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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4524 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Bellesi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30761/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati GIANFRANCO Parte_1 C.F._1
PASSALACQUA e BRUNO TASSONE, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola Di Rienzo, 297
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio degli avvocati VALENTINA Controparte_1 P.IVA_1
RAMELLA, CLAUDIO MANGIAFICO e CARLOTTA NANNINI, presso i quali è elettivamente domiciliata in Milano, Corso Porta Vittoria, 28
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Controparte_2 C.F._2
VALENTINA RAMELLA, CLAUDIO MANGIAFICO e CARLOTTA NANNINI, presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, Corso Porta Vittoria, 28 (C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Controparte_3 C.F._3
VALENTINA RAMELLA, CLAUDIO MANGIAFICO e CARLOTTA NANNINI, presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, Corso Porta Vittoria, 28
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_2 degli avvocati VALENTINA RAMELLA, CLAUDIO MANGIAFICO e CARLOTTA NANNINI, presso i quali è elettivamente domiciliata in Milano, Corso Porta Vittoria, 28
CONVENUTI
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
ATTORE:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE
accertare e dichiarare che, mediante la diffusione degli articoli del 3 agosto 2019 e del 24 agosto 2019 di cui in narrativa, le società editrici convenute e il SI. CP_2 hanno illegittimamente leso il diritto all'oblio dell'On. e, per l'effetto, ordinare la Pt_1 cancellazione del nome e dei dati personali dello stesso On. nonché della Parte_1 notizia di cui in narrativa, per come resi pubblici all'interno di detti articoli, dagli archivi online delle società convenute e dal sito https://www.laverita.info, in subordine ordinandone la deindicizzazione a cura e spese delle società convenute e del sig.
dai principali siti generalisti e motori di ricerca, quali a titolo esemplificativo, CP_2
Google, Yahoo e Bing;
NEL MERITO
accertare e dichiarare che, mediante la diffusione dei tre articoli di cui in narrativa,
i Convenuti, per quanto di ragione, hanno illegittimamente leso la reputazione, anche professionale, nonché l'onore, l'identità personale, la riservatezza, l'immagine, la privacy e comunque la personalità dell'On. nel suo complesso, altresì Pt_1 commettendo in suo danno un reato di diffamazione a mezzo stampa e di violazione del segreto istruttorio e di omesso controllo, dei quali si chiede l'accertamento incidentale;
condannare i Convenuti al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali cagionati all'On. sempre per quanto di ragione, dunque limitando la condanna e il Parte_1 conseguente vincolo solidale a carico i) de e del SI. per l'articolo CP_1 CP_2 del 3 agosto 2019, ii) de , de , del SI. e del SI. CP_1 Controparte_1 CP_2 per l'articolo dell'11 agosto 2019, nonché iii) de de CP_3 CP_1 CP_1
e del SI. per l'articolo del 24 agosto 2019, liquidando detti danni
[...] CP_2 nella somma indicata in narrativa ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali moratori di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. dalla domanda e, in subordine, con interessi e rivalutazione, in ogni caso dal dì del dovuto al soddisfo;
condannare il SI. al pagamento della sanzione pecuniaria Controparte_3 prevista dall'art. 12 legge 47/1948, la quale, per espressa disposizione normativa, si aggiunge alla misura risarcitoria, da quantificarsi nel 50% della stessa per l'articolo dell'11 agosto 2019 o, comunque, nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali moratori di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. dalla domanda e, in subordine, con interessi e rivalutazione, in ogni caso dal dì del dovuto al soddisfo;
pagina 2 di 20 disporre ai sensi dell'art. 120 c.p.c. la pubblicazione, a spese dei Convenuti, della emananda sentenza sul giornale “La Verità” e sul sito https://www.laverita.info, nonché su altri due quotidiani a tiratura nazionale quali La Repubblica e Il Corriere della Sera, con i medesimi caratteri e la medesima rilevanza propria degli articoli per cui è causa.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
§ IN VIA ISTRUTTORIA
si articolano a prova contraria i seguenti capitoli, di cui si chiede l'ammissione, emendati da ogni espressione ritenuta eventualmente non ammissibile e preceduti dalla locuzione “è vero che”, con le persone più oltre indicate:”:
“nel periodo tra il 1° luglio 2014 e il 31 dicembre 2014, Italia deteneva la Presidenza di turno del Consiglio Europeo, come da documentazione che si rammostra (All. 51)?”;
“nel periodo tra il 22 febbraio 2014 e il 1° giugno 2018 l'On. Parte_1 rivestiva la carica di sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nei governi Renzi e con piena delega del Presidente del Consiglio e dunque Per_1 senza che vi fosse alcun Ministro di riferimento, come da documentazione che si rammostra al teste (All. 53 e 54)?”
“nel periodo tra 22 febbraio 2014 e il 1° giugno 2018 l'On. nella Parte_1 qualità di cui al capitolo sub 2 doveva partecipare a tutte le riunioni che si tenevano a Bruxelles, rappresentando l'Italia in attività istituzionali dell'Unione Europea?”;
“nel periodo tra 22 febbraio 2014 e il 1° giugno 2018 l'agenda delle riunioni e di conseguenza dei viaggi istituzionali dell'On. ZI veniva predeterminata dalle Istituzioni europee senza che l'On. fosse previamente consultato?”; Parte_1
“nel periodo tra 22 febbraio 2014 e il 1° giugno 2018 le prenotazioni di voli, alberghi e ristoranti venivano effettuate dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio senza che l'On. osse previamente consultato, tramite la Pt_1 Controparte_5
e/o le altre società con cui le era stata sottoscritta apposita convenzione?”;
[...]
“nel periodo tra 22 febbraio 2014 e il 1° giugno 2018 le missioni e spese inerenti alle trasferte istituzionali dell'On. ZI e di tutte le altre persone incaricate dalla Presidenza del Consiglio erano soggette ad un preventivo procedimento di autorizzazione da parte dei competenti Uffici della Presidenza del Consiglio?”;
1. “nel periodo tra 22 febbraio 2014 e il 1° giugno 2018 relativamente alle missioni e alle spese inerenti alle trasferte istituzionali dell'On. ZI e di tutte le altre persone incaricate dalla Presidenza del Consiglio, i competenti uffici della Presidenza del Consiglio sceglievano tra diversi preventivi che la sottoponeva al Controparte_5 pagina 3 di 20 capo della Segreteria tecnica e al Dipartimento delle politiche europee senza che l'On. fosse previamente consultato?”; Parte_1
2. “nel periodo tra 22 febbraio 2014 e il 1° giugno 2018 l'On. svolgeva Parte_1 le attività istituzionali e i relativi viaggi insieme ad altri componenti del Dipartimento della Presidenza del Consiglio presso cui era Sottosegretario?”;
3. “nel periodo tra 22 febbraio 2014 e il 1° giugno 2018 l'On. svolgeva Parte_1 le attività istituzionali e i relativi viaggi insieme ad altri componenti del Dipartimento?”. Si indicano a prova contraria sui precedenti capitoli da sub 1 a sub 8 i seguenti testi:
. la SI.ra , domiciliata in Roma;
Parte_2
. la SI.ra domiciliata in Roma;
Persona_2
. il SI. , domiciliato in Roma. Testimone_1
Si indica a prova contraria sul capitolo sub 9 il seguente teste:
. il SI. domiciliato in Roma. Controparte_6
Si chiede l'ammissione a prova contraria del Generale della Guardia di Finanza sui capitoli sub da 3 a 9. Testimone_2
CONVENUTI:
“Voglia il Tribunale di Milano Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, allegazione, deduzione e produzione: in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di interesse dell'attore ad ottenere la con-danna dei convenuti alla deindicizzazione degli articoli pubblicati in data 3 ago-sto 2019 e 24 agosto 2014 per i motivi meglio esposti in narrativa. Nel merito: rigettare nel migliore dei modi tutte le domande formulate dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
pagina 4 di 20 Ragioni della decisione
1. Con citazione ritualmente notificata il 25 luglio 2022, ha convenuto in Parte_1
giudizio la casa editrice , Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
direttore responsabile delle due testate, e il giornalista al fine di sentir Controparte_3
accertare e dichiarare la natura diffamatoria di tre articoli pubblicati tra il 3 e il 24 agosto
2019, due dei quali diffusi anche online, perché ritenuti gravemente lesivi di beni e valori aventi rilevanza costituzionale, quali l'onore, la reputazione, l'immagine e il prestigio professionale, nonché l'identità personale, la dignità e la riservatezza.
L'attore lamenta anche che i convenuti hanno illegittimamente leso il diritto all'oblio del medesimo e ha quindi chiesto al tribunale di ordinare la cancellazione del nome e dei dati personali dello stesso e della notizia ritenuta lesiva della reputazione Parte_1
dagli archivi online delle società convenute e dal sito https://www.laverita.info, in subordine ordinandone la deindicizzazione a cura e spese delle società convenute e del convenuto dai principali siti generalisti e motori di ricerca. CP_2
Infine, l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali al medesimo cagionati in conseguenza delle condotte descritte.
2. Tutti i convenuti si sono costituiti assistiti dal medesimo difensore, con un'unica comparsa di risposta, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Gli stessi, in particolare, sostengono che, all'epoca della pubblicazione degli articoli di cui l'attore si duole, egli, una volta cessato l'incarico conferitogli dal Governo italiano, venne nominato consulente agli affari europei per il premier francese e Persona_3
che tale nomina sollevò immediatamente aspre polemiche, visti i ruoli di primo piano ricoperti in Italia da all'interno di ben due Governi, cui tutte le principali Parte_1
testate giornalistiche italiane hanno dato ampio risalto.
pagina 5 di 20 Successivamente, l'attore venne eletto al Parlamento Europeo nella circoscrizione francese con la lista Renaissance, promossa dal Presidente francese NU CR e da Per_4
È proprio nel contesto di accesa polemica per l'allora recente incarico conferitogli dal
Governo francese che si collocano i tre articoli per cui è causa.
Conseguentemente, i convenuti chiedono il rigetto delle domande svolte, invocando il principio della libertà di manifestazione del pensiero, perché gli articoli citati costituirebbero esercizio del diritto di cronaca, ricorrendo i presupposti della verità e della rilevanza sotto il profilo dell'interesse pubblico dei fatti narrati e la continenza dell'esposizione.
3. La causa, senza svolgimento di attività istruttoria, all'esito del deposito delle memorie previste dall'art. 183 sesto coma c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. La dedotta lesione del diritto all'onore e alla reputazione dell'attore presuppone l'esame delle condotte lamentate, ai fini della valutazione del corretto esercizio del diritto di cronaca da parte dei convenuti e, in particolare, della sussistenza dei presupposti della verità delle notizie diffuse, dell'interesse pubblico alla loro pubblicazione e della continenza espressiva.
Il requisito della verità, oggettiva o anche soltanto putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni pagina 6 di 20 o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva.
Sotto il profilo formale, i fatti narrati devono essere continenti, devono cioè rispettare i requisiti minimi di forma, come ad esempio l'assenza di termini esclusivamente insultanti.
L'art. 595 del codice penale, invocato dall'attore, presuppone un'offesa della reputazione, offesa che può consistere in parole, gesti, o azioni che ledono la dignità e l'immagine di una persona. È necessario, inoltre, che essa sia comunicata a più di una persona. Ciò significa che non si tratta di un'offesa diretta e personale, ma di una comunicazione diffusa a un pubblico più ampio, a un numero significativo di persone.
Può trattarsi di una diffusione anche virtuale, come avviene sui social media.
In ogni caso, la diffamazione è esclusa se ricorre la scriminante dell'esercizio di un diritto, come previsto dall'art.51 del codice penale, che si fonda sulla libertà di manifestazione del pensiero sancita dall'art. 21 della Costituzione, purché il diritto venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.
5. In primo luogo, l'attore lamenta il carattere diffamatorio del pezzo firmato da
[...]
e e pubblicato solo a stampa il 3 agosto 2019, intitolato CP_7 Controparte_8
“Dalle carte di «Why not» rispuntano antichi legami con il mondo francese” e recante il sottotitolo: “nell'inchiesta di Catanzaro che si concluse con l'archiviazione per l'ex sottosegretario, i rapporti con la «loggia di San Marino»”.
Nel testo, rileva parte attrice, viene richiamata l'indagine “Why not”, conclusa con l'archiviazione del procedimento, senza che la presunta notizia si potesse ritenere per alcuna ragione attuale, con lesione anche del diritto all'oblio. lamenta che il pezzo insiste su alcuni passaggi delle dichiarazioni rese da Parte_1
una testimone dell' indagine “Why not”, nonostante la mancanza di ogni corrente pagina 7 di 20 interesse alla diffusione, dopo dieci anni, della notizia inerente a quella vicenda giudiziaria e ipotizza che lo scopo fosse esclusivamente quello di indurre il lettore a dar credito alla tesi di asseriti rapporti dell'onorevole con “la loggia di San Marino”, Pt_1
visto che lo stesso è indicato quale “persona che (indiziato chiave Persona_5
dell'indagine […] chiamava a San Marino”.
Tale articolo viene ritenuto lesivo non solo della reputazione e dell'onore dell'onorevole ma anche della sua riservatezza e privacy (ai sensi degli artt. 2 Cost., 10 c.c. e 97 Pt_1
della l. n. 633 del 1941, nonché degli artt. 8 e 10, comma 2, della CEDU, 7 e 8 della c.d.
“Carta di Nizza”, nonché del D. Lgs. n. 196/2003), in quanto le notizie sarebbero state propalate in violazione del segreto istruttorio.
Ritiene questo giudice che, con riferimento a detto articolo, pubblicato il 3 agosto 2019, non sussista la dedotta violazione del diritto all'onore e alla reputazione di e che il Pt_1
fatto oggetto della controversia non integri gli estremi del reato di diffamazione né violazione della privacy. Quanto al segreto istruttorio, si osserva che la notizia, della quale non è contestata la veridicità, era già nota e che, comunque, nessun danno è ipotizzabile in capo all'attore, avendo l'autore del pezzo chiaramente esplicitato, già nel sottotitolo, che l'inchiesta “si concluse con l'archiviazione per l'ex sottosegretario”.
Nel pezzo, sostiene l'attore, si insinua la convinzione di una possibile connessione tra quest'ultimo e la loggia di San Martino. Tuttavia, nell'articolo si legge del tentativo della Procura di approfondire i contatti ritenuti d'interesse investigativo tra “il professor
la Delta Spa ed il parlamentare e, quanto a quest'ultimo si Per_6 Parte_1
conclude in questi termini: “Ritornando al ruolo di sempre agli atti dell'inchiesta, Pt_1
i pm così descrivevano l'esponente del Pd: “ membro all'epoca dello staff Parte_1
del presidente presso l'Unione europea, ha illustrato le strategie attuate, negli CP_9
ultimi anni, dalla Commissione europea, in particolare il percorso finalizzato a realizzare, entro il 2010, un'area di libero scambio tra l'Europa ed i Paesi del Nord
pagina 8 di 20 Africa e del Medio Oriente. ha illustrato la «strategia di vicinanza» ossia la nuova Pt_1
filosofia di collaborazione da realizzarsi tramite politiche di sostegno e cooperazione dirette ai Paesi dell'area in questione” (doc.2 di parte attrice).
Non sembra pertanto che il nucleo della notizia sia focalizzato sui contatti con la loggia
San Marino, né che si voglia accreditare la tesi della teste d'accusa , Testimone_3
ma che l'obiettivo sia piuttosto quello di evidenziare che già a quell'epoca gli inquirenti avevano rilevato i rapporti stretti tra lo Stato francese e Pt_1
I convenuti hanno dimostrato che la notizia contenuta nell'articolo, della quale non è in discussione la veridicità né la continenza espressiva, è in rapporto con le polemiche che, all'epoca, erano state sollevate in seguito alla nomina di quale consulente Parte_1
agli affari europei per il premier francese . Sono stati infatti prodotti, Persona_3
quali documenti 4, 5, 6 e 7 di parte convenuta, articoli di altre testate risalenti al mese di luglio 2019, nei quali appare evidente la vivacità delle polemiche innescate da tale nomina sull'opportunità della collaborazione con un Governo straniero, tanto da far affermare ad altri esponenti politici che lo stesso avrebbe dovuto rinunciare alla cittadinanza italiana.
Sussiste quindi anche l'interesse pubblico attuale alla diffusione della notizia.
6. Quanto all'articolo “LE SPESE PAZZE (IN ITALIA) DEL “FRANCESE” GOZI –
Hotel a 5 stelle, viaggi in business, ristoranti a piazza di Spagna. Prima di farsi imbarcare da Parigi, l'ex sottosegretario ci è costato da solo centinaia di migliaia di euro in rimborsi pagati da , a firma di pubblicato CP_10 Controparte_3
l'11 agosto 2019 a mezzo stampa e online (docc. 3 e 4 di parte attrice) con l'ulteriore e sottostante titolo “LA BELLA VITA E LE SPESE PAZZE DI GOZI TRA Pt_3
- Quando è stato sottosegretario ai rapporti Parte_4
con l'Ue, con e i suoi rimborsi ci sono costati centinaia di migliaia CP_11 Per_1
pagina 9 di 20 di euro per le trasferte a Bruxelles e Strasburgo. Adesso sono problemi dei francesi”, possono essere svolte considerazioni analoghe, per quanto attiene all'attualità del tema (i rapporti di con i francesi) oggetto della notizia. Parte_1
Tuttavia, a differenza da quanto accaduto con la prima pubblicazione, con la quale era stata data una notizia vera (l'inchiesta nella quale si era indagato anche su e Parte_1
che era stata successivamente archiviata), nel caso di specie, a quanto emerge dai documenti in atti, non sembra che il contenuto dell'articolo riporti circostanze vere. In particolare l'espressione “l'ex sottosegretario ci è costato da solo centinaia di migliaia di euro in rimborsi pagati da e quella in cui si afferma che “Quando è CP_10
stato sottosegretario ai rapporti con l'Ue, con Renzi e i suoi rimborsi ci sono Per_1
costati centinaia di migliaia di euro per le trasferte a Bruxelles e Strasburgo” che, nella prospettazione di parte convenuta, sarebbero fondate sui documenti 18, 19 e 20 dalla stessa prodotti, sono smentite dai documenti 49 e 49 bis prodotti dall'attore per dimostrare il contrario.
Sostengono i convenuti che le somme riportate dall'articolo litigioso sono state reperite dal giornalista presso la sezione “Amministrazione Trasparente” del portale CP_3
web della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cui fa capo il Dipartimento per le
Politiche Europee), accessibile al seguente indirizzo web: https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Pagamenti/Dati_pagamenti/in dex.html; presso il quale è possibile ottenere i rendiconti di spesa di ciascun dipartimento governativo. Dall'esame dei rendiconti di spesa relativi al Dipartimento per le Politiche Europee, presso cui l'attore ha prestato servizio dal 2014 al 2018 (i citati docc. 18, 19 e 20), il giornalista avrebbe appurato come in riferimento alle suddette annualità vi fossero stati pagamenti a favore dell'agenzia di viaggi Cisalpina s.r.l. per oltre 460.000,00 euro, oltre a pagamenti per 5.660,00 euro a favore dell'Antica edicola pagina 10 di 20 di Roma, nonché il pagamento di una fattura per 1.295,46 euro al ristorante “Le Grotte del Piccione” (sempre docc. 18, 19 e 20 di parte convenuta).
Si osserva che i documenti 18, 19 e 20 sopra richiamati contengono una lista di importi riconducibili al “Dipartimento Politiche Europee” riferiti agli anni 2016, 2017 e 2018, destinati anche ad altri soggetti, oltre che alla società Dagli stessi non è Controparte_5
in alcun modo evincibile che le somme riportate siano riferibili alla persona di Pt_1
Al contrario, dai documenti 49-52 di parte attrice, emerge che, dalla sezione
[...]
“Amministrazione Trasparente” del sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(il medesimo utilizzato dai convenuti) è reperibile un rendiconto dettagliato delle spese sostenute, mese per mese, da ogni singolo membro del governo afferente la Presidenza del Consiglio con la specifica indicazione delle spese sostenute per la missione / viaggio di servizio, del numero dei viaggi nonché dei componenti della delegazione.
Da tali rendiconti si evince che le spese sostenute da erano proporzionate al Parte_1
numero di missioni a cui lo stesso partecipava per fini istituzionali e anche al numero dei componenti della delegazione. Tali spese, inoltre, appaiono in linea con le spese sostenute dagli esponenti politici che successivamente hanno ricevuto incarichi omologhi, come risulta dai documenti 50-50 quinquies di parte attrice.
Risulta quindi che l'articolo intende avvalorare falsamente la tesi di un sottosegretario spendaccione che sperpera denaro pubblico, come è evidente da tutti gli accenni presenti nel contenuto dell'articolo (il “suo secondo mentore (dopo , Persona_7 Per_8
giovanissimo presidente della Provincia di Firenze, venne soprannominato
[...]
« spendaccino» a causa della sua passione per alberghi a 5 stelle, viaggi in Per_9
business class e ristoranti di alto livello”; “al Dipartimento delle politiche europee, quando hanno saputo, che l'ex sottosegretario in quota , era Persona_10 Parte_1
diventato un consulente del gabinetto di hanno stappato bottiglie di Persona_3
ottima acqua frizzante (dopo il passaggio di era impensabile trovare le risorse per Pt_1
pagina 11 di 20 Pers acquistare Champagne), euforici all'idea che per almeno qualche mese il di
Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena) non l'avrebbero più rivisto per davvero”; a
“Palazzo Chigi ricordano le marce forzate a cui molti sono stati sottoposti per andare a
Bruxelles in giornata (partenza all'alba e ritorno a notte fonda) per non intaccare il tesoretto destinato alle trasferte del sottosegretario. Infatti ai fondi del dipartimento attingevano sia che gli altri dirigenti e funzionari dei 14 uffici di supporto tra Pt_1
strutture di missione e servizi di coordinamento. Ma secondo le fonti della Verità almeno il 70 per cento delle risorse comuni sarebbe stato prosciugato dalle trasferte del nostro. Negli uffici si tramanda l'imbarazzo di chi doveva autorizzare le note spese, prefigurando la lente della Corte dei conti”; “Il giovin signore ha sempre preteso, come
spendaccino, voli in business class e alberghi a cinque stelle. Un giovanotto Per_9
così elegante e ambizioso deve essere inorridito vedendo i membri del governo giallo blù esibire sui social biglietti di economy: roba da populisti”; al “Dipartimento si favoleggia anche di una trasferta a Washington di ZI e del suo staff. Il nostro presentò un preventivo che mandò in tilt l'amministrazione (il posto in business, prenotato all'ultimo, aveva un costo davvero esorbitante, qualcuno dice sopra i 6.000 euro) e dovette accettare di ridimensionare le proprie richieste”; “è stato capace di spendere centinaia di migliaia di euro per i suoi viaggi da e verso Bruxelles e
Strasburgo”; il “costo complessivo delle fatture pagate sotto il suo regno per i viaggi al tour operator è stato di 461.577,82 euro. Il che significa che, se l'intero CP_5
ammontare fosse stato speso in biglietti aerei, calcolando (fonte ) il Email_1
prezzo medio di 150 euro per la tratta Roma-Bruxelles o Roma-Strasburgo, i suoi Pt_1
avrebbero inanellato 1.538 viaggi in aereo (andata e ritorno) in 1.554 giorni di sottosegretariato (dal 28 febbraio 2014 all'1 giugno 2018)”.
L'articolo si conclude con un ulteriore passaggio contenente affermazioni non verificate:
“[t]ra le carte dei pagamenti effettuati dal dipartimento si trovano altre spese pagina 12 di 20 riconducibili al ZI globetrotter. Durante la sua reggenza, il Dipartimento ha pagato dell'Antica edicola di Roma, nel triennio 2016-2018, ben 5.660 euro di giornali e riviste, malgrado il Governo abbia una ricchissima e aggiornatissima rassegna stampa nazionale e internazionale a cui attingere. Tra i conti rimborsati da ce n'è CP_10
uno delle Grotte del Piccione dell'importo di 1.295,46 (riferito all'anno 2016). Il ristorante si trova in via della Vite, 37 a pochi passi dalla famosa scalinata di Piazza di
Spagna e via dei Condotti. «Il locale è aperto tutti i giorni con una cucina internazionale, arrivi giornalieri di pesce fresco e pizzeria con forno a legna a pranzo e
a cena. In estate è possibile mangiare all'aperto nella terrazza esterna» si legge su
Internet. Per chi fosse poco avvezzo alla movida capitolina, il locale - spiega il sito -
«nell'elenco dei luoghi simbolo della dolce vita [...] occupa un posto speciale». Per_7
Per_1 Ci sono passati, oltre a , Pt_1 CP_12 Controparte_13 CP_14
, BR OT, NE PO e i più celebri attori italiani da
[...] CP_15
a In Piazza di Spagna, però, almeno per qualche Persona_13 Persona_14
mese, dovranno rinunciare alla presenza del ricciolino romagnolo. Nei prossimi mesi sarà impegnato a redigere la guida dei migliori locali della Ville Lumière”.
Per quanto attiene al ristorante “Le Grotte del Piccione”, osserva l'attore, è appena il caso di notare che le spese sostenute dal Dipartimento per i pasti ivi serviti sono sempre state tutte legate a iniziative ufficiali del Governo per l'ospitalità offerta alle Delegazioni di altri governi e a loro singoli esponenti.
In ogni caso, non vi sono documenti che dimostrino che tali spese sono state effettuate nell'interesse esclusivo di e non per fini riconducibili ad attività Parte_1
istituzionali, avendo il giornalista utilizzato per la redazione dell'articolo dati CP_3
di spesa aggregati dell'intero Dipartimento delle Politiche Europee.
Appare comunque riprovevole che, trattandosi di documentazione disponibile presso il medesimo sito dal quale sono stati tratti i prospetti prodotti dai convenuti quali pagina 13 di 20 documenti 18, 19 e 20, gli stessi non siano stati presi in considerazione nella stesura dell'articolo.
Tutto il contenuto dell'articolo appare teso a screditare la figura dell'attore. Risulta quindi integrata la lesione all'onore e alla reputazione di quest'ultimo.
Infatti, il diritto all'integrità morale, inteso quale diritto del soggetto all'onore, al decoro personale e alla reputazione, valori riconducibili alla dignità della persona, trova fondamento nella Carta Costituzionale, negli artt. 2 e 3 Cost.
Costituisce lesione di tale diritto, e integra gli estremi del reato di diffamazione, qualsiasi distorsione, alterazione, travisamento o offuscamento del patrimonio intellettuale, politico, religioso, sociale, ideologico o professionale dell'individuo, valutati in relazione ai comportamenti concretamente esigibili dalla collettività in uno specifico contesto storico.
7. Resta da esaminare l'articolo intitolato “SCHELETRI NELL'ARMADIO - La causa di a chi lo intercettò «Mi impedì di comandare nel Pd»”, a firma del giornalista Pt_1
, preceduto da un riquadro in cui è contenuta la foto di con CP_16 Parte_1
la didascalia fa causa al perito del pm che l'intercettava «Mi ha ostacolato la Pt_1
carriera nel partito»”. L'articolo fu pubblicato nell'edizione cartacea del giornale e online il 24 agosto 2019 (docc. 5 e 6 di parte attrice).
L'attore sostiene che il giornalista ha artatamente affiancato le affermazioni sopra riportate alla notizia della causa civile di risarcimento danni, causa che, riferisce, si è conclusa recentemente con la sentenza del 18 marzo 2022 emessa dalla Corte di Appello di Roma che, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., ha accolto le domande formulate in riassunzione, tra gli altri, da nei confronti di e ha Parte_1 Persona_15
condannato quest'ultimo al pagamento di euro 70.000 oltre lucro cessante e spese di lite
(la sentenza viene allegata dalla parte attrice quale doc.7).
pagina 14 di 20 Ad avviso di parte attrice, con la pubblicazione dell'articolo a firma , si CP_16
è tentato di insinuare nel lettore la falsa convinzione che la causa fosse stata avviata in via ritorsiva. Tale intento sarebbe esplicitato dalla stessa sintesi in neretto dell'articolo
(riportata sotto il titolo) a tenore della quale “[a] distanza di 17 anni dal suo ultimo tesseramento con il MSI, il cesenate tentava la scalata ai democratici. L'ascesa fu però ostacolata dall'indagine Why not e per questo chiede 50.000 euro al consulente
. Per_15
Si evidenzia che il pezzo narra che “[l]'ambizione di non è desunta da veleni di Pt_1
corridoio […] ma l'ha messa nero su bianco lo stesso pupillo di NU CR negli atti di un processo tuttora in corso alla prima sezione della Corte d'appello di
Roma che vede contrapposti lo stesso e il consulente tecnico Pt_1 Persona_15
dell'allora pm ai tempi dell'inchiesta Why not”. Tuttavia, il Persona_16
giornalista ometterebbe di spiegare che la Corte d'Appello di Roma, in realtà, stava procedendo in sede di rinvio, non facendo cenno al procedimento concernente la domanda risarcitoria e passando subito dopo a raccontare dell'oggetto della indagine
Why Not, in sostanza presentando ome indagato invece che parte offesa, quale era Pt_1
nel procedimento di rinvio di cui l'articolo tratta.
In realtà, come eccepito dai convenuti, l'articolo si limita a dare atto di un fatto vero, cioè dell'esistenza di un giudizio risarcitorio promosso da nei confronti dei propri Pt_1
accusatori nell'ambito dell'inchiesta “Why Not” (anche i convenuti producono la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1823/2022, quale doc. 17).
Tale circostanza emerge chiaramente dal testo e anche il virgolettato “Mi impedì di comandare nel PD” sintetizza la doglianza vera di e il danno derivante all'attore Pt_1
dall'indagine “Why Not” che aveva effettivamente costituito un impedimento all'assunzione di incarichi più prestigiosi nel partito. L'articolo riferisce infatti: che
“sulla strada del successo, trovò un ostacolo. Infatti, «il Partito democratico, nella Pt_1
pagina 15 di 20 persona del dott. - allora capo di gabinetto della segreteria del partito - Persona_17
gli chiedeva a che punto fosse la vicenda giudiziaria Why not e se egli ne fosse uscito, in ragione della risonanza mediatica negativa della medesima. Appreso che il ricorrente era ancora sottoposto ad indagini, il dott. gli comunicava che i tempi non erano Per_17
ancora maturi per l'assunzione di incarichi diversi da quello che egli aveva come deputato»”. Nel testo, inoltre, l'autore ribadisce l'avvenuta archiviazione dell'indagine:
“[l]a posizione di così come quelle di e furono poi Pt_1 CP_9 CP_17
successivamente archiviate, ma è interessante quello che l'esponente del Pd ha scritto, nel 2017, negli atti della causa da lui mossa contro lamenta infatti un Per_15 Pt_1
danno politico subito a causa dell'inchiesta. «Va qui precisato», si legge, «che nel 2007 il ricorrente (cioè lo stesso ZI, ndr) partecipava attivamente alla «fase nascente» del
Partito democratico, venendo nominato membro della direzione nazionale del partito medesimo e membro della commissione sul Manifesto dei valori: potendo così ambire ad una posizione di rilievo nella segreteria che sarebbe stata costituita o ad altri incarichi rilevanti, anche perché il Partito democratico faceva espressamente leva sui giovani, secondo le note idee portate avanti da Pertanto, fra il luglio e CP_18
il settembre del 2007 si candidava per tali posizioni»”.
Il fatto che il giornalista affermi: “Ma tu guarda se un (non tanto) sincero democratico deve accontentarsi di restare solo un «deputato»”, sottintendendo un intento ritorsivo con l'affermazione: “ se la legò al dito” costituisce affermazione che rientra Pt_1
nell'esercizio del diritto di critica. Questa è l'opinione del giornalista;
ciò che conta è che egli abbia riferito un fatto vero (la causa risarcitoria introdotta da . Sta al Pt_1
lettore giudicare se l'interpretazione del fatto data dal giornalista è corretta o se è frutto di elaborazione personale dell'autore dell'articolo.
In quest'ottica, non appare fondata la doglianza dell'attore circa la violazione del diritto all'oblio, alla privacy e alla riservatezza dell'attore. Quest'ultimo è un personaggio pagina 16 di 20 pubblico, un politico, e i fatti riferiti non attengono alla sua sfera intima, privata, ma riguardano tutti circostanze di interesse pubblico che vengono rese note nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica. Risultano infatti rispettati, i canoni di verità, continenza e pertinenza.
8. Accertata la fondatezza della domanda con riferimento al secondo degli articoli oggetto di valutazione, pubblicato l'11 agosto 2019, va accolta la richiesta di condanna in solido al risarcimento del danno avanzata dall'attore nei confronti di
[...]
, nella qualità di società editrice del quotidiano, di , Controparte_1 Controparte_2
direttore responsabile del quotidiano, a titolo di colpa, per omesso controllo del contenuto dell'articolo in esame, e autore dello stesso. Controparte_3
Come già rilevato da questo Tribunale, sulla base dei principi rielaborati dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. SS.UU. n. 2972/2009), va osservato che in tema di diffamazione se, da una lato, non può considerarsi il danno in re ipsa – nel senso che esso coincide con la lesione dell'interesse protetto – tuttavia è indubbio che la propalazione di notizie false e offensive incidenti negativamente sulla reputazione e l'onore di una persona o di un ente è causa – secondo ragionevoli canoni eziologici probabilistici – di un turbamento morale (ancorché transeunte) e di una ripercussione negativa sulla vita di relazione e sociale, che coinvolge i profili attinenti alla stima e all'immagine che un soggetto gode tra i consociati. Va ricordato, poi, che in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, “il danno morale non può che essere liquidato con criteri equitativi, sicché la ragione del ricorso a tali criteri
è insita nella natura del danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico” (Cass.17395/2007).
Vanno considerati, ai fini della quantificazione del danno, come richiesto dall'attore, il contesto nel quale era inserito la sua notorietà, il ruolo dallo stesso Parte_1
pagina 17 di 20 ricoperto nell'ambito del panorama politico italiano ed europeo, la collocazione dell'articolo in una testata giornalistica nota e la diffusione delle parole diffamatorie anche tramite web.
Anche in questo caso, deve tenersi conto dei criteri orientativi indicati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.
Se da un lato va quindi considerata la notorietà e la posizione ricoperta dall'attore, dall'altro va rilevato che non sono stati forniti dati in ordine alla effettiva diffusione della notizia e ai commenti dell'opinione pubblica in proposito ed è comunque intercorso un significativo lasso temporale tra la pubblicazione dell'articolo e l'esercizio dell'azione giudiziale. L'insieme dei dati sopra riportati consente di ritenere congruo il versamento, a titolo risarcitorio, dell'importo di € 25.000,00 in moneta attuale in favore dell'attore.
A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
quale autore dell'articolo, va inoltre condannato a titolo di sanzione Controparte_3
pecuniaria ex art.12 l. n.47 del 1948, al pagamento della somma di € 2.500,00.
Com'è noto, tale sanzione pecuniaria, prevista nell'ipotesi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, si aggiunge senza sostituirsi al risarcimento del danno causato dall'illecito diffamatorio e presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione.
Quanto alle ulteriori richieste di cancellazione degli articoli dal sito “laverità.info” o in subordine di deindicizzazione dai principali siti generalisti e motori di ricerca degli articoli pubblicati sul sito web, si osserva che i docc.23-25 di parte convenuta paiono dimostrare l'avvenuta deindicizzazione degli articoli (deindicizzazione che comunque dovrebbe essere oggetto di una richiesta rivolta ai motori di ricerca più che i convenuti).
Riguardo, infine, alla richiesta di pubblicazione della sentenza, non si ritiene che, in ragione del lungo tempo trascorso dai fatti per cui è causa (sei anni) la pubblicazione pagina 18 di 20 della sentenza di condanna potrebbe assolvere ad una funzione di risarcimento del danno in forma specifica e, per tale ragione, la domanda spiegata in tal senso deve essere rigettata.
9. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, secondo i parametri medi previsti da D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con citazione notificata il 25 luglio 2022, ogni Parte_1
diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
a) accerta e dichiara che, mediante la diffusione dell'articolo dell'11 agosto 2019, i convenuti oggi Controparte_1 Controparte_1 Controparte_19
e hanno illegittimamente leso la reputazione di Controparte_2 Controparte_3
Parte_1
Con b) condanna in solido (già , editrice Controparte_19 Controparte_1
della testata giornalistica , editrice della testata CP_1 Controparte_1
online ”, , in qualità di direttore responsabile e CP_1 Controparte_2 CP_3
autore dell'articolo di cui al punto a), al risarcimento dei danni non
[...]
patrimoniali, liquidati, a favore dell'attore in € 25.000,00 in moneta Parte_1
attuale, oltre agli interessi di legge dalla data della sentenza al saldo effettivo, in conseguenza della pubblicazione su “ ” dell'11 agosto 2019 dell'articolo “LE CP_1
SPESE PAZZE (IN ITALIA) DEL “FRANCESE” GOZI – Hotel a 5 stelle, viaggi in business, ristoranti a piazza di Spagna. Prima di farsi imbarcare da Parigi, l'ex sottosegretario ci è costato da solo centinaia di migliaia di euro in rimborsi pagati da da ritenersi a contenuto diffamatorio;
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pagina 19 di 20 c) condanna quale autore dell'articolo, al pagamento della somma di Controparte_3
€ 2.500,00 ex art.12 l. n.47 del 1948;
d) respinge ogni altra domanda;
e) condanna La (già , editrice della testata Controparte_19 Controparte_1
giornalistica , e CP_1 Controparte_20 CP_3
in solido a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per
[...]
compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso forfetario, e accessori.
Milano, 3 giugno 2025
Il giudice
Anna Bellesi
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