CA
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 4 dicembre 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 108 dell'anno 2021, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Gianfranco Parte_1
Sollai e Antonella Loddo, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore regionale in carica, elettivamente
[...]
domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Roberto Di Tucci e Luigi Aragoni, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Oristano, depositato il 21 luglio 2017, aveva convenuto Parte_1 in giudizio l' al fine di ottenere l'accertamento della natura professionale della CP_1
lombosciatalgia bilaterale da recidiva ernia discale L5-S1 da cui era affetto e la condanna dell' al pagamento delle prestazioni dovute. CP_1
Il ricorrente aveva allegato di avere svolto attività lavorativa come addetto al carico-scarico merci dal 2004, successivamente come taglialegna per circa 10 anni, e di essere stato esposto continuativamente, nello svolgimento delle attività indicate, alla movimentazione manuale di gravosi carichi, all'adozione di posture incongrue e alle vibrazioni prodotte dagli strumenti utilizzati.
Il ricorrente aveva, quindi, riferito che, ritenendo di avere contratto, a causa delle suddette lavorazioni, la malattia professionale sopra indicata, aveva presentato all' , il 23 luglio CP_1
2014, apposita domanda al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale della patologia da cui era affetto e il pagamento del relativo indennizzo.
Considerato che la domanda era stata rigettata ed era stata, altresì, rigettata l'opposizione proposta, aveva proseguito il ricorrente, egli si era trovato costretto ad agire in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, chiedendo il rigetto delle domande proposte, CP_1
perché infondate, e ribadendo la fondatezza degli accertamenti svolti in fase amministrativa dai propri funzionari, i quali avevano escluso l'origine professionale della patologia controversa.
***
Il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 197/2020 del 3 novembre 2020, istruita la causa attraverso produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, aveva rigettato la domanda proposta dal ricorrente e aveva compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Il primo giudice, in particolare, aveva condiviso le conclusioni cui era pervenuto il CTU
nominato, il quale, pur evidenziando come l'ernia L5-S1 con lombosciatalgia, da cui il ricorrente risultava affetto da svariati anni, considerate le mansioni svolte fin da giovane età, caratterizzate
2 da sollecitazioni posturali incidenti sulle strutture rachidee in attività di carico e scarico di pacchi, in agricoltura e, per vari anni, in attività di taglialegna con carico e scarico della legna,
dovesse essere considerata, pur con nesso concausale, di origine professionale, aveva evidenziato come la domanda di riconoscimento della malattia professionale avesse avuto ad oggetto la mera recidiva e aveva escluso la genesi professionale della medesima, visto che il ricorrente,
successivamente all'intervento di erniectomia subito pochi mesi prima, era stato sottoposto a terapia riabilitativa e ad uso di busto ortopedico ed era, comunque, certamente stato impegnato,
nel periodo convalescenziale, in attività lavorativa quantomeno meno faticosa o effettuata con accortezza.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Oristano ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, all'esito della
rinnovata CTU, Voglia:
1) dichiarare che il ricorrente è affetto dalla denunciata malattia professionale e che ha diritto
all'indennizzo del danno in capitale o in rendita, ai sensi del D. Leg.vo n. 38/2000 in misura pari
o superiore al 6%;
2) condannare l' al pagamento delle prestazioni con interessi legali e rivalutazione CP_1
monetarie nei limiti di legge;
3) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1
spese del doppio grado di giudizio, disponendone la distrazione in favore dei sottoscritti
procuratori antistatari;
4) nella denegata ipotesi di rigetto del gravame, dichiarare compensate le spese di giudizio
3 poiché permane il requisito reddituale attestato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., giacché
parte ricorrente dichiara che il proprio nucleo familiare convivente è titolare di un reddito
imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, inferiore ad
€ 23.493,36 (ovvero due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a
3, e 77 del T.U. sulle spese di giustizia: DPR 115/2002 e s.s. i.i. e m.m.) e si impegna a
comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti
di reddito che dovessero verificarsi nell'anno precedente”.
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
“…l'adita Corte voglia respingere l'appello perché infondato, condannando l'appellante al
pagamento delle spese di questo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, l'appellante ha lamentato la contraddittorietà ed insufficienza delle risultanze peritali poste alla base della sentenza impugnata, in quanto il CTU, mentre, per un verso, aveva ritenuto sussistente l'eziologia professionale della lombosciatalgia bilaterale con ernia discale L5-S1 da cui il ricorrente era risultato affetto da svariati anni, in quanto concorrente ed accelerante un'importante diatesi degenerativa, aveva, per altro verso, escluso la genesi lavorativa della recidiva, senza neanche quantificare il danno biologico determinato dalla patologia principale.
Il CTU, ha proseguito l'appellante, aveva, inoltre, erroneamente ritenuto che la domanda di riconoscimento di malattia professionale da lui proposta avesse avuto ad oggetto unicamente la recidiva, mentre risultava chiaramente dal certificato di malattia professionale che la prima diagnosi di malattia fosse stata posta il 15 gennaio 2010 e che, quindi, non fosse stata denunciata unicamente la recidiva, ma, piuttosto, la lombosciatalgia persistente da ernia discale L5-S1 che era poi anche recidivata.
D'altra parte, ha aggiunto l'appellante, la circostanza, asserita dal CTU, che nel periodo successivo all'intervento chirurgico, trovandosi in convalescenza, egli sarebbe stato “impegnato
4 in attività lavorativa quantomeno meno faticosa o effettuata con accortezza”, era del tutto indimostrata e arbitraria.
***
L'appello è fondato.
Occorre premettere come questa Corte abbia ritenuto non condivisibili e contraddittorie le conclusioni rassegnate dal CTU nominato in primo grado.
Per un verso, infatti, nella domanda di malattia professionale proposta dal ricorrente si era dato atto, come emerge dall'allegato certificato medico, sia della lombalgia, recidivante dal 2009,
lamentata da sia dell'ernia discale evidenziata a carico del medesimo da RM del 2010, sia Pt_1
dell'intervento chirurgico di erniectomia dallo stesso subito nel 2013, dovendosi, perciò,
escludere che il riconoscimento della natura professionale fosse stato domandato per la sola recidiva.
Per altro verso, sotto il profilo giuridico, risulta incongrua, nelle conclusioni del CTU, l'avvenuta esclusione del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dall'attuale appellante e la recidiva di una patologia che lo stesso CTU aveva riconosciuto di origine professionale.
La Corte, quindi, ritenutane la necessità ai fini della decisione, ha provveduto al rinnovo della
CTU al fine di accertare, innanzitutto, se il ricorrente sia affetto dalla patologia denunciata e se quest'ultima sia causalmente riconducibile, anche eventualmente con nesso concausale,
all'attività lavorativa dallo stesso svolta, come risultante dagli atti di causa e dalle deposizioni testimoniali in atti.
Il CTU nominato nella presente fase di appello, prendendo le mosse dall'esame della documentazione agli atti e dall'esame obiettivo sul paziente, ha concluso affermando che l'appellante è affetto da “lombalgia cronica in esiti di erniectomia e artrodesi interspinosa L5S1
e recidiva erniaria” e che la patologia indicata è da ritenere in sicuro nesso di concausalità con l'attività lavorativa svolta e ha quantificato nella misura del 8% il danno biologico patito da a decorrere dalla data della domanda amministrativa. Pt_1
5 In particolare, quanto all'eziologia lavorativa, l'ausiliare ha, innanzitutto, premesso come il quadro anatomo-radiografico presentato dall'attore si discosti in modo significativo dai comuni processi degenerativi del rachide lombare, trattandosi nella fattispecie di soggetto che già all'età
di 25 anni lamentava una lombosciatalgia da ernia discale.
D'altronde, ha precisato il CTU, se è vero che la patologia degenerativa lombare ha etiologia plurifattoriale, riconoscendo anche cause genetiche, dismetaboliche, endocrine,
microtraumatiche ed è riscontrabile con caratteristiche simili di diffusione e gravità anche in soggetti non esposti professionalmente, tuttavia, nel caso in esame, deve ritenersi che l'influenza dell'attività lavorativa svolta da che ha esposto quest'ultimo ad un sicuro rischio Pt_1
lavorativo quale addetto al carico e allo scarico delle merci e quale taglialegna, abbia svolto un ruolo concausale di grado almeno uguale a quello di altri fattori endogeni o esogeni.
Anche la recidiva dell'ernia manifestatasi appena dopo un anno dall'intervento, ha, ad
abundantiam, aggiunto il CTU, deve, comunque, essere posta in relazione con l'attività
professionale sopra descritta, visto che quest'ultima era stata proseguita da dopo Pt_1
l'intervento e aveva indubbiamente rappresentato uno dei vari motivi dell'aggravamento del quadro patologico.
Ritiene la Corte che le conclusioni sopra riportate debbano essere condivise.
Le stesse, innanzitutto, risultano, quanto alla esposizione di al rischio tecnopatico, del Pt_1
tutto coerenti con gli esiti della prova testimoniale espletata in primo grado, dalla quale era emersa, a differenza di quanto sostenuto dall' nelle note mediche del 21 marzo 2022, CP_1
richiamate nella memoria difensiva depositata nella presente fase di appello, l'avvenuta esposizione di ad un rischio idoneo, per quantità e qualità, ad ingenerare, unitamente alle Pt_1
altre tipologie di cause evidenziate dal CTU, l'insorgenza delle patologie denunciate.
Il teste in particolare, il quale era stato per quasi dieci anni datore di lavoro Tes_1
dell'appellante, non smentito dagli altri testi escussi, i quali avevano anzi riferito condizioni di lavoro analoghe in relazione ad un ulteriore anno di lavoro svolto da alle dipendenze di Pt_1
6 altre aziende, aveva, in particolare, confermato che l'appellante aveva svolto alle sue dipendenze, lavorando, quale unico dipendente aziendale, per 4 ore giornaliere e per 5 giorni alla settimana, l'attività di bracciante addetto al taglio della legna e al carico e scarico della medesima sui veicoli per il trasporto, precisando, sia che tale ultima attività era stata svolta manualmente sollevando pesi sino a 50 Kg ovvero sino a 60 Kg caricati in due, sia che la motosega, che veniva utilizzata per il taglio della legna e delle piante con frequenza e intensità
differente a seconda dell'esigenza del lavoro e delle consegne da effettuare, in alcuni giorni veniva utilizzata per l'intera giornata lavorativa.
Per il resto, le conclusioni del CTU risultano giustificate in maniera logica e consequenziale,
fondate su una esauriente indagine e sulla corretta applicazione dei criteri della scienza medica,
oltre che formulate tenendo adeguatamente conto di tutta la documentazione presente in atti,
oltre che del quadro clinico rilevato durante lo svolgimento delle operazioni peritali.
Poiché, dunque, deve ritenersi che sia affetto dalla patologia professionale Parte_1
denunciata e abbia subito, a causa della medesima, sin dalla data della domanda amministrativa,
un danno biologico pari al 8%, l'appello dallo stesso proposto deve essere accolto.
In riforma integrale della sentenza impugnata, deve, dunque, dichiararsi che è Parte_1
affetto da “lombalgia cronica in esiti di erniectomia e artrodesi interspinosa L5S1 e recidiva
erniaria” di natura professionale, determinanti, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, un danno biologico pari al 8%, e ha, pertanto, diritto di percepire, nella misura e con decorrenza di legge, il corrispondente indennizzo in capitale.
Per l'effetto, l' deve essere condannato al pagamento, in favore dell'appellante, delle CP_1
somme dovute, nella misura e con decorrenza di legge, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e - liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, quanto al primo grado, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 della
7 tabella relativa alle cause di previdenza, con incremento del 25% della fase istruttoria in considerazione delle prove testimoniali ivi espletate, e, quanto alla presente fase, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase nel medesimo scaglione di valore della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello - devono essere poste a carico dell' e distratte in CP_1
favore dei difensori antistatari dell'appellante.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio di entrambi i gradi di giudizio, già poste (in questa fase in via provvisoria) a carico dell' , devono, secondo il principio di soccombenza e il criterio CP_1
di causalità, essere poste definitivamente a carico dell' medesimo. CP_1
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello proposto e, in integrale riforma della sentenza appellata, dichiara che Pt_1
è affetto da “lombalgia cronica in esiti di erniectomia e artrodesi interspinosa L5S1 e
[...]
recidiva erniaria” di natura professionale, determinanti, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, un danno biologico pari al 8%, e ha, pertanto, diritto di percepire, nella misura e con decorrenza di legge, il corrispondente indennizzo in capitale;
per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle somme dovute, CP_1
nella misura e con decorrenza di legge, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione;
condanna, altresì, l' alla rifusione, in favore di delle spese processuali CP_1 Parte_1
relative al doppio grado di giudizio, che liquida in €. 2.903,50 quanto al primo grado e in €.
2.904,50 quanto alla presente fase, oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari dell'appellante;
pone definitivamente a carico dell' appellato le spese di CTU già provvisoriamente CP_1
liquidate a carico del medesimo.
Cagliari, 24 gennaio 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………..……………………dott. Maria Luisa Scarpa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 4 dicembre 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 108 dell'anno 2021, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Gianfranco Parte_1
Sollai e Antonella Loddo, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore regionale in carica, elettivamente
[...]
domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Roberto Di Tucci e Luigi Aragoni, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Oristano, depositato il 21 luglio 2017, aveva convenuto Parte_1 in giudizio l' al fine di ottenere l'accertamento della natura professionale della CP_1
lombosciatalgia bilaterale da recidiva ernia discale L5-S1 da cui era affetto e la condanna dell' al pagamento delle prestazioni dovute. CP_1
Il ricorrente aveva allegato di avere svolto attività lavorativa come addetto al carico-scarico merci dal 2004, successivamente come taglialegna per circa 10 anni, e di essere stato esposto continuativamente, nello svolgimento delle attività indicate, alla movimentazione manuale di gravosi carichi, all'adozione di posture incongrue e alle vibrazioni prodotte dagli strumenti utilizzati.
Il ricorrente aveva, quindi, riferito che, ritenendo di avere contratto, a causa delle suddette lavorazioni, la malattia professionale sopra indicata, aveva presentato all' , il 23 luglio CP_1
2014, apposita domanda al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale della patologia da cui era affetto e il pagamento del relativo indennizzo.
Considerato che la domanda era stata rigettata ed era stata, altresì, rigettata l'opposizione proposta, aveva proseguito il ricorrente, egli si era trovato costretto ad agire in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, chiedendo il rigetto delle domande proposte, CP_1
perché infondate, e ribadendo la fondatezza degli accertamenti svolti in fase amministrativa dai propri funzionari, i quali avevano escluso l'origine professionale della patologia controversa.
***
Il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 197/2020 del 3 novembre 2020, istruita la causa attraverso produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, aveva rigettato la domanda proposta dal ricorrente e aveva compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Il primo giudice, in particolare, aveva condiviso le conclusioni cui era pervenuto il CTU
nominato, il quale, pur evidenziando come l'ernia L5-S1 con lombosciatalgia, da cui il ricorrente risultava affetto da svariati anni, considerate le mansioni svolte fin da giovane età, caratterizzate
2 da sollecitazioni posturali incidenti sulle strutture rachidee in attività di carico e scarico di pacchi, in agricoltura e, per vari anni, in attività di taglialegna con carico e scarico della legna,
dovesse essere considerata, pur con nesso concausale, di origine professionale, aveva evidenziato come la domanda di riconoscimento della malattia professionale avesse avuto ad oggetto la mera recidiva e aveva escluso la genesi professionale della medesima, visto che il ricorrente,
successivamente all'intervento di erniectomia subito pochi mesi prima, era stato sottoposto a terapia riabilitativa e ad uso di busto ortopedico ed era, comunque, certamente stato impegnato,
nel periodo convalescenziale, in attività lavorativa quantomeno meno faticosa o effettuata con accortezza.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Oristano ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, all'esito della
rinnovata CTU, Voglia:
1) dichiarare che il ricorrente è affetto dalla denunciata malattia professionale e che ha diritto
all'indennizzo del danno in capitale o in rendita, ai sensi del D. Leg.vo n. 38/2000 in misura pari
o superiore al 6%;
2) condannare l' al pagamento delle prestazioni con interessi legali e rivalutazione CP_1
monetarie nei limiti di legge;
3) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1
spese del doppio grado di giudizio, disponendone la distrazione in favore dei sottoscritti
procuratori antistatari;
4) nella denegata ipotesi di rigetto del gravame, dichiarare compensate le spese di giudizio
3 poiché permane il requisito reddituale attestato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., giacché
parte ricorrente dichiara che il proprio nucleo familiare convivente è titolare di un reddito
imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, inferiore ad
€ 23.493,36 (ovvero due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a
3, e 77 del T.U. sulle spese di giustizia: DPR 115/2002 e s.s. i.i. e m.m.) e si impegna a
comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti
di reddito che dovessero verificarsi nell'anno precedente”.
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
“…l'adita Corte voglia respingere l'appello perché infondato, condannando l'appellante al
pagamento delle spese di questo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, l'appellante ha lamentato la contraddittorietà ed insufficienza delle risultanze peritali poste alla base della sentenza impugnata, in quanto il CTU, mentre, per un verso, aveva ritenuto sussistente l'eziologia professionale della lombosciatalgia bilaterale con ernia discale L5-S1 da cui il ricorrente era risultato affetto da svariati anni, in quanto concorrente ed accelerante un'importante diatesi degenerativa, aveva, per altro verso, escluso la genesi lavorativa della recidiva, senza neanche quantificare il danno biologico determinato dalla patologia principale.
Il CTU, ha proseguito l'appellante, aveva, inoltre, erroneamente ritenuto che la domanda di riconoscimento di malattia professionale da lui proposta avesse avuto ad oggetto unicamente la recidiva, mentre risultava chiaramente dal certificato di malattia professionale che la prima diagnosi di malattia fosse stata posta il 15 gennaio 2010 e che, quindi, non fosse stata denunciata unicamente la recidiva, ma, piuttosto, la lombosciatalgia persistente da ernia discale L5-S1 che era poi anche recidivata.
D'altra parte, ha aggiunto l'appellante, la circostanza, asserita dal CTU, che nel periodo successivo all'intervento chirurgico, trovandosi in convalescenza, egli sarebbe stato “impegnato
4 in attività lavorativa quantomeno meno faticosa o effettuata con accortezza”, era del tutto indimostrata e arbitraria.
***
L'appello è fondato.
Occorre premettere come questa Corte abbia ritenuto non condivisibili e contraddittorie le conclusioni rassegnate dal CTU nominato in primo grado.
Per un verso, infatti, nella domanda di malattia professionale proposta dal ricorrente si era dato atto, come emerge dall'allegato certificato medico, sia della lombalgia, recidivante dal 2009,
lamentata da sia dell'ernia discale evidenziata a carico del medesimo da RM del 2010, sia Pt_1
dell'intervento chirurgico di erniectomia dallo stesso subito nel 2013, dovendosi, perciò,
escludere che il riconoscimento della natura professionale fosse stato domandato per la sola recidiva.
Per altro verso, sotto il profilo giuridico, risulta incongrua, nelle conclusioni del CTU, l'avvenuta esclusione del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dall'attuale appellante e la recidiva di una patologia che lo stesso CTU aveva riconosciuto di origine professionale.
La Corte, quindi, ritenutane la necessità ai fini della decisione, ha provveduto al rinnovo della
CTU al fine di accertare, innanzitutto, se il ricorrente sia affetto dalla patologia denunciata e se quest'ultima sia causalmente riconducibile, anche eventualmente con nesso concausale,
all'attività lavorativa dallo stesso svolta, come risultante dagli atti di causa e dalle deposizioni testimoniali in atti.
Il CTU nominato nella presente fase di appello, prendendo le mosse dall'esame della documentazione agli atti e dall'esame obiettivo sul paziente, ha concluso affermando che l'appellante è affetto da “lombalgia cronica in esiti di erniectomia e artrodesi interspinosa L5S1
e recidiva erniaria” e che la patologia indicata è da ritenere in sicuro nesso di concausalità con l'attività lavorativa svolta e ha quantificato nella misura del 8% il danno biologico patito da a decorrere dalla data della domanda amministrativa. Pt_1
5 In particolare, quanto all'eziologia lavorativa, l'ausiliare ha, innanzitutto, premesso come il quadro anatomo-radiografico presentato dall'attore si discosti in modo significativo dai comuni processi degenerativi del rachide lombare, trattandosi nella fattispecie di soggetto che già all'età
di 25 anni lamentava una lombosciatalgia da ernia discale.
D'altronde, ha precisato il CTU, se è vero che la patologia degenerativa lombare ha etiologia plurifattoriale, riconoscendo anche cause genetiche, dismetaboliche, endocrine,
microtraumatiche ed è riscontrabile con caratteristiche simili di diffusione e gravità anche in soggetti non esposti professionalmente, tuttavia, nel caso in esame, deve ritenersi che l'influenza dell'attività lavorativa svolta da che ha esposto quest'ultimo ad un sicuro rischio Pt_1
lavorativo quale addetto al carico e allo scarico delle merci e quale taglialegna, abbia svolto un ruolo concausale di grado almeno uguale a quello di altri fattori endogeni o esogeni.
Anche la recidiva dell'ernia manifestatasi appena dopo un anno dall'intervento, ha, ad
abundantiam, aggiunto il CTU, deve, comunque, essere posta in relazione con l'attività
professionale sopra descritta, visto che quest'ultima era stata proseguita da dopo Pt_1
l'intervento e aveva indubbiamente rappresentato uno dei vari motivi dell'aggravamento del quadro patologico.
Ritiene la Corte che le conclusioni sopra riportate debbano essere condivise.
Le stesse, innanzitutto, risultano, quanto alla esposizione di al rischio tecnopatico, del Pt_1
tutto coerenti con gli esiti della prova testimoniale espletata in primo grado, dalla quale era emersa, a differenza di quanto sostenuto dall' nelle note mediche del 21 marzo 2022, CP_1
richiamate nella memoria difensiva depositata nella presente fase di appello, l'avvenuta esposizione di ad un rischio idoneo, per quantità e qualità, ad ingenerare, unitamente alle Pt_1
altre tipologie di cause evidenziate dal CTU, l'insorgenza delle patologie denunciate.
Il teste in particolare, il quale era stato per quasi dieci anni datore di lavoro Tes_1
dell'appellante, non smentito dagli altri testi escussi, i quali avevano anzi riferito condizioni di lavoro analoghe in relazione ad un ulteriore anno di lavoro svolto da alle dipendenze di Pt_1
6 altre aziende, aveva, in particolare, confermato che l'appellante aveva svolto alle sue dipendenze, lavorando, quale unico dipendente aziendale, per 4 ore giornaliere e per 5 giorni alla settimana, l'attività di bracciante addetto al taglio della legna e al carico e scarico della medesima sui veicoli per il trasporto, precisando, sia che tale ultima attività era stata svolta manualmente sollevando pesi sino a 50 Kg ovvero sino a 60 Kg caricati in due, sia che la motosega, che veniva utilizzata per il taglio della legna e delle piante con frequenza e intensità
differente a seconda dell'esigenza del lavoro e delle consegne da effettuare, in alcuni giorni veniva utilizzata per l'intera giornata lavorativa.
Per il resto, le conclusioni del CTU risultano giustificate in maniera logica e consequenziale,
fondate su una esauriente indagine e sulla corretta applicazione dei criteri della scienza medica,
oltre che formulate tenendo adeguatamente conto di tutta la documentazione presente in atti,
oltre che del quadro clinico rilevato durante lo svolgimento delle operazioni peritali.
Poiché, dunque, deve ritenersi che sia affetto dalla patologia professionale Parte_1
denunciata e abbia subito, a causa della medesima, sin dalla data della domanda amministrativa,
un danno biologico pari al 8%, l'appello dallo stesso proposto deve essere accolto.
In riforma integrale della sentenza impugnata, deve, dunque, dichiararsi che è Parte_1
affetto da “lombalgia cronica in esiti di erniectomia e artrodesi interspinosa L5S1 e recidiva
erniaria” di natura professionale, determinanti, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, un danno biologico pari al 8%, e ha, pertanto, diritto di percepire, nella misura e con decorrenza di legge, il corrispondente indennizzo in capitale.
Per l'effetto, l' deve essere condannato al pagamento, in favore dell'appellante, delle CP_1
somme dovute, nella misura e con decorrenza di legge, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e - liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, quanto al primo grado, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 della
7 tabella relativa alle cause di previdenza, con incremento del 25% della fase istruttoria in considerazione delle prove testimoniali ivi espletate, e, quanto alla presente fase, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase nel medesimo scaglione di valore della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello - devono essere poste a carico dell' e distratte in CP_1
favore dei difensori antistatari dell'appellante.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio di entrambi i gradi di giudizio, già poste (in questa fase in via provvisoria) a carico dell' , devono, secondo il principio di soccombenza e il criterio CP_1
di causalità, essere poste definitivamente a carico dell' medesimo. CP_1
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello proposto e, in integrale riforma della sentenza appellata, dichiara che Pt_1
è affetto da “lombalgia cronica in esiti di erniectomia e artrodesi interspinosa L5S1 e
[...]
recidiva erniaria” di natura professionale, determinanti, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, un danno biologico pari al 8%, e ha, pertanto, diritto di percepire, nella misura e con decorrenza di legge, il corrispondente indennizzo in capitale;
per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle somme dovute, CP_1
nella misura e con decorrenza di legge, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione;
condanna, altresì, l' alla rifusione, in favore di delle spese processuali CP_1 Parte_1
relative al doppio grado di giudizio, che liquida in €. 2.903,50 quanto al primo grado e in €.
2.904,50 quanto alla presente fase, oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari dell'appellante;
pone definitivamente a carico dell' appellato le spese di CTU già provvisoriamente CP_1
liquidate a carico del medesimo.
Cagliari, 24 gennaio 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………..……………………dott. Maria Luisa Scarpa
8