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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2956/2024 del R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio azionato, con domanda congiunta, da nato ad [...] il Parte_1
5.07.1979, C.F. , rappresentato e difeso, come da procura in atti, C.F._1
dall'avv. Concetta Vietri ed elettivamente domiciliato in Montoro (Av) alla via Spiniello n. 3 e nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Agnese Pesce C.F._2
ed elettivamente domiciliata in Baronissi (Sa) alla via G. Amendola n. 26;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. il 20.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 9.12.2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il 30.10.2008 alle condizioni ivi indicate allegando che dall'unione coniugale sono nati due figli, il 7.03.2009 e il 22.10.2011 Per_1 Per_2
e che non si è ricostituita una comunione spirituale e materiale in seguito all'omologa della separazione del 22.03.2023.
Con note scritte depositate per l'udienza del 6.02.2025 le parti si sono riportate all'atto introduttivo e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 La domanda congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione.
Sulle suesposte considerazioni il Collegio prende atto degli accordi intervenuti tra le parti che non risultano in contrasto con le norme imperative e con l'interesse dei figli.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti tenuto conto dell'esito concordato della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
alle condizioni di cui al ricorso;
[...]
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2