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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/08/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 72.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.02.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Contrada San Fili Parte_1
n. 14/C, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
Annunziata Modafferi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio sito in Taurianova alla via G. Pepe I traversa n. 3, PEC
-Appellante- Email_1
Contro
già residente in Melicucco alla Contrada San Fili n. 51, nata nel 1920, Controparte_1 deceduta in data 25/05/2016 e, per essa, i suoi eredi:
- C.F. , residente in Melicucco alla via Controparte_2 C.F._3
Contrada San Fili n.79, e C.F. residente in Controparte_3 C.F._4
Melicucco alla via Contrada San Fili n.49, rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonello Enrico Chindamo, C.F. , ed elettivamente C.F._5 domiciliate presso il suo studio sito in Laureana di Borrello (RC) C.da Ginestra n.54, PEC
Email_2
- nata il [...], residente in [...]alla Contrada San Fili n. 55; ON
- nata il [...], residente in [...]alla Contrada San Fili n. 55; Controparte_5
- nata il [...], residente in [...]alla Contrada San Fili n. 56; Controparte_6
- nata il [...], residente in [...]
n. 5;
1 - , nato il [...], già intervenuto in primo grado. Controparte_8
-Appellati-
OGGETTO
Appello avverso la Sentenza n. 731/2018 resa dal Tribunale di Palmi, pubblicata in data
19/07/2018, pronunciata nel giudizio R.G. n. 1257/2014.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.02.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite concludevano come indicato di seguito ed in atti di causa che si intendono richiamati.
In specie:
- parte appellante così precisava: “nel riportarsi al proprio atto di appello, precisa le conclusioni come da propri scritti difensivi, insistendo in tutte le conclusioni per come indicate
e rassegnate e nelle richieste istruttorie tutte intese”;
- e così precisavano: “nel riportarsi all' atto di Controparte_2 Controparte_3
costituzione, precisa le conclusioni come da propri scritti difensivi, intendendo anche in questa sede riportate le medesime conclusioni ivi rassegnate”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio in relazione alla ricostruzione del processo di primo grado, con atto di citazione notificato il 23/07/2014
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palmi la madre, Parte_1 CP_1
per ottenere la declaratoria di acquisto per usucapione del terreno agricolo sito in
[...]
Melicucco, identificato al Catasto Terreni al foglio 2 particella 69, di proprietà di quest'ultima, assumendo di possedere lo stesso da oltre venti anni in maniera non violenta né clandestina ed in via esclusiva e continuativa.
La convenuta rimaneva contumace.
Interveniva volontariamente nel giudizio il Sig. , fratello dell'attore, Controparte_8 opponendosi alla domanda.
Nel corso del giudizio venivano depositate memorie ex art. 183 c.p.c., si disponeva l'acquisizione della certificazione ipocatastale e veniva disposta la procedura di mediazione.
Inoltre, la causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale.
La stessa veniva trattenuta in decisione all'udienza celebrata in data 11 luglio 2018.
Con sentenza impugnata il giudice di prime cure così disponeva: “Rigetta la domanda proposta da;
- Compensa integralmente le spese di lite nei confronti del terzo Parte_1 intervenuto;
– nulla sulle spese nei confronti della convenuta, rimasta contumace”.
2 In parte motiva, richiamandosi quanto più ampiamente indicato nel provvedimento impugnato, precisava che: “l'attore è figlio della proprietaria dell'immobile. Ha dimostrato, a mezzo dei testimoni escussi, di aver utilizzato il terreno senza l'interferenza della madre, ma nulla è riuscito a dimostrare con riferimento all'elemento psicologico. L'assenza di prova sui tempi e sulle modalità concrete di apprensione del bene incide, difatti, sulla possibilità di ritenere dimostrato l'elemento psicologico”, dovendo “escludersi la sussistenza del richiamato elemento ogni qual volta il possesso abbia il suo fondamento in un atto dispositivo dell'originario proprietario che abbia immesso colui che agisce per ottenere la dichiarazione di usucapione nel possesso del bene” e rimanendo all'uopo insufficienti gli “atti corrispondenti all'esercizio del possesso, che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene”.
In sentenza impugnata si rilevava, inoltre, che “Nel caso di specie, considerato che il bene oggetto di usucapione è un terreno di proprietà della madre dell'attore e precisato che l'attore non ha offerto alcuna prova in ordine alle modalità di apprensione del bene, non può che desumersi che non vi è stato alcun atto di apprensione materiale del bene, ma che l'attore abbia avuto la disponibilità del bene in ragione di un atto di conferimento della madre;
avrebbe quindi dovuto dimostrare di aver mutato il proprio titolo di detenzione in possesso avverso
l'originario proprietario. In relazione a tale profilo non è stata fornita alcuna prova”.
Avverso la indicata pronuncia proponeva appello il lamentando l'errata Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie, dalle quali sarebbe emersa la dimostrazione della sussistenza di tutti i requisiti per l'usucapione, compreso l'elemento soggettivo.
In specie, eccepiva una “Errata valutazione dell'effettivo contenuto e degli esiti dell'istruttoria testimoniale”, richiamando le dichiarazioni testimoniali acquisite e chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
In via istruttoria chiedeva volersi disporre la rinnovazione delle prove testimoniali.
Conveniva quindi, le parti per l'udienza del 16.05.2019.
Per detta data si costituivano unicamente e che Controparte_3 Controparte_2 aderivano alla domanda di acquisto per intervenuta usucapione come proposta.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 05.02.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
3 Depositava comparsa conclusionale il solo appellante in cui concludeva chiedendo che: “la
Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi N.731/2018, Voglia: Accogliere la domanda proposta da ed in conseguenza di ciò dichiarare l'avvenuto acquisto a titolo Parte_1 originario del terreno agricolo censito al catasto terreni del Comune di Melicucco di cui al foglio 2 particella 69; ordinare all' , Controparte_9 in persona del Responsabile pro tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore dell'attore sul bene sopra descritto, nonché autorizzare l'Ufficio del Catasto e la Conservatoria di Reggio Calabria ad effettuare le variazioni catastali dei mappali a favore dell'attore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di ON Controparte_5
e , regolarmente convenuti come Controparte_6 Controparte_10 Controparte_8 da ricevute di ritorno in atti e non costituiti in giudizio.
Nel merito l'appello è infondato.
In specie, il gravame attiene alla valutazione del contenuto delle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio di primo grado a mezzo delle quali l'appellante assume essere stati provati gli elementi costitutivi dell'acquisto usucapione, tra cui l'animus possidendi, censurando la pronuncia impugnata.
Nella stessa il giudice di prime cure non ha ritenuto essere stato dimostrato un intervenuto atto di mutamento del “titolo di detenzione in possesso avverso l'originario proprietario”, quale espressione della volontà di comportarsi come tale ed esercitare le corrispondenti facoltà dominicali, elemento necessario in considerazione della sussistenza del rapporto di parentela esistente tra l'attore e la madre, intestataria formale del bene e, quindi, idoneo a supportare l'esistenza dell'animus rem sibi habendi.
In sentenza impugnata si è precisato, infatti, che per “la trasformazione della detenzione in possesso occorre un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario-possessore, quale, ad esempio, l'arbitrario rifiuto della restituzione del bene;
non sono, pertanto, sufficienti atti corrispondenti all'esercizio del possesso, che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene” e che l'attore “avrebbe quindi dovuto dimostrare di aver mutato il proprio titolo di detenzione in possesso avverso l'originario proprietario. In relazione
a tale profilo non è stata fornita alcuna prova”.
4 Il giudice di prime cure, quindi, ha ritenuto provato il possesso ventennale ma non l'animus possidendi, ritenendo essere mancata la dimostrazione della manifestazione del dominio esclusivo sulla “res” da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, tale da indicare il mutamento da mero detentore di un bene appartenente alla madre a possessore uti dominus.
Trattasi di principi di diritto che trovano piena condivisione, in quanto conformi a pacifica giurisprudenza, per cui il ragionamento fatto proprio non merita censura.
Per contra, a supporto del gravame, parte appellante ha valorizzato il contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese, eccependo che dalle stesse è emersa la piena dimostrazione della sussistenza di tutti gli elementi utili all'acquisto per intervenuta usucapione.
Il motivo di appello non è fondato e va rigettato.
In particolare, per come emerge dagli atti di causa, sono stati escussi i testi Testimone_1
e sulle circostanze indicate in memoria ex art. 183 c.p.c. Testimone_2 Testimone_3 secondo termine e, per quanto di rilievo, sui seguenti capitoli: “1. Vero che il Sig. Parte_1
da oltre vent'anni anni gode del terreno sito nel Comune di Melicucco, distinto alla
[...] partita 1047, al foglio 2, particella 69 del Catasto Terreni? 2. Vero che da oltre vent'anni, il
Sig. ha goduto e gode del terreno nel Comune di Melicucco, così meglio Parte_1 distinto al foglio 2 particella 69 in maniera pacifica, indisturbata, continuativa, provvedendo alla utilizzazione e custodia dello stesso? 3. Vero che l'unico ad accedere al terreno di cui al foglio 2 particella 69, Comune di Melicucco, è stato, anche in data antecedente agli ultimi vent'anni, il Sig. in quanto unico possessore delle chiavi di accesso del Parte_1 cancello? 4. Vero che il Sig. da più di vent'anni mantiene e gode del terreno Parte_1
(di cui al foglio 2 particella 69, Comune di Melicucco) senza essere disturbato e senza dovere rendere conto a nessuno ed appare pubblicamente e pacificamente l'unico, vero ed esclusivo proprietario del terreno di cui sopra? 5. Vero che il Sig. è l'unica persona Parte_1 ad accedere sul predetto terreno, ad acconsentirne l'accesso ad eventuali terzi e ad avere negli ultimi venti anni provveduto personalmente ed in via esclusiva alla cura e coltura dei frutti in esso presenti? 6. Vero che su commissione e permesso del Sig. , la sig.ra Parte_1
ha provveduto nelle precedenti annualità alla raccolta delle olive presenti su Testimone_2 detto terreno? 7. Vero che il Sig. ha attuato negli ultimi anni la rimozione Parte_1 delle piante di ulivo sul predetto terreno sostituendole con piante di arancio? 8. Vero che il terreno richiamato in tutte le domande precedenti, distinto alla partita 1047, al foglio 2, particella 69 del C.T. del Comune di Melicucco, è lo stesso raffigurato nelle foto di cui
5 all'allegato B)? (si chiede al Giudice di voler porre in visione, nella sequenza temporale che riterrà più opportuna, le foto allegate alla presente memoria).”
escussa all'udienza del 15.04.2016, ha confermato le indicate circostanze Testimone_1 capitolate ai nn. 1, 2, 4, 5, 7, precisando che negli anni il era stato l'unico ad Parte_1 accedere al terreno ed a gestirlo, di non aver visto altri nella manutenzione del terreno stesso, che lo stesso aveva provveduto alla manutenzione del terreno ed a chiamare lei e “sua cugina” per provvedere alla raccolta e concimazione del terreno, che lo aveva aiutato, di aver visto solo questi sul terreno tanto da essere “convinta” che è proprietario di quel terreno”, Pt_1 che aveva provveduto a sostituire le piante di ulivo circa 17 anni prima.
Alla medesima udienza, nata nel 1969 e nipote delle parti, ha dichiarato di Testimone_2 confermare che il “si è sempre occupato…della manutenzione ordinaria e Parte_2 straordinaria” del terreno, di essere stata chiamata per aiutare il nella raccolta delle Pt_1 ulive, che lo stesso aveva “sempre” posseduto il terreno, che era l'unico a possedere le chiavi del cancello, che nessuno aveva “rivendicato” il terreno stesso, che lo “deteneva pubblicamente
e pacificamente da oltre 20 anni”, che si era circa 16 anni prima proceduto alla sostituzione delle piante di ulivo con piante di agrumi, che sul terreno si accedeva con il “permesso” del
. Parte_1
Il teste , escusso all'udienza del 20.07.2016, ha confermato le circostanze che Testimone_3 gli venivano richieste precisando che il era l'unico a possedere le chiavi di accesso, Pt_1
a provvedere alla cura del terreno con l'aiuto di due signore che lui stesso faceva “accedere” per aiutarlo, che “tutti …sappiamo che l'unico possessore è ”, di aver visto Parte_1 solo lui sul terreno, e che lo stesso aveva sostituito le piante di ulivo con piante di Pt_1 agrumi circa 20 anni prima.
Dall'esame del contenuto delle dichiarazioni rese, come prima indicate, non si ritiene ravvisarsi la eccepita errata interpretazione delle circostanze riferite dai testi escussi poiché l'istruttoria non ha fatto emergere con precisione elementi comprovanti, senza alcun dubbio, l'esistenza di un animus possidendi in capo all'appellante da oltre un ventennio precedente all'introduzione del giudizio, né ha fornito dati relativi ad un inequivocabile esercizio del possesso come proprietario.
Deve, infatti, rilevarsi che nelle fattispecie relative a contesti familiari occorre fornire dimostrazione di elementi concreti dai quali evincere chiaramente l'intenzione di esercitare sul bene una signoria esclusiva incompatibile con la mera tolleranza familiare, che è generalmente presunta.
6 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la valutazione della sussistenza dell'animus possidendi può desumersi in via presuntiva e implicita solo attraverso l'esercizio di attività materiali e comportamenti persistenti e coerenti con la qualità di proprietario, con un dominio esclusivo e apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con i diritti del proprietario (nel caso in esame della propria madre), tali da rivelare all'esterno una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare, ma non riconducibili alla mera tolleranza del proprietario, e che qualora gli atti di tolleranza si fondano su rapporti di parentela, proprio in ragione del legame affettivo per sua natura stretto e durevole, non rileva l'ampiezza temporale né le modalità di esercizio degli stessi.
Si è, infatti, precisato che la presunzione di tolleranza connessa al godimento prolungato del terreno per un arco di tempo così ampio, trattandosi di oltre un ventennio, è inoperante quando la tolleranza si collega a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene (ex multis Cass. Civ. sez. II, 30/07/2019, n. 20508; Cass. Civ. Sez. II, 03/07/2019, n. 17880; Cass.
Civ. Sez. II, 02/10/2018, n. 23849).
Né l'appellante ha fornito prova della circostanza secondo cui l'utilizzo del terreno non era basato sulla condiscendenza della anziana madre, proprietaria.
Inoltre, nei rapporti madre-figlio, come quello in esame, si presuppone che la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della res, ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore e da un permesso fondato su vincoli affettivi, e tale presunzione non è stata diversamente superata nel corso del giudizio di primo grado.
L'onere probatorio dell'animus possidendi, che gravava integralmente sull'appellante, quindi, deve essere valutato con particolare rigore in presenza di vincoli familiari, essendo più incisivo l'obbligo di dar prova degli atti dai quali sia possibile desumere la modifica della relazione con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio con un preciso atto di interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente ed a provare, con il compimento di idonee attività materiali, il possesso utile ad usucapionem in opposizione allo stesso proprietario, rendendo evidente l'intenzione di non riconoscere più il diritto del familiare proprietario e tali da consentire a quest'ultimo di percepire la concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua.
Come già indicato in pronuncia di primo grado, si precisa che l'interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso non può avvenire mediante un semplice atto di volizione
7 interna, ma deve estrinsecarsi in un uno o più atti esterni, sebbene non riconducibili a tipi determinati, dai quali sia consentito desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta in opposizione al possessore, per cui occorrono espresse attività materiali in grado di manifestare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, tali da risultare che l'opposizione è inconfondibilmente rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intende sostituire al preesistente proposito di subordinare il proprio potere a quello altrui, con animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo così in possesso la detenzione precedentemente esercitata, tali da rendere, nel caso di specie, percepibile anche al genitore proprietario che il non riconosceva alcun diritto del familiare proprietario. Pt_1
Parimenti, in pronuncia n. 27411/2019 la Suprema Corte ha chiarito che costituiscono “principi ripetutamente affermati in sede di legittimità” quelli secondo cui “la presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto non opera, a norma dell'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione ma derivi, come nella specie, da un iniziale atto o fatto del proprietario possessore, perché, in tal caso, l'attività del soggetto che dispone della cosa, configurabile come semplice detenzione o precario, non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario: in tal caso, la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente (Cass. n. 5551 del 2005; conf.,
Cass. n. 14593 del 2011; Cass. n. 21690 del 2014)”, come confermato anche in ordinanza Cass. civ., Sez. II 25/12/2024, n. 34449.
Ulteriormente, si rileva che la Suprema Corte ha anche confermato che “l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso” ( es Cass. n. 18215/2013), quanto indicato accompagnato dalla prova certa sul termine iniziale di decorrenza del mutamento del titolo.
8 In presenza, pertanto, di un ragionevole dubbio sulla datazione, presenza o significato di un siffatto atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere e non può esservi alcun riconoscimento in capo a chi la invoca.
Tanto considerato, dalle dichiarazioni testimoniali non si ravvedono con sufficiente certezza atti o comportamenti specifici, circoscritti e collocabili temporalmente nel ventennio precedente alla domanda utile ad usucapire, che abbiano oggettivizzato il mutamento dell'animus in capo all'appellante quale proprietario e l'espressione dell'esercizio del possesso esclusivamente nomine proprio.
In particolare, non sono sufficienti a tal fine i meri atti di gestione, di manutenzione e coltivazione del fondo, anche a mezzo ausilio di terzi (una nipote e una di lei “cugina”), emersi dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, in quanto “tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà” (Cass. civ., sez.
II, 20/01/2022, n. 1796), ed atteso che “la coltivazione di un terreno, è in sé attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale…dato che la coltivazione del fondo di per sé non è espressiva, in modo inequivocabile, dell'intento del coltivatore di possedere per sé”.
La mera coltivazione di un fondo destinato ad uso agricolo non costituisce, quindi, attività univocamente diretta a dimostrare l'intenzione del possessore di utilizzare il bene come se fosse proprio, escludendo i terzi dal godimento, poiché è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario, non trascende i limiti della detenzione, non esprime un'attività idonea a realizzare esclusione del proprietario dal godimento del bene.
È necessario, pertanto, che l'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (la coltivazione) sia accompagnata almeno da indizi che consentono di desumere sia pure in via presuntiva che quell'attività è svolta uti dominus (così sent. Cass. 29.7.2013 n. 18215; in senso del tutto analogo ord. Cass.
3.7.2018 n. 17376).
A tal fine, atteso che la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cosiddetto ius excludendi alios), non
è sufficiente accertare che il soggetto rivendicante abbia utilizzato il bene, avendone il “corpus possessionis”, ma è necessario che ne abbia precluso la fruizione al proprietario.
In merito, la più eclatante espressione dello ius excludendi alios è stata ritenuta l'avvenuta recinzione e la chiusura del fondo, prima aperto all'accesso del proprietario, così da escluderlo
9 da qualsiasi relazione di godimento e determinare un percepibile mutamento, con atto specifico intervenuto nel ventennio di legge.
Nel caso di specie, però, non è stata raggiunta la prova di detta circostanza poiché i testi non hanno riferito con certezza e precisione se vi era o meno un recinto per l'intero terreno preesistente alla detenzione, non hanno indicato se era stato il o meno a collocare Pt_1 una recinzione né quando ciò possa essere avvenuto.
Unico elemento acquisito è stata la presenza di un cancello, ma anche al riguardo non è stato riferito se lo stesso preesisteva, quando era stato apposto e da chi, se prima di una indeterminata data la proprietaria aveva le chiavi o da quando non le avrebbe più avute, così da non risultare evidente anche al riguardo una intervenuta modifica dello stato dei luoghi percepibile dalla proprietaria in uno specifico momento nel ventennio precedente alla domanda per cui è causa.
Inoltre, anche ove potesse evincersi un utilizzo esclusivo dalla intervenuta modifica dello stato dei luoghi, estirpando le piante di ulivo e piantandovi alberi di agrumi, non è stata raggiunta la prova certa che detta attività sia stata posta in essere nel tempo utile all'usucapione atteso che sul punto i testi hanno riferito date differenti, non vi è stata indicazione di alcuna diversa volontà della proprietaria né che ciò sia stato effettuato dal in nomine proprio. Pt_1
Si rileva, inoltre, che non costituisce elemento decisivo per accertare l'animus necessario all'altrui acquisto a titolo originario di un bene la semplice astensione del proprietario dall'uso della cosa, poiché anche il non utilizzo o il consenso all'utilizzo da parte di un figlio rientra tra le prerogative proprietarie.
Infine, si rileva che la costituzione in giudizio nel presente grado effettuata da Controparte_3
e nei termini in atto, con adesione alla domanda attorea,
[...] Controparte_2 costituisce mero elemento indiziario insufficiente all'accoglimento del gravame, anche considerato che trattasi di posizione di solo due dei litisconsorti necessari e che le circostanze narrate sono state esposte senza datazione e specificità, per cui non può essere apprezzata in senso favorevole all'appellante in considerazione della mancanza di differente materiale probatorio sufficiente, come prima indicato.
Per quanto dedotto l'appello deve ritenersi infondato e va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Si compensano integralmente le spese e competenze di lite tra le parti relativamente alle appellate costituite e considerata la mancata Controparte_3 Controparte_2 sostanziale posizione di conflitto con l'appellante e l'adesione delle stesse all'appello.
10 Nulla deve, infine, disporsi in ordine alle spese di lite del presente grado nei confronti delle ulteriori parti appellate rimaste contumaci, non avendo le stesse spiegato alcuna attività processuale né sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante principale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro gli eredi di in specie Parte_1 Controparte_1
Controparte_2 Controparte_3 ON Controparte_5
e avverso la sentenza n. Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
731/2018 resa dal Tribunale di Palmi, pubblicata in data 19/07/2018, pronunciata nel giudizio
R.G. n. 1257/2014, così provvede:
1-rigetta l'appello proposto da confermando la sentenza impugnata;
Parte_2
2- compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite in relazione alle appellate costituite e Controparte_3 Controparte_2
3- nulla per spese nei confronti delle ulteriori parti appellate rimaste contumaci;
4- da atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 25.07.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 72.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.02.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Contrada San Fili Parte_1
n. 14/C, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
Annunziata Modafferi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio sito in Taurianova alla via G. Pepe I traversa n. 3, PEC
-Appellante- Email_1
Contro
già residente in Melicucco alla Contrada San Fili n. 51, nata nel 1920, Controparte_1 deceduta in data 25/05/2016 e, per essa, i suoi eredi:
- C.F. , residente in Melicucco alla via Controparte_2 C.F._3
Contrada San Fili n.79, e C.F. residente in Controparte_3 C.F._4
Melicucco alla via Contrada San Fili n.49, rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonello Enrico Chindamo, C.F. , ed elettivamente C.F._5 domiciliate presso il suo studio sito in Laureana di Borrello (RC) C.da Ginestra n.54, PEC
Email_2
- nata il [...], residente in [...]alla Contrada San Fili n. 55; ON
- nata il [...], residente in [...]alla Contrada San Fili n. 55; Controparte_5
- nata il [...], residente in [...]alla Contrada San Fili n. 56; Controparte_6
- nata il [...], residente in [...]
n. 5;
1 - , nato il [...], già intervenuto in primo grado. Controparte_8
-Appellati-
OGGETTO
Appello avverso la Sentenza n. 731/2018 resa dal Tribunale di Palmi, pubblicata in data
19/07/2018, pronunciata nel giudizio R.G. n. 1257/2014.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.02.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite concludevano come indicato di seguito ed in atti di causa che si intendono richiamati.
In specie:
- parte appellante così precisava: “nel riportarsi al proprio atto di appello, precisa le conclusioni come da propri scritti difensivi, insistendo in tutte le conclusioni per come indicate
e rassegnate e nelle richieste istruttorie tutte intese”;
- e così precisavano: “nel riportarsi all' atto di Controparte_2 Controparte_3
costituzione, precisa le conclusioni come da propri scritti difensivi, intendendo anche in questa sede riportate le medesime conclusioni ivi rassegnate”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio in relazione alla ricostruzione del processo di primo grado, con atto di citazione notificato il 23/07/2014
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palmi la madre, Parte_1 CP_1
per ottenere la declaratoria di acquisto per usucapione del terreno agricolo sito in
[...]
Melicucco, identificato al Catasto Terreni al foglio 2 particella 69, di proprietà di quest'ultima, assumendo di possedere lo stesso da oltre venti anni in maniera non violenta né clandestina ed in via esclusiva e continuativa.
La convenuta rimaneva contumace.
Interveniva volontariamente nel giudizio il Sig. , fratello dell'attore, Controparte_8 opponendosi alla domanda.
Nel corso del giudizio venivano depositate memorie ex art. 183 c.p.c., si disponeva l'acquisizione della certificazione ipocatastale e veniva disposta la procedura di mediazione.
Inoltre, la causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale.
La stessa veniva trattenuta in decisione all'udienza celebrata in data 11 luglio 2018.
Con sentenza impugnata il giudice di prime cure così disponeva: “Rigetta la domanda proposta da;
- Compensa integralmente le spese di lite nei confronti del terzo Parte_1 intervenuto;
– nulla sulle spese nei confronti della convenuta, rimasta contumace”.
2 In parte motiva, richiamandosi quanto più ampiamente indicato nel provvedimento impugnato, precisava che: “l'attore è figlio della proprietaria dell'immobile. Ha dimostrato, a mezzo dei testimoni escussi, di aver utilizzato il terreno senza l'interferenza della madre, ma nulla è riuscito a dimostrare con riferimento all'elemento psicologico. L'assenza di prova sui tempi e sulle modalità concrete di apprensione del bene incide, difatti, sulla possibilità di ritenere dimostrato l'elemento psicologico”, dovendo “escludersi la sussistenza del richiamato elemento ogni qual volta il possesso abbia il suo fondamento in un atto dispositivo dell'originario proprietario che abbia immesso colui che agisce per ottenere la dichiarazione di usucapione nel possesso del bene” e rimanendo all'uopo insufficienti gli “atti corrispondenti all'esercizio del possesso, che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene”.
In sentenza impugnata si rilevava, inoltre, che “Nel caso di specie, considerato che il bene oggetto di usucapione è un terreno di proprietà della madre dell'attore e precisato che l'attore non ha offerto alcuna prova in ordine alle modalità di apprensione del bene, non può che desumersi che non vi è stato alcun atto di apprensione materiale del bene, ma che l'attore abbia avuto la disponibilità del bene in ragione di un atto di conferimento della madre;
avrebbe quindi dovuto dimostrare di aver mutato il proprio titolo di detenzione in possesso avverso
l'originario proprietario. In relazione a tale profilo non è stata fornita alcuna prova”.
Avverso la indicata pronuncia proponeva appello il lamentando l'errata Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie, dalle quali sarebbe emersa la dimostrazione della sussistenza di tutti i requisiti per l'usucapione, compreso l'elemento soggettivo.
In specie, eccepiva una “Errata valutazione dell'effettivo contenuto e degli esiti dell'istruttoria testimoniale”, richiamando le dichiarazioni testimoniali acquisite e chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
In via istruttoria chiedeva volersi disporre la rinnovazione delle prove testimoniali.
Conveniva quindi, le parti per l'udienza del 16.05.2019.
Per detta data si costituivano unicamente e che Controparte_3 Controparte_2 aderivano alla domanda di acquisto per intervenuta usucapione come proposta.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 05.02.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
3 Depositava comparsa conclusionale il solo appellante in cui concludeva chiedendo che: “la
Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi N.731/2018, Voglia: Accogliere la domanda proposta da ed in conseguenza di ciò dichiarare l'avvenuto acquisto a titolo Parte_1 originario del terreno agricolo censito al catasto terreni del Comune di Melicucco di cui al foglio 2 particella 69; ordinare all' , Controparte_9 in persona del Responsabile pro tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore dell'attore sul bene sopra descritto, nonché autorizzare l'Ufficio del Catasto e la Conservatoria di Reggio Calabria ad effettuare le variazioni catastali dei mappali a favore dell'attore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di ON Controparte_5
e , regolarmente convenuti come Controparte_6 Controparte_10 Controparte_8 da ricevute di ritorno in atti e non costituiti in giudizio.
Nel merito l'appello è infondato.
In specie, il gravame attiene alla valutazione del contenuto delle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio di primo grado a mezzo delle quali l'appellante assume essere stati provati gli elementi costitutivi dell'acquisto usucapione, tra cui l'animus possidendi, censurando la pronuncia impugnata.
Nella stessa il giudice di prime cure non ha ritenuto essere stato dimostrato un intervenuto atto di mutamento del “titolo di detenzione in possesso avverso l'originario proprietario”, quale espressione della volontà di comportarsi come tale ed esercitare le corrispondenti facoltà dominicali, elemento necessario in considerazione della sussistenza del rapporto di parentela esistente tra l'attore e la madre, intestataria formale del bene e, quindi, idoneo a supportare l'esistenza dell'animus rem sibi habendi.
In sentenza impugnata si è precisato, infatti, che per “la trasformazione della detenzione in possesso occorre un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario-possessore, quale, ad esempio, l'arbitrario rifiuto della restituzione del bene;
non sono, pertanto, sufficienti atti corrispondenti all'esercizio del possesso, che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene” e che l'attore “avrebbe quindi dovuto dimostrare di aver mutato il proprio titolo di detenzione in possesso avverso l'originario proprietario. In relazione
a tale profilo non è stata fornita alcuna prova”.
4 Il giudice di prime cure, quindi, ha ritenuto provato il possesso ventennale ma non l'animus possidendi, ritenendo essere mancata la dimostrazione della manifestazione del dominio esclusivo sulla “res” da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, tale da indicare il mutamento da mero detentore di un bene appartenente alla madre a possessore uti dominus.
Trattasi di principi di diritto che trovano piena condivisione, in quanto conformi a pacifica giurisprudenza, per cui il ragionamento fatto proprio non merita censura.
Per contra, a supporto del gravame, parte appellante ha valorizzato il contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese, eccependo che dalle stesse è emersa la piena dimostrazione della sussistenza di tutti gli elementi utili all'acquisto per intervenuta usucapione.
Il motivo di appello non è fondato e va rigettato.
In particolare, per come emerge dagli atti di causa, sono stati escussi i testi Testimone_1
e sulle circostanze indicate in memoria ex art. 183 c.p.c. Testimone_2 Testimone_3 secondo termine e, per quanto di rilievo, sui seguenti capitoli: “1. Vero che il Sig. Parte_1
da oltre vent'anni anni gode del terreno sito nel Comune di Melicucco, distinto alla
[...] partita 1047, al foglio 2, particella 69 del Catasto Terreni? 2. Vero che da oltre vent'anni, il
Sig. ha goduto e gode del terreno nel Comune di Melicucco, così meglio Parte_1 distinto al foglio 2 particella 69 in maniera pacifica, indisturbata, continuativa, provvedendo alla utilizzazione e custodia dello stesso? 3. Vero che l'unico ad accedere al terreno di cui al foglio 2 particella 69, Comune di Melicucco, è stato, anche in data antecedente agli ultimi vent'anni, il Sig. in quanto unico possessore delle chiavi di accesso del Parte_1 cancello? 4. Vero che il Sig. da più di vent'anni mantiene e gode del terreno Parte_1
(di cui al foglio 2 particella 69, Comune di Melicucco) senza essere disturbato e senza dovere rendere conto a nessuno ed appare pubblicamente e pacificamente l'unico, vero ed esclusivo proprietario del terreno di cui sopra? 5. Vero che il Sig. è l'unica persona Parte_1 ad accedere sul predetto terreno, ad acconsentirne l'accesso ad eventuali terzi e ad avere negli ultimi venti anni provveduto personalmente ed in via esclusiva alla cura e coltura dei frutti in esso presenti? 6. Vero che su commissione e permesso del Sig. , la sig.ra Parte_1
ha provveduto nelle precedenti annualità alla raccolta delle olive presenti su Testimone_2 detto terreno? 7. Vero che il Sig. ha attuato negli ultimi anni la rimozione Parte_1 delle piante di ulivo sul predetto terreno sostituendole con piante di arancio? 8. Vero che il terreno richiamato in tutte le domande precedenti, distinto alla partita 1047, al foglio 2, particella 69 del C.T. del Comune di Melicucco, è lo stesso raffigurato nelle foto di cui
5 all'allegato B)? (si chiede al Giudice di voler porre in visione, nella sequenza temporale che riterrà più opportuna, le foto allegate alla presente memoria).”
escussa all'udienza del 15.04.2016, ha confermato le indicate circostanze Testimone_1 capitolate ai nn. 1, 2, 4, 5, 7, precisando che negli anni il era stato l'unico ad Parte_1 accedere al terreno ed a gestirlo, di non aver visto altri nella manutenzione del terreno stesso, che lo stesso aveva provveduto alla manutenzione del terreno ed a chiamare lei e “sua cugina” per provvedere alla raccolta e concimazione del terreno, che lo aveva aiutato, di aver visto solo questi sul terreno tanto da essere “convinta” che è proprietario di quel terreno”, Pt_1 che aveva provveduto a sostituire le piante di ulivo circa 17 anni prima.
Alla medesima udienza, nata nel 1969 e nipote delle parti, ha dichiarato di Testimone_2 confermare che il “si è sempre occupato…della manutenzione ordinaria e Parte_2 straordinaria” del terreno, di essere stata chiamata per aiutare il nella raccolta delle Pt_1 ulive, che lo stesso aveva “sempre” posseduto il terreno, che era l'unico a possedere le chiavi del cancello, che nessuno aveva “rivendicato” il terreno stesso, che lo “deteneva pubblicamente
e pacificamente da oltre 20 anni”, che si era circa 16 anni prima proceduto alla sostituzione delle piante di ulivo con piante di agrumi, che sul terreno si accedeva con il “permesso” del
. Parte_1
Il teste , escusso all'udienza del 20.07.2016, ha confermato le circostanze che Testimone_3 gli venivano richieste precisando che il era l'unico a possedere le chiavi di accesso, Pt_1
a provvedere alla cura del terreno con l'aiuto di due signore che lui stesso faceva “accedere” per aiutarlo, che “tutti …sappiamo che l'unico possessore è ”, di aver visto Parte_1 solo lui sul terreno, e che lo stesso aveva sostituito le piante di ulivo con piante di Pt_1 agrumi circa 20 anni prima.
Dall'esame del contenuto delle dichiarazioni rese, come prima indicate, non si ritiene ravvisarsi la eccepita errata interpretazione delle circostanze riferite dai testi escussi poiché l'istruttoria non ha fatto emergere con precisione elementi comprovanti, senza alcun dubbio, l'esistenza di un animus possidendi in capo all'appellante da oltre un ventennio precedente all'introduzione del giudizio, né ha fornito dati relativi ad un inequivocabile esercizio del possesso come proprietario.
Deve, infatti, rilevarsi che nelle fattispecie relative a contesti familiari occorre fornire dimostrazione di elementi concreti dai quali evincere chiaramente l'intenzione di esercitare sul bene una signoria esclusiva incompatibile con la mera tolleranza familiare, che è generalmente presunta.
6 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la valutazione della sussistenza dell'animus possidendi può desumersi in via presuntiva e implicita solo attraverso l'esercizio di attività materiali e comportamenti persistenti e coerenti con la qualità di proprietario, con un dominio esclusivo e apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con i diritti del proprietario (nel caso in esame della propria madre), tali da rivelare all'esterno una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare, ma non riconducibili alla mera tolleranza del proprietario, e che qualora gli atti di tolleranza si fondano su rapporti di parentela, proprio in ragione del legame affettivo per sua natura stretto e durevole, non rileva l'ampiezza temporale né le modalità di esercizio degli stessi.
Si è, infatti, precisato che la presunzione di tolleranza connessa al godimento prolungato del terreno per un arco di tempo così ampio, trattandosi di oltre un ventennio, è inoperante quando la tolleranza si collega a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene (ex multis Cass. Civ. sez. II, 30/07/2019, n. 20508; Cass. Civ. Sez. II, 03/07/2019, n. 17880; Cass.
Civ. Sez. II, 02/10/2018, n. 23849).
Né l'appellante ha fornito prova della circostanza secondo cui l'utilizzo del terreno non era basato sulla condiscendenza della anziana madre, proprietaria.
Inoltre, nei rapporti madre-figlio, come quello in esame, si presuppone che la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della res, ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore e da un permesso fondato su vincoli affettivi, e tale presunzione non è stata diversamente superata nel corso del giudizio di primo grado.
L'onere probatorio dell'animus possidendi, che gravava integralmente sull'appellante, quindi, deve essere valutato con particolare rigore in presenza di vincoli familiari, essendo più incisivo l'obbligo di dar prova degli atti dai quali sia possibile desumere la modifica della relazione con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio con un preciso atto di interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente ed a provare, con il compimento di idonee attività materiali, il possesso utile ad usucapionem in opposizione allo stesso proprietario, rendendo evidente l'intenzione di non riconoscere più il diritto del familiare proprietario e tali da consentire a quest'ultimo di percepire la concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua.
Come già indicato in pronuncia di primo grado, si precisa che l'interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso non può avvenire mediante un semplice atto di volizione
7 interna, ma deve estrinsecarsi in un uno o più atti esterni, sebbene non riconducibili a tipi determinati, dai quali sia consentito desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta in opposizione al possessore, per cui occorrono espresse attività materiali in grado di manifestare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, tali da risultare che l'opposizione è inconfondibilmente rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intende sostituire al preesistente proposito di subordinare il proprio potere a quello altrui, con animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo così in possesso la detenzione precedentemente esercitata, tali da rendere, nel caso di specie, percepibile anche al genitore proprietario che il non riconosceva alcun diritto del familiare proprietario. Pt_1
Parimenti, in pronuncia n. 27411/2019 la Suprema Corte ha chiarito che costituiscono “principi ripetutamente affermati in sede di legittimità” quelli secondo cui “la presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto non opera, a norma dell'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione ma derivi, come nella specie, da un iniziale atto o fatto del proprietario possessore, perché, in tal caso, l'attività del soggetto che dispone della cosa, configurabile come semplice detenzione o precario, non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario: in tal caso, la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente (Cass. n. 5551 del 2005; conf.,
Cass. n. 14593 del 2011; Cass. n. 21690 del 2014)”, come confermato anche in ordinanza Cass. civ., Sez. II 25/12/2024, n. 34449.
Ulteriormente, si rileva che la Suprema Corte ha anche confermato che “l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso” ( es Cass. n. 18215/2013), quanto indicato accompagnato dalla prova certa sul termine iniziale di decorrenza del mutamento del titolo.
8 In presenza, pertanto, di un ragionevole dubbio sulla datazione, presenza o significato di un siffatto atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere e non può esservi alcun riconoscimento in capo a chi la invoca.
Tanto considerato, dalle dichiarazioni testimoniali non si ravvedono con sufficiente certezza atti o comportamenti specifici, circoscritti e collocabili temporalmente nel ventennio precedente alla domanda utile ad usucapire, che abbiano oggettivizzato il mutamento dell'animus in capo all'appellante quale proprietario e l'espressione dell'esercizio del possesso esclusivamente nomine proprio.
In particolare, non sono sufficienti a tal fine i meri atti di gestione, di manutenzione e coltivazione del fondo, anche a mezzo ausilio di terzi (una nipote e una di lei “cugina”), emersi dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, in quanto “tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà” (Cass. civ., sez.
II, 20/01/2022, n. 1796), ed atteso che “la coltivazione di un terreno, è in sé attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale…dato che la coltivazione del fondo di per sé non è espressiva, in modo inequivocabile, dell'intento del coltivatore di possedere per sé”.
La mera coltivazione di un fondo destinato ad uso agricolo non costituisce, quindi, attività univocamente diretta a dimostrare l'intenzione del possessore di utilizzare il bene come se fosse proprio, escludendo i terzi dal godimento, poiché è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario, non trascende i limiti della detenzione, non esprime un'attività idonea a realizzare esclusione del proprietario dal godimento del bene.
È necessario, pertanto, che l'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (la coltivazione) sia accompagnata almeno da indizi che consentono di desumere sia pure in via presuntiva che quell'attività è svolta uti dominus (così sent. Cass. 29.7.2013 n. 18215; in senso del tutto analogo ord. Cass.
3.7.2018 n. 17376).
A tal fine, atteso che la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cosiddetto ius excludendi alios), non
è sufficiente accertare che il soggetto rivendicante abbia utilizzato il bene, avendone il “corpus possessionis”, ma è necessario che ne abbia precluso la fruizione al proprietario.
In merito, la più eclatante espressione dello ius excludendi alios è stata ritenuta l'avvenuta recinzione e la chiusura del fondo, prima aperto all'accesso del proprietario, così da escluderlo
9 da qualsiasi relazione di godimento e determinare un percepibile mutamento, con atto specifico intervenuto nel ventennio di legge.
Nel caso di specie, però, non è stata raggiunta la prova di detta circostanza poiché i testi non hanno riferito con certezza e precisione se vi era o meno un recinto per l'intero terreno preesistente alla detenzione, non hanno indicato se era stato il o meno a collocare Pt_1 una recinzione né quando ciò possa essere avvenuto.
Unico elemento acquisito è stata la presenza di un cancello, ma anche al riguardo non è stato riferito se lo stesso preesisteva, quando era stato apposto e da chi, se prima di una indeterminata data la proprietaria aveva le chiavi o da quando non le avrebbe più avute, così da non risultare evidente anche al riguardo una intervenuta modifica dello stato dei luoghi percepibile dalla proprietaria in uno specifico momento nel ventennio precedente alla domanda per cui è causa.
Inoltre, anche ove potesse evincersi un utilizzo esclusivo dalla intervenuta modifica dello stato dei luoghi, estirpando le piante di ulivo e piantandovi alberi di agrumi, non è stata raggiunta la prova certa che detta attività sia stata posta in essere nel tempo utile all'usucapione atteso che sul punto i testi hanno riferito date differenti, non vi è stata indicazione di alcuna diversa volontà della proprietaria né che ciò sia stato effettuato dal in nomine proprio. Pt_1
Si rileva, inoltre, che non costituisce elemento decisivo per accertare l'animus necessario all'altrui acquisto a titolo originario di un bene la semplice astensione del proprietario dall'uso della cosa, poiché anche il non utilizzo o il consenso all'utilizzo da parte di un figlio rientra tra le prerogative proprietarie.
Infine, si rileva che la costituzione in giudizio nel presente grado effettuata da Controparte_3
e nei termini in atto, con adesione alla domanda attorea,
[...] Controparte_2 costituisce mero elemento indiziario insufficiente all'accoglimento del gravame, anche considerato che trattasi di posizione di solo due dei litisconsorti necessari e che le circostanze narrate sono state esposte senza datazione e specificità, per cui non può essere apprezzata in senso favorevole all'appellante in considerazione della mancanza di differente materiale probatorio sufficiente, come prima indicato.
Per quanto dedotto l'appello deve ritenersi infondato e va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Si compensano integralmente le spese e competenze di lite tra le parti relativamente alle appellate costituite e considerata la mancata Controparte_3 Controparte_2 sostanziale posizione di conflitto con l'appellante e l'adesione delle stesse all'appello.
10 Nulla deve, infine, disporsi in ordine alle spese di lite del presente grado nei confronti delle ulteriori parti appellate rimaste contumaci, non avendo le stesse spiegato alcuna attività processuale né sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante principale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro gli eredi di in specie Parte_1 Controparte_1
Controparte_2 Controparte_3 ON Controparte_5
e avverso la sentenza n. Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
731/2018 resa dal Tribunale di Palmi, pubblicata in data 19/07/2018, pronunciata nel giudizio
R.G. n. 1257/2014, così provvede:
1-rigetta l'appello proposto da confermando la sentenza impugnata;
Parte_2
2- compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite in relazione alle appellate costituite e Controparte_3 Controparte_2
3- nulla per spese nei confronti delle ulteriori parti appellate rimaste contumaci;
4- da atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 25.07.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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