TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2491/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2491/2021
promossa da:
Parte_1
(Avv. ti Matteo Troni e Gian Luca Santini)
ATTRICE
contro
CP_1
(Avv.ti Francesco Giampaoli e Filippo Giantini)
CONVENUTA CHIAMANTE
E nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
(Avv. Giulia Tronconi)
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c. Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio , chiedendone l'accertamento Parte_1 CP_1
della responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c. e la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'aggressione da parte del cane del convenuto.
A fondamento della propria domanda, parte attrice deduceva che, in data 16.08.2016, alle ore 15.30
circa usciva dal proprio appartamento e, davanti al portone di ingresso del condominio, incontrava il vicino di casa che stava rincasando con il proprio cane di razza Boxer;
che, durante lo CP_1
scambio dei saluti di cortesia, il cane di parte convenuta, senza alcun motivo, le mordeva il braccio;
che solo grazie all'intervento di controparte l'animale allentava la presa e, conseguentemente,
riusciva a liberarsi dal morso;
che, in conseguenza dell'accaduto, riportava evidenti e gravi lesioni al braccio sinistro e veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Unico della Versilia;
che presso il nosocomio veniva diagnosticata una “ferita lacero contusa da morso di cane” e veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di circa tre ore, con applicazione di un drenaggio esterno e prognosi iniziale di 20 giorni;
che, essendo affetta da Linfoadenopatia, giungeva alla guarigione clinica in un tempo maggiore rispetto a quanto normalmente necessario, riportando altresì postumi permanenti nella misura del 5%, come risulta da certificazione medica rilasciata in data 05.10.2016
dal Dr. che svolgeva l'attività di marinaio e, al momento del sinistro, era Persona_1
dipendente dello Yacht M/Y Emera della E & A Aviation, a disposizione del Comandante Per_2
in attesa di salpare;
che, in conseguenza del danno fisico subito al braccio sinistro, dei giorni di malattia e della conseguente impossibilità di svolgere in piena efficienza la propria attività lavorativa,
veniva licenziata;
che, in conseguenza del licenziamento e del mancato svolgimento dell'attività
lavorativa dalla metà del mese di agosto 2016 al mese di febbraio 2017 (quando reperiva una nuova occupazione), aveva subito un danno patrimoniale per la mancata percezione di reddito, che, in considerazione di uno stipendio medio mensile di euro 2.600,00, era da quantificare in complessivi euro 13.000,00; che per il fatto per cui è causa aveva presentato una querela nei confronti del convenuto per il reato previsto e punito dall'art. 590 c.p.; che era stato condannato con CP_1
sentenza di primo grado, poi confermata anche in appello;
che, all'epoca dei fatti, parte convenuta,
per i danni prodotti da animali in custodia, era assicurato con la compagnia Controparte_2
alla quale veniva denunciato il sinistro in questione;
che, all'esito di trattative, l'assicurazione le corrispondeva la somma di euro 3.300,00, comprensiva di euro 300,00 per onorari professionali, che era stata trattenuta in acconto sul maggior danno subito;
che, nonostante i solleciti,
[...]
non dava più alcun riscontro;
che, con Raccomandata A/R del 04.03.2021, l'Avv. Gian CP_3
Luca Santini inviava a l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, CP_1
ex art.2 e ss del DL 132/2014, che, però, a seguito dell'incontro delle parti, non aveva esito positivo.
Chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali come compiutamente quantificati nell'atto introduttivo del giudizio.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio , che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito CP_1
e prodotto.
In particolare, contestava la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali prospettata da controparte, deducendo che risultava non provata, oltre che eccessiva rispetto a quanto già liquidato a titolo risarcitorio dalla compagnia assicurativa in favore di parte attrice;
che, infatti, la somma di euro 3.300,00, che l'assicurazione aveva già corrisposto alla danneggiata, doveva considerarsi già
integralmente satisfattiva dei danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima subiti, ivi comprese le spese legali per l'attività stragiudiziale;
che non era stata compiutamente provata da controparte l'entità del danno biologico e non sussistevano i presupposti per l'aumento a titolo di personalizzazione del danno;
che, quanto alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da mancata percezione di reddito, lo stesso risultava di importo eccessivo e non provato, essendo infondate le argomentazioni a sostegno di tale richiesta;
che parte attrice non aveva provato che il sinistro in oggetto aveva effettivamente reso impossibile lo svolgimento delle mansioni cui era adibita;
che il licenziamento intimato a controparte avrebbe potuto essere considerato illegittimo e,
dunque, i pregiudizi subiti dalla danneggiata non dovevano essere risarciti dal danneggiante;
che la richiesta di parte attrice volta ad ottenere il rimborso delle spese legali era infondata, essendo la somma richiesta già ricompresa nell'importo ricevuto dalla compagnia assicurativa;
che, inoltre, la quantificazione effettuata appariva eccessiva e non provata, stante la allegazione di un mero progetto di notula, che non provava né il danno subito, né la corresponsione della somma.
Chiedeva, infine, la chiamata in causa della compagnia assicurativa Controparte_4
al fine di essere dalla stessa manlevato in forza di una polizza assicurativa stipulata e vigente al momento dei fatti oggetto del presente procedimento.
Concludeva chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Il Giudice, con provvedimento del 14.10.2021, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., fissava la data della nuova udienza al 18.05.2022, al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
in persona del legale rappresentate pro tempore, si costituiva in Controparte_4
giudizio, dichiarando di garantire in virtù di contratto di assicurazione a copertura del CP_1
rischio per i fatti oggetto di causa, nulla obiettando in ordine alla responsabilità dello stesso.
Contestava, tuttavia, le richieste risarcitorie dei danni patrimoniali e non patrimoni prospettate da parte attrice.
Concludeva chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
La causa è stata istruita mediante prova per testi e CTU medico-legale.
All'udienza del 13.11.2024, il Giudice, previo mutamento del rito, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere parzialmente accolta per le ragioni di seguito indicate. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti da parte attrice e dalla stessa ascritti alla responsabilità di , quale custode del cane che l'aveva aggredita, CP_1
mordendole il braccio, in data 18.06.2016.
Sulla responsabilità ex art. 2052 c.c.
La vicenda in questione rientra nel campo di applicazione dell'art. 2052 c.c., che concerne la responsabilità del proprietario per i danni cagionati dall'animale.
Si rileva, innanzitutto, che né il convenuto, né la compagnia assicurativa, hanno contestato la ricostruzione in punto di fatto e la responsabilità del sinistro a carico di , limitandosi a CP_1
replicare unicamente sul quantum debeatur.
Preme, inoltre, evidenziare che, per il fatto oggetto del presente giudizio, parte convenuta è stata condannata per il delitto previsto e punito dall'art. 590 c.p. con sentenza del Giudice di Pace n.
215/2019, confermata dalla sentenza del Tribunale di Lucca n. 24/2019.
In ragione di quanto sopra, è pacifica la responsabilità del convenuto ex art. 2052 c.c. per i danni subiti da parte attrice.
Accertata nell'an la responsabilità di parte convenuta, devono a questo punto essere esaminate le pretese risarcitorie avanzate dalla danneggiata.
Sul risarcimento del danno non patrimoniale
In ordine ai danni non patrimoniali lamentati da parte attrice e, segnatamente, a quelli derivanti dalla lesione all'integrità psico-fisica per effetto dell'aggressione da parte del cane di parte convenuta, si richiamano le valutazioni espresse dal CTU nella consulenza medico-legale, che risultano essere complete, esaurienti, compiutamente motivate, prive di ogni considerazione aprioristica e ampiamente suffragate dagli accertamenti effettuati.
In particolare, il CTU, dopo aver accertato la riferibilità eziologica delle lesioni patite da parte attrice al fatto per cui è causa, ha concluso che: • “In seguito ed a causa dell'evento del 16/08/2016, ebbe a riportare lesione Parte_1
di indiscussa origine traumatica, di relativa entità, rappresentate da "ferite lacero-contuse
avambraccio sinistro”.
• Lo stato psico-fisico preesistente della la vedeva affetta da linfoadenopatia ascellare Pt_1
sinistra che nulla ha interferito sia sul determinismo delle lesioni, sia sul decorso delle stesse;
• Sulla scorta dell'iter documentato e dei trattamenti praticati (sutura delle ferite con
posizionamento di drenaggio), è giustificato ritenere che le sopradescritte lesioni abbiano
comportato un periodo di danno biologico temporaneo così suddiviso:
• totale giorni 5 (cinque);
• parziale al 75% giorni 15 (quindici);
• parziale al 50% giorni 15 (quindici);
• parziale al 25% giorni 15 (quindici);
• Alla stabilizzazione della sopracitata lesioni, che attinsero l'arto non dominante, sono
residuati postumi permanenti non più suscettibili di ulteriori evoluzioni caratterizzati da due
esiti cicatriziali lineari normocromici della lunghezza di circa 2 cm, uno situato sul profilo
dorsale al terzo medio dell'avambraccio, avvallato, e uno situato a livello del terzo medio
della superficie flessoria dell'avambraccio, entrambi con segni di pregressa sutura a
cavaliere e con sottostante percezione palpatoria di infiltrato, ipoestesia superficie dorsale
del IV° e V° dito, ipovalidità della pinza con il IV° e V dito e modico spianamento
dell'eminenza ipothenar, quantificabili, in linea con gli orientamenti baremistici più
autorevoli1 , nella misura del 2,5% ( PER CENTO) senza incidenza Persona_3
sulla capacità lavorativa specifica dell'Attrice, all'epoca marinaio allievo ufficiale e
attualmente operaia”.
Il danno biologico così determinato deve essere liquidato in via equitativa, tenendo conto delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2024, che costituiscono regole integratrici del concetto di equità, con la finalità di circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante (Cass., n. 8468/2020
ed altre).
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno morale, è opportuno, innanzitutto, premettere che la giurisprudenza di legittimità più recente ha rimarcato l'ontologica differenza tra il danno c.d. dinamico relazionale, inteso come menomazione permanente delle attività quotidiane, e danno morale, inteso come patimento interiore del danneggiato non avente base organica ed estraneo alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente.
I danni anzidetti devono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, fermo restando il principio secondo cui il pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore, o danno morale, non è
“in re ipsa” e può essere risarcito ove sia correttamente dedotto ed adeguatamente provato (cfr. Corte
di Cass. n.7513/2018; 19151/2018; 23469/2018; 2788/2019).
Ebbene, nel caso specifico, nell'atto di citazione parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno biologico con relativa personalizzazione, mentre nulla ha dedotto in ordine alla richiesta di risarcimento del danno morale, che è stata avanzata soltanto con la comparsa conclusionale.
Considerato che i presupposti per il risarcimento del danno morale e i fatti costitutivi a fondamento della relativa domanda risarcitoria sono diversi rispetto a quelli relativi al risarcimento del danno biologico, la domanda proposta da parte attrice deve considerarsi come nuova e, in quanto tale,
inammissibile poiché tardivamente proposta.
Si ritiene, inoltre, di non dover effettuare alcun aumento a titolo di personalizzazione del danno, non avendo l'attore allegato la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto tali da superare le conseguenze "comuni" del danno.
Infatti, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione “In presenza di un danno
permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma
di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e la attribuzione di una ulteriore somma a
titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente
dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza
di un danno permanente alla salute - infatti - la misura standard del risarcimento previsto dalla legge
o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema
cosiddetto “del punto variabile”) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del
tutto anomale e affatto peculiari. Le conseguenze dannose - in particolare - da ritenersi normali e
indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la
medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento
del risarcimento” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 11/11/2019 , n. 28988).
Premesso quanto sopra, alla luce delle condivisibili conclusioni cui è giunto il CTU, in applicazione dei parametri indicati dalle predette tabelle ed in considerazione dell'età della infortunata al momento del sinistro (51 anni), il danno dalla stessa subito dovrà essere liquidato come di seguito indicato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età della danneggiata alla data del sinistro 51 anni
Percentuale di invalidità permanente 2,5%
Punto danno biologico (media valore 2% e 3%) € 1.523,90
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 5
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15
Danno non patrimoniale risarcibile
€ 3.809,75 (valore punto danno biologico moltiplicato per la percentuale di invalidità permanente)
Invalidità temporanea totale € 575,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.293,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 431,25
Totale danno biologico temporaneo € 3.162,50
Totale generale: € 6.972,25
Sul risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche
Con riferimento alle spese mediche, il CTU ha stabilito che le spese mediche prodotte in Persona_4
atti sono da ritenersi attinenti e congrue.
In particolare, risultano provate e, pertanto, devono essere risarcite le spese mediche di seguito indicate:
• Scontrino Fiscale n. 28 del 17/08/15 di € 16,00 rilasciato dalla farmacia comunale di
Viareggio per “Brexidolart cutanea schiuma 50g, disp. med. ghiaccio instant busta”;
• Scontrino Fiscale n. 0002 dello 02/09/16 di € 8,01 rilasciato dalla Farmacia Comunale di
Viareggio per “Lorazepam Dorom, 10 cpr”; CP_5
• Ricevuta n. 35 dello 05/09/16 di € 61,00 rilasciata dal Dott. per “1 visita + Persona_5
certificato medico assicurativo”;
• Fattura n. 523/00023683/16 del 30/09/16 di € 80,19 rilasciata dalla USL Toscana Nord Ovest per “eco muscolo tendinea”;
Per la somma complessiva pari ad euro 165,20 per spese mediche.
Sul risarcimento del danno patrimoniale da perdita del rapporto di lavoro
Ad avviso di questo Giudice, non merita accoglimento la domanda di risarcimento della danneggiata per mancata percezione della retribuzione a seguito di licenziamento. Invero, dalla documentazione versata in atti (v. all. 8 parte attrice) risulta che il licenziamento è
stato illegittimamente disposto dal datore di lavoro in quanto basato esclusivamente sulla malattia di parte attrice, non essendo lo stesso motivato né dal superamento del periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso di specie, né dalla sopravvenuta inidoneità della danneggiata a svolgere le mansioni a cui era adibita a causa delle lesioni subite.
Parte attrice, pertanto, avrebbe potuto impugnare nelle sedi opportune il licenziamento, evitando di subire i pregiudizi patrimoniali oggetto della richiesta risarcitoria in esame.
Deve, pertanto, essere applicato l'art. 1227, 2°comma c.c., rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L., Ord. n. 22352 del 05.08.2021) ha chiarito che “l'ipotesi prevista dall'art.
1227 primo comma cod.civ. riguarda il contributo eziologico del danneggiato nella produzione
dell'evento dannoso e va tenuta distinta da quella disciplinata dal secondo comma dello stesso
articolo la quale, riferendosi al comportamento, successivo all'evento, con il quale il medesimo
danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità, attiene
al danno-conseguenza ( cfr. Cass. 21/01/2020 n. 1165). Ai fini della concreta risarcibilità dei danni
subiti dal creditore, l'art. 1227 secondo comma cod.civ. pone la condizione dell'inevitabilità dei danni
attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza ed impone perciò al creditore anche una condotta attiva o
positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di tale comportamento. Nell'ambito
dell'ordinaria diligenza richiesta, tuttavia, sono ricomprese soltanto quelle attività che non siano
gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (cfr. Cass. 30/07/2018
n. 20146)”.
Nel caso di specie, attesa la manifesta illegittimità del licenziamento, si ritiene che l'impugnazione dello stesso non avrebbe costituito un'attività gravosa o eccezionale o tale da comportare notevoli rischi o sacrifici, rientrando, invece, nell'attività esigibile da parte attrice secondo i canoni dell'ordinaria diligenza.
Per le ragioni esposte, non può essere posto a carico di parte convenuta l'obbligo di risarcire un danno che la danneggiata avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza. Sul risarcimento del danno patrimoniale per spese legali per attività stragiudiziale
Per quanto riguarda la domanda relativa al pagamento delle spese stragiudiziali, può essere riconosciuta a parte attrice la somma di euro 441,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese sostenute per l'assistenza legale in fase di negoziazione assistita.
La somma di cui sopra viene così quantificata tenuto conto dei parametri di cui al d.m. 55 del 2014,
con riferimento al valore della causa, alle tariffe medie ed alla sola voce relativa all'attivazione della procedura.
Non può, invece, essere accolta la domanda di pagamento della maggior somma come richiesta da parte danneggiata, in mancanza di documenti comprovanti l'effettività dell'esborso, che non può
essere desunto dalla produzione di una “prenotula”.
Sul risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
In conclusione, la somma degli importi del danno patrimoniale (€ 606,20, di cui € 165,20 per spese mediche e € 441,00 per spese legali stragiudiziali) e non patrimoniale (€ 6.972,25 per danno biologico) ammonta ad euro 7.578,45.
L'importo come sopra quantificato deve essere ridotto, avendo parte attrice già ricevuto, in acconto,
in data 30.12.2016, dalla compagnia assicurativa la somma di euro 3.300,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti.
In presenza di acconti, la Suprema Corte (Cass., Sez. VI, Ord. n. 1637/2020) ha recentemente chiarito che “il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di:
(a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della
liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non
scelga di liquidare il danno in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di
risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo
danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del
17/02/1995).
1.5. Queste regole ovviamente debbono trovare applicazione sia quando il debitore adempia la
propria obbligazione uno actu, sia quando, prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli
acconti. In quest'ultimo caso, la soluzione del problema pratico concernente i criteri di defalco degli
acconti dal credito risarcitorio va individuata alla luce della ratio della soluzione adottata da Sez.
un. 1712/95, cit.. Tale ratio consiste in ciò: che la liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni
di valore deve, per così dire, "simulare" il vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare
dall'investimento della somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata.
E' dunque evidente che, nel caso di pagamenti in acconto, il creditore:
(a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la
possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per
questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
(b) dopo il pagamento del (primo) acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più
dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale
dovutogli; dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla
perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle
obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto
dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito,
ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: (c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito
al pagamento dell'acconto;
(c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata
anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
1.5. Tali principi sono stati ripetutamente affermati da questa Corte, e sono ormai divenuti jus
receptum: in tal senso si vedano Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15856 del 12.6.2019; Sez. 3, Ordinanza n.
29031 del 13.11.2018; Sez. 3, Sentenza n. 27477 del 30.10.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del
20.8.2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14311 del 5.6.2018; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 1103 del 18.1.2018;
Sez. 3, Sentenza n. 25817 del 31.10.2017; Sez.
3 - Sentenza n. 9950 del 20/04/2017. RV. 643854 —
02; Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014 …
1.7. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa
composizione, la quale provvederà a defalcare gli acconti pagati dalla dal credito CP_6
risarcitorio applicando i princìpi di diritto sopra indicati, e dunque calcolando separatamente, e poi
sommando, il credito in conto capitale ed il credito da mora debendi.
Il credito in concreto (ndr: in conto) capitale andrà calcolato col seguente criterio:
(a) rivalutando il credito alla data della decisione in base all'indice FOI calcolato dall'Istat;
(b) rivalutando tutti gli acconti alla data della decisione in base all'indice FOI calcolato dall'Istat;
(c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a).
1.8. Il credito da mora debendi andrà invece calcolato col seguente criterio:
(a) applicando un saggio scelto equitativamente sull'intero credito risarcitorio, espresso in moneta
dell'epoca del sinistro, e poi rivalutato anno per anno, fino alla data di pagamento del primo acconto;
in alternativa, sarà possibile applicare il suddetto saggio su una base di calcolo rappresentata dalla semisomma tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca del sinistro, e il medesimo credito
espresso in moneta dell'epoca del pagamento del primo acconto;
(b) applicando un saggio scelto equitativamente sul credito rimanente dopo la sottrazione del primo
acconto, espresso in moneta dell'epoca di pagamento del primo acconto, e poi rivalutato anno per
anno, fino alla data di pagamento del secondo acconto;
in alternativa, sarà possibile applicare il
suddetto saggio su una base di calcolo rappresentata dalla semisomma tra il credito risarcitorio
espresso in moneta dell'epoca del pagamento del primo acconto, e il medesimo credito espresso in
moneta dell'epoca del pagamento del secondo acconto;
(c) ripetendo l'operazione sub (b) per i successivi segmenti temporali intercorsi tra il pagamento dei
vari acconti.
1.9. Compiute le operazioni che precedono, la stima dell'eventuale differenza a favore del creditore
o del debitore andrà effettuata sommando algebricamente:
(a) il capitale residuo, determinato coi criteri di cui al § 1.7;
(b) il complessivo danno da mora, determinato coi criteri di cui al § 1.8.”.
In applicazione del suddetto principio di diritto, quanto al credito in conto capitale, lo stesso ammonta ad euro 3.628,35, risultante dalla differenza tra l'intero credito risarcitorio rivalutato all'attualità (euro 7.578,45) e l'acconto rivalutato all'attualità (euro 3.950,10).
Spetteranno, altresì, al creditore gli interessi compensativi calcolati su tale somma in base ai criteri matematici sopra più compiutamente e specificatamente indicati.
Dal momento della sentenza sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Sulla domanda di manleva La domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della propria compagnia assicurativa deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Invero, è pacifica l'operatività della polizza assicurativa per il fatto oggetto di causa.
È sorta, tuttavia, contestazione in ordine al diritto dell'assicurato alla rifusione delle spese di resistenza in giudizio.
In particolare, la terza chiamata ha contestato di dover rifondere le spese di lite in favore dell'assicurato, invocando a tal fine l'art. 73 delle condizioni generali di assicurazione, parte integrante della polizza sottoscritta dal convenuto, a tenore del quale “La Società non riconosce le
spese incontrate dall' per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde Parte_2
di multe o ammende né delle spese di giustizia penale e amministrativa”.
Tale eccezione è infondata, atteso che la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che "la
clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che
l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute
per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all'articolo
1917, terzo comma, c.c., e di conseguenza è nulla ai sensi dell'articolo 1932 c.c." (Cass., Sez. III,
05.07.2022 n. 21220).
In applicazione del principio di diritto richiamato, deve dichiararsi la nullità della clausola invocata dalla terza chiamata e, conseguentemente, quest'ultima deve tenere indenne il convenuto rispetto al pagamento delle somme dovute all'attrice a titolo di risarcimento dei danni, alle spese di lite, di CTU
e di CTP, nonché al pagamento delle spese legali e tecniche dallo stesso sostenute.
Sulle spese di lite, di CTU e di CTP
Nel caso di specie, in considerazione della parziale soccombenza dell'attrice alla luce del rigetto della domanda relativa alle voci di danno morale e di danno da mancata percezione del reddito a seguito del licenziamento, nonché della ridotta somma liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico e di spese stragiudiziali rispetto alle richieste attoree, si condanna parte convenuta a pagare in favore di parte attrice 4/5 delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00) secondo il criterio del decisum ( cfr. Cass. S.U. 19014 del 2007), con compensazione del rimanente quinto.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, e le spese di CTP sostenute da parte attrice devono essere ripartite per 1/5 a carico di quest'ultima e per 4/5 a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, conseguentemente, condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice la somma di euro 3.628,35, oltre agli interessi compensativi calcolati su tale somma con i criteri indicati in parte motiva, oltre agli interessi al tasso legale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice 4/5 delle spese legali del presente procedimento, che liquida per tale frazione in euro 2042,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, C.U. spese per marca da bollo e spese di notifica nella medesima frazione, compensando il rimanente quinto;
3) Pone le spese di C.T.U. e C.T.P. per 1/5 a carico di parte attrice e per 4/5 a carico di parte convenuta;
4) Condanna terza chiamata, a tenere indenne parte convenuta Controparte_4
da tutto quanto dovrà pagare, in ragione del presente giudizio, a titolo di risarcimento dei danni, spese di lite, di CTU e di CTP.
Lucca, 02.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2491/2021
promossa da:
Parte_1
(Avv. ti Matteo Troni e Gian Luca Santini)
ATTRICE
contro
CP_1
(Avv.ti Francesco Giampaoli e Filippo Giantini)
CONVENUTA CHIAMANTE
E nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
(Avv. Giulia Tronconi)
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c. Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio , chiedendone l'accertamento Parte_1 CP_1
della responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c. e la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'aggressione da parte del cane del convenuto.
A fondamento della propria domanda, parte attrice deduceva che, in data 16.08.2016, alle ore 15.30
circa usciva dal proprio appartamento e, davanti al portone di ingresso del condominio, incontrava il vicino di casa che stava rincasando con il proprio cane di razza Boxer;
che, durante lo CP_1
scambio dei saluti di cortesia, il cane di parte convenuta, senza alcun motivo, le mordeva il braccio;
che solo grazie all'intervento di controparte l'animale allentava la presa e, conseguentemente,
riusciva a liberarsi dal morso;
che, in conseguenza dell'accaduto, riportava evidenti e gravi lesioni al braccio sinistro e veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Unico della Versilia;
che presso il nosocomio veniva diagnosticata una “ferita lacero contusa da morso di cane” e veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di circa tre ore, con applicazione di un drenaggio esterno e prognosi iniziale di 20 giorni;
che, essendo affetta da Linfoadenopatia, giungeva alla guarigione clinica in un tempo maggiore rispetto a quanto normalmente necessario, riportando altresì postumi permanenti nella misura del 5%, come risulta da certificazione medica rilasciata in data 05.10.2016
dal Dr. che svolgeva l'attività di marinaio e, al momento del sinistro, era Persona_1
dipendente dello Yacht M/Y Emera della E & A Aviation, a disposizione del Comandante Per_2
in attesa di salpare;
che, in conseguenza del danno fisico subito al braccio sinistro, dei giorni di malattia e della conseguente impossibilità di svolgere in piena efficienza la propria attività lavorativa,
veniva licenziata;
che, in conseguenza del licenziamento e del mancato svolgimento dell'attività
lavorativa dalla metà del mese di agosto 2016 al mese di febbraio 2017 (quando reperiva una nuova occupazione), aveva subito un danno patrimoniale per la mancata percezione di reddito, che, in considerazione di uno stipendio medio mensile di euro 2.600,00, era da quantificare in complessivi euro 13.000,00; che per il fatto per cui è causa aveva presentato una querela nei confronti del convenuto per il reato previsto e punito dall'art. 590 c.p.; che era stato condannato con CP_1
sentenza di primo grado, poi confermata anche in appello;
che, all'epoca dei fatti, parte convenuta,
per i danni prodotti da animali in custodia, era assicurato con la compagnia Controparte_2
alla quale veniva denunciato il sinistro in questione;
che, all'esito di trattative, l'assicurazione le corrispondeva la somma di euro 3.300,00, comprensiva di euro 300,00 per onorari professionali, che era stata trattenuta in acconto sul maggior danno subito;
che, nonostante i solleciti,
[...]
non dava più alcun riscontro;
che, con Raccomandata A/R del 04.03.2021, l'Avv. Gian CP_3
Luca Santini inviava a l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, CP_1
ex art.2 e ss del DL 132/2014, che, però, a seguito dell'incontro delle parti, non aveva esito positivo.
Chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali come compiutamente quantificati nell'atto introduttivo del giudizio.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio , che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito CP_1
e prodotto.
In particolare, contestava la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali prospettata da controparte, deducendo che risultava non provata, oltre che eccessiva rispetto a quanto già liquidato a titolo risarcitorio dalla compagnia assicurativa in favore di parte attrice;
che, infatti, la somma di euro 3.300,00, che l'assicurazione aveva già corrisposto alla danneggiata, doveva considerarsi già
integralmente satisfattiva dei danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima subiti, ivi comprese le spese legali per l'attività stragiudiziale;
che non era stata compiutamente provata da controparte l'entità del danno biologico e non sussistevano i presupposti per l'aumento a titolo di personalizzazione del danno;
che, quanto alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da mancata percezione di reddito, lo stesso risultava di importo eccessivo e non provato, essendo infondate le argomentazioni a sostegno di tale richiesta;
che parte attrice non aveva provato che il sinistro in oggetto aveva effettivamente reso impossibile lo svolgimento delle mansioni cui era adibita;
che il licenziamento intimato a controparte avrebbe potuto essere considerato illegittimo e,
dunque, i pregiudizi subiti dalla danneggiata non dovevano essere risarciti dal danneggiante;
che la richiesta di parte attrice volta ad ottenere il rimborso delle spese legali era infondata, essendo la somma richiesta già ricompresa nell'importo ricevuto dalla compagnia assicurativa;
che, inoltre, la quantificazione effettuata appariva eccessiva e non provata, stante la allegazione di un mero progetto di notula, che non provava né il danno subito, né la corresponsione della somma.
Chiedeva, infine, la chiamata in causa della compagnia assicurativa Controparte_4
al fine di essere dalla stessa manlevato in forza di una polizza assicurativa stipulata e vigente al momento dei fatti oggetto del presente procedimento.
Concludeva chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Il Giudice, con provvedimento del 14.10.2021, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., fissava la data della nuova udienza al 18.05.2022, al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
in persona del legale rappresentate pro tempore, si costituiva in Controparte_4
giudizio, dichiarando di garantire in virtù di contratto di assicurazione a copertura del CP_1
rischio per i fatti oggetto di causa, nulla obiettando in ordine alla responsabilità dello stesso.
Contestava, tuttavia, le richieste risarcitorie dei danni patrimoniali e non patrimoni prospettate da parte attrice.
Concludeva chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
La causa è stata istruita mediante prova per testi e CTU medico-legale.
All'udienza del 13.11.2024, il Giudice, previo mutamento del rito, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere parzialmente accolta per le ragioni di seguito indicate. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti da parte attrice e dalla stessa ascritti alla responsabilità di , quale custode del cane che l'aveva aggredita, CP_1
mordendole il braccio, in data 18.06.2016.
Sulla responsabilità ex art. 2052 c.c.
La vicenda in questione rientra nel campo di applicazione dell'art. 2052 c.c., che concerne la responsabilità del proprietario per i danni cagionati dall'animale.
Si rileva, innanzitutto, che né il convenuto, né la compagnia assicurativa, hanno contestato la ricostruzione in punto di fatto e la responsabilità del sinistro a carico di , limitandosi a CP_1
replicare unicamente sul quantum debeatur.
Preme, inoltre, evidenziare che, per il fatto oggetto del presente giudizio, parte convenuta è stata condannata per il delitto previsto e punito dall'art. 590 c.p. con sentenza del Giudice di Pace n.
215/2019, confermata dalla sentenza del Tribunale di Lucca n. 24/2019.
In ragione di quanto sopra, è pacifica la responsabilità del convenuto ex art. 2052 c.c. per i danni subiti da parte attrice.
Accertata nell'an la responsabilità di parte convenuta, devono a questo punto essere esaminate le pretese risarcitorie avanzate dalla danneggiata.
Sul risarcimento del danno non patrimoniale
In ordine ai danni non patrimoniali lamentati da parte attrice e, segnatamente, a quelli derivanti dalla lesione all'integrità psico-fisica per effetto dell'aggressione da parte del cane di parte convenuta, si richiamano le valutazioni espresse dal CTU nella consulenza medico-legale, che risultano essere complete, esaurienti, compiutamente motivate, prive di ogni considerazione aprioristica e ampiamente suffragate dagli accertamenti effettuati.
In particolare, il CTU, dopo aver accertato la riferibilità eziologica delle lesioni patite da parte attrice al fatto per cui è causa, ha concluso che: • “In seguito ed a causa dell'evento del 16/08/2016, ebbe a riportare lesione Parte_1
di indiscussa origine traumatica, di relativa entità, rappresentate da "ferite lacero-contuse
avambraccio sinistro”.
• Lo stato psico-fisico preesistente della la vedeva affetta da linfoadenopatia ascellare Pt_1
sinistra che nulla ha interferito sia sul determinismo delle lesioni, sia sul decorso delle stesse;
• Sulla scorta dell'iter documentato e dei trattamenti praticati (sutura delle ferite con
posizionamento di drenaggio), è giustificato ritenere che le sopradescritte lesioni abbiano
comportato un periodo di danno biologico temporaneo così suddiviso:
• totale giorni 5 (cinque);
• parziale al 75% giorni 15 (quindici);
• parziale al 50% giorni 15 (quindici);
• parziale al 25% giorni 15 (quindici);
• Alla stabilizzazione della sopracitata lesioni, che attinsero l'arto non dominante, sono
residuati postumi permanenti non più suscettibili di ulteriori evoluzioni caratterizzati da due
esiti cicatriziali lineari normocromici della lunghezza di circa 2 cm, uno situato sul profilo
dorsale al terzo medio dell'avambraccio, avvallato, e uno situato a livello del terzo medio
della superficie flessoria dell'avambraccio, entrambi con segni di pregressa sutura a
cavaliere e con sottostante percezione palpatoria di infiltrato, ipoestesia superficie dorsale
del IV° e V° dito, ipovalidità della pinza con il IV° e V dito e modico spianamento
dell'eminenza ipothenar, quantificabili, in linea con gli orientamenti baremistici più
autorevoli1 , nella misura del 2,5% ( PER CENTO) senza incidenza Persona_3
sulla capacità lavorativa specifica dell'Attrice, all'epoca marinaio allievo ufficiale e
attualmente operaia”.
Il danno biologico così determinato deve essere liquidato in via equitativa, tenendo conto delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2024, che costituiscono regole integratrici del concetto di equità, con la finalità di circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante (Cass., n. 8468/2020
ed altre).
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno morale, è opportuno, innanzitutto, premettere che la giurisprudenza di legittimità più recente ha rimarcato l'ontologica differenza tra il danno c.d. dinamico relazionale, inteso come menomazione permanente delle attività quotidiane, e danno morale, inteso come patimento interiore del danneggiato non avente base organica ed estraneo alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente.
I danni anzidetti devono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, fermo restando il principio secondo cui il pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore, o danno morale, non è
“in re ipsa” e può essere risarcito ove sia correttamente dedotto ed adeguatamente provato (cfr. Corte
di Cass. n.7513/2018; 19151/2018; 23469/2018; 2788/2019).
Ebbene, nel caso specifico, nell'atto di citazione parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno biologico con relativa personalizzazione, mentre nulla ha dedotto in ordine alla richiesta di risarcimento del danno morale, che è stata avanzata soltanto con la comparsa conclusionale.
Considerato che i presupposti per il risarcimento del danno morale e i fatti costitutivi a fondamento della relativa domanda risarcitoria sono diversi rispetto a quelli relativi al risarcimento del danno biologico, la domanda proposta da parte attrice deve considerarsi come nuova e, in quanto tale,
inammissibile poiché tardivamente proposta.
Si ritiene, inoltre, di non dover effettuare alcun aumento a titolo di personalizzazione del danno, non avendo l'attore allegato la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto tali da superare le conseguenze "comuni" del danno.
Infatti, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione “In presenza di un danno
permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma
di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e la attribuzione di una ulteriore somma a
titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente
dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza
di un danno permanente alla salute - infatti - la misura standard del risarcimento previsto dalla legge
o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema
cosiddetto “del punto variabile”) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del
tutto anomale e affatto peculiari. Le conseguenze dannose - in particolare - da ritenersi normali e
indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la
medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento
del risarcimento” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 11/11/2019 , n. 28988).
Premesso quanto sopra, alla luce delle condivisibili conclusioni cui è giunto il CTU, in applicazione dei parametri indicati dalle predette tabelle ed in considerazione dell'età della infortunata al momento del sinistro (51 anni), il danno dalla stessa subito dovrà essere liquidato come di seguito indicato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età della danneggiata alla data del sinistro 51 anni
Percentuale di invalidità permanente 2,5%
Punto danno biologico (media valore 2% e 3%) € 1.523,90
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 5
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15
Danno non patrimoniale risarcibile
€ 3.809,75 (valore punto danno biologico moltiplicato per la percentuale di invalidità permanente)
Invalidità temporanea totale € 575,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.293,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 431,25
Totale danno biologico temporaneo € 3.162,50
Totale generale: € 6.972,25
Sul risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche
Con riferimento alle spese mediche, il CTU ha stabilito che le spese mediche prodotte in Persona_4
atti sono da ritenersi attinenti e congrue.
In particolare, risultano provate e, pertanto, devono essere risarcite le spese mediche di seguito indicate:
• Scontrino Fiscale n. 28 del 17/08/15 di € 16,00 rilasciato dalla farmacia comunale di
Viareggio per “Brexidolart cutanea schiuma 50g, disp. med. ghiaccio instant busta”;
• Scontrino Fiscale n. 0002 dello 02/09/16 di € 8,01 rilasciato dalla Farmacia Comunale di
Viareggio per “Lorazepam Dorom, 10 cpr”; CP_5
• Ricevuta n. 35 dello 05/09/16 di € 61,00 rilasciata dal Dott. per “1 visita + Persona_5
certificato medico assicurativo”;
• Fattura n. 523/00023683/16 del 30/09/16 di € 80,19 rilasciata dalla USL Toscana Nord Ovest per “eco muscolo tendinea”;
Per la somma complessiva pari ad euro 165,20 per spese mediche.
Sul risarcimento del danno patrimoniale da perdita del rapporto di lavoro
Ad avviso di questo Giudice, non merita accoglimento la domanda di risarcimento della danneggiata per mancata percezione della retribuzione a seguito di licenziamento. Invero, dalla documentazione versata in atti (v. all. 8 parte attrice) risulta che il licenziamento è
stato illegittimamente disposto dal datore di lavoro in quanto basato esclusivamente sulla malattia di parte attrice, non essendo lo stesso motivato né dal superamento del periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso di specie, né dalla sopravvenuta inidoneità della danneggiata a svolgere le mansioni a cui era adibita a causa delle lesioni subite.
Parte attrice, pertanto, avrebbe potuto impugnare nelle sedi opportune il licenziamento, evitando di subire i pregiudizi patrimoniali oggetto della richiesta risarcitoria in esame.
Deve, pertanto, essere applicato l'art. 1227, 2°comma c.c., rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L., Ord. n. 22352 del 05.08.2021) ha chiarito che “l'ipotesi prevista dall'art.
1227 primo comma cod.civ. riguarda il contributo eziologico del danneggiato nella produzione
dell'evento dannoso e va tenuta distinta da quella disciplinata dal secondo comma dello stesso
articolo la quale, riferendosi al comportamento, successivo all'evento, con il quale il medesimo
danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità, attiene
al danno-conseguenza ( cfr. Cass. 21/01/2020 n. 1165). Ai fini della concreta risarcibilità dei danni
subiti dal creditore, l'art. 1227 secondo comma cod.civ. pone la condizione dell'inevitabilità dei danni
attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza ed impone perciò al creditore anche una condotta attiva o
positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di tale comportamento. Nell'ambito
dell'ordinaria diligenza richiesta, tuttavia, sono ricomprese soltanto quelle attività che non siano
gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (cfr. Cass. 30/07/2018
n. 20146)”.
Nel caso di specie, attesa la manifesta illegittimità del licenziamento, si ritiene che l'impugnazione dello stesso non avrebbe costituito un'attività gravosa o eccezionale o tale da comportare notevoli rischi o sacrifici, rientrando, invece, nell'attività esigibile da parte attrice secondo i canoni dell'ordinaria diligenza.
Per le ragioni esposte, non può essere posto a carico di parte convenuta l'obbligo di risarcire un danno che la danneggiata avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza. Sul risarcimento del danno patrimoniale per spese legali per attività stragiudiziale
Per quanto riguarda la domanda relativa al pagamento delle spese stragiudiziali, può essere riconosciuta a parte attrice la somma di euro 441,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese sostenute per l'assistenza legale in fase di negoziazione assistita.
La somma di cui sopra viene così quantificata tenuto conto dei parametri di cui al d.m. 55 del 2014,
con riferimento al valore della causa, alle tariffe medie ed alla sola voce relativa all'attivazione della procedura.
Non può, invece, essere accolta la domanda di pagamento della maggior somma come richiesta da parte danneggiata, in mancanza di documenti comprovanti l'effettività dell'esborso, che non può
essere desunto dalla produzione di una “prenotula”.
Sul risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
In conclusione, la somma degli importi del danno patrimoniale (€ 606,20, di cui € 165,20 per spese mediche e € 441,00 per spese legali stragiudiziali) e non patrimoniale (€ 6.972,25 per danno biologico) ammonta ad euro 7.578,45.
L'importo come sopra quantificato deve essere ridotto, avendo parte attrice già ricevuto, in acconto,
in data 30.12.2016, dalla compagnia assicurativa la somma di euro 3.300,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti.
In presenza di acconti, la Suprema Corte (Cass., Sez. VI, Ord. n. 1637/2020) ha recentemente chiarito che “il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di:
(a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della
liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non
scelga di liquidare il danno in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di
risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo
danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del
17/02/1995).
1.5. Queste regole ovviamente debbono trovare applicazione sia quando il debitore adempia la
propria obbligazione uno actu, sia quando, prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli
acconti. In quest'ultimo caso, la soluzione del problema pratico concernente i criteri di defalco degli
acconti dal credito risarcitorio va individuata alla luce della ratio della soluzione adottata da Sez.
un. 1712/95, cit.. Tale ratio consiste in ciò: che la liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni
di valore deve, per così dire, "simulare" il vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare
dall'investimento della somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata.
E' dunque evidente che, nel caso di pagamenti in acconto, il creditore:
(a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la
possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per
questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
(b) dopo il pagamento del (primo) acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più
dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale
dovutogli; dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla
perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle
obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto
dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito,
ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: (c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito
al pagamento dell'acconto;
(c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata
anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
1.5. Tali principi sono stati ripetutamente affermati da questa Corte, e sono ormai divenuti jus
receptum: in tal senso si vedano Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15856 del 12.6.2019; Sez. 3, Ordinanza n.
29031 del 13.11.2018; Sez. 3, Sentenza n. 27477 del 30.10.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del
20.8.2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14311 del 5.6.2018; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 1103 del 18.1.2018;
Sez. 3, Sentenza n. 25817 del 31.10.2017; Sez.
3 - Sentenza n. 9950 del 20/04/2017. RV. 643854 —
02; Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014 …
1.7. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa
composizione, la quale provvederà a defalcare gli acconti pagati dalla dal credito CP_6
risarcitorio applicando i princìpi di diritto sopra indicati, e dunque calcolando separatamente, e poi
sommando, il credito in conto capitale ed il credito da mora debendi.
Il credito in concreto (ndr: in conto) capitale andrà calcolato col seguente criterio:
(a) rivalutando il credito alla data della decisione in base all'indice FOI calcolato dall'Istat;
(b) rivalutando tutti gli acconti alla data della decisione in base all'indice FOI calcolato dall'Istat;
(c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a).
1.8. Il credito da mora debendi andrà invece calcolato col seguente criterio:
(a) applicando un saggio scelto equitativamente sull'intero credito risarcitorio, espresso in moneta
dell'epoca del sinistro, e poi rivalutato anno per anno, fino alla data di pagamento del primo acconto;
in alternativa, sarà possibile applicare il suddetto saggio su una base di calcolo rappresentata dalla semisomma tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca del sinistro, e il medesimo credito
espresso in moneta dell'epoca del pagamento del primo acconto;
(b) applicando un saggio scelto equitativamente sul credito rimanente dopo la sottrazione del primo
acconto, espresso in moneta dell'epoca di pagamento del primo acconto, e poi rivalutato anno per
anno, fino alla data di pagamento del secondo acconto;
in alternativa, sarà possibile applicare il
suddetto saggio su una base di calcolo rappresentata dalla semisomma tra il credito risarcitorio
espresso in moneta dell'epoca del pagamento del primo acconto, e il medesimo credito espresso in
moneta dell'epoca del pagamento del secondo acconto;
(c) ripetendo l'operazione sub (b) per i successivi segmenti temporali intercorsi tra il pagamento dei
vari acconti.
1.9. Compiute le operazioni che precedono, la stima dell'eventuale differenza a favore del creditore
o del debitore andrà effettuata sommando algebricamente:
(a) il capitale residuo, determinato coi criteri di cui al § 1.7;
(b) il complessivo danno da mora, determinato coi criteri di cui al § 1.8.”.
In applicazione del suddetto principio di diritto, quanto al credito in conto capitale, lo stesso ammonta ad euro 3.628,35, risultante dalla differenza tra l'intero credito risarcitorio rivalutato all'attualità (euro 7.578,45) e l'acconto rivalutato all'attualità (euro 3.950,10).
Spetteranno, altresì, al creditore gli interessi compensativi calcolati su tale somma in base ai criteri matematici sopra più compiutamente e specificatamente indicati.
Dal momento della sentenza sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Sulla domanda di manleva La domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della propria compagnia assicurativa deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Invero, è pacifica l'operatività della polizza assicurativa per il fatto oggetto di causa.
È sorta, tuttavia, contestazione in ordine al diritto dell'assicurato alla rifusione delle spese di resistenza in giudizio.
In particolare, la terza chiamata ha contestato di dover rifondere le spese di lite in favore dell'assicurato, invocando a tal fine l'art. 73 delle condizioni generali di assicurazione, parte integrante della polizza sottoscritta dal convenuto, a tenore del quale “La Società non riconosce le
spese incontrate dall' per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde Parte_2
di multe o ammende né delle spese di giustizia penale e amministrativa”.
Tale eccezione è infondata, atteso che la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che "la
clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che
l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute
per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all'articolo
1917, terzo comma, c.c., e di conseguenza è nulla ai sensi dell'articolo 1932 c.c." (Cass., Sez. III,
05.07.2022 n. 21220).
In applicazione del principio di diritto richiamato, deve dichiararsi la nullità della clausola invocata dalla terza chiamata e, conseguentemente, quest'ultima deve tenere indenne il convenuto rispetto al pagamento delle somme dovute all'attrice a titolo di risarcimento dei danni, alle spese di lite, di CTU
e di CTP, nonché al pagamento delle spese legali e tecniche dallo stesso sostenute.
Sulle spese di lite, di CTU e di CTP
Nel caso di specie, in considerazione della parziale soccombenza dell'attrice alla luce del rigetto della domanda relativa alle voci di danno morale e di danno da mancata percezione del reddito a seguito del licenziamento, nonché della ridotta somma liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico e di spese stragiudiziali rispetto alle richieste attoree, si condanna parte convenuta a pagare in favore di parte attrice 4/5 delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00) secondo il criterio del decisum ( cfr. Cass. S.U. 19014 del 2007), con compensazione del rimanente quinto.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, e le spese di CTP sostenute da parte attrice devono essere ripartite per 1/5 a carico di quest'ultima e per 4/5 a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, conseguentemente, condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice la somma di euro 3.628,35, oltre agli interessi compensativi calcolati su tale somma con i criteri indicati in parte motiva, oltre agli interessi al tasso legale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice 4/5 delle spese legali del presente procedimento, che liquida per tale frazione in euro 2042,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, C.U. spese per marca da bollo e spese di notifica nella medesima frazione, compensando il rimanente quinto;
3) Pone le spese di C.T.U. e C.T.P. per 1/5 a carico di parte attrice e per 4/5 a carico di parte convenuta;
4) Condanna terza chiamata, a tenere indenne parte convenuta Controparte_4
da tutto quanto dovrà pagare, in ragione del presente giudizio, a titolo di risarcimento dei danni, spese di lite, di CTU e di CTP.
Lucca, 02.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli