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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/11/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 507/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Maria Elena Taruffi Consigliere Ausiliario Relatore
Riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 507/2022, assunta in decisione nella Camera di
Consiglio del 08/10/2024
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Bovina Parte_1 C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Oberdan C.F._2
n. 26
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore CP_1 C.F._3
Schiavone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, C.F._4
Galleria del Toro n. 3
APPELLATO
CONCLUSIONI le parti hanno depositato ritualmente note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 07/03/2008, il sig. conveniva in giudizio CP_1
dinanzi al Tribunale di Bologna la sig.ra , per sentir accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “- accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione legale esistente tra gli ex coniugi e e, per gli effetti, - accertare e dichiarare la divisione dell'unità CP_1 Parte_1 pagina 1 di 6 immobiliare sita in Bologna, alla via San Donato n. 33/3, identificata al Catasto Urbano del medesimo
Comune alla particella 6040, foglio 166, mappale 138 sub 23, nonché di tutti i relativi mobili di arredo menzionati in narrativa;
- accertare e dichiarare la quota di comproprietà del IG.
[...]
su tutti i predetti beni nella misura di ½; - disporre e, conseguentemente, condannare la CP_1
IG.ra a pagare a parte attrice, a titolo di corrispettivo pro quota del godimento dei beni Parte_1 in comunione, la somma di € 16.66 al giorno (=€ 500 mensili), o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, pari a ½ di quanto il IG. avrebbe potuto e potrebbe percepire con un CP_1
contratto di locazione dei medesimi beni, con decorrenza dalla data di deposito in Cancelleria della
Sentenza di separazione (20 ottobre 2023) fino all'effettivo rilascio dell'immobile detenuto sine titulo, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo.” con vittoria delle spese.
Costituitasi in giudizio la sig.ra , chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via Parte_1
riconvenzionale, di accertare e dichiarare che i beni, oggetto di domanda, erano ricaduti in comunione ordinaria, in quanto acquistati da coniugi giudizialmente separati con sentenza passata in giudicato;
chiedeva altresì di accertare e dichiarare che altri beni mobili (Piaggio Vespa, Fiat Marea Weekend,
AP Scarabeo) erano stati acquistati dall'attore con denaro proveniente da conto cointestato, con diritto per la convenuta alla restituzione della metà del prezzo di acquisto oltre interessi e rivalutazione;
chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare in capo alla sig.ra la quota di Parte_1 comproprietà sull'immobile nella misura di 9/10 per aver provveduto ella stessa con risorse personali a pagarne il corrispettivo, chiedendo che le venisse attribuita l'intera proprietà previo addebito per il pagamento di eventuali eccedenze in favore dell'attore da compensarsi con le somme dallo stesso dovuto in virtù dei beni mobili di cui si era appropriato;
sempre in via subordinata, la convenuta avanzava domanda di assegnazione anche qualora il Tribunale avesse ritenuto di considerare l'immobile e i mobili facenti parte di una comunione legale, chiedendo di accertare e quantificare le somme provenienti dal patrimonio personale della e le somme della comunione utilizzate da Pt_1 per acquisti di beni utilizzati in via esclusiva e portati via dall'abitazione all'atto del suo CP_1
allontanamento.
Depositate le memorie istruttorie, veniva disposta CTU al fine di valutare il valore dell'immobile oggetto di causa, che veniva individuato in € 198.200,00 (immobile ed arredi), e, all'esito, venivano ammesse le prove orali.
La causa, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con termini per le parti per il deposito di memorie conclusive.
Con sentenza n. 1791/2012, depositate in Cancelleria in data 25/06/2012, il Tribunale di Bologna dichiarava sciolta la comunione, attribuendo ad l'intera proprietà dell'immobile e dei Parte_1
pagina 2 di 6 relativi arredi, condannando la medesima al pagamento della somma di € 99.000,00 in favore di a titolo di conguaglio, condizionandone l'attribuzione all'integrale pagamento CP_1 dell'importo sopra indicando, dichiarando altresì tenuta al pagamento in favore Parte_1 dell'attore dell'ulteriore importo di € 12.992,00 a titolo di frutti civili per mancato godimento.
Con atto di appello, notificato il 06/12/2012, la sig.ra chiedeva in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dichiarare inammissibili, in quanto tardive, le domande di controparte formulate oltre la scadenza del primo termine ex art. 183 c.p.c., tra cui la richiesta di assegnazione in natura dell'intera proprietà mobiliare ed immobiliare, riproponendo le domande già formulate in primo grado ed insistendo per l'ammissione di nuova consulenza tecnica e delle prove orali.
Costituitosi in giudizio l'appellato , chiedeva dichiararsi l'inammissibilità CP_1 dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Trattenuta la causa in decisione, con sentenza n. 1928/2018, pubblicata il 13/07/2018 la Corte
d'Appello di Bologna, dichiarava, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, lo scioglimento della comunione di cui è causa, attribuendo ad l'intera Parte_1 proprietà dell'immobile, oggetto di causa, e dei relativi arredi, dichiarando tenuta e condannando la medesima al pagamento in favore di della somma di € 95.428,16 a titolo di CP_1
conguaglio; respinta ogni altra domanda e con integrale compensazione delle spese.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna la sig.ra proponeva ricorso Parte_1
dinanzi alla Corte di Cassazione, giudizio nel quale rimaneva contumace. CP_1
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6820/2021, pubblicata in data 11/03/2021, così statuiva:
“Accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibili i primi due e rigetta il terzo, e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione”.
Quanto al motivo accolto, la Corte di Cassazione così si pronunciava: ”il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 323, 324, 325, 326 e 327 c.p.c. quanto all'individuazione della data di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Bologna n.
4901/2023, con la quale è stata pronunciata la separazione tra i coniugi . La questione, che rileva sempre ai fini della decorrenza della data a partire dalla quale scatta l'obbligo di rimborso in capo al della metà delle rate di mutuo pagate in esclusiva dalla , investe l'affermazione dei CP_1 Pt_1
giudici di appello che hanno stabilito che il passaggio in giudicato della sentenza di separazione fosse avvenuto in data 2/12/2004, facendo evidentemente applicazione del cd. termine lungo. La deduzione
di parte ricorrente è fondata, posto che, come si ricava dalla documentazione prodotta dalla
pagina 3 di 6 controparte, e riportato anche in ricorso, la sentenza de qua era stata notificata in data 19/11/2003, avendo la stessa Cancelleria attestato in calce alla copia della sentenza prodotta sempre dalla difesa del che alla data del 27/1/2004 non risultava proposta impugnazione. Attesa l'applicabilità CP_1 dell'art. 325 c.p.c., la data del passaggio in giudicato della sentenza di separazione deve essere individuata in quella del 19/12/2003. Il motivo deve quindi essere accolto con la conseguente cassazione della sentenza in parte qua”.
Con atto di citazione in riassunzione davanti al Giudice del rinvio ex artt. 392 c.p.c. Parte_1 conveniva in giudizio per sentir la Corte dì Appello di Bologna “conformarsi CP_1 alla statuizione della Suprema Corte di Cassazione di cui all'ordinanza n. 6820/2021 e, come nella medesima stabilito, accertare e dichiarare che la sentenza del Tribunale di Bologna n. 4901/2003 è passata in giudicato in data 19.12.2003 e, conseguentemente, statuire che le rate del mutuo pagate dalla IG.ra , di cui il IG. deve corrispondere alla medesima IG.ra Parte_1 CP_1 [...]
la metà, sono tutte quelle posteriori al 19.12.2003, determinando l'ammontare conseguente in Pt_1
€ 5.036,85, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo, da scalarsi, per compensazione, da quanto dovuto dalla IG.ra Parte_1 al IG. .”, con vittoria di spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio. Parte_2
L'appellato si costituiva in giudizio rideterminando in € 4.582,42 l'importo da CP_1 rimborsare a e chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore Parte_1 dell'importo di € 93.266,35, a titolo di conguaglio, oltre rivalutazione ed interessi sino al saldo.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, con l'invito alle parti al deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa, previa designazione del Consigliere relatore, veniva trattenuta in decisione nella Camera di Consiglio del 08/10/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che la difesa di ha provveduto alla riassunzione del Parte_1
giudizio dinanzi a questa Corte con atto passato a notifica in data 11/03/2022, perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 25/03/2022, secondo il termine di un anno previsto dal previgente art. 392
c.p.c., applicabile ai giudizi instaurati prima del 04/07/2009, data di entrata in vigore della riforma introdotta dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69; il termine per la riassunzione decorre dalla data di pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione, intervenuta in data 11/03/2021.
Alla luce delle statuizioni della Corte di Cassazione, a cui questo Collegio è tenuto a conformarsi, la sentenza del Tribunale di Bologna n. 4901/2003, che ha deciso giudizialmente la separazione dei coniugi, è passata in giudicato in data 19.12.2003; da tale data, sorge l'obbligo per CP_1
pagina 4 di 6 di rimborsare il 50% delle rate del mutuo pagate dalla IG.ra , pari CP_1 Parte_1 secondo la difesa di quest'ultima ad € 5.036,85 e secondo la difesa del sig. ad CP_1
€ 4.582,42.
Per individuare correttamente l'importo dovuto da a a titolo CP_1 Parte_1
di rimborso di quanto versato dalla medesima all'Istituto Bancario per il mutuo concesso ai coniugi per l'acquisto dell'immobile per cui è causa, occorre riferirsi alla comunicazione del Banco di
Sicilia – Centro Mutui Bologna (doc. 18 – già richiamato dalla sentenza n. 1928/2018 della Corte
d'Appello di Bologna e nuovamente depositato dalla difesa di all'atto della CP_1 costituzione nella presente fase di giudizio), avente ad oggetto “Mutuo intestato Parte_3
”, nella quale si legge “A richiesta dell'interessata, visti gli atti d'ufficio, si
[...] conferma che in relazione al mutuo n. 0380.00027.000.65, intestato ad “ Parte_3
” le rate in scadenza relative al periodo 30.04.2000 – 31.12.2006, data di
[...]
estinzione del mutuo, sono state regolarmente addebitate al conto corrente n. 0300.2004.50 intestato alla IG.ra e sommano ad EURO 20.063,56” Parte_1
La modalità di calcolo, sulla quale - come correttamente rilevato dalla difesa di CP_1
- si è formato il giudicato, adottata dalla sentenza n. 1928/2018 della Corte d'Appello di
[...]
Bologna, ha determinato in € 247,70 la rata mensile di mutuo, dividendo l'importo totale versato (€
20.063,56) per il numero dei mesi di cui al periodo 30.04.2000 – 31.12.2006 (n. 81 mensilità).
Per determinare l'importo complessivamente versato da nell'arco temporale Parte_1
decorrente dal 19.12.2003 (data di passaggio in giudicato della sentenza di separazione legale dei coniugi – – come fissata dalla Corte di Cassazione) al 31.12.2006 (data di Pt_1 CP_1 cessazione del mutuo) occorre moltiplicare l'importo del rateo mensile (€ 247,70) per il numero dei mesi intercorrenti nel periodo sopra individuato (mensilità 37), per un totale di € 9.164,90, il cui
50% pari ad € 4.582,50 è di competenza di . CP_1
****
Per quanto sopra, occorre rideterminare conseguentemente l'importo a titolo di conguaglio dovuto da a in esito alla quantificazione operata da questo Collegio Parte_1 CP_1
in conformità alla statuizione della Corte di Cassazione.
Difatti, la sentenza n. 1928/2018 della Corte d'Appello di Bologna aveva condannato Pt_1
a versare a a titolo di conguaglio l'importo di € 95.428,16, avendo
[...] CP_1 detratto dall'importo di € 99.000,00 (pari al 50% di € 198.000,000, valore attribuito dal consulente d'ufficio all'immobile per cui è causa, sito in Bologna Via San Donato n. 33/3) l'importo allora determinato a titolo di rimborso delle rate di mutuo.
pagina 5 di 6 Tenuto conto dell'importo di € 4.582,50, quantificato secondo il calcolo sopra riportato, da portare in detrazione all'importo di conguaglio, è tenuta a versare a Parte_1 CP_2
l'importo di € 94.417,58.
***
Occorre poi esaminare la domanda avanzata dalla difesa di , che insiste per il CP_2
riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria sull'importo determinato a titolo di conguaglio.
Sulla mancata rivalutazione monetaria, non disposta dal Tribunale prima e dalla Corte d'Appello poi, nonostante il conguaglio determinato in esito allo scioglimento della comunione legale e alla definitiva assegnazione dell'immobile ad uno dei coniugi rappresenti un debito di valore, è sceso definitivamente il giudicato, non avendo la parte interessata impugnato dinanzi alla Corte di
Cassazione il relativo capo della sentenza, che ne ometteva la pronuncia.
Diversamente, invece, potrà dirsi per il riconoscimento degli interessi legali, che trovano applicazione nonostante non siano stati esplicitamente riconosciuti in dispositivo, in quanto obbligazione accessoria funzionalmente preposta in ragione compensativa del ritardo da parte dell'obbligato all'esecuzione della prestazione dovuta.
****
Le spese di lite – stante la natura della presente controversia e la reciproca soccombenza – vengono integralmente compensate sia per quanto attiene al giudizio di legittimità che per il presente giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
dell'importo di € 94.417,58 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla data della
[...] presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite sia del giudizio di legittimità che del presente giudizio.
Cosi deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del I sezione Civile il 9 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente dott. Maria Elena Taruffi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Maria Elena Taruffi Consigliere Ausiliario Relatore
Riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 507/2022, assunta in decisione nella Camera di
Consiglio del 08/10/2024
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Bovina Parte_1 C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Oberdan C.F._2
n. 26
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore CP_1 C.F._3
Schiavone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, C.F._4
Galleria del Toro n. 3
APPELLATO
CONCLUSIONI le parti hanno depositato ritualmente note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 07/03/2008, il sig. conveniva in giudizio CP_1
dinanzi al Tribunale di Bologna la sig.ra , per sentir accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “- accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione legale esistente tra gli ex coniugi e e, per gli effetti, - accertare e dichiarare la divisione dell'unità CP_1 Parte_1 pagina 1 di 6 immobiliare sita in Bologna, alla via San Donato n. 33/3, identificata al Catasto Urbano del medesimo
Comune alla particella 6040, foglio 166, mappale 138 sub 23, nonché di tutti i relativi mobili di arredo menzionati in narrativa;
- accertare e dichiarare la quota di comproprietà del IG.
[...]
su tutti i predetti beni nella misura di ½; - disporre e, conseguentemente, condannare la CP_1
IG.ra a pagare a parte attrice, a titolo di corrispettivo pro quota del godimento dei beni Parte_1 in comunione, la somma di € 16.66 al giorno (=€ 500 mensili), o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, pari a ½ di quanto il IG. avrebbe potuto e potrebbe percepire con un CP_1
contratto di locazione dei medesimi beni, con decorrenza dalla data di deposito in Cancelleria della
Sentenza di separazione (20 ottobre 2023) fino all'effettivo rilascio dell'immobile detenuto sine titulo, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo.” con vittoria delle spese.
Costituitasi in giudizio la sig.ra , chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via Parte_1
riconvenzionale, di accertare e dichiarare che i beni, oggetto di domanda, erano ricaduti in comunione ordinaria, in quanto acquistati da coniugi giudizialmente separati con sentenza passata in giudicato;
chiedeva altresì di accertare e dichiarare che altri beni mobili (Piaggio Vespa, Fiat Marea Weekend,
AP Scarabeo) erano stati acquistati dall'attore con denaro proveniente da conto cointestato, con diritto per la convenuta alla restituzione della metà del prezzo di acquisto oltre interessi e rivalutazione;
chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare in capo alla sig.ra la quota di Parte_1 comproprietà sull'immobile nella misura di 9/10 per aver provveduto ella stessa con risorse personali a pagarne il corrispettivo, chiedendo che le venisse attribuita l'intera proprietà previo addebito per il pagamento di eventuali eccedenze in favore dell'attore da compensarsi con le somme dallo stesso dovuto in virtù dei beni mobili di cui si era appropriato;
sempre in via subordinata, la convenuta avanzava domanda di assegnazione anche qualora il Tribunale avesse ritenuto di considerare l'immobile e i mobili facenti parte di una comunione legale, chiedendo di accertare e quantificare le somme provenienti dal patrimonio personale della e le somme della comunione utilizzate da Pt_1 per acquisti di beni utilizzati in via esclusiva e portati via dall'abitazione all'atto del suo CP_1
allontanamento.
Depositate le memorie istruttorie, veniva disposta CTU al fine di valutare il valore dell'immobile oggetto di causa, che veniva individuato in € 198.200,00 (immobile ed arredi), e, all'esito, venivano ammesse le prove orali.
La causa, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con termini per le parti per il deposito di memorie conclusive.
Con sentenza n. 1791/2012, depositate in Cancelleria in data 25/06/2012, il Tribunale di Bologna dichiarava sciolta la comunione, attribuendo ad l'intera proprietà dell'immobile e dei Parte_1
pagina 2 di 6 relativi arredi, condannando la medesima al pagamento della somma di € 99.000,00 in favore di a titolo di conguaglio, condizionandone l'attribuzione all'integrale pagamento CP_1 dell'importo sopra indicando, dichiarando altresì tenuta al pagamento in favore Parte_1 dell'attore dell'ulteriore importo di € 12.992,00 a titolo di frutti civili per mancato godimento.
Con atto di appello, notificato il 06/12/2012, la sig.ra chiedeva in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dichiarare inammissibili, in quanto tardive, le domande di controparte formulate oltre la scadenza del primo termine ex art. 183 c.p.c., tra cui la richiesta di assegnazione in natura dell'intera proprietà mobiliare ed immobiliare, riproponendo le domande già formulate in primo grado ed insistendo per l'ammissione di nuova consulenza tecnica e delle prove orali.
Costituitosi in giudizio l'appellato , chiedeva dichiararsi l'inammissibilità CP_1 dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Trattenuta la causa in decisione, con sentenza n. 1928/2018, pubblicata il 13/07/2018 la Corte
d'Appello di Bologna, dichiarava, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, lo scioglimento della comunione di cui è causa, attribuendo ad l'intera Parte_1 proprietà dell'immobile, oggetto di causa, e dei relativi arredi, dichiarando tenuta e condannando la medesima al pagamento in favore di della somma di € 95.428,16 a titolo di CP_1
conguaglio; respinta ogni altra domanda e con integrale compensazione delle spese.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna la sig.ra proponeva ricorso Parte_1
dinanzi alla Corte di Cassazione, giudizio nel quale rimaneva contumace. CP_1
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6820/2021, pubblicata in data 11/03/2021, così statuiva:
“Accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibili i primi due e rigetta il terzo, e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione”.
Quanto al motivo accolto, la Corte di Cassazione così si pronunciava: ”il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 323, 324, 325, 326 e 327 c.p.c. quanto all'individuazione della data di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Bologna n.
4901/2023, con la quale è stata pronunciata la separazione tra i coniugi . La questione, che rileva sempre ai fini della decorrenza della data a partire dalla quale scatta l'obbligo di rimborso in capo al della metà delle rate di mutuo pagate in esclusiva dalla , investe l'affermazione dei CP_1 Pt_1
giudici di appello che hanno stabilito che il passaggio in giudicato della sentenza di separazione fosse avvenuto in data 2/12/2004, facendo evidentemente applicazione del cd. termine lungo. La deduzione
di parte ricorrente è fondata, posto che, come si ricava dalla documentazione prodotta dalla
pagina 3 di 6 controparte, e riportato anche in ricorso, la sentenza de qua era stata notificata in data 19/11/2003, avendo la stessa Cancelleria attestato in calce alla copia della sentenza prodotta sempre dalla difesa del che alla data del 27/1/2004 non risultava proposta impugnazione. Attesa l'applicabilità CP_1 dell'art. 325 c.p.c., la data del passaggio in giudicato della sentenza di separazione deve essere individuata in quella del 19/12/2003. Il motivo deve quindi essere accolto con la conseguente cassazione della sentenza in parte qua”.
Con atto di citazione in riassunzione davanti al Giudice del rinvio ex artt. 392 c.p.c. Parte_1 conveniva in giudizio per sentir la Corte dì Appello di Bologna “conformarsi CP_1 alla statuizione della Suprema Corte di Cassazione di cui all'ordinanza n. 6820/2021 e, come nella medesima stabilito, accertare e dichiarare che la sentenza del Tribunale di Bologna n. 4901/2003 è passata in giudicato in data 19.12.2003 e, conseguentemente, statuire che le rate del mutuo pagate dalla IG.ra , di cui il IG. deve corrispondere alla medesima IG.ra Parte_1 CP_1 [...]
la metà, sono tutte quelle posteriori al 19.12.2003, determinando l'ammontare conseguente in Pt_1
€ 5.036,85, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo, da scalarsi, per compensazione, da quanto dovuto dalla IG.ra Parte_1 al IG. .”, con vittoria di spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio. Parte_2
L'appellato si costituiva in giudizio rideterminando in € 4.582,42 l'importo da CP_1 rimborsare a e chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore Parte_1 dell'importo di € 93.266,35, a titolo di conguaglio, oltre rivalutazione ed interessi sino al saldo.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, con l'invito alle parti al deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa, previa designazione del Consigliere relatore, veniva trattenuta in decisione nella Camera di Consiglio del 08/10/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che la difesa di ha provveduto alla riassunzione del Parte_1
giudizio dinanzi a questa Corte con atto passato a notifica in data 11/03/2022, perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 25/03/2022, secondo il termine di un anno previsto dal previgente art. 392
c.p.c., applicabile ai giudizi instaurati prima del 04/07/2009, data di entrata in vigore della riforma introdotta dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69; il termine per la riassunzione decorre dalla data di pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione, intervenuta in data 11/03/2021.
Alla luce delle statuizioni della Corte di Cassazione, a cui questo Collegio è tenuto a conformarsi, la sentenza del Tribunale di Bologna n. 4901/2003, che ha deciso giudizialmente la separazione dei coniugi, è passata in giudicato in data 19.12.2003; da tale data, sorge l'obbligo per CP_1
pagina 4 di 6 di rimborsare il 50% delle rate del mutuo pagate dalla IG.ra , pari CP_1 Parte_1 secondo la difesa di quest'ultima ad € 5.036,85 e secondo la difesa del sig. ad CP_1
€ 4.582,42.
Per individuare correttamente l'importo dovuto da a a titolo CP_1 Parte_1
di rimborso di quanto versato dalla medesima all'Istituto Bancario per il mutuo concesso ai coniugi per l'acquisto dell'immobile per cui è causa, occorre riferirsi alla comunicazione del Banco di
Sicilia – Centro Mutui Bologna (doc. 18 – già richiamato dalla sentenza n. 1928/2018 della Corte
d'Appello di Bologna e nuovamente depositato dalla difesa di all'atto della CP_1 costituzione nella presente fase di giudizio), avente ad oggetto “Mutuo intestato Parte_3
”, nella quale si legge “A richiesta dell'interessata, visti gli atti d'ufficio, si
[...] conferma che in relazione al mutuo n. 0380.00027.000.65, intestato ad “ Parte_3
” le rate in scadenza relative al periodo 30.04.2000 – 31.12.2006, data di
[...]
estinzione del mutuo, sono state regolarmente addebitate al conto corrente n. 0300.2004.50 intestato alla IG.ra e sommano ad EURO 20.063,56” Parte_1
La modalità di calcolo, sulla quale - come correttamente rilevato dalla difesa di CP_1
- si è formato il giudicato, adottata dalla sentenza n. 1928/2018 della Corte d'Appello di
[...]
Bologna, ha determinato in € 247,70 la rata mensile di mutuo, dividendo l'importo totale versato (€
20.063,56) per il numero dei mesi di cui al periodo 30.04.2000 – 31.12.2006 (n. 81 mensilità).
Per determinare l'importo complessivamente versato da nell'arco temporale Parte_1
decorrente dal 19.12.2003 (data di passaggio in giudicato della sentenza di separazione legale dei coniugi – – come fissata dalla Corte di Cassazione) al 31.12.2006 (data di Pt_1 CP_1 cessazione del mutuo) occorre moltiplicare l'importo del rateo mensile (€ 247,70) per il numero dei mesi intercorrenti nel periodo sopra individuato (mensilità 37), per un totale di € 9.164,90, il cui
50% pari ad € 4.582,50 è di competenza di . CP_1
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Per quanto sopra, occorre rideterminare conseguentemente l'importo a titolo di conguaglio dovuto da a in esito alla quantificazione operata da questo Collegio Parte_1 CP_1
in conformità alla statuizione della Corte di Cassazione.
Difatti, la sentenza n. 1928/2018 della Corte d'Appello di Bologna aveva condannato Pt_1
a versare a a titolo di conguaglio l'importo di € 95.428,16, avendo
[...] CP_1 detratto dall'importo di € 99.000,00 (pari al 50% di € 198.000,000, valore attribuito dal consulente d'ufficio all'immobile per cui è causa, sito in Bologna Via San Donato n. 33/3) l'importo allora determinato a titolo di rimborso delle rate di mutuo.
pagina 5 di 6 Tenuto conto dell'importo di € 4.582,50, quantificato secondo il calcolo sopra riportato, da portare in detrazione all'importo di conguaglio, è tenuta a versare a Parte_1 CP_2
l'importo di € 94.417,58.
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Occorre poi esaminare la domanda avanzata dalla difesa di , che insiste per il CP_2
riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria sull'importo determinato a titolo di conguaglio.
Sulla mancata rivalutazione monetaria, non disposta dal Tribunale prima e dalla Corte d'Appello poi, nonostante il conguaglio determinato in esito allo scioglimento della comunione legale e alla definitiva assegnazione dell'immobile ad uno dei coniugi rappresenti un debito di valore, è sceso definitivamente il giudicato, non avendo la parte interessata impugnato dinanzi alla Corte di
Cassazione il relativo capo della sentenza, che ne ometteva la pronuncia.
Diversamente, invece, potrà dirsi per il riconoscimento degli interessi legali, che trovano applicazione nonostante non siano stati esplicitamente riconosciuti in dispositivo, in quanto obbligazione accessoria funzionalmente preposta in ragione compensativa del ritardo da parte dell'obbligato all'esecuzione della prestazione dovuta.
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Le spese di lite – stante la natura della presente controversia e la reciproca soccombenza – vengono integralmente compensate sia per quanto attiene al giudizio di legittimità che per il presente giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
dell'importo di € 94.417,58 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla data della
[...] presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite sia del giudizio di legittimità che del presente giudizio.
Cosi deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del I sezione Civile il 9 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente dott. Maria Elena Taruffi dott. Giuseppe De Rosa
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