Art. 3. ((A decorrere dalla data indicata al primo comma dell'articolo precedente le funzioni amministrative relative agli asili nido e ai consultori comunali sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma singola o associata, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione))
A decorrere dalla stessa data, ai sensi dell' articolo 118, comma primo, della Costituzione , sono attribuite alle province tutte le funzioni amministrative di fatto esercitate dai comitati provinciali dell'ONMI, nonche' quelle degli organi centrali dell'ente diverse da quelle indicate nel precedente articolo 2.
A decorrere dalla stessa data, ai sensi dell' articolo 118, comma primo, della Costituzione , sono attribuite alle province tutte le funzioni amministrative di fatto esercitate dai comitati provinciali dell'ONMI, nonche' quelle degli organi centrali dell'ente diverse da quelle indicate nel precedente articolo 2.