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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/06/2025, n. 5164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5164 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 37837/2023
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Guido Vannicelli Presidente Dott.ssa Manuela Comodi Giudice Dott.ssa Francesca Minieri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex art. 281-decies c.p.c., in relazione all'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011, iscritto come in epigrafe, promosso da:
(C.U.I. ) Parte_1 C.F._1 GHAN 3, rappresentato e difeso dall'Avvocato Dario DE VINCENTIS del Foro di Benevento – presso il cui studio in Telese Terme (BN), alla Via Roma, n. 233/A ha eletto domicilio – come da procura in atti - persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato - ricorrente
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore – Questura di Pavia, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Milano, alla via Freguglia, n. 1, è elettivamente domiciliato resistente 1) In fatto. In data 2.08.2019, la persona ricorrente ha richiesto al competente Questore il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con decreto del 21.07.2023, notificato in data 11.10.2023, il Questore di Pavia ha emesso un provvedimento negativo sulla base delle seguenti valutazioni: “la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trapani, datata 29/01/2021, notificata all'interessato in data 07/12/2021 […] ha espresso parere negativo al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, non essendo stata riscontrata agli atti la sussistenza di alcuno dei presupposti di cui all'art. 19 co.
1.1. D.lgs. 286/98 e dall'art. 32 D.lgs. 25/2008. In particolare la Commissione ha valutato che “dalle informazioni sul Paese d'origine del richiedente, risulta che in Ghana, le elezioni presidenziali e parlamentari condotte nel 2016 sono stata pacifiche e gli osservatori nazionali e internazionali li hanno giudicati trasparenti, inclusivi e credibili. Ad oggi è instaurata una democrazia costituzionale con forte presenza ed un parlamento. Le autorità civili mantengono generalmente un controllo efficace sulle forze di sicurezza. Nonostante ci sia corruzione in tutti i rami del governo, il governo ha preso alcune misure per affrontare la corruzione e gli abusi da parte dei funzionari, sia nelle forze di sicurezza che in altre parti del governo. Per questo motivo, è stata istituita la Procura speciale (OSP), tuttavia l'impunità è rimasta un problema […] altresì che agli atti d'Ufficio non risultano elementi tali da consentire il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo […] di non dover procedere al preavviso di rigetto in quanto atto vincolato dal parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trapani in data 29/01/2021, atto peraltro notificato all'interessato in data 07/12/2021 […] l'art.21 octies comma 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, modificata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 statuisce che: “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo provvedimento dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Con ricorso tempestivamente depositato il 24.10.2023, la difesa della persona ricorrente ha richiesto al Tribunale di accertare il diritto della stessa al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto. La parte convenuta non si è costituita in giudizio.
1 In data 8 e 9.11.2023 la difesa della persona ricorrente ha depositato la delibera di ammissione al p.s.s. e ulteriori documenti afferenti all'inserimento socio-lavorativo della medesima sul territorio nazionale. Con provvedimento del 7.03.2024 la giudice competente ha sospeso cautelativamente il provvedimento negativo impugnato in questa sede. Con decreto del 7.03.2025, la giudice designata ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c.; con note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.05.2025, la difesa ha insistito nelle conclusioni come svolte in sede di ricorso e ha prodotto ulteriori documenti afferenti all'inserimento socio-lavorativo della persona ricorrente sul territorio nazionale, poi ulteriormente integrati con la nota di deposito del 19.05.2025, seguita a un'ordinanza della giudice designata. Con decreto del 20.05.2025 la giudice designata ha fissato un'ulteriore udienza di comparizione delle parti;
all'udienza del 29.05.2025 sono comparsi il sostituto dell'Avvocato della parte ricorrente e quest'ultima personalmente, mentre nessuno è comparso per la p.c. In tale sede la persona ricorrente si è resa disponibile a rendere interrogatorio libero e ha fornito informazioni attuali circa la propria condizione abitativa, familiare/affettiva, lavorativa e sociale in Italia. Per completezza, si riporta qui di seguito il contenuto dell'intero verbale di udienza:
“L'interrogatorio libero si svolge con l'ausilio dell'interprete di lingua chwi. Comprende e risponde in italiano.
D.: Buongiorno Signor Come sta? Pt_1
R.: Bene.
D.: Ha qualche problema di salute? Se si, di che tipo e da quanto? Ha documentazione in merito?
R.: No.
D.: Come si trova in Italia?
R.: Bene.
D.: Dove abita e con chi? L'immobile è nella sua disponibilità?
R.: Vivo a Voghera (PV), Via Emilia, n. 66. Vivevo con mio fratello in Viale Repubblica, n. 103 ma questo mese devo sposarmi e ho trovato un'altra casa.
D.: Da quanto tempo vive lì?
R.: Da sei mesi, vivo con la mia compagna che si chiama Pt_2
D.: Ha vissuto in strutture pubbliche o in altre abitazion ando vive in Italia? Se si, dove?
R.: Prima abitavo in Viale Repubblica, ci sono stato circa due anni. Sono stato in diversi c.a.s., complessivamente circa tre anni.
D.: Svolge un'attività lavorativa? Se si, di che tipo e da quanto?
R.: Ho un'impresa individuale dal 30.07.2021 che si occupa di edilizia.
D.: Quanto percepisce al mese?
R.: 1.800,00 euro. Comprende e risponde con l'ausilio dell'interprete.
D.: Ha dipendenti?
R.: No.
D.: Ha documenti afferenti ai redditi che ha percepito nell'anno 2024 e in quello in corso? Alle ore 12.17 si sospende l'udienza per consentire alla persona ricorrente di contattare il suo commercialista. Alle ore 12.30 si riprende. Risponde in italiano.
R.: Non l'ha ancora fatta. Comprende e risponde in italiano.
D.: Ha familiari in vita?
R.: I miei genitori non ci sono più, ho un fratello che vive in Italia.
D.: È sposato, ha figlie/i?
R.: Mi devo sposare questo mese, come ho detto la mia compagna si chiama stiamo insieme da due anni;
lei è nigeriana, ha 26 Pt_2 anni, lavora come magazziniera. Comprende con l'ausilio dell'interprete e risponde in italiano.
D.: Ha relazioni affettive e/o amicali in Italia?
R.: Il qui presente interprete è mio cugino;
un mio caro amico si chiama è ghanese, è magazziniere;
un altro caro amico si Per_1Per_ chiama è nigeriano, è magazziniere. rende e risponde in italiano.
D.: Professa qualche religione?
R.: Sono musulmano, frequento la moschea di Voghera, ci vado circa una volta al mese.
D.: Cosa le piace fare nel tempo libero?
R.: Gioco a calcio, esco con e suo figlio, ha otto anni. Pt_2
D.: Ha seguito qualche cor gua italiana o altro?
R.: No.
2 D.: Ha pregiudizi definitivi a suo carico? Se si, di che tipo? R.: No.
D.: Ha processi pendenti a suo carico? R.: No.
D.: Vuole aggiungere qualcosa sulla sua vita in Italia? R.: No.
D.: La ringrazio di avere risposto alle mie domande e le auguro una buona giornata. Si dà atto che la persona ricorrente parla in modo sufficiente la lingua italiana”. Al termine dell'udienza la difesa della persona ricorrente ha richiesto un termine per depositare ulteriori documenti;
la Giudice designata ha concesso termine sino al 16.06.2025 – il 12.06.2025 sono stati depositati altri documenti afferenti all'integrazione della persona ricorrente – e ha fissato udienza a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per la data del 18.06.2025. Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 23.06.2025.
2) In diritto. Circa la disciplina applicabile, devesi premettere che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del D.L. 20 del 10.03.2023, convertito nella Legge n. 50/2023, quest'ultima pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la medesima disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente – che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero sia il 11.03.2023. Pare opportuno, dunque, procedere ad una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso di cui trattasi. Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella Legge n. 173 del 2020 che, per ciò che rileva in questa sede, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del T.U.I., ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario della norma e poi eliminato dal D.L. n. 113 del 2018, convertito con modifiche nella Legge n. 132 del 2018. Nel dettaglio, l'art. 1 comma 1 lett. e) del D.L. 130/2020 ha modificato profondamente il contenuto dell'art. 19 comma 1.1 del T.U.I., così riformulandolo: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. L'analisi della lettera della norma consente di rilevare che, da un lato, trova esplicitazione il divieto di espulsione (già previsto qualora esistessero fondati motivi di ritenere che la persona straniera rischiasse di essere sottoposta a tortura) della persona straniera anche nei casi in cui rischi di essere sottoposta a trattamenti inumani o degradanti;
dall'altro lato, il divieto di espulsione della persona straniera – e, di conseguenza, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, ex art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008 – si estende anche all'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della stessa, fatti salvi i casi in cui esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto delle persone rifugiate e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Alla luce dell'insegnamento fornito in merito dalla Suprema Corte, la protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito con modificazioni nella Legge 132/2018, nell'interpretazione che di tale forma di protezione è stata nel tempo fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, R.M.M.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 17130 del 14 agosto 2020, S.O.; Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 3705 del 12 febbraio 2021, M.A.M.). Inoltre, la disposizione trova applicazione ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 del D.L. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
3 L'applicazione retroattiva – alle cause pendenti – della normativa in questione trova conferma nelle pronunce della Suprema Corte, anche nella sua massima composizione (Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021, A.A.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 14865 del 29 maggio 2023, C.M.). Sulla scorta di quanto sinteticamente sopra riportato, essendo stata l'istanza al Questore presentata il 2.08.2019, devesi affermare che la disciplina normativa applicabile ratione temporis nel caso di specie è quella previgente alla modifica abrogativa da ultimo apportata con il D.L. 20/2023, ossia la formulazione dell'art. 19 comma 1.1 del T.U.I. come vigente dal 20.12.2020 al 10.03.2023, giacché, da un lato, a norma del succitato art. 15 del D.L. 130/2020, la disciplina introdotta nel 2020 ha efficacia per tutte le domande pendenti in sede amministrativa o giurisdizionale al momento della sua introduzione;
dall'altro lato, la disciplina più recente troverà applicazione solo per la domande introdotte in sede amministrativa dopo il 10 marzo 2023. Inoltre, nel merito, il vaglio dell'interprete avrà ad oggetto le condizioni di vita privata e familiare della persona richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti. Svolte tali opportune premesse, il Collegio, esaminate le evidenze disponibili, ritiene di accogliere il proposto ricorso. Difatti, la documentazione prodotta fonda una valutazione di piena integrazione della persona ricorrente, sotto tutti i profili. Nel dettaglio:
1) la persona ricorrente è giunta in Italia prima del 22.07.2017 (cfr. provvedimento, doc. 2 allegato al ricorso);
2) con riguardo alla situazione abitativa, dai documenti in atti risulta che la persona ricorrente vive in un immobile condotto in locazione e sito in Voghera (PV), alla Via Emilia, n. 66; in precedenza, aveva vissuto in un altro immobile, anch'esso condotto in locazione unitamente a suo fratello (cfr. contratti di locazione, doc. 4 allegato al ricorso e doc. 2 allegato alla nota di deposito del 19.05.2025);
3) con riferimento alla condizione lavorativa, dalla documentazione acquisita, risulta che la persona ricorrente ha lavorato in forma regolare e continuativa dal 30.07.2021 – data di avvio dell'impresa individuale a lui intestata risultante dalla visura camerale – all'attualità e, grazie a tale attività, ha percepito redditi lordi per: 16.437,00 euro nel 2022, 18.170,00 euro_nel_2023, 17.444,00 euro nel_2024 (cfr. mod. F24, dichiarazione dei redditi 2023, 2024 e 2025, visura camerale impresa e fatture, doc. 3 allegato al ricorso, doc. 1 allegato alla nota di deposito del 9.11.2023, docc.
1-3 allegati alla nota di deposito del 6.05.2025, doc. 1 allegato alla nota di deposito del 19.05.2025 e docc. 1 e 2 allegati alla nota di deposito del 12.06.2025); 4) quanto all'integrazione linguistica, la persona ricorrente, all'udienza del 29.05.2025, ha dimostrato concretamente di comprendere e parlare in modo sufficiente la lingua italiana (cfr. verbale di udienza). Appare chiaro, allora, che un eventuale allontanamento della persona ricorrente determinerebbe la violazione del suo diritto alla tutela della vita privata e familiare. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19 comma 1.1. del T.U.I. previgente, non può che riconoscersi alla persona ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'articolo 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2018.
3) Circa le spese di lite. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione di parte resistente. Non si provvede alla liquidazione dei compensi in favore dell'Avvocato della persona ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, essendo stati superati i limiti di legge (sia nell'anno 2023 che in quello precedente).
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso presentato da (C.U.I. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 9.08.1993 avverso il provvedimento emesso dal Questore di Pavia il 21.07.2023, notificato in data 11.10.2023 e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della persona ricorrente al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008;
- nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23.06.2025. Il Presidente - Dott. Guido Vannicelli
La Giudice relatrice - Dott.ssa Francesca Minieri
4
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Guido Vannicelli Presidente Dott.ssa Manuela Comodi Giudice Dott.ssa Francesca Minieri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex art. 281-decies c.p.c., in relazione all'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011, iscritto come in epigrafe, promosso da:
(C.U.I. ) Parte_1 C.F._1 GHAN 3, rappresentato e difeso dall'Avvocato Dario DE VINCENTIS del Foro di Benevento – presso il cui studio in Telese Terme (BN), alla Via Roma, n. 233/A ha eletto domicilio – come da procura in atti - persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato - ricorrente
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore – Questura di Pavia, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Milano, alla via Freguglia, n. 1, è elettivamente domiciliato resistente 1) In fatto. In data 2.08.2019, la persona ricorrente ha richiesto al competente Questore il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con decreto del 21.07.2023, notificato in data 11.10.2023, il Questore di Pavia ha emesso un provvedimento negativo sulla base delle seguenti valutazioni: “la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trapani, datata 29/01/2021, notificata all'interessato in data 07/12/2021 […] ha espresso parere negativo al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, non essendo stata riscontrata agli atti la sussistenza di alcuno dei presupposti di cui all'art. 19 co.
1.1. D.lgs. 286/98 e dall'art. 32 D.lgs. 25/2008. In particolare la Commissione ha valutato che “dalle informazioni sul Paese d'origine del richiedente, risulta che in Ghana, le elezioni presidenziali e parlamentari condotte nel 2016 sono stata pacifiche e gli osservatori nazionali e internazionali li hanno giudicati trasparenti, inclusivi e credibili. Ad oggi è instaurata una democrazia costituzionale con forte presenza ed un parlamento. Le autorità civili mantengono generalmente un controllo efficace sulle forze di sicurezza. Nonostante ci sia corruzione in tutti i rami del governo, il governo ha preso alcune misure per affrontare la corruzione e gli abusi da parte dei funzionari, sia nelle forze di sicurezza che in altre parti del governo. Per questo motivo, è stata istituita la Procura speciale (OSP), tuttavia l'impunità è rimasta un problema […] altresì che agli atti d'Ufficio non risultano elementi tali da consentire il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo […] di non dover procedere al preavviso di rigetto in quanto atto vincolato dal parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trapani in data 29/01/2021, atto peraltro notificato all'interessato in data 07/12/2021 […] l'art.21 octies comma 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, modificata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 statuisce che: “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo provvedimento dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Con ricorso tempestivamente depositato il 24.10.2023, la difesa della persona ricorrente ha richiesto al Tribunale di accertare il diritto della stessa al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto. La parte convenuta non si è costituita in giudizio.
1 In data 8 e 9.11.2023 la difesa della persona ricorrente ha depositato la delibera di ammissione al p.s.s. e ulteriori documenti afferenti all'inserimento socio-lavorativo della medesima sul territorio nazionale. Con provvedimento del 7.03.2024 la giudice competente ha sospeso cautelativamente il provvedimento negativo impugnato in questa sede. Con decreto del 7.03.2025, la giudice designata ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c.; con note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.05.2025, la difesa ha insistito nelle conclusioni come svolte in sede di ricorso e ha prodotto ulteriori documenti afferenti all'inserimento socio-lavorativo della persona ricorrente sul territorio nazionale, poi ulteriormente integrati con la nota di deposito del 19.05.2025, seguita a un'ordinanza della giudice designata. Con decreto del 20.05.2025 la giudice designata ha fissato un'ulteriore udienza di comparizione delle parti;
all'udienza del 29.05.2025 sono comparsi il sostituto dell'Avvocato della parte ricorrente e quest'ultima personalmente, mentre nessuno è comparso per la p.c. In tale sede la persona ricorrente si è resa disponibile a rendere interrogatorio libero e ha fornito informazioni attuali circa la propria condizione abitativa, familiare/affettiva, lavorativa e sociale in Italia. Per completezza, si riporta qui di seguito il contenuto dell'intero verbale di udienza:
“L'interrogatorio libero si svolge con l'ausilio dell'interprete di lingua chwi. Comprende e risponde in italiano.
D.: Buongiorno Signor Come sta? Pt_1
R.: Bene.
D.: Ha qualche problema di salute? Se si, di che tipo e da quanto? Ha documentazione in merito?
R.: No.
D.: Come si trova in Italia?
R.: Bene.
D.: Dove abita e con chi? L'immobile è nella sua disponibilità?
R.: Vivo a Voghera (PV), Via Emilia, n. 66. Vivevo con mio fratello in Viale Repubblica, n. 103 ma questo mese devo sposarmi e ho trovato un'altra casa.
D.: Da quanto tempo vive lì?
R.: Da sei mesi, vivo con la mia compagna che si chiama Pt_2
D.: Ha vissuto in strutture pubbliche o in altre abitazion ando vive in Italia? Se si, dove?
R.: Prima abitavo in Viale Repubblica, ci sono stato circa due anni. Sono stato in diversi c.a.s., complessivamente circa tre anni.
D.: Svolge un'attività lavorativa? Se si, di che tipo e da quanto?
R.: Ho un'impresa individuale dal 30.07.2021 che si occupa di edilizia.
D.: Quanto percepisce al mese?
R.: 1.800,00 euro. Comprende e risponde con l'ausilio dell'interprete.
D.: Ha dipendenti?
R.: No.
D.: Ha documenti afferenti ai redditi che ha percepito nell'anno 2024 e in quello in corso? Alle ore 12.17 si sospende l'udienza per consentire alla persona ricorrente di contattare il suo commercialista. Alle ore 12.30 si riprende. Risponde in italiano.
R.: Non l'ha ancora fatta. Comprende e risponde in italiano.
D.: Ha familiari in vita?
R.: I miei genitori non ci sono più, ho un fratello che vive in Italia.
D.: È sposato, ha figlie/i?
R.: Mi devo sposare questo mese, come ho detto la mia compagna si chiama stiamo insieme da due anni;
lei è nigeriana, ha 26 Pt_2 anni, lavora come magazziniera. Comprende con l'ausilio dell'interprete e risponde in italiano.
D.: Ha relazioni affettive e/o amicali in Italia?
R.: Il qui presente interprete è mio cugino;
un mio caro amico si chiama è ghanese, è magazziniere;
un altro caro amico si Per_1Per_ chiama è nigeriano, è magazziniere. rende e risponde in italiano.
D.: Professa qualche religione?
R.: Sono musulmano, frequento la moschea di Voghera, ci vado circa una volta al mese.
D.: Cosa le piace fare nel tempo libero?
R.: Gioco a calcio, esco con e suo figlio, ha otto anni. Pt_2
D.: Ha seguito qualche cor gua italiana o altro?
R.: No.
2 D.: Ha pregiudizi definitivi a suo carico? Se si, di che tipo? R.: No.
D.: Ha processi pendenti a suo carico? R.: No.
D.: Vuole aggiungere qualcosa sulla sua vita in Italia? R.: No.
D.: La ringrazio di avere risposto alle mie domande e le auguro una buona giornata. Si dà atto che la persona ricorrente parla in modo sufficiente la lingua italiana”. Al termine dell'udienza la difesa della persona ricorrente ha richiesto un termine per depositare ulteriori documenti;
la Giudice designata ha concesso termine sino al 16.06.2025 – il 12.06.2025 sono stati depositati altri documenti afferenti all'integrazione della persona ricorrente – e ha fissato udienza a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per la data del 18.06.2025. Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 23.06.2025.
2) In diritto. Circa la disciplina applicabile, devesi premettere che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del D.L. 20 del 10.03.2023, convertito nella Legge n. 50/2023, quest'ultima pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la medesima disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente – che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero sia il 11.03.2023. Pare opportuno, dunque, procedere ad una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso di cui trattasi. Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella Legge n. 173 del 2020 che, per ciò che rileva in questa sede, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del T.U.I., ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario della norma e poi eliminato dal D.L. n. 113 del 2018, convertito con modifiche nella Legge n. 132 del 2018. Nel dettaglio, l'art. 1 comma 1 lett. e) del D.L. 130/2020 ha modificato profondamente il contenuto dell'art. 19 comma 1.1 del T.U.I., così riformulandolo: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. L'analisi della lettera della norma consente di rilevare che, da un lato, trova esplicitazione il divieto di espulsione (già previsto qualora esistessero fondati motivi di ritenere che la persona straniera rischiasse di essere sottoposta a tortura) della persona straniera anche nei casi in cui rischi di essere sottoposta a trattamenti inumani o degradanti;
dall'altro lato, il divieto di espulsione della persona straniera – e, di conseguenza, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, ex art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008 – si estende anche all'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della stessa, fatti salvi i casi in cui esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto delle persone rifugiate e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Alla luce dell'insegnamento fornito in merito dalla Suprema Corte, la protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito con modificazioni nella Legge 132/2018, nell'interpretazione che di tale forma di protezione è stata nel tempo fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, R.M.M.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 17130 del 14 agosto 2020, S.O.; Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 3705 del 12 febbraio 2021, M.A.M.). Inoltre, la disposizione trova applicazione ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 del D.L. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
3 L'applicazione retroattiva – alle cause pendenti – della normativa in questione trova conferma nelle pronunce della Suprema Corte, anche nella sua massima composizione (Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021, A.A.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 14865 del 29 maggio 2023, C.M.). Sulla scorta di quanto sinteticamente sopra riportato, essendo stata l'istanza al Questore presentata il 2.08.2019, devesi affermare che la disciplina normativa applicabile ratione temporis nel caso di specie è quella previgente alla modifica abrogativa da ultimo apportata con il D.L. 20/2023, ossia la formulazione dell'art. 19 comma 1.1 del T.U.I. come vigente dal 20.12.2020 al 10.03.2023, giacché, da un lato, a norma del succitato art. 15 del D.L. 130/2020, la disciplina introdotta nel 2020 ha efficacia per tutte le domande pendenti in sede amministrativa o giurisdizionale al momento della sua introduzione;
dall'altro lato, la disciplina più recente troverà applicazione solo per la domande introdotte in sede amministrativa dopo il 10 marzo 2023. Inoltre, nel merito, il vaglio dell'interprete avrà ad oggetto le condizioni di vita privata e familiare della persona richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti. Svolte tali opportune premesse, il Collegio, esaminate le evidenze disponibili, ritiene di accogliere il proposto ricorso. Difatti, la documentazione prodotta fonda una valutazione di piena integrazione della persona ricorrente, sotto tutti i profili. Nel dettaglio:
1) la persona ricorrente è giunta in Italia prima del 22.07.2017 (cfr. provvedimento, doc. 2 allegato al ricorso);
2) con riguardo alla situazione abitativa, dai documenti in atti risulta che la persona ricorrente vive in un immobile condotto in locazione e sito in Voghera (PV), alla Via Emilia, n. 66; in precedenza, aveva vissuto in un altro immobile, anch'esso condotto in locazione unitamente a suo fratello (cfr. contratti di locazione, doc. 4 allegato al ricorso e doc. 2 allegato alla nota di deposito del 19.05.2025);
3) con riferimento alla condizione lavorativa, dalla documentazione acquisita, risulta che la persona ricorrente ha lavorato in forma regolare e continuativa dal 30.07.2021 – data di avvio dell'impresa individuale a lui intestata risultante dalla visura camerale – all'attualità e, grazie a tale attività, ha percepito redditi lordi per: 16.437,00 euro nel 2022, 18.170,00 euro_nel_2023, 17.444,00 euro nel_2024 (cfr. mod. F24, dichiarazione dei redditi 2023, 2024 e 2025, visura camerale impresa e fatture, doc. 3 allegato al ricorso, doc. 1 allegato alla nota di deposito del 9.11.2023, docc.
1-3 allegati alla nota di deposito del 6.05.2025, doc. 1 allegato alla nota di deposito del 19.05.2025 e docc. 1 e 2 allegati alla nota di deposito del 12.06.2025); 4) quanto all'integrazione linguistica, la persona ricorrente, all'udienza del 29.05.2025, ha dimostrato concretamente di comprendere e parlare in modo sufficiente la lingua italiana (cfr. verbale di udienza). Appare chiaro, allora, che un eventuale allontanamento della persona ricorrente determinerebbe la violazione del suo diritto alla tutela della vita privata e familiare. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19 comma 1.1. del T.U.I. previgente, non può che riconoscersi alla persona ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'articolo 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2018.
3) Circa le spese di lite. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione di parte resistente. Non si provvede alla liquidazione dei compensi in favore dell'Avvocato della persona ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, essendo stati superati i limiti di legge (sia nell'anno 2023 che in quello precedente).
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso presentato da (C.U.I. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 9.08.1993 avverso il provvedimento emesso dal Questore di Pavia il 21.07.2023, notificato in data 11.10.2023 e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della persona ricorrente al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008;
- nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23.06.2025. Il Presidente - Dott. Guido Vannicelli
La Giudice relatrice - Dott.ssa Francesca Minieri
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