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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3576 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr, Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 993/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 9160/2023 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , , , Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
, , E Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Roberta Federici ed elettivamente
[...] domiciliati in Roma, Via Boezio 6; APPELLANTI
E
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato.; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con i ricorsi riuniti , , , Parte_21 Parte_22 Parte_23
, , , , Parte_1 Parte_24 Parte_2 Parte_3 , , , , , CP_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , Parte_25 Parte_8 Parte_9
, , , , Parte_10 Controparte_3 Parte_11 Parte_12
, , , , Controparte_4 Parte_26 Parte_13 Parte_14
, , , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Controparte_5
, , , Controparte_6 Parte_18 CP_7 Pt_19
, , , ,
[...] Parte_20 Controparte_8 Controparte_9 [...]
e adivano il Tribunale di Roma, in Parte_27 Controparte_10 funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa promossa avverso il , causa Controparte_1 avente ad oggetto l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto all'assunzione nella III Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario e UNEP – F1 o in quello in cui tale profilo dovesse confluire per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale che dovesse essere, nelle more, attuato ai sensi dell'art.12 CCNL Funzioni Centrali 2016- 2018 e dei successivi rinnovi contrattuali con decorrenza 1.1.2009 o, in subordine, dal 30.6.2019 o, in ulteriore subordine, per i ricorrenti inquadrati nel profilo di Cancelliere II Area dal 26 luglio 2019 (data di pubblicazione del bando per l'assunzione dei Funzionari Giudiziari) o dalla diversa data che si riterrà di giustizia;
per l'effetto, l'emissione dell'ordine nei confronti del di inquadrare i ricorrenti nella III Area Funzionale – profilo CP_1 professionale Funzionario Giudiziario e UNEP F1 o nel profilo professionale nel quale tali profili dovessero confluire per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale che, nelle more, dovesse trovare attuazione ai sensi dell'art.12 CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 e successivi rinnovi;
l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario e UNEP a decorrere dal 1.1.2009 o, in subordine dal 30.6.2019 o dalla diversa data ritenuta di giustizia e sino all'effettivo inquadramento nella suddetta Area e la condanna del al risarcimento del Controparte_1 danno da liquidarsi, nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia (con riconoscimento di tale importo anche ai fini previdenziali e di quiescenza), per ciascun ricorrente inquadrato in II Area F4 in euro 16.605,38 (periodo 1.1.2009-31.12.2018) oltre agli importi per ciascuno specificati;
l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal 2001 e subendi a seguito della perdita di chance e per l'effetto, la condanna del convenuto al pagamento, in favore degli istanti, della somma che CP_1 risulterà più opportuna e di giustizia, da determinarsi con liquidazione equitativa, tenendo conto dei parametri indicati in ricorso ed eventualmente a mezzo CTU, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Deducevano i ricorrenti a sostegno della pretesa azionata: di essere in servizio negli uffici giudiziari di Roma, attualmente inquadrati nella II Area funzionale del CCNL Comparto Ministeri
- profilo professionale di Cancelliere esperto e di Ufficiale giudiziario, in precedenza nell'Area B posizione economica B 3; che con il protocollo all. 2 al C.C.N.I. del 5 aprile 2000 il si era impegnato ad effettuare CP_1 procedure di riqualificazione, dapprima per le posizioni più alte dell'Area C e poi, via via, per quelle inferiori, sino a quelle dell'Area B;
che il CP_1 aveva avviato alcune delle selezioni, ma le procedure erano state prima sospese e poi annullate dal TAR Lazio, che con sentenza n. 12370 depositata il 4.11.2004 aveva annullato i bandi di selezione e gli atti conseguenti;
che successivamente, con protocollo d'intesa del 9.11.2006, le parti collettive avevano concordato la necessità di attivare procedure di progressione professionale semplificate ed accelerate che coinvolgessero tutto il personale dell'amministrazione giudiziaria;
che nonostante l'impegno assunto, il non aveva provveduto ad avviare le procedure di CP_1 riqualificazione del personale dell'Amministrazione giudiziaria, restando inadempiente;
che il CCNL Comparto Ministeri del 14.11.2007, nell'introdurre un nuovo sistema di classificazione del personale, all'art.10, comma 4, aveva stabilito che le selezioni previste dal precedente C.C.N.L., non ancora concluse, venissero portate a compimento;
che, nonostante tale previsione contrattuale, il non aveva dato corso alla riqualificazione del CP_1 personale dell'Amministrazione Giudiziaria (mentre vi aveva provveduto per il personale degli altri dipartimenti), con conseguente lesione del diritto dei ricorrenti di concorrervi;
che ciò era avvenuto per esclusiva responsabilità del che aveva indetto delle procedure selettive Controparte_1 stabilendo criteri e requisiti illegittimi ed era poi rimasto inerte, nonostante le intese successivamente intercorse con le organizzazioni sindacali e la sottoscrizione del CCNL Comparto Ministeri 2006-2009; che in data 29.7.2010 era stato sottoscritto il CCNI per il personale del , che Controparte_1 aveva dato attuazione al nuovo sistema di classificazione, disponendo la confluenza automatica delle posizioni economiche previgenti nelle nuove aree, come da apposita tabella B di trasposizione che faceva unicamente riferimento alla posizione economica di provenienza e non ai profili professionali che dovevano essere rimodulati e definiti dalla contrattazione integrativa e ciò in violazione del CCNL 2006/2009, che aveva, invece, previsto l'individuazione di profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni, all'interno delle aree, senza possibilità di articolare uno stesso profilo professionale su due diverse aree, e la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse;
che la tabella B di trasposizione automatica doveva essere quindi utilizzata solo in fase di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione e limitatamente alla confluenza delle ex posizioni economiche nelle nuove fasce retributive;
che, a seguito di un nutrito contenzioso, nell'ambito del quale la giurisprudenza di merito aveva dichiarato, in modo pressoché univoco, la nullità del C.C.N.I. del 29.7.2010 nella parte in cui prevedeva che i profili di cancelliere, contabile, esperto informatico ed ufficiale giudiziario fossero articolati su aree diverse, l'art. 21 quater DL n. 83/2015, convertito in legge n. 132/2015, aveva autorizzato il ad indire una o più procedure interne per il Controparte_1 passaggio del personale inquadrato nell'area II al corrispondente profilo professionale dell'area III;
ch,e con i bandi nn. 7353 e 7356 del 19.9.2016, il aveva avviato le procedure selettive interne, ai sensi del citato art. CP_1
21 quater, per l'inquadramento nella III Area di 1148 funzionari giudiziari e di 622 funzionari UNEP F1; che i ricorrenti avevano partecipato a tali procedure, collocandosi nella graduatoria di merito tra gli idonei, non vincitori;
che, con provvedimenti dirigenziali del 13.4.2018 e 8.8.2018, del 5.4.2019 e del 6.12.2019 ed, infine, del 4.8.2020 il procedeva allo scorrimento CP_1 parziale delle graduatorie fino alla posizione n.2400 nel profilo di Funzionario Giudiziario ed alla posizione n. 626 nel profilo di Funzionario UNEP;
che nelle more, con accordo sindacale del 26.4.2017, poi recepito dal D.M. 9.11.2017, il si era impegnato a “definire l'intero processo di attuazione della CP_1 progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con “i pubblici avvisi” del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 quater del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 e del presente accordo”; che, tuttavia, alla data del 30 giugno 2019, il Ministero non aveva ancora proceduto all'integrale scorrimento delle graduatorie, anzi, in data 26.7.2019, aveva pubblicato un concorso pubblico per l'assunzione di 2329 Funzionari Giudiziari le cui prove erano state sospese dal DL 18/2020 ed erano riprese solo alla fine del 2021; che l'effetto sanante voluto dal legislatore con le procedure di riqualificazione ex art. 21 quater del D. L. 83/15 era quello di consentire il passaggio nell'attuale III Area di tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14.11.2009, al fine di dare attuazione agli artt. 8 e 10 del CCNL Comparto Ministeri ed evitare, così, la costituzione di un profilo ripartito su aree diverse;
che solo con la definizione delle suddette riqualificazioni (compreso il passaggio degli idonei) poteva ritenersi che il avesse rimosso per tutti i dipendenti inquadrati nei CP_1 profili professionali elencati nell'art. 21 quater DL. 83/15 gli effetti lesivi riconducibili alle norme del C.C.N.I. del 2010 affette da nullità; che, in forza dell'accordo sindacale del 26.4.2017, lo scorrimento integrale delle graduatorie doveva avvenire entro il 30.6.2019; di avere, pertanto, diritto ad essere assunti nella III Area Funzionale nel profilo di Funzionario Giudiziario e Funzionario UNEP, nonché al risarcimento dei danni conseguenti al ritardato inquadramento, imputabile ad inadempimento del , non CP_1 giustificabile stante la copertura finanziaria e le carenze di organico nei profili per i quali avevano concorso;
che, quanto al risarcimento del danno per il ritardato inquadramento nella III area funzionale, l'art. 21 quater D. L. n. 83/15, prevedendo espressamente che ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo decorresse dalla completa definizione delle relative procedure selettive, aveva sanato soltanto le nullità contrattuali relativamente all'avvio delle procedure di riqualificazione previste dalla norma stessa, ma non anche quelle relative al periodo precedente, in specie le nullità da cui le stesse erano risultate affette e, pertanto, non aveva sanato la perdita economica subita per il ritardato inquadramento nell'Area III, che doveva essere quantificata nella differenza del trattamento economico spettante al Funzionario Giudiziario ed al Funzionario UNEP e quella percepita a decorrere dal 1.1.2009; di avere, altresì, subito un ingente danno da perdita di chance, derivante dall'illegittimo mancato inquadramento nell'Area Funzionale superiore, con conseguente omessa corresponsione del relativo trattamento economico, oltre al ritardo con il quale erano state svolte le procedure selettive, stante la nullità delle norme di cui agli artt. 15 e 16 del C.C.N.I. 2010. Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza il si costituiva, Controparte_1 eccependo, preliminarmente, la prescrizione decennale del diritto all'inquadramento reclamato a decorrere dal 2001, quando furono indette le procedure selettive per le riqualificazioni del personale, ovvero dal 1.1.2009, allorché i ricorrenti hanno beneficiato della progressione economica nella fascia immediatamente superiore, nonché contestando la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite ex art.152 disp att. cpc. Il Tribunale rigettava i ricorsi riuniti e compensava interamente le spese di lite tra le parti.
Con ricorso depositato il 18.4.2024 , , Parte_1 Parte_2
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , , ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, e hanno proposto appello avverso
[...] Parte_19 Parte_20 la sentenza emessa dal Tribunale di Roma. Si è costituito il , che ha chiesto, in via principale, Controparte_1 di rigettare l'appello perché infondato e, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale, di accogliere l'appello incidentale (condizionato) e, per l'effetto, di dichiarare prescritte le pretese fatte valere nel presente giudizio.
Con l'atto di appello , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
e , precisato che “Il diritto rivendicato dagli Parte_19 Parte_20 odierni appellanti, infatti, risiede negli impegni che l'Amministrazione convenuta ha assunto con la sottoscrizione dell'Accordo del 26 aprile 2017 ed il DM del 9 novembre 2017 e ai quali avrebbe dovuto dare attuazione secondo le modalità previste dall'art.21 quater DL83/15”, censurano la decisione del Tribunale per
“VIOLAZIONE OVVERO FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 QUATER DEL DECRETO-LEGGE 83/2015 (CONVERTITO NELLA LEGGE 132/2015), NONCHÉ DEL DM 9 NOVEMBRE 2017 E DELLA SUA QUALIFICAZIONE GIURIDICA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE EX ARTT.1175 E 1375 CC”. Sostiene tra l'atro, gli appellanti che “La sentenza impugnata dev'essere riformata in quanto il Giudice di prime cure si è limitato a pronunciarsi sulla natura dell'Accordo sindacale del 26 aprile 2017 omettendo qualsiasi motivazione e/o pronuncia in merito al Decreto Ministeriale del 9 novembre 2017 con il quale il Ministero della Giustizia ha integralmente recepito il suddetto Accordo. Al riguardo, infatti, deve rilevarsi che nel preambolo del DM del 9 novembre 2017 l'Amministrazione appellata ha espressamente confermato la programmazione degli impegni assunti con l'Accordo sindacale del 26 aprile 2017 e dunque anche lo scorrimento integrale della graduatoria entro il 30 giugno 2019. Si ribadisce che con tale decreto il non si è limitato a confermare genericamente gli impegni CP_1 assunti con il predetto Accordo ma ha espressamente confermato la loro programmazione. Si tratta di una conferma che, a tutta evidenza, proviene dalla verifica, da parte dell'appellato, della sussistenza delle condizioni che rendevano possibile lo scorrimento della graduatoria degli idonei ex art.21 quater entro il termine indicato nell'Accordo”.
L'appello è infondato e si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. giurisprudenza di questa Corte n. 2978/2025 che già si è pronunciata al riguardo con rigetto delle domande spigate dagli odierni appellanti. Si legge in detta sentenza (appellante era il ) che Controparte_1 si condivide che “L'impegno assunto dall'Amministrazione nell'Accordo del 26 aprile 2017 era testualmente subordinato al rispetto di quanto previsto dall'art. 21quater D.L. 83/2015 (“…nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132…”, così artt. 3 e 6), che ha senz'altro previsto procedure “riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001”, ma lo ha espressamente consentito “nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica” e nel rispetto del “rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno […] fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento…”. Sicché, è vero che – ex art. 21quater, co. 3, D.L. 83/2015 – “le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3”, con la conseguenza che tutti gli idonei delle suddette procedure andranno a confluire nella III Area Funzionale, tuttavia, è parimenti vero che il termine di cui all'Accordo del 26 aprile 2017 non può essere perentorio, risultando l'esaurimento della II Area Funzionale vincolato dai limiti sopra individuati. Gli appellati hanno fatto valere un preteso obbligo dell'amministrazione a concludere la procedura entro il 30 giugno 2019 o comunque a porre in essere lo scorrimento della graduatoria. Ma, come si è anticipato, la procedura dell'art. 21 quater non prevede alcun diritto generalizzato alla riqualificazione e condiziona, anzi , l'autorizzazione per l'indizione delle procedure al rispetto dei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica e dei limiti di spesa previsti dalla disposizione medesima. L'Accordo del 26 aprile 2017 non consente di superare le considerazioni espresse sulla fonte primaria. L'accordo aveva un valore meramente programmatico: l'impegno a garantire il passaggio alla III Area Funzionale di tutti gli idonei alla procedura selettiva, entro il 30 giugno 2019, indipendentemente dalle posizioni disponibili e dal rispetto della quota del 50% della riserva, non avrebbe mai potuto essere assunto dall'Amministrazione convenuta. In tal senso, d'altronde, depone anche il tenore letterale dello stesso Accordo e delle rubriche delle disposizioni in esso contenute. Sono dunque ribaditi i vincoli rappresentati dalla disponibilità delle dotazioni organiche e dai limiti di spesa A nulla rileva la circostanza che il piano di fabbisogno triennale del 2019 avrebbe consentito di assorbire tutto il personale risultato idoneo, potendosi al contrario verificare la elevata percentuale di scopertura degli altri profili, pure elencati nella norma. Proprio nel piano triennale di fabbisogno emerge la necessità di colmare prioritariamente le vacanze nelle posizioni dei cancellieri e dei funzionari giudiziari. È invece pacifico in causa che, in epoca successiva allo scorrimento della graduatoria dell'8 agosto 2018, nessun ulteriore provvedimento è stato assunto con riferimento agli Ufficiali Giudiziari risultati idonei nella medesima procedura. E, d'altronde, gli appellati [odierni appellanti ndr] non hanno offerto prova alcuna – né, invero, dedotto – che altri abbiano occupato posti loro riservati o che l'Amministrazione abbia, comunque, proceduto a nuove assunzioni sui profili di interesse. Ne consegue che al non risulta imputabile nessun inadempimento, CP_1 nessuna violazione dei doveri di correttezza e buona fede, e nessuna lesione del principio dell'affidamento. Alla luce di quanto osservato deve concludersi per l'infondatezza della pretesa degli originari ricorrenti di veder accertato il diritto all'assunzione nella III Area Funzionale, profilo professionale Funzionario UNEP F1. Per le medesime ragioni, deve essere disattesa anche la pretesa degli odierni appellati di veder condannato il al risarcimento del danno patrimoniale da ritardato CP_1 inquadramento nella III Area Funzionale. Si è detto che alla collocazione tra gli idonei – non tra i vincitori – della procedura selettiva del 19 settembre 2016, non è conseguito il diritto all'inquadramento nella III Area Funzionale entro uno specifico termine, risultando il passaggio subordinato ai vincoli di cui si è già dato conto. D'altronde l'art. 21 quater trova la sua legittimazione nell'esigenza urgente di sanare la situazione di illegittimità venuta a determinare in conseguenza delle plurime statuizioni giudiziali sfavorevoli, consentendo l'ottemperanza ai provvedimenti giudiziali. Allo stesso tempo la disposizione prevede che le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3. La norma primaria “autorizza” dunque la permanenza nell'area II fino alla definizione delle procedure selettive e non impone affatto lo scorrimento della graduatoria rivendicato dagli appellati [odierni appellanti ndr] quale strumento per il conseguimento dell'obiettivo del passaggio del personale inquadrato con la qualifica di ufficiale giudiziario nell'area terza, né fissa un termine all'amministrazione. Anche la rideterminazione della pianta organica era imposta limitatamente al fine di consentire il rispetto dei commi 1 e 2 , e cioè l'esecuzione degli ordini giudiziali e il rispetto della quota di riserva al 50% per gli esterni. La norma non introduceva dunque un obbligo generale di immediata rideterminazione della pianta organica al fine di consentire l'accesso nell'area terza di tutti gli idonei interni ( e dello stesso numero di idonei esterni, dovendo garantire il rispetto della riserva del 50%, se del caso anche con nuova procedura concorsuale laddove il contingente individuato dalla norma in riferimento alle procedure pregresse non fosse stato sufficiente). D'altronde secondo un principio di carattere generale, affatto derogato dalla norma di settore, in assenza di un provvedimento di copertura dei posti vacanti, non sussiste il diritto dell'idoneo all'assunzione, né è configurabile una responsabilità dell'amministrazione. Esaurito dunque il percorso che il dl 83/15 espressamente legava al rispetto delle decisioni giudiziali in danno dell'amministrazione (con possibilità, in quei casi di attingere anche dalla graduatoria degli idonei per sanare la condizione di illegittimità accertata giudizialmente, e l'obbligo normativamente imposto , di adeguare la pianta organica, sempre nel rispetto delle percentuali di copertura delle posizioni lavorative con concorsi riservati nella misura del 50%)i successivi passaggi di personale all'area terza, se del caso anche con scorrimento della graduatoria, presupponevano necessariamente la decisione dell'amministrazione di coprire il posto , previa valutazione del fabbisogno di personale tenendo conto delle esigenze di organizzazione degli uffici e delle priorità di copertura. Allo stesso tempo le procedure selettive indette per l'accertamento dele professionalità richieste devono garantire l'accesso nella misura del 50% agli esterni. D'altronde come correttamente rilevato dall'amministrazione appellante, in materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all'assunzione di dipendenti, il diritto del partecipante al concorso all'assunzione mediante "scorrimento della graduatoria" presuppone necessariamente l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di coprire il posto, con attribuzione della qualifica ad un soggetto dichiarato idoneo non vincitore in un precedente concorso;
tale obbligo può derivare dalle indicazioni del bando, ovvero da una apposita determinazione dell'amministrazione di rendere disponibile il posto vacante e di coprirlo senza l'apertura di una nuova procedura concorsuale, dovendosi ritenere, in mancanza, che l'amministrazione non sia tenuta all'assunzione di candidati non vincitori. In particolare, nel pubblico impiego contrattualizzato, anche ai fini della selezione interna per l'accesso a posti superiori vacanti, analogamente a quanto accade per le procedure concorsuali preordinate all'assunzione di dipendenti, la scelta dell'amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei "per scorrimento" non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l'esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando (Cass. Ordinanza n. 3332 del 12/02/2018). Infatti nel pubblico impiego contrattualizzato, le progressioni dei dipendenti tra aree funzionali, con novazione oggettiva del rapporto di lavoro, vanno equiparate alle nuove assunzioni, con la conseguenza che anche per esse è necessaria l'autorizzazione preventiva alla copertura dei posti in applicazione degli artt. 6, 35, comma 4, e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, non novellati in parte qua dal d.lgs. n. 150 del 2009 (Cass. Ordinanza n. 1674 del 16/01/2024). In difetto di una norma autorizzatrice rinvenibile in una fonte normativa o nel bando lo scorrimento non è dunque imposto all'amministrazione dalla previsione contenuta nell'accordo sindacale e nel successivo DM del 2017 perché entrambe le previsioni rinviano al rispetto della norma primaria speciale e comunque non possono prescindere dal rispetto delle norme generali in materia di spesa pubblica , discrezionalità dell'amministrazione nella individuazione del fabbisogno del personale, rispetto del limite della riserva nella misura del 50% Gli appellati [odierni appellanti] lamentano nella memoria di costituzione che il avrebbe CP_1 violato l'art. 21 quater pubblicando con la procedura concorsuale in cui essi stessi sono stati valutati idonei non vincitori. L'argomentazione non convince perché l'art. 21 quater non ha inteso obbligare l'amministrazione a pubblicare tutti i posti vacanti di ufficiale giudiziario, e nemmeno il 50% dei posti vacanti , ma solo autorizzare il , nei limiti delle posizioni CP_1 disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale (tra gli altri) di ufficiale giudiziario nell'area terza Per il resto compete all'amministrazione valutare le priorità assunzionali, con o senza scorrimento di graduatoria anche nelle diverse figure elencate nell'art. 21 quater, avuto riguardo ai profili professionali di maggiore interesse ed ai vincoli di bilancio che non consentirebbero di adottare per tutte le procedure inerenti i profilo professionali coinvolti, l'assunzione generalizzati degli idonei”. Ne consegue il rigetto dell'appello, con assorbimento di quello incidentale. Come già precisato da questa Corte “le obbiettive difficoltà di lettura delle fonti normative e l'esistenza di precedenti contrastanti legittimano la compensazione delle spese di lite”. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- compensa le spese di lite;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 4.11.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati dr, Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 993/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 9160/2023 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
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, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
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, , E Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Roberta Federici ed elettivamente
[...] domiciliati in Roma, Via Boezio 6; APPELLANTI
E
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato.; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con i ricorsi riuniti , , , Parte_21 Parte_22 Parte_23
, , , , Parte_1 Parte_24 Parte_2 Parte_3 , , , , , CP_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , Parte_25 Parte_8 Parte_9
, , , , Parte_10 Controparte_3 Parte_11 Parte_12
, , , , Controparte_4 Parte_26 Parte_13 Parte_14
, , , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Controparte_5
, , , Controparte_6 Parte_18 CP_7 Pt_19
, , , ,
[...] Parte_20 Controparte_8 Controparte_9 [...]
e adivano il Tribunale di Roma, in Parte_27 Controparte_10 funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa promossa avverso il , causa Controparte_1 avente ad oggetto l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto all'assunzione nella III Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario e UNEP – F1 o in quello in cui tale profilo dovesse confluire per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale che dovesse essere, nelle more, attuato ai sensi dell'art.12 CCNL Funzioni Centrali 2016- 2018 e dei successivi rinnovi contrattuali con decorrenza 1.1.2009 o, in subordine, dal 30.6.2019 o, in ulteriore subordine, per i ricorrenti inquadrati nel profilo di Cancelliere II Area dal 26 luglio 2019 (data di pubblicazione del bando per l'assunzione dei Funzionari Giudiziari) o dalla diversa data che si riterrà di giustizia;
per l'effetto, l'emissione dell'ordine nei confronti del di inquadrare i ricorrenti nella III Area Funzionale – profilo CP_1 professionale Funzionario Giudiziario e UNEP F1 o nel profilo professionale nel quale tali profili dovessero confluire per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale che, nelle more, dovesse trovare attuazione ai sensi dell'art.12 CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 e successivi rinnovi;
l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario e UNEP a decorrere dal 1.1.2009 o, in subordine dal 30.6.2019 o dalla diversa data ritenuta di giustizia e sino all'effettivo inquadramento nella suddetta Area e la condanna del al risarcimento del Controparte_1 danno da liquidarsi, nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia (con riconoscimento di tale importo anche ai fini previdenziali e di quiescenza), per ciascun ricorrente inquadrato in II Area F4 in euro 16.605,38 (periodo 1.1.2009-31.12.2018) oltre agli importi per ciascuno specificati;
l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal 2001 e subendi a seguito della perdita di chance e per l'effetto, la condanna del convenuto al pagamento, in favore degli istanti, della somma che CP_1 risulterà più opportuna e di giustizia, da determinarsi con liquidazione equitativa, tenendo conto dei parametri indicati in ricorso ed eventualmente a mezzo CTU, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Deducevano i ricorrenti a sostegno della pretesa azionata: di essere in servizio negli uffici giudiziari di Roma, attualmente inquadrati nella II Area funzionale del CCNL Comparto Ministeri
- profilo professionale di Cancelliere esperto e di Ufficiale giudiziario, in precedenza nell'Area B posizione economica B 3; che con il protocollo all. 2 al C.C.N.I. del 5 aprile 2000 il si era impegnato ad effettuare CP_1 procedure di riqualificazione, dapprima per le posizioni più alte dell'Area C e poi, via via, per quelle inferiori, sino a quelle dell'Area B;
che il CP_1 aveva avviato alcune delle selezioni, ma le procedure erano state prima sospese e poi annullate dal TAR Lazio, che con sentenza n. 12370 depositata il 4.11.2004 aveva annullato i bandi di selezione e gli atti conseguenti;
che successivamente, con protocollo d'intesa del 9.11.2006, le parti collettive avevano concordato la necessità di attivare procedure di progressione professionale semplificate ed accelerate che coinvolgessero tutto il personale dell'amministrazione giudiziaria;
che nonostante l'impegno assunto, il non aveva provveduto ad avviare le procedure di CP_1 riqualificazione del personale dell'Amministrazione giudiziaria, restando inadempiente;
che il CCNL Comparto Ministeri del 14.11.2007, nell'introdurre un nuovo sistema di classificazione del personale, all'art.10, comma 4, aveva stabilito che le selezioni previste dal precedente C.C.N.L., non ancora concluse, venissero portate a compimento;
che, nonostante tale previsione contrattuale, il non aveva dato corso alla riqualificazione del CP_1 personale dell'Amministrazione Giudiziaria (mentre vi aveva provveduto per il personale degli altri dipartimenti), con conseguente lesione del diritto dei ricorrenti di concorrervi;
che ciò era avvenuto per esclusiva responsabilità del che aveva indetto delle procedure selettive Controparte_1 stabilendo criteri e requisiti illegittimi ed era poi rimasto inerte, nonostante le intese successivamente intercorse con le organizzazioni sindacali e la sottoscrizione del CCNL Comparto Ministeri 2006-2009; che in data 29.7.2010 era stato sottoscritto il CCNI per il personale del , che Controparte_1 aveva dato attuazione al nuovo sistema di classificazione, disponendo la confluenza automatica delle posizioni economiche previgenti nelle nuove aree, come da apposita tabella B di trasposizione che faceva unicamente riferimento alla posizione economica di provenienza e non ai profili professionali che dovevano essere rimodulati e definiti dalla contrattazione integrativa e ciò in violazione del CCNL 2006/2009, che aveva, invece, previsto l'individuazione di profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni, all'interno delle aree, senza possibilità di articolare uno stesso profilo professionale su due diverse aree, e la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse;
che la tabella B di trasposizione automatica doveva essere quindi utilizzata solo in fase di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione e limitatamente alla confluenza delle ex posizioni economiche nelle nuove fasce retributive;
che, a seguito di un nutrito contenzioso, nell'ambito del quale la giurisprudenza di merito aveva dichiarato, in modo pressoché univoco, la nullità del C.C.N.I. del 29.7.2010 nella parte in cui prevedeva che i profili di cancelliere, contabile, esperto informatico ed ufficiale giudiziario fossero articolati su aree diverse, l'art. 21 quater DL n. 83/2015, convertito in legge n. 132/2015, aveva autorizzato il ad indire una o più procedure interne per il Controparte_1 passaggio del personale inquadrato nell'area II al corrispondente profilo professionale dell'area III;
ch,e con i bandi nn. 7353 e 7356 del 19.9.2016, il aveva avviato le procedure selettive interne, ai sensi del citato art. CP_1
21 quater, per l'inquadramento nella III Area di 1148 funzionari giudiziari e di 622 funzionari UNEP F1; che i ricorrenti avevano partecipato a tali procedure, collocandosi nella graduatoria di merito tra gli idonei, non vincitori;
che, con provvedimenti dirigenziali del 13.4.2018 e 8.8.2018, del 5.4.2019 e del 6.12.2019 ed, infine, del 4.8.2020 il procedeva allo scorrimento CP_1 parziale delle graduatorie fino alla posizione n.2400 nel profilo di Funzionario Giudiziario ed alla posizione n. 626 nel profilo di Funzionario UNEP;
che nelle more, con accordo sindacale del 26.4.2017, poi recepito dal D.M. 9.11.2017, il si era impegnato a “definire l'intero processo di attuazione della CP_1 progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con “i pubblici avvisi” del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 quater del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 e del presente accordo”; che, tuttavia, alla data del 30 giugno 2019, il Ministero non aveva ancora proceduto all'integrale scorrimento delle graduatorie, anzi, in data 26.7.2019, aveva pubblicato un concorso pubblico per l'assunzione di 2329 Funzionari Giudiziari le cui prove erano state sospese dal DL 18/2020 ed erano riprese solo alla fine del 2021; che l'effetto sanante voluto dal legislatore con le procedure di riqualificazione ex art. 21 quater del D. L. 83/15 era quello di consentire il passaggio nell'attuale III Area di tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14.11.2009, al fine di dare attuazione agli artt. 8 e 10 del CCNL Comparto Ministeri ed evitare, così, la costituzione di un profilo ripartito su aree diverse;
che solo con la definizione delle suddette riqualificazioni (compreso il passaggio degli idonei) poteva ritenersi che il avesse rimosso per tutti i dipendenti inquadrati nei CP_1 profili professionali elencati nell'art. 21 quater DL. 83/15 gli effetti lesivi riconducibili alle norme del C.C.N.I. del 2010 affette da nullità; che, in forza dell'accordo sindacale del 26.4.2017, lo scorrimento integrale delle graduatorie doveva avvenire entro il 30.6.2019; di avere, pertanto, diritto ad essere assunti nella III Area Funzionale nel profilo di Funzionario Giudiziario e Funzionario UNEP, nonché al risarcimento dei danni conseguenti al ritardato inquadramento, imputabile ad inadempimento del , non CP_1 giustificabile stante la copertura finanziaria e le carenze di organico nei profili per i quali avevano concorso;
che, quanto al risarcimento del danno per il ritardato inquadramento nella III area funzionale, l'art. 21 quater D. L. n. 83/15, prevedendo espressamente che ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo decorresse dalla completa definizione delle relative procedure selettive, aveva sanato soltanto le nullità contrattuali relativamente all'avvio delle procedure di riqualificazione previste dalla norma stessa, ma non anche quelle relative al periodo precedente, in specie le nullità da cui le stesse erano risultate affette e, pertanto, non aveva sanato la perdita economica subita per il ritardato inquadramento nell'Area III, che doveva essere quantificata nella differenza del trattamento economico spettante al Funzionario Giudiziario ed al Funzionario UNEP e quella percepita a decorrere dal 1.1.2009; di avere, altresì, subito un ingente danno da perdita di chance, derivante dall'illegittimo mancato inquadramento nell'Area Funzionale superiore, con conseguente omessa corresponsione del relativo trattamento economico, oltre al ritardo con il quale erano state svolte le procedure selettive, stante la nullità delle norme di cui agli artt. 15 e 16 del C.C.N.I. 2010. Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza il si costituiva, Controparte_1 eccependo, preliminarmente, la prescrizione decennale del diritto all'inquadramento reclamato a decorrere dal 2001, quando furono indette le procedure selettive per le riqualificazioni del personale, ovvero dal 1.1.2009, allorché i ricorrenti hanno beneficiato della progressione economica nella fascia immediatamente superiore, nonché contestando la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite ex art.152 disp att. cpc. Il Tribunale rigettava i ricorsi riuniti e compensava interamente le spese di lite tra le parti.
Con ricorso depositato il 18.4.2024 , , Parte_1 Parte_2
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
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[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, e hanno proposto appello avverso
[...] Parte_19 Parte_20 la sentenza emessa dal Tribunale di Roma. Si è costituito il , che ha chiesto, in via principale, Controparte_1 di rigettare l'appello perché infondato e, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale, di accogliere l'appello incidentale (condizionato) e, per l'effetto, di dichiarare prescritte le pretese fatte valere nel presente giudizio.
Con l'atto di appello , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
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e , precisato che “Il diritto rivendicato dagli Parte_19 Parte_20 odierni appellanti, infatti, risiede negli impegni che l'Amministrazione convenuta ha assunto con la sottoscrizione dell'Accordo del 26 aprile 2017 ed il DM del 9 novembre 2017 e ai quali avrebbe dovuto dare attuazione secondo le modalità previste dall'art.21 quater DL83/15”, censurano la decisione del Tribunale per
“VIOLAZIONE OVVERO FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 QUATER DEL DECRETO-LEGGE 83/2015 (CONVERTITO NELLA LEGGE 132/2015), NONCHÉ DEL DM 9 NOVEMBRE 2017 E DELLA SUA QUALIFICAZIONE GIURIDICA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE EX ARTT.1175 E 1375 CC”. Sostiene tra l'atro, gli appellanti che “La sentenza impugnata dev'essere riformata in quanto il Giudice di prime cure si è limitato a pronunciarsi sulla natura dell'Accordo sindacale del 26 aprile 2017 omettendo qualsiasi motivazione e/o pronuncia in merito al Decreto Ministeriale del 9 novembre 2017 con il quale il Ministero della Giustizia ha integralmente recepito il suddetto Accordo. Al riguardo, infatti, deve rilevarsi che nel preambolo del DM del 9 novembre 2017 l'Amministrazione appellata ha espressamente confermato la programmazione degli impegni assunti con l'Accordo sindacale del 26 aprile 2017 e dunque anche lo scorrimento integrale della graduatoria entro il 30 giugno 2019. Si ribadisce che con tale decreto il non si è limitato a confermare genericamente gli impegni CP_1 assunti con il predetto Accordo ma ha espressamente confermato la loro programmazione. Si tratta di una conferma che, a tutta evidenza, proviene dalla verifica, da parte dell'appellato, della sussistenza delle condizioni che rendevano possibile lo scorrimento della graduatoria degli idonei ex art.21 quater entro il termine indicato nell'Accordo”.
L'appello è infondato e si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. giurisprudenza di questa Corte n. 2978/2025 che già si è pronunciata al riguardo con rigetto delle domande spigate dagli odierni appellanti. Si legge in detta sentenza (appellante era il ) che Controparte_1 si condivide che “L'impegno assunto dall'Amministrazione nell'Accordo del 26 aprile 2017 era testualmente subordinato al rispetto di quanto previsto dall'art. 21quater D.L. 83/2015 (“…nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132…”, così artt. 3 e 6), che ha senz'altro previsto procedure “riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001”, ma lo ha espressamente consentito “nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica” e nel rispetto del “rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno […] fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento…”. Sicché, è vero che – ex art. 21quater, co. 3, D.L. 83/2015 – “le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3”, con la conseguenza che tutti gli idonei delle suddette procedure andranno a confluire nella III Area Funzionale, tuttavia, è parimenti vero che il termine di cui all'Accordo del 26 aprile 2017 non può essere perentorio, risultando l'esaurimento della II Area Funzionale vincolato dai limiti sopra individuati. Gli appellati hanno fatto valere un preteso obbligo dell'amministrazione a concludere la procedura entro il 30 giugno 2019 o comunque a porre in essere lo scorrimento della graduatoria. Ma, come si è anticipato, la procedura dell'art. 21 quater non prevede alcun diritto generalizzato alla riqualificazione e condiziona, anzi , l'autorizzazione per l'indizione delle procedure al rispetto dei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica e dei limiti di spesa previsti dalla disposizione medesima. L'Accordo del 26 aprile 2017 non consente di superare le considerazioni espresse sulla fonte primaria. L'accordo aveva un valore meramente programmatico: l'impegno a garantire il passaggio alla III Area Funzionale di tutti gli idonei alla procedura selettiva, entro il 30 giugno 2019, indipendentemente dalle posizioni disponibili e dal rispetto della quota del 50% della riserva, non avrebbe mai potuto essere assunto dall'Amministrazione convenuta. In tal senso, d'altronde, depone anche il tenore letterale dello stesso Accordo e delle rubriche delle disposizioni in esso contenute. Sono dunque ribaditi i vincoli rappresentati dalla disponibilità delle dotazioni organiche e dai limiti di spesa A nulla rileva la circostanza che il piano di fabbisogno triennale del 2019 avrebbe consentito di assorbire tutto il personale risultato idoneo, potendosi al contrario verificare la elevata percentuale di scopertura degli altri profili, pure elencati nella norma. Proprio nel piano triennale di fabbisogno emerge la necessità di colmare prioritariamente le vacanze nelle posizioni dei cancellieri e dei funzionari giudiziari. È invece pacifico in causa che, in epoca successiva allo scorrimento della graduatoria dell'8 agosto 2018, nessun ulteriore provvedimento è stato assunto con riferimento agli Ufficiali Giudiziari risultati idonei nella medesima procedura. E, d'altronde, gli appellati [odierni appellanti ndr] non hanno offerto prova alcuna – né, invero, dedotto – che altri abbiano occupato posti loro riservati o che l'Amministrazione abbia, comunque, proceduto a nuove assunzioni sui profili di interesse. Ne consegue che al non risulta imputabile nessun inadempimento, CP_1 nessuna violazione dei doveri di correttezza e buona fede, e nessuna lesione del principio dell'affidamento. Alla luce di quanto osservato deve concludersi per l'infondatezza della pretesa degli originari ricorrenti di veder accertato il diritto all'assunzione nella III Area Funzionale, profilo professionale Funzionario UNEP F1. Per le medesime ragioni, deve essere disattesa anche la pretesa degli odierni appellati di veder condannato il al risarcimento del danno patrimoniale da ritardato CP_1 inquadramento nella III Area Funzionale. Si è detto che alla collocazione tra gli idonei – non tra i vincitori – della procedura selettiva del 19 settembre 2016, non è conseguito il diritto all'inquadramento nella III Area Funzionale entro uno specifico termine, risultando il passaggio subordinato ai vincoli di cui si è già dato conto. D'altronde l'art. 21 quater trova la sua legittimazione nell'esigenza urgente di sanare la situazione di illegittimità venuta a determinare in conseguenza delle plurime statuizioni giudiziali sfavorevoli, consentendo l'ottemperanza ai provvedimenti giudiziali. Allo stesso tempo la disposizione prevede che le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3. La norma primaria “autorizza” dunque la permanenza nell'area II fino alla definizione delle procedure selettive e non impone affatto lo scorrimento della graduatoria rivendicato dagli appellati [odierni appellanti ndr] quale strumento per il conseguimento dell'obiettivo del passaggio del personale inquadrato con la qualifica di ufficiale giudiziario nell'area terza, né fissa un termine all'amministrazione. Anche la rideterminazione della pianta organica era imposta limitatamente al fine di consentire il rispetto dei commi 1 e 2 , e cioè l'esecuzione degli ordini giudiziali e il rispetto della quota di riserva al 50% per gli esterni. La norma non introduceva dunque un obbligo generale di immediata rideterminazione della pianta organica al fine di consentire l'accesso nell'area terza di tutti gli idonei interni ( e dello stesso numero di idonei esterni, dovendo garantire il rispetto della riserva del 50%, se del caso anche con nuova procedura concorsuale laddove il contingente individuato dalla norma in riferimento alle procedure pregresse non fosse stato sufficiente). D'altronde secondo un principio di carattere generale, affatto derogato dalla norma di settore, in assenza di un provvedimento di copertura dei posti vacanti, non sussiste il diritto dell'idoneo all'assunzione, né è configurabile una responsabilità dell'amministrazione. Esaurito dunque il percorso che il dl 83/15 espressamente legava al rispetto delle decisioni giudiziali in danno dell'amministrazione (con possibilità, in quei casi di attingere anche dalla graduatoria degli idonei per sanare la condizione di illegittimità accertata giudizialmente, e l'obbligo normativamente imposto , di adeguare la pianta organica, sempre nel rispetto delle percentuali di copertura delle posizioni lavorative con concorsi riservati nella misura del 50%)i successivi passaggi di personale all'area terza, se del caso anche con scorrimento della graduatoria, presupponevano necessariamente la decisione dell'amministrazione di coprire il posto , previa valutazione del fabbisogno di personale tenendo conto delle esigenze di organizzazione degli uffici e delle priorità di copertura. Allo stesso tempo le procedure selettive indette per l'accertamento dele professionalità richieste devono garantire l'accesso nella misura del 50% agli esterni. D'altronde come correttamente rilevato dall'amministrazione appellante, in materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all'assunzione di dipendenti, il diritto del partecipante al concorso all'assunzione mediante "scorrimento della graduatoria" presuppone necessariamente l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di coprire il posto, con attribuzione della qualifica ad un soggetto dichiarato idoneo non vincitore in un precedente concorso;
tale obbligo può derivare dalle indicazioni del bando, ovvero da una apposita determinazione dell'amministrazione di rendere disponibile il posto vacante e di coprirlo senza l'apertura di una nuova procedura concorsuale, dovendosi ritenere, in mancanza, che l'amministrazione non sia tenuta all'assunzione di candidati non vincitori. In particolare, nel pubblico impiego contrattualizzato, anche ai fini della selezione interna per l'accesso a posti superiori vacanti, analogamente a quanto accade per le procedure concorsuali preordinate all'assunzione di dipendenti, la scelta dell'amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei "per scorrimento" non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l'esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando (Cass. Ordinanza n. 3332 del 12/02/2018). Infatti nel pubblico impiego contrattualizzato, le progressioni dei dipendenti tra aree funzionali, con novazione oggettiva del rapporto di lavoro, vanno equiparate alle nuove assunzioni, con la conseguenza che anche per esse è necessaria l'autorizzazione preventiva alla copertura dei posti in applicazione degli artt. 6, 35, comma 4, e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, non novellati in parte qua dal d.lgs. n. 150 del 2009 (Cass. Ordinanza n. 1674 del 16/01/2024). In difetto di una norma autorizzatrice rinvenibile in una fonte normativa o nel bando lo scorrimento non è dunque imposto all'amministrazione dalla previsione contenuta nell'accordo sindacale e nel successivo DM del 2017 perché entrambe le previsioni rinviano al rispetto della norma primaria speciale e comunque non possono prescindere dal rispetto delle norme generali in materia di spesa pubblica , discrezionalità dell'amministrazione nella individuazione del fabbisogno del personale, rispetto del limite della riserva nella misura del 50% Gli appellati [odierni appellanti] lamentano nella memoria di costituzione che il avrebbe CP_1 violato l'art. 21 quater pubblicando con la procedura concorsuale in cui essi stessi sono stati valutati idonei non vincitori. L'argomentazione non convince perché l'art. 21 quater non ha inteso obbligare l'amministrazione a pubblicare tutti i posti vacanti di ufficiale giudiziario, e nemmeno il 50% dei posti vacanti , ma solo autorizzare il , nei limiti delle posizioni CP_1 disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale (tra gli altri) di ufficiale giudiziario nell'area terza Per il resto compete all'amministrazione valutare le priorità assunzionali, con o senza scorrimento di graduatoria anche nelle diverse figure elencate nell'art. 21 quater, avuto riguardo ai profili professionali di maggiore interesse ed ai vincoli di bilancio che non consentirebbero di adottare per tutte le procedure inerenti i profilo professionali coinvolti, l'assunzione generalizzati degli idonei”. Ne consegue il rigetto dell'appello, con assorbimento di quello incidentale. Come già precisato da questa Corte “le obbiettive difficoltà di lettura delle fonti normative e l'esistenza di precedenti contrastanti legittimano la compensazione delle spese di lite”. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- compensa le spese di lite;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 4.11.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste