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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/06/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 200/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC. – elettivamente domiciliata presso Parte_1 P.IVA_1 il difensore in VIA NICOTERA 29 – 00195 ROMA (RM) – rappresentata e difesa dall'Avv.
LAIS NICOLA appellante nei confronti di
(COD. FISC. – elettivamente domiciliato presso gli Controparte_1 P.IVA_2
indirizzi PEC dei difensori ( e Email_1
– rappresentato e difeso dagli Avv.ti Email_2
GENTILI ANDREA e ARGENTIERI CRISTINA appellato
(COD. FISC. – elettivamente domiciliata presso i difensori in CP_2 P.IVA_3
Viale Italia 381 - 19125 LA SPEZIA (SP) – rappresentata e difesa dagli Avv.ti CARDOSI
ALESSANDRO e KURECSKA PAOLO appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita - ogni Parte_1
contraria istanza ed eccezione disattesa che dovesse essere eventualmente formulata da parte opposta, per tutte le ragioni di cui al presente atto e comunque per quelle di giustizia, eventualmente previa disapplicazione degli atti aventi portata generale del comune
1 illegittimi e, previa sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa che venga definito il giudizio pendente tra le parti avanti al TAR Marche, avente R.G. n. 604/16 - riformare la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 531/23 e, per l'effetto: 1) nel merito accertare e dichiarare la nullità delle clausole che fissano il canone dei contratti stipulati con il Comune di meglio indicati in narrativa, prevedendo la loro sostituzione ex art. 1419 c.c. con CP_1 quanto previsto dall'art. 93 del d.lgs. n. 259/03, nella misura di euro 516,46 ovvero in quella maggiore che verrà accertata in corso di causa e, pertanto, ordinare al Comune di la restituzione alla delle somme indebitamente percepite in CP_1 Parte_1
più per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 - detratte le somme dovute a titolo di Cosap ex art. 93 CCE - pari ad euro 237.802,48 € (come determinata in corso di causa) ovvero la somma, minore o maggiore, che sarà accertata in corso di causa;
2) sempre nel merito, previa disapplicazione dell'art. 17bis del vigente regolamento Cosap del Controparte_1
e degli atti di accertamento conseguenti meglio indicati in atti, annullare le ingiunzioni di pagamento opposte perché fondate su di un credito che non è certo, liquido ed esigibile e, comunque, perché è errato il calcolo delle stesse per non essere stata applicata la riduzione prevista dall'allegato B del predetto regolamento;
3) sempre nel merito, in caso di non accoglimento della richiesta di cui al punto precedente, procedere alla compensazione di quanto richiesto con le ingiunzioni opposte con le somme, maggiori o minori, che saranno dovute dal alla in forza di quanto indicato Controparte_1 Pt_1
al precedente punto 1).
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite oltre rimborso spese generali, iva e cap nelle rispettive misure di legge”.
Per l'appellato : ““Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Genova adita: Controparte_1
- in via preliminare: sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento pendente avanti al (R.G. n. 604/2016); CP_3
- nel merito: - in via principale, respingere integralmente l'appello con qualsivoglia statuizione e conseguente conferma della sentenza impugnata;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le somme pagate al fino al CP_1
01/08/2014. Con vittoria di spese ed onorari”.
Per l'appellata : “Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello adita, disattesa e CP_2
respinta ogni diversa e contraria istanza, in via pregiudiziale, in accoglimento dell'eccezione riproposta in questa Sede dall'odierna conchiudente e rimasta assorbita dal rigetto nel merito dell'avversaria opposizione, DICHIARARE l'opposizione proposta in
2 primo grado da controparte inammissibile in quanto tardiva, essendo oramai divenuta irrevocabile la pretesa sostanziale sottostante, in quanto divenuti definitivi gli avvisi di accertamento prodromici alle ingiunzione di pagamento opposte per non essere stati assoggettati ad opposizione nel rispetto del termine di decadenza in essi previsto;
nel merito, ove fosse inopinatamente disattesa l'eccezione pregiudiziale sollevata,
DICHIARARE pregiudizialmente inammissibile l'appello principale proposto per violazione dell'articolo 342, comma 1, c.p.c., ovvero RIGETTARE nel merito l'appello principale proposto in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto
CONFERMARE integralmente la sentenza impugnata, e per l'effetto, CONDANNARE
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1
refusione a favore della odierna conchiudente delle spese e del compenso professionale dovuto al difensore per la presente fase di appello, maggiorato di rimborso per spese generali 15% ex articolo 2, D.M. 55/2014, di contributo previdenziale 4% C.P.A. e dell'I.V.A. 22%, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 531/2023 del 13/07/2023, il Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da Parte_1
, titolare di tre contratti di locazione aventi ad oggetto la concessione di spazi per la
[...]
realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni, nei confronti del , Controparte_1
proprietario dei predetti spazi, e di , nella qualità di concessionaria per CP_2
l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della Cosap/Tosap in nome e per conto del adiva il Tribunale di La Spezia al fine di opporsi alle Controparte_1 Pt_1
ingiunzioni di pagamento dei canoni maturati dal 2016 al 2018, chiedendo i)
l'accertamento della nullità, dal 2012 al 2015, delle clausole contrattuali previste nei predetti contratti per contrasto con l'art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche
(d''ora in poi, CCE); ii) la restituzione delle somme indebitamente versate negli anni 2012
– 2015; iii) la corretta applicazione della tariffa COSAP a partire dal 2016 e, quindi,
l'annullamento delle ingiunzioni di pagamento opposte, previa disapplicazione del regolamento COSAP comunale;
iv) la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., giacché la delibera di Consiglio Comunale n. 18/2016, che aveva modificato il regolamento
COSAP (ovvero l'atto alla base delle ingiunzioni opposte), era stata impugnata da avanti al TAR (RG 604/16). Il Tribunale così decideva: «A) Rigetta Pt_1 CP_3
l'opposizione proposta da B) Condanna Parte_1 Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore del e di le
[...] Controparte_1 CP_4
3 quali vengono liquidate per ciascuno dei convenuti in Euro 8.433,00 oltre accessori a titolo di onorari. C) Rigetta tutte le altre domande».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
, con atto notificato in data 13/02/2024.
[...]
Con distinte comparse si costituivano il e , che instavano Controparte_1 CP_2 per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 18/06/2024, la Corte rinviava all'udienza del 19/03/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c..
All'esito dell'udienza del 19/03/2025, il Consigliere istruttore, con ordinanza del
15/04/2025, riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) SULL'AMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO.
L'appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello proposto da per CP_2 Pt_1 difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., censurando la tecnica redazionale adottata per la formulazione delle pagg.
6-10 dell'atto d'appello. Nello specifico, sostiene CP_2 che la predetta parte dell'atto d'appello non «possa qualificarsi come una separata e specifica censura, sia in ragione della sua intitolazione (<< premessa in fatto e diritto >>), sia per il suo contenuto essenzialmente discorsivo e mancante appunto dei requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 342, comma 1, c.p.c., giacché è la stessa parte appellante ad iniziare la trattazione ritenendo << preliminarmente all'analisi dei singoli motivi di censura, meglio chiarire il quadro normativo e fattuale oggetto della presente controversia
->. Se pertanto tale parte narrativa dell'evoluzione normativa, peraltro totalmente rivista e riletta a proprio vantaggio dall'appellante con la tendenza ad attribuire alle norme efficacia retroattiva in contrasto con il principio generale del nostro ordinamento secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire, costituisse un separato motivo di appello, esso sarebbe totalmente inammissibile in quanto privo dei requisiti previsti dai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 342, comma 1, c.p.c.» (così, pagg.
6-7 della comparsa di costituzione e risposta).
LA CORTE OSSERVA.
I) E' sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale: «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con
4 essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. Sez. U., 13/12/2022, n. 36481, Rv. 666375 - 01)
II) Nel caso specifico, infatti, la questione di inammissibilità viene giustamente sollevata con riferimento alla “premessa in fatto e in diritto” dell'atto di appello, con la quale peraltro l'appellante si limita a rappresentare l'interpretazione dell'art. 12 Dlvo 33/2016, come modificato dalla legge 12/2019 (“3. L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”), senza sottoporre a specifica censura la motivazione della sentenza impugnata con la quale è stata esclusa la portata retroattiva di tale disposizione (pagg. 14 e 15).
B) Con riguardo alla richiesta di di dichiarare definitive le ingiunzioni di CP_2
pagamento in quanto opposte tardivamente, per mancata impugnazione dei relativi avvisi di accertamento (vd. pag. 14 della comparsa di costituzione e risposta), si rileva che, trattandosi di opposizione a ingiunzioni di pagamento emesse ai sensi dell'art. 3 r.d.
639/2010, è stato affermato che neppure “… l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza della pretesa creditoria fatta valere, tale termine non avendo natura perentoria, ne' per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità” (Cass. Sez. L., 06/05/2021, n. 12031, Rv. 661161 – 01;
Cass. Sez. 1, 18/09/2003, n. 13751, Rv. 566950 - 01), sull'assunto che «lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. 14 aprile 191, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti, e da parametri oggettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di
5 accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (Cass. n. 13139/2006; Cass., Sez. Un., n.
1192/2009; Cass. n. 30/2020). Questa Corte ha poi affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che nel giudizio di opposizione l'opponente assume la veste di attore soltanto in senso formale, ma non in senso sostanziale, e tale considerazione è stata estesa anche all'ipotesi di riscossione delle entrate non tributarie, in particolare a quelle riconducibili a rapporti di diritto privato, essendo stata ritenuta irrilevante, a tal fine, la circostanza che l'ingiunzione cumuli in sé la natura e la funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio del suo potere di autoaccertamento, dal momento che ciò non implica affatto che nel giudizio di opposizione il provvedimento in questione costituisca di per sé prova di quanto in esso affermato o sia assistito da una presunzione di verità (cfr. Cass. n. 24040/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata)».
AD AVVISO DELLA CORTE, NEL MERITO L'APPELLO È INFONDATO E DEVE
ESSERE RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO – SULL'ERRONEITÀ DELLA QUALIFICAZIONE DEI BENI (E DEI
CONTRATTI) OGGETTO DI CAUSA, E CONSEGUENTEMENTE SULL'ERRATA
APPLICAZIONE DELL'ART. 93 CC E PER IL PERIODO 2012 – 2015.
L'appellante censura la sentenza impugnata laddove il Giudice di primo grado ha inquadrato gli spazi concessi a nell'alveo del patrimonio disponibile del Pt_1
con la conseguenza che, per il periodo 2012-2015, i rapporti negoziali aventi CP_1
ad oggetto tali spazi sono stati ricondotti alla categoria dei contratti di locazione.
in particolare, contesta al Tribunale di La Spezia di aver escluso la natura di Pt_1
“bene patrimoniale indisponibile” degli spazi in questione senza considerare una serie di circostanze dalle quali invece si evincerebbe la volontà dell'ente di destinare tali beni ad un pubblico servizio. Viene al riguardo dedotto che: i) con la delibera n. 585/06 relativa agli impianti di telecomunicazioni da installare sui siti di Bocca di Rio e Est, il CP_1 CP_1 riconosce che “trattasi di servizio pubblico e che, pertanto, lo stesso deve essere assicurato e che, in mancanza dell'intervento di questo Ente, la società avrebbe Pt_1 provveduto ad installare detti apparati in siti di proprietà privata” (doc. 2 – ; ii) «il CP_1
è anche dotato di un piano di localizzazione delle antenne e che, in questo, ha CP_1
specificatamente individuato le aree pubbliche (tra le quali rientrano le tre qui in contenzioso) destinate a questo servizio pubblico» (pag. 12 dell'atto d'appello). La funzione di servizio pubblico, inoltre, si ricaverebbe anche dalla sentenza n. 289/2023 del
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, che si era espressa su una
6 fattispecie analoga a quella odierna, e soprattutto dalla normativa di settore. A quest'ultimo proposito precisa che: «a) l'area concessa in detenzione è destinata ad una Pt_1
stazione radio base per telefonia mobile (ovvero per lo svolgimento di un servizio pubblico
– cfr. Consiglio Giustizia Amministrativa Siciliana n. 289/23); b) gli impianti in questione sono assimilati, per legge (art. 86 – oggi art. 43 - CCE), alle opere di urbanizzazione primaria e sono opere di pubblica utilità (art. 90 – oggi art. 51 - CCE), per cui l'area qui in esame rientra senza dubbio nel demanio/patrimonio indisponibile comunale ex art. 826, comma 3, c.c. e, quindi, il rapporto in essere tra le parti deve essere ricondotto ad un rapporto concessorio, a nulla rilevando il fatto che il abbia qualificato CP_1
diversamente il bene, in quanto tale destinazione viene, di fatto, impressa per legge, come si chiarirà appresso, e questo perché: 1) l'art. 826, comma 3, c.c. fa riferimento al servizio pubblico in generale e non limita in alcun modo il riferimento del servizio pubblico alle sole attività dell'ente locale;
2) le opere per comunicazione elettronica sono opere di urbanizzazione primaria (privata), la loro realizzazione non è libera ma è subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione generale ex art. 25 CCE che comporta, tra le altre cose, che l'operatore sia tenuto a garantire il servizio universale nei confronti della collettività; 3) la qualificazione di servizio pubblico alle telecomunicazioni è stata data già dall'art. 4 della legge n. 249/972, come peraltro riconosciuto dallo stesso comune che, all'art. 4 del contratto di locazione, da atto che il bene concesso sarà utilizzato “per la fornitura di un pubblico servizio di comunicazioni elettroniche ...”. Le aree qui in esame rientrano dunque senza dubbio nel demanio/patrimonio indisponibile comunale ex art. 826, comma 3, c.c. e, quindi, il rapporto in essere tra le parti deve essere ricondotto ad un rapporto concessorio» (v. pagg. 12-13 dell'atto d'appello).
L'appellante, quindi, dopo aver richiamato a sostegno della propria tesi difensiva un paio di precedenti della Corte d'Appello di Torino (sent. n. 691/2021) e della Corte d'Appello di
Bari (sent. n. 707/2022), censura l'affermazione del Tribunale secondo cui dalla delibera
C.C. n. 18/16 emergerebbe che i beni in questione sono diventati indisponibili solo a partire dal 2016 (doc. 26 – . al riguardo deduce che: i) tale CP_1 Pt_1 delibera “nulla dice in merito”; ii) solo le lettere del 15/07/2016 firmate da un funzionario comunale danno atto della natura indisponibile dei beni (doc. 28 e ss. – ; iii) le CP_1 lettere, a differenza della delibera, non possono imprimere la destinazione di “bene indisponibile” a un bene comunale;
iv) il funzionario comunale «altro non ha fatto che prendere atto che i bene fossero già indisponibili e, dal 2016, essendo stata fissata la tariffa COSAP, ha comunicato la volontà del di applicarla ai rapporti contrattuali in CP_1
7 essere, riqualificati come di concessione». Ne consegue, ad avviso dell'appellante, che «i beni erano indisponibili ab origine e che il preso atto del contenzioso CP_1
amministrativo avviato da è corso ai ripari, adottando la modifica al regolamento Pt_1
COSAP con l'introduzione di una tariffa ad hoc e qualificando i rapporti come concessori. Il giudice di primo grado, quindi, avrebbe dovuto prendere atto che i contratti in essere tra le parti prevedevano, dal 2012 al 2015, un canone difforme da quanto previsto dall'art. 93
CCE (in quanto non parametrato al COSAP, visto che il regolamento COSAP precedente al 2016 non aveva una tariffa ad hoc)» (cfr. pag. 16 dell'atto d'appello).
Infine, dopo aver ribadito che l'art. 93 CCE sancisce l'espresso divieto per gli enti locali di imporre agli operatori di tlc oneri finanziari o reali diversi o ulteriori rispetto alla
, conclude la censura sostenendo che nel caso di specie si CP_5 Pt_1 versi «in un'ipotesi di nullità parziale (oggettiva) del contratto, con sostituzione di diritto, ai sensi dell'art. 1339 c.c., delle clausole difformi a quelle imperative, ferma restando la validità ed efficacia del contratto nelle parti restanti (secondo il principio di conservazione dei contratti). Ne consegue che, come già chiarito, in mancanza di altri criteri concretamente utilizzabili, possa trovare applicazione solo il criterio del canone minimo di euro 516,46, previsto dall'art. 63, d.lgs. 446/1997, non risultando, fino al 2016, una tariffa ad hoc nel locale regolamento COSAP» (sic, pag. 17 dell'atto d'appello). no.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «Quanto alla nullità delle clausole contrattuali che fissano il canone a far data dal 2012, si deduce quanto segue: Necessario, ai fini dell'analisi della fattispecie per cui è causa, è stabilire se un bene concesso in locazione appartiene al patrimonio disponibile o indisponibile dell'Ente per poi stabilire se sia o meno applicabile la disciplina di cui all'art. 93 D.Lgs. n. 259/2003. ... L'art. 93 del d.lgs. n.
259/2003 vieta alle pp.aa. di imporre per l'utilizzazione del suolo da parte degli operatori che intendono eseguire interventi di realizzazione ed installazione delle reti ed impianti di telecomunicazione, prestazioni patrimoniali diverse ed aggiuntive rispetto al pagamento della Tosap e della Cosap, e al comma 2 fa carico agli operatori, gestori di reti di comunicazione elettronica, di tenere indenne gli enti proprietari delle spese necessarie alle opere di sistemazione delle aree pubbliche coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree stesse. Tale disciplina trova applicazione, dunque, nell'ipotesi in cui i beni oggetto dell'occupazione, da parte dei gestori telefonici, siano aree pubbliche e cioè appartengano al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente.
8 Nel caso di specie, dalla lettura del Regolamento COSAP così come modificato dalla delibera n. 18/2016 si evince, in merito alla qualificazione del bene (art 17 bis del Reg.
Cosap in atti), come lo stesso sia divenuto bene patrimoniale indisponibile. Prima di tale data, alla stregua altresì della documentazione prodotta, i contratti di locazione intercorsi tra la e il Comune di sono da considerarsi indicativi di una Parte_1 CP_1
destinazione del bene quale patrimonio disponibile e pertanto prima di tale data non sarà possibile farne discendere l'applicazione dell'art. 93 CCE, invocato da controparte come applicabile sin dal 2012, con annesso rimborso di quanto in più versato … Giova altresì precisare come un terreno non rientri automaticamente nel patrimonio indisponibile dell'Ente solo perché il posizionamento dell'antenna risponde a un servizio di pubblica utilità. Posto che, quindi, l'area sulla quale sorgono gli impianti è stata qualificata come patrimonio indisponibile solo con la delibera n. 18/2016 e posto che prima di allora nessuna qualificazione in tal senso può essere dedotta, restando quindi l'area qualificata come parte di patrimonio disponibile, la condotta realizzata dalla di pagare Parte_1
esclusivamente la somma di euro 516,46, cifra minima prevista per legge per la COSAP, non è da considerarsi suffragata dalla possibilità di applicare la norma suddetta, stante la sussistenza di contratti di locazione tra le parti e, quindi, stante la qualificazione delle aree locate come patrimonio disponibile del comune, pertanto escluso dall'applicazione della norma.
Pertanto, le clausole contrattuali vigenti a far data dal 2012 non sono affette da nullità e di conseguenza nessun obbligo di restituzione di quanto indebitamente versato grava sul in favore dell'odierna opponente». CP_1 CP_1
II) La decisione appare conforme alla Giurisprudenza secondo la quale: “Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio;
in difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta a un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del "nomen iuris" che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene a inquadrarsi nello schema privatistico della
9 locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario” (Cass. Sez. U., 25/03/2016, n. 6019, Rv. 638987 - 01).
Quindi, contrariamente a ciò che sostiene l'appellante, non basta lo svolgimento di attività di telecomunicazione, se e in quanto qualificabile come servizio pubblico, per determinare l'inserimento nel patrimonio indisponibile dell'area sulla quale insistono gli impianti, ma occorre una “manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio)”.
III) Quanto all'affermazione secondo cui «L'illogicità ed erroneità del ragionamento del giudice di primo grado è poi manifesta quando afferma che solo dal 2016 i beni in questione sarebbero divenuti indisponibili, sulla base della delibera di C.C. n. 18/16 (con la quale è stato modificato il regolamento COSAP, doc. 26 del fascicolo di primo grado del
, che in realtà nulla dice in merito. E' invece il con proprie lettere del 15 CP_1 CP_1
luglio 2016 (docc. 28 e ss. del fascicolo di primo grado del a dare atto che i beni CP_1
erano indisponibili e che, quindi, i contratti andavano qualificati come concessione ed agli stessi andava applicato il COSAP», dalle lettere citate risulta il contrario di ciò che sostiene l'appellante:
Insomma le lettere, di cui si si è riprodotta la parte di interesse, riporta il testo della delibera 18/2016 che, modificando il “Regolamento per la concessione di spazi e aree pubbliche e istituzione del relativo canone”, prevede l'applicazione del COSAP a decorrere dal 1° gennaio 2016 con necessità di riconvertire il contratto in concessione di
10 occupazione di suolo pubblico. Il che conferma che solo con la deliberazione n. 18/2016, mediante la previsione relativa all'applicazione del COSAP, si verifica l'inserimento nel patrimonio indisponibile delle aree su cui insistono gli impianti di telecomunicazioni. Tale previsione è idonea a concretare la “manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio)”, necessaria per l'inserimento delle aree in questione nel patrimonio indisponibile, proprio in quanto il COSAP si applica alle occupazioni di aree appartenenti al patrimonio indisponibile, a termini dell'art. 1 del
“Regolamento per la concessione di spazi e aree pubbliche e istituzione del relativo canone”
2) SECONDO MOTIVO – SULL'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN RELAZIONE AL
PERIODO 2016 – 2018.
L'appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale di La
Spezia, da una parte, ha affermato la non applicabilità dell'art. 93 CCE ai canoni maturati nel periodo 2016-2018, stante la natura irretroattiva della legge n. 12/2019 (che ha modificato l'art. 12 del d.lgs. 33/2016), con la conseguenza che «solo dal 2019 agli Enti locali è fatto divieto di riscuotere qualunque onere finanziario (in capo a chi occupa il suolo pubblico con impianti di telecomunicazioni) a prescindere “dalla natura” […] e dal titolo”
(espressione che deve qualificarsi alla stregua di nuovo ed innovativo precetto […] applicabile alle sole fattispecie future”)», e, dall'altra, ha stabilito che «l'opposizione qui proposta avente ad oggetto le ingiunzioni di pagamento relative agli anni 2016, 2017 e
2018, non può comunque trovare accoglimento poiché la non avrebbe potuto né Pt_1
dovuto autoridursi il canone, venendo così meno agli obblighi previsti dal Regolamento comunale COSAP in relazione alla concessione dei suoli per gli impianti di comunicazione» (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata).
11 sostiene che il Giudice di primo grado abbia travisato la censura formulata Pt_1 con l'opposizione alle tre ingiunzioni di pagamento relative agli anni 2016, 2017 e 2018, poiché l'azione proposta non era tesa a dichiarare «la nullità della clausola contrattuale anche con riferimento a quel periodo (in quanto ci aveva già pensato il a CP_1
disapplicarla, applicando le tariffe COSAP), ma era rivolta alla tariffa COSAP applicata, che era illegittima e comunque sbagliata sotto diversi profili» (vd. pag. 18 dell'atto d'appello). L'appellante, quindi, insiste proprio sull'illegittimità della modifica al
Regolamento Cosap con la quale il tramite l'art. 17-bis, ha introdotto una CP_1 specifica tariffa per l'occupazione di suolo pubblico con impianti di comunicazione elettronica, pari a 12.000,00 euro per ogni gestore sino a 40 mq di superficie occupata, a cui va aggiunta un'ulteriore tariffa, pari a quella prevista per le occupazioni permanenti, se la superficie occupata supera i 40 mq. Ad avviso di tale modifica si pone in Pt_1 contrasto con gli artt. 4, 35, 86, 88, 90, 93 del CCE, l'art. 63 del d.lgs. n. 446/97, l'art. 23
Cost. e le direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2014/61/UE, violando altresì i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di concorrenza nel settore delle tlc nonché integrando un eccesso di potere per sviamento. In particolare, l'art. 17-bis del
Regolamento Cosap del sarebbe illegittimo perché: i) non applica la Controparte_1
tariffa base e le agevolazioni previste per i servizi pubblici da altre disposizioni dello stesso
Regolamento; ii) applica, di contro, una tariffa non in linea con l'art. 93 CCE;
iii) non contiene criteri di calcolo analiticamente determinati come richiesto dall'art. 63, comma 2, del d.lgs. 447/1996; iv) fonda il presupposto della tariffa non tanto sulla mera occupazione del suolo pubblico quanto sul numero di gestori presenti sull'impianto, ponendosi in antitesi con quanto previsto dal d.lgs. 33/2016 (che «impone al gestore titolare dell'infrastruttura di ospitare al solo prezzo di ammortamento della stessa eventuali ulteriori operatori, proprio per agevolare il co-siting e la concentrazione degli impianti» – cfr. pag. 19 dell'atto d'appello); v) contrasta con la circolare del MEF n. 1/DF del 2009, che limita la discrezionalità degli enti locali nell'individuazione dei criteri di calcolo della tariffa.
La doglianza si conclude contestando al Giudice di primo grado di: 1) non aver «sospeso il giudizio in attesa della definizione del giudizio al TAR Marche avente RG 604/16»; 2) non aver «preso posizione su alcuna delle censure mosse da , che chiedeva la Pt_1
disapplicazione del regolamento ovvero il ricalcolo delle somme dovute in base ad una integrale applicazione del regolamento COSAP, e non solo dell'art. 17bis, peraltro illegittimo (e non chiedeva, quindi, per il periodo successivo al 2016, di applicare la normativa COSAP, visto che era pacifico tra le parti che questo fosse già avvenuto)» (vd.
12 pag. 20 dell'atto d'appello). Viene infine denunciata l'inconferenza del richiamo alla sentenza n. 3467/2020 del Consiglio di Stato, le cui statuizioni risulterebbero comunque smentite da una più recente giurisprudenza di merito (al riguardo, viene citata la sentenza n. 89/2022 del Tribunale di Bolzano).
LA CORTE OSSERVA.
I) “In tema di sospensione necessaria del processo civile, benché nel testo dell'art. 295 c.
p. c., modificato dall'art. 35 della l. n. 353 del 1990, manchi il riferimento ad una pregiudiziale "controversia amministrativa" (presente, invece, nella precedente formulazione), non può escludersi, in via di principio, la configurabilità di una sospensione necessaria del giudizio civile in pendenza di un giudizio amministrativo, che deve ritenersi ammissibile qualora sia imposta dall'esigenza di evitare un conflitto di giudicati, ipotesi che però non ricorre se il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia, e se, in particolare, tra i giudizi sussista diversità di parti, ostandovi in questo caso il rispetto del principio del contraddittorio. Peraltro, il giudice ordinario resta competente a conoscere dei provvedimenti amministrativi eventualmente incidenti sui presupposti della domanda, ai fini e nei limiti di una loro eventuale disapplicazione agli effetti della decisione sulla controversia relativa a diritti soggettivi” (Cass. Sez. U.,
13/10/2022, n. 30148, Rv. 666057 - 01)
II) Tuttavia, nessuna documentazione relativa al detto giudizio è stata prodotta dalle parti, per cui non è possibile verificare la sussistenza dei presupposti per la sospensione.
III) “Il potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi, ex art. 5 della l. n.
2248 del 1865, all. E, può essere esercitato anche nelle controversie in cui è parte la pubblica amministrazione e non soltanto nelle liti tra privati, a condizione che l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio - e, cioè, che la questione della sua legittimità sia prospettata come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale - e che il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, dovendosi invece escludere il sindacato del giudice con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione” (Cass. Sez. U., 25/05/2018, n. 13193, Rv. 672522 -
01)
IV) Sotto questo profilo, per la distinzione tra "pregiudizialità logica" e "pregiudizialità tecnico-giuridica" (formulata con riferimento all'art. 34 c.p.c., applicabile anche con riferimento all'art. 295 c.p.c. e recepita anche con riguardo al potere di disapplicazione degli atti amministrativi), si veda Cass. Sez. 1, 15/05/2019, n. 12999, Rv. 653913 – 01, la
13 quale in motivazione, richiama la ricostruzione delineata da Cass. Sez. U., 26/07/2004, n.
14060, Rv. 575881 – 01, laddove sempre in motivazione viene precisato che: «Ai fini della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., occorre tenere conto della distinzione, formulata con riferimento all'art. 34 c.p.c., tra "pregiudizialità logica" e "pregiudizialità tecnico-giuridica". Con la prima espressione si indica il rapporto giuridico dal quale nasce l'effetto dedotto in giudizio o, secondo altra convergente accezione, il fatto costitutivo del diritto fatto valere davanti al giudice (ad esempio: il contratto di compravendita rispetto alla richiesta di pagamento del prezzo della cosa venduta), integrante il "punto pregiudiziale", mentre la seconda indica quella fattispecie che, essendo esterna al fatto costitutivo del diritto, ne integra il presupposto o, come anche si afferma, quella situazione che ugualmente rappresenta un presupposto dell'effetto dedotto in giudizio, ma che si distingue, attesa la sua autonomia, dal fatto costitutivo sul quale si fonda l'effetto (ad esempio: la qualità di erede del creditore rispetto alla domanda di pagamento del prezzo oggetto del contratto di compravendita stipulato dal defunto) ed integra la "questione pregiudiziale».
V) Nel caso specifico, è del tutto evidente che il fatto costituivo del diritto azionato dal
è precisamente il provvedimento (delibera del Consiglio Comunale Controparte_1
n. 18/16 del 18/3/2016) con il quale è stata introdotta la tariffa COSAP applicata e del quale chiede la disapplicazione come risulta da pag. 18 dell'atto di appello: Pt_1
«La censura di (punto 3 dell'atto di citazione), quindi, non era perché venisse Pt_1
dichiarata la nullità della clausola contrattuale anche con riferimento a quel periodo (in quanto ci aveva già pensato il a disapplicarla, applicando le tariffe COSAP), ma CP_1
era rivolta alla tariffa COSAP applicata, che era illegittima e comunque sbagliata sotto diversi profili. Il difatti, con la modifica al regolamento Cosap del 2016 ha CP_1 introdotto (art. 17bis) una tariffa ad hoc per l'occupazione di suolo pubblico con impianti di comunicazione elettronica, tariffa di 12.000,00 per le occupazioni di ogni gestore sino a 40 mq, con la previsione che per i metri eccedenti la tariffa verrà calcolata applicando la tariffa per le occupazioni permanenti. Tale previsione è illegittima per violazione degli artt,
4, 35, 86, 88, 90, 93 CCE, dell'art. 63 del d.lgs. n. 446/97, dell'art. 23 Cost. e delle direttive
2002/20/CE, 2002/21/CE, 2014/61/UE, violazione dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di concorrenza nel settore delle tlc, eccesso di potere per sviamento
….».
VI) Tuttavia, proprio in quanto il provvedimento di cui viene chiesta la disapplicazione costituisce il fondamento del diritto azionato dal , alla luce dei principi Controparte_1
14 affermati dalla Giurisprudenza in materia, che definiscono i limiti entro i quali può essere esercitato dal Giudice ordinario il potere di disapplicazione, è chiaro che siffatto potere non può essere esercitato nel caso specifico. Pertanto, non devono essere esaminate le varie questioni relative alla asserita illegittimità di detto provvedimento.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore di ciascuna delle parti appellate, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da , avverso l'impugnata sentenza Parte_1
pronunciata inter partes in data 13/07/2023 dal Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in €
14.317,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di
15 legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore di ciascuna delle parti appellate.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Genova, 28/05/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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