Decreto presidenziale 31 marzo 2025
Decreto presidenziale 11 aprile 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 26/06/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01437/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00012/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2025, proposto da WWF Sicilia Nord Occidentale ODV ETS, LiberAmbiente ODV, Associazione per la Difesa del Territorio e del Mare di Isola e Capaci, Sirenetta Holidays S.r.l., Asd Isola del Vento, Associazione NT Sicilia APS - ETS, Liberacqua Onlus, Arl L’Ombelico del Mondo Soc. Coop., ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Giustiniano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , Commissario Straordinario Unico per la Depurazione di cui al DPCM 07.08.2023, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
Comune di Isola delle Femmine, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Tinè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia (interveniente ad adiuvandum );
per l'annullamento:
- del decreto assessoriale n. 333 del 18.10.2024, avente ad oggetto il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) per la realizzazione del “ Progetto di Collettamento dei reflui dei comuni di SI e IS e dell’abitato a ovest di Villagrazia di AR, all’impianto consortile di AR, potenziamento dell’impianto e ripristino del sistema di allontanamento a mare ”, proposto dal Commissario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane nominato con D.P.C.M. del 7 agosto 2023;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e del Commissario Straordinario Unico per la Depurazione di cui al DPCM del 7 agosto 2023;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum del Comune di Isola delle Femmine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti agiscono per l’annullamento del decreto assessoriale n. 333 del 18.10.2024, con cui l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, all’esito della prescritta conferenza di servizi e previa acquisizione del parere n. 19 del 31.01.2024 della Commissione Tecnica Specialistica ha rilasciato, ex art. 27- bis del Decreto legislativo n. 152/2006, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) per la realizzazione del “ Progetto di Collettamento dei reflui dei comuni di SI e IS e dell’abitato a ovest di Villagrazia di AR, all’impianto consortile di AR, potenziamento dell’impianto e ripristino del sistema di allontanamento a mare ”, proposto dal Commissario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane nominato con D.P.C.M. del 7 agosto 2023.
L’avversato progetto attiene all’adeguamento ed all’estensione della rete fognaria del comprensorio dei Comuni di SI, IS e dell'abitato ad ovest di Villagrazia di AR, con l'esecuzione di tutte le opere civili, idrauliche ed elettromeccaniche funzionali al convogliamento dei reflui urbani prodotti verso l'esistente impianto di depurazione consortile di AR, al fine del superamento della procedura di infrazione comunitaria n. 2009/2034, conseguente alla mancata conformità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane alle disposizioni della Direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991.
2. Il ricorso, notificato il 19 dicembre 2024 e depositato il 3 gennaio 2025, è affidato alle seguenti censure:
“ 1) Funzioni del PAUR. Violazione del testo unico ambientale. Mancanza dei titoli necessari.
2) Violazione della direttiva 1991/271 U.E. sulle acque reflue urbane. Violazione dell'art 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla l. 27 febbraio 2017, n. 18, “interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del mezzogiorno” (non avendo eseguito quanto previsto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 19 luglio 2012 (causa c- 565/ 10) e il 10 aprile 2014 (causa c-85/13) e per il mancato completamento della rete fognaria dei comuni sotto procedura di infrazione). Eccesso di potere.
2.2 Violazione della direttiva 91/271/CEE Trattamento delle acque reflue urbane e del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2020/471 del 25 maggio 2020. Violazione della legge 22 marzo 2022 n. 4 "Norme in materia di riutilizzo delle acque reflue urbane. Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20". Violazione del D.L. 14 aprile 2023, n. 39 “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”.
3) Violazione del decreto 26 aprile 2017, n. 243. Violazione della legge 14 giugno 2019 n. 55. Violazione dell'art. 19 comma 5 del D.lgs. 152/06 per avere sviluppato soluzioni in difformità del piano di tutela delle acque senza avere esperito alcuna procedura atta ad ottenere la modifica dello stesso mediante la VAS. Eccesso di potere. Difetto di motivazione.
4. Violazioni dell’art. 6, 22 del D.lgs. 152/06 - Della Direttiva 2014/52/UE e Direttiva VAS 2001/42/CE.
4.1 Violazione dell’art 6 del D.lgs. 152/06.
5) Effetti sull’ambiente.
6) Ulteriori profili di nullità e annullabilità. Violazione del principio DNSH. Violazione del principio di precauzione. Inadeguatezza del S.I.A.”
2.1. Con il primo motivo di ricorso è contestato il mancato coinvolgimento dei Consigli Comunali dei Comuni interessati nell’adozione delle varianti ai rispettivi PRG, conseguenti al progetto di collettamento approvato. Sotto diverso profilo è censurata la natura di soggetto “attuatore” e non “pianificatore” del Commissario Straordinario Unico per la depurazione nominato con il D.P.C.M. del 7 agosto 2023. Ancora, secondo parte ricorrente, il progetto all’esame in realtà accorpa tre distinti progetti concernenti tre diversi agglomerati, pertanto assumerebbe la natura di “piano” e avrebbe dovuto essere sottoposto a VAS e non a VIA.
2.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione della Direttiva 1991/271 U.E. sulle acque reflue urbane, alla luce delle procedure di infrazione in base alla stessa in passato avviate a carico dell’Italia per i territori compresi nel progetto per cui è causa, imputandosi al Commissario straordinario di non aver proceduto separatamente per ciascuno dei predetti territori, ed invocando la mancata valorizzazione del depuratore consortile sito nel Comune di AR, ai fini del trattamento secondario imposto dalla Direttiva. È denunziata altresì la violazione dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 243/2016, istitutivo della figura del Commissario Unico, laddove prevede che allo stesso siano attribuiti esclusivamente compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e non funzioni di programmazione, pianificazione ed identificazione di nuovi agglomerati.
Sotto diverso profilo parte ricorrente lamenta poi la mancata attuazione dell’obbligo di garantire un sistema di riutilizzo delle acque reflue ai Comuni di AR, IS, Capaci e SI e la carenza, sotto questo specifico profilo, del Parere Istruttorio Conclusivo n. 19/2024, adottato dalla competente Commissione Tecnica Specialistica.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si contesta la violazione dei compiti posti a carico del Commissario straordinario che, a detta dei ricorrenti, avrebbe dovuto limitarsi ad “attuare” nel minor tempo possibile gli interventi già programmati necessari per far venir meno le carenze oggetto delle diverse procedure di infrazione comunitaria.
In sostanza, secondo la parte ricorrente, la predisposizione di un nuovo progetto, con accorpamento dei diversi ambiti territoriali coinvolti, avrebbe trasceso i limiti del mandato commissariale, con riferimento alla creazione di un nuovo agglomerato (AR-IS-SI) ed alla realizzazione di un nuovo progetto, in luogo del completamento dell'iter di adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia Europea. Il nuovo progetto, inoltre, sarebbe in contrasto con l’Accordo quadro Stato-Regione siglato all’esito dell’Ordinanza commissariale del 16.09.2003, che contemplava un intervento autonomo per il Comune di IS.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione del Codice dell’Ambiente e delle Direttive 2014/52 UE e 2001/42 CE, per la mancata sottoposizione del progetto in questa sede avversato a Valutazione Ambientale Strategica e per la mancata valutazione di possibili alternative, anche sotto il profilo della mancata valorizzazione dei progetti previsti per IS e AR nel Piano di Tutela delle Acque e dell’impianto esistente di AR.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso, si contesta il merito del progetto autorizzato, in quanto asseritamente comportante un peggioramento del corpo idrico del torrente RI (con riguardo alle opere previste per i Comuni di SI e di IS), mentre il previsto collettamento delle acque dell’ambito di Castellammare del Golfo verso il bacino di AR, per un verso, non sarebbe compatibile con il Piano di Tutela delle Acque e il Piano degli assetti idrogeologici e, per altro verso, potrebbe aggravare i fenomeni di salinizzazione conseguenti alla siccità.
2.6. Con il sesto motivo di ricorso si lamentano presunte carenze dello studio di impatto ambientale posto a base della VIA e si afferma altresì che il predetto studio sarebbe stato redatto da tecnici privi dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, facendosi a tal fine riferimento ad attività di competenza dei chimici. Per altro verso è contestata la violazione del principio del DNSH (relativo alle valutazioni che i soggetti attuatori sono chiamati a svolgere anche in itinere ed ex post ), e la violazione del principio di precauzione, di cui all'art. 301, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006, in ragione della probabile compromissione dell'assetto idrografico ed idrogeologico del territorio nonché della lesione del diritto alla salute ed alla tutela ambientale conseguente alla realizzazione dell'impianto di collettamento oggetto del P.A.U.R.
2.7. Ponendosi infine l’accento sul danno erariale potenzialmente derivante dalla prosecuzione del progetto, parte ricorrente formula istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 del T.F.U.E. sulle seguenti questioni di asserita incompatibilità del progetto e del procedimento:
1) se l’insieme di diversi progetti, ognuno dotati di possibile autonoma ed indipendente realizzazione, integrino nel caso di contemporanea previsione ed esecuzione la nozione di Piano, e se essi interferendo e modificando piani già adottati implichino l’applicazione della VAS;
2) se è conforme al diritto comunitario, ed in particolare all’art. 9 della Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, la circostanza che l’Amministrazione competente non esprima la propria decisione sulla VIA prima che essa venga definitamente adottata, impedendo in tal modo le osservazioni sul parere del CTS;
3) se è conforme al diritto comunitario che la composizione di una CTS sia fatta da soggetti privi delle competenze specifiche inerenti la valutazione e l’identificazione di sostanze chimiche ed il loro impatto sull’ambiente e la salute.
3. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ed il Commissario Unico per la depurazione.
In data 10 aprile 2025 si è costituito in giudizio con atto di intervento ad adiuvandum il Comune di Isola delle Femmine, chiedendo l’accoglimento del ricorso introduttivo e articolando ulteriori censure così rubricate:
“ I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, II comma, D.L. n. 243/2016, dell'art. 4septies, I e III comma, D.L. 32/2019, dell'art. 2, I comma, D.P.C.M. del 26.04.2017, dell'art. 3, I comma, D.P.C.M. del 07.08.2023 – Difetto assoluto di attribuzione – Incompetenza assoluta – Nullità ex art. 21septies L. 241/1990.
II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, I comma, Direttiva 91/271/CEE – Eccesso di potere – Sviamento di potere – Difetto di istruttoria.
III. Violazione dell'art 22, III comma, lett. d), D.lgs. 152/2006 – Difetto di istruttoria – Irragionevolezza/Illogicità manifesta ”
4. Con memoria dell’11 aprile 2025 le resistenti Amministrazioni hanno chiesto il rigetto del ricorso e, con successiva memoria del 15 aprile 2025, nel chiedere il rigetto anche delle doglianze articolate dal Comune di Isola delle Femmine, hanno eccepito l’inammissibilità dell’intervento proposto.
Con successive memorie del 19 e del 30 aprile 2025, parte ricorrente ha replicato alle eccezioni ed alle difese delle resistenti Amministrazioni, contestando altresì che il Commissario avrebbe violato le disposizioni di cui all’art. 14 ter del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito in legge 2 febbraio 2024, n. 11 ed insistendo per l’accoglimento del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 22 maggio 2025, nel corso della quale il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3 del codice del processo amministrativo ha rilevato l’inammissibilità della censura con cui parte ricorrente ha denunziato la violazione dell'art. 14 ter del D.L. n. 181/2023, articolata solo con la memoria conclusionale; la difesa erariale ha invece eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione della VIA di cui al decreto assessoriale 94/2024 GAB e la mancanza di legittimazione attiva dei ricorrenti diversi da WWF e NT.
5. In via preliminare, come rilevato nel corso della discussione pubblica, dev’essere dichiarata inammissibile la doglianza con cui parte ricorrente ha contestato che il Commissario avrebbe violato le disposizioni di cui all’art. 14 ter del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito in legge 2 febbraio 2024, n. 11, tale censura è stata infatti articolata soltanto con la memoria conclusionale, non notificata alle resistenti Amministrazioni ed in evidente violazione del termine di decadenza.
5.1. Deve poi essere respinta l’eccezione con cui la difesa delle resistenti Amministrazioni ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in ragione della mancata impugnazione della VIA di cui al decreto assessoriale 94/2024 GAB del 7 marzo 2024.
Sul punto il Collegio non rileva ragioni per discostarsi da quanto recentemente deciso in analoghe circostanze in cui, pur prendendo atto “ dell’orientamento recentemente assunto dal Consiglio di Stato in merito alla necessità di una previa impugnazione della V.I.A. e dell’A.I.A. per contestare anche il provvedimento di P.A.U.R. (Cons. St., sez. IV, 11 giugno 2024, n. 5241) ”, si è tuttavia rilevato che “…la tesi secondo cui sarebbe necessaria sempre e comunque la tempestiva impugnazione di un provvedimento di V.I.A. reso nell’ambito di un P.A.U.R. consentirebbe di addivenire all’illogica conclusione per cui dovrebbe necessariamente impugnarsi immediatamente (a pena di decadenza) un provvedimento pacificamente inefficace e, in quanto tale, improduttivo di effetti” (TAR Palermo, sez. II, 29 gennaio 2025, n. 244).
In sostanza, “ Non convince pertanto la conclusione per cui – nell’ambito di un procedimento sfociante in un P.A.U.R. – sarebbe sempre e comunque necessario impugnare tempestivamente il provvedimento di V.I.A. (che è pacificamente inefficace in tale sede). Ciò, a ben vedere, si tradurrebbe, in caso di mancato rilascio del P.A.U.R., in uno spreco di attività giurisdizionale che ben si sarebbe potuto evitare attendendo l’esito del procedimento in questione. Di talché la conclusione della necessità di un’immediata impugnazione della V.I.A. in simili fattispecie si pone in aperta frizione con la necessità di un’oculata gestione della risorsa “giustizia”, per sua natura limitata (cfr. Cons. St., Ad. Pl. n. 5/2015; più di recente, TAR Lombardia, sez. II, 3 luglio 2020, n. 1278 e giurisprudenza ivi richiamata)” (TAR Palermo n. 244/2025 cit.).
6. Il Collegio reputa invece fondata l’eccezione di inammissibilità dell’intervento nel presente giudizio del Comune di Isola delle Femmine, pure dedotta dalla difesa erariale.
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che è inammissibile l’intervento ad adiuvandum proposto nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l’interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all’impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che però deve essere azionato mediante la proposizione di un ricorso principale entro il termine di decadenza fissato dalla legge (cfr. in termini, Consiglio di Stato, Sez. II, 4 gennaio 2021, n. 105; TAR Milano, 25 gennaio 2021, n. 224 e, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, 4 aprile 2023, n. 3442).
Alla luce di tale orientamento, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, si deve concludere nel senso della inammissibilità dell’intervento proposto nel presente giudizio dal Comune di Isola delle Femmine, che vantava un interesse diretto all'impugnazione del decreto assessoriale n. 333 del 18 ottobre 2024, ed avrebbe dovuto perciò tempestivamente provvedere ad impugnarlo.
7. Tanto premesso, in ragione della complessiva infondatezza del mezzo di tutela all’esame, il Collegio reputa di poter prescindere dall’esame dell’ulteriore eccezione con cui è stata contestata la legittimazione attiva dei ricorrenti diversi da WWF e NT.
8. Con il primo motivo di ricorso, come detto, parte ricorrente lamenta la mancata acquisizione della VAS sul progetto avversato ed il mancato coinvolgimento dei Consigli Comunali dei Comuni interessati sulle varianti ai rispettivi PRG conseguenti all’approvazione del progetto avversato.
La doglianza è infondata, per un verso, atteso che, come documentato dalla difesa erariale, il progetto per cui è causa è stato integrato nel Piano d’Ambito dei Comuni ricadenti nel territorio dell’ATO 1 di Palermo, il quale è stato assoggettato alla procedura di VAS prevista degli artt. 14 e 15 del T.U.A., che è stata definita con parere favorevole dell’Assessorato Territorio e Ambiente rilasciato con decreto assessoriale n. 112/GAB dell’11 marzo 2024, giusto parere favorevole della CTS n. 657 dell’1 dicembre 2023 (cfr. allegati 001, 002 e 003 del deposito documentale dell’Amministrazione regionale del 9 aprile 2025). Il Piano d’Ambito è stato poi approvato dall’ATI con la Deliberazione n. 6 del 16.05.2024.
8.1. Le ulteriori doglianze concernenti la violazione dei principi in materia di pianificazione urbanistica vanno respinte in considerazione dei poteri attribuiti al Commissario Straordinario dall’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116. La citata disposizione, ai commi 5 e 6, stabilisce, infatti, che “ il commissario di Governo è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea . 6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale…”.
In somma sintesi la doglianza è infondata, atteso che l’approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario Unico comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale delle Amministrazioni coinvolte.
9. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione della Direttiva 1991/271 U.E. sulle acque reflue urbane e delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di Giustizia a carico dell’Italia, conseguenti alle procedure di infrazione avviate in seguito alla direttiva citata; la violazione dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 243/2016, istitutivo della figura del Commissario Unico, laddove prevede che allo stesso siano attribuiti esclusivamente compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi, ma non funzioni di programmazione e pianificazione e la mancata attuazione dell’obbligo di garantire un sistema di riutilizzo delle acque reflue.
Con il terzo motivo, che per la sua connessione logica con il secondo può essere trattato congiuntamente a questo ultimo, parte ricorrente sostiene invece che il Commissario avrebbe trasceso i limiti del suo mandato.
Tutte queste doglianze, per altro in parte anticipate dalla ricorrente anche con il primo motivo di ricorso, sono infondate.
9.1. Dalla piana lettura dell’art. 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2017, n. 18, si rileva agevolmente che al Commissario Unico sono attribuiti “ compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ”, venendo in rilievo quindi una misura di carattere straordinario, che il legislatore stesso ha reputato necessaria e indefettibile (“ entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto … è nominato un unico Commissario straordinario del Governo ”), per “ garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea…evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ”.
Il Commissario Straordinario è dunque nominato in base a una norma di carattere eccezionale, adottata per rispondere all’esigenza di risolvere le problematiche rilevate dalle procedure d’infrazione comunitaria, evitare l’aggravamento di tali procedure e, soprattutto, di effettuare il più celermente possibile i necessari interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne, non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 243/2016.
In correlazione ai compiti affidati, il Legislatore ha attribuito all’organo commissariale la possibilità di esperire ogni iniziativa necessaria a scongiurare l’aggravamento delle procedure di infrazione ed a garantire l’adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia.
La tesi dei ricorrenti è invece, in somma sintesi, che il Commissario sarebbe privo di poteri di pianificazione e dotato solo di poteri attuativi.
La prospettazione non convince.
L’art. 3, primo comma, del DPCM 7 agosto 2023, con cui è stato da ultimo nominato il Commissario Unico, espressamente evidenzia che egli “ effettua gli interventi necessari sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue in relazione agli agglomerati oggetto delle condanne di cui alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea ”. Già dalla lettura di questa disposizione appare evidente come il decisore politico abbia inteso affidare alla struttura commissariale tutte le attività connesse e/o necessarie per il superamento dell’infrazione comunitaria.
Specificamente riferito alle attività di progettazione è poi l’art. 2, comma 8, del DL n. 243/2016, a mente del quale “…il Commissario unico predispone un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione…”. La norma citata è stata sostanzialmente riprodotta dall’art. 3, comma 4, del citato DPCM 7 agosto 2023 e vincola la struttura commissariale alla creazione di un sistema di qualificazione dei progettisti, che non avrebbe avuto ragione di essere previsto ove tale struttura, come erroneamente sostenuto dai ricorrenti, fosse effettivamente priva di poteri di pianificazione.
Il Collegio reputa però tranciante, in ordine ai contestati poteri di pianificazione della struttura commissariale, l’art. 7 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2014, n. 164.
La disposizione in parola, al comma 7, penultimo periodo, stabilisce che “ I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014 ”.
La norma, in sostanza, prevede che i Commissari nominati per il superamento delle procedure di infrazione, o dei provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, esercitino i medesimi poteri concessi ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico con l’art. 10 del DL n. 91/2014 che, a propria volta, al comma 4, senza possibilità di fraintendimento, contempla espressamente le attività di pianificazione degli interventi stabilendo che “ Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il commissario di Governo può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti ”
In conclusione alla luce dei dati normativi esposti la censura all’esame deve essere respinta.
9.2. Sono infondate anche le doglianze, articolate con il terzo motivo, con cui parte ricorrente denunzia che il Commissario prevedendo un nuovo agglomerato (AR-IS-SI) e dando vita ad un nuovo progetto, in luogo del completamento dei singoli progetti precedenti, avrebbe trasceso i limiti del suo mandato.
Anche a non considerare che la nuova perimetrazione degli agglomerati territoriali preesistenti e la conseguente rimodulazione del sistema di smaltimento dei reflui fognari rientrano nel novero delle misure legittimamente adottabili dalla struttura commissariale per porre rimedio alle procedure di infrazione comunitaria, il Collegio osserva che il nuovo agglomerato (comprendente AR, SI e IS) era stato già previsto con il Piano d’Ambito definitivamente approvato con la delibera n. 6 del 16 maggio 2024, che non risulta essere stata tempestivamente impugnata e che pure prevedeva il progetto in questa sede avversato.
9.3. Quanto invece alla doglianza con cui parte ricorrente si duole della mancata attuazione dell’obbligo di garantire un sistema di riutilizzo delle acque reflue, il Collegio ne rileva l’infondatezza avendo la resistente Amministrazione documentato che, in effetti, l’impianto consortile di contrada Ciachea a AR è dotato di una linea di affinamento per il trattamento dei reflui, volto al riutilizzo della risorsa idrica, e che per tale impianto di depurazione è stato previsto un profondo intervento di ammodernamento che garantirà la possibilità di riutilizzare la risorsa depurata.
Cionondimeno non può non concordarsi con la difesa erariale che, al riguardo, rileva che la realizzazione degli interventi volti all’implementazione delle infrastrutture necessarie al riuso e l’individuazione dei futuri utilizzatori delle risorse idriche depurate esula dallo specifico mandato di risolvere la procedura d’infrazione comunitaria. In sostanza, la doglianza è fuori fuoco atteso che le predette infrazioni comunitarie non attengono al mancato riuso delle acque.
10. Per le ragioni già esposte al paragrafo 8 va respinta la censura (di cui al quarto motivo) con cui parte ricorrente denunzia la mancata sottoposizione alla VAS del progetto in questa sede avversato; mentre la contestazione (pure dedotta con il quarto motivo) con cui parte ricorrente si duole della mancata valutazione di possibili alternative, anche sotto il profilo della mancata valorizzazione dei progetti previsti per IS e AR nel Piano di Tutela delle Acque, oltreché smentita dalla documentazione istruttoria in atti, è infondata sulla scorta di quanto già esposto al paragrafo 9.2.
11. Non colgono nel segno neanche le doglianze di cui al quinto motivo di ricorso con cui, come detto, si contesta il merito del progetto autorizzato che determinerebbe un peggioramento del corpo idrico del torrente RI, mentre il collettamento delle acque dell’ambito di Castellammare del Golfo verso il bacino di AR non sarebbe compatibile con il Piano di Tutela delle Acque e il Piano degli assetti idrogeologici.
Le doglianze all’esame sono infondate poiché collidono con i noti limiti che perimetrano la impugnabilità di valutazioni connotate da discrezionalità tecnica, che sfuggono ad un sindacato giurisdizionale nel merito, essendo invece ammesso il sindacato di legittimità del Giudice amministrativo nelle sole ipotesi, non ricorrenti nella fattispecie, di manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità delle valutazioni nonché per travisamento di fatto o errore procedurale commesso nella formulazione di queste.
Anche a non considerare quanto detto, va rilevato che le rilevate criticità erano state tutte prese in considerazione dalla Commissione Tecnica Specialistica nel corso dell’istruttoria, poi definita con il parere conclusivo favorevole n. 19/2024 prodromico al rilascio della VIA sul progetto per cui è causa, e che tale parere era stato (tra l’altro) condizionato all’acquisizione del parere di compatibilità idraulica favorevole, poi in effetti rilasciato dall’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, con nota prot. 3690 del 15 febbraio 2024 (allegato 001 del deposito originale pag. 53).
12. Sono da ultimo infondate anche le censure di cui al sesto motivo di ricorso.
12.1. La censura con cui parte ricorrente lamenta il mancato possesso dei necessari requisiti tecnico professionali in capo al funzionario che ha predisposto lo Studio di impatto ambientale ed in capo ai componenti della CTS è manifestamente infondata atteso che, come rilevato dalla difesa erariale, nessuna disposizione limita, ai soli chimici e fisici la redazione degli studi di impatto ambientale e che, per altro, nessuna prova la ricorrente ha addotto a sostegno della doglianza all’esame.
12.2. Quanto alla denunziata violazione del principio DNSH, va premesso che il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “ non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “ Do No Significant Harm ” (DNSH appunto), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. In particolare, il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento UE e del Consiglio del 12.2.2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, prevede all’art. 5, punto 2, che “ Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio “non arrecare un danno significativo all’ambiente ”. Ciò posto il Collegio osserva che, in disparte ogni considerazione sulla evidente genericità della doglianza, essa è inconferente atteso che il progetto per cui è causa non risulta finanziato con fondi per i quali sia prevista la valutazione DNSH.
12.3. Non coglie nel segno, infine, la dedotta violazione del principio di precauzione.
Ancora una volta il Collegio non può non rilevare, per un verso, che le criticità connesse all’incidenza ambientale del progetto erano state tutte prese in considerazione dalla Commissione Tecnica Specialistica nel corso dell’istruttoria, poi definita con parere conclusivo favorevole n. 19/2024 prodromico al rilascio della VIA e, per altro verso, che parte ricorrente non supporta la doglianza con idonei elementi probatori, limitandosi sostanzialmente ad affermare che la realizzazione dell’opera sarebbe foriera di eventuali rischi per l’ambiente e la salute umana (cfr. pag. 28 del ricorso introduttivo).
13. Va infine respinta anche l’istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 del T.F.U.E. pure formulata dalla ricorrente atteso che:
- come rilevato in precedenza, il progetto per cui è causa è stato integrato nel Piano d’Ambito dei Comuni ricadenti nel territorio dell’ATO 1 di Palermo, ed è stato assoggettato alla procedura di VAS rilasciata con decreto assessoriale n. 112/GAB dell’11 marzo 2024;
- come risulta dalla mera lettura del parere della CTS n. 19/2024 prodromico al rilascio della VIA di cui al decreto assessoriale n. 94/Gab del 7 marzo 2024 nessun impedimento è stato frapposto acché le Amministrazioni e gli Enti interessati formulassero osservazioni nel corso dell’istruttoria;
- nessuna disposizione limita, come sostenuto dalla ricorrente, ai soli chimici e fisici la redazione degli studi di impatto ambientale e, in ogni caso, parte ricorrente non ha versato in atti alcuna prova a sostegno delle proprie affermazioni.
14. Per le ragioni esposte in conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
15. La complessità della vicenda controversa giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum del Comune di Isola delle Femmine;
- rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
Fabrizio Giallombardo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO