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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 183/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente e Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3786/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160062802403000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170004526962000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180003504450000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180015755378000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180023132306000 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4499/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate;
evidenzia altresì che per controdedurre non occorrono motivi aggiunti ma sono sufficienti memorie illustrative e in proposito richiama Cassazione già indicata in atti nonchè Ordinanza della Suprema Corte n.28247 del
24.10.25.
Nessuno è presente per l'Ag.entrate - SC.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato il 29/04/2024 con il servizio telematico CO NO ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-SC di Catania avverso e per l'annullamento delle cinque cartelle di pagamento sotto specificate (Atti prodromici) tutte contenute nell'intimazione di pagamento n.
29320239005212925000, notificata all'odierno ricorrente il 06/03/2024:
1) Cartella di Pagamento n. 29320160062802403000 per “IRAP ANNO IMPOSTA 2013”, oltre “Sanzioni, Interessi e Diritti di notifica”, per un totale complessivo di Euro 88,07 (DOC. 1 pag. 3);
2) Cartella di Pagamento n. 29320170004526962000 per “IRPEF e IVA - Adeguamento Studi di Settore – Addizionali Comunali e Regionali, ANNO IMPOSTA 2013”, oltre “Sanzioni, Interessi e Diritti di notifica”; e su Ruolo emesso da Camera di Commercio Catania – Ufficio diritto annuale per “Diritto Annuale Camera di Commercio, ANNO IMPOSTA 2014” oltre“Sanzioni, Interessi e Diritti di notifica” per un totale complessivo di Euro 4.949,33 (DOC. 1, pagg. 3 e 4);
3) Cartella di Pagamento n. 29320180003504450000 per “IRPEF e IVA - Adeguamento Studi di Settore – Addizionali Comunali e Regionali, ANNO IMPOSTA 2014”, oltre “Sanzioni, Interessi e Diritti di notifica”, per un totale complessivo di Euro 2.863,62 (DOC. 1 pagg. 4 e 5)
4) Cartella di Pagamento n. 29320180015755378000 per “IRPEF – Addizionali Comunali e Regionali e ANNO IMPOSTA 2015”, oltre “Sanzioni, Interessi e Diritti di notifica”, per un totale complessivo di Euro 9.307,77 (DOC. 1 pag. 5);
5) Cartella di Pagamento n. 29320180023132306000 per “IRAP ANNO IMPOSTA 2015”, oltre “Sanzioni, Interessi e Diritti di notifica”, per un totale complessivo di Euro 147,08 (DOC. 1 pag. 5).
In via preliminare sostiene la legittimità del ricorso cumulativo, evidenziando che si tratta di tasse e imposte, tutte di competenza della Giustizia Tributaria e che le cartelle sono tutte ATTI PRODROMICI contenuti nel medesimo provvedimento ovvero la “INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 29320239005212925/000”.
Sostiene che, a differenza di quanto portato dall'Intimazione di pagamento prodotta, le 5 cartelle di pagamento sopra specificate non sono mai state regolarmente notificate al ricorrente;
e che mai nessun altro atto successivamente alla presunta data di notifica delle dette 5 cartelle di pagamento -così come riportate nell'intimazione di pagamento prodotta- e precedentemente alla data di notifica dell'intimazione di pagamento in argomento è stato notificato al ricorrente;
che, dunque, l'Intimazione di pagamento n. 293 2023 90052129
25/000 è il primo e solo documento e/o atto da cui il ricorrente è venuto a giuridica conoscenza della presunta pretesa creditoria avanzata dalla resistente, pertanto, LO NO ha certamente diritto all'esame ed alla contestazione delle pretese impositive che con quest'atto si oppongono.
In diritto sostiene la inesistenza e/o nullità delle n. 5 cartelle di pagamento impugnate per inesistenza e/o nullità della rituale e tempestiva notifica delle medesime.
Con quest'atto il ricorrente impugna le cartelle di pagamento n. 29320160062802403000, n.
29320170004526962000, n. 29320180003504450000, n. 29320180015755378000 e n. 29320180023132306000 perché l'Agente della SC NON HA MAI provveduto a notificarle.
In via subordinata, nel caso non temuto in cui la resistente Agenzia Delle Entrate SC dovesse dimostrare la perfetta e/o regolare notifica delle cartelle di pagamento impugnate, eccepisce la prescrizione delle sanzioni e degli interessi di cui alle cartelle di pagamento n. 29320160062802403000, n.
29320170004526962000 e n. 29320180003504450000 poiché dalla data di rispettiva notifica di ciascuna di esse alla data di notifica del primo e solo documento e/o atto successivo alle dette cartelle, ovvero l'
“Intimazione di pagamento n. 29320239005212925/000” (6.03.2024) è trascorso il termine di prescrizione quinquennale entro il quale avrebbe dovuto essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi di cui alle tre cartelle sopra specificate.
Chiede, in via principale, di dichiarare la nullità e/o annullabilità delle 5 cartelle di pagamento impugnate;
in via subordinata, di dichiarare la nullità e/o annullabilità delle sanzioni e degli interessi di cui a ciascuna delle tre cartelle di pagamento per il decorso del termine di prescrizione quinquennale entro il quale avrebbe dovuto essere fatta vale la relativa obbligazione tributaria.
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento da distrarsi in favore del procuratore sottoscritto.
L'Agenzia delle Entrate–SC, rappresentata e difesa come in atti, si costituisce in giudizio, con deposito delle proprie controdeduzioni in data 25/06/2024.
Sostiene che il ricorso è inammissibile e comunque dovrà essere rigettato posto che l'intimazione di pagamento non presenta (e comunque non v'è contestazione) vizi propri per cui la detta intimazione potrebbe trovare annullamento o essere dichiarata inefficace. Le cartelle di pagamento presupposte ed impugnate cumulativamente quale atto presupposto dell'intimazione, risultano tutte essere state regolarmente notificate al contribuente nei modi di legge.
Nessuna di dette cartelle è stata tempestivamente impugnata.
Si producono a tal fine:
1) Prova notifica cartella 29320160062802403000;
2) Prova notifica cartella 29320170004526962000;
3) Prova notifica cartella 29320180003504450000;
4) Prova notifica cartella 29320180015755378000;
5) Prova notifica cartella 29320180023132306000;
6) Prova notifica intimazione di pagamento n. 29320239005212925000;
7) Prova notifica intimazione di pagamento n. 29320239016314289000.
Chiede di dichiarare inammissibile il ricorso o comunque rigettare lo stesso.
Parte ricorrente in data 26/11/2025 deposita memorie illustrative. Sostiene la inesistenza e/o inammissibilità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della costituzione in giudizio dell'Agenzia Delle Entrate SC perché avvenuta per il tramite di avvocato del Libero Foro in violazione del novellato art. 11 del D.Lgs. n. 546/1992.
L'Agenzia Delle Entrate SC deve stare in giudizio o in persona dell'organo che ne ha la rappresentanza legale o in persona di uno o più suoi dipendenti all'uopo delegati dallo stesso organo o a mezzo dell'Avvocatura dello Stato A MENO CHE -CON DELIBERA MOTIVATA, DI CUI PERO' NEL GIUDIZIO
CHE CI OCCUPA NON C'E' TRACCIA E/O PRODUZIONE- il detto ENTE dimostri la necessità di una deroga rispetto al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato.
Sussiste il vizio della rappresentanza processuale avanti i giudici tributari di merito delle Amministrazioni fiscali tra le quali anche Agenzia Delle Entrate SC, se queste NON STANNO in giudizio con chi sovraintende la struttura oppure con funzionario o soggetto dello stesso organo titolato alla difesa e alla rappresentanza dell'Ente amministrativo ovvero per il tramite dell'Avvocatura dello Stato.
Nel merito contesta tutte le notifiche, come documentate dalla parte resistente ed insiste per l'annullamento delle cartelle.
Ribadisce la eccezione di prescrizione delle sanzioni e degli interessi di cui alle cartelle di pagamento n.
29320160062802403000, n. 29320170004526962000 e n. 29320180003504450000.
Insiste sulle richieste.
Alla pubblica udienza del giorno 17 dicembre 2025 viene trattata la controversia.
Il collegio procede all'esame degli atti del fascicolo.
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate;
evidenzia altresì che per controdedurre non occorrono motivi aggiunti ma sono sufficienti memorie illustrative e in proposito richiama Cassazione già indicata in atti nonché Ordinanza della Suprema Corte n. 28247 del
24.10.25.
Nessuno è presente per l'Agenzia Entrate - SC.
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui il contribuente impugna le sopra indicate cartelle di pagamento, contenute nella intimazione di pagamento n. 29320239005212925000, eccependo che le stesse non siano state mai regolarmente notificate e chiedendo di annullare gli atti impugnati.
La resistente Agenzia delle Entrate-SC contesta i motivi del ricorso e ne chiede il rigetto.
Questa Corte in via preliminare procede all'esame della eccezione di violazione del novellato art. 11 del D.
Lgs. n. 546/1992 avanzata dal ricorrente con le memorie illustrative relativamente alla costituzione dell'Agente della SC.
Come visto, il ricorrente eccepisce la illegittimità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate-SC perché avvenuta tramite avvocato del Libero Foro.
Osserva la Corte che la eccezione risulta del tutto infondata, come emerge dalla costante indicazione interpretativa della Corte di Cassazione, la quale, con recente decisione, ha statuito che «In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - SC si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso.» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 28199/2024).
La stessa Suprema Corte con altra decisione ha precisato che «Il protocollo del 22 giugno 2017 prevede che il patrocinio di Agenzia delle entrate-SC davanti alla Corte di cassazione sia convenzionalmente affidato all'Avvocatura Generale dello Stato, salvo il caso di conflitto di interessi o dichiarazione di indisponibilità, a meno che non intervenga un'apposita delibera motivata dell'ente ai sensi dell'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933; al di fuori di dette ipotesi, la procura rilasciata dall'Agenzia ad un avvocato del libero foro deve ritenersi invalida e - poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale - tale invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità.» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 6931/2023).
Da quanto sopra risulta che la costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate-SC tramite avvocato del Libero Foro è pienamente legittima, senza che occorra alcuna apposita delibera, stante che nella citata convenzione le indicate Agenzie sono esentate dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria.
Nel merito, il Collegio procede all'esame della documentazione riguardante la notifica degli atti, come depositata dalla parte resistente, nonché alle eccezioni avanzate in proposito dal ricorrente.
Sulla notifica delle cinque cartelle di pagamento parte ricorrente eccepisce la inesistenza giuridica della notifica in quanto effettuata a mezzo posta privata Società_1, operatore privato che non possiede i requisiti per la effettuazione della notifica in argomento, quindi in violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 124/2017.
Sul punto il Collegio osserva che la giurisprudenza recente della Corte di Cassazione ha portato a ritenere che, anche nel periodo anteriore alla liberalizzazione del servizio di notifica a mezzo posta, realizzatasi con la Legge n. 124/2017, già a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 58/2011, le notifiche effettuate da agenti postali privati possano dirsi valide.
Tali conclusioni del Giudice di legittimità derivano dalla aggiornata interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 261/1999, conseguente alla modifica operata dal d. lgs. n. 58/2011, secondo cui;
“Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285...”.
La indicata soluzione interpretativa è ampiamente argomentata nella recentissima sentenza della
Corte di cassazione, Sez. V, del 20 luglio 2020, n. 15360.
Questo Collegio, precisando che non sussistono ragioni per discostarsi dagli insegnamenti del Supremo
Collegio, ritiene che la notificazione effettuata da licenziatario privato anche prima della efficacia della legge n. 124/2017 sia validamente realizzata qualora abbia ad oggetto atti diversi da quelli stricto sensu giudiziari, anche tributari, come nel caso in esame. Precisato quanto sopra circa la legittimità delle notifiche operate da Società_1, deve ora rilevarsi che tutte le notifiche in questione sono state effettuate con notifica diretta a mezzo del servizio postale, ex art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
Qualora sia stata utilizzata la forma di notificazione “semplificata”, come in fattispecie, alla spedizione dell'atto si applicano le norme relative al servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982.
Nello specifico, si riscontra la seguente documentazione:
per la cartella n. 29320160062802403000: notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c., con deposito presso la Casa
Comunale e spedizione della prescritta raccomandata;
per la cartella n. 29320170004526962000: notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c., con deposito presso la Casa
Comunale e spedizione della prescritta raccomandata;
per la cartella n. 29320180003504450000: notifica a mani dello stesso destinatario;
per la cartella n. 29320180015755378000: notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c., con deposito presso la Casa
Comunale e spedizione della prescritta raccomandata;
per la cartella n. 29320180023132306000: spedizione della raccomandata n. 61459116933-0 del 15/01/2019
e attestazione di lasciato avviso in data 27/02/2019.
Proprio in relazione all'ultima cartella indicata deve appena evidenziarsi che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il quale afferma che la SC produce solo la relativa “Interrogazione Cartella Post
Riforma”, in realtà SC deposita anche altra documentazione relativa alla notifica detta cartella, da cui emerge la conferma dei dati riportati nella Interrogazione.
Con riguardo alla notifica diretta la Suprema Corte ha statuito che:
“In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile).” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10131/2020);
“La notificazione a mezzo posta (nella specie di un accertamento tributario), qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione.” (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 6242/2017);
“In tema di riscossione delle imposte dirette, nell'ipotesi in cui una cartella esattoriale venga notificata ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e quindi con deposito presso la casa comunale, affissione alla porta del destinatario e invio della raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della tempestività dell'impugnazione della detta cartella, il "dies a quo" della decorrenza del termine deve essere individuato, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 14 gennaio 2010, n. 3 e l'ordinanza 25 febbraio 2011, n. 63, nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata.” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14316/2011).
Più recentemente la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che «In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'Banca_1, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.» (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 8895/2022).
Da quanto sopra ed esaminata la documentazione in atti, dalla quale si rileva che sono stati effettuati gli adempimenti richiamati nelle riportate decisioni, deve ritenersi che le cartelle sono state regolarmente notificate al contribuente e non impugnate nei termini di legge e, in conseguenza, tutte le eccezioni che avrebbero potuto essere avanzate avverso le stesse cartelle risultano non più proponibili con la impugnazione della successiva intimazione di pagamento, che può essere contestata solo per vizi propri.
Con riferimento alla eccezione di prescrizione delle sanzioni e degli interessi di cui alle cartelle di pagamento n. 29320160062802403000, notificata in data 06/04/2017, n. 29320170004526962000, notificata in data 20/11/2017 e n. 29320180003504450000, notificata in data 21/05/2019, il Collegio osserva che, a seguito di tali notifiche, anche la notifica della intimazione di pagamento n. 29320239005212925000, oggetto di impugnazione, è avvenuta nel pieno rispetto del termine stabilito dalla legge, tenuto anche conto delle proroghe dei termini di decadenza e di prescrizione, conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID.
Infatti, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni emergenziali COVID 19, deve rilevarsi che il termine di decadenza e/o prescrizione è stato oggetto delle sospensioni, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 68, comma 1 e comma 4-bis del D.L. 17-3-2020 n. 18 e dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 159/2015.
Quindi, poiché la notifica della intimazione di pagamento è stata effettuata in data 06/03/2024, deve concludersi che il termine quinquennale di prescrizione per sanzioni ed interessi non sia maturato.
In definitiva, il ricorso avverso le cartelle di pagamento in oggetto contenute nell'intimazione di pagamento n. 29320239005212925000, deve ritenersi infondato e, quindi, deve essere rigettato.
Con la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio in favore della parte resistente, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III - rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore dell'Agenzia delle Entrate–SC nella misura di € 750,00, oltre spese generali ed oneri accessori. Così deciso in Catania, nella Camera di
Consiglio del 17 dicembre 2025. Il Presidente rel./estensore dott. A. Matarazzo
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente e Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3786/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160062802403000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170004526962000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180003504450000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180015755378000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180023132306000 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4499/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate;
evidenzia altresì che per controdedurre non occorrono motivi aggiunti ma sono sufficienti memorie illustrative e in proposito richiama Cassazione già indicata in atti nonchè Ordinanza della Suprema Corte n.28247 del
24.10.25.
Nessuno è presente per l'Ag.entrate - SC.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato il 29/04/2024 con il servizio telematico CO NO ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-SC di Catania avverso e per l'annullamento delle cinque cartelle di pagamento sotto specificate (Atti prodromici) tutte contenute nell'intimazione di pagamento n.
29320239005212925000, notificata all'odierno ricorrente il 06/03/2024:
1) Cartella di Pagamento n. 29320160062802403000 per “IRAP ANNO IMPOSTA 2013”, oltre “Sanzioni, Interessi e Diritti di notifica”, per un totale complessivo di Euro 88,07 (DOC. 1 pag. 3);
2) Cartella di Pagamento n. 29320170004526962000 per “IRPEF e IVA - Adeguamento Studi di Settore – Addizionali Comunali e Regionali, ANNO IMPOSTA 2013”, oltre “Sanzioni, Interessi e Diritti di notifica”; e su Ruolo emesso da Camera di Commercio Catania – Ufficio diritto annuale per “Diritto Annuale Camera di Commercio, ANNO IMPOSTA 2014” oltre“Sanzioni, Interessi e Diritti di notifica” per un totale complessivo di Euro 4.949,33 (DOC. 1, pagg. 3 e 4);
3) Cartella di Pagamento n. 29320180003504450000 per “IRPEF e IVA - Adeguamento Studi di Settore – Addizionali Comunali e Regionali, ANNO IMPOSTA 2014”, oltre “Sanzioni, Interessi e Diritti di notifica”, per un totale complessivo di Euro 2.863,62 (DOC. 1 pagg. 4 e 5)
4) Cartella di Pagamento n. 29320180015755378000 per “IRPEF – Addizionali Comunali e Regionali e ANNO IMPOSTA 2015”, oltre “Sanzioni, Interessi e Diritti di notifica”, per un totale complessivo di Euro 9.307,77 (DOC. 1 pag. 5);
5) Cartella di Pagamento n. 29320180023132306000 per “IRAP ANNO IMPOSTA 2015”, oltre “Sanzioni, Interessi e Diritti di notifica”, per un totale complessivo di Euro 147,08 (DOC. 1 pag. 5).
In via preliminare sostiene la legittimità del ricorso cumulativo, evidenziando che si tratta di tasse e imposte, tutte di competenza della Giustizia Tributaria e che le cartelle sono tutte ATTI PRODROMICI contenuti nel medesimo provvedimento ovvero la “INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 29320239005212925/000”.
Sostiene che, a differenza di quanto portato dall'Intimazione di pagamento prodotta, le 5 cartelle di pagamento sopra specificate non sono mai state regolarmente notificate al ricorrente;
e che mai nessun altro atto successivamente alla presunta data di notifica delle dette 5 cartelle di pagamento -così come riportate nell'intimazione di pagamento prodotta- e precedentemente alla data di notifica dell'intimazione di pagamento in argomento è stato notificato al ricorrente;
che, dunque, l'Intimazione di pagamento n. 293 2023 90052129
25/000 è il primo e solo documento e/o atto da cui il ricorrente è venuto a giuridica conoscenza della presunta pretesa creditoria avanzata dalla resistente, pertanto, LO NO ha certamente diritto all'esame ed alla contestazione delle pretese impositive che con quest'atto si oppongono.
In diritto sostiene la inesistenza e/o nullità delle n. 5 cartelle di pagamento impugnate per inesistenza e/o nullità della rituale e tempestiva notifica delle medesime.
Con quest'atto il ricorrente impugna le cartelle di pagamento n. 29320160062802403000, n.
29320170004526962000, n. 29320180003504450000, n. 29320180015755378000 e n. 29320180023132306000 perché l'Agente della SC NON HA MAI provveduto a notificarle.
In via subordinata, nel caso non temuto in cui la resistente Agenzia Delle Entrate SC dovesse dimostrare la perfetta e/o regolare notifica delle cartelle di pagamento impugnate, eccepisce la prescrizione delle sanzioni e degli interessi di cui alle cartelle di pagamento n. 29320160062802403000, n.
29320170004526962000 e n. 29320180003504450000 poiché dalla data di rispettiva notifica di ciascuna di esse alla data di notifica del primo e solo documento e/o atto successivo alle dette cartelle, ovvero l'
“Intimazione di pagamento n. 29320239005212925/000” (6.03.2024) è trascorso il termine di prescrizione quinquennale entro il quale avrebbe dovuto essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi di cui alle tre cartelle sopra specificate.
Chiede, in via principale, di dichiarare la nullità e/o annullabilità delle 5 cartelle di pagamento impugnate;
in via subordinata, di dichiarare la nullità e/o annullabilità delle sanzioni e degli interessi di cui a ciascuna delle tre cartelle di pagamento per il decorso del termine di prescrizione quinquennale entro il quale avrebbe dovuto essere fatta vale la relativa obbligazione tributaria.
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento da distrarsi in favore del procuratore sottoscritto.
L'Agenzia delle Entrate–SC, rappresentata e difesa come in atti, si costituisce in giudizio, con deposito delle proprie controdeduzioni in data 25/06/2024.
Sostiene che il ricorso è inammissibile e comunque dovrà essere rigettato posto che l'intimazione di pagamento non presenta (e comunque non v'è contestazione) vizi propri per cui la detta intimazione potrebbe trovare annullamento o essere dichiarata inefficace. Le cartelle di pagamento presupposte ed impugnate cumulativamente quale atto presupposto dell'intimazione, risultano tutte essere state regolarmente notificate al contribuente nei modi di legge.
Nessuna di dette cartelle è stata tempestivamente impugnata.
Si producono a tal fine:
1) Prova notifica cartella 29320160062802403000;
2) Prova notifica cartella 29320170004526962000;
3) Prova notifica cartella 29320180003504450000;
4) Prova notifica cartella 29320180015755378000;
5) Prova notifica cartella 29320180023132306000;
6) Prova notifica intimazione di pagamento n. 29320239005212925000;
7) Prova notifica intimazione di pagamento n. 29320239016314289000.
Chiede di dichiarare inammissibile il ricorso o comunque rigettare lo stesso.
Parte ricorrente in data 26/11/2025 deposita memorie illustrative. Sostiene la inesistenza e/o inammissibilità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della costituzione in giudizio dell'Agenzia Delle Entrate SC perché avvenuta per il tramite di avvocato del Libero Foro in violazione del novellato art. 11 del D.Lgs. n. 546/1992.
L'Agenzia Delle Entrate SC deve stare in giudizio o in persona dell'organo che ne ha la rappresentanza legale o in persona di uno o più suoi dipendenti all'uopo delegati dallo stesso organo o a mezzo dell'Avvocatura dello Stato A MENO CHE -CON DELIBERA MOTIVATA, DI CUI PERO' NEL GIUDIZIO
CHE CI OCCUPA NON C'E' TRACCIA E/O PRODUZIONE- il detto ENTE dimostri la necessità di una deroga rispetto al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato.
Sussiste il vizio della rappresentanza processuale avanti i giudici tributari di merito delle Amministrazioni fiscali tra le quali anche Agenzia Delle Entrate SC, se queste NON STANNO in giudizio con chi sovraintende la struttura oppure con funzionario o soggetto dello stesso organo titolato alla difesa e alla rappresentanza dell'Ente amministrativo ovvero per il tramite dell'Avvocatura dello Stato.
Nel merito contesta tutte le notifiche, come documentate dalla parte resistente ed insiste per l'annullamento delle cartelle.
Ribadisce la eccezione di prescrizione delle sanzioni e degli interessi di cui alle cartelle di pagamento n.
29320160062802403000, n. 29320170004526962000 e n. 29320180003504450000.
Insiste sulle richieste.
Alla pubblica udienza del giorno 17 dicembre 2025 viene trattata la controversia.
Il collegio procede all'esame degli atti del fascicolo.
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate;
evidenzia altresì che per controdedurre non occorrono motivi aggiunti ma sono sufficienti memorie illustrative e in proposito richiama Cassazione già indicata in atti nonché Ordinanza della Suprema Corte n. 28247 del
24.10.25.
Nessuno è presente per l'Agenzia Entrate - SC.
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui il contribuente impugna le sopra indicate cartelle di pagamento, contenute nella intimazione di pagamento n. 29320239005212925000, eccependo che le stesse non siano state mai regolarmente notificate e chiedendo di annullare gli atti impugnati.
La resistente Agenzia delle Entrate-SC contesta i motivi del ricorso e ne chiede il rigetto.
Questa Corte in via preliminare procede all'esame della eccezione di violazione del novellato art. 11 del D.
Lgs. n. 546/1992 avanzata dal ricorrente con le memorie illustrative relativamente alla costituzione dell'Agente della SC.
Come visto, il ricorrente eccepisce la illegittimità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate-SC perché avvenuta tramite avvocato del Libero Foro.
Osserva la Corte che la eccezione risulta del tutto infondata, come emerge dalla costante indicazione interpretativa della Corte di Cassazione, la quale, con recente decisione, ha statuito che «In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - SC si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso.» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 28199/2024).
La stessa Suprema Corte con altra decisione ha precisato che «Il protocollo del 22 giugno 2017 prevede che il patrocinio di Agenzia delle entrate-SC davanti alla Corte di cassazione sia convenzionalmente affidato all'Avvocatura Generale dello Stato, salvo il caso di conflitto di interessi o dichiarazione di indisponibilità, a meno che non intervenga un'apposita delibera motivata dell'ente ai sensi dell'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933; al di fuori di dette ipotesi, la procura rilasciata dall'Agenzia ad un avvocato del libero foro deve ritenersi invalida e - poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale - tale invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità.» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 6931/2023).
Da quanto sopra risulta che la costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate-SC tramite avvocato del Libero Foro è pienamente legittima, senza che occorra alcuna apposita delibera, stante che nella citata convenzione le indicate Agenzie sono esentate dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria.
Nel merito, il Collegio procede all'esame della documentazione riguardante la notifica degli atti, come depositata dalla parte resistente, nonché alle eccezioni avanzate in proposito dal ricorrente.
Sulla notifica delle cinque cartelle di pagamento parte ricorrente eccepisce la inesistenza giuridica della notifica in quanto effettuata a mezzo posta privata Società_1, operatore privato che non possiede i requisiti per la effettuazione della notifica in argomento, quindi in violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 124/2017.
Sul punto il Collegio osserva che la giurisprudenza recente della Corte di Cassazione ha portato a ritenere che, anche nel periodo anteriore alla liberalizzazione del servizio di notifica a mezzo posta, realizzatasi con la Legge n. 124/2017, già a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 58/2011, le notifiche effettuate da agenti postali privati possano dirsi valide.
Tali conclusioni del Giudice di legittimità derivano dalla aggiornata interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 261/1999, conseguente alla modifica operata dal d. lgs. n. 58/2011, secondo cui;
“Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285...”.
La indicata soluzione interpretativa è ampiamente argomentata nella recentissima sentenza della
Corte di cassazione, Sez. V, del 20 luglio 2020, n. 15360.
Questo Collegio, precisando che non sussistono ragioni per discostarsi dagli insegnamenti del Supremo
Collegio, ritiene che la notificazione effettuata da licenziatario privato anche prima della efficacia della legge n. 124/2017 sia validamente realizzata qualora abbia ad oggetto atti diversi da quelli stricto sensu giudiziari, anche tributari, come nel caso in esame. Precisato quanto sopra circa la legittimità delle notifiche operate da Società_1, deve ora rilevarsi che tutte le notifiche in questione sono state effettuate con notifica diretta a mezzo del servizio postale, ex art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
Qualora sia stata utilizzata la forma di notificazione “semplificata”, come in fattispecie, alla spedizione dell'atto si applicano le norme relative al servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982.
Nello specifico, si riscontra la seguente documentazione:
per la cartella n. 29320160062802403000: notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c., con deposito presso la Casa
Comunale e spedizione della prescritta raccomandata;
per la cartella n. 29320170004526962000: notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c., con deposito presso la Casa
Comunale e spedizione della prescritta raccomandata;
per la cartella n. 29320180003504450000: notifica a mani dello stesso destinatario;
per la cartella n. 29320180015755378000: notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c., con deposito presso la Casa
Comunale e spedizione della prescritta raccomandata;
per la cartella n. 29320180023132306000: spedizione della raccomandata n. 61459116933-0 del 15/01/2019
e attestazione di lasciato avviso in data 27/02/2019.
Proprio in relazione all'ultima cartella indicata deve appena evidenziarsi che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il quale afferma che la SC produce solo la relativa “Interrogazione Cartella Post
Riforma”, in realtà SC deposita anche altra documentazione relativa alla notifica detta cartella, da cui emerge la conferma dei dati riportati nella Interrogazione.
Con riguardo alla notifica diretta la Suprema Corte ha statuito che:
“In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile).” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10131/2020);
“La notificazione a mezzo posta (nella specie di un accertamento tributario), qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione.” (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 6242/2017);
“In tema di riscossione delle imposte dirette, nell'ipotesi in cui una cartella esattoriale venga notificata ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e quindi con deposito presso la casa comunale, affissione alla porta del destinatario e invio della raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della tempestività dell'impugnazione della detta cartella, il "dies a quo" della decorrenza del termine deve essere individuato, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 14 gennaio 2010, n. 3 e l'ordinanza 25 febbraio 2011, n. 63, nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata.” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14316/2011).
Più recentemente la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che «In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'Banca_1, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.» (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 8895/2022).
Da quanto sopra ed esaminata la documentazione in atti, dalla quale si rileva che sono stati effettuati gli adempimenti richiamati nelle riportate decisioni, deve ritenersi che le cartelle sono state regolarmente notificate al contribuente e non impugnate nei termini di legge e, in conseguenza, tutte le eccezioni che avrebbero potuto essere avanzate avverso le stesse cartelle risultano non più proponibili con la impugnazione della successiva intimazione di pagamento, che può essere contestata solo per vizi propri.
Con riferimento alla eccezione di prescrizione delle sanzioni e degli interessi di cui alle cartelle di pagamento n. 29320160062802403000, notificata in data 06/04/2017, n. 29320170004526962000, notificata in data 20/11/2017 e n. 29320180003504450000, notificata in data 21/05/2019, il Collegio osserva che, a seguito di tali notifiche, anche la notifica della intimazione di pagamento n. 29320239005212925000, oggetto di impugnazione, è avvenuta nel pieno rispetto del termine stabilito dalla legge, tenuto anche conto delle proroghe dei termini di decadenza e di prescrizione, conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID.
Infatti, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni emergenziali COVID 19, deve rilevarsi che il termine di decadenza e/o prescrizione è stato oggetto delle sospensioni, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 68, comma 1 e comma 4-bis del D.L. 17-3-2020 n. 18 e dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 159/2015.
Quindi, poiché la notifica della intimazione di pagamento è stata effettuata in data 06/03/2024, deve concludersi che il termine quinquennale di prescrizione per sanzioni ed interessi non sia maturato.
In definitiva, il ricorso avverso le cartelle di pagamento in oggetto contenute nell'intimazione di pagamento n. 29320239005212925000, deve ritenersi infondato e, quindi, deve essere rigettato.
Con la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio in favore della parte resistente, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III - rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore dell'Agenzia delle Entrate–SC nella misura di € 750,00, oltre spese generali ed oneri accessori. Così deciso in Catania, nella Camera di
Consiglio del 17 dicembre 2025. Il Presidente rel./estensore dott. A. Matarazzo