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Sentenza 8 agosto 2024
Sentenza 8 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 08/08/2024, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 271/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 271 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021,
promossa da:
(C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. Stefano STOCHINO (C.F. ) elettivamente domiciliata a C.F._2
Nuoro, via G. Chironi n. 3, presso lo studio del difensore, parte provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Nuoro in data 23.6.2020;
attrice
contro
(C.F. ), in persona del legale RO P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (C.F. ) e _2 C.F._3 CP_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marcello FRAU (C.F.
[...] C.F._4
), elettivamente domiciliate a Sassari, via Cavour n. 24, presso lo C.F._5
studio del difensore;
1 convenute
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, (C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Giampaolo SECCI (C.F. P.IVA_2
), Marco SECCI (C.F. ed (C.F. C.F._6 C.F._7 CP_5
, elettivamente domiciliata a Nuoro, Piazza Italia n. 7, presso lo studio C.F._8
dell'avv. Marinella MORANDI (C.F. ); C.F._9
chiamata in causa
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice (rassegnate nell'atto di citazione e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 30.1.2024):
“Voglia, il Tribunale di Nuoro, accogliere la domanda e per l'effetto così giudicare:
accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva della “ RO
, della SI.ra , in qualità di socio amministratore, e
[...] _2
della SI.ra , anch'essa in qualità di socio, nella causazione del Controparte_3
sinistro di cui all'espositiva e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla SI.ra
[...]
, per un importo complessivo di € 72.194,39, meglio specificato nella parte Controparte_1
espositiva del presente atto, o quello maggiore o minore che dovesse emergere in corso di
causa, oltre rivalutazione e interessi dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, con
vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per
legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Nell'interesse delle convenute (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
30.1.2024):
“In via principale:
2 - respingere tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti delle convenute, in quanto
infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di risarcimento del
danno formulata dall'attrice nei confronti delle convenute, dichiarare tenuta e condannare la
OC , a manlevare le convenute da quanto queste siano Controparte_6
eventualmente condannate a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento e spese, per i
danni dalla stessa lamentati.
Con vittoria delle spese di lite”.
Nell'interesse della chiamata in causa (nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
30.1.2024):
“IN VIA PRINCIPALE
Nell'ambito del rapporto di natura extracontrattuale intercorrente con l'attrice
la domanda di risarcimento avanzata nei confronti di di Parte_1 _2 _2
, in quanto totalmente infondata, essendo l'attrice caduta per causa a sè imputabile.
[...]
IN VIA DI MERO SUBORDINE
Nell'ambito del rapporto contrattuale intercorrente con RO
RE , accertato l'ammontare dei danni patiti Controparte_4
dall'attrice, quale conseguenza immediata e diretta del sinistro di cui trattasi, a manlevare
nei limiti ed alle condizioni pattuite nella polizza “Tutela RO
Business – Commercio” n°51780003192”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Controparte_1
convenuto in giudizio la , RO _2
e (le ultime due quali socie illimitatamente
[...] Controparte_3
3 responsabili), esponendo quanto segue:
a. l'1.1.2019, intorno alle 19:30, all'interno del bar della suddetta OC, sito a
Posada, Frazione “Sas Murtas”, mentre si stava dirigendo al bagno, essa attrice era caduta rovinosamente a terra, a suo dire a causa del pavimento reso viscido dalla presenza di una chiazza di birra, non rimossa;
b. subito dopo l'accaduto era stata soccorsa da alcuni presenti, i quali l'avevano trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Francesco di Nuoro, i cui sanitari avevano diagnosticato la “frattura completa pluriframmentaria del terzo medio
della rotula, con diastasi dei frammenti”, con contestuale ricovero di essa paziente;
c. a suo dire, in conseguenza del sinistro, all'esito del percorso clinico – intervento chirurgico del 9.1.2019, dimissioni del 14.1.2019, successivi controlli e predisposizione di vari piani riabilitativi (stante la persistenza del dolore) – e della consulenza del dott. , essa attrice aveva subito i seguenti Persona_1
pregiudizi alla salute:
o invalidità permanente del 14%;
o inabilità temporanea assoluta (ricovero) di giorni 12;
o inabilità temporanea parziale al 75%, di giorni 60;
o inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 60;
o inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 60;
d. era quindi suo diritto ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro, di cui (legale rappresentante della OC) si era _2
immediatamente assunta la responsabilità – comunque ascrivibile a tutte e tre le convenute, in ragione della “mancata manutenzione e vigilanza delle condizioni di
sicurezza del locale di esercizio dell'attività dello “ , la cui viscidità _2
4 del pavimento, costituiva insidia per gli avventori del bar” – per complessivi
72.194,32 euro (oltre a rivalutazione monetaria e interessi), di cui:
i. 56.425,00 euro per invalidità permanente e 9.996,00 euro per l'inabilità
temporanea (importi comprensivi della personalizzazione del 45%, tenuto conto che all'epoca del sinistro l'attrice era trentottenne, della sua attività
di casalinga e madre di un bambino di quattro anni, dell'incidenza del sinistro sulle abitudini di vita e del danno da cenestesi lavorativa);
ii. 300,00 euro per spese di consulenza tecnica di parte;
iii. 306,67 euro per spese mediche;
iv. 5.166,72 euro per spese stragiudiziali;
e. poiché il locale era coperto da polizza (n. 51780003192) per la responsabilità
civile, stipulata dalla OC convenuta con la Controparte_6
con diffida del 30.1.2019 essa attrice aveva inviato a queste ultime la
[...]
richiesta di risarcimento dei danni, senza tuttavia ricevere alcun ristoro (nonostante la comunicazione di apertura del sinistro n. 20190104003223100).
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 31.5.2021, la RO
, e si sono così difese:
[...] _2 Controparte_3
a. hanno sostenuto quanto segue:
i. in seguito al sinistro, essa non si era assunta alcuna _2
responsabilità, essendosi limitata a soccorrere l'attrice;
ii. il fatto era occorso nella giornata di Capodanno e, pertanto, il notevole afflusso dei clienti e i numerosi brindisi per i festeggiamenti rendevano ineSIibile prestare attenzione ad ogni fuoriuscita di liquido dai bicchieri,
mentre l'attrice avrebbe dovuto prestare maggior attenzione e cautela nello spostarsi;
5 iii. era comunque onere dell'attrice fornire prova idonea dell'an della responsabilità loro ascritta e del quantum preteso, con particolare riferimento alla personalizzazione del danno ed alle spese stragiudiziali di cui era stato chiesto il rimborso;
b. hanno chiesto che venisse autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa, con differimento della prima udienza, al fine di essere manlevate in ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria nei loro confronti.
3. Nell'udienza cartolare del 22.6.2021 il giudice ha autorizzato la OC convenuta a chiamare in causa la compagnia assicuratrice.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 29.12.2021, si è costituita in giudizio l' la quale si è così difesa: Controparte_4
a. ha aderito alle difese articolare dalle convenute (limitatamente alle circostanze a sé
favorevoli), contestando la fondatezza della domanda formulata dall'attrice;
b. ha confermato di avere stipulato con la OC convenuta la polizza “Tutela
Business – Commercio” n°51780003192, domandando, in ipotesi di accoglimento della pretesa risarcitoria, di essere condannata alla manleva entro i limiti previsti nel contratto.
5. Nell'udienza cartolare del 18.1.2022 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
6. Nell'udienza cartolare del 10.5.2022 il giudice ha ammesso l'interrogatorio formale e la prova per testimoni chiesti dall'attrice sul solo capitolo 1 della sua seconda memoria ex
art. 183, comma 6, c.p.c.
7. Nell'udienza del 27.10.2022, dinanzi al giudice delegato all'assunzione delle prove orali,
ha reso l'interrogatorio formale ed è stato interrogato l'unico _2
testimone indicato dalla parte attrice, Testimone_1
6 8. Cn ordinanza pronunciata 16.12.2022 il giudice ha nominato CTU la dott.ssa
[...]
, alla quale nella successiva udienza del 2.2.2023 è stato conferito il Persona_2
seguente incarico peritale:
“Letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti o i loro consulenti, visitata la
perizianda ed eseguita ogni opportuna verifica, il CTU: o accerti quali danni abbia subito
in conseguenza del sinistro occorsole l'1.1.2019 – CP_1 Controparte_1
tenuto conto delle pregresse condizioni di salute dell'attrice – in particolare: ▪ la durata
dell'invalidità temporanea, sia totale (da intendersi quella che impedisce qualsiasi
attività quotidiana), sia parziale, indicandone in quest'ultimo caso la misura percentuale;
▪ gli esiti di carattere permanente, indicando il grado percentuale del danno anatomo-
funzionale in senso stretto l'eventuale incidenza della lesione accertata sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della danneggiata
indipendentemente dalla capacità di produrre reddito, evidenziando se sussistano
rilevanti incidenze dinamico relazionali personali anche con riferimento alle condizioni
soggettive della medesima;
o verifichi la congruità delle spese mediche sostenute
dall'attrice”.
9. In seguito alla rinuncia del CTU ed alla sua sostituzione con il dott. , il Persona_3
30.9.2023 quest'ultimo ha depositato la relazione peritale.
10. Con decreto reso il 23.11.2023, il giudice ha liquidato al CTU la somma complessiva di
510,00 euro (oltre ad oneri previdenziali ed I.V.A. di legge), ponendo definitivamente tale importo a carico delle parti, in solido tra loro nei rapporti con il consulente.
11. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 30.1.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 31.1.2024 ai sensi del comma 3 di detta norma, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7 ***
12. La domanda risarcitoria formulata da è fondata e Controparte_1
deve essere accolta, nei termini e per le ragioni che seguono.
12.1 Nell'art. 2051 c.c. si legge che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle
cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale disposizione è stata oggetto di un articolata e complessa evoluzione ermeneutica,
in relazione alla sua natura giuridica e quindi agli ulteriori requisiti costitutivi della responsabilità del custode.
Chiarire siffatte questioni è dirimente, poiché nel caso in cui l'art. 2051 cc. non debba ritenersi applicabile, opererebbe la disposizione generale dell'art. 2043 c.c., aggravando considerevolmente l'onere probatorio in capo al danneggiato.
Con riferimento al primo profilo, la Suprema Corte ha statuito che “la presunzione
sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica le volte in cui non sussista la possibilità di
esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da
valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le
circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la
posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le
dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili” (tra le tante,
Cass. n. 1257/2018, n. 9546/2010, n. 5307/2007; n. 16770/2006).
Nel caso in esame è indubbio che trovi applicazione l'art. 2051 c.c., poiché il sinistro è
avvenuto all'interno del bar di proprietà della di RO [...]
di persone, in relazione alle cui obbligazioni (anche derivanti da Controparte_7
fatto illecito), pertanto, le socie e sono socie _2 Controparte_3
illimitatamente responsabili – con evidente possibilità di esercitare il potere di fatto sul locale commerciale de quo.
8 12.2 Gli ulteriori presupposti necessari per l'integrazione dell'art. 2051 c.c. sono stati oramai perspicuamente individuati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale –
superando alcune pregresse oscillazioni interpretative in ordine alla sua natura o all'atteggiarsi dei singoli requisiti – ha chiarito che “La responsabilità di cui all'art.
2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua
configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa
in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del
caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (SS.U.
20943/2022, che ha sostanzialmente confermato gli approdi delle precedenti Cass. n.
4588/2022 n. 27724/2018, n. 2480/2018 e n. 2481/2018).
Nella sopra menzionata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono stati inoltre definiti diversi profili che compongono lo statuto giuridico della figura in esame, ossia che:
- “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i
danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della
responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe
al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e
l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle
caratteristiche intrinseche della prima”;
- “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di
criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola
fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a
dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere
allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”;
- "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da
9 imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista
oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna
rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise
della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e
divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove
intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;
- “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato
dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la
condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia
diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in
applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata
tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al
principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
- “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente
del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che
detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento
dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile,
sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio
probabilistico di regolarità causale”.
Nell'ambito della successiva evoluzione giurisprudenziale – per ciò che rileva ai fini della presente decisione – è stato inoltre evidenziato quanto segue:
- sul nesso eziologico, il danneggiato è onerato di dimostrare “un effettivo e concreto
10 nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione
che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi
fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa
custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo
contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del
fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo
determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass. n. 12760/2024);
- con specifico riferimento alla prova liberatoria, di cui è ovviamente onerato il custode, “il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in
relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione
di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del
danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227 I
comma), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa
umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come
caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente
imprevenibile da parte del custode”, nonché come “sia il fatto (fortuito) che l'atto
(del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno
non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e
danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al
rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di
causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano
strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente,
quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la
specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe” (Cass. n.
11152/2023), con la precisazione che:
11 • la dimostrazione del caso fortuito “non coincide con quella dell'assenza di
colpa in capo al custode, potendo rilevare le omissioni o violazioni di
quest'ultimo unicamente per la valutazione dell'oggettiva imprevedibilità o
inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria”
(Cass. n. 26142/2023);
• il concorso colposo del danneggiato “potrà dunque assumere un rilievo causale
meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno
ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto
della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza
causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze,
si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la
derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio
di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice
del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle
conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il
contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso
appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e
inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.)”
(Cass. n. 2376/2024), concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. che il giudice di merito è tenuto ad accertare d'ufficio, “sempre che risultino
prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente,
sul piano causale, dello stesso” (Cass. n. 12676/2024).
12.3 Applicando le coordinate ermeneutiche sopra riportate al caso in esame, deve concludersi che, in base al criterio del “più probabile che non”, l'attrice ha fornito prova idonea della dinamica del sinistro, sui seguenti rilievi:
12 a. nell'atto di citazione si legge che “mentre si Controparte_1
intratteneva all'interno del detto locale, insieme ad alcuni amici, nel dirigersi
verso la toilette, scivolava, cadendo rovinosamente a terra, a causa del pavimento
reso viscido dalla presenza di una chiazza formatasi dal riversamento di un
liquido, segnatamente della birra, ivi residuata e non rimossa”, periodo pedissequamente trasposto nel capitolo 1 della seconda memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c.;
b. le circostanze esposte in detto capitolo, oggetto della prova orale assunta nel corso dell'istruttoria, sono state confermate all'udienza del 27.10.20022 in sede di interrogatorio formale da – citata in giudizio sia quale legale _2
rappresentante della OC proprietaria del locale, sia quale socia illimitatamente responsabile – convenuta che già nella comparsa di risposta nulla aveva contestato in ordine al sinistro occorso alla (“Occorre infatti inserire CP_1
quanto accaduto (la scivolata a terra), nel contesto spazio - tempo in cui si è
svolto”, pagina 3 comparsa), né tantomeno di averla soccorsa nell'immediatezza dell'evento;
a tali dichiarazioni si aggiungono quelle rese dal testimone Tes_1
il quale, pur riferendo di non avere “visto la SInora cadere, l'ho vista
[...]
dopo la caduta, mi sono avvicinato e ho visto a terra la SInora. Non ho soccorso
la SInora, c'erano gli altri che l'hanno aiutata la SInora, l'hanno sollevata e
aiutata a sedersi sulla sedia”, ha comunque confermato il capitolo, in cui come detto era specificato che l'attrice era scivolata su una chiazza di birra mentre si stava dirigendo verso la toilette;
siffatti elementi, unitariamente considerati – pur tenendo conto della non opponibilità delle dichiarazioni confessorie rese dalla convenuta/assicurata nei
13 confronti della chiamata in causa/assicuratrice – conducono a ritenere raggiunto un livello di prova sufficiente in ordine alla dinamica del sinistro così come descritta dall'attrice, non essendo peraltro emersi elementi che inducano a ritenere plausibile una ricostruzione alternativa;
c. le convenute hanno invocato, da un lato, l'ineSIbilità a loro carico (nella fattispecie, alla titolare ed alle dipendenti della OC) di una condotta continua di pulizia del pavimento del bar e, d'altra parte, il concorso colposo della danneggiata nella causazione del sinistro, argomentazioni non condivisibili, in particolare:
i. riguardo alla prima (“non essendo pensabile che una barista si metta a
pulire di continuo il pavimento del bar, tra l'altro in un'ora di punta e con
chissà quale afflusso di clienti”), è sufficiente osservare che, come detto, le omissioni o i contegni negligenti del custode rilevano esclusivamente in ipotesi di oggettiva imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno che abbia cagionato l'evento, fatto esterno neppure menzionato dalle convenute e certo non individuabile nel mero riversamento di liquidi sul pavimento di un esercizio commerciale adibito alla somministrazione di cibi e bevande,
ipotesi ben rientrante nell'ordinario rischio assunto dal custode nell'ambito di tali attività;
ii. in relazione alla seconda (“una chiazza di birra per terra, non è un evento
imprevedibile, tutt'altro! e neppure invisibile, non foss'altro per trattarsi di
bevanda non incolore ma “colorata” quale la birra, che non poteva
oggettivamente assurgere ad elemento di particolare pericolosità”),
giacché dagli atti di causa non può trarsi il benché minimo indice rivelatore di un contegno negligente o imprudente dell'attrice – tale da causare in via esclusiva o concorrente la caduta – concorso colposo che non può essere
14 ravvisato sul mero presupposto dell'astratta prevedibilità del continuo riversamento di liquidi sul pavimento del bar, pur trattandosi della serata di
Capodanno del 2019 .
12.4 Accertato l'an della responsabilità esclusiva delle convenute nella causazione del sinistro oggetto di causa, occorre ora avere riguardo al quantum.
a. Nell'ambito delle operazioni peritali espletate dal CTU – la cui relazione è stata predisposta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale pertanto il giudice non ha motivo di discostarsi – alla luce della documentazione clinica versata in atti ed all'esame obiettivo effettuato sull'attrice (“presenza di un
ginocchio asciutto, ma con profilo deformato dalla presenza ancora dei mezzi di
sintesi, con dolore alla palpazione-percussione. Cicatrice lineare di circa 15 cm in
sede mediana di ginocchio, discromica e slargata. Movimento di flessione del
ginocchio deficitario di circa 1/3 con limitazione dell'accosciamento. Si è inoltre
evidenziata una lieve ipomiotrofia di coscia (-1cm) rispetto alla controlaterale”), è
emerso che:
i. “a causa del trauma subito il 01 gennaio 2019, ha riportato una frattura della
rotula destra, lesione che giustifica la dinamica del suddetto evento
traumatico”;
ii. “Tale lesione ha causato una Inabilità Temporanea Biologica (I.T.B.)
complessiva di giorni 163 (centosessantatre): comprensiva di una Inabilità
Temporanea Assoluta (I.T.A.) di 13 (tredici) giorni;
una Inabilità Temporanea
Parziale al 75% di 60 (sessanta) giorni;
una Inabilità Temporanea Parziale
(I.T.P.) al 50% di giorni 30 (trenta) e di ulteriori giorni 60 (sessanta) di
Inabilità Temporanea Parziale (I.T.P.) al 25%”;
iii. “Il danno biologico permanente complessivo è valutabile nella misura del 13%
15 (tredici per cento) come da bareme specifici (vedi tabelle “Linee Guida per la
valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della
SIMLA, ; “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità Controparte_8
permanente” E. , ). CP_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12
Quantum invalidante legato ad un 6% (sei per cento) per la frattura della
rotula con persistenza dei mezzi di sintesi, 3% (tre per cento) per il deficit
funzionale articolare e un 6% (sei per cento) per l'esito cicatriziale da
considerare a pregiudizio estetico lieve – moderato”.
Quanto al danno biologico permanente, in sede di chiarimenti alle osservazioni del consulente di parte convenuta (questione oggetto della prova testimoniale dedotta da quest'ultima, non ammessa siccome vertente su circostanza tardivamente allegata),
il dott. ha precisato di avere “considerato la pregressa lesione interessante lo Per_3
stesso arto inferiore, ma l'ha ritenuta ininfluente sulla valutazione del comparto
articolare lesionato nel 2019. Infatti la precedente frattura, risalente a circa 12 anni
prima dell'evento in causa, è apparsa ben stabilizzata e senza esiti rilevanti
(all'esame obiettivo stazione eretta e deambulazione nella norma). Quindi il ruolo
dello stato anteriore è stato valutato irrilevante ai fini della valutazione del danno
biologico permanente attuale” (pagina 12 relazione tecnica).
12.5 Non compete all'attrice alcun aumento a titolo di personalizzazione del danno biologico accertato, poiché:
a. come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice di merito è tenuto a “1)
accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del
danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo
accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum
16 risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la
liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente,
per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore
monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci
di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione
della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso)
considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento
tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate,
liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso
di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del
danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico
depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla
componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in
tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3,
del novellato codice delle assicurazioni (in questi termini Cass. 25164/ 2020)”,
con la precisazione che “in quanto danno autonomo, quello morale è
suscettibile di prova a sé, anche in via presuntiva, a prescindere dunque dalla
prova del danno biologico, ed anche in difetto di essa, e non deve dunque
pretendersi la prova “diretta” (Cass. n. 7892/2024);
quanto alla lesione della così denominata cenestesi lavorativa – consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità,
sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo – configurabile solo qualora non si superi la soglia del 30% del danno biologico, trattasi di voce che, ove sussistente, deve essere
17 “liquidata onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice,
che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore
differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del
valore monetario di ciascun punto (così la sentenza 28 giugno 2019, n. 17411,
in linea con le precedenti ordinanze 9 ottobre 2015, n. 20312, e 22 maggio
2018, n. 12572; v. pure la sentenza 4 luglio 2019, n. 17931)” (Cass. n.
16628/2023);
b. applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva che:
i. nell'atto di citazione la parte attrice si è limitata ad allegare come i postumi derivanti dal sinistro oggetto di causa abbiano inciso “sulla
quotidianità, le abitudini, l'attività fisica generalmente preclusa
all'esponente, la difficoltà di svolgere le ordinarie mansioni
domestiche con la stessa agevolezza del periodo antecedente il sinistro,
considerata l'attività di casalinga svolta dalla donna e pertanto il
conseguente danno da cenestesi lavorativa dalla stessa subito, la
giovane età della donna, madre di un bambino di appena quattro
anni”;
ii. tali generiche affermazioni, non contenenti alcuna indicazione sulle pregresse abitudini di vita dell'attrice o sulle attività fisiche svolte prima del sinistro – a supporto delle quali quest'ultima non ha neppure dedotto prova orale – non giustificano il riconoscimento di alcuna somma ulteriore rispetto al danno alla salute stricto sensu inteso,
laddove dagli accertamenti peritali è emerso come “Per la fase di
menomazione permanente la valutazione complessiva è di grado
assente - lieve. Il dolore fisico cronico è assente o lieve, manifestandosi
18 solo occasionalmente (dopo deambulazione prolungata, salire scale …)
e richiedendo una breve terapia solo in tali rare occasioni.
L'interessamento sugli atti quotidiani della vita è di assente - lieve
entità, avendosi ripercussioni non frequenti e non continue
sull'autosufficienza, senza l'ausilio di terzi e con scarse rinunce nelle
comuni attività della vita (attività con necessità di deambulazione
prolungata o in strada accidentata, attività sportive: bici, trakking …).
Anche la percezione di un mutamento della propria integrità psico-
fisica è da reputarsi di grado lieve, senza ricadute sui rapporti sociali.
(Vedi “Valutazione medico-legale della sofferenza psico-fisica.
Proposta di Statement” della SIMLA). (pag. 11 elaborato peritale);
12.6 In ordine ai danni patrimoniali, non vi sono ragioni per discostarsi dalla valutazione di congruità effettuata dal CTU sulle spese mediche documentate dall'attrice, pari a 561,36
euro.
12.7 Per la liquidazione del danno, seguendo il costante orientamento di questo Tribunale, il giudice si avvale delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sul danno biologico presso il
Tribunale di Milano (2023-2024), che conducono ai risultati seguenti:
Età della danneggiata alla data del sinistro 38 anni
Percentuale di invalidità permanente 13% Punto danno biologico € 2.972,04 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 13
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 25 Danno biologico risarcibile € 31.489,00
Invalidità temporanea totale € 1.495,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 718,75 Totale danno biologico temporaneo € 9.113,75 Spese mediche € 561,36
19 Totale generale: € 41.164,11
12.8 L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale tende a ricostruire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente monetario del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, a prescindere dal fatto che abbia formulato specifica domanda in tal senso (quand'anche non siano stati contestati i criteri impiegati sul punto dal giudice di primo grado (sul rilievo che “In
tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l'impugnazione del capo della sentenza
contenente la liquidazione del danno impedisce la formazione del giudicato sulla
misura legale degli interessi e della svalutazione da ritardato pagamento, poiché essi
non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno funzione compensativa
volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del danno, e
possono essere riliquidati dal giudice dell'impugnazione o del rinvio, utilizzando la
tecnica ritenuta più appropriata, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità
di liquidazione scelta dal giudice precedente”, Cass. n. 17004/2023).
È principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “l'obbligazione
risarcitoria costituisce un debito di valore che dev'essere liquidato tenendo conto non
solo dell'eSIenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma
che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata
disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi c.d.
'compensativi', la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta iuris et
de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato
guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul
piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta,
20 ma secondo criteri differenti (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 22607 del 08/11/2016, Rv. 642965
– 01)”, dovendosi peraltro tenere conto che “Tutte le volte, infatti, in cui il giudice
provvede alla liquidazione di un danno, la circostanza che abbia ritenuto di utilizzare
uno specifico criterio di liquidazione degli interessi 'compensativi' a preferenza di un
altro non attiene più all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì all'applicazione dell'art.
1223 c.c. (ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.): ossia a regole che, nel presiedere al
procedimento di liquidazione del danno, vincolano il giudice unicamente alle risultanze
degli elementi di prova destinati ad attestare l'entità del danno effettivamente subito dal
danneggiato, potendo, a tal fine, fare ricorso anche alle presunzioni che ritiene
opportuno valorizzare, oppure, ricorrendo i presupposti dell'art. 1226 c.c., ai criteri
equitativi ritenuti più adeguati” (Cass. n. 19063/2023).
La liquidazione equitativa può essere fatta seguendo i criteri a suo tempo indicati dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 1712/1995), quindi applicando all'interesse legale o ad altro indice equitativamente determinato dal giudice, aumentato, in misura costante di giorno in giorno, del valore medio giornaliero dell'incremento intervenuto tra la data di accertamento e la data della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.
Alla luce dei principi sopra richiamati, si procede nel modo seguente:
CALCOLO DEVALUTAZIONE (al mese di gennaio 2019, in cui si è verificato il sinistro)
Importo da Devalutare: € 41.164,11 Dal mese di: Giugno 2024 Al mese di: Gennaio 2019
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice Giugno 2024: 119,5
Indice Gennaio 2019: 102,2
Raccordo Indici: 1 Indice di Devalutazione: 0,855 Totale Devalutazione: € 5.951,01
21 Importo Devalutato: € 35.213,10
CALCOLO RIVALUTAZIONE E INTERESSI:
Capitale Iniziale: € 35.213,10 Data Iniziale: 01/01/2019 Data Finale: 30/06/2024
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Gennaio 2019
Scadenza Rivalutazione: Giugno 2024
Indice Istat utilizzato: FOI generale Dal: Al: Capitale Rivalutato: Tasso: Giorni: Interessi: 01/01/2019 31/12/2019 € 35.389,17 0,80% 364 € 282,34 01/01/2020 01/01/2020 € 35.389,17 0,05% 1 € 0,05 01/01/2020 31/12/2020 € 35.459,59 0,05% 365 € 17,73 01/01/2021 01/01/2021 € 35.459,59 0,01% 1 € 0,01 01/01/2021 31/12/2021 € 37.114,61 0,01% 364 € 3,70 01/01/2022 01/01/2022 € 37.114,61 1,25% 1 € 1,27 01/01/2022 31/12/2022 € 40.776,77 1,25% 364 € 508,31 01/01/2023 01/01/2023 € 40.776,77 5,00% 1 € 5,59 01/01/2023 31/12/2023 € 41.093,69 5,00% 364 € 2.049,06 01/01/2024 01/01/2024 € 41.093,69 2,50% 1 € 2,81 01/01/2024 30/06/2024 € 41.164,11 2,50% 181 € 510,32 Indice alla Decorrenza: 102,2
Indice alla Scadenza: 119,5
Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,169 Totale Rivalutazione: € 5.951,01 Capitale Rivalutato: € 41.164,11 Totale Colonna Giorni: 2007 Totale Interessi: € 3.381,19 Rivalutazione + Interessi: € 9.332,20 Capitale Rivalutato + Interessi: € 44.545,30.
12.9 Poiché, una volta liquidato dal giudice, il debito di valore si trasforma in debito di valuta, sull'importo liquidato di 44.545,30 euro competono all'attrice gli interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al saldo, ai sensi dell'art. 1282
c.c. (sul punto, Cass. n. 7697/2014, n. 4993/2004).
13. La domanda riconvenzionale subordinata di manleva formulata dalla
[...]
nei confronti della RO Controparte_6
deve essere accolta, poiché:
[...]
22 a. non vi è contestazione sull'operatività della polizza per la responsabilità civile verso terzi n. 51780003192 (doc. 1 comparsa di risposta convenuta);
b. le somme che l'assicurata dovrà complessivamente pagare all'attrice (anche a titolo di spese processuali) sono abbondantemente inferiori al massimale di polizza per ciascun sinistro, pari a euro 1.000.000,00.
14. Le spese di lite debbono essere regolate in virtù del principio di soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste a carico della convenuta e della chiamata in causa, in solido tra loro, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, sul rilievo che il riconoscimento di una somma inferiore a quella chiesta dalla parte non integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, in virtù del recente pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n.
32061/2022), secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta,
anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca
soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale
accoglimento di un'unica domanda artico-lata in più capi, e non consente quindi la
condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte
soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in
presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Atteso che è stata provvisoriamente ammessa al Controparte_1
patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Nuoro in data 23.6.2020:
- le spese liquidate dovranno essere rimborsate dalle convenute e dalla chiamata in causa allo Stato, senza applicare la dimidiazione prevista dall'art. 130 D.P.R. n.
115/2002, come chiarito dall'oramai consolidato orientamento sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (sul punto Cass. n. 541/2024, n. 136/2020, n.
23 11590/2019, n. 22017/2018);
- deve essere respinta l'istanza ex art. 93 c.p.c. formulata dall'avv. Stefano
STOCHINO, richiamato il pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui “La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese
proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non
costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa
finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione
delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di
difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la
conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali
della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del
processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e
tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle
tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale,
come tale non applicabile analogicamente” (SS.UU. n. 8561/2021), non risultando agli atti alcuna rinuncia esplicita al beneficio da parte dell'attrice.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 e 5.2.000,00 euro
(ossia in virtù della somma riconosciuta all'attrice, pari a 44.545,30 euri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M.):
- con riduzione della metà per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
- senza riduzioni o aumenti per i compensi della fase istruttoria, caratterizzata dall'assunzione delle prove orali e dall'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale;
24 - con riduzione del 50% per i compensi della fase decisionale, considerato che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica l'attrice si è limitato ad insistere nelle istanze e pretese già formulate nei precedenti scritti difensivi.
15. Nel rapporto processuale tra la convenuta e la chiamata in causa, le spese di lite debbono essere interamente compensate, sul rilievo che quest'ultima non ha contestato l'operatività
della copertura assicurativa, limitandosi a chiedere (in via subordinata) che fosse accertato l'obbligo di manleva per una somma non superiore al massimale di polizza.
16. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 23.11.2023
in 510,00 euro a titolo di onorari del CTU, oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge –
debbono essere poste a carico delle convenute e della chiamata in causa, atteso che la consulenza tecnica si è resa necessaria al fine di accertare il danno alla salute subito dall'attrice in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
17. Quanto alle ulteriori domande di rimborso formulate dalla parte attrice:
a. deve essere respinta quella relativa alle spese della consulenza tecnica di parte, sul rilievo che “In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è
possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in
mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi
escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il
pagamento” (Cass. n. 21402/2022) e, nel caso in esame, la parte attrice si è
limitata a produrre la fattura del dott. (doc. 5), priva di Persona_1
qualsivoglia quietanza di pagamento;
b. è invece parzialmente fondata la pretesa relativa ai compensi per l'attività
stragiudiziale antecedente l'introduzione della presente causa (art. 20, comma 1,
D.M. 55/2014, nella formulazione ratione temporis applicabile, ossia quella precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022) – sulla quale non si estendono
25 gli effetti dell'ammissione del cliente al patrocinio a spese dello Stato (Cass. n.
24723/2011), poiché:
i. secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “le
spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali
vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione,
pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri
di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni
processuali (Sez. U, Sentenza n. 16990 del 10/07/2017, Rv. 644917 – 01 e
successive conformi)” (da ultimo Cass. n. 16007/2024)
ii. alla luce di tali criteri:
o è palesemente eccessivo l'importo di 5.166,72 euro indicato dall'avv. STOCHINO nel preavviso di parcella (doc. 6 atto di citazione), il quale - sebbene non astrattamente inidoneo a dare prova dell'attività svolta, sul punto Cass. n. 29308/2023, n.
40591/2021, n. 32692/2019) – da un lato non sono indicate analiticamente le prestazioni rese dal legale e, d'altra parte, a corredo dell'atto di citazione sono state versate la conferma dell'apertura del sinistro (doc. 9) e cinque comunicazioni di diffida
(doc. 8);
o deve ritenersi congrua la riduzione della metà del valore medio di
2.295,00 euro, previsto nella tabella A allegata al D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra 26.000,01 e 52.000,00 euro, ai sensi dell'art. 19 del predetto D.M. – considerate l'attività stragiudiziale sopra indicata, la (quantomeno parziale) presumibile fondatezza della pretesa risarcitoria e la modesta complessità della causa in
26 fatto e in diritto, analogamente a quanto detto in punto di spese processuali – importo comprensivo di rivalutazione e interessi;
o trattandosi di posta risarcitoria, non è evidentemente soggetta distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
18. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. condanna la , e RO _2
, in solido tra loro, a pagare ad Controparte_3 Controparte_1
44.545,30 euro, oltre agli interessi legali, decorrenti dal passaggio in
[...]
giudicato della presente decisione fino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro occorso l'1.1.2019 a Posada,
Frazione “Sas Murtas” all'interno del locale-bar di RO
; _2
b. condanna la , , RO _2
e la in solido tra Controparte_3 Controparte_4
loro, a rimborsare allo Stato le spese processuali, così liquidate;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 602,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.806,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.452,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 4.711,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. dichiara la tenuta a manlevare la Controparte_4
da tutte le somme che quest'ultima RO
sarà condannata a pagare ad ed allo Stato in Controparte_1
virtù della presente decisione;
d. compensa interamente le spese di lite nel rapporto processuale tra la
27 e la RO Controparte_4
[...]
e. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 23.11.2023 in 510,00 euro a titolo di onorari spettanti a ciascun
CTU, oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge – siano poste a carico della
, , RO _2 CP_3
e della
[...] Controparte_4
f. condanna la , e RO _2
a pagare ad 1.147,50 Controparte_3 Controparte_1
euro, a titolo di risarcimento dei danni per le spese relative all'attività legale stragiudiziale resa nel suo interesse dall'avv. Stefano STOCHINO.
Nuoro, 8.8.2024
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 271 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021,
promossa da:
(C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. Stefano STOCHINO (C.F. ) elettivamente domiciliata a C.F._2
Nuoro, via G. Chironi n. 3, presso lo studio del difensore, parte provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Nuoro in data 23.6.2020;
attrice
contro
(C.F. ), in persona del legale RO P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (C.F. ) e _2 C.F._3 CP_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marcello FRAU (C.F.
[...] C.F._4
), elettivamente domiciliate a Sassari, via Cavour n. 24, presso lo C.F._5
studio del difensore;
1 convenute
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, (C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Giampaolo SECCI (C.F. P.IVA_2
), Marco SECCI (C.F. ed (C.F. C.F._6 C.F._7 CP_5
, elettivamente domiciliata a Nuoro, Piazza Italia n. 7, presso lo studio C.F._8
dell'avv. Marinella MORANDI (C.F. ); C.F._9
chiamata in causa
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice (rassegnate nell'atto di citazione e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 30.1.2024):
“Voglia, il Tribunale di Nuoro, accogliere la domanda e per l'effetto così giudicare:
accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva della “ RO
, della SI.ra , in qualità di socio amministratore, e
[...] _2
della SI.ra , anch'essa in qualità di socio, nella causazione del Controparte_3
sinistro di cui all'espositiva e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla SI.ra
[...]
, per un importo complessivo di € 72.194,39, meglio specificato nella parte Controparte_1
espositiva del presente atto, o quello maggiore o minore che dovesse emergere in corso di
causa, oltre rivalutazione e interessi dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, con
vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per
legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Nell'interesse delle convenute (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
30.1.2024):
“In via principale:
2 - respingere tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti delle convenute, in quanto
infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di risarcimento del
danno formulata dall'attrice nei confronti delle convenute, dichiarare tenuta e condannare la
OC , a manlevare le convenute da quanto queste siano Controparte_6
eventualmente condannate a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento e spese, per i
danni dalla stessa lamentati.
Con vittoria delle spese di lite”.
Nell'interesse della chiamata in causa (nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
30.1.2024):
“IN VIA PRINCIPALE
Nell'ambito del rapporto di natura extracontrattuale intercorrente con l'attrice
la domanda di risarcimento avanzata nei confronti di di Parte_1 _2 _2
, in quanto totalmente infondata, essendo l'attrice caduta per causa a sè imputabile.
[...]
IN VIA DI MERO SUBORDINE
Nell'ambito del rapporto contrattuale intercorrente con RO
RE , accertato l'ammontare dei danni patiti Controparte_4
dall'attrice, quale conseguenza immediata e diretta del sinistro di cui trattasi, a manlevare
nei limiti ed alle condizioni pattuite nella polizza “Tutela RO
Business – Commercio” n°51780003192”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Controparte_1
convenuto in giudizio la , RO _2
e (le ultime due quali socie illimitatamente
[...] Controparte_3
3 responsabili), esponendo quanto segue:
a. l'1.1.2019, intorno alle 19:30, all'interno del bar della suddetta OC, sito a
Posada, Frazione “Sas Murtas”, mentre si stava dirigendo al bagno, essa attrice era caduta rovinosamente a terra, a suo dire a causa del pavimento reso viscido dalla presenza di una chiazza di birra, non rimossa;
b. subito dopo l'accaduto era stata soccorsa da alcuni presenti, i quali l'avevano trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Francesco di Nuoro, i cui sanitari avevano diagnosticato la “frattura completa pluriframmentaria del terzo medio
della rotula, con diastasi dei frammenti”, con contestuale ricovero di essa paziente;
c. a suo dire, in conseguenza del sinistro, all'esito del percorso clinico – intervento chirurgico del 9.1.2019, dimissioni del 14.1.2019, successivi controlli e predisposizione di vari piani riabilitativi (stante la persistenza del dolore) – e della consulenza del dott. , essa attrice aveva subito i seguenti Persona_1
pregiudizi alla salute:
o invalidità permanente del 14%;
o inabilità temporanea assoluta (ricovero) di giorni 12;
o inabilità temporanea parziale al 75%, di giorni 60;
o inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 60;
o inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 60;
d. era quindi suo diritto ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro, di cui (legale rappresentante della OC) si era _2
immediatamente assunta la responsabilità – comunque ascrivibile a tutte e tre le convenute, in ragione della “mancata manutenzione e vigilanza delle condizioni di
sicurezza del locale di esercizio dell'attività dello “ , la cui viscidità _2
4 del pavimento, costituiva insidia per gli avventori del bar” – per complessivi
72.194,32 euro (oltre a rivalutazione monetaria e interessi), di cui:
i. 56.425,00 euro per invalidità permanente e 9.996,00 euro per l'inabilità
temporanea (importi comprensivi della personalizzazione del 45%, tenuto conto che all'epoca del sinistro l'attrice era trentottenne, della sua attività
di casalinga e madre di un bambino di quattro anni, dell'incidenza del sinistro sulle abitudini di vita e del danno da cenestesi lavorativa);
ii. 300,00 euro per spese di consulenza tecnica di parte;
iii. 306,67 euro per spese mediche;
iv. 5.166,72 euro per spese stragiudiziali;
e. poiché il locale era coperto da polizza (n. 51780003192) per la responsabilità
civile, stipulata dalla OC convenuta con la Controparte_6
con diffida del 30.1.2019 essa attrice aveva inviato a queste ultime la
[...]
richiesta di risarcimento dei danni, senza tuttavia ricevere alcun ristoro (nonostante la comunicazione di apertura del sinistro n. 20190104003223100).
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 31.5.2021, la RO
, e si sono così difese:
[...] _2 Controparte_3
a. hanno sostenuto quanto segue:
i. in seguito al sinistro, essa non si era assunta alcuna _2
responsabilità, essendosi limitata a soccorrere l'attrice;
ii. il fatto era occorso nella giornata di Capodanno e, pertanto, il notevole afflusso dei clienti e i numerosi brindisi per i festeggiamenti rendevano ineSIibile prestare attenzione ad ogni fuoriuscita di liquido dai bicchieri,
mentre l'attrice avrebbe dovuto prestare maggior attenzione e cautela nello spostarsi;
5 iii. era comunque onere dell'attrice fornire prova idonea dell'an della responsabilità loro ascritta e del quantum preteso, con particolare riferimento alla personalizzazione del danno ed alle spese stragiudiziali di cui era stato chiesto il rimborso;
b. hanno chiesto che venisse autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa, con differimento della prima udienza, al fine di essere manlevate in ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria nei loro confronti.
3. Nell'udienza cartolare del 22.6.2021 il giudice ha autorizzato la OC convenuta a chiamare in causa la compagnia assicuratrice.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 29.12.2021, si è costituita in giudizio l' la quale si è così difesa: Controparte_4
a. ha aderito alle difese articolare dalle convenute (limitatamente alle circostanze a sé
favorevoli), contestando la fondatezza della domanda formulata dall'attrice;
b. ha confermato di avere stipulato con la OC convenuta la polizza “Tutela
Business – Commercio” n°51780003192, domandando, in ipotesi di accoglimento della pretesa risarcitoria, di essere condannata alla manleva entro i limiti previsti nel contratto.
5. Nell'udienza cartolare del 18.1.2022 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
6. Nell'udienza cartolare del 10.5.2022 il giudice ha ammesso l'interrogatorio formale e la prova per testimoni chiesti dall'attrice sul solo capitolo 1 della sua seconda memoria ex
art. 183, comma 6, c.p.c.
7. Nell'udienza del 27.10.2022, dinanzi al giudice delegato all'assunzione delle prove orali,
ha reso l'interrogatorio formale ed è stato interrogato l'unico _2
testimone indicato dalla parte attrice, Testimone_1
6 8. Cn ordinanza pronunciata 16.12.2022 il giudice ha nominato CTU la dott.ssa
[...]
, alla quale nella successiva udienza del 2.2.2023 è stato conferito il Persona_2
seguente incarico peritale:
“Letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti o i loro consulenti, visitata la
perizianda ed eseguita ogni opportuna verifica, il CTU: o accerti quali danni abbia subito
in conseguenza del sinistro occorsole l'1.1.2019 – CP_1 Controparte_1
tenuto conto delle pregresse condizioni di salute dell'attrice – in particolare: ▪ la durata
dell'invalidità temporanea, sia totale (da intendersi quella che impedisce qualsiasi
attività quotidiana), sia parziale, indicandone in quest'ultimo caso la misura percentuale;
▪ gli esiti di carattere permanente, indicando il grado percentuale del danno anatomo-
funzionale in senso stretto l'eventuale incidenza della lesione accertata sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della danneggiata
indipendentemente dalla capacità di produrre reddito, evidenziando se sussistano
rilevanti incidenze dinamico relazionali personali anche con riferimento alle condizioni
soggettive della medesima;
o verifichi la congruità delle spese mediche sostenute
dall'attrice”.
9. In seguito alla rinuncia del CTU ed alla sua sostituzione con il dott. , il Persona_3
30.9.2023 quest'ultimo ha depositato la relazione peritale.
10. Con decreto reso il 23.11.2023, il giudice ha liquidato al CTU la somma complessiva di
510,00 euro (oltre ad oneri previdenziali ed I.V.A. di legge), ponendo definitivamente tale importo a carico delle parti, in solido tra loro nei rapporti con il consulente.
11. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 30.1.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 31.1.2024 ai sensi del comma 3 di detta norma, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7 ***
12. La domanda risarcitoria formulata da è fondata e Controparte_1
deve essere accolta, nei termini e per le ragioni che seguono.
12.1 Nell'art. 2051 c.c. si legge che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle
cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale disposizione è stata oggetto di un articolata e complessa evoluzione ermeneutica,
in relazione alla sua natura giuridica e quindi agli ulteriori requisiti costitutivi della responsabilità del custode.
Chiarire siffatte questioni è dirimente, poiché nel caso in cui l'art. 2051 cc. non debba ritenersi applicabile, opererebbe la disposizione generale dell'art. 2043 c.c., aggravando considerevolmente l'onere probatorio in capo al danneggiato.
Con riferimento al primo profilo, la Suprema Corte ha statuito che “la presunzione
sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica le volte in cui non sussista la possibilità di
esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da
valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le
circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la
posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le
dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili” (tra le tante,
Cass. n. 1257/2018, n. 9546/2010, n. 5307/2007; n. 16770/2006).
Nel caso in esame è indubbio che trovi applicazione l'art. 2051 c.c., poiché il sinistro è
avvenuto all'interno del bar di proprietà della di RO [...]
di persone, in relazione alle cui obbligazioni (anche derivanti da Controparte_7
fatto illecito), pertanto, le socie e sono socie _2 Controparte_3
illimitatamente responsabili – con evidente possibilità di esercitare il potere di fatto sul locale commerciale de quo.
8 12.2 Gli ulteriori presupposti necessari per l'integrazione dell'art. 2051 c.c. sono stati oramai perspicuamente individuati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale –
superando alcune pregresse oscillazioni interpretative in ordine alla sua natura o all'atteggiarsi dei singoli requisiti – ha chiarito che “La responsabilità di cui all'art.
2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua
configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa
in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del
caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (SS.U.
20943/2022, che ha sostanzialmente confermato gli approdi delle precedenti Cass. n.
4588/2022 n. 27724/2018, n. 2480/2018 e n. 2481/2018).
Nella sopra menzionata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono stati inoltre definiti diversi profili che compongono lo statuto giuridico della figura in esame, ossia che:
- “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i
danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della
responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe
al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e
l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle
caratteristiche intrinseche della prima”;
- “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di
criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola
fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a
dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere
allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”;
- "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da
9 imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista
oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna
rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise
della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e
divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove
intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;
- “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato
dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la
condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia
diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in
applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata
tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al
principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
- “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente
del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che
detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento
dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile,
sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio
probabilistico di regolarità causale”.
Nell'ambito della successiva evoluzione giurisprudenziale – per ciò che rileva ai fini della presente decisione – è stato inoltre evidenziato quanto segue:
- sul nesso eziologico, il danneggiato è onerato di dimostrare “un effettivo e concreto
10 nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione
che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi
fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa
custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo
contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del
fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo
determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass. n. 12760/2024);
- con specifico riferimento alla prova liberatoria, di cui è ovviamente onerato il custode, “il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in
relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione
di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del
danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227 I
comma), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa
umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come
caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente
imprevenibile da parte del custode”, nonché come “sia il fatto (fortuito) che l'atto
(del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno
non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e
danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al
rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di
causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano
strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente,
quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la
specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe” (Cass. n.
11152/2023), con la precisazione che:
11 • la dimostrazione del caso fortuito “non coincide con quella dell'assenza di
colpa in capo al custode, potendo rilevare le omissioni o violazioni di
quest'ultimo unicamente per la valutazione dell'oggettiva imprevedibilità o
inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria”
(Cass. n. 26142/2023);
• il concorso colposo del danneggiato “potrà dunque assumere un rilievo causale
meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno
ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto
della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza
causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze,
si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la
derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio
di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice
del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle
conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il
contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso
appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e
inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.)”
(Cass. n. 2376/2024), concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. che il giudice di merito è tenuto ad accertare d'ufficio, “sempre che risultino
prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente,
sul piano causale, dello stesso” (Cass. n. 12676/2024).
12.3 Applicando le coordinate ermeneutiche sopra riportate al caso in esame, deve concludersi che, in base al criterio del “più probabile che non”, l'attrice ha fornito prova idonea della dinamica del sinistro, sui seguenti rilievi:
12 a. nell'atto di citazione si legge che “mentre si Controparte_1
intratteneva all'interno del detto locale, insieme ad alcuni amici, nel dirigersi
verso la toilette, scivolava, cadendo rovinosamente a terra, a causa del pavimento
reso viscido dalla presenza di una chiazza formatasi dal riversamento di un
liquido, segnatamente della birra, ivi residuata e non rimossa”, periodo pedissequamente trasposto nel capitolo 1 della seconda memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c.;
b. le circostanze esposte in detto capitolo, oggetto della prova orale assunta nel corso dell'istruttoria, sono state confermate all'udienza del 27.10.20022 in sede di interrogatorio formale da – citata in giudizio sia quale legale _2
rappresentante della OC proprietaria del locale, sia quale socia illimitatamente responsabile – convenuta che già nella comparsa di risposta nulla aveva contestato in ordine al sinistro occorso alla (“Occorre infatti inserire CP_1
quanto accaduto (la scivolata a terra), nel contesto spazio - tempo in cui si è
svolto”, pagina 3 comparsa), né tantomeno di averla soccorsa nell'immediatezza dell'evento;
a tali dichiarazioni si aggiungono quelle rese dal testimone Tes_1
il quale, pur riferendo di non avere “visto la SInora cadere, l'ho vista
[...]
dopo la caduta, mi sono avvicinato e ho visto a terra la SInora. Non ho soccorso
la SInora, c'erano gli altri che l'hanno aiutata la SInora, l'hanno sollevata e
aiutata a sedersi sulla sedia”, ha comunque confermato il capitolo, in cui come detto era specificato che l'attrice era scivolata su una chiazza di birra mentre si stava dirigendo verso la toilette;
siffatti elementi, unitariamente considerati – pur tenendo conto della non opponibilità delle dichiarazioni confessorie rese dalla convenuta/assicurata nei
13 confronti della chiamata in causa/assicuratrice – conducono a ritenere raggiunto un livello di prova sufficiente in ordine alla dinamica del sinistro così come descritta dall'attrice, non essendo peraltro emersi elementi che inducano a ritenere plausibile una ricostruzione alternativa;
c. le convenute hanno invocato, da un lato, l'ineSIbilità a loro carico (nella fattispecie, alla titolare ed alle dipendenti della OC) di una condotta continua di pulizia del pavimento del bar e, d'altra parte, il concorso colposo della danneggiata nella causazione del sinistro, argomentazioni non condivisibili, in particolare:
i. riguardo alla prima (“non essendo pensabile che una barista si metta a
pulire di continuo il pavimento del bar, tra l'altro in un'ora di punta e con
chissà quale afflusso di clienti”), è sufficiente osservare che, come detto, le omissioni o i contegni negligenti del custode rilevano esclusivamente in ipotesi di oggettiva imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno che abbia cagionato l'evento, fatto esterno neppure menzionato dalle convenute e certo non individuabile nel mero riversamento di liquidi sul pavimento di un esercizio commerciale adibito alla somministrazione di cibi e bevande,
ipotesi ben rientrante nell'ordinario rischio assunto dal custode nell'ambito di tali attività;
ii. in relazione alla seconda (“una chiazza di birra per terra, non è un evento
imprevedibile, tutt'altro! e neppure invisibile, non foss'altro per trattarsi di
bevanda non incolore ma “colorata” quale la birra, che non poteva
oggettivamente assurgere ad elemento di particolare pericolosità”),
giacché dagli atti di causa non può trarsi il benché minimo indice rivelatore di un contegno negligente o imprudente dell'attrice – tale da causare in via esclusiva o concorrente la caduta – concorso colposo che non può essere
14 ravvisato sul mero presupposto dell'astratta prevedibilità del continuo riversamento di liquidi sul pavimento del bar, pur trattandosi della serata di
Capodanno del 2019 .
12.4 Accertato l'an della responsabilità esclusiva delle convenute nella causazione del sinistro oggetto di causa, occorre ora avere riguardo al quantum.
a. Nell'ambito delle operazioni peritali espletate dal CTU – la cui relazione è stata predisposta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale pertanto il giudice non ha motivo di discostarsi – alla luce della documentazione clinica versata in atti ed all'esame obiettivo effettuato sull'attrice (“presenza di un
ginocchio asciutto, ma con profilo deformato dalla presenza ancora dei mezzi di
sintesi, con dolore alla palpazione-percussione. Cicatrice lineare di circa 15 cm in
sede mediana di ginocchio, discromica e slargata. Movimento di flessione del
ginocchio deficitario di circa 1/3 con limitazione dell'accosciamento. Si è inoltre
evidenziata una lieve ipomiotrofia di coscia (-1cm) rispetto alla controlaterale”), è
emerso che:
i. “a causa del trauma subito il 01 gennaio 2019, ha riportato una frattura della
rotula destra, lesione che giustifica la dinamica del suddetto evento
traumatico”;
ii. “Tale lesione ha causato una Inabilità Temporanea Biologica (I.T.B.)
complessiva di giorni 163 (centosessantatre): comprensiva di una Inabilità
Temporanea Assoluta (I.T.A.) di 13 (tredici) giorni;
una Inabilità Temporanea
Parziale al 75% di 60 (sessanta) giorni;
una Inabilità Temporanea Parziale
(I.T.P.) al 50% di giorni 30 (trenta) e di ulteriori giorni 60 (sessanta) di
Inabilità Temporanea Parziale (I.T.P.) al 25%”;
iii. “Il danno biologico permanente complessivo è valutabile nella misura del 13%
15 (tredici per cento) come da bareme specifici (vedi tabelle “Linee Guida per la
valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della
SIMLA, ; “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità Controparte_8
permanente” E. , ). CP_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12
Quantum invalidante legato ad un 6% (sei per cento) per la frattura della
rotula con persistenza dei mezzi di sintesi, 3% (tre per cento) per il deficit
funzionale articolare e un 6% (sei per cento) per l'esito cicatriziale da
considerare a pregiudizio estetico lieve – moderato”.
Quanto al danno biologico permanente, in sede di chiarimenti alle osservazioni del consulente di parte convenuta (questione oggetto della prova testimoniale dedotta da quest'ultima, non ammessa siccome vertente su circostanza tardivamente allegata),
il dott. ha precisato di avere “considerato la pregressa lesione interessante lo Per_3
stesso arto inferiore, ma l'ha ritenuta ininfluente sulla valutazione del comparto
articolare lesionato nel 2019. Infatti la precedente frattura, risalente a circa 12 anni
prima dell'evento in causa, è apparsa ben stabilizzata e senza esiti rilevanti
(all'esame obiettivo stazione eretta e deambulazione nella norma). Quindi il ruolo
dello stato anteriore è stato valutato irrilevante ai fini della valutazione del danno
biologico permanente attuale” (pagina 12 relazione tecnica).
12.5 Non compete all'attrice alcun aumento a titolo di personalizzazione del danno biologico accertato, poiché:
a. come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice di merito è tenuto a “1)
accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del
danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo
accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum
16 risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la
liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente,
per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore
monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci
di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione
della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso)
considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento
tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate,
liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso
di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del
danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico
depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla
componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in
tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3,
del novellato codice delle assicurazioni (in questi termini Cass. 25164/ 2020)”,
con la precisazione che “in quanto danno autonomo, quello morale è
suscettibile di prova a sé, anche in via presuntiva, a prescindere dunque dalla
prova del danno biologico, ed anche in difetto di essa, e non deve dunque
pretendersi la prova “diretta” (Cass. n. 7892/2024);
quanto alla lesione della così denominata cenestesi lavorativa – consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità,
sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo – configurabile solo qualora non si superi la soglia del 30% del danno biologico, trattasi di voce che, ove sussistente, deve essere
17 “liquidata onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice,
che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore
differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del
valore monetario di ciascun punto (così la sentenza 28 giugno 2019, n. 17411,
in linea con le precedenti ordinanze 9 ottobre 2015, n. 20312, e 22 maggio
2018, n. 12572; v. pure la sentenza 4 luglio 2019, n. 17931)” (Cass. n.
16628/2023);
b. applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva che:
i. nell'atto di citazione la parte attrice si è limitata ad allegare come i postumi derivanti dal sinistro oggetto di causa abbiano inciso “sulla
quotidianità, le abitudini, l'attività fisica generalmente preclusa
all'esponente, la difficoltà di svolgere le ordinarie mansioni
domestiche con la stessa agevolezza del periodo antecedente il sinistro,
considerata l'attività di casalinga svolta dalla donna e pertanto il
conseguente danno da cenestesi lavorativa dalla stessa subito, la
giovane età della donna, madre di un bambino di appena quattro
anni”;
ii. tali generiche affermazioni, non contenenti alcuna indicazione sulle pregresse abitudini di vita dell'attrice o sulle attività fisiche svolte prima del sinistro – a supporto delle quali quest'ultima non ha neppure dedotto prova orale – non giustificano il riconoscimento di alcuna somma ulteriore rispetto al danno alla salute stricto sensu inteso,
laddove dagli accertamenti peritali è emerso come “Per la fase di
menomazione permanente la valutazione complessiva è di grado
assente - lieve. Il dolore fisico cronico è assente o lieve, manifestandosi
18 solo occasionalmente (dopo deambulazione prolungata, salire scale …)
e richiedendo una breve terapia solo in tali rare occasioni.
L'interessamento sugli atti quotidiani della vita è di assente - lieve
entità, avendosi ripercussioni non frequenti e non continue
sull'autosufficienza, senza l'ausilio di terzi e con scarse rinunce nelle
comuni attività della vita (attività con necessità di deambulazione
prolungata o in strada accidentata, attività sportive: bici, trakking …).
Anche la percezione di un mutamento della propria integrità psico-
fisica è da reputarsi di grado lieve, senza ricadute sui rapporti sociali.
(Vedi “Valutazione medico-legale della sofferenza psico-fisica.
Proposta di Statement” della SIMLA). (pag. 11 elaborato peritale);
12.6 In ordine ai danni patrimoniali, non vi sono ragioni per discostarsi dalla valutazione di congruità effettuata dal CTU sulle spese mediche documentate dall'attrice, pari a 561,36
euro.
12.7 Per la liquidazione del danno, seguendo il costante orientamento di questo Tribunale, il giudice si avvale delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sul danno biologico presso il
Tribunale di Milano (2023-2024), che conducono ai risultati seguenti:
Età della danneggiata alla data del sinistro 38 anni
Percentuale di invalidità permanente 13% Punto danno biologico € 2.972,04 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 13
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 25 Danno biologico risarcibile € 31.489,00
Invalidità temporanea totale € 1.495,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 718,75 Totale danno biologico temporaneo € 9.113,75 Spese mediche € 561,36
19 Totale generale: € 41.164,11
12.8 L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale tende a ricostruire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente monetario del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, a prescindere dal fatto che abbia formulato specifica domanda in tal senso (quand'anche non siano stati contestati i criteri impiegati sul punto dal giudice di primo grado (sul rilievo che “In
tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l'impugnazione del capo della sentenza
contenente la liquidazione del danno impedisce la formazione del giudicato sulla
misura legale degli interessi e della svalutazione da ritardato pagamento, poiché essi
non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno funzione compensativa
volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del danno, e
possono essere riliquidati dal giudice dell'impugnazione o del rinvio, utilizzando la
tecnica ritenuta più appropriata, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità
di liquidazione scelta dal giudice precedente”, Cass. n. 17004/2023).
È principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “l'obbligazione
risarcitoria costituisce un debito di valore che dev'essere liquidato tenendo conto non
solo dell'eSIenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma
che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata
disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi c.d.
'compensativi', la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta iuris et
de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato
guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul
piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta,
20 ma secondo criteri differenti (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 22607 del 08/11/2016, Rv. 642965
– 01)”, dovendosi peraltro tenere conto che “Tutte le volte, infatti, in cui il giudice
provvede alla liquidazione di un danno, la circostanza che abbia ritenuto di utilizzare
uno specifico criterio di liquidazione degli interessi 'compensativi' a preferenza di un
altro non attiene più all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì all'applicazione dell'art.
1223 c.c. (ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.): ossia a regole che, nel presiedere al
procedimento di liquidazione del danno, vincolano il giudice unicamente alle risultanze
degli elementi di prova destinati ad attestare l'entità del danno effettivamente subito dal
danneggiato, potendo, a tal fine, fare ricorso anche alle presunzioni che ritiene
opportuno valorizzare, oppure, ricorrendo i presupposti dell'art. 1226 c.c., ai criteri
equitativi ritenuti più adeguati” (Cass. n. 19063/2023).
La liquidazione equitativa può essere fatta seguendo i criteri a suo tempo indicati dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 1712/1995), quindi applicando all'interesse legale o ad altro indice equitativamente determinato dal giudice, aumentato, in misura costante di giorno in giorno, del valore medio giornaliero dell'incremento intervenuto tra la data di accertamento e la data della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.
Alla luce dei principi sopra richiamati, si procede nel modo seguente:
CALCOLO DEVALUTAZIONE (al mese di gennaio 2019, in cui si è verificato il sinistro)
Importo da Devalutare: € 41.164,11 Dal mese di: Giugno 2024 Al mese di: Gennaio 2019
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice Giugno 2024: 119,5
Indice Gennaio 2019: 102,2
Raccordo Indici: 1 Indice di Devalutazione: 0,855 Totale Devalutazione: € 5.951,01
21 Importo Devalutato: € 35.213,10
CALCOLO RIVALUTAZIONE E INTERESSI:
Capitale Iniziale: € 35.213,10 Data Iniziale: 01/01/2019 Data Finale: 30/06/2024
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Gennaio 2019
Scadenza Rivalutazione: Giugno 2024
Indice Istat utilizzato: FOI generale Dal: Al: Capitale Rivalutato: Tasso: Giorni: Interessi: 01/01/2019 31/12/2019 € 35.389,17 0,80% 364 € 282,34 01/01/2020 01/01/2020 € 35.389,17 0,05% 1 € 0,05 01/01/2020 31/12/2020 € 35.459,59 0,05% 365 € 17,73 01/01/2021 01/01/2021 € 35.459,59 0,01% 1 € 0,01 01/01/2021 31/12/2021 € 37.114,61 0,01% 364 € 3,70 01/01/2022 01/01/2022 € 37.114,61 1,25% 1 € 1,27 01/01/2022 31/12/2022 € 40.776,77 1,25% 364 € 508,31 01/01/2023 01/01/2023 € 40.776,77 5,00% 1 € 5,59 01/01/2023 31/12/2023 € 41.093,69 5,00% 364 € 2.049,06 01/01/2024 01/01/2024 € 41.093,69 2,50% 1 € 2,81 01/01/2024 30/06/2024 € 41.164,11 2,50% 181 € 510,32 Indice alla Decorrenza: 102,2
Indice alla Scadenza: 119,5
Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,169 Totale Rivalutazione: € 5.951,01 Capitale Rivalutato: € 41.164,11 Totale Colonna Giorni: 2007 Totale Interessi: € 3.381,19 Rivalutazione + Interessi: € 9.332,20 Capitale Rivalutato + Interessi: € 44.545,30.
12.9 Poiché, una volta liquidato dal giudice, il debito di valore si trasforma in debito di valuta, sull'importo liquidato di 44.545,30 euro competono all'attrice gli interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al saldo, ai sensi dell'art. 1282
c.c. (sul punto, Cass. n. 7697/2014, n. 4993/2004).
13. La domanda riconvenzionale subordinata di manleva formulata dalla
[...]
nei confronti della RO Controparte_6
deve essere accolta, poiché:
[...]
22 a. non vi è contestazione sull'operatività della polizza per la responsabilità civile verso terzi n. 51780003192 (doc. 1 comparsa di risposta convenuta);
b. le somme che l'assicurata dovrà complessivamente pagare all'attrice (anche a titolo di spese processuali) sono abbondantemente inferiori al massimale di polizza per ciascun sinistro, pari a euro 1.000.000,00.
14. Le spese di lite debbono essere regolate in virtù del principio di soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste a carico della convenuta e della chiamata in causa, in solido tra loro, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, sul rilievo che il riconoscimento di una somma inferiore a quella chiesta dalla parte non integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, in virtù del recente pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n.
32061/2022), secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta,
anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca
soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale
accoglimento di un'unica domanda artico-lata in più capi, e non consente quindi la
condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte
soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in
presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Atteso che è stata provvisoriamente ammessa al Controparte_1
patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Nuoro in data 23.6.2020:
- le spese liquidate dovranno essere rimborsate dalle convenute e dalla chiamata in causa allo Stato, senza applicare la dimidiazione prevista dall'art. 130 D.P.R. n.
115/2002, come chiarito dall'oramai consolidato orientamento sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (sul punto Cass. n. 541/2024, n. 136/2020, n.
23 11590/2019, n. 22017/2018);
- deve essere respinta l'istanza ex art. 93 c.p.c. formulata dall'avv. Stefano
STOCHINO, richiamato il pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui “La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese
proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non
costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa
finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione
delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di
difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la
conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali
della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del
processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e
tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle
tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale,
come tale non applicabile analogicamente” (SS.UU. n. 8561/2021), non risultando agli atti alcuna rinuncia esplicita al beneficio da parte dell'attrice.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 e 5.2.000,00 euro
(ossia in virtù della somma riconosciuta all'attrice, pari a 44.545,30 euri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M.):
- con riduzione della metà per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
- senza riduzioni o aumenti per i compensi della fase istruttoria, caratterizzata dall'assunzione delle prove orali e dall'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale;
24 - con riduzione del 50% per i compensi della fase decisionale, considerato che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica l'attrice si è limitato ad insistere nelle istanze e pretese già formulate nei precedenti scritti difensivi.
15. Nel rapporto processuale tra la convenuta e la chiamata in causa, le spese di lite debbono essere interamente compensate, sul rilievo che quest'ultima non ha contestato l'operatività
della copertura assicurativa, limitandosi a chiedere (in via subordinata) che fosse accertato l'obbligo di manleva per una somma non superiore al massimale di polizza.
16. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 23.11.2023
in 510,00 euro a titolo di onorari del CTU, oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge –
debbono essere poste a carico delle convenute e della chiamata in causa, atteso che la consulenza tecnica si è resa necessaria al fine di accertare il danno alla salute subito dall'attrice in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
17. Quanto alle ulteriori domande di rimborso formulate dalla parte attrice:
a. deve essere respinta quella relativa alle spese della consulenza tecnica di parte, sul rilievo che “In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è
possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in
mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi
escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il
pagamento” (Cass. n. 21402/2022) e, nel caso in esame, la parte attrice si è
limitata a produrre la fattura del dott. (doc. 5), priva di Persona_1
qualsivoglia quietanza di pagamento;
b. è invece parzialmente fondata la pretesa relativa ai compensi per l'attività
stragiudiziale antecedente l'introduzione della presente causa (art. 20, comma 1,
D.M. 55/2014, nella formulazione ratione temporis applicabile, ossia quella precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022) – sulla quale non si estendono
25 gli effetti dell'ammissione del cliente al patrocinio a spese dello Stato (Cass. n.
24723/2011), poiché:
i. secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “le
spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali
vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione,
pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri
di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni
processuali (Sez. U, Sentenza n. 16990 del 10/07/2017, Rv. 644917 – 01 e
successive conformi)” (da ultimo Cass. n. 16007/2024)
ii. alla luce di tali criteri:
o è palesemente eccessivo l'importo di 5.166,72 euro indicato dall'avv. STOCHINO nel preavviso di parcella (doc. 6 atto di citazione), il quale - sebbene non astrattamente inidoneo a dare prova dell'attività svolta, sul punto Cass. n. 29308/2023, n.
40591/2021, n. 32692/2019) – da un lato non sono indicate analiticamente le prestazioni rese dal legale e, d'altra parte, a corredo dell'atto di citazione sono state versate la conferma dell'apertura del sinistro (doc. 9) e cinque comunicazioni di diffida
(doc. 8);
o deve ritenersi congrua la riduzione della metà del valore medio di
2.295,00 euro, previsto nella tabella A allegata al D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra 26.000,01 e 52.000,00 euro, ai sensi dell'art. 19 del predetto D.M. – considerate l'attività stragiudiziale sopra indicata, la (quantomeno parziale) presumibile fondatezza della pretesa risarcitoria e la modesta complessità della causa in
26 fatto e in diritto, analogamente a quanto detto in punto di spese processuali – importo comprensivo di rivalutazione e interessi;
o trattandosi di posta risarcitoria, non è evidentemente soggetta distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
18. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. condanna la , e RO _2
, in solido tra loro, a pagare ad Controparte_3 Controparte_1
44.545,30 euro, oltre agli interessi legali, decorrenti dal passaggio in
[...]
giudicato della presente decisione fino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro occorso l'1.1.2019 a Posada,
Frazione “Sas Murtas” all'interno del locale-bar di RO
; _2
b. condanna la , , RO _2
e la in solido tra Controparte_3 Controparte_4
loro, a rimborsare allo Stato le spese processuali, così liquidate;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 602,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.806,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.452,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 4.711,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. dichiara la tenuta a manlevare la Controparte_4
da tutte le somme che quest'ultima RO
sarà condannata a pagare ad ed allo Stato in Controparte_1
virtù della presente decisione;
d. compensa interamente le spese di lite nel rapporto processuale tra la
27 e la RO Controparte_4
[...]
e. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 23.11.2023 in 510,00 euro a titolo di onorari spettanti a ciascun
CTU, oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge – siano poste a carico della
, , RO _2 CP_3
e della
[...] Controparte_4
f. condanna la , e RO _2
a pagare ad 1.147,50 Controparte_3 Controparte_1
euro, a titolo di risarcimento dei danni per le spese relative all'attività legale stragiudiziale resa nel suo interesse dall'avv. Stefano STOCHINO.
Nuoro, 8.8.2024
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
28