Articolo 6 della Legge 31 luglio 1954, n. 607
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 agosto 1954
Art. 6.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sara' provveduto con apposite assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Corrispondentemente saranno ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all' art. 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 13 agosto 1954