece applicabile l'aliquota del 15%, ha emesso l'avviso di liquidazione per il recupero della maggiore imposta, sostenendo che la costituzione del diritto di superficie su terreno agricolo a favore di soggetto non esercente attività agricola rientrasse nella previsione del terzo periodo del medesimo articolo.
La società contribuente ha contestato l'avviso, sostenendo che l'atto in questione costituisce un diritto reale di godimento e non un trasferimento, e che pertanto l'aliquota corretta è quella del 9%. A sostegno della propria tesi ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare la sentenza n. 3461/2021, nonché la Risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate, che ha riconosciuto l'applicabilità dell'aliquota del 9% agli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso impugnato. Ha sostenuto che, sebbene la servitù possa essere tassata al 9%, la costituzione del diritto di superficie su terreno agricolo a favore di soggetto non coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale rientrerebbe nella previsione del terzo periodo dell'art. 1 della Tariffa Parte Prima del T.U.R., con conseguente applicazione dell'aliquota del 15%.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza n. 14484/21/23 depositata il 7 dicembre
2023, ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la doglianza circa l'erronea applicazione dell'aliquota del 15%
e affermando la correttezza dell'autoliquidazione al 9%, in quanto trattasi di atto costitutivo di diritto reale di godimento e non di trasferimento di proprietà. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte
e ha ritenuto superate le indicazioni contenute nelle precedenti circolari dell'Agenzia.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione. L'Ufficio ha sostenuto che la norma speciale relativa ai terreni agricoli impone l'applicazione dell'aliquota del 15% indipendentemente dalla natura costitutiva o traslativa dell'atto, in quanto la ratio legis è quella di disincentivare l'utilizzo dei terreni agricoli per finalità diverse dalla coltivazione. In data 18.11 2025, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma ha depositato “Richiesta estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”
All'udienza del 19.11.2025, il ricorso è stato posto in discussione e il procuratore di parte appellata ha accettato la rinuncia agli atti di parte ricorrente;
all'esito la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della richiesta di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, avanzata da parte appellante;
ritenuto che la stessa va qualificata come rinuncia all'appello e non come richiesta di estinzione per cessata materia del contendere;
considerato che il procuratore di parte appellata ha accettato la rinuncia dell'appellante;
ritenuta la validità della rinuncia agli atti e dell'accettazione alla rinuncia agli atti;
considerato che le spese di lite vanno poste a carico della parte rinunciante, in considerazione del fatto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione (in particolare la sentenza n. 3461/2021), nonché la Risoluzione
n. 4/E del 15 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate, avevano riconosciuto l'applicabilità dell'aliquota del
9% agli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli prima della notificazione dell'atto impugnato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio Condanna l''Ufficio al pagamento delle spese di lite del presente grado in € 3000,00 per compensi oltre oneri di legge. IL relatore Basile Il Presidente Pannullo
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
LE FAUSTO, EL
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2061/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Arl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14484/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
21 e pubblicata il 07/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22046025353 REGISTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3562/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24 novembre 2022, la società Resistente_1 a r.l., oggi Società_2 S.a.s. di Nominativo_1 e Nominativo_2 – Società Agricola, ha impugnato l'Avviso di Liquidazione n. 22046025353, notificato in data 8 agosto 2022, relativo all'imposta di registro liquidata in misura ritenuta insufficiente dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'atto stipulato il 13 giugno 2022, registrato il 16 giugno 2022 presso l'Ufficio di Roma 3 al n. 14590, Serie 1T.
L'atto notarile, rogato dal Notaio Nominativo_3, prevedeva la costituzione di un diritto reale di superficie venticinquennale, rinnovabile fino a un massimo di cinquant'anni, e di servitù di elettrodotto, cavidotto, accesso e passaggio su terreno agricolo, in favore della società Società_3 1 S.r.l., per la realizzazione e il mantenimento di un impianto fotovoltaico, a fronte di un corrispettivo pari a euro 2.107.050,00.
Il Notaio rogante aveva autoliquidato l'imposta di registro applicando l'aliquota del 9%, ai sensi dell'art. 1, comma 1, primo periodo, della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986 (T.U.R.). L'Agenzia delle
Entrate, ritenendo invece applicabile l'aliquota del 15%, ha emesso l'avviso di liquidazione per il recupero della maggiore imposta, sostenendo che la costituzione del diritto di superficie su terreno agricolo a favore di soggetto non esercente attività agricola rientrasse nella previsione del terzo periodo del medesimo articolo.
La società contribuente ha contestato l'avviso, sostenendo che l'atto in questione costituisce un diritto reale di godimento e non un trasferimento, e che pertanto l'aliquota corretta è quella del 9%. A sostegno della propria tesi ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare la sentenza n. 3461/2021, nonché la Risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate, che ha riconosciuto l'applicabilità dell'aliquota del 9% agli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso impugnato. Ha sostenuto che, sebbene la servitù possa essere tassata al 9%, la costituzione del diritto di superficie su terreno agricolo a favore di soggetto non coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale rientrerebbe nella previsione del terzo periodo dell'art. 1 della Tariffa Parte Prima del T.U.R., con conseguente applicazione dell'aliquota del 15%.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza n. 14484/21/23 depositata il 7 dicembre
2023, ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la doglianza circa l'erronea applicazione dell'aliquota del 15%
e affermando la correttezza dell'autoliquidazione al 9%, in quanto trattasi di atto costitutivo di diritto reale di godimento e non di trasferimento di proprietà. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte
e ha ritenuto superate le indicazioni contenute nelle precedenti circolari dell'Agenzia.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione. L'Ufficio ha sostenuto che la norma speciale relativa ai terreni agricoli impone l'applicazione dell'aliquota del 15% indipendentemente dalla natura costitutiva o traslativa dell'atto, in quanto la ratio legis è quella di disincentivare l'utilizzo dei terreni agricoli per finalità diverse dalla coltivazione. In data 18.11 2025, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma ha depositato “Richiesta estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”
All'udienza del 19.11.2025, il ricorso è stato posto in discussione e il procuratore di parte appellata ha accettato la rinuncia agli atti di parte ricorrente;
all'esito la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della richiesta di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, avanzata da parte appellante;
ritenuto che la stessa va qualificata come rinuncia all'appello e non come richiesta di estinzione per cessata materia del contendere;
considerato che il procuratore di parte appellata ha accettato la rinuncia dell'appellante;
ritenuta la validità della rinuncia agli atti e dell'accettazione alla rinuncia agli atti;
considerato che le spese di lite vanno poste a carico della parte rinunciante, in considerazione del fatto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione (in particolare la sentenza n. 3461/2021), nonché la Risoluzione
n. 4/E del 15 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate, avevano riconosciuto l'applicabilità dell'aliquota del
9% agli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli prima della notificazione dell'atto impugnato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio Condanna l''Ufficio al pagamento delle spese di lite del presente grado in € 3000,00 per compensi oltre oneri di legge. IL relatore Basile Il Presidente Pannullo