Articolo 1 della Legge 27 dicembre 1973, n. 846
Articolo 2
Versione
31 dicembre 1973
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Versione
15 gennaio 1975
Art. 1.
Il termine del 31 dicembre 1973, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge dicembre 1966, n. 1036, modificato dalla legge di conversione 2 febbraio 1967, n. 7, e' prorogato al 31 dicembre 1974. ((1))
Fino alla scadenza del termine di cui al comma precedente restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 1, secondo comma, 2, 3 e 4 del decreto-legge suddetto.
L'esenzione prevista per i contingenti di merci indicate nelle tabelle A e B allegate al medesimo decreto-legge e' applicabile relativamente ai diritti di confine di cui all' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , ed alle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 21 dicembre 1974, n. 693 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine del 31 dicembre 1974, previsto dall' articolo 1, primo comma, della legge 27 dicembre 1973, numero 846 , e' prorogato dal 1 gennaio 1975 al 31 dicembre 1975."
Entrata in vigore il 15 gennaio 1975