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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01019/2025REG.PROV.COLL.
N. 06759/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6759 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto come in atti;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 1992/2023, sede di Roma, resa tra le parti, concernente il diniego di concessione della cittadinanza italiana;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1992/2023 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante, signor -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana essendo emerse, a carico dell’istante, due cause ostative all’accoglimento della istanza presentata dallo straniero in data -OMISSIS-, quali: 1) un reddito “inferiore rispetto ai parametri di riferimento adottati e in vigore (pari a € 8.263,31 richiesti per nucleo familiare composto da una persona, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico)”; 2) una notizia di reato in data -OMISSIS- per violazione del d.P.R. n. 156/1973, art. 10 (“segretezza della corrispondenza e di qualsiasi comunicazione operazione postale”).
2. Il ricorrente in primo grado ha proposto rituale appello.
2.1. Si è costituito in giudizio, per resistere al gravame, il Ministero dell’Interno, con memoria di stile, depositata in data 12.9.2023.
3. All’udienza camerale del 30 gennaio 2025, l’appello è stato trattenuto in decisione.
4. L’appello risulta fondato.
4.1. Osserva, anzitutto, il Collegio che la materia in esame - come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza, anche recente della Sezione (sentenza n. 723/2025) - pur essendo connotata da un ampio potere discrezionale dell’amministrazione, quanto alla ricognizione della sussistenza dei presupposti per la concessione della cittadinanza, non si sottrae al sindacato giurisdizionale circa la legittimità dell’esercizio di detto potere in relazione ai parametri normativi che lo regolano nonché, in generale, al sindacato sull’eventuale eccesso di potere, quale risvolto patologico della discrezionalità.
4.2. La motivazione del diniego fa perno, anzitutto, sulla mancata documentazione del raggiungimento del requisito del limite minimo reddituale, coincidente con la soglia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria indicata dall'art. 3 del decreto-legge n. 382 del 1989, convertito in legge n. 8 del 1990.
4.2.1. Tale soglia, come confermata dall'art. 2, comma 15, della legge n. 549 del 1995, che ha sostituito il testo dell'art. 8, comma 16, terzo periodo, della legge n. 537 del 1993, in materia di spesa sanitaria, attualmente pari ad euro 8.263,31 ed incrementata fino ad euro 11.362,05 in presenza del coniuge a carico nonché di ulteriori euro 516,00 per ogni figlio a carico - viene ritenuta indicativa di un livello di adeguatezza reddituale in grado di consentire al richiedente la cittadinanza di mantenere in modo idoneo e continuativo sé stesso e gli eventuali familiari, senza gravare sulla comunità nazionale. Tale parametro, con tutta evidenza, è commisurato alla residenza in Italia dell’intero nucleo familiare, circostanza che non ricorre nella fattispecie in esame: come già rilevato, infatti, il nucleo familiare dell’appellante risiede in -OMISSIS-.
4.3. Per tale ragione questa Sezione, nell’ordinanza cautelare -OMISSIS-, ha ritenuto che le questioni sollevate nell’appello, relative all’individuazione della soglia di reddito per poter ottenere la cittadinanza italiana, devono essere approfondite in sede di merito.
4.4. Nel caso di specie, non è, invero, in discussione l’ampia discrezionalità che connota il potere amministrativo relativo alla concessione della cittadinanza italiana: il punto focale è dato piuttosto dall’esatta ed effettiva verifica, in concreto e nella sede procedimentale, dell’autosufficienza economica del richiedente, avuto riguardo alla peculiare situazione della stessa, dovendosi ritenere infatti superato, il secondo motivo ostativo, relativo alla segnalazione di polizia, posto che l’appellante ha documentato che il relativo procedimento era stato archiviato.
5. Come chiarito nel precedente Cons. Stato, sez. III, n. 4412/2022, “pur a fronte di carenze reddituali pregresse – di cui nel caso che occupa risultano insussistenti, posto che -OMISSIS- si trova con -OMISSIS- in -OMISSIS- – il perdurare di un rapporto di lavoro stabile, continuativo e attestato su un arco temporale significativo, può costituire, secondo valutazione discrezionale dell’amministrazione, un indice di autonomia patrimoniale in sé sufficiente e capace di compensare l’incapienza verificata in relazione agli anni precedenti. Lo scopo dell’accertamento della capacità reddituale, d’altra parte, è quello di verificare se il cittadino straniero disponga di adeguati mezzi di sussistenza per sé e per la propria famiglia, in modo da evitare che possa gravare sul bilancio dello Stato in caso di acquisizione della cittadinanza italiana”.
5.1. Ne discende che ciò che rileva maggiormente – ai fini dell’integrazione del requisito della sufficiente capacità reddituale – è la condizione economica più recente – alla stregua del trend degli anni precedenti - tenuto conto che sulla base di questa l’Amministrazione può validamente compiere la valutazione prognostica sulla perdurante capacità di produzione del reddito nel tempo”.
5.2. Con riguardo, al caso di specie, è indubitabile che la condizione reddituale del ricorrente che vive da solo nel Comune di -OMISSIS- ed è titolare di un permesso di soggiorno CE dal 2010, si sia incrementata negli anni, tant’è che egli, ad oggi, vanta un contratto di lavoro stabile con la ditta -OMISSIS- per la quale lavora da molti anni.
5.3. Se, poi, il triennio costituisce l’arco temporale in relazione al quale va verificata la stabilità della fonte reddituale, lo stesso parametro può essere assunto per valutare la consistenza degli elementi reddituali sopravvenuti in corso di procedimento. In questo caso lo straniero ha documentato redditi in relazione agli anni dal 2013 al 2019 che si sono incrementati, come documentato dallo stesso Ministero: da un reddito iniziale conseguito nel 2013 di € 8.534,00, ad un reddito nel 2018 di 9973,23, come da documentazione versata dallo straniero (cfr. docc. da 7 a 13).
5.4 - Quanto al mantenimento dei propri familiari, non possono estendersi automaticamente all’appellante i parametri reddituali stabiliti per la residenza in Italia di un nucleo familiare -OMISSIS-: occorre tener conto, infatti, del minor costo della vita nel paese di provenienza, che comporta minori spese per l’appellante per il mantenimento della propria famiglia in -OMISSIS-.
Occorre ribadire, infatti, che la ratio del possesso di un determinato requisito reddituale minimo, ai fini della concessione della cittadinanza italiana, è finalizzato ad evitare che il richiedente, anziché contribuire ai propri obblighi di solidarietà sociale, possa gravare negativamente sulla comunità nazionale.
La percezione di un reddito inferiore a quello stabilito per un nucleo familiare -OMISSIS- quando i familiari risiedono nel paese di provenienza dove il costo della vita è di molto più basso, non può comportare automaticamente il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza per insufficienza reddituale, dovendo essere analizzata in sede istruttoria, la specifica situazione di fatto.
Nel caso di specie, tenuto conto che l’appellante risiede in Italia da solo, l’estensione automatica dei parametri stabiliti per i nuclei familiari interamente residenti in Italia si appalesa, pertanto, affetta da vizi di illogicità ed irragionevolezza.
5.5. Per quanto esposto, l’appello merita di essere accolto.
6. Ne conseguono, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento dell’atto di diniego con esso impugnato.
7. Sono fatte salve le ulteriori e discrezionali determinazioni dell’Amministrazione, che dovranno conformarsi ai criteri di indirizzo enunciati nella presente pronuncia.
8. Tenuto conto dell’alterno esito dei due gradi di giudizio e della peculiarità della vicenda trattata, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe trascritto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.