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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2037/2021
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice Relatore nella causa iscritta al n. r.g. 2037/2021
PROMOSSA DA
, nata il [...] ad [...], ed ivi Parte_1 residente in [...] CF.
C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...], il [...] , C. CP_1
, per il quale è stata presentata istanza di CodiceFiscale_2 ammissione al patrocinio a spese dello Stato, residente in [...] 12 ed elett.t e dom.to in IS, Via
Dei Vespri 319, presso lo studio dell'Avv. Maria Corsaro,
RESISTENTE ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso ritualmente notificato adiva questo Tribunale Parte_1 per ottenere l'affidamento esclusivo delle figlie minori e NA
, nate a Catania il 22.3.2016 con previsione a carico di Persona_2 di corrispondere alla madre ricorrente, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, o quella diversa somma che il
Giudice riterrà opportuno.
Si costituiva in giudizio parte resistente il quale aderiva CP_1 alla domanda di affido esclusivo delle minori alla madre con previsione
Pagina 1 del diritto di visita secondo le modalità ritenute idonee dal Tribunale prevedendo l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di €
250,00 al mese per il mantenimento delle figlie.
Nel corso del giudizio, parte ricorrente produceva in atti il decreto reso nel proc.to VG 345/2021, depositato il 12.09.2023 pronunziato dal
Tribunale per i Minorenni di Catania con cui a cagione dei fatti di violenza subiti dalla ricorrente si statuiva la decadenza dell' dalla CP_1 responsabilità genitoriale sulle figlie minori e . Per_1 Persona_2
Premesso quanto sopra, e tenuto conto della decadenza dell' CP_1 dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori, senza diritto di visita, nessuna statuizione il Collegio deve adottare sull'affido atteso che la ricorrente, quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, eserciterà in via esclusiva la responsabilità sulle minori.
Con riguardo al diritto di visita deve osservarsi che dalle relazioni dei
Servizi Sociali (disposte nel procedimento davanti al Giudice dei minorenni) è emerso che dal 2021 il resistente vivrebbe in Germania e che si sarebbe sostanzialmente disinteressato tanto materialmente (non avendo più versato nulla) quanto moralmente (non avendo intrattenuto alcun significativo rapporto anche durante i periodi di permanenza estiva in Sicilia dell'Anfuso) delle minori.
Da quanto sopra appare al Collegio che non vi sia alcun apprezzabile interesse da parte delle minori a mantenere significativi rapporti con il padre il quale dovrà semmai in futuro attivarsi, previa opportuna sottoposizione a percorsi di supporto alla genitorialità, per mostrare interesse e dunque ottenere il ripristino del diritto di visita e frequentazione delle minori.
Alla luce di quanto sopra il Collegio ritiene, di non prevedere alcun calendario di incontri tra le minori ed il padre atteso che, allo stato, ciò non risponderebbe all'interesse delle minori.
Quanto al diritto al mantenimento, ai sensi dell'art. 337-ter c.c. ciascuno dei coniugi ha l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Fermo restando l'obbligo di ciascuno dei genitori di provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, va stabilita la corresponsione di un assegno periodico a carico del padre, da determinarsi considerando:
Pagina 2 1) le attuali esigenze dei figli;
2) il tenore di vita goduto dai medesimi in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
rilevato che, nella specie, la ricorrente ha dichiarato di versare in stato di bisogno, essendo disoccupata e usufruendo del solo aiuto della propria famiglia di origine;
in ordine alla condizione economica dell'ex compagno, ha affermato che lavorerebbe in Germania percependo circa
1.300,00 € al mese (circostanza effettivamente desumibile dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti come richiamate nel decreto emesso dal
Tribunale per i minorenni con cui si statuiva la decadenza dalla responsabilità genitoriale).
Per quanto sopra, si stima equo porre in capo al resistente l'obbligo di corrispondere alla ex compagna, entro giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 400,00 per il mantenimento di entrambe le figlie (quindi euro 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie individuabili secondo quanto stabilito in seno al Protocollo in uso a questo Tribunale;
il tutto con decorrenza dalla data della domanda. In via integrativa, va disposto il diritto della ricorrente di percepire in misura integrale l'assegno unico.
Irripetibili le spese di lite tenuto conto della materia.
P.Q.M.
N.L.P. sull'affido esclusivo per le ragioni espresse in parte motiva;
N.L.P. sul diritto di visita delle minori da parte del padre le ragioni indicate in parte motiva;
PONE in capo all' l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, CP_1 entro giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 400,00 per il mantenimento di entrambe le figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come sopra, con decorrenza dalla domanda.
Assegno unico, stante l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale da parte della madre spetta, come per legge, al genitore affidatario (cfr. art. 6, comma 4, d.lgs n. 230/21);
Pagina 3 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Volontaria
Giurisdizione sezione civile, il 05/06/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott. Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
Pagina 4
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice Relatore nella causa iscritta al n. r.g. 2037/2021
PROMOSSA DA
, nata il [...] ad [...], ed ivi Parte_1 residente in [...] CF.
C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...], il [...] , C. CP_1
, per il quale è stata presentata istanza di CodiceFiscale_2 ammissione al patrocinio a spese dello Stato, residente in [...] 12 ed elett.t e dom.to in IS, Via
Dei Vespri 319, presso lo studio dell'Avv. Maria Corsaro,
RESISTENTE ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso ritualmente notificato adiva questo Tribunale Parte_1 per ottenere l'affidamento esclusivo delle figlie minori e NA
, nate a Catania il 22.3.2016 con previsione a carico di Persona_2 di corrispondere alla madre ricorrente, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, o quella diversa somma che il
Giudice riterrà opportuno.
Si costituiva in giudizio parte resistente il quale aderiva CP_1 alla domanda di affido esclusivo delle minori alla madre con previsione
Pagina 1 del diritto di visita secondo le modalità ritenute idonee dal Tribunale prevedendo l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di €
250,00 al mese per il mantenimento delle figlie.
Nel corso del giudizio, parte ricorrente produceva in atti il decreto reso nel proc.to VG 345/2021, depositato il 12.09.2023 pronunziato dal
Tribunale per i Minorenni di Catania con cui a cagione dei fatti di violenza subiti dalla ricorrente si statuiva la decadenza dell' dalla CP_1 responsabilità genitoriale sulle figlie minori e . Per_1 Persona_2
Premesso quanto sopra, e tenuto conto della decadenza dell' CP_1 dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori, senza diritto di visita, nessuna statuizione il Collegio deve adottare sull'affido atteso che la ricorrente, quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, eserciterà in via esclusiva la responsabilità sulle minori.
Con riguardo al diritto di visita deve osservarsi che dalle relazioni dei
Servizi Sociali (disposte nel procedimento davanti al Giudice dei minorenni) è emerso che dal 2021 il resistente vivrebbe in Germania e che si sarebbe sostanzialmente disinteressato tanto materialmente (non avendo più versato nulla) quanto moralmente (non avendo intrattenuto alcun significativo rapporto anche durante i periodi di permanenza estiva in Sicilia dell'Anfuso) delle minori.
Da quanto sopra appare al Collegio che non vi sia alcun apprezzabile interesse da parte delle minori a mantenere significativi rapporti con il padre il quale dovrà semmai in futuro attivarsi, previa opportuna sottoposizione a percorsi di supporto alla genitorialità, per mostrare interesse e dunque ottenere il ripristino del diritto di visita e frequentazione delle minori.
Alla luce di quanto sopra il Collegio ritiene, di non prevedere alcun calendario di incontri tra le minori ed il padre atteso che, allo stato, ciò non risponderebbe all'interesse delle minori.
Quanto al diritto al mantenimento, ai sensi dell'art. 337-ter c.c. ciascuno dei coniugi ha l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Fermo restando l'obbligo di ciascuno dei genitori di provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, va stabilita la corresponsione di un assegno periodico a carico del padre, da determinarsi considerando:
Pagina 2 1) le attuali esigenze dei figli;
2) il tenore di vita goduto dai medesimi in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
rilevato che, nella specie, la ricorrente ha dichiarato di versare in stato di bisogno, essendo disoccupata e usufruendo del solo aiuto della propria famiglia di origine;
in ordine alla condizione economica dell'ex compagno, ha affermato che lavorerebbe in Germania percependo circa
1.300,00 € al mese (circostanza effettivamente desumibile dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti come richiamate nel decreto emesso dal
Tribunale per i minorenni con cui si statuiva la decadenza dalla responsabilità genitoriale).
Per quanto sopra, si stima equo porre in capo al resistente l'obbligo di corrispondere alla ex compagna, entro giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 400,00 per il mantenimento di entrambe le figlie (quindi euro 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie individuabili secondo quanto stabilito in seno al Protocollo in uso a questo Tribunale;
il tutto con decorrenza dalla data della domanda. In via integrativa, va disposto il diritto della ricorrente di percepire in misura integrale l'assegno unico.
Irripetibili le spese di lite tenuto conto della materia.
P.Q.M.
N.L.P. sull'affido esclusivo per le ragioni espresse in parte motiva;
N.L.P. sul diritto di visita delle minori da parte del padre le ragioni indicate in parte motiva;
PONE in capo all' l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, CP_1 entro giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 400,00 per il mantenimento di entrambe le figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come sopra, con decorrenza dalla domanda.
Assegno unico, stante l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale da parte della madre spetta, come per legge, al genitore affidatario (cfr. art. 6, comma 4, d.lgs n. 230/21);
Pagina 3 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Volontaria
Giurisdizione sezione civile, il 05/06/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott. Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
Pagina 4