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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/07/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1108/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1108/2024, promossa da:
E EL Controparte_1
(C.F.: Controparte_2
e , in persona del curatore Avv. Giuseppina Graci, previa P.IVA_1 C.F._1 autorizzazione del Giudice delegato del 22.04.2204, elettivamente domiciliata in Messina, via E.
Geraci n. 23 is. 78, presso lo Studio Legale rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
Salvatore Arlotta che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Attore contro
(C.F.: ; Controparte_4 C.F._2
(C.F.: ; Controparte_5 C.F._3
(C.F.: ). Controparte_6 C.F._4
Convenuti contumaci
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il e Parte_1 di agiva in giudizio al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai Controparte_1 sensi degli artt. 2901 e ss. c.c., dell'atto di compravendita rogato dal Notaio del Persona_1
21.01.2020, Repertorio n. 41607 e Raccolta n. 20332, trascritto in data 4/2/2020 ai numeri 2794 Reg.
Gen. e n. 2024 Reg. Part., con il quale , socio accomandante della società fallita, Controparte_4 trasferiva a ed a – quale coniuge in regime di comunione dei Controparte_5 Controparte_7 beni di - la proprietà del seguente compendio immobiliare: “quota intera di Controparte_5 proprietà del fondicello rustico sito in località Vulcanello, esteso catastalmente are due e centiare cinquantanove (are 2,59), ricadente in zona "E1 - Aree agricole", censito in Catasto Terreni del
Comune di Lipari, Sezione di Vulcano, al foglio 1, particella 633, are 2,59, incolto produttivo, cl. U, redditi Euro 0,01 e 0,03, superficie 259 m2; • quota indivisa di un terzo (1/3) di proprietà del pagina 1 di 6 R.G. n. 1108/2024 fondicello rustico sito in località Vulcanello, esteso catastalmente are due e centiare cinquantadue (are
2,52), ricadente in zona "E1 - Aree agricole", censito in Catasto Terreni del Comune di Lipari, Sezione di Vulcano al foglio 1, particella 635, are 2,52, incolto produttivo, cl. U, redditi Euro 0,01 e 0,03, superficie 252 m2 (all.11)”.
In particolare, parte attrice rappresentava che “La Curatela del fallimento della
[...] vanta un credito nei confronti dei soci per l'importo complessivo €. Controparte_1
2.017.387,71, di cui €. 791.160,59, a titolo di prelievi, sulla scorta di quanto analiticamente contabilizzato nelle situazioni patrimoniali e finanziarie prodotte (all.4), unitamente alle evidenze di ai libri giornale della Società, prodotti in questa sede dalla Curatela per le medesime annualità
(dall'anno 2015 sino al 2018 - all.12) (…) Le superiori circostanze sono state analiticamente esaminate nella prima relazione particolareggiata, ex art. 33 L.F., datata 27/4/2024, cui è stata inserita anche la prima relazione contabile effettuata dal consulente contabile e fiscale della procedura concorsuale, dott. (all.5), evidenziando il Curatore, tra l'altro, che il Persona_2 credito vantato dalla Società fallita nei confronti dei soci era il risultato di un'attività dannosa posta in essere da quest'ultimi nei confronti della società, caratterizzata dalla sottrazione di risorse economiche (a titolo di prestito o altro) per importi rilevanti”.
Deduceva, pertanto, la sussistenza dei presupposti dell'eventus damni – in quanto “a fronte di una perdita di esercizio già cristallizzata nell'anno 2016, uno stato di insolvenza conclamato che avrebbe condotto, inevitabilmente, alla declaratoria di fallimento e, soprattutto, un debito ingente maturato nei confronti della Società, in data 20.01.2020 (1 mese prima della declaratoria di fallimento della
Società) il Sig. ha stipulato l'atto dispositivo oggi impugnato, garantendo, così, il Controparte_4 depauperamento del proprio patrimonio in danno delle ragioni delle ragioni creditorie della Società oggi fallita e, quindi, in danno della massa concorsuale” - nonché della scientia damni e della partecipatio fraudis – essendo sia , sia i destinatari dell'atto di compravendita, a Controparte_4 conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, tenuto conto della qualità di socio accomandante dell'alienante nonché del rapporto di parentela esistente tra questi e gli acquirenti e . Controparte_5 Controparte_6
In forza di quanto esposto, la curatela attrice chiedeva l'accoglimento della domanda revocatoria dell'atto dispositivo per cui è causa, con vittoria di spese e compensi.
, e , benché ritualmente citati, non si Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 costituivano in giudizio.
All'udienza dell'08.07.2025, precisate dalle parti le conclusioni come da verbale, la causa veniva rimessa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., espressamente rinunciati.
pagina 2 di 6 R.G. n. 1108/2024 Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda del Fallimento
e di diretta a conseguire la Parte_1 Controparte_1 dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita descritto in citazione deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento in forza della seguente motivazione.
In punto di diritto, giova osservare che l'attore che esperisce l'azione revocatoria prevista dall'art. 2901
c.c. ha l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi di tale azione e cioè quello oggettivo, costituito dall'esistenza di un atto dispositivo a titolo gratuito od oneroso, effettuato dal debitore, in pregiudizio delle ragioni creditorie, e quello soggettivo, costituito, nel caso di atto a titolo gratuito, dalla consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, e, nel caso di atto a titolo oneroso, anche dalla consapevolezza in capo al terzo.
Ebbene, nel caso in esame la curatela agisce, in questa sede, in revocatoria avverso l'atto di compravendita stipulato da in data 20.01.2020, deducendo di vantare nei confronti Controparte_4 della compagine sociale un credito pari ad € 2.017.387,71 in ragione delle condotte imputabili al socio accomandante descritte nell'atto di citazione e producendo all'uopo le scritture contabili della società
(cfr. all. 4 e 12), dalle quali si evince una notevole esposizione debitoria anteriore al compimento dell'atto dispositivo, dando dunque prova della sussistenza della propria legitimatio ad causam.
Con riferimento a tale profilo, deve osservarsi che ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, perché sussista il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato, è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n.
2748 del 11/02/2005).
Va, altresì, rammentato che ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria di cui agli artt.
2901 e seg. c.c., rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, purché non assolutamente pretestuosa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, n.4212; Cass. S.U. ordinanza n. 9440/2004; Cass. sent. N.
12678/2001; Cass. sent. N. 12144/1999).
In secondo luogo, è da ritenersi sussistente il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria (cd. eventus damni), in quanto è comprovato che con l'atto dispositivo di beni immobili il debitore ha arrecato pagina 3 di 6 R.G. n. 1108/2024 pregiudizio alle ragioni del suo creditore anteriore. Secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, per la sussistenza del requisito dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione patrimoniale abbia reso impossibile la soddisfazione del credito ma è sufficiente che l'atto di disposizione produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, il requisito in parola ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito. Ciò può verificarsi anche in caso di mera variazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori (cfr., Cass. 1 agosto 2007 n. 16986; Cass. 4 luglio
2006 n. 15265; Cass. 27 ottobre 2004 n. 20813; Cass. 17 ottobre 2001 n. 12678; Cass. 5 giugno 2000 n.
7452).
Ancor più nello specifico, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui la maggiore facilità di cessione del denaro rispetto ad un bene immobile e la sua sostituzione con il corrispettivo di una compravendita, comporta di per sé ed indipendentemente dalla congruità della somma versata, una rilevante modifica, dalla quale consegue più difficoltosa oltre che incerta esazione coattiva del credito
(cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1896 del 09/02/2012), non assumendo per converso rilevanza, ai fini della sussistenza del pregiudizio, il valore degli immobili alienati o il quantum del denaro incassato.
In applicazione dei superiori principi ermeneutici, deve ritenersi che nel caso in esame il pregiudizio nei confronti del creditore emerge per tabulas dal contenuto dall'atto di compravendita, che all'evidenza ha determinato una certa modifica in peius della situazione patrimoniale del debitore, comportando il trasferimento a terzi di un cespite immobiliare e di fatto incidendo sulla concreta possibilità di integrale soddisfazione in sede esecutiva del credito dell'attrice, con la piena consapevolezza di Controparte_4
I convenuti, non costituendosi in giudizio, non hanno provato in alcun modo che il debitore sia titolare di altri beni qualitativamente omogenei o comunque di valore tale da assicurare, anche a seguito della compravendita, la dovuta garanzia patrimoniale. Deve a tal proposito essere sottolineato che, mentre la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, è onere della controparte, per sottrarsi agli effetti dell'azione, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni dei creditori, prova che nel caso in esame non è stata in alcun modo fornita (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 27/10/2015, n. 21808;
Corte appello Reggio Calabria, 26/02/2018, n.113).
Sussiste, infine, l'ulteriore requisito dell'elemento soggettivo.
pagina 4 di 6 R.G. n. 1108/2024 Sul punto, va rammentato che per costante giurisprudenza di legittimità, al fine di integrare il requisito della scientia damni non è necessario che il debitore abbia intenzionalmente agito al fine di frodare il creditore ma è sufficiente la prova che lo stesso fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo in questione. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che
“allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita
l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. Civ. n. 2792/2002; Cass. Civ. n. 7262/2000).
Ciò premesso in diritto, deve ritenersi che nell'odierna la sussistenza del requisito in parola risulta sufficientemente provata alla luce di plurime, precise e concordanti presunzioni, le quali attestano l'esistenza della conoscenza in capo sia all'alienante sia all'acquirente, del fatto che P_
, con l'atto negoziale in questione, ha considerevolmente eroso la garanzia costituita dai suoi
[...] beni (scientia damni), posto che con esso il debitore si è spogliato dell'interezza dei propri cespiti immobiliari.
La giurisprudenza di legittimità ha, difatti, sottolineato, in tema di azione revocatoria ordinaria, che la prova della scientia damni, così come la partecipatio fraudis del terzo acquirente, può essere fornita anche mediante presunzioni desumibili dalle circostanze di fatto emerse in corso di giudizio (cfr. Cass.
30.12.2014 n. 27546 cit;
Cass. 2005/2748).
Nel caso in esame, ai fini della prova dell'elemento soggettivo, assumono rilievo sia la qualità di socio accomandante da parte dell'alienante, sia il legame familiare intercorrente tra le persone fisiche che hanno stipulato il contratto per cui è causa, come dedotto dalla curatela.
Al riguardo, giova solo osservare che in plurimi pronunciamenti la Corte di Cassazione ha ritenuto che la prova della partecipatio fraudis necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria possa essere ricavata dalla considerazione della sussistenza di un vincolo parentale ovvero affettivo tra i contraenti, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5359 del 05/03/2009;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13447 del 29/05/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13404 del 23/05/2008).
In via ulteriore, la prova dell'elemento soggettivo in capo agli acquirenti può ritenersi provata, in via presuntiva, tenuto conto anche di ulteriori elementi quali la dedotta incongruità del corrispettivo di vendita, fissato in € 4.000,00, nonché dalla prossimità temporale tra l'atto dispositivo (21.01.2020) e la pagina 5 di 6 R.G. n. 1108/2024 declaratoria di fallimento della e del socio accomandatario Parte_1
(20.02.2020).
Alla luce di siffatte evidenze, accertata la sussistenza dei presupposti dell'actio pauliana, la domanda proposta dalla curatela attrice deve ritenersi meritevole di accoglimento e va pertanto dichiarata l'inefficacia nei confronti del creditore istante dell'atto di compravendita a rogito del Notaio
[...]
del 21.01.2020, Repertorio n. 41607 e Raccolta n. 20332, trascritto in data 4/2/2020 ai Per_1 numeri 2794 Reg. Gen. e n. 2024 Reg. Part. intercorso tra le parti convenute.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con condanna a beneficio dell'Erario, attesa l'attestazione in atti del Giudice delegato dell'assenza di fondi per la curatela a cui consegue di ufficio l'ammissione della procedura concorsuale al gratuito patrocinio ex art. 144 D.P.R. 115/2002 (cfr. Cass. 27310/2020).
I convenuti vanno altresì condannati al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese vive prenotate a debito.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1108/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- accoglie la domanda proposta dal e di Parte_1
e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti di parte attrice l'atto Controparte_1 di compravendita a rogito del Notaio del 21.01.2020, Repertorio n. 41607 e Persona_1
Raccolta n. 20332, meglio descritto in atti;
- condanna i convenuti in solido, alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'erario attesa l'attestazione in atti del Giudice delegato dell'assenza di fondi ai sensi dell'art. 144 T.U.S.G.;
- condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese vive prenotate a debito.
Barcellona Pozzo di Gotto, 12.07.2025.
Il Giudice
Dott. Mirko Intravaia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1108/2024, promossa da:
E EL Controparte_1
(C.F.: Controparte_2
e , in persona del curatore Avv. Giuseppina Graci, previa P.IVA_1 C.F._1 autorizzazione del Giudice delegato del 22.04.2204, elettivamente domiciliata in Messina, via E.
Geraci n. 23 is. 78, presso lo Studio Legale rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
Salvatore Arlotta che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Attore contro
(C.F.: ; Controparte_4 C.F._2
(C.F.: ; Controparte_5 C.F._3
(C.F.: ). Controparte_6 C.F._4
Convenuti contumaci
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il e Parte_1 di agiva in giudizio al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai Controparte_1 sensi degli artt. 2901 e ss. c.c., dell'atto di compravendita rogato dal Notaio del Persona_1
21.01.2020, Repertorio n. 41607 e Raccolta n. 20332, trascritto in data 4/2/2020 ai numeri 2794 Reg.
Gen. e n. 2024 Reg. Part., con il quale , socio accomandante della società fallita, Controparte_4 trasferiva a ed a – quale coniuge in regime di comunione dei Controparte_5 Controparte_7 beni di - la proprietà del seguente compendio immobiliare: “quota intera di Controparte_5 proprietà del fondicello rustico sito in località Vulcanello, esteso catastalmente are due e centiare cinquantanove (are 2,59), ricadente in zona "E1 - Aree agricole", censito in Catasto Terreni del
Comune di Lipari, Sezione di Vulcano, al foglio 1, particella 633, are 2,59, incolto produttivo, cl. U, redditi Euro 0,01 e 0,03, superficie 259 m2; • quota indivisa di un terzo (1/3) di proprietà del pagina 1 di 6 R.G. n. 1108/2024 fondicello rustico sito in località Vulcanello, esteso catastalmente are due e centiare cinquantadue (are
2,52), ricadente in zona "E1 - Aree agricole", censito in Catasto Terreni del Comune di Lipari, Sezione di Vulcano al foglio 1, particella 635, are 2,52, incolto produttivo, cl. U, redditi Euro 0,01 e 0,03, superficie 252 m2 (all.11)”.
In particolare, parte attrice rappresentava che “La Curatela del fallimento della
[...] vanta un credito nei confronti dei soci per l'importo complessivo €. Controparte_1
2.017.387,71, di cui €. 791.160,59, a titolo di prelievi, sulla scorta di quanto analiticamente contabilizzato nelle situazioni patrimoniali e finanziarie prodotte (all.4), unitamente alle evidenze di ai libri giornale della Società, prodotti in questa sede dalla Curatela per le medesime annualità
(dall'anno 2015 sino al 2018 - all.12) (…) Le superiori circostanze sono state analiticamente esaminate nella prima relazione particolareggiata, ex art. 33 L.F., datata 27/4/2024, cui è stata inserita anche la prima relazione contabile effettuata dal consulente contabile e fiscale della procedura concorsuale, dott. (all.5), evidenziando il Curatore, tra l'altro, che il Persona_2 credito vantato dalla Società fallita nei confronti dei soci era il risultato di un'attività dannosa posta in essere da quest'ultimi nei confronti della società, caratterizzata dalla sottrazione di risorse economiche (a titolo di prestito o altro) per importi rilevanti”.
Deduceva, pertanto, la sussistenza dei presupposti dell'eventus damni – in quanto “a fronte di una perdita di esercizio già cristallizzata nell'anno 2016, uno stato di insolvenza conclamato che avrebbe condotto, inevitabilmente, alla declaratoria di fallimento e, soprattutto, un debito ingente maturato nei confronti della Società, in data 20.01.2020 (1 mese prima della declaratoria di fallimento della
Società) il Sig. ha stipulato l'atto dispositivo oggi impugnato, garantendo, così, il Controparte_4 depauperamento del proprio patrimonio in danno delle ragioni delle ragioni creditorie della Società oggi fallita e, quindi, in danno della massa concorsuale” - nonché della scientia damni e della partecipatio fraudis – essendo sia , sia i destinatari dell'atto di compravendita, a Controparte_4 conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, tenuto conto della qualità di socio accomandante dell'alienante nonché del rapporto di parentela esistente tra questi e gli acquirenti e . Controparte_5 Controparte_6
In forza di quanto esposto, la curatela attrice chiedeva l'accoglimento della domanda revocatoria dell'atto dispositivo per cui è causa, con vittoria di spese e compensi.
, e , benché ritualmente citati, non si Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 costituivano in giudizio.
All'udienza dell'08.07.2025, precisate dalle parti le conclusioni come da verbale, la causa veniva rimessa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., espressamente rinunciati.
pagina 2 di 6 R.G. n. 1108/2024 Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda del Fallimento
e di diretta a conseguire la Parte_1 Controparte_1 dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita descritto in citazione deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento in forza della seguente motivazione.
In punto di diritto, giova osservare che l'attore che esperisce l'azione revocatoria prevista dall'art. 2901
c.c. ha l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi di tale azione e cioè quello oggettivo, costituito dall'esistenza di un atto dispositivo a titolo gratuito od oneroso, effettuato dal debitore, in pregiudizio delle ragioni creditorie, e quello soggettivo, costituito, nel caso di atto a titolo gratuito, dalla consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, e, nel caso di atto a titolo oneroso, anche dalla consapevolezza in capo al terzo.
Ebbene, nel caso in esame la curatela agisce, in questa sede, in revocatoria avverso l'atto di compravendita stipulato da in data 20.01.2020, deducendo di vantare nei confronti Controparte_4 della compagine sociale un credito pari ad € 2.017.387,71 in ragione delle condotte imputabili al socio accomandante descritte nell'atto di citazione e producendo all'uopo le scritture contabili della società
(cfr. all. 4 e 12), dalle quali si evince una notevole esposizione debitoria anteriore al compimento dell'atto dispositivo, dando dunque prova della sussistenza della propria legitimatio ad causam.
Con riferimento a tale profilo, deve osservarsi che ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, perché sussista il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato, è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n.
2748 del 11/02/2005).
Va, altresì, rammentato che ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria di cui agli artt.
2901 e seg. c.c., rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, purché non assolutamente pretestuosa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, n.4212; Cass. S.U. ordinanza n. 9440/2004; Cass. sent. N.
12678/2001; Cass. sent. N. 12144/1999).
In secondo luogo, è da ritenersi sussistente il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria (cd. eventus damni), in quanto è comprovato che con l'atto dispositivo di beni immobili il debitore ha arrecato pagina 3 di 6 R.G. n. 1108/2024 pregiudizio alle ragioni del suo creditore anteriore. Secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, per la sussistenza del requisito dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione patrimoniale abbia reso impossibile la soddisfazione del credito ma è sufficiente che l'atto di disposizione produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, il requisito in parola ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito. Ciò può verificarsi anche in caso di mera variazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori (cfr., Cass. 1 agosto 2007 n. 16986; Cass. 4 luglio
2006 n. 15265; Cass. 27 ottobre 2004 n. 20813; Cass. 17 ottobre 2001 n. 12678; Cass. 5 giugno 2000 n.
7452).
Ancor più nello specifico, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui la maggiore facilità di cessione del denaro rispetto ad un bene immobile e la sua sostituzione con il corrispettivo di una compravendita, comporta di per sé ed indipendentemente dalla congruità della somma versata, una rilevante modifica, dalla quale consegue più difficoltosa oltre che incerta esazione coattiva del credito
(cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1896 del 09/02/2012), non assumendo per converso rilevanza, ai fini della sussistenza del pregiudizio, il valore degli immobili alienati o il quantum del denaro incassato.
In applicazione dei superiori principi ermeneutici, deve ritenersi che nel caso in esame il pregiudizio nei confronti del creditore emerge per tabulas dal contenuto dall'atto di compravendita, che all'evidenza ha determinato una certa modifica in peius della situazione patrimoniale del debitore, comportando il trasferimento a terzi di un cespite immobiliare e di fatto incidendo sulla concreta possibilità di integrale soddisfazione in sede esecutiva del credito dell'attrice, con la piena consapevolezza di Controparte_4
I convenuti, non costituendosi in giudizio, non hanno provato in alcun modo che il debitore sia titolare di altri beni qualitativamente omogenei o comunque di valore tale da assicurare, anche a seguito della compravendita, la dovuta garanzia patrimoniale. Deve a tal proposito essere sottolineato che, mentre la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, è onere della controparte, per sottrarsi agli effetti dell'azione, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni dei creditori, prova che nel caso in esame non è stata in alcun modo fornita (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 27/10/2015, n. 21808;
Corte appello Reggio Calabria, 26/02/2018, n.113).
Sussiste, infine, l'ulteriore requisito dell'elemento soggettivo.
pagina 4 di 6 R.G. n. 1108/2024 Sul punto, va rammentato che per costante giurisprudenza di legittimità, al fine di integrare il requisito della scientia damni non è necessario che il debitore abbia intenzionalmente agito al fine di frodare il creditore ma è sufficiente la prova che lo stesso fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo in questione. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che
“allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita
l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. Civ. n. 2792/2002; Cass. Civ. n. 7262/2000).
Ciò premesso in diritto, deve ritenersi che nell'odierna la sussistenza del requisito in parola risulta sufficientemente provata alla luce di plurime, precise e concordanti presunzioni, le quali attestano l'esistenza della conoscenza in capo sia all'alienante sia all'acquirente, del fatto che P_
, con l'atto negoziale in questione, ha considerevolmente eroso la garanzia costituita dai suoi
[...] beni (scientia damni), posto che con esso il debitore si è spogliato dell'interezza dei propri cespiti immobiliari.
La giurisprudenza di legittimità ha, difatti, sottolineato, in tema di azione revocatoria ordinaria, che la prova della scientia damni, così come la partecipatio fraudis del terzo acquirente, può essere fornita anche mediante presunzioni desumibili dalle circostanze di fatto emerse in corso di giudizio (cfr. Cass.
30.12.2014 n. 27546 cit;
Cass. 2005/2748).
Nel caso in esame, ai fini della prova dell'elemento soggettivo, assumono rilievo sia la qualità di socio accomandante da parte dell'alienante, sia il legame familiare intercorrente tra le persone fisiche che hanno stipulato il contratto per cui è causa, come dedotto dalla curatela.
Al riguardo, giova solo osservare che in plurimi pronunciamenti la Corte di Cassazione ha ritenuto che la prova della partecipatio fraudis necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria possa essere ricavata dalla considerazione della sussistenza di un vincolo parentale ovvero affettivo tra i contraenti, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5359 del 05/03/2009;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13447 del 29/05/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13404 del 23/05/2008).
In via ulteriore, la prova dell'elemento soggettivo in capo agli acquirenti può ritenersi provata, in via presuntiva, tenuto conto anche di ulteriori elementi quali la dedotta incongruità del corrispettivo di vendita, fissato in € 4.000,00, nonché dalla prossimità temporale tra l'atto dispositivo (21.01.2020) e la pagina 5 di 6 R.G. n. 1108/2024 declaratoria di fallimento della e del socio accomandatario Parte_1
(20.02.2020).
Alla luce di siffatte evidenze, accertata la sussistenza dei presupposti dell'actio pauliana, la domanda proposta dalla curatela attrice deve ritenersi meritevole di accoglimento e va pertanto dichiarata l'inefficacia nei confronti del creditore istante dell'atto di compravendita a rogito del Notaio
[...]
del 21.01.2020, Repertorio n. 41607 e Raccolta n. 20332, trascritto in data 4/2/2020 ai Per_1 numeri 2794 Reg. Gen. e n. 2024 Reg. Part. intercorso tra le parti convenute.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con condanna a beneficio dell'Erario, attesa l'attestazione in atti del Giudice delegato dell'assenza di fondi per la curatela a cui consegue di ufficio l'ammissione della procedura concorsuale al gratuito patrocinio ex art. 144 D.P.R. 115/2002 (cfr. Cass. 27310/2020).
I convenuti vanno altresì condannati al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese vive prenotate a debito.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1108/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- accoglie la domanda proposta dal e di Parte_1
e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti di parte attrice l'atto Controparte_1 di compravendita a rogito del Notaio del 21.01.2020, Repertorio n. 41607 e Persona_1
Raccolta n. 20332, meglio descritto in atti;
- condanna i convenuti in solido, alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'erario attesa l'attestazione in atti del Giudice delegato dell'assenza di fondi ai sensi dell'art. 144 T.U.S.G.;
- condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese vive prenotate a debito.
Barcellona Pozzo di Gotto, 12.07.2025.
Il Giudice
Dott. Mirko Intravaia
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