Articolo 3 della Legge 23 dicembre 1975, n. 698
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 gennaio 1976
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Versione
8 settembre 1977
Art. 3. ((A decorrere dalla data indicata al primo comma dell'articolo precedente le funzioni amministrative relative agli asili nido e ai consultori comunali sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma singola o associata, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione))
A decorrere dalla stessa data, ai sensi dell' articolo 118, comma primo, della Costituzione , sono attribuite alle province tutte le funzioni amministrative di fatto esercitate dai comitati provinciali dell'ONMI, nonche' quelle degli organi centrali dell'ente diverse da quelle indicate nel precedente articolo 2.
Entrata in vigore il 8 settembre 1977
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