Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 183
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza/Nullità notifica cartelle di pagamento

    La Corte ritiene che le notifiche, anche se effettuate da operatori privati prima della Legge 124/2017, siano valide. Le notifiche sono state effettuate secondo le modalità previste dalla legge, con deposito presso la Casa Comunale e spedizione di raccomandata, o notifica a mani del destinatario. Pertanto, le cartelle sono state regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge.

  • Rigettato
    Prescrizione sanzioni e interessi

    La Corte rileva che, anche considerando le date di notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento, il termine di prescrizione quinquennale non è maturato, tenuto conto anche delle sospensioni dei termini dovute all'emergenza COVID-19.

  • Rigettato
    Violazione art. 11 D.Lgs. 546/1992

    La Corte ritiene l'eccezione infondata, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-SC si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni, ma per il contenzioso tributario sono esentate dal ricorso alla difesa erariale, potendo ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro senza necessità di apposita delibera.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 183
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 183
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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