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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/10/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 423/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa ES SE, all'esito dell'udienza del 29/10/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 423/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. ACERBIS GUGLIELMO e dall'avv. BASSO JESSICA ricorrente contro
(Cod. Controparte_1
Fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. IMPARATO ALFONSINO resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, CP_1
etc.
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. a adito l'intestato Tribunale Parte_1
e ha allegato che, il 14.10.2008, è stato riconosciuto “invalido totale e permanente
Pag. 1 di 6 con inabilità lavorativa (art. 2 e Legge 118/1971) al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
(L. 18/1980)”; ha dedotto di essere stato sottoposto a visita di revisione del
19.10.2010, all'esito della quale gli è stata riconosciuta la sola “invalidità con totale
e permanente inabilità lavorativa ex artt. 2 e 12 L. 118/71 al 100%”, con esclusione del diritto all'indennità di accompagnamento. Ha affermato che, nelle more, CP_1 ha tuttavia continuato ad erogare l'indennità di accompagnamento e che solo con raccomandata del 6.4.2017 gli ha richiesto la restituzione dell'indennità di accompagnamento erogata indebitamente dall'1.11.2010 al 31.3.2017 per un importo complessivo di € 37.957,41. Ha evidenziato che sta tuttora CP_1 trattenendo l'importo di € 250,00 mensile dalla sua pensione, pur a fronte del fatto che il 6.5.2023 gli è stata nuovamente riconosciuta l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.6.2023.
Ha argomentato che il provvedimento dell'ente è illegittimo a fronte del suo legittimo affidamento e della mancanza di dolo, inoltre in quanto non ha CP_1 rispettato la procedura, ordinariamente adottata, di sospensione della prestazione e successiva revoca del trattamento. Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito percepito dal 1.11.2010 al 31.3.2017 e la restituzione delle somme nelle more recuperate da tramite trattenuta sulla pensione. CP_1
Si è ritualmente costituito in giudizio , che nel contestare la ricostruzione CP_1 avversaria, ha evidenziato che pacificamente il ricorrente, nell'ottobre 2010, è risultato carente del requisito sanitario per la spettanza dell'indennità di accompagnamento e che di tale circostanza era perfettamente consapevole avendo ricevuto il verbale della visita di revisione;
ha precisato che agli indebiti assistenziali non sono estensibili le norme speciali in tema di indebito previdenziale, bensì è applicabile la regola generale di cui all'art. 2033 c.c., né è possibile sostenere l'irripetibilità per il legittimo affidamento dell'accipiens, nel caso di specie insussistente stante la consapevolezza del ricorrente circa gli esiti della visita di revisione.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
Pag. 2 di 6 La causa, istruita solo documentalmente, è stata discussa e decisa all'udienza del
29/10/2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
Deve essere data continuità all'orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di prestazioni assistenziali, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui viene accertata l'insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
di conseguenza, le erogazioni indebite effettuate dopo tale accertamento non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c., eccezion fatta per le ipotesi in cui il Legislatore stabilisca espressamente una disciplina specifica che regoli diversamente la ripetizione dell'indebito.
Vi è da premettere che le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. La giurisprudenza ha evidenziato che i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti (e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione - originaria o sopravvenuta), benché complessi e caratterizzati da un accertamento di natura critica (cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi), rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori;
deve quindi essere esclusa la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (per tutte: Cass.
Civ. SS.UU. sent. n. 1261 del 8.4.1975). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di
"concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme (Cass. Civ.
Sez. Lav. sent. n. 2056 del 4.2.2004, richiamando Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 256 del 10.1.2001); allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela" amministrativa, che è invece potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico. Trattasi di un corollario dei principi sanciti dall'art. 38 Cost, che attribuisce il diritto al cittadino inabile al mantenimento e all'assistenza sociale e, al
Pag. 3 di 6 contempo, impedisce che le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale possano riconoscersi a coloro che non possiedono più i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. A questa regola può derogare il Legislatore mediante espresse previsioni, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo;
in assenza, non può che applicarsi il principio generale di cui all'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerarsi indebita e soggetta a ripetizione.
Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatoria, si è affermato ed è venuto via via consolidandosi un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente dell'erogazione non dovuta o la sussistenza di una situazione idonea a generare un legittimo affidamento (è stato affermato che il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale “presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)”.
Un punto di equilibrio tra le due posizioni (ossia, tra la indiscriminata ripetibilità di tutte le somme erogate con decorrenza dalla effettiva perdita del requisito previsto ex lege e il legittimo affidamento dell'accipiens sulla legittimità delle erogazioni nelle more ricevute) è stato individuato dal Legislatore nel far coincidere il concetto di inesistenza (originaria o sopravvenuta) dell'obbligazione assistenziale con
Pag. 4 di 6 l'accertamento amministrativo eseguito dagli organi tecnici. Con specifico riferimento alla carenza dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, l'art. 37 comma 8 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ha infatti da ultimo previsto che “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
In altri termini, il Legislatore ha sancito che, nel caso di perdita del requisito sanitario, solo le prestazioni erogate sino alla data dell'accertamento amministrativo
(ossia, della visita di verifica) restano irripetibili (e ciò, indipendentemente dal momento in cui tale requisito è effettivamente venuto meno); di conseguenza i pagamenti ricevuti dopo tale accertamento, in assenza di espressa deroga legislativa, non possono che essere soggetti alla regola generale dell'articolo 2033 c.c.
Per tali ragioni la giurisprudenza si è orientata (Cass. Civ. 2056/2004 cit) nel senso dell'irrilevanza, ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente riscossi, del mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di prontamente attivarsi, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, poiché tali atti (sospensione e revoca) non concretano esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanziano in meri accertamenti, ossia atti di gestione del rapporto e disposizioni organizzative “preordinate ad impedire, anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale, proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per
l'inosservanza dei termini" (così Cass Civ. sez. Lav. sent. n. 16260 del 29.10.2003); né tale interpretazione è stata ritenuta irrispettosa dell'equilibrato bilanciamento degli interessi imposto dall'art. 38 Cost., atteso che è ragionevole che possa essere la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, a segnare la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività
Pag. 5 di 6 dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 34013 del
19.12.2019).
2.2.- Ebbene, nel caso di specie non vi è contestazione da parte del ricorrente né sugli esiti della visita di revisione del 19.10.2010, né sull'avvenuta ricezione del relativo verbale con l'esito di tale accertamento ove, nel confermare l'invalidità al
100%, non gli è stato più riconosciuto il requisito sanitario della “necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)”.
Deve pertanto concludersi nel senso che il ricorrente, già nell'ottobre 2010, è stato posto nelle condizioni di poter conoscere e comprendere gli esiti dell'accertamento amministrativo che ha sancito la perdita del requisito sanitario, sicché tale comunicazione è sufficiente a escludere la sussistenza di un suo legittimo affidamento in ordine alla definitività dell'attribuzione economica;
ciò a prescindere dalla ricezione di un formale provvedimento di sospensione e revoca della prestazione economica poiché, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra indicate, il fatto che l' non abbia provveduto, nel termine di 90 giorni, alla CP_1 sospensione dell'erogazione resta del tutto irrilevante trattandosi di mero atto organizzativo e gestorio, che non incide sulla spettanza della provvidenza economica.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
3.- La particolarità della materia costituisce grave motivo per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 29/10/2025.
Il Giudice del lavoro
ES SE
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa ES SE, all'esito dell'udienza del 29/10/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 423/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. ACERBIS GUGLIELMO e dall'avv. BASSO JESSICA ricorrente contro
(Cod. Controparte_1
Fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. IMPARATO ALFONSINO resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, CP_1
etc.
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. a adito l'intestato Tribunale Parte_1
e ha allegato che, il 14.10.2008, è stato riconosciuto “invalido totale e permanente
Pag. 1 di 6 con inabilità lavorativa (art. 2 e Legge 118/1971) al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
(L. 18/1980)”; ha dedotto di essere stato sottoposto a visita di revisione del
19.10.2010, all'esito della quale gli è stata riconosciuta la sola “invalidità con totale
e permanente inabilità lavorativa ex artt. 2 e 12 L. 118/71 al 100%”, con esclusione del diritto all'indennità di accompagnamento. Ha affermato che, nelle more, CP_1 ha tuttavia continuato ad erogare l'indennità di accompagnamento e che solo con raccomandata del 6.4.2017 gli ha richiesto la restituzione dell'indennità di accompagnamento erogata indebitamente dall'1.11.2010 al 31.3.2017 per un importo complessivo di € 37.957,41. Ha evidenziato che sta tuttora CP_1 trattenendo l'importo di € 250,00 mensile dalla sua pensione, pur a fronte del fatto che il 6.5.2023 gli è stata nuovamente riconosciuta l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.6.2023.
Ha argomentato che il provvedimento dell'ente è illegittimo a fronte del suo legittimo affidamento e della mancanza di dolo, inoltre in quanto non ha CP_1 rispettato la procedura, ordinariamente adottata, di sospensione della prestazione e successiva revoca del trattamento. Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito percepito dal 1.11.2010 al 31.3.2017 e la restituzione delle somme nelle more recuperate da tramite trattenuta sulla pensione. CP_1
Si è ritualmente costituito in giudizio , che nel contestare la ricostruzione CP_1 avversaria, ha evidenziato che pacificamente il ricorrente, nell'ottobre 2010, è risultato carente del requisito sanitario per la spettanza dell'indennità di accompagnamento e che di tale circostanza era perfettamente consapevole avendo ricevuto il verbale della visita di revisione;
ha precisato che agli indebiti assistenziali non sono estensibili le norme speciali in tema di indebito previdenziale, bensì è applicabile la regola generale di cui all'art. 2033 c.c., né è possibile sostenere l'irripetibilità per il legittimo affidamento dell'accipiens, nel caso di specie insussistente stante la consapevolezza del ricorrente circa gli esiti della visita di revisione.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
Pag. 2 di 6 La causa, istruita solo documentalmente, è stata discussa e decisa all'udienza del
29/10/2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
Deve essere data continuità all'orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di prestazioni assistenziali, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui viene accertata l'insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
di conseguenza, le erogazioni indebite effettuate dopo tale accertamento non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c., eccezion fatta per le ipotesi in cui il Legislatore stabilisca espressamente una disciplina specifica che regoli diversamente la ripetizione dell'indebito.
Vi è da premettere che le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. La giurisprudenza ha evidenziato che i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti (e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione - originaria o sopravvenuta), benché complessi e caratterizzati da un accertamento di natura critica (cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi), rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori;
deve quindi essere esclusa la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (per tutte: Cass.
Civ. SS.UU. sent. n. 1261 del 8.4.1975). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di
"concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme (Cass. Civ.
Sez. Lav. sent. n. 2056 del 4.2.2004, richiamando Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 256 del 10.1.2001); allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela" amministrativa, che è invece potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico. Trattasi di un corollario dei principi sanciti dall'art. 38 Cost, che attribuisce il diritto al cittadino inabile al mantenimento e all'assistenza sociale e, al
Pag. 3 di 6 contempo, impedisce che le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale possano riconoscersi a coloro che non possiedono più i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. A questa regola può derogare il Legislatore mediante espresse previsioni, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo;
in assenza, non può che applicarsi il principio generale di cui all'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerarsi indebita e soggetta a ripetizione.
Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatoria, si è affermato ed è venuto via via consolidandosi un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente dell'erogazione non dovuta o la sussistenza di una situazione idonea a generare un legittimo affidamento (è stato affermato che il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale “presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)”.
Un punto di equilibrio tra le due posizioni (ossia, tra la indiscriminata ripetibilità di tutte le somme erogate con decorrenza dalla effettiva perdita del requisito previsto ex lege e il legittimo affidamento dell'accipiens sulla legittimità delle erogazioni nelle more ricevute) è stato individuato dal Legislatore nel far coincidere il concetto di inesistenza (originaria o sopravvenuta) dell'obbligazione assistenziale con
Pag. 4 di 6 l'accertamento amministrativo eseguito dagli organi tecnici. Con specifico riferimento alla carenza dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, l'art. 37 comma 8 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ha infatti da ultimo previsto che “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
In altri termini, il Legislatore ha sancito che, nel caso di perdita del requisito sanitario, solo le prestazioni erogate sino alla data dell'accertamento amministrativo
(ossia, della visita di verifica) restano irripetibili (e ciò, indipendentemente dal momento in cui tale requisito è effettivamente venuto meno); di conseguenza i pagamenti ricevuti dopo tale accertamento, in assenza di espressa deroga legislativa, non possono che essere soggetti alla regola generale dell'articolo 2033 c.c.
Per tali ragioni la giurisprudenza si è orientata (Cass. Civ. 2056/2004 cit) nel senso dell'irrilevanza, ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente riscossi, del mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di prontamente attivarsi, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, poiché tali atti (sospensione e revoca) non concretano esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanziano in meri accertamenti, ossia atti di gestione del rapporto e disposizioni organizzative “preordinate ad impedire, anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale, proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per
l'inosservanza dei termini" (così Cass Civ. sez. Lav. sent. n. 16260 del 29.10.2003); né tale interpretazione è stata ritenuta irrispettosa dell'equilibrato bilanciamento degli interessi imposto dall'art. 38 Cost., atteso che è ragionevole che possa essere la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, a segnare la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività
Pag. 5 di 6 dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 34013 del
19.12.2019).
2.2.- Ebbene, nel caso di specie non vi è contestazione da parte del ricorrente né sugli esiti della visita di revisione del 19.10.2010, né sull'avvenuta ricezione del relativo verbale con l'esito di tale accertamento ove, nel confermare l'invalidità al
100%, non gli è stato più riconosciuto il requisito sanitario della “necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)”.
Deve pertanto concludersi nel senso che il ricorrente, già nell'ottobre 2010, è stato posto nelle condizioni di poter conoscere e comprendere gli esiti dell'accertamento amministrativo che ha sancito la perdita del requisito sanitario, sicché tale comunicazione è sufficiente a escludere la sussistenza di un suo legittimo affidamento in ordine alla definitività dell'attribuzione economica;
ciò a prescindere dalla ricezione di un formale provvedimento di sospensione e revoca della prestazione economica poiché, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra indicate, il fatto che l' non abbia provveduto, nel termine di 90 giorni, alla CP_1 sospensione dell'erogazione resta del tutto irrilevante trattandosi di mero atto organizzativo e gestorio, che non incide sulla spettanza della provvidenza economica.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
3.- La particolarità della materia costituisce grave motivo per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 29/10/2025.
Il Giudice del lavoro
ES SE
Pag. 6 di 6