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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 18928/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18928/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BASTINI IVAN che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CATROPPA ROSA Controparte_1
MARIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SIi e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
15/12/1984.
Dal matrimonio sono nati i figli: e ora maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 31/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che, 2) nell'ambito della definizione dei rapporti derivanti dal matrimonio, la SIa trasferirà al SI – per il corrispettivo di € 82.000,00 Controparte_1 Parte_1
(ottantaduemila/00) - la propria quota di comproprietà dell'unità immobiliare ubicata in Venaria Reale
(TO), Via Francesco Petrarca n. 61 (scala 4), acquistata dai coniugi in data 14/12/1995 per atto a rogito Notaio di RI (Repertorio n. 74199 - Raccolta n. 37088), e precisamente: - al Persona_3 primo piano sopra piloti: un alloggio composto di due camere, soggiorno, cucina e servizi con le relative dipendenze;
- fra le coerenze: pianerottolo, vano ascensore, alloggio I Corso Puccini, Via Petrarca, alloggio G, con annessa cantina al piano interrato distinta con il n. 59; - al piano interrato: un locale ad uso autorimessa distinto con il n. 35 e fra le coerenze: autorimesse 33 e 34, area di manovra, uscita di sicurezza. Dette unità immobiliari risultano così censite al Nuovo Catasto Edilizio Urbano – Comune di
Venaria Reale (TO): Foglio 31, M.N. 296, sub. 52, Via Francesco Petrarca n. 61, piano primo (alloggio e cantina) – Foglio 31, M.N. 296, sub. 135, Via Donatello n. 8, piano interrato (locale autorimessa); 3) il trasferimento della porzione immobiliare di cui al precedente punto 2) verrà effettuato a corpo, comprensivo di tutti i diritti, azioni, ragioni, pertinenze, accessioni, servitù attive e passive inerenti alle entità de quibus, che verranno trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il trasferimento sarà comprensivo di tutti i diritti condominiali, nonché della comunione di tutto ciò che per legge, patti o consuetudine è considerato comune fra diversi condomini e verrà fatto sotto dichiarazione di conoscenza ed impegno di osservanza di tutte le norme clausole e statuizioni contenuti nel regolamento di condominio;
4) il trasferimento della porzione immobiliare di cui al precedente punto 2) sarà formalizzato - a spese del SI – entro 90 giorni dall'omologazione della separazione, Parte_1 con atto notarile da sottoporsi a registrazione a cura del Notaio rogante con richiesta dei benefici di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987; 5) il pagamento del corrispettivo di € 82.000,00 a favore della SIa
avverrà, da parte del SI , contestualmente al rogito di cui al Controparte_1 Parte_1 precedente punto 4), anche per il tramite di fondi derivanti dalla stipula di contratto di mutuo;
6) le spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale di cui al precedente punto 2), maturate e maturande, anche se deliberate prima dell'atto notarile di cui al precedente punto 4), sono a carico esclusivo del SI , così come le utenze domestiche afferenti all'alloggio; 7) sono a carico del SI Parte_1
e della sig.ra nella misura del 50% ciascuno i costi della tassa rifiuti Parte_1 Controparte_1
(TARI) maturata fino alla stipula del rogito notarile di cessione da parte della sig.ra Controparte_1 al sig. della propria quota di comproprietà dell'immobile di cui al precedente punto 2). Parte_1
pagina 2 di 3 PRENDE ATTO che i coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla suddivisione dei beni e degli arredi presenti all'interno della casa coniugale.
PRENDE ATTO che i coniugi si danno reciprocamente atto che ciascuno è intestatario esclusivo della propria autovettura e titolare del relativo contratto di assicurazione.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento, in quanto allo stato godono di redditi autonomi e sufficienti e dichiarano altresì di aver già definito ogni ulteriore questione di carattere economico – patrimoniale, così da null'altro aver reciprocamente più a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione, essendo l'accordo patrimoniale tra i coniugi intervenuto nel presente atto un elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale.
PRENDE ATTO che i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di RI in data 06/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18928/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BASTINI IVAN che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CATROPPA ROSA Controparte_1
MARIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SIi e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
15/12/1984.
Dal matrimonio sono nati i figli: e ora maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 31/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che, 2) nell'ambito della definizione dei rapporti derivanti dal matrimonio, la SIa trasferirà al SI – per il corrispettivo di € 82.000,00 Controparte_1 Parte_1
(ottantaduemila/00) - la propria quota di comproprietà dell'unità immobiliare ubicata in Venaria Reale
(TO), Via Francesco Petrarca n. 61 (scala 4), acquistata dai coniugi in data 14/12/1995 per atto a rogito Notaio di RI (Repertorio n. 74199 - Raccolta n. 37088), e precisamente: - al Persona_3 primo piano sopra piloti: un alloggio composto di due camere, soggiorno, cucina e servizi con le relative dipendenze;
- fra le coerenze: pianerottolo, vano ascensore, alloggio I Corso Puccini, Via Petrarca, alloggio G, con annessa cantina al piano interrato distinta con il n. 59; - al piano interrato: un locale ad uso autorimessa distinto con il n. 35 e fra le coerenze: autorimesse 33 e 34, area di manovra, uscita di sicurezza. Dette unità immobiliari risultano così censite al Nuovo Catasto Edilizio Urbano – Comune di
Venaria Reale (TO): Foglio 31, M.N. 296, sub. 52, Via Francesco Petrarca n. 61, piano primo (alloggio e cantina) – Foglio 31, M.N. 296, sub. 135, Via Donatello n. 8, piano interrato (locale autorimessa); 3) il trasferimento della porzione immobiliare di cui al precedente punto 2) verrà effettuato a corpo, comprensivo di tutti i diritti, azioni, ragioni, pertinenze, accessioni, servitù attive e passive inerenti alle entità de quibus, che verranno trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il trasferimento sarà comprensivo di tutti i diritti condominiali, nonché della comunione di tutto ciò che per legge, patti o consuetudine è considerato comune fra diversi condomini e verrà fatto sotto dichiarazione di conoscenza ed impegno di osservanza di tutte le norme clausole e statuizioni contenuti nel regolamento di condominio;
4) il trasferimento della porzione immobiliare di cui al precedente punto 2) sarà formalizzato - a spese del SI – entro 90 giorni dall'omologazione della separazione, Parte_1 con atto notarile da sottoporsi a registrazione a cura del Notaio rogante con richiesta dei benefici di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987; 5) il pagamento del corrispettivo di € 82.000,00 a favore della SIa
avverrà, da parte del SI , contestualmente al rogito di cui al Controparte_1 Parte_1 precedente punto 4), anche per il tramite di fondi derivanti dalla stipula di contratto di mutuo;
6) le spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale di cui al precedente punto 2), maturate e maturande, anche se deliberate prima dell'atto notarile di cui al precedente punto 4), sono a carico esclusivo del SI , così come le utenze domestiche afferenti all'alloggio; 7) sono a carico del SI Parte_1
e della sig.ra nella misura del 50% ciascuno i costi della tassa rifiuti Parte_1 Controparte_1
(TARI) maturata fino alla stipula del rogito notarile di cessione da parte della sig.ra Controparte_1 al sig. della propria quota di comproprietà dell'immobile di cui al precedente punto 2). Parte_1
pagina 2 di 3 PRENDE ATTO che i coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla suddivisione dei beni e degli arredi presenti all'interno della casa coniugale.
PRENDE ATTO che i coniugi si danno reciprocamente atto che ciascuno è intestatario esclusivo della propria autovettura e titolare del relativo contratto di assicurazione.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento, in quanto allo stato godono di redditi autonomi e sufficienti e dichiarano altresì di aver già definito ogni ulteriore questione di carattere economico – patrimoniale, così da null'altro aver reciprocamente più a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione, essendo l'accordo patrimoniale tra i coniugi intervenuto nel presente atto un elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale.
PRENDE ATTO che i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di RI in data 06/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3