TRIB
Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 683/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 683/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dagli avv.ti A. Alessandrini e D. Regni
CP_1
rappresentato dagli avv.ti F. Flori e S. Mazzaferri
e
, Agente della Riscossione Controparte_2
Provinciale di Ancona che si dichiara contumace vista la notifica depositata in data 30/5/24
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento n. 003 2021 00070345 09 000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente agisce in riassunzione, dopo la dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte della Commissione Tributaria precedentemente adita, per l'«annullamento
.. della cartella… notificata ..in data 28/04/2023»
2. L eccepisce in via preliminare « l'intervenuta inoppugnabilità della cartella CP_1
di cui sopra perché non opposta nel termine di legge … indicato dall'art. 24 comma 5 D. Lgs 46/1999»; pagina 1 di 2 3. l'eccezione è a ben vedere fondata laddove il ricorso depositato avanti alla
Commissione Tributaria è datato 21/6/23 (doc. b) di parte opponente);
4. il termine di 40 giorni di cui al citato art.24 non è stato pertanto rispettato (a prescindere dalla Giurisdizione adita);
5. tale termine è da considerarsi perentorio, come chiarito ormai anche dalla recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, sezione lavoro, 25 giugno
2007, n.14692; 4506/07), perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo;
alla perentorietà del termine non ostano – chiarisce ulteriormente la Suprema Corte - né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore.
6. Per tutto quanto sopra la causa viene decisa come nel seguente dispositivo, che dispone la liquidazione delle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA inammissibile il ricorso
CONDANNA l'opponente, in favore dell al pagamento delle spese di lite CP_1
che liquida in complessivi € 4.300,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 23/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 683/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dagli avv.ti A. Alessandrini e D. Regni
CP_1
rappresentato dagli avv.ti F. Flori e S. Mazzaferri
e
, Agente della Riscossione Controparte_2
Provinciale di Ancona che si dichiara contumace vista la notifica depositata in data 30/5/24
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento n. 003 2021 00070345 09 000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente agisce in riassunzione, dopo la dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte della Commissione Tributaria precedentemente adita, per l'«annullamento
.. della cartella… notificata ..in data 28/04/2023»
2. L eccepisce in via preliminare « l'intervenuta inoppugnabilità della cartella CP_1
di cui sopra perché non opposta nel termine di legge … indicato dall'art. 24 comma 5 D. Lgs 46/1999»; pagina 1 di 2 3. l'eccezione è a ben vedere fondata laddove il ricorso depositato avanti alla
Commissione Tributaria è datato 21/6/23 (doc. b) di parte opponente);
4. il termine di 40 giorni di cui al citato art.24 non è stato pertanto rispettato (a prescindere dalla Giurisdizione adita);
5. tale termine è da considerarsi perentorio, come chiarito ormai anche dalla recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, sezione lavoro, 25 giugno
2007, n.14692; 4506/07), perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo;
alla perentorietà del termine non ostano – chiarisce ulteriormente la Suprema Corte - né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore.
6. Per tutto quanto sopra la causa viene decisa come nel seguente dispositivo, che dispone la liquidazione delle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA inammissibile il ricorso
CONDANNA l'opponente, in favore dell al pagamento delle spese di lite CP_1
che liquida in complessivi € 4.300,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 23/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata pagina 2 di 2