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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/06/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4889 del R.G.A.C. dell'anno 2014 avente ad oggetto domanda di usucapione, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via D. Mottola di Amato, 12, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Granato, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE
E
Controparte_1
[...]
(P.I. , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Paola (CS), alla Via Sant'Agata n.
43, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Luisa Fedele che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
(c.f. , elettivamente domiciliata in Controparte_2 C.F._2
Catanzaro, alla via G. Raffaelli, 34, presso lo studio dell'Avv. Flavia Pugliese, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di costituzione e risposta.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER L'ATTORE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis rejectis:
1) accertato e dichiarato che il sig. , iure proprio e iure hereditatis Parte_1
in virtù di possesso in buona fede, esclusivo, pacifico, non violento, continuo, mai
RGAC n. 4889/2014 - Pagina 1 di 11 interrotto e protrattosi per oltre venti anni, è divenuto proprietario per usucapione del terreno sito in Località “Carbonello” in agro di LI AR (Cz) riportato al catasto terreni del Comune di LI AR (Cz) come segue: foglio 16, particella
640; qualità classe seminativo 82; dati di classamento superficie mq ha, are, ca 3,
35, 30; reddito dominicale € 121,22; reddito agrario € 43,29; foglio 16, particella
643; qualità classe seminativo 81; dati di classamento superficie mq ha, are, ca 1,
07, 00; reddito dominicale € 55,26; reddito agrario € 24,87, e per l'effetto dichiarare proprietario unico ed esclusivo, dell'immobile innanzi descritto per intervenuta usucapione, il Sig nato a [...] il [...] (CF Parte_1
); C.F._1
2) conseguentemente dichiarata la proprietà del terreno sito in Località
“Carbonello” in agro di LI AR (Cz) riportato al catasto terreni del Comune di LI AR (Cz) come segue: foglio 16, particella 640; qualità classe seminativo 82; dati di classamento superficie mq ha, are, ca 3, 35, 30; reddito dominicale € 121,22; reddito agrario € 43,29; foglio 16, particella 643; qualità classe seminativo 81; dati di classamento superficie mq ha, are, ca 1, 07, 00; reddito dominicale € 55,26; reddito agrario € 24,87 in capo al Sig. nato a [...]
RI RI (Cz) il 04.01.1962 (CF ) per intervenuta C.F._1
usucapione ordinare, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari in persona del Sig.
Conservatore p.t. di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. terreno sito in Località
“Carbonello” in agro di LI AR (Cz) riportato al catasto terreni del Comune di LI AR (Cz) come segue: foglio 16, particella 640 ; qualità classe seminativo 82; dati di classamento superficie mq ha, are, ca 3, 35, 30; reddito dominicale € 121,22; reddito agrario € 43,29; foglio 16, particella 643; qualità classe seminativo 81; dati di classamento superficie mq ha, are, ca 1, 07, 00; reddito dominicale € 55,26; reddito agrario € 24,87 a favore del Sig nato a [...]
RI RI (Cz) il 04.01.1962 (CF ) nonché autorizzare C.F._1
l'U.T.E. di Catanzaro ad effettuare le variazioni catastali a favore del Sig. Pt_1
innanzi generalizzato;
[...]
3) subordinatamente dichiarare la intervenuta usucapione del diritto di superficie del fabbricato rurale costruito dal Sig. e dal di lui compianto padre Parte_1
RGAC n. 4889/2014 - Pagina 2 di 11 sul terreno sito in Località “Carbonello” in agro di LI AR Parte_2
(Cz) riportato al catasto terreni del Comune di LI AR (Cz) come segue: foglio
16, particella 640; qualità classe seminativo 82; dati classamento superficie mq ha, are, ca 3, 35, 30; reddito dominicale € 121,22; reddito agrario € 43,29; foglio 16, particella 643; qualità classe seminativo 81; dati classamento superficie mq ha, are, ca 1, 07, 00; reddito dominicale € 55,26; reddito agrario € 24,87;
4) relativamente alla mancata partecipazione senza giustificato motivo - delle parti convocate - al procedimento di mediazione desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile
5) condannare ex lege tutte le Controparti ritualmente convocate per ingiustificata assenza alla procedura di mediazione;
6) munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione;
7) con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio ex art. 93 c.p.c., in caso di opposizione.”
PER A.R.S.S.A.: “Voglia l'On.le Tribunale dichiarare inammissibile la domanda per inesistenza dei presupposti di legge o, in subordine, rigettarla perché infondata in fatto e in diritto e, in accoglimento della svolta domanda riconvenzionale, condannare a rilasciare libero da cose e persone il fondo per cui è Parte_1 causa, con condanna alle spese di lite”.
PER ARSAC: “Voglia l'On.le Tribunale dichiarare l'atto di citazione nullo ovvero inammissibile per difetto di legittimazione passiva dell' o, in subordine, CP_1
rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto e, in accoglimento della svolta domanda riconvenzionale, condannare a rilasciare libero da cose e Parte_1 persone il fondo per cui è causa, con condanna alle spese di lite”.
PER “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e reietta Controparte_2
ogni contraria istanza, deduzione a ragione, rigettare la domanda di parte attrice, siccome infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, -sia iure propro che Parte_1
iure hereditatis, in qualità di erede di , deceduto in data 24 dicembre Parte_2
2013 - evocava in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale l'
[...]
(già Opera Controparte_3
CP_
n. 4889/2014 - Pagina 3 di 11 Controparte_5
), l'
[...] Controparte_6
al fine di sentire dichiarare e pronunciare in suo favore
[...]
l'acquisto per usucapione del terreno sito nel Comune di di LI AR (CZ),
Località “Carbonello”, riportato al Catasto terreni del medesimo Comune al foglio
16, particelle 640 e 643 e del manufatto ivi insistente In subordine, l'acquisto per usucapione del diritto di superficie del fabbricato predetto.
A fondamento della domanda deduceva di avere esercitato sul fondo sopra descritto
(catastalmente intestato alla convenuta ) e sull'annesso manufatto rurale - CP_1 edificato dall'attore e dal defunto genitore - un possesso ultraventennale, esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco, nell'assoluta inerzia e totale disinteresse dell'Ente proprietario CP_1
In particolare, esponeva di aver provveduto da circa cinquant'anni alla sua coltivazione mediante “messa a dimora di piante, alberi, vigneti ed uliveti” e di aver
“apportato negli anni notevoli migliorie, con conseguente rilevante accrescimento del valore del terreno”, nonché rappresentava di voler usucapire “la piena proprietà anche in relazione al mutamento del titolo del possesso proveniente da un terzo,
Sig.ra da . CP_2 Persona_1
Fatte tali premesse, rassegnava le conclusioni sopra riportate.
1.1. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 marzo 2015 si costituiva in giudizio, in persona del Commissario Liquidatore, l'
[...]
, impugnando e contestando Controparte_1 CP_1
la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea e proponendo in via riconvenzionale domanda di rilascio del fondo oggetto di causa.
Per quanto di suo interesse, deduceva la carenza dei presupposti necessari per l'acquisto del terreno per intervenuta usucapione, in quanto la convenuta era divenuta proprietaria dei terreni siti in agro di LI AR e catastalmente identificati al foglio 16, part.lle 640 (ex 23b – poi 75) e 643 (ex 25A – poi 25) “in forza dell'esproprio in danno di , fu ”. Controparte_7 CP_8
Esponeva, altresì, che detto terreno era stato frazionato “in unità poderali con nota prot. n. 3697 dell'11.09.1960”, le cui part.lle venivano assegnate provvisoriamente ad , deceduto senza aver prima regolarizzato l'assegnazione con atto Persona_2
RGAC n. 4889/2014 - Pagina 4 di 11 notarile di compravendita. Pertanto, dopo aver riscontrato che il terreno era stato nel frattempo ceduto a terzi e che sullo stesso erano stati realizzati dei fabbricati in assenza di autorizzazione, l'Ente proprietario comunicava agli eredi del de cuius c on nota prot. n. 237 del 2 dicembre 2009 l'avvio del procedimento amministrativo volto ad ottenere la restituzione dello stesso.
Non avendo ricevuto alcuna comunicazione nel termine assegnato, l' – con CP_1
delibera n. 176/CL del 12 luglio 2010, portata a conoscenza degli eredi di
[...]
a mezzo raccomandata a/r – revocava la menzionata nota di assegnazione Per_2 del 1960 e dichiarava “il rientro nella disponibilità dell'Agenzia del terreno”.
Rappresentava, inoltre, che in data 27 ottobre 2010 il figlio del de cuius, , CP_9
chiedeva la riassegnazione delle particelle oggetto di causa al proprio cognato,
(padre dell'odierno attore) o in alternativa al proprio fratello Parte_2 Pt_3
o, ulteriormente in subordine, faceva istanza di acquisto.
[...]
Tuttavia, con istanza del 05 settembre 2011 l'odierna convenuta Controparte_2 inoltrava a sua volta richiesta di assegnazione delle predette particelle, “sostenendo di averle avute in fitto sin dall'estate del 1991 dal sig. , qualificatosi Parte_2
proprietario e di averle, pertanto, coltivate a grano duro, erba medica e parte adibite
a pascolo” dietro corresponsione di un canone annuo di Lire 3.000,000, sebbene non fosse in possesso delle ricevute per gli anni antecedenti al 2005. Di talché - venuta a conoscenza del fatto che il non fosse il vero proprietario – inoltrava istanza Pt_1
per il riscatto di detti terreni.
Sulla scorta di ciò evidenziava che tutte le successive richieste provenienti da Pt_2
, volte ad ottenere una nuova assegnazione o la vendita del terreno, venivano
[...] respinte dall' in quanto questo era detenuto e coltivato da terzi con i qual i era CP_1 in corso l'iter di alienazione.
Tanto premesso, eccepiva nel merito l'inammissibilità della domanda attorea, stante la natura demaniale del bene e richiamava al tal proposito numerose sentenze emesse dai diversi Tribunali aditi (da ultimo il Tribunale di Crotone ed il Tribunale di
Castrovillari) che rigettavano le domande di usucapione e, in accoglimento di quelle riconvenzionali proposte da disponevano la restituzione degli immobili, CP_1
variamente occupati sine titutlo. Eccepiva, inoltre ed in via subordinata, il mancato possesso ventennale e pacifico dell'attore.
RGAC n. 4889/2014 - Pagina 5 di 11 1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in pari data si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t. eccependo, in via preliminare, il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva per “inesistenza di rapporti obbligatori (…) nei confronti dell'attore”.
Evidenziava, a tal fine, che a fronte della soppressione e messa in liquidazione dell' , l' era un ente pubblico di nuova istituzione “totalmente diverso CP_1 CP_1 dalla Gestione Liquidatoria dell' , che, in quanto tale, non era subentrata CP_1 nei diritti e negli obblighi dell'ente soppresso;
ed infatti, l'unica disposizione era data dall'art. 11 L. 66/2012 con la quale venivano solamente “regolamentati i rapporti organizzativi tra i due enti, gli adempimenti da curare nei confronti della
Regione, la ripartizione dei beni immobili e demaniali, indisponibili e disponibili, il bilancio, ecc.”.
Eccepiva, altresì, l'inammissibilità della domanda attorea, avendo questa ad oggetto l'accertamento dell'acquisto per usucapione di un bene appartenente ad un ente pubblico destinato ad un pubblico servizio e, pertanto, non suscettibile di essere sottratto dalla sua destinazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 828 e
830 c.c.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda sulla scorta delle medesime argomentazioni offerte da , ivi compreso il mancato decorso di un termine CP_1
ventennale e, in via riconvenzionale, chiedeva che venisse ordinato al il Pt_1 rilascio del fondo in favore dell' . CP_1
1.3. Si costituiva, infine, in giudizio asserendo di essere Controparte_2
legittima assegnataria del fondo in contestazione, sicché il non poteva Pt_1 vantare alcun possesso utile ai fini dell'usucapione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
1.4. Concessi all'esito dell'udienza di prima comparizione del 7 aprile 2015 i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del 17 dicembre
2015, il Giudice all'epoca assegnatario del procedimento ammetteva la documentazione prodotta dalle parti e, “rilevata la destinazione pubblicistica del terreno per cui è causa”, rigettava le richieste istruttorie e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27 settembre 2016.
RGAC n. 4889/2014 - Pagina 6 di 11 1.5 Dopo diversi rinvii, il presente procedimento veniva assegnato allo scrivente
Magistrato con decreto n. 82/2024, col quale veniva disposta la perequazione dei carichi pendenti sui ruoli dei Giudici del settore contenzioso ordinario in vista del
PNNR di smaltimento dell'arretrato civile da realizzarsi al 31 dicembre 2024 con riguardo ai giudizi iscritti fino alla data del 31 dicembre 2016.
Precisate le conclusioni all'udienza dell'11 luglio 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritte, alla successiva udienza dell'8 ottobre 2024, celebrata anch'essa in modalità cartolare, la causa era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., giusto provvedimento del 27 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta Controparte_1
per inesistenza di rapporti obbligatori intercorsi con
[...]
l'attore.
A fondamento dell'eccezione l'ente deduce di essere soggetto pubblico istituito con
Legge Regionale n. 66/2012, non solo diverso dalla soppressa , posta in CP_1 liquidazione, quanto non subentrato a quest'ultima nei diritti e negli obblighi.
L'eccezione è fondata.
Deve rilevarsi che l' – istituita con L.R. 15/1993 e subentrata nei diritti. CP_1
obblighi e rapporti attivi e passivi della – è stata a sua volta soppressa e posta CP_5
in liquidazione con L.R. 9/2007.
Diversamente, è stata istituita con L.R. 66/2012 che, all'art. 1, definisce CP_1 quest'ultima “ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria”.
Con il successivo art. 1 bis la citata Legge stabilisce l'istituzione della gestione stralcio in ARSAC e prevede che “la titolarità dei diritti attivi e passivi della CP_1
gestione liquidatoria rimane totalmente in capo alla gestione stralcio di cui
CP_1 al comma 1”. Inoltre, l'art. 11, comma 3, statuisce che “La gestione stralcio
CP_1 in di cui all'articolo 1 bis, pur essendo una struttura operativa incardinata
CP_1 nell'organizzazione dell' , è svolta in modo da assicurare la distinzione
CP_1
RGAC n. 4889/2014 - Pagina 7 di 11 economica e finanziaria della stessa gestione stralcio rispetto alla gestione corrente dell' ”. CP_1
Atteso, dunque, che nella citata Legge Regionale non vi è riferimento alcuno al subentro dell' nei diritti e negli obblighi del menzionato ente soppresso e CP_1
rilevato che il terreno per cui è causa risulta catastalmente intestato ad , CP_1
benché soppressa e posta in liquidazione, il Tribunale ritiene solamente quest'ultima unico soggetto legittimato a resistere e contraddire alla domanda attorea.
Conseguentemente, in accoglimento dell'eccezione sollevata da , deve CP_1 dichiararsi in capo all'odierna convenuta la carenza di legittimazione passiva.
3. Nel merito, la domanda di usucapione proposta da è infondata e Parte_1
deve essere, pertanto, rigettata, atteso che per costante orientamento giurisprudenziale “I terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale dei medesimi, ossia quella della redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, come stabilito dall'art. 1 della legge n. 230 del 1950 - non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, cod. civ. e 828, secondo comma, cod. civ.; ne consegue l'impossibilità giuridica di una loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art.
20 della medesima legge n. 230 del 1950 per l'assegnazione delle terre acquisite”
(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4430 del 24/02/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5024 del 09/06/1987).
Ed invero, deve osservarsi che dalla documentazione riversata in atti emerge che il terreno, che l'attore afferma di aver acquisito per usucapione in virtù di un possesso ultraventennale, pacifico, pubblico ed ininterrotto, è divenuto di proprietà di
[...]
, in forza di Controparte_1
esproprio avvenuto in danno di fu (cfr. Controparte_7 CP_8
DPR 15 luglio 1951 n. 694, all. 3 del fascicolo di parte convenuta, dal quale risulta il trasferimento in proprietà all' , poi ). Controparte_10 CP_1
Emerge, altresì, che il fondo - assegnato con la nota prot. n. 3697 del 11.0.1960 in via provvisoria a tale deceduto senza aver regolarizzato Persona_2
l'assegnazione provvisoria con regolare atto notarile di compravendita - “in
RGAC n. 4889/2014 - Pagina 8 di 11 violazione della L.R. n. 10/2000 (…) è stato ceduto a terzi”, ed è stato interessato dalla costruzione di un manufatto parimenti non autorizzato;
sicché con delibera 176 del 2010, l' - in assenza di comunicazioni da parte degli eredi – ha dichiarato CP_1
“il rientro nella disponibilità” e contestualmente ha revocato l'assegnazione provvisoria (cfr. nota prot. 3697 dell' 11 agosto 1960, nota prot. 237 del 2 dicembre
2019, Delibera del Commissario Liquidatore n. 176 del 12 luglio 2010, all. 4, 5 e 6 del fascicolo di parte convenuta).
Dalla documentazione prodotta si evince inoltre che, nonostante le diverse richieste volte ad ottenere l'assegnazione successiva o l'acquisto del terreno da parte di CP_9
e , l'assegnazione in favore di questi non è mai avvenuta,
[...] Parte_2 giacché l' ha respinto le suddette istanze stante la detenzione e coltivazione CP_1 del fondo da parte di terzi e l'avvio della procedura per l'alienazione dello stesso
“agli aventi diritto”.
Alla luce delle suddette risultanze documentali appare evidente che nessun possesso utile ai fini dell'usucapione del fondo può essere legittimamente invocato dall'odierno attore.
Secondo l'orientamento granitico della Corte di Cassazione “i terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale dei medesimi, ossia quella della redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, come stabilito dall'art. 1 della legge n. 230 del 1950 - non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, cod . civ. e 828, secondo comma, cod. civ.; ne consegue l'impossibilità giuridica di una loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima legge n. 230 del 1950 per
l'assegnazione delle terre acquisite (Rv. 607041 – 01).” (cfr. Cass. Civile, Sez. II,
Sentenza n. 34401 del 24.12.2024; Cass. Civile Sez. II, Sentenza n. 4430 del
24.02.2009).
Ne consegue che l'argomentazione offerta da parte attrice - in base alla quale il terreno in contestazione sarebbe idoneo ad essere usucapito in ragione dell'avvenuta sdemanializzazione tacita, riconducibile ad “attività univoche e concludenti della
p.a., incompatibili con la volontà di conservarne la destinazione all'uso pubblico”,
RGAC n. 4889/2014 - Pagina 9 di 11 nonché per mancata dimostrazione da parte dell' della natura demaniale del CP_1
bene – non può essere condivisa, essendo priva di fondamento giuridico.
Ed invero, nel caso di specie dalle risultanze documentali è agevole evincere che il fondo per cui è causa è ritornato nella piena disponibilità dell'ente convenuto a seguito della morte dell'originario assegnatario, avvenuta prima del riscatto del terreno, stante il mancato subentro degli eredi nell'assegnazione, tant'è che le successive richieste da parte di questi (di nuova assegnazione o di riscatto del terreno) sono state sempre respinte in quanto nelle more l'ente ha provveduto ad una nuova assegnazione in favore di un terzo soggetto, . Controparte_2
Non solo, dunque, risulta pienamente dimostrato il compimento di attività univoche da parte dell' volte a preservare la destinazione all'uso pubblico del fondo, CP_1 quanto emerge l'insussistenza in capo all'attore di un possesso utile ad usucapionem: il sol fatto che (padre dell'odierno attore) abbia – a seguito della Parte_2 morte del primo dell'originario assegnatario – inoltrato diverse richieste di nuova assegnazione o di acquisto del terreno costituisce circostanza idonea e sufficiente per escludere la sussistenza di una situazione di possesso, atteso che essa è dimostrativa della mancanza degli elementi costitutivi dell'usucapione, vale a dire l'esercizio di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, protrattosi per il tempo previsto dalla legge ed espressione di una specifica manifestazione di dominio sulla cosa, vale a dire dell'intenzione del possessore di comportarsi come il titolare del diritto reale mediante esercizio delle corrispondenti facoltà (c.d. "animus").
Deve rammentarsi, infatti, che per costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, “ai fini dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene (cfr. Cass, civile sez.
II, 22/08/2023, n.24991; Cass. n. 4931/2022, Cass. n. 1796/2022, Cass. n. 6123/2020,
Cass. n. 17376/2018, Cass. n. 18215/2013).
Alla luce di quanto esposto, la domanda attorea volta ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'acquisto per usucapione del terreno oggetto di causa è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
RGAC n. 4889/2014 - Pagina 10 di 11 4. Deve, invece, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di rilascio del terreno proposta da : essendo, infatti, emerso dalle risultanze documentali CP_1 sopra richiamate che l'attore non è assegnatario del fondo, egli non vanta alcun titolo che legittima la detenzione/occupazione del terreno, di proprietà dell'ente convenuto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55 del 2014, aggiornato al D.M. 147/2018, applicando lo scaglione di riferimento sulla base del valore della causa (da €
26.000,01 ad € 52.000,00) ed i valori medi per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla convenuta
[...]
dichiara il difetto Controparte_1
legittimazione passiva della stessa;
2) rigetta la domanda di usucapione avanzata da parte attrice;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna l'attore all'immediato rilascio del terreno, libero da cose e persone, sito nel Comune di LI AR (CZ),
Loc. Carbonello, riportato al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 16, particelle 640 e 643, in favore dell' ; CP_1
4) condanna l'attore al pagamento in favore delle parti convenute delle spese processuali che si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catanzaro, 8 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dottoressa
Giulia Mascaro, Magistrato Ordinario in Tirocinio (DM 4 aprile 2025).
RGAC n. 4889/2014 - Pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4889 del R.G.A.C. dell'anno 2014 avente ad oggetto domanda di usucapione, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via D. Mottola di Amato, 12, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Granato, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE
E
Controparte_1
[...]
(P.I. , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Paola (CS), alla Via Sant'Agata n.
43, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Luisa Fedele che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
(c.f. , elettivamente domiciliata in Controparte_2 C.F._2
Catanzaro, alla via G. Raffaelli, 34, presso lo studio dell'Avv. Flavia Pugliese, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di costituzione e risposta.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER L'ATTORE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis rejectis:
1) accertato e dichiarato che il sig. , iure proprio e iure hereditatis Parte_1
in virtù di possesso in buona fede, esclusivo, pacifico, non violento, continuo, mai
RGAC n. 4889/2014 - Pagina 1 di 11 interrotto e protrattosi per oltre venti anni, è divenuto proprietario per usucapione del terreno sito in Località “Carbonello” in agro di LI AR (Cz) riportato al catasto terreni del Comune di LI AR (Cz) come segue: foglio 16, particella
640; qualità classe seminativo 82; dati di classamento superficie mq ha, are, ca 3,
35, 30; reddito dominicale € 121,22; reddito agrario € 43,29; foglio 16, particella
643; qualità classe seminativo 81; dati di classamento superficie mq ha, are, ca 1,
07, 00; reddito dominicale € 55,26; reddito agrario € 24,87, e per l'effetto dichiarare proprietario unico ed esclusivo, dell'immobile innanzi descritto per intervenuta usucapione, il Sig nato a [...] il [...] (CF Parte_1
); C.F._1
2) conseguentemente dichiarata la proprietà del terreno sito in Località
“Carbonello” in agro di LI AR (Cz) riportato al catasto terreni del Comune di LI AR (Cz) come segue: foglio 16, particella 640; qualità classe seminativo 82; dati di classamento superficie mq ha, are, ca 3, 35, 30; reddito dominicale € 121,22; reddito agrario € 43,29; foglio 16, particella 643; qualità classe seminativo 81; dati di classamento superficie mq ha, are, ca 1, 07, 00; reddito dominicale € 55,26; reddito agrario € 24,87 in capo al Sig. nato a [...]
RI RI (Cz) il 04.01.1962 (CF ) per intervenuta C.F._1
usucapione ordinare, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari in persona del Sig.
Conservatore p.t. di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. terreno sito in Località
“Carbonello” in agro di LI AR (Cz) riportato al catasto terreni del Comune di LI AR (Cz) come segue: foglio 16, particella 640 ; qualità classe seminativo 82; dati di classamento superficie mq ha, are, ca 3, 35, 30; reddito dominicale € 121,22; reddito agrario € 43,29; foglio 16, particella 643; qualità classe seminativo 81; dati di classamento superficie mq ha, are, ca 1, 07, 00; reddito dominicale € 55,26; reddito agrario € 24,87 a favore del Sig nato a [...]
RI RI (Cz) il 04.01.1962 (CF ) nonché autorizzare C.F._1
l'U.T.E. di Catanzaro ad effettuare le variazioni catastali a favore del Sig. Pt_1
innanzi generalizzato;
[...]
3) subordinatamente dichiarare la intervenuta usucapione del diritto di superficie del fabbricato rurale costruito dal Sig. e dal di lui compianto padre Parte_1
RGAC n. 4889/2014 - Pagina 2 di 11 sul terreno sito in Località “Carbonello” in agro di LI AR Parte_2
(Cz) riportato al catasto terreni del Comune di LI AR (Cz) come segue: foglio
16, particella 640; qualità classe seminativo 82; dati classamento superficie mq ha, are, ca 3, 35, 30; reddito dominicale € 121,22; reddito agrario € 43,29; foglio 16, particella 643; qualità classe seminativo 81; dati classamento superficie mq ha, are, ca 1, 07, 00; reddito dominicale € 55,26; reddito agrario € 24,87;
4) relativamente alla mancata partecipazione senza giustificato motivo - delle parti convocate - al procedimento di mediazione desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile
5) condannare ex lege tutte le Controparti ritualmente convocate per ingiustificata assenza alla procedura di mediazione;
6) munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione;
7) con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio ex art. 93 c.p.c., in caso di opposizione.”
PER A.R.S.S.A.: “Voglia l'On.le Tribunale dichiarare inammissibile la domanda per inesistenza dei presupposti di legge o, in subordine, rigettarla perché infondata in fatto e in diritto e, in accoglimento della svolta domanda riconvenzionale, condannare a rilasciare libero da cose e persone il fondo per cui è Parte_1 causa, con condanna alle spese di lite”.
PER ARSAC: “Voglia l'On.le Tribunale dichiarare l'atto di citazione nullo ovvero inammissibile per difetto di legittimazione passiva dell' o, in subordine, CP_1
rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto e, in accoglimento della svolta domanda riconvenzionale, condannare a rilasciare libero da cose e Parte_1 persone il fondo per cui è causa, con condanna alle spese di lite”.
PER “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e reietta Controparte_2
ogni contraria istanza, deduzione a ragione, rigettare la domanda di parte attrice, siccome infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, -sia iure propro che Parte_1
iure hereditatis, in qualità di erede di , deceduto in data 24 dicembre Parte_2
2013 - evocava in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale l'
[...]
(già Opera Controparte_3
CP_
n. 4889/2014 - Pagina 3 di 11 Controparte_5
), l'
[...] Controparte_6
al fine di sentire dichiarare e pronunciare in suo favore
[...]
l'acquisto per usucapione del terreno sito nel Comune di di LI AR (CZ),
Località “Carbonello”, riportato al Catasto terreni del medesimo Comune al foglio
16, particelle 640 e 643 e del manufatto ivi insistente In subordine, l'acquisto per usucapione del diritto di superficie del fabbricato predetto.
A fondamento della domanda deduceva di avere esercitato sul fondo sopra descritto
(catastalmente intestato alla convenuta ) e sull'annesso manufatto rurale - CP_1 edificato dall'attore e dal defunto genitore - un possesso ultraventennale, esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco, nell'assoluta inerzia e totale disinteresse dell'Ente proprietario CP_1
In particolare, esponeva di aver provveduto da circa cinquant'anni alla sua coltivazione mediante “messa a dimora di piante, alberi, vigneti ed uliveti” e di aver
“apportato negli anni notevoli migliorie, con conseguente rilevante accrescimento del valore del terreno”, nonché rappresentava di voler usucapire “la piena proprietà anche in relazione al mutamento del titolo del possesso proveniente da un terzo,
Sig.ra da . CP_2 Persona_1
Fatte tali premesse, rassegnava le conclusioni sopra riportate.
1.1. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 marzo 2015 si costituiva in giudizio, in persona del Commissario Liquidatore, l'
[...]
, impugnando e contestando Controparte_1 CP_1
la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea e proponendo in via riconvenzionale domanda di rilascio del fondo oggetto di causa.
Per quanto di suo interesse, deduceva la carenza dei presupposti necessari per l'acquisto del terreno per intervenuta usucapione, in quanto la convenuta era divenuta proprietaria dei terreni siti in agro di LI AR e catastalmente identificati al foglio 16, part.lle 640 (ex 23b – poi 75) e 643 (ex 25A – poi 25) “in forza dell'esproprio in danno di , fu ”. Controparte_7 CP_8
Esponeva, altresì, che detto terreno era stato frazionato “in unità poderali con nota prot. n. 3697 dell'11.09.1960”, le cui part.lle venivano assegnate provvisoriamente ad , deceduto senza aver prima regolarizzato l'assegnazione con atto Persona_2
RGAC n. 4889/2014 - Pagina 4 di 11 notarile di compravendita. Pertanto, dopo aver riscontrato che il terreno era stato nel frattempo ceduto a terzi e che sullo stesso erano stati realizzati dei fabbricati in assenza di autorizzazione, l'Ente proprietario comunicava agli eredi del de cuius c on nota prot. n. 237 del 2 dicembre 2009 l'avvio del procedimento amministrativo volto ad ottenere la restituzione dello stesso.
Non avendo ricevuto alcuna comunicazione nel termine assegnato, l' – con CP_1
delibera n. 176/CL del 12 luglio 2010, portata a conoscenza degli eredi di
[...]
a mezzo raccomandata a/r – revocava la menzionata nota di assegnazione Per_2 del 1960 e dichiarava “il rientro nella disponibilità dell'Agenzia del terreno”.
Rappresentava, inoltre, che in data 27 ottobre 2010 il figlio del de cuius, , CP_9
chiedeva la riassegnazione delle particelle oggetto di causa al proprio cognato,
(padre dell'odierno attore) o in alternativa al proprio fratello Parte_2 Pt_3
o, ulteriormente in subordine, faceva istanza di acquisto.
[...]
Tuttavia, con istanza del 05 settembre 2011 l'odierna convenuta Controparte_2 inoltrava a sua volta richiesta di assegnazione delle predette particelle, “sostenendo di averle avute in fitto sin dall'estate del 1991 dal sig. , qualificatosi Parte_2
proprietario e di averle, pertanto, coltivate a grano duro, erba medica e parte adibite
a pascolo” dietro corresponsione di un canone annuo di Lire 3.000,000, sebbene non fosse in possesso delle ricevute per gli anni antecedenti al 2005. Di talché - venuta a conoscenza del fatto che il non fosse il vero proprietario – inoltrava istanza Pt_1
per il riscatto di detti terreni.
Sulla scorta di ciò evidenziava che tutte le successive richieste provenienti da Pt_2
, volte ad ottenere una nuova assegnazione o la vendita del terreno, venivano
[...] respinte dall' in quanto questo era detenuto e coltivato da terzi con i qual i era CP_1 in corso l'iter di alienazione.
Tanto premesso, eccepiva nel merito l'inammissibilità della domanda attorea, stante la natura demaniale del bene e richiamava al tal proposito numerose sentenze emesse dai diversi Tribunali aditi (da ultimo il Tribunale di Crotone ed il Tribunale di
Castrovillari) che rigettavano le domande di usucapione e, in accoglimento di quelle riconvenzionali proposte da disponevano la restituzione degli immobili, CP_1
variamente occupati sine titutlo. Eccepiva, inoltre ed in via subordinata, il mancato possesso ventennale e pacifico dell'attore.
RGAC n. 4889/2014 - Pagina 5 di 11 1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in pari data si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t. eccependo, in via preliminare, il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva per “inesistenza di rapporti obbligatori (…) nei confronti dell'attore”.
Evidenziava, a tal fine, che a fronte della soppressione e messa in liquidazione dell' , l' era un ente pubblico di nuova istituzione “totalmente diverso CP_1 CP_1 dalla Gestione Liquidatoria dell' , che, in quanto tale, non era subentrata CP_1 nei diritti e negli obblighi dell'ente soppresso;
ed infatti, l'unica disposizione era data dall'art. 11 L. 66/2012 con la quale venivano solamente “regolamentati i rapporti organizzativi tra i due enti, gli adempimenti da curare nei confronti della
Regione, la ripartizione dei beni immobili e demaniali, indisponibili e disponibili, il bilancio, ecc.”.
Eccepiva, altresì, l'inammissibilità della domanda attorea, avendo questa ad oggetto l'accertamento dell'acquisto per usucapione di un bene appartenente ad un ente pubblico destinato ad un pubblico servizio e, pertanto, non suscettibile di essere sottratto dalla sua destinazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 828 e
830 c.c.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda sulla scorta delle medesime argomentazioni offerte da , ivi compreso il mancato decorso di un termine CP_1
ventennale e, in via riconvenzionale, chiedeva che venisse ordinato al il Pt_1 rilascio del fondo in favore dell' . CP_1
1.3. Si costituiva, infine, in giudizio asserendo di essere Controparte_2
legittima assegnataria del fondo in contestazione, sicché il non poteva Pt_1 vantare alcun possesso utile ai fini dell'usucapione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
1.4. Concessi all'esito dell'udienza di prima comparizione del 7 aprile 2015 i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del 17 dicembre
2015, il Giudice all'epoca assegnatario del procedimento ammetteva la documentazione prodotta dalle parti e, “rilevata la destinazione pubblicistica del terreno per cui è causa”, rigettava le richieste istruttorie e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27 settembre 2016.
RGAC n. 4889/2014 - Pagina 6 di 11 1.5 Dopo diversi rinvii, il presente procedimento veniva assegnato allo scrivente
Magistrato con decreto n. 82/2024, col quale veniva disposta la perequazione dei carichi pendenti sui ruoli dei Giudici del settore contenzioso ordinario in vista del
PNNR di smaltimento dell'arretrato civile da realizzarsi al 31 dicembre 2024 con riguardo ai giudizi iscritti fino alla data del 31 dicembre 2016.
Precisate le conclusioni all'udienza dell'11 luglio 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritte, alla successiva udienza dell'8 ottobre 2024, celebrata anch'essa in modalità cartolare, la causa era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., giusto provvedimento del 27 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta Controparte_1
per inesistenza di rapporti obbligatori intercorsi con
[...]
l'attore.
A fondamento dell'eccezione l'ente deduce di essere soggetto pubblico istituito con
Legge Regionale n. 66/2012, non solo diverso dalla soppressa , posta in CP_1 liquidazione, quanto non subentrato a quest'ultima nei diritti e negli obblighi.
L'eccezione è fondata.
Deve rilevarsi che l' – istituita con L.R. 15/1993 e subentrata nei diritti. CP_1
obblighi e rapporti attivi e passivi della – è stata a sua volta soppressa e posta CP_5
in liquidazione con L.R. 9/2007.
Diversamente, è stata istituita con L.R. 66/2012 che, all'art. 1, definisce CP_1 quest'ultima “ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria”.
Con il successivo art. 1 bis la citata Legge stabilisce l'istituzione della gestione stralcio in ARSAC e prevede che “la titolarità dei diritti attivi e passivi della CP_1
gestione liquidatoria rimane totalmente in capo alla gestione stralcio di cui
CP_1 al comma 1”. Inoltre, l'art. 11, comma 3, statuisce che “La gestione stralcio
CP_1 in di cui all'articolo 1 bis, pur essendo una struttura operativa incardinata
CP_1 nell'organizzazione dell' , è svolta in modo da assicurare la distinzione
CP_1
RGAC n. 4889/2014 - Pagina 7 di 11 economica e finanziaria della stessa gestione stralcio rispetto alla gestione corrente dell' ”. CP_1
Atteso, dunque, che nella citata Legge Regionale non vi è riferimento alcuno al subentro dell' nei diritti e negli obblighi del menzionato ente soppresso e CP_1
rilevato che il terreno per cui è causa risulta catastalmente intestato ad , CP_1
benché soppressa e posta in liquidazione, il Tribunale ritiene solamente quest'ultima unico soggetto legittimato a resistere e contraddire alla domanda attorea.
Conseguentemente, in accoglimento dell'eccezione sollevata da , deve CP_1 dichiararsi in capo all'odierna convenuta la carenza di legittimazione passiva.
3. Nel merito, la domanda di usucapione proposta da è infondata e Parte_1
deve essere, pertanto, rigettata, atteso che per costante orientamento giurisprudenziale “I terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale dei medesimi, ossia quella della redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, come stabilito dall'art. 1 della legge n. 230 del 1950 - non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, cod. civ. e 828, secondo comma, cod. civ.; ne consegue l'impossibilità giuridica di una loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art.
20 della medesima legge n. 230 del 1950 per l'assegnazione delle terre acquisite”
(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4430 del 24/02/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5024 del 09/06/1987).
Ed invero, deve osservarsi che dalla documentazione riversata in atti emerge che il terreno, che l'attore afferma di aver acquisito per usucapione in virtù di un possesso ultraventennale, pacifico, pubblico ed ininterrotto, è divenuto di proprietà di
[...]
, in forza di Controparte_1
esproprio avvenuto in danno di fu (cfr. Controparte_7 CP_8
DPR 15 luglio 1951 n. 694, all. 3 del fascicolo di parte convenuta, dal quale risulta il trasferimento in proprietà all' , poi ). Controparte_10 CP_1
Emerge, altresì, che il fondo - assegnato con la nota prot. n. 3697 del 11.0.1960 in via provvisoria a tale deceduto senza aver regolarizzato Persona_2
l'assegnazione provvisoria con regolare atto notarile di compravendita - “in
RGAC n. 4889/2014 - Pagina 8 di 11 violazione della L.R. n. 10/2000 (…) è stato ceduto a terzi”, ed è stato interessato dalla costruzione di un manufatto parimenti non autorizzato;
sicché con delibera 176 del 2010, l' - in assenza di comunicazioni da parte degli eredi – ha dichiarato CP_1
“il rientro nella disponibilità” e contestualmente ha revocato l'assegnazione provvisoria (cfr. nota prot. 3697 dell' 11 agosto 1960, nota prot. 237 del 2 dicembre
2019, Delibera del Commissario Liquidatore n. 176 del 12 luglio 2010, all. 4, 5 e 6 del fascicolo di parte convenuta).
Dalla documentazione prodotta si evince inoltre che, nonostante le diverse richieste volte ad ottenere l'assegnazione successiva o l'acquisto del terreno da parte di CP_9
e , l'assegnazione in favore di questi non è mai avvenuta,
[...] Parte_2 giacché l' ha respinto le suddette istanze stante la detenzione e coltivazione CP_1 del fondo da parte di terzi e l'avvio della procedura per l'alienazione dello stesso
“agli aventi diritto”.
Alla luce delle suddette risultanze documentali appare evidente che nessun possesso utile ai fini dell'usucapione del fondo può essere legittimamente invocato dall'odierno attore.
Secondo l'orientamento granitico della Corte di Cassazione “i terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale dei medesimi, ossia quella della redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, come stabilito dall'art. 1 della legge n. 230 del 1950 - non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, cod . civ. e 828, secondo comma, cod. civ.; ne consegue l'impossibilità giuridica di una loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima legge n. 230 del 1950 per
l'assegnazione delle terre acquisite (Rv. 607041 – 01).” (cfr. Cass. Civile, Sez. II,
Sentenza n. 34401 del 24.12.2024; Cass. Civile Sez. II, Sentenza n. 4430 del
24.02.2009).
Ne consegue che l'argomentazione offerta da parte attrice - in base alla quale il terreno in contestazione sarebbe idoneo ad essere usucapito in ragione dell'avvenuta sdemanializzazione tacita, riconducibile ad “attività univoche e concludenti della
p.a., incompatibili con la volontà di conservarne la destinazione all'uso pubblico”,
RGAC n. 4889/2014 - Pagina 9 di 11 nonché per mancata dimostrazione da parte dell' della natura demaniale del CP_1
bene – non può essere condivisa, essendo priva di fondamento giuridico.
Ed invero, nel caso di specie dalle risultanze documentali è agevole evincere che il fondo per cui è causa è ritornato nella piena disponibilità dell'ente convenuto a seguito della morte dell'originario assegnatario, avvenuta prima del riscatto del terreno, stante il mancato subentro degli eredi nell'assegnazione, tant'è che le successive richieste da parte di questi (di nuova assegnazione o di riscatto del terreno) sono state sempre respinte in quanto nelle more l'ente ha provveduto ad una nuova assegnazione in favore di un terzo soggetto, . Controparte_2
Non solo, dunque, risulta pienamente dimostrato il compimento di attività univoche da parte dell' volte a preservare la destinazione all'uso pubblico del fondo, CP_1 quanto emerge l'insussistenza in capo all'attore di un possesso utile ad usucapionem: il sol fatto che (padre dell'odierno attore) abbia – a seguito della Parte_2 morte del primo dell'originario assegnatario – inoltrato diverse richieste di nuova assegnazione o di acquisto del terreno costituisce circostanza idonea e sufficiente per escludere la sussistenza di una situazione di possesso, atteso che essa è dimostrativa della mancanza degli elementi costitutivi dell'usucapione, vale a dire l'esercizio di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, protrattosi per il tempo previsto dalla legge ed espressione di una specifica manifestazione di dominio sulla cosa, vale a dire dell'intenzione del possessore di comportarsi come il titolare del diritto reale mediante esercizio delle corrispondenti facoltà (c.d. "animus").
Deve rammentarsi, infatti, che per costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, “ai fini dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene (cfr. Cass, civile sez.
II, 22/08/2023, n.24991; Cass. n. 4931/2022, Cass. n. 1796/2022, Cass. n. 6123/2020,
Cass. n. 17376/2018, Cass. n. 18215/2013).
Alla luce di quanto esposto, la domanda attorea volta ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'acquisto per usucapione del terreno oggetto di causa è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
RGAC n. 4889/2014 - Pagina 10 di 11 4. Deve, invece, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di rilascio del terreno proposta da : essendo, infatti, emerso dalle risultanze documentali CP_1 sopra richiamate che l'attore non è assegnatario del fondo, egli non vanta alcun titolo che legittima la detenzione/occupazione del terreno, di proprietà dell'ente convenuto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55 del 2014, aggiornato al D.M. 147/2018, applicando lo scaglione di riferimento sulla base del valore della causa (da €
26.000,01 ad € 52.000,00) ed i valori medi per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla convenuta
[...]
dichiara il difetto Controparte_1
legittimazione passiva della stessa;
2) rigetta la domanda di usucapione avanzata da parte attrice;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna l'attore all'immediato rilascio del terreno, libero da cose e persone, sito nel Comune di LI AR (CZ),
Loc. Carbonello, riportato al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 16, particelle 640 e 643, in favore dell' ; CP_1
4) condanna l'attore al pagamento in favore delle parti convenute delle spese processuali che si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catanzaro, 8 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dottoressa
Giulia Mascaro, Magistrato Ordinario in Tirocinio (DM 4 aprile 2025).
RGAC n. 4889/2014 - Pagina 11 di 11