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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/02/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del giorno 3-02-2025,
ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3192/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANGHÌ Parte_1 C.F._1
DANIELE
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASCINO MARIA CP_1 C.F._2
CONCETTA
Resistente
oggetto: sfratto per morosità
P.Q.M.
Il Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando
1) Dichiara cessata la materia del contendere
2) Compensa fra le parti le spese del giudizio
IN FATTO E IN DIRITTO pagina 1 di 3 Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'odierna ricorrente intimava sfratto per morosità alla conduttrice . CP_1
Esponeva di essere proprietaria di un immobile sito in Palermo in corso dei Mille n. 931, piano secondo, identificato al Catasto Fabbricati di Palermo al foglio 88, particella 572, sub 5, zona censuaria
2, categ. A/2, cl. 6, vani 5,5, condotto in locazione dalla sig.ra come da contratto CP_1
dell'01.09.2020, registrato il 29.09.2020.
Esponeva che il canone convenuto fra le parti era di € 475,00 (Euro quattrocentosettantacinque/00)
mensili da corrispondersi in rate anticipate e che la conduttrice non aveva provveduto al pagamento del canone dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2023, oltre al mancato pagamento di € 100,00
(Euro cento/00) a titolo di canoni arretrati e degli oneri condominiali per un importo di € 2.172,43
(Euro duemilacentosettantadue/43) di cui € 983,80 (Euro novecentottantre/80) anticipati al CP_2
dalla stessa sig.ra come da bonifici del 03.03.2023 e 13.06.2023 che allegava. Pt_1
Tutto ciò premesso intimava alla conduttrice sfratto per morosità invitandola a lasciare immediatamente libero di persone, vuoto di cose e nella piena disponibilità dell'intimante, l'immobile oggetto della locazione.
Si costituiva l'intimata che si opponeva alla convalida.
Questo decidente emetteva ordinanza di rilascio , disponeva il mutamento del rito, e rimetteva le parti alla mediazione.
Nelle more del giudizio le parti trovavano un accordo e pertanto chiedevano che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio
All'udienza del 3-02-2025 viene emessa sentenza ex art 429 cpc
Va dichiarata cessata la materia del contendere come richiesto dalle parti.
In seguito al rilascio dell'immobile oggetto del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo, pertanto
è venuta meno la ragione del contendere fra le parti, è venuto meno l'interesse ad agire e contraddire così come gli stessi procuratori delle parti hanno dichiarato.
pagina 2 di 3 La situazione contestata, che ha dato origine alla domanda, è venuta meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione. Nella fattispecie si è quindi verificata la cessazione della materia del contendere che costituisce una fattispecie di estinzione del processo, proprio perché è venuto meno l'interesse della parte ricorrente alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Si compensano le spese del giudizio, come richiesto dalle parti .
IL GOT
Dott.ssa Maria Rosalia Grassadonia
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del giorno 3-02-2025,
ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3192/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANGHÌ Parte_1 C.F._1
DANIELE
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASCINO MARIA CP_1 C.F._2
CONCETTA
Resistente
oggetto: sfratto per morosità
P.Q.M.
Il Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando
1) Dichiara cessata la materia del contendere
2) Compensa fra le parti le spese del giudizio
IN FATTO E IN DIRITTO pagina 1 di 3 Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'odierna ricorrente intimava sfratto per morosità alla conduttrice . CP_1
Esponeva di essere proprietaria di un immobile sito in Palermo in corso dei Mille n. 931, piano secondo, identificato al Catasto Fabbricati di Palermo al foglio 88, particella 572, sub 5, zona censuaria
2, categ. A/2, cl. 6, vani 5,5, condotto in locazione dalla sig.ra come da contratto CP_1
dell'01.09.2020, registrato il 29.09.2020.
Esponeva che il canone convenuto fra le parti era di € 475,00 (Euro quattrocentosettantacinque/00)
mensili da corrispondersi in rate anticipate e che la conduttrice non aveva provveduto al pagamento del canone dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2023, oltre al mancato pagamento di € 100,00
(Euro cento/00) a titolo di canoni arretrati e degli oneri condominiali per un importo di € 2.172,43
(Euro duemilacentosettantadue/43) di cui € 983,80 (Euro novecentottantre/80) anticipati al CP_2
dalla stessa sig.ra come da bonifici del 03.03.2023 e 13.06.2023 che allegava. Pt_1
Tutto ciò premesso intimava alla conduttrice sfratto per morosità invitandola a lasciare immediatamente libero di persone, vuoto di cose e nella piena disponibilità dell'intimante, l'immobile oggetto della locazione.
Si costituiva l'intimata che si opponeva alla convalida.
Questo decidente emetteva ordinanza di rilascio , disponeva il mutamento del rito, e rimetteva le parti alla mediazione.
Nelle more del giudizio le parti trovavano un accordo e pertanto chiedevano che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio
All'udienza del 3-02-2025 viene emessa sentenza ex art 429 cpc
Va dichiarata cessata la materia del contendere come richiesto dalle parti.
In seguito al rilascio dell'immobile oggetto del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo, pertanto
è venuta meno la ragione del contendere fra le parti, è venuto meno l'interesse ad agire e contraddire così come gli stessi procuratori delle parti hanno dichiarato.
pagina 2 di 3 La situazione contestata, che ha dato origine alla domanda, è venuta meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione. Nella fattispecie si è quindi verificata la cessazione della materia del contendere che costituisce una fattispecie di estinzione del processo, proprio perché è venuto meno l'interesse della parte ricorrente alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Si compensano le spese del giudizio, come richiesto dalle parti .
IL GOT
Dott.ssa Maria Rosalia Grassadonia
pagina 3 di 3