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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel.
ha emesso la seguente SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 14824 /2024 proposta da
Parte_1
e da
Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Alla
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
“1) Per ciò che attiene il diritto di visita, essendo la figlia maggiorenne, Per_1
non è necessario stabilire alcunché, poiché la ragazza frequenterà i genitori liberamente, secondo il proprio volere;
2) Il sig. si obbliga, a decorrere dal deposito del presente ricorso, Pt_1
alla corresponsione di un contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne , non ancora economicamente autosufficiente, di 400,00 Per_1
euro mensili (quattrocento/00), che verrà versato direttamente alla figlia,
entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a importo che verrà rivalutato annualmente Parte_3
secondo gli indici Istat, come per legge;
3) il padre altresì si impegna a contribuire nella misura del 100% alle spese straordinarie della figlia maggiorenne;
Per_1
4) ciascun ricorrente provvederà in modo autonomo al proprio mantenimento essendo entrambi autosufficienti;
5) le parti, con la sottoscrizione del presente, atto si dichiarano entrambi soddisfatti delle suddette condizioni che accettano integralmente.”;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898
e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate,
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in
Roma……………………………………… in data 8.6.2001………………………., trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto Comune, dell'anno 2001……………, al N. 00795 ……………….. Parte
II………., Serie A01………., alle condizioni concordate di cui in parte motiva;
ordina l'annotazione come per legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 17.7.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi