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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14992 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52096/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 52096/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOFARO Parte_1 C.F._1 RA, elettivamente domiciliato in Arno 38 00198 Roma Italia presso il difensore avv. LOFARO RA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOFARO Parte_2 C.F._2 RA, elettivamente domiciliato in Arno 38 00198 Roma Italia presso il difensore avv. LOFARO RA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALUCCI FRANCESCA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA G. RIBOTTA 11 ROMA presso il difensore avv. SALUCCI FRANCESCA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, e Parte_1 Pt_2
, sulla premessa di essere comproprietari dellocale commerciale, sito in Roma via Turino di
[...] Sano n. 53- 55- 57- 59, piano terra, identificato al N.C.E.U. di Roma al foglio 1025 part. 620 subalterno 595 di mq 147 e che l'immobile era occupato senza titolo alcuno dalla , tanto premesso, Controparte_1 chiedeva all'adito Tribunale che fosse accertata l'abusiva occupazione nei termini indicati e che
[...] fosse condannata al rilascio immediato dell'immobile e, in solido con il suo amministratore CP_1
, al risarcimento del danno nella misura di euro 4188,00. CP_1
si costituiva in giudizio e dichiarava che l'immobile fin dagli anni settanta era stato Controparte_1 posseduto da poi da ed anche da Chiedeva di essere Persona_1 Persona_2 CP_1 pagina 1 di 3 autorizzato alla chiamata in causa di e concludeva per il rigetto delle avverse domande Persona_1 e, in via riconvenzionale, spiegava domanda di usucapione.
Disattesa l'istanza di chiamata del terzo, la causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti e, quindi, era decisa nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^ La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
Nella specie la documentazione depositata evidenzia che l'immobile è in comproprietà agli attori, in particolare a per intervenuta successione del padre , circostanza, Parte_2 Persona_3 peraltro, non contestata dalla parte convenuta.
L'occupazione dell'immobile costituisce circostanza ammessa dalla la quale, tuttavia, Controparte_1 non ha allegato né provato la sussistenza di un titolo legittimante l'utilizzo dell'immobile.
Deve, per l'effetto, dichiararsi che occupa senza titolo alcuno l'immobile in premessa Controparte_1 descritto e, per l'effetto, la medesima deve essere condannata all'immediato rilascio, in favore degli attori, dell'immobile stesso libero da persone e/o cose.
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645) Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva.
In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nella specie può ritenersi congrua l'indennità nella misura di euro 1387,00 mensili, avuto riguardo alla superficie dell'immobile di mq. 146 quale risultante dalla visura catastale e dall'inventario dei beni di ed al valore a metro quadro minimo di euro 9,5 indicato nei parametri OMI per i Persona_3 negozi siti nella medesima microzona e riferibili al primo semestre del 2024. Consegue che dal 6.8.2024, data della documentata messa in mora, alla data del 29.11.2024 di deposito del ricorso sono dovute 4 mensilità e, dunque, è maturato l'importo complessivo di euro 5548,00, che la convenuta deve essere condannata a pagare, oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito del ricorso al soddisfo. La condanna non può essere estesa anche in danno di in proprio, non sussistendo alcuna CP_1 ipotesi di solidarietà con la società di capitali di cui egli è amministratore. pagina 2 di 3 La domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta deve, infine, essere dichiarata inammissibile, perché tardivamente proposta, come già evidenziato con ordinanza del 27.3.2025.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è operata sulla scorta del valore indeterminabile della causa, complessità bassa, ai minimi, considerata la non complessità delle questioni trattate e la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che occupa senza titolo alcuno l'unità immobiliare, locale Controparte_1 commerciale, sito in Roma via Turino di Sano n. 53- 55- 57- 59 piano terra, identificato al N.C.E.U. di Roma al foglio 1025 part. 620 subalterno 595 e, per l'effetto, condanna CP_1 all'immediato rilascio dell'immobile stesso, libero da persone e/o cose, in favore della
[...] parte attrice;
2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, che liquida in Controparte_1 euro 5548,00, oltre interessi al tasso legale dal 29.11.2024 al soddisfo;
3. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata da;
Controparte_1
4. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive euro Controparte_1 286,00 per spese vive ed in euro 2540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 52096/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOFARO Parte_1 C.F._1 RA, elettivamente domiciliato in Arno 38 00198 Roma Italia presso il difensore avv. LOFARO RA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOFARO Parte_2 C.F._2 RA, elettivamente domiciliato in Arno 38 00198 Roma Italia presso il difensore avv. LOFARO RA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALUCCI FRANCESCA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA G. RIBOTTA 11 ROMA presso il difensore avv. SALUCCI FRANCESCA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, e Parte_1 Pt_2
, sulla premessa di essere comproprietari dellocale commerciale, sito in Roma via Turino di
[...] Sano n. 53- 55- 57- 59, piano terra, identificato al N.C.E.U. di Roma al foglio 1025 part. 620 subalterno 595 di mq 147 e che l'immobile era occupato senza titolo alcuno dalla , tanto premesso, Controparte_1 chiedeva all'adito Tribunale che fosse accertata l'abusiva occupazione nei termini indicati e che
[...] fosse condannata al rilascio immediato dell'immobile e, in solido con il suo amministratore CP_1
, al risarcimento del danno nella misura di euro 4188,00. CP_1
si costituiva in giudizio e dichiarava che l'immobile fin dagli anni settanta era stato Controparte_1 posseduto da poi da ed anche da Chiedeva di essere Persona_1 Persona_2 CP_1 pagina 1 di 3 autorizzato alla chiamata in causa di e concludeva per il rigetto delle avverse domande Persona_1 e, in via riconvenzionale, spiegava domanda di usucapione.
Disattesa l'istanza di chiamata del terzo, la causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti e, quindi, era decisa nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^ La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
Nella specie la documentazione depositata evidenzia che l'immobile è in comproprietà agli attori, in particolare a per intervenuta successione del padre , circostanza, Parte_2 Persona_3 peraltro, non contestata dalla parte convenuta.
L'occupazione dell'immobile costituisce circostanza ammessa dalla la quale, tuttavia, Controparte_1 non ha allegato né provato la sussistenza di un titolo legittimante l'utilizzo dell'immobile.
Deve, per l'effetto, dichiararsi che occupa senza titolo alcuno l'immobile in premessa Controparte_1 descritto e, per l'effetto, la medesima deve essere condannata all'immediato rilascio, in favore degli attori, dell'immobile stesso libero da persone e/o cose.
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645) Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva.
In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nella specie può ritenersi congrua l'indennità nella misura di euro 1387,00 mensili, avuto riguardo alla superficie dell'immobile di mq. 146 quale risultante dalla visura catastale e dall'inventario dei beni di ed al valore a metro quadro minimo di euro 9,5 indicato nei parametri OMI per i Persona_3 negozi siti nella medesima microzona e riferibili al primo semestre del 2024. Consegue che dal 6.8.2024, data della documentata messa in mora, alla data del 29.11.2024 di deposito del ricorso sono dovute 4 mensilità e, dunque, è maturato l'importo complessivo di euro 5548,00, che la convenuta deve essere condannata a pagare, oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito del ricorso al soddisfo. La condanna non può essere estesa anche in danno di in proprio, non sussistendo alcuna CP_1 ipotesi di solidarietà con la società di capitali di cui egli è amministratore. pagina 2 di 3 La domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta deve, infine, essere dichiarata inammissibile, perché tardivamente proposta, come già evidenziato con ordinanza del 27.3.2025.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è operata sulla scorta del valore indeterminabile della causa, complessità bassa, ai minimi, considerata la non complessità delle questioni trattate e la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che occupa senza titolo alcuno l'unità immobiliare, locale Controparte_1 commerciale, sito in Roma via Turino di Sano n. 53- 55- 57- 59 piano terra, identificato al N.C.E.U. di Roma al foglio 1025 part. 620 subalterno 595 e, per l'effetto, condanna CP_1 all'immediato rilascio dell'immobile stesso, libero da persone e/o cose, in favore della
[...] parte attrice;
2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, che liquida in Controparte_1 euro 5548,00, oltre interessi al tasso legale dal 29.11.2024 al soddisfo;
3. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata da;
Controparte_1
4. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive euro Controparte_1 286,00 per spese vive ed in euro 2540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3