Ordinanza cautelare 31 luglio 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 3604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3604 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03604/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07704/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7704 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Bove, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia per l’abilitazione esercizio professione forense, Corte di Appello di Roma, Corte di Appello di Roma - Commissione di Esame Avvocato 2024, Corte di Appello di Milano - Commissione di Esame Avvocato Sessione 2024, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale della Corte di Appello di Milano, Sottocommissione -OMISSIS-, dell’11.2.2025, nella parte in cui ha valutato negativamente l’elaborato scritto redatto dal ricorrente, contrassegnato con il numero “541” assegnandogli un voto non sufficiente ai fini dell'ammissione all'orale;
- ove occorra e nei limiti del proprio interesse, dell'elenco degli abilitati alla prova orale nella parte in cui non risulta incluso il nominativo del ricorrente;
- ove occorra, di tutti gli atti, valutazioni e attività compiuti e/o omessi dalle Commissioni per gli esami di Avvocato c/o le Corti di Appello di Milano e di Roma relativi alla correzione degli elaborati di parte ricorrente;
- ove occorra, del provvedimento con cui è stata nominata la Commissione istituita presso la Corte di Appello di Milano (D.M. 05.11.2024 e D.M. 21.11.2024);
- ove occorra, del verbale n. 2 del 5.12.2024 con cui la Commissione Centrale istituita presso il Ministero della Giustizia ha emanato un’“Indicazione dei criteri di valutazione per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense - sessione 2024” rivolta alle Sottocommissioni istituite presso le diverse Corti d’Appello di Italia;
- per quanto di ragione e ove occorrer possa, del Decreto del Ministro della Giustizia 24.7.2024 (pubblicato sulla G.U. n. 61 del 30.7.2024) di indizione, per l’anno 2024, di una sessione di esami per l’iscrizione negli albi degli Avvocati;
- di ogni altro atto, presupposto, preordinato, connesso, consequenziale, esecutivo, anche se ignoto, che, comunque, incida sul diritto e/o interesse legittimo di parte ricorrente al prosieguo delle prove abilitative per l’accesso alla professione di avvocato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. RT UG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il presente giudizio concerne gli esami di abilitazione per l’accesso alla professione forense per l’anno 2024, indetti con decreto del Ministro della giustizia del 24 luglio 2024 (pubblicato sulla G.U. n. 61 del 30 luglio 2024).
Il ricorrente ha partecipato alla prova scritta presso la Corte di Appello di Roma, la cui correzione è stata demandata alla Corte di Appello di Milano.
2. – Il ricorrente non è stato ammesso a sostenere la prova orale, in quanto il suo elaborato di diritto penale ha ricevuto, da parte della Commissione valutatrice, una votazione insufficiente pari a 15, su un minimo richiesto di 18.
2.1. – Il ricorrente ha, pertanto, impugnato gli atti e i verbali della Commissione, ritenendoli illegittimi per due motivi:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1-BIS DELLA LEGGE N. 180/2003 | VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL R.D.L. N. 1578/1933 E AL R.D. N. 37/1934 | VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO (ARTT. 3 E 97 COST.) | ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ TRAVISAMENTO, SVIAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA .
Il ricorrente ha dedotto, anzitutto, che i criteri di valutazione fissati dalla Commissione centrale non siano stati né recepiti né indicati in nessun atto dalla sottocommissione -OMISSIS- della Corte di Appello di Milano che ha corretto gli elaborati, né sia stata data lettura dei medesimi ai candidati dalla Commissione della Corte di Appello di Roma, presso la quale si sono svolte le prove scritte, come risulterebbe dai relativi verbali.
Non sarebbe a tal fine sufficiente la dichiarazione resa dalla sottocommissione di Milano al momento della correzione dell’elaborato del ricorrente, contenuta nel verbale -OMISSIS- del 11.2.2024, in quanto la legge richiederebbe uno specifico recepimento dei criteri che devono essere portati a conoscenza dei candidati, non essendo sufficiente un mero richiamo generico.
In secondo luogo, il ricorrente ha censurato la genericità dei criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione centrale, i quali non sarebbero correlati con gli specifici quesiti posti dalle tracce assegnate ai candidati.
II) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL R. D.L. N. 1578/1933 E AL R.D. N. 37/1934 | VIOLAZIONE DELL’ART. 3, L. N. 7.8.1990, N. 241| VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO| MACROSCOPICI VIZI DI ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTE | ILLEGITTIMA DISAPPLICAZIONE E VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE STABILITI DALLA COMMISSIONE CENTRALE C/O IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IN DATA 15.11.2019 | PALESE TRAVISAMENTO DEI FATTI, INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE E INGIUSTIZIA MANIFESTA .
Il ricorrente ha censurato il fatto che i Commissari si siano limitati ad esprimere in relazione al suo elaborato un mero voto numerico, che non darebbe alcuna contezza dell’iter logico-giuridico seguito nella valutazione e delle ragioni per le quali è stato espresso un giudizio insufficiente.
Inoltre, sarebbe irragionevole il giudizio negativo espresso dalla Commissione in merito al suo elaborato, perché quest’ultimo sarebbe stato redatto in corretta forma grammaticale, sintattica e ortografica e con padronanza del lessico italiano e giuridico; dallo stesso emergerebbe il possesso delle doti di chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, oltre che capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni e intuizione giuridica.
L’elaborato denoterebbe altresì un’ottima conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti trattati nonché degli orientamenti della giurisprudenza, oltre che una concreta capacità di risolvere problemi giuridici.
Il ricorrente ha affermato, inoltre, che l’operato della commissione esaminatrice sia viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto il tempo dedicato alla correzione dell’elaborato non sarebbe stato assolutamente sufficiente, o comunque congruo, per consentire appieno la formulazione del conseguente giudizio di merito.
Infine, a sostegno delle argomentazioni svolte in ricorso, sono state richiamate le recenti pronunce del Tar Lombardia n. 01110/2024; n. 01031/2024; n. 02331/2024; n. 01146/2024.
2.2. – Unitamente alla domanda di annullamento degli atti della Commissione esaminatrice, il ricorrente ha formulato anche domanda di condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno.
3. – Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia.
4. – Con ordinanza n. 4116/2025 del 31 luglio 2025 è stata rigettata l’istanza di tutela cautelare per assenza del requisito del fumus boni juris .
L’ordinanza non è stata impugnata in appello.
5. – La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026.
6. – Il ricorso è infondato.
7. – Non è meritevole di positivo apprezzamento il primo motivo di ricorso, in quanto i criteri di correzione delle prove scritte per la sessione 2024 sono stati definiti dalla Commissione Centrale istituita presso il Ministero della Giustizia nel corso della seduta del 5 dicembre 2024 (verbale n. 2 – all. 5 del ricorrente) e individuati in:
“ 1. Correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico; 2. Chiarezza, logicità, completezza, sinteticità e non ridondanza, nonché rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche; 3. Dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti essenziali alla dottrina e agli orientamenti giurisprudenziali; il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi sintetici riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati e comunque devono esserne indicati gli estremi giurisprudenziali; 4. Dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati strettamente pertinenti al quesito da risolvere; 5. Dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarità; 6. Coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata ed esauriente e pertinente indicazione dell’impianto normativo di riferimento; 7. Conclusioni raggiunte, capacità di argomentarle adeguatamente, anche se in maniera difforme dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario; 8. Dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione; 9. Sussistenza nell’elaborato di tutti gli elementi essenziali previsti dall’ ordinamento per la redazione dell’atto oggetto specifico della prova scritta […]”.
Tali criteri sono stati, a loro volta, recepiti e approvati dai Commissari operanti presso la Corte d’Appello di Milano nel corso della riunione plenaria del 13 gennaio 2025 ( cfr . allegato depositato dal Ministero in data 26 luglio 2025).
Tali criteri sono stati, inoltre, riportati per esteso nel verbale di ogni seduta della Sottocommissione, compresa quella in cui è stato esaminato l’elaborato del ricorrente ( cfr . All. 7 del ricorrente).
Infine, la piena conoscibilità dei predetti criteri è stata garantita anche attraverso la pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale della Corte di Appello di Milano ( cfr . verbale seduta del 13 gennaio 2025).
8. – Non è condivisibile la censura secondo cui i citati criteri di correzione siano generici e non correlati con gli specifici quesiti posti dalle tracce assegnate ai candidati.
Il Collegio ritiene – in linea con quanto già chiarito da questa Sezione – che gli stessi siano sufficientemente specifici, pertinenti rispetto al contenuto della prova, nonché idonei a indirizzare l’attività valutativa della Commissione ( cfr ., da ultimo, Tar Lazio, Roma, Sez. I, 21 luglio 2025, n. 14389).
9. – Infondata si rivela anche la censura concernente l’adeguatezza del mero voto numerico ad esternare la motivazione degli elaborati dell’esame di abilitazione forense.
9.1. – Al riguardo deve essere, anzitutto, chiarito che la legge n. 247 del 2012 (recante “ Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense ”) al titolo IV disciplina le modalità di accesso alla professione forense e, in particolare, agli articoli da 46 a 49 detta le disposizioni in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
L’art. 49 della predetta legge del 2012 tuttavia – che è stato a più riprese oggetto di “proroga” sotto il profilo della estensione temporale del regime transitorio (in ultimo a opera dell’art. 10, comma 2- ter del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con mod., dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15) – dispone che “ per i primi 13 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti ”.
Alla luce del chiaro tenore letterale della suindicata disposizione transitoria, deve ritenersi che anche per la sessione oggetto del presente contendere, le modalità di effettuazione dell’esame e la fase di correzione degli elaborati, siano disciplinate dalle disposizioni previgenti di cui al Regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, e al Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
9.2. – A fronte di ciò, questo Collegio non può che richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi sulla disciplina normativa vigente, che ritiene il voto numerico idoneo ad esternare una motivazione congrua degli elaborati dell’esame di abilitazione forense.
Ci si riferisce, in particolare, alle pronunce rese dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato -OMISSIS- del 2017 e dalla Corte Costituzionale n. 175 del 2011.
9.3. – La persistente validità, anche con riferimento alla sessione di esami in analisi, dei principi espressi dal predetto orientamento giurisprudenziale è stata recentemente confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza non definitiva del 10 dicembre 2025, n. 9734, la quale, proprio in riforma delle pronunce del T.a.r. Lombardia citate dal ricorrente in atti, ha osservato che:
- “ da una piana lettura delle decisioni dell’Adunanza plenaria e della Corte costituzionale dianzi richiamate emerge con evidenza come non risponda affatto al vero l’assunto per cui queste sarebbero state determinate eminentemente da ragioni pratiche, connesse all’esigenza di assicurare il rapido svolgimento delle procedure concorsuali; al contrario, in entrambi i casi tale argomento era svolto in maniera accessoria e ad adiuvandum con richiamo al principio di buon andamento di cui all’articolo 97 Cost. (che era uno dei parametri costituzionali evocati dai giudici rimettenti nel giudizio di costituzionalità), dopo aver previamente riaffermato l’adeguatezza e la sufficienza del voto numerico a costituire motivazione dei giudizi di sufficienza e insufficienza, in modo da soddisfare l’obbligo di motivazione oggi imposto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ossequio ai superiori parametri di costituzionalità: “Tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest’ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato ” (Corte cost., n. 175/2011, cit.) ”;
- “ i voti numerici – come anche affermato in dottrina – possono risultare maggiormente idonei a dar conto delle ragioni del giudizio rispetto ad un giudizio discorsivo, che per sua natura può dar luogo a incertezze e ambiguità interpretative, avendo tra l’altro il vantaggio della standardizzazione e della immediata percepibilità del suo significato, se riferito a una scala di valori oggettiva e predefinita attraverso i criteri di valutazione: per questo, l’utilizzo del criterio motivazionale del voto numerico, adeguatamente contestualizzato e inteso in modo non acritico, appare maggiormente in linea con i principi di imparzialità e buon andamento ex articolo 97 Cost. anche per ragioni teoriche e di principio, e non solo per motivi contingenti e pratici ”;
- “ non può in alcun modo trovare condivisione l’impostazione del T.A.R. incentrata su una sorta di superamento “in via di fatto” dei principi affermati dall’Adunanza plenaria e dalla Corte costituzionale, sulla scorta di parametri empirici ed opinabili quali possono essere quello del numero dei partecipanti alla prova d’esame o quello delle modalità con cui questa si svolge nei singoli casi: a un’eventuale revisione degli indirizzi sopra richiamati dovrebbe pervenirsi, a fronte di un contrario dato normativo insuperabile sul piano testuale e sul piano precettivo, sollecitando un nuovo intervento sul punto della Corte costituzionale ”.
9.4. – Il medesimo orientamento interpretativo è stato avallato, sempre con riferimento alla sessione del 2024, anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza del 5 novembre 2025, n. 856, con la quale è stato ribadito il “ consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, richiamato dal giudice di prime cure, in ordine alla sufficienza del voto numerico negli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense è stato avallato dall'Adunanza Plenaria, con sentenza -OMISSIS- del 20 settembre 2017, sul presupposto che, de jure condito, “numerosi argomenti militano in favore della riaffermazione dell'indirizzo della sufficienza della espressione numerica del voto ”.
10. – Non può essere accolta nemmeno la doglianza con cui si contesta l’insufficienza del voto attribuito dalla Commissione all’elaborato di diritto penale redatto dal ricorrente.
10.1. – Al riguardo, giova preliminarmente rammentare che il merito della valutazione operata dalla commissione di esame è espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di palese erroneità o irragionevolezza.
10.2. – Nel caso di specie, la sussistenza di tali vizi non è concludentemente dimostrata dal ricorrente.
Le deduzioni del ricorrente finiscono, dunque, per risolversi nella mera, generica pretesa, invero inammissibile, di sovrapporre il proprio personale giudizio a quello della Commissione ed implicano, pertanto, uno sconfinamento nel merito delle valutazioni amministrative.
11. – Da ultimo si evidenzia l’infondatezza della censura inerente ai tempi di correzione degli elaborati da parte della Commissione.
Non sono, infatti, sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalle commissioni esaminatrici alla valutazione dei candidati, a maggior ragione se tali tempi siano stati calcolati in base a un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero di concorrenti o degli elaborati esaminati, in quanto non è generalmente possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e, quindi, se il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, 21 dicembre 2022, n. 11160).
12. – In conclusione, i motivi di impugnazione degli atti dell’Amministrazione sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati.
Da ciò consegue anche l’infondatezza della domanda di condanna al risarcimento del danno, peraltro formulata in termini non specifici.
13. – Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IP RI IA, Presidente FF
Matthias Viggiano, Primo Referendario
RT UG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT UG | IP RI IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.