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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 5077/2024 in data 31.10.2024, promossa da
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SONEGO MASSIMO e domicilio eletto presso lo studio del difensore in STRADA FELTRINA 20 - TREVISO attrice contro
C.F. , contumace;
CP_1 C.F._1
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._2 CP_3
), con il patrocinio dell'avv. ARCIDIACONO TIZIANA e C.F._3 domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA A. MANZONI 25 - SAN
VENDEMIANO convenuti
*** avente per oggetto: Altri istituti relativi alle successioni, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies co. 3 CPC del 6.2.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI per come da ricorso ex art. 281- Parte_1 decies CPC depositato il 30.10.2024; per e come da comparsa di costituzione e CP_2 CP_3 risposta depositata il 27.1.2025.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
, dovendo agire esecutivamente nei Controparte_4 confronti di ed avendo la necessità di ripristinare la continuità delle CP_1 trascrizioni relativamente agli immobili staggiti (cointestati al predetto e a terzi), ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento:
- dell'avvenuta accettazione tacita da parte di (nato a [...] il Persona_1
22.7.1914 e deceduto il 21.4.2005) e (nata a [...] il Persona_2 14.8.1940 e deceduta il 9.1.2022) dell'eredità di (nata a [...] Persona_3 di Piave il 4.6.1915 e deceduta il 12.3.2001), rispettivamente moglie del primo e madre della seconda;
- dell'avvenuta accettazione tacita da parte di dell'eredità del padre Persona_2
Persona_1
- dell'avvenuta accettazione tacita da parte di (nato a [...] il CP_2
27.12.1943) e (nato a [...] il [...]) dell'eredità di CP_3
rispettivamente moglie del primo e madre del secondo. Persona_2
A tal fine sono stati convenuti in giudizio sia i predetti e sia CP_2 CP_3 l'esecutato (altro figlio di e di , relativamente CP_1 Persona_1 Persona_3 al quale questo Tribunale aveva già accertato, con ordinanza ex art. 702-ter CPC del 23.7.2020, l'avvenuta accettazione tacita delle eredità dei genitori.
I convenuti e si sono costituiti aderendo alla domanda attorea. CP_2 CP_3
Il convenuto pur regolarmente notificato, è rimasto contumace. CP_1
La causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
***
Sulla successione di Persona_3
Nella missiva del 10.5.2002 (doc. 1 conv.) aveva dichiarato di voler Persona_1 addivenire allo scioglimento della comunione relativamente agli immobili siti in Via Parrilla a Conegliano “provenienti dalla successione in morte di . Persona_3
A tale missiva aveva replicato con missiva del 5.6.2002 (doc. 1 cit.) Persona_2 dichiarando espressamente di dare per “ammessa la devoluzione ereditaria come indicato nella nota che si riscontra” e formulando delle controproposte. aveva poi promosso un ricorso per sequestro conservativo (doc. 2 conv.) in Persona_2 cui, per quanto qui rileva, aveva dichiarato di agire quale erede di Per_3
Successivamente e avevano raggiunto un accordo transattivo (doc. Per_1 Persona_2 3) in cui davano atto “che a seguito di successione in morte della signora Per_3
apertasi ab intestato il 12-03-2001, i signori , quale coniuge
[...] Persona_1 superstite, e , quali figli, sono divenuti comproprietari per la CP_1 Persona_2 quota di 1/3 ciascuno dell'appartamento ed accessorio garage siti in Conegliano, Via Parrilla n. 2”.
I predetti atti, pur all'evidenza inidonei alla trascrizione, non di meno si configurano quali atti di accettazione espressa dell'eredità ai sensi dell'art. 475 CPC, essendo a tal fine sufficiente qualsiasi scrittura privata in cui il chiamato all'eredità abbia dichiarato di accettarla oppure abbia assunto il titolo di erede.
Per completezza si osserva che, ogni caso, gli atti di cui si discute si configurerebbero comunque quali atti di accettazione tacita ex art. 476 CC, dovendosi ribadire
Pag. 2 di 5 l'orientamento giurisprudenziale per cui “l'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede;
il che ben può concretizzarsi nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa, che non necessita di un'accettazione degli altri coeredi, dovendosi considerare che quest'ultima è rivolta all'eredità e ancor meglio a tradurre la chiamata ereditaria nella qualità di erede, indipendentemente, e/o a prescindere, da un intervento adesivo degli altri coeredi” (Cass. 19833/2019).
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Sulla successione di Persona_1
Successivamente al decesso del de cuius la figlia ha incluso la quota di Persona_2 proprietà sulle unità immobiliari site in Conegliano, Via Fratelli Bandiera (in precedenza nell'esclusiva proprietà del padre) nelle proprie dichiarazioni fiscali, provvedendo al pagamento delle relative imposte (doc. 4 conv.), e ciò quanto meno a partire dal 2013, entro quindi il termine prescrizionale di cui all'art. 480 CC.
Successivamente, nel 2022, la medesima aveva presentato istanza di Persona_2 visibilità nel fascicolo RGE 295/2018 qualificandosi tout court come comproprietaria degli immobili staggiti.
Il complesso di tali atti ben può ritenersi quale atto di accettazione tacita dell'eredità del padre, ex art. 476 CC.
Peraltro, quand'anche non si ritenessero i suddetti atti idonei a configurare un'accettazione tacita, non di meno si dovrebbe rilevare che il diritto di accettare la stessa si sarebbe trasmesso ai di lei eredi (ossia i convenuti come si vedrà meglio CP_3 infra), i quali anche nel presente procedimento hanno manifestato la volontà di accettare l'eredità di A tal proposito, è ben vero che l'accettazione espressa sarebbe Persona_1 sopravvenuta dopo i dieci anni dall'apertura della successione, ma né l'attore, né l'altro convenuto (eventuali controinteressati) hanno eccepito l'intervenuta prescrizione (cfr. sul punto Cass. 12646/2020, per cui “un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione”).
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Sull'eredità di Persona_2
In plurimi scritti, e anche costituendosi nel presente giudizio, i convenuti hanno CP_3 dichiarato di agire quali eredi della de cuius e, pur non essendovi allo stato atti idonei alla trascrizione, tanto basta a ritenere sussistente un'accettazione espressa ex art. 475
CC.
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Sulle quote di proprietà immobiliare
Quanto agli immobili di Via Parrilla:
Pag. 3 di 5 - la proprietà era inizialmente in capo alla sola Persona_3
- apertasi la successione di questa, la proprietà si è trasferita al marito e Per_1 ai due figli e per la quota di 1/3 ciascuno;
CP_1 Per_2
- venuto a mancare , la sua quota di 1/3 si è trasferita per 1/3 a e Per_1 Per_2 per 2/3 ad (avendo il de cuius istituito erede la prima per la sola CP_1 legittima e il secondo per la legittima e la disponibile); conseguentemente:
o è divenuto proprietario della quota di 5/9 [= 1/3 + (2/3 x 1/3) = CP_1
3/9 + 2/9];
o è divenuta proprietaria dei residui 4/9 [= 1/3 + (1/3 x 1/3) = 3/9 Per_2
+ 1/9];
- venuta a mancare la sua quota di 4/9 si è trasferita al marito e al figlio Per_2 per 1/2 ciascuno, ossia a ciascuno per 2/9 dell'intero;
- all'attualità, quindi, la proprietà dell'immobile in esame è nella titolarità di per 5/9, di per 2/9 e di per 2/9. CP_1 CP_2 CP_3
Quanto agli immobili di Via Bandiera:
- la proprietà era inizialmente in capo al solo Persona_1
- come detto, quest'ultimo aveva istituito quali eredi la figlia per la sola Per_2 legittima e il figlio per la legittima e la disponibile;
in virtù della CP_1 successione di , quindi, ha acquistato la proprietà per la quota Per_1 Per_2 di 1/3 e per i residui 2/3; CP_1
- venuta a mancare la sua quota di 1/3 si è trasferita al marito e al figlio Per_2 per 1/2 ciascuno, ossia a ciascuno per 1/6 dell'intero (= 1/3 x 1/2);
- all'attualità, quindi, la proprietà dell'immobile in esame è nella titolarità di per 4/6, di per 1/6 e di per 1/6. CP_1 CP_2 CP_3
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Sulle spese di lite
Si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite sia con riferimento al convenuto contumace (essendo stato evocato per la sola integrità del contraddittorio e nei confronti del quale, peraltro, era già stata resa altra pronuncia di accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità dei genitori), sia con riferimento ai convenuti costituiti, posto che non sussisteva in capo agli stessi l'obbligo di far trascrivere un atto di accettazione (espressa, tacita o presunta) e considerato che non si sono opposti alla domanda e vi hanno anzi prestato adesione, fornendo essi stessi elementi utili all'individuazione degli atti implicanti accettazione tacita (il che comporta che non vi sia, a ben vedere, una reale soccombenza).
***
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
Pag. 4 di 5
1. accerta che (nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
21.4.2005) e (nata a [...] il [...] e deceduta il Persona_2 9.1.2022) hanno accettato l'eredità di (nata a [...] il Persona_3
4.6.1915 e deceduta il 12.3.2001);
2. accerta che la predetta ha accettato l'eredità del predetto Persona_2 Per_1
[...]
3. accerta che (nato a [...] il [...]) e CP_2 CP_3 (nato a [...] il [...]) hanno accettato l'eredità della predetta Per_2
[...]
4. accerta che, in dipendenza delle predette successioni, gli immobili in precedenza intestati ai predetti de cuius siti in Via Parrilla a Conegliano, identificati al
NCEU del predetto comune alla Sez. E, Foglio 6, Mapp. 2349, Subb. 3 e 21 sono divenuti di proprietà di per 5/9, di per 2/9 e di CP_1 CP_2 per 2/9; CP_3
5. accerta che, in dipendenza delle predette successioni, gli immobili in precedenza intestati ai predetti de cuius siti in Via Bandiera a Conegliano, identificati al
NCEU del predetto comune alla Sez. E, Foglio 6, Mapp. 743, Subb. 1, 2, 3 e 4 sono divenuti di proprietà di per 4/6, di per 1/6 e di CP_1 CP_2 per 1/6; CP_3
6. ordina la trascrizione della presente sentenza con esonero di responsabilità a carico del competente conservatore dei RR.II. e le conseguenti volturazioni catastali;
7. dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Treviso, 9 febbraio 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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