Art. 15.
I datori di lavoro, i quali, essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, non provvedano a cio' direttamente e non ne facciano richiesta in tempo debito al competente Ufficio del lavoro sono puniti con una ammenda, da lire 1500 a lire 3000, per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto.
Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione, quale invalido per servizio, ai sensi della presente legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
I datori di lavoro, i quali, essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, non provvedano a cio' direttamente e non ne facciano richiesta in tempo debito al competente Ufficio del lavoro sono puniti con una ammenda, da lire 1500 a lire 3000, per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto.
Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione, quale invalido per servizio, ai sensi della presente legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.