Art. 1. 1. All' articolo 9 della Costituzione e' aggiunto, in fine, il seguente comma: « Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali ». NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' articolo 9 della Costituzione , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria, come modificato dalla presente legge: «Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.»;
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9 marzo 2022
9 marzo 2022
Commentari • 4
- 1. Tutela penale degli animali: le “caratteristiche etologiche”, un elemento di straordinaria rilevanzaAvv. Silvia Schenatti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Giurisprudenza • 44
- 1. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/05/2024, n. 553Provvedimento: […] “delitti contro il sentimento per gli animali”: se, in particolare, a fronte delle condotte ivi descritte è possibile riconoscere un interesse generale al rispetto degli animali, non pare errato individuare un ulteriore interesse potenzialmente pregiudicato dalle dette disposizioni in quello particolare del singolo individuo che con l'animale maltrattato o ucciso ha instaurato uno stabile rapporto d'affezione. Ancora, l'art. 1, co. 1, della legge costituzionale 1/2022 ha modificato l'art. 9 Cost.Leggi di più...
- art. 2729 c.c.·
- prova del danno·
- appello civile·
- danno non patrimoniale·
- risarcimento danni·
- art. 342 c.p.c.·
- art. 2043 c.c.·
- responsabilità civile·
- perdita animale d'affezione·
- danno patrimoniale