CASS
Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/05/2024, n. 15060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15060 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11148/2017 R.G. proposto da: FRATELLI ZAPPETTINI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Franco, in forza di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Federico Confalonieri n. 5 presso l’avv. Andrea Manzi;
– ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;
- intimata– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5545/65/2016 pronunciata in data 29/09/2016 e pubblicata in data 27/10/2016, non notificata;
Notifica avviso impoesattivo- modalità – raccomandata. Agevolazione legge TI ambiente – investimenti per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente dall'attività dell'impresa che lo realizza- nozione Civile Sent. Sez. 5 Num. 15060 Anno 2024 Presidente: CATALDI MICHELE Relatore: LUME FEDERICO Data pubblicazione: 29/05/2024 2 udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 19/04/2024 dal consigliere dott. Federico Lume;
udito il PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott. MA LE, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’avv. Gaia Stivali per la ricorrente;
udito l’avv. Davide Giovanni Pintus per l’Avvocatura dello Stato. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia (CTR), sezione staccata di Brescia, accoglieva l’appello dell’ufficio contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bergamo (CTP) che aveva parzialmente accolto le impugnazioni proposte dalla società contribuente, con distinti ricorsi poi riuniti, contro tre avvisi di accertamento per maggior Ires e Irap relativi agli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, con cui, per quanto in questa sede rileva, era negata la detassazione prevista dall’art. 6, commi 13-19, della l. n. 388 del 2000, cd. TI BI. In particolare, i giudici di appello respingevano l’eccezione di nullità della notifica dell’avviso di accertamento, riproposta dalla società contribuente, e, nel merito, ritenevano che la pretesa tributaria fosse fondata, dovendosi la detassazione applicare solo agli investimenti volti a prevenire, ridurre o riparare un danno all’ambiente cagionato dalla propria attività di impresa e non agli investimenti realizzati dalle imprese che si occupano di prevenire, riparare o ridurre danni cagionati da altre imprese, altrimenti risultando detta agevolazione incompatibile con la disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato;
considerazione confermata dal riferimento al criterio incrementale previsto dalla norma in forza del quale il costo agevolabile è solo quello della differenza tra il valore dell’investimento BI e quello non BI;
disapplicavano altresì le sanzioni in ragione della presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa. 3 2. Contro tale decisione propone ricorso la società contribuente sulla base di quattro motivi. Agenzia delle entrate, cui il ricorso è stato notificato in data 27/04- 2/05/2017, è rimasta intimata. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28/04/2023, per la quale la ricorrente ha depositato memoria, e poi rinviato alla pubblica udienza, fissata per il 19/04/2024, per la quale la ricorrente ha depositato nuova memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 29 d.l. n. 78 del 2010 e dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, lamentando l’erroneità della decisione della CTR laddove ha ritenuto valida la notificazione mediante servizio postale, nonostante nel caso di specie si trattasse di un atto impoesattivo cd. primario, per il quale la norma evidenziata prescrive, a pena di inesistenza dell’avviso, la notificazione mediante l’intermediazione di un agente della notificazione. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società deduce la violazione degli artt. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, lamentando l’erroneità della decisione laddove ha riconosciuto la competenza dell’Agenzia delle entrate nella funzione di controllo sull’esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’agevolazione in esame. Col terzo motivo deduce la violazione dell’art. 6, comma 15, della l. n. 388 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., censurando la sentenza: a) perché, laddove ha ritenuto che per poter godere del beneficio di cui alla TI BI gli investimenti devono contribuire alla riduzione dei danni ambientali prodotti dalla stessa impresa, avrebbe introdotto un requisito non 4 previsto dal tenore letterale della disposizione, violando la regola dell’interpretazione letterale imposta dalla natura eccezionale delle norme di agevolazione;
b) ove avrebbe violato un giudicato interno formatosi a seguito della mancata contestazione da parte dell’Agenzia sulla natura degli investimenti;
c) ove avrebbe violato il cd. approccio incrementale, in quanto nel caso di specie i cespiti acquistati costituiscono un unicum inscindibile interamente ed esclusivamente funzionale al trattamento e al recupero dei rifiuti in cui non c’è una singola parte avente funzione BI. Col quarto motivo la società deduce la violazione degli artt. 3, 23, 53, 97 della Costituzione e dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., laddove la sentenza della CTR ha implicitamente rigettato la doglianza di violazione del legittimo affidamento della società, derivante dall’aver questa regolarmente adempiuto all’onere di comunicazione degli investimenti ambientali, previsto dall’art. 30 della l. n. 179 del 2002 che aveva sostituito il comma 17 dell’art. 6, al Ministero delle attività produttive, che nulla aveva osservato in merito nonostante il tempo trascorso. 1.1. Occorre premettere che l’Agenzia intimata, senza contestazione delle controparti, ha partecipato, tramite l’Avvocato dello Stato presente in udienza, alla discussione della controversia innanzi a questo Collegio, esercitando la facoltà processuale espressamente consentita, nella fattispecie de qua, dal secondo periodo del primo comma dell’art. 370, cod. proc. civ., in base al principio per cui nel giudizio di legittimità, l'Agenzia delle entrate intimata, anche quando non abbia contraddetto il ricorso mediante rituale controricorso, ha pur sempre la facoltà di partecipare alla discussione orale avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato, senza necessità che a quest'ultima sia 5 rilasciata una specifica procura per il singolo giudizio (Cass. 25/01/2024, n. 2465). 2. Il primo motivo, relativo alla validità della notifica a mezzo postale dell’avviso di accertamento cd. impoesattivo, nella vigenza dell’art. 29 del d.l. n. 78 del 2010 (essendo pacifico in fatto che l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato a mezzo posta direttamente dall'agenzia fiscale senza l'intermediazione di ufficiale giudiziario ovvero di messo notificatore), è infondato e va rigettato, secondo quanto già deciso dalla Corte in casi analoghi, con orientamento cui va dato ulteriore seguito (Cass. 03/12/2020, n. 27634; Cass. 02/12/2021, n. 38010; Cass. 27/07/2022, n. 23435; Cass. 17/04/2023, n. 10109). L'art. 29, comma 1, lett. a) del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella l. n. 122 del 2010, così dispone: «Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività 6 produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché in caso di definitività dell'atto di accertamento impugnato … ». Orbene, anche a voler definire «primario» l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni contenente «anche l'intimazione ad adempiere», e «secondario» l'eventuale successivo atto da notificare al contribuente «in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento», la disposizione in esame, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non introduce alcuna distinzione tra l'uno e l'altro tipo di atto quanto a modalità di notificazione e sicuramente nessuna limitazione per gli atti «primari». La disciplina della «notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente» è infatti contenuta nell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, che prevede espressamente, nella prima parte del comma 1, che essa «sia eseguita» (di regola) «a mezzo della posta, direttamente dagli uffici finanziari» e solo «ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge». Tale disposizione non è stata abrogata e nemmeno può intendersi derogata dall'art. 29 del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, sicché la tesi sostenuta dal ricorrente, che ciò lascia presumere, non ha fondamento. E' ben vero che l'art. 14 della legge n. 890 del 7 1982 prevede che «Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta», ma tale disposizione non si pone affatto in conflitto con la modalità di notificazione prevista nella prima parte della medesima disposizione (direttamente a mezzo posta), limitandosi a lasciare inalterata la facoltà dell'amministrazione finanziaria di procedere comunque alla notificazione dei vari atti tributari con modalità alternative alla prima, ovvero quelle previste dalle norme espressamente elencate nel citato art. 14 o da quelle «relative alle singole leggi di imposta». Pertanto, diversamente da quanto si sostiene nel motivo di ricorso in esame, l'art. 29, comma 1, lett. a), seconda parte, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, non fa altro che attribuire all'amministrazione finanziaria la facoltà di effettuare la notificazione degli atti «in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento», emanati successivamente a questo, «anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento», senza in alcun modo incidere sulle modalità di notificazione degli avvisi di accertamento, vietandone la notificazione diretta a mezzo posta. Come precisato da Cass. n. 38010 del 2021 cit., in linea generale, la notificazione di un atto impositivo non è affatto un elemento costitutivo di esistenza giuridica/validità del medesimo, bensì esclusivamente una sua condizione di efficacia (cfr. ex multis, Cass. 24/08/2018, n. 21071) e nel caso di specie non vi è peraltro ragione per affermare che l'idoneità a trasformarsi in titolo esecutivo solo dopo 60 giorni dalla notificazione stessa, a differenza dell'iscrizione a ruolo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973, ha effetto immediato, ne rappresenti invece un elemento costitutivo. Infatti, è la stessa disposizione legislativa che chiarisce che con la novità normativa 8 si è inteso aggiungere una nuova modalità di formazione di un titolo esecutivo legittimante la riscossione esattoriale, laddove il d.l. n. 78 del 2010, art. 29, comma 1, lett. b), prevede appunto espressamente che la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata. Da quanto detto consegue che deve ribadirsi il principio per cui è legittima la notificazione degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente, effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate a mezzo raccomandata postale, anche nel caso di avvisi impoesattivi, osservandosi al riguardo che in tale ipotesi non è richiesta né può essere pretesa la redazione della relata di notificazione, né altro adempimento che non sia espressamente previsto dalle norme concernenti il servizio postale ordinario (cfr. Cass. 14/11/2019, n. 29642, secondo cui «In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione»). 3. Il secondo motivo è infondato. 9 Ed infatti, questa Corte ha già scrutinato la questione riconoscendo in capo all’Agenzia delle entrate la competenza esclusiva in ordine alla verifica dei presupposti di legittimità dell’agevolazione prevista dalla cd. TI BI (Cass. 19/12/2022, n. 37152). In particolare l'art. 62 del d.lgs. 30/07/1999, n. 300 stabilisce che all'Agenzia delle entrate «sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale [..]» (comma 1) e che la stessa Agenzia «è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti [..]» (comma 2). Tali disposizioni conferiscono perciò all'Agenzia tutte le funzioni e i poteri in materia di imposizione fiscale, cioè tutte le funzioni e i poteri strumentali all'adempimento delle obbligazioni tributarie verso l'erario, a meno che siffatti funzioni e poteri siano assegnate ad altre amministrazioni da specifiche disposizioni «s[ia]no assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi». Nella specie i compiti attribuiti al Ministero delle Attività Produttive relativamente agli incentivi fiscali in argomento si limitano al censimento degli investimenti ambientali, con soli scopi statistici. Occorre solo aggiungere a tali considerazioni che è il meccanismo stesso di funzionamento della detassazione in parola, che opera attraverso una variazione dell’imponibile nella dichiarazione dei redditi, a deporre nel senso della natura tributaria dell’agevolazione. Occorre quindi dare continuità al principio di diritto per cui che in tema di agevolazioni fiscali di cui alla l. n. 388 del 2000, in relazione 10 ad investimenti destinati a prevenire, ridurre o riparare danni ambientali determinati dall'attività svolta dal contribuente, tutta l'attività di controllo circa la spettanza dell'agevolazione spetta, in virtù dell'art. 62 del d.lgs. n. 300 del 1999, all'Agenzia delle Entrate, quale titolare di tutte le funzioni e dei poteri strumentali all'adempimento delle obbligazioni tributarie verso l'erario, mentre sono attribuiti al Ministero delle Attività produttive solo compiti di raccolta di dati statistici, attraverso il censimento degli investimenti stessi. 4. Il terzo motivo non è fondato, alla luce delle recenti decisioni di questa Corte sullo specifico tema, cui occorre dare continuità. Cass. 23/12/2020, n. 29365 ha già evidenziato infatti che, ai fini della spettanza di tale beneficio, occorre che l'investimento (rectius: l'immobilizzazione immateriale con esso acquistata) sia necessario per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente dall'attività dell'impresa che lo realizza (come correttamente ritenuto dalla CTR) ma non i danni causati dall'attività di soggetti terzi (come sostenuto dalla ricorrente). Al riguardo, si è infatti osservato che la concessione dell'agevolazione de qua a favore della generalità delle imprese (piccole e medie) - e non, quindi, di altri soggetti che non esercitano attività di impresa - si fondava, in tutta evidenza, sull'implicito presupposto della dannosità per l'ambiente di tale attività, alla quale la stessa dannosità è inerente;
per tale ragione, risulta chiaro che, nel definire gli investimenti cui si applicava l'agevolazione come quelli necessari per prevenire, ridurre e ripianare «danni causati all'ambiente», il legislatore intendeva fare riferimento ai danni all'ambiente inerenti all'attività dell'impresa investitrice, cioè ai danni causati da tale sua attività; l'accoglimento della tesi opposta, del resto, comporterebbe che l'agevolazione di cui ai commi da 13 a 19 dell'art. 6 della legge n. 388 del 2000 si tradurrebbe in un'agevolazione all'attività stessa delle 11 imprese il cui oggetto sia costituito, come nel caso della società ricorrente, da un'attività di prevenzione, riduzione e riparazione di danni causati all'ambiente da terzi - e i cui investimenti sono, perciò, strutturalmente generalmente diretti a prevenire, ridurre e riparare danni all'ambiente - esito che, oltre che contrastare con l'indicata intenzione del legislatore, sarebbe suscettibile di trasformare l'agevolazione de qua in un aiuto di Stato, in contrasto con gli articoli da 87 a 89 del Trattato CEE (e, successivamente, con gli articoli da 107 a 109 TFUE), stante il vantaggio che essa potrebbe comportare a favore del detto settore di imprese rispetto ai concorrenti di altri Paesi dell'Unione europea, con la conseguente alterazione (o minaccia di alterazione) della concorrenza;
la diversità tra la situazione dell'impresa che realizzi un investimento diretto a prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente da terzi e la situazione dell'impresa che realizzi un investimento diretto a prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente dalla propria attività giustifica - contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - il fatto che, a fronte dell'acquisto di un'identica immobilizzazione materiale, il relativo costo non sia detassato nel primo caso e lo sia, invece, nel secondo. In tale arresto si è peraltro specificato che, ovviamente, l'interpretazione seguita non preclude alle imprese il cui oggetto sia costituito da un'attività di prevenzione, riduzione e riparazione di danni causati all'ambiente da terzi di beneficiare dell'agevolazione in relazione agli investimenti necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente dalla propria attività, il che però non è stato dedotto dalla società ricorrente e deponendo in senso contrario la stessa assunzione in fatto che gli investimenti realizzati fossero tutti integralmente detassabili, in quanto costituenti un unicum inscindibile funzionale al miglioramento del funzionamento dell’impresa e quindi, indirettamente, della tutela BI. 12 Tali principi sono stati espressamente ribaditi di recente, all’esito di pubblica udienza, da Cass. 23/08/2023, n. 25157 e Cass. 22/12/2023, n. 35919, dandosi anche atto di alcuni precedenti parzialmente dissonanti (Cass. 14/10/2022, n. 30225 e Cass. 29/12/2022, n. 38043), evidenziandosi altresì che le norme di agevolazione fiscale hanno carattere eccezionale e derogatorio e, come tali, sono di stretta interpretazione (ex plurimis, Cass. 12/06/2020, n. 11337, Cass. 12/12/2019, n. 32635, Cass. 10/05/2019, n. 12500, Cass. 21/06/2017, n. 15407), e che la materia dell'imposizione tributaria fa parte del c.d. «nucleo duro» delle prerogative della potestà pubblica, poiché la natura autoritativa del rapporto tra il contribuente e la collettività è predominante (Corte EDU, NI c. Italia), laddove «le scelte in questa materia implicano normalmente una ponderazione di problemi politici, economici e sociali che la Convenzione lascia alla competenza degli stati firmatari, poiché le autorità interne sono evidentemente nella posizione di valutare meglio tali aspetti che non la Corte» (Corte EDU, Belmonte c. Italia). Né è rilevante il regolamento 651/2014, invocato dalla ricorrente in memoria, in quanto norma sopravvenuta a quella in esame, e che comunque fa salvo il principio che i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Deve infine evidenziarsi che il motivo è altresì infondato laddove deduce un giudicato interno, in quanto l’oggetto dell’appello era proprio relativo alla mancanza dei presupposti per godere dell’agevolazione, in ragione della natura degli investimenti, come emerge inequivocabilmente dalla parte narrativa della sentenza impugnata. 5. Il quarto motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 13 5.1. Il motivo è inammissibile in riferimento alle norme costituzionali. Con riguardo alle questioni di costituzionalità, deve essere, in primo luogo, rilevato che non può costituire motivo di ricorso per cassazione la prospettazione di una questione di legittimità costituzionale in quanto è riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale (art. 23, l. 11/03/1958, n. 87), mentre alle parti non è attribuito alcun potere di iniziativa al riguardo in quanto, in riferimento alle questioni di legittimità costituzionale in via incidentale l'iniziativa spetta esclusivamente al giudice, le parti potendo presentare soltanto delle deduzioni nel processo dinanzi alla Corte costituzionale ed, eventualmente, limitarsi a sollecitare anche motivatamente il giudice a sollevare la questione di costituzionalità; peraltro, ai sensi dell’art. 24, terzo comma, l. n. 87 del 1953, la questione di costituzionalità di una norma non solo non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, ma soprattutto può sempre essere proposta, o riproposta, dalla parte interessata, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purchè essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo (in senso conforme vedi, tra le altre: Cass. 16/04/2018, n. 9284; Cass. 24/02/2014, n. 4406; Cass. 29/10/2003, n. 16245; Cass. 18/02/1999, n. 1358; Cass. 22/04/1999, n. 3990). Ne deriva l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione formulato come diretto esclusivamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale (come accade nella specie) oppure a censurare il concreto esercizio del potere che compete al Giudice in materia, non potendo essere configurato al riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da 14 parte di questa Corte (Cass., Sez. U., 29/03/2013, n. 7929; Cass. 16/04/2018, n. 9284). Peraltro, un simile motivo può essere esaminato come sollecitazione al giudice (anche a questa Corte) a sollevare una questione di legittimità costituzionale, attività consentita alle parti, come si è detto, ma che nel caso di specie risulta del tutto priva di alcuna specifica illustrazione. 5.2. Il motivo è altresì infondato con riferimento alla violazione dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000. In primo luogo, il principio del legittimo affidamento opera in tema di sanzioni ma non incide sulla debenza dell’imposta (e nel caso di specie le sanzioni sono state escluse); infatti anche ove il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dall'art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000 (Cass. 09/01/2019, n. 370; Cass. 18/05/2016, n. 10195, secondo cui in tema di sanzioni tributarie la tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall'art. 10, commi 1 e 2, della l. n. 212 del 2000, costituisce espressione di un principio generale dell'ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e, in materia di tributi armonizzati, in quelli dell'ordinamento dell'Unione europea, sicché deve ritenersi che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata da risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria, anche se non influisce sulla debenza dell'imposta, deve essere valutata ai fini dell'esclusione dell'applicazione delle sanzioni). In secondo luogo, come evidenziato nell’esame del secondo motivo, questa Corte ha già chiarito che in tema di agevolazioni fiscali di cui 15 alla l. n. 388 del 2000 tutta l'attività di controllo circa la spettanza dell'agevolazione spetta all'Agenzia delle entrate, per cui il silenzio serbato dal Ministero delle Attività produttive non può avere alcuna rilevanza ai fini del formarsi di un legittimo affidamento. 6. Ne segue il rigetto del ricorso. Le spese (l’Agenzia delle entrate, come visto in precedenza, ha discusso la causa) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 3.700,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024.
– ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;
- intimata– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5545/65/2016 pronunciata in data 29/09/2016 e pubblicata in data 27/10/2016, non notificata;
Notifica avviso impoesattivo- modalità – raccomandata. Agevolazione legge TI ambiente – investimenti per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente dall'attività dell'impresa che lo realizza- nozione Civile Sent. Sez. 5 Num. 15060 Anno 2024 Presidente: CATALDI MICHELE Relatore: LUME FEDERICO Data pubblicazione: 29/05/2024 2 udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 19/04/2024 dal consigliere dott. Federico Lume;
udito il PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott. MA LE, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’avv. Gaia Stivali per la ricorrente;
udito l’avv. Davide Giovanni Pintus per l’Avvocatura dello Stato. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia (CTR), sezione staccata di Brescia, accoglieva l’appello dell’ufficio contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bergamo (CTP) che aveva parzialmente accolto le impugnazioni proposte dalla società contribuente, con distinti ricorsi poi riuniti, contro tre avvisi di accertamento per maggior Ires e Irap relativi agli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, con cui, per quanto in questa sede rileva, era negata la detassazione prevista dall’art. 6, commi 13-19, della l. n. 388 del 2000, cd. TI BI. In particolare, i giudici di appello respingevano l’eccezione di nullità della notifica dell’avviso di accertamento, riproposta dalla società contribuente, e, nel merito, ritenevano che la pretesa tributaria fosse fondata, dovendosi la detassazione applicare solo agli investimenti volti a prevenire, ridurre o riparare un danno all’ambiente cagionato dalla propria attività di impresa e non agli investimenti realizzati dalle imprese che si occupano di prevenire, riparare o ridurre danni cagionati da altre imprese, altrimenti risultando detta agevolazione incompatibile con la disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato;
considerazione confermata dal riferimento al criterio incrementale previsto dalla norma in forza del quale il costo agevolabile è solo quello della differenza tra il valore dell’investimento BI e quello non BI;
disapplicavano altresì le sanzioni in ragione della presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa. 3 2. Contro tale decisione propone ricorso la società contribuente sulla base di quattro motivi. Agenzia delle entrate, cui il ricorso è stato notificato in data 27/04- 2/05/2017, è rimasta intimata. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28/04/2023, per la quale la ricorrente ha depositato memoria, e poi rinviato alla pubblica udienza, fissata per il 19/04/2024, per la quale la ricorrente ha depositato nuova memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 29 d.l. n. 78 del 2010 e dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, lamentando l’erroneità della decisione della CTR laddove ha ritenuto valida la notificazione mediante servizio postale, nonostante nel caso di specie si trattasse di un atto impoesattivo cd. primario, per il quale la norma evidenziata prescrive, a pena di inesistenza dell’avviso, la notificazione mediante l’intermediazione di un agente della notificazione. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società deduce la violazione degli artt. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, lamentando l’erroneità della decisione laddove ha riconosciuto la competenza dell’Agenzia delle entrate nella funzione di controllo sull’esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’agevolazione in esame. Col terzo motivo deduce la violazione dell’art. 6, comma 15, della l. n. 388 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., censurando la sentenza: a) perché, laddove ha ritenuto che per poter godere del beneficio di cui alla TI BI gli investimenti devono contribuire alla riduzione dei danni ambientali prodotti dalla stessa impresa, avrebbe introdotto un requisito non 4 previsto dal tenore letterale della disposizione, violando la regola dell’interpretazione letterale imposta dalla natura eccezionale delle norme di agevolazione;
b) ove avrebbe violato un giudicato interno formatosi a seguito della mancata contestazione da parte dell’Agenzia sulla natura degli investimenti;
c) ove avrebbe violato il cd. approccio incrementale, in quanto nel caso di specie i cespiti acquistati costituiscono un unicum inscindibile interamente ed esclusivamente funzionale al trattamento e al recupero dei rifiuti in cui non c’è una singola parte avente funzione BI. Col quarto motivo la società deduce la violazione degli artt. 3, 23, 53, 97 della Costituzione e dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., laddove la sentenza della CTR ha implicitamente rigettato la doglianza di violazione del legittimo affidamento della società, derivante dall’aver questa regolarmente adempiuto all’onere di comunicazione degli investimenti ambientali, previsto dall’art. 30 della l. n. 179 del 2002 che aveva sostituito il comma 17 dell’art. 6, al Ministero delle attività produttive, che nulla aveva osservato in merito nonostante il tempo trascorso. 1.1. Occorre premettere che l’Agenzia intimata, senza contestazione delle controparti, ha partecipato, tramite l’Avvocato dello Stato presente in udienza, alla discussione della controversia innanzi a questo Collegio, esercitando la facoltà processuale espressamente consentita, nella fattispecie de qua, dal secondo periodo del primo comma dell’art. 370, cod. proc. civ., in base al principio per cui nel giudizio di legittimità, l'Agenzia delle entrate intimata, anche quando non abbia contraddetto il ricorso mediante rituale controricorso, ha pur sempre la facoltà di partecipare alla discussione orale avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato, senza necessità che a quest'ultima sia 5 rilasciata una specifica procura per il singolo giudizio (Cass. 25/01/2024, n. 2465). 2. Il primo motivo, relativo alla validità della notifica a mezzo postale dell’avviso di accertamento cd. impoesattivo, nella vigenza dell’art. 29 del d.l. n. 78 del 2010 (essendo pacifico in fatto che l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato a mezzo posta direttamente dall'agenzia fiscale senza l'intermediazione di ufficiale giudiziario ovvero di messo notificatore), è infondato e va rigettato, secondo quanto già deciso dalla Corte in casi analoghi, con orientamento cui va dato ulteriore seguito (Cass. 03/12/2020, n. 27634; Cass. 02/12/2021, n. 38010; Cass. 27/07/2022, n. 23435; Cass. 17/04/2023, n. 10109). L'art. 29, comma 1, lett. a) del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella l. n. 122 del 2010, così dispone: «Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività 6 produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché in caso di definitività dell'atto di accertamento impugnato … ». Orbene, anche a voler definire «primario» l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni contenente «anche l'intimazione ad adempiere», e «secondario» l'eventuale successivo atto da notificare al contribuente «in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento», la disposizione in esame, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non introduce alcuna distinzione tra l'uno e l'altro tipo di atto quanto a modalità di notificazione e sicuramente nessuna limitazione per gli atti «primari». La disciplina della «notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente» è infatti contenuta nell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, che prevede espressamente, nella prima parte del comma 1, che essa «sia eseguita» (di regola) «a mezzo della posta, direttamente dagli uffici finanziari» e solo «ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge». Tale disposizione non è stata abrogata e nemmeno può intendersi derogata dall'art. 29 del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, sicché la tesi sostenuta dal ricorrente, che ciò lascia presumere, non ha fondamento. E' ben vero che l'art. 14 della legge n. 890 del 7 1982 prevede che «Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta», ma tale disposizione non si pone affatto in conflitto con la modalità di notificazione prevista nella prima parte della medesima disposizione (direttamente a mezzo posta), limitandosi a lasciare inalterata la facoltà dell'amministrazione finanziaria di procedere comunque alla notificazione dei vari atti tributari con modalità alternative alla prima, ovvero quelle previste dalle norme espressamente elencate nel citato art. 14 o da quelle «relative alle singole leggi di imposta». Pertanto, diversamente da quanto si sostiene nel motivo di ricorso in esame, l'art. 29, comma 1, lett. a), seconda parte, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, non fa altro che attribuire all'amministrazione finanziaria la facoltà di effettuare la notificazione degli atti «in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento», emanati successivamente a questo, «anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento», senza in alcun modo incidere sulle modalità di notificazione degli avvisi di accertamento, vietandone la notificazione diretta a mezzo posta. Come precisato da Cass. n. 38010 del 2021 cit., in linea generale, la notificazione di un atto impositivo non è affatto un elemento costitutivo di esistenza giuridica/validità del medesimo, bensì esclusivamente una sua condizione di efficacia (cfr. ex multis, Cass. 24/08/2018, n. 21071) e nel caso di specie non vi è peraltro ragione per affermare che l'idoneità a trasformarsi in titolo esecutivo solo dopo 60 giorni dalla notificazione stessa, a differenza dell'iscrizione a ruolo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973, ha effetto immediato, ne rappresenti invece un elemento costitutivo. Infatti, è la stessa disposizione legislativa che chiarisce che con la novità normativa 8 si è inteso aggiungere una nuova modalità di formazione di un titolo esecutivo legittimante la riscossione esattoriale, laddove il d.l. n. 78 del 2010, art. 29, comma 1, lett. b), prevede appunto espressamente che la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata. Da quanto detto consegue che deve ribadirsi il principio per cui è legittima la notificazione degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente, effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate a mezzo raccomandata postale, anche nel caso di avvisi impoesattivi, osservandosi al riguardo che in tale ipotesi non è richiesta né può essere pretesa la redazione della relata di notificazione, né altro adempimento che non sia espressamente previsto dalle norme concernenti il servizio postale ordinario (cfr. Cass. 14/11/2019, n. 29642, secondo cui «In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione»). 3. Il secondo motivo è infondato. 9 Ed infatti, questa Corte ha già scrutinato la questione riconoscendo in capo all’Agenzia delle entrate la competenza esclusiva in ordine alla verifica dei presupposti di legittimità dell’agevolazione prevista dalla cd. TI BI (Cass. 19/12/2022, n. 37152). In particolare l'art. 62 del d.lgs. 30/07/1999, n. 300 stabilisce che all'Agenzia delle entrate «sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale [..]» (comma 1) e che la stessa Agenzia «è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti [..]» (comma 2). Tali disposizioni conferiscono perciò all'Agenzia tutte le funzioni e i poteri in materia di imposizione fiscale, cioè tutte le funzioni e i poteri strumentali all'adempimento delle obbligazioni tributarie verso l'erario, a meno che siffatti funzioni e poteri siano assegnate ad altre amministrazioni da specifiche disposizioni «s[ia]no assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi». Nella specie i compiti attribuiti al Ministero delle Attività Produttive relativamente agli incentivi fiscali in argomento si limitano al censimento degli investimenti ambientali, con soli scopi statistici. Occorre solo aggiungere a tali considerazioni che è il meccanismo stesso di funzionamento della detassazione in parola, che opera attraverso una variazione dell’imponibile nella dichiarazione dei redditi, a deporre nel senso della natura tributaria dell’agevolazione. Occorre quindi dare continuità al principio di diritto per cui che in tema di agevolazioni fiscali di cui alla l. n. 388 del 2000, in relazione 10 ad investimenti destinati a prevenire, ridurre o riparare danni ambientali determinati dall'attività svolta dal contribuente, tutta l'attività di controllo circa la spettanza dell'agevolazione spetta, in virtù dell'art. 62 del d.lgs. n. 300 del 1999, all'Agenzia delle Entrate, quale titolare di tutte le funzioni e dei poteri strumentali all'adempimento delle obbligazioni tributarie verso l'erario, mentre sono attribuiti al Ministero delle Attività produttive solo compiti di raccolta di dati statistici, attraverso il censimento degli investimenti stessi. 4. Il terzo motivo non è fondato, alla luce delle recenti decisioni di questa Corte sullo specifico tema, cui occorre dare continuità. Cass. 23/12/2020, n. 29365 ha già evidenziato infatti che, ai fini della spettanza di tale beneficio, occorre che l'investimento (rectius: l'immobilizzazione immateriale con esso acquistata) sia necessario per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente dall'attività dell'impresa che lo realizza (come correttamente ritenuto dalla CTR) ma non i danni causati dall'attività di soggetti terzi (come sostenuto dalla ricorrente). Al riguardo, si è infatti osservato che la concessione dell'agevolazione de qua a favore della generalità delle imprese (piccole e medie) - e non, quindi, di altri soggetti che non esercitano attività di impresa - si fondava, in tutta evidenza, sull'implicito presupposto della dannosità per l'ambiente di tale attività, alla quale la stessa dannosità è inerente;
per tale ragione, risulta chiaro che, nel definire gli investimenti cui si applicava l'agevolazione come quelli necessari per prevenire, ridurre e ripianare «danni causati all'ambiente», il legislatore intendeva fare riferimento ai danni all'ambiente inerenti all'attività dell'impresa investitrice, cioè ai danni causati da tale sua attività; l'accoglimento della tesi opposta, del resto, comporterebbe che l'agevolazione di cui ai commi da 13 a 19 dell'art. 6 della legge n. 388 del 2000 si tradurrebbe in un'agevolazione all'attività stessa delle 11 imprese il cui oggetto sia costituito, come nel caso della società ricorrente, da un'attività di prevenzione, riduzione e riparazione di danni causati all'ambiente da terzi - e i cui investimenti sono, perciò, strutturalmente generalmente diretti a prevenire, ridurre e riparare danni all'ambiente - esito che, oltre che contrastare con l'indicata intenzione del legislatore, sarebbe suscettibile di trasformare l'agevolazione de qua in un aiuto di Stato, in contrasto con gli articoli da 87 a 89 del Trattato CEE (e, successivamente, con gli articoli da 107 a 109 TFUE), stante il vantaggio che essa potrebbe comportare a favore del detto settore di imprese rispetto ai concorrenti di altri Paesi dell'Unione europea, con la conseguente alterazione (o minaccia di alterazione) della concorrenza;
la diversità tra la situazione dell'impresa che realizzi un investimento diretto a prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente da terzi e la situazione dell'impresa che realizzi un investimento diretto a prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente dalla propria attività giustifica - contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - il fatto che, a fronte dell'acquisto di un'identica immobilizzazione materiale, il relativo costo non sia detassato nel primo caso e lo sia, invece, nel secondo. In tale arresto si è peraltro specificato che, ovviamente, l'interpretazione seguita non preclude alle imprese il cui oggetto sia costituito da un'attività di prevenzione, riduzione e riparazione di danni causati all'ambiente da terzi di beneficiare dell'agevolazione in relazione agli investimenti necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente dalla propria attività, il che però non è stato dedotto dalla società ricorrente e deponendo in senso contrario la stessa assunzione in fatto che gli investimenti realizzati fossero tutti integralmente detassabili, in quanto costituenti un unicum inscindibile funzionale al miglioramento del funzionamento dell’impresa e quindi, indirettamente, della tutela BI. 12 Tali principi sono stati espressamente ribaditi di recente, all’esito di pubblica udienza, da Cass. 23/08/2023, n. 25157 e Cass. 22/12/2023, n. 35919, dandosi anche atto di alcuni precedenti parzialmente dissonanti (Cass. 14/10/2022, n. 30225 e Cass. 29/12/2022, n. 38043), evidenziandosi altresì che le norme di agevolazione fiscale hanno carattere eccezionale e derogatorio e, come tali, sono di stretta interpretazione (ex plurimis, Cass. 12/06/2020, n. 11337, Cass. 12/12/2019, n. 32635, Cass. 10/05/2019, n. 12500, Cass. 21/06/2017, n. 15407), e che la materia dell'imposizione tributaria fa parte del c.d. «nucleo duro» delle prerogative della potestà pubblica, poiché la natura autoritativa del rapporto tra il contribuente e la collettività è predominante (Corte EDU, NI c. Italia), laddove «le scelte in questa materia implicano normalmente una ponderazione di problemi politici, economici e sociali che la Convenzione lascia alla competenza degli stati firmatari, poiché le autorità interne sono evidentemente nella posizione di valutare meglio tali aspetti che non la Corte» (Corte EDU, Belmonte c. Italia). Né è rilevante il regolamento 651/2014, invocato dalla ricorrente in memoria, in quanto norma sopravvenuta a quella in esame, e che comunque fa salvo il principio che i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Deve infine evidenziarsi che il motivo è altresì infondato laddove deduce un giudicato interno, in quanto l’oggetto dell’appello era proprio relativo alla mancanza dei presupposti per godere dell’agevolazione, in ragione della natura degli investimenti, come emerge inequivocabilmente dalla parte narrativa della sentenza impugnata. 5. Il quarto motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 13 5.1. Il motivo è inammissibile in riferimento alle norme costituzionali. Con riguardo alle questioni di costituzionalità, deve essere, in primo luogo, rilevato che non può costituire motivo di ricorso per cassazione la prospettazione di una questione di legittimità costituzionale in quanto è riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale (art. 23, l. 11/03/1958, n. 87), mentre alle parti non è attribuito alcun potere di iniziativa al riguardo in quanto, in riferimento alle questioni di legittimità costituzionale in via incidentale l'iniziativa spetta esclusivamente al giudice, le parti potendo presentare soltanto delle deduzioni nel processo dinanzi alla Corte costituzionale ed, eventualmente, limitarsi a sollecitare anche motivatamente il giudice a sollevare la questione di costituzionalità; peraltro, ai sensi dell’art. 24, terzo comma, l. n. 87 del 1953, la questione di costituzionalità di una norma non solo non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, ma soprattutto può sempre essere proposta, o riproposta, dalla parte interessata, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purchè essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo (in senso conforme vedi, tra le altre: Cass. 16/04/2018, n. 9284; Cass. 24/02/2014, n. 4406; Cass. 29/10/2003, n. 16245; Cass. 18/02/1999, n. 1358; Cass. 22/04/1999, n. 3990). Ne deriva l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione formulato come diretto esclusivamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale (come accade nella specie) oppure a censurare il concreto esercizio del potere che compete al Giudice in materia, non potendo essere configurato al riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da 14 parte di questa Corte (Cass., Sez. U., 29/03/2013, n. 7929; Cass. 16/04/2018, n. 9284). Peraltro, un simile motivo può essere esaminato come sollecitazione al giudice (anche a questa Corte) a sollevare una questione di legittimità costituzionale, attività consentita alle parti, come si è detto, ma che nel caso di specie risulta del tutto priva di alcuna specifica illustrazione. 5.2. Il motivo è altresì infondato con riferimento alla violazione dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000. In primo luogo, il principio del legittimo affidamento opera in tema di sanzioni ma non incide sulla debenza dell’imposta (e nel caso di specie le sanzioni sono state escluse); infatti anche ove il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dall'art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000 (Cass. 09/01/2019, n. 370; Cass. 18/05/2016, n. 10195, secondo cui in tema di sanzioni tributarie la tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall'art. 10, commi 1 e 2, della l. n. 212 del 2000, costituisce espressione di un principio generale dell'ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e, in materia di tributi armonizzati, in quelli dell'ordinamento dell'Unione europea, sicché deve ritenersi che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata da risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria, anche se non influisce sulla debenza dell'imposta, deve essere valutata ai fini dell'esclusione dell'applicazione delle sanzioni). In secondo luogo, come evidenziato nell’esame del secondo motivo, questa Corte ha già chiarito che in tema di agevolazioni fiscali di cui 15 alla l. n. 388 del 2000 tutta l'attività di controllo circa la spettanza dell'agevolazione spetta all'Agenzia delle entrate, per cui il silenzio serbato dal Ministero delle Attività produttive non può avere alcuna rilevanza ai fini del formarsi di un legittimo affidamento. 6. Ne segue il rigetto del ricorso. Le spese (l’Agenzia delle entrate, come visto in precedenza, ha discusso la causa) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 3.700,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024.