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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/03/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1512/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1512/2022 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
FRATONI ROBERTO,
APPELLANTI contro
GIA' Controparte_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. BRILLI FIAMMETTA,
[...]
APPELLATA e con
QUALE PROCURATRICE Controparte_3 Controparte_4
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
BRILLI FIAMMETTA
INTERVENUTA
avverso pagina 1 di 29 la sentenza n. 138/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo pubblicata il 03/02/2022
CONCLUSIONI
In data 14.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della impugnata sentenza pronunciata dal Tribunale di Arezzo in data 3.2.2022, pubblicata in data 3.2.2022, RG 1310/2016, Repertorio 205/2022 del 3.2.2022, non notificata, accertata la fondatezza della domanda proposta dalle parti attrici opponenti, respinta ogni eccezione formulata sul punto dalla parte convenuta opposta e riformata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Arezzo, in accoglimento dei motivi di cui all'appello proposto Voglia accogliere le conclusioni come di seguito precisate: IN VIA PRELIMINARE perché sia dichiarato il difetto di legittimazione attiva e di capacità ad agire in capo alla non avendo la stessa adempiuto agli Controparte_3 obblighi che sono previsti da cipare in qualità di cessionaria del credito al giudizio e ciò ai sensi dell'articolo 58 TUB con condanna della stessa al pagamento delle spese legali in favore degli attori opponenti con distrazione delle stesse in favore dei procuratori antistatari. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE pendendo la causa avanti al Tribunale di Roma – Sezione Imprese – RG 77481/2020 – Dott.ssa Garrisi, come si evince dall'Ordinanza (doc. 4) con la quale rigettava la richiesta di sospensione delle clausole n. 2, 6 e 8 portate nelle fideiussioni poste a fondamento del Decreto Ingiuntivo opposto, avente ad oggetto nel merito l'accertamento della nullità o annullabilità delle clausole suddette si richiede, essendo la causa detta pregiudiziale rispetto a quella pendente avanti al Tribunale di Arezzo, la sospensione del Giudizio in attesa della decisione riguardante la nullità o meno delle clausole suddette. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE visto l'esito della CTU chiedono la conferma della revoca del Decreto Ingiuntivo atteso che la somma ingiunta dovrà essere limitata a quella differenza tra quanto originariamente richiesto da parte della banca e quanto risultato indebito. NEL MERITO si riportano alle conclusioni tutte rassegnate in atti chiedendo che la somma che in denegata verrà dichiarata come dovuta sia contenuta nella differenza tra quella oggetto del procedimento monitorio e la differenza con quella risultata indebita nella CTU anche determinata con l'integrazione richiesta al capo successivo. IN VIA ISTRUTTORIA anche in osservanza con i poteri officiosi che vengono riservati alla Corte di Appello ai sensi dell'articolo 345 c.p.c., rilevata la nullità parziale della CTU redatta in sede del giudizio di primo grado sul punto relativo alla mancanza di documenti necessari per rispondere al punto 3) del quesito posto dal Giudice del Tribunale di Arezzo, disporre una CTU ad integrazione di quella svolta nel giudizio di primo grado per determinare in maniera esatta quanto dovuto da parte degli appellanti in relazione al prestito d'uso d'oro.
pagina 2 di 29 IN VIA ISTRUTTORIA richiede l'ammissione delle prove orali richieste con la memoria formulata ai sensi dell'articolo 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. e l'acquisizione della documentazione sempre come richiesta in detta memoria. Non accettano il contraddittorio su eventuali nuove domande, nuove produzioni e nuove conclusioni formulate da parte della convenuta e in ipotesi di ammissione al giudizio della il contraddittorio su eventuali nuove domande, Controparte_3 produzioni o conclusioni dalla stessa formulate. Vittoria di spese e competenze del giudizio del primo e del secondo grado o compensazione integrale delle stesse con eventuale distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte appellata:
“Piaccia alla Corte Adita, Dichiarare il difetto di legittimazione processuale e sostanziale di , Controparte_5 essendo il credito di titolarità di , con richiesta l CP_3 giudizio. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Per la parte intervenuta:
“Piaccia alla Corte Adita, ogni contraria istanza disattesa, ivi compresa la eccezione formulata all'udienza del 13.2.2024 di difetto di legittimazione di quale Controparte_4 mandataria di CP_3 dichiarare inammissibili i motivi di appello ex adverso proposti, ex art. 342 c.p.c. e 345 cpc per tutto quanto meglio in atti illustrati, in ogni caso respingere i suddetti motivi di appello per quanto illustrato in comparsa di costituzione, Stante l'intervenuto provvedimento di correzione di errore materiale della sentenza impugnata, pronunciato in data 24 febbraio 2024 dal Tribunale di Arezzo, si rinuncia alla domanda di riformare il capo del dispositivo che prevedeva la condanna di
[...]
e in solido tra loro, al pagamento in favore di Pt_1 Parte_2 CP_3 di € 385.000,00 oltre interessi moratori con decorrenza dalla data della domanda, essendo stato modificato con previsione della condanna di e Parte_1 [...]
in forza dell'impegno fideiussorio contratto, al pag i Parte_2 di di € 385.000,00 oltre interessi moratori con decorrenza dalla data CP_3 della domanda come da corretta motivazione esposta dal Tribunale di Arezzo. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
e proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 130/2016 emesso dal Tribunale di Arezzo con il quale era stato pagina 3 di 29 ingiunto loro di pagare alla la somma Controparte_2 di € 385.000,00 in qualità di fideiussori di nonché il primo € 32.619,57 Parte_3 ed il secondo € 42.257,72 a titolo personale.
Gli opponenti premettevano che:
- nel 1997 la aveva stipulato con Parte_3 Controparte_6
(nel proseguo soltanto “ ”) due prestiti di uso di oro rispettivamente CP_2 per 5 Kg e 7 Kg (3 dei quali, successivamente, erano stati oggetto di restituzione)
e che essi, soci della società, il 12.2.2008 avevano concesso una fideiussione fino all'importo di € 385.000,00;
- nel 2009, non potendo essere restituiti i 9 Kg di oro detenuti in prestito, venivano stipulati un mutuo (con iscrizione ipotecaria di secondo grado sul capannone industriale, nonché garanzia da parte del Consorzio Confidi) per €
190.000,00, nonché due prestiti personali di € 40.000,00 ciascuno da parte dei soci, la cui provvista (€ 270.000,00) veniva trattenuta dalla banca per ripianare il debito maturato;
- in data 15.9.2009 veniva stipulato tra e un nuovo Parte_3 CP_2 prestito d'uso in oro con pagamento postergato;
- nel novembre 2012 venivano revocati tutti gli affidamenti e il 10.3.2014 la posizione veniva passata a sofferenza.
In punto di diritto, gli opponenti muovevano contestazioni nei confronti di tutti i contratti stipulati con , tanto dal debitore principale quanto da loro CP_2 stessi in qualità di garanti. Più precisamente:
1) il conto corrente n. 3045-9 non sarebbe mai stato stipulato in forma scritta, sarebbero stati applicati interessi anatocistici ed interessi usurari;
2) i contratti di prestito d'uso in oro sarebbero stati fatti contrarre dalla banca in luogo dei comuni contratti di finanziamento perché questi avrebbero consentito di percepire interessi di natura usuraria e comunque non indicherebbero il tasso d'interesse praticato;
3) il contratto di mutuo ipotecario prevederebbe un tasso di mora superiore al pagina 4 di 29 tasso soglia usurario ed un l'ISC non corretto, con conseguente necessità di applicare dell'art. 117, comma 7, TUB;
nella determinazione del debito residuo non si sarebbe tenuto conto del (potenziale) ricavato dall'espropriazione del capannone industriale e dell'escussione della garanzia consortile;
4) contratti di finanziamento stipulati dai soci sarebbero stati ottenuti dalla banca approfittando del loro stato di bisogno e non avrebbero comportato una reale erogazione del credito, in quanto sarebbero serviti per ripianare i debiti della società; inoltre, le condizioni economiche del contratto, nel loro complesso, supererebbero usurarie;
5) i fideiussori sarebbero liberati per avere la banca violato l'art. 1956 c.c., continuando a far credito a pur conoscendo le sue precarie condizioni Parte_3 economico-patrimoniali, senza la loro autorizzazione, nonché per non essersi attivata nei confronti della debitrice principale entro sei mesi, come prescritto dall'art. 1957 c.c..
Si costitutiva in giudizio e (alla quale in Controparte_2 Controparte_2 corso di causa subentrava, ex art. 111 c.p.c., eccependo, in via Controparte_3 preliminare, il difetto di legittimazione attiva dei sig.ri e con Pt_1 Parte_2 riguardo ai rapporti riferibili alla debitrice principale, nonché la prescrizione dei diritti restitutori invocati. Nel merito, la convenuta deduceva che:
1) la banca avrebbe applicato le condizioni espressamente pattuite, nel rispetto della delibera CICR del 9.2.2000 e senza l'applicazione di interessi usurari;
2) sarebbero del tutto assenti i profili di usura lamentati dagli opponenti, costituendo i contratti di prestito di uso in oro una tipica modalità di finanziamento delle imprese orafe, socialmente ed economicamente accettata, con rischi legati alle fluttuazioni delle valutazioni del metallo perfettamente note agli operatori professionali;
3) sia il mutuo ipotecario che i finanziamenti personali furono contratti per le finalità pagina 5 di 29 previste dai relativi negozi, senza che potrebbe postularsene la nullità ove anche fosse fondata l'ipotesi di controparte, poiché non si tratterebbe di mutui di scopo;
5) le fideiussioni sarebbero state pienamente efficaci, non essendo stati violati né
l'art. 1956 c.c. (tanto più in ragione della coincidenza tra garanti e legali rappresentanti della debitrice principale), né l'art. 1957 c.c. (espressamente derogato dai contratti, con sottoscrizione separata ex art. 1341, comma 2, c.c.).
La causa veniva istruita a mezzo di una consulenza tecnica d'ufficio.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 138/2022 pubblicata il 03/02/2022 il Tribunale di Arezzo così statuiva:
“Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, in parziale accoglimento dell'opposizione:
• revoca il decreto ingiuntivo n. 130/2016, oggetto di opposizione;
• condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di di € 385.000,00 oltre interessi Controparte_3 moratori con decorrenza dalla data della domanda;
• condanna va condannato al pagamento in favore di Parte_2 [...] di € 43.437,97 (somma quantificata al 23.3.2016) oltre interessi CP_3 al tasso corrispettivo;
• condanna va condannato al pagamento in favore di Parte_1 [...] di € 32.680,03 (somma quantificata al 23.3.2016) oltre interessi CP_3 al tasso corrispettivo;
• compensa nella misura di 1/10 le spese di lite, ponendo la parte restante a carico di e in solido tra loro, che quantifica Parte_1 Parte_2 in misura pari a € 27.500,00 oltre rimborso delle spese generali, IVA e CAP;
• pone le spese di consulenza, nel rapporto interno tra le parti, definitivamente a carico degli opponenti, in via solidale, per la quota di
19/20 e a carico dell'opposta per la quota di 1/20”. pagina 6 di 29 Nello specifico, il giudice rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
, ritenendo sufficientemente provata la cessione del credito, l'istanza di CP_3 sospensione ex art. 295 c.p.c., sul presupposto che la questione relativa alla validità delle fideiussioni oggetto del diverso giudizio ben poteva essere esaminata in via incidentale. Veniva altresì respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli opponenti, sul presupposto che gli stessi potessero sollevare eccezioni in merito alla validità del rapporto garantito.
Quanto al merito, il giudice rigettava l'eccezione di decadenza dell'obbligazione fideiussoria per violazione del disposto dell'art. 1956 c.c., sul presupposto che i garanti erano anche legali rappresentanti della società garantita.
La domanda di liberazione ai sensi dell'art. 1957 c.c. veniva rigettata in considerazione della espressa deroga contrattuale.
Le due fideiussioni, poi, venivano ritenute autonome tra loro, tali da garantire ciascuna l'importo di € 385.000.
Con riferimento al contratto di conto corrente n. 3045-9, il giudice, prendendo atto della mancata produzione del contratto originario e della prima serie degli estratti conto, riteneva di dover azzerare il saldo iniziale, eliminare la capitalizzazione trimestrale, e di non poter applicare l'art. 117, comma 7, del
D.Lgs. 385/1993, relativo alla mancata pattuizione scritta degli interessi, e non alla mancanza dell'intero contratto, circostanza che rendeva superflua la verifica dell'eventuale usurarietà degli interessi. Il saldo finale del conto corrente, a debito del correntista, veniva individuato in € 351.788,78.
Quanto ai prestiti d'oro, l'usurarietà degli interessi veniva esclusa, utilizzando quale parametro i tassi medi rilevati per la categoria “altri finanziamenti”.
Il giudice escludeva poi l'indeterminatezza della pattuizione degli interessi nel mutuo fondiario con ammortamento alla francese, nonché che tale forma di ammortamento determinasse effetti anatocistici. L'eccezione relativa all'erroneità Part dell' veniva inoltre respinta, non essendo stata sollevata una relativa domanda risarcitoria. In relazione a tale contratto veniva invece riscontrato il superamento pagina 7 di 29 della soglia di usura, riducendo la somma dovuta a € 196.984,30.
Il giudice pertanto evidenziava che, in base a una semplice operazione algebrica
(€ 351.788,78 + € 196.984,30), si poteva dedurre che il debito accertato era di gran lunga superiore al massimale delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, fatto che giustificava di per sé la conferma del decreto ingiuntivo.
Quanto ai debiti contratti personalmente dagli opponenti, poi, ovvero i due contratti di finanziamento del 21.12.2010 di € 40.000,00 ciascuno, veniva escluso qualsivoglia profilo di nullità per il fatto che le somme oggetto dei mutui erano state volontariamente utilizzate dal mutuatario per finalità diverse da quelle indicate nel contratto, l'allegazione relativa all'errata indicazione del TAEG veniva considerata generica, veniva esclusa l'usura oggettiva, mentre veniva riscontrato il superamento dei tassi soglia in alcuni trimestri, riducendosi il debito a €
43.437,97 per ed a € 32.680,03 per Parte_2 Pt_1
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 [...]
(di seguito anche APPELLANTI) convenivano in giudizio, innanzi Parte_2 questa Corte di Appello già Controparte_1 [...]
(di seguito anche APPELLATA) proponendo Controparte_2 gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) sulla legittimazione attiva e competenza ad agire della parte convenuta opposta;
2) sulla istanza di sospensione del giudizio avanti al tribunale di Arezzo ex articolo 295 c.p.c. in attesa della decisione del Tribunale di Roma sulla impugnata fideiussione;
3) sulla rideterminazione del quantum relativo ai finanziamenti personali concessi agli appellanti;
pagina 8 di 29 4) sulla illegittimità del piano di ammortamento alla francese (interesse composto) – mancanza di trasparenza – indeterminatezza;
5) nullità della obbligazione fideiussoria degli attori opponenti ex articolo 1957
c.c.;
6) sulle indeterminatezze e sulla mancanza di trasparenza del mutuo contratto il 22.10.2009;
7) sulla indeterminatezza e frammentarietà della CTU in punto dei contratti aventi ad oggetto l'uso o il prestito di oro – nullità parziale della perizia - indeterminatezza della domanda per assenza dei relativi documenti che ne giustificano la disciplina – rideterminazione delle somme dovute sulla base della CTU svolta nel giudizio di primo grado da integrarsi in appello;
8) disciplina delle spese del giudizio attesa la revoca del decreto ingiuntivo e la grande riduzione di quanto risulterebbe dovuto nella sentenza. riforma della disciplina delle spese nel caso di accoglimento dell'atto di appello.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_5 quale dichiarava che il credito era stato ceduto a chiedendo di essere CP_3 estromessa dal giudizio.
Si costituiva anche quale procuratrice di Controparte_4
la quale si dichiarava cessionaria del credito e contestava le altrui CP_3 domande, chiedendone il rigetto.
L'intervenuta proponeva altresì appello incidentale per il caso di mancato accoglimento della istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza, nella parte in cui, in contrasto con la motivazione correttamente formulata, nel dispositivo non si afferma che l'impegno di garanzia assunto da ciascun fideiussore era autonomo. pagina 9 di 29 Con le note sostitutive dell'udienza del 13/02/2024 gli appellanti sollevavano una ulteriore eccezione di difetto di legittimazione di , Controparte_4 quale mandataria di per mancata iscrizione ex art. 106 Tub, e per CP_3 non essere citata quale servicer in Gazzetta ufficiale.
Con le note in sostituzione di udienza dell'8.11.2024 Controparte_4 dichiarava che, con provvedimento del 24 febbraio 2024, il giudice aveva
[...] disposto la correzione di errore materiale della sentenza n. 138/2022 nel senso che, nel dispositivo, laddove risulta scritto «condanna e Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento a favore di di € Parte_2 CP_3
385.000,00 oltre interessi moratori dalla data della domanda», si legga invece
«condanna e in forza dell'impegno fideiussorio Parte_1 Parte_2 contratto, al pagamento, ciascuno, in favore di di € 385.000,00 CP_3 oltre interessi moratori con decorrenza dalla data della domanda».
Alla luce di quanto sopra, la parte intervenuta rinunciava al proprio appello incidentale.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione di
, quale mandataria di per mancata Controparte_4 CP_3 iscrizione ex art. 106 Tub, e per non essere citata quale servicer in Gazzetta ufficiale.
In particolare, si afferma che ai sensi dell'art. 2 comma 6 della legge 30.4.1999
n. 130 (“legge sulle cartolarizzazioni”), soltanto una banca o un intermediario pagina 10 di 29 finanziario iscritto nell'albo apposito ai sensi dell'art. 106 TUB possono figurare tra gli incaricati di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento.
Dal momento che , mandataria di non risulta avere tale CP_4 CP_3 qualifica sarebbe priva di legittimazione attiva.
Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione ha già chiarito che gli atti processuali compiuti da un soggetto non iscritto all'albo 106 TUB non possono essere ritenuti nulli. Infatti, “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. Civ, Sez. 3,
Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024). Inoltre, anche qualora così fosse, la legittimazione processuale deve essere verificata con riferimento alla parte in senso sostanziale, che nel caso in esame è che si è avvalsa di CP_3 CP_4 solo come mandataria in senso processuale. Per le medesime ragioni, poi, è alla mandante che deve aversi riguardo per verificare se sia o meno iscritta allo specifico albo, cosa che risulta.
L'eccezione è pertanto infondata.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo la parte appellante contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto provata la legittimazione attiva di deducendo che la CP_3
pagina 11 di 29 produzione documentale effettuata per provare tale presupposto con la comparsa conclusionale era tardiva.
L'argomento non è condivisibile.
La produzione documentale è avvenuta con il primo atto successivo al momento in cui l'eccezione è stata sollevata, per cui non può essere ritenuta tardiva.
Infatti, così come la contestazione della titolarità attiva, attenendo al merito della pretesa, non è soggetta a preclusioni, integrando una mera difesa (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 16814 del 17/06/2024), deve ritenersi che anche la relativa prova possa essere fornita in ogni momento, divenendo necessaria solo in caso di contestazioni.
Non vi sono poi dubbi in merito alla titolarità del rapporto in capo a , CP_3 confermata anche dalla stessa . Controparte_5
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo viene reiterata la richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della decisione del Tribunale di Roma, Sezione
Imprese, sulla domanda di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust. Al riguardo non si può che condividere la decisione assunta dal giudice di primo grado, non essendovi alcuna necessità di sospendere il giudizio in attesa della decisione in via principale sulla domanda di nullità, ben potendo la questione essere esaminata in via incidentale nel presente giudizio quale eccezione volta a paralizzare la richiesta di pagamento nei confronti dei garanti.
Su tale aspetto pertanto ci si soffermerà in sede di esame del quinto motivo, per il quale ha una rilevanza.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo e chiedono di rideterminare il quantum Parte_2 Pt_1 dovuto in relazione ai prestiti personali da loro contratti in considerazione delle osservazioni alla perizia redatta dal CTU formulate dal loro CTP.
pagina 12 di 29 In particolare, viene dedotto che tali finanziamenti, che sarebbero stati concessi a due clienti-consumatori, recano un TAEG che è difforme da quello ricalcolato dal
CTP, per cui dovrebbe applicarsi il disposto dell'articolo 125 bis T.U.B. con il calcolo degli interessi corrisposti al tasso BOT.
Inoltre, si afferma che questi prestiti, ancorchè concessi a persone fisiche e per ragioni personali – ristrutturazione casa – nella sostanza sarebbero transitati nel conto della alla quale erano in precedenza stati revocati i fidi, per cui CP_7
“Questa condotta posta in essere dalla banca potrà essere oggetto di valutazione per determinare se tali contratti siano nulli o annullabili, siano oggetto di simulazione, siano contrari a norme imperative in virtù delle quali ambedue, fermo restando l'obbligo di restituzione del capitale, potranno essere epurati dagli interessi vista la patologia contrattuale evidenziata”.
Sotto il primo profilo si osserva che, come già evidenziato nella sentenza impugnata, la giurisprudenza è univocamente orientata nel senso di ritenere che la mancata o errata indicazione del TAEG non dia luogo a nullità del contratto, ma al più ad una responsabilità precontrattuale o contrattuale della banca.
Afferma la Suprema Corte: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del
d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”
(Sez. 1, Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023).
Nel caso in esame la domanda di responsabilità non è mai stata avanzata, per cui, anche ad accedere alla tesi dell'errata indicazione del TAEG, questa starebbe priva di conseguenze processuali. pagina 13 di 29 Quanto al secondo profilo, poi, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, i finanziamenti contratti dagli odierni appellanti non integrano una fattispecie di mutuo di scopo, che richiede che la finalità del finanziamento rientri nella causa del contratto.
Come evidenzia la Corte di Cassazione “Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 15695 del 05/06/2024).
Nel caso in esame non è riscontrabile alcun interesse del mutuante ad uno specifico utilizzo della somma concessa, per cui la finalità indicata costituisce un mero motivo.
L'utilizzo delle somme per finalità difformi rispetto a quelle indicate nel contratto, quindi, risulta privo di conseguenze giuridiche.
4. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quarto motivo gli appellanti denunciano l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese sotto il profilo della mancanza di trasparenza e della indeterminatezza, invocando le conseguenze previste nell'articolo 117 o 125 bis
TUB.
Si ribadisce poi che l'interesse composto determinerebbe effetti anatocistici o comunque costi impliciti.
A tale riguardo è sufficiente evidenziare che nelle more del giudizio si è pronunciata su tale questione la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, esprimendo principi di diritto che questo collegio condivide pienamente. pagina 14 di 29 Con la sentenza n. 15130 del 20 maggio 2024, infatti, la Suprema Corte ha affermato: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Tali principi, per quanto espressi in materia di mutui a tasso fisso, ben possono essere estesi a quelli a tasso variabile, avendo valenza generale.
Deve essere anche escluso che tale metodologia di ammortamento determini effetti anatocistici.
Con il termine ammortamento “alla francese” si «intende richiamare, nella sostanza (per il vero con una terminologia imprecisa e di comprensibilità non immediata), la struttura caratteristica del tipo di ammortamento in discorso, che comporta – per propria conformazione strutturale, seppur con intensità maggiore
o minore a seconda delle fattispecie che nel concreto lo realizzino – che i singoli ratei siano composti da quote di (restituzione del) capitale e quote di (pagamento degli) interessi compensativi in rapporto variabile nella successione delle rate: “e così a muovere, più precisamente, dalle rate iniziali, in cui la misura assegnata agli interessi è preponderante, e comunque superiore, rispetto a quella che viene imputata al capitale ancora da restituire;
secondo una dinamica in via progressiva decrescente col susseguirsi delle rate;
sino a invertire il rapporto quantitativo tra le quote di interessi e di capitale nelle rate inerenti alla fase terminale del previsto rientro” (come spiega Cass. 14166/2021)» (Cass. n. 34677 del 2022, in motivazione).
Questa Corte ha già avuto modo di considerare che, «relativamente a tale tipologia di finanziamenti, caratterizzati dal rimborso con il versamento di rate pagina 15 di 29 costanti, va inoltre rilevato che la quota di interessi è calcolata applicando il tasso pattuito al debito residuo per capitale e che, dalla differenza tra tale importo e il totale della rata, in cui gli interessi sono incorporati, viene determinata la quota di capitale da rimborsare con riferimento a ogni periodo di ammortamento;
ne consegue che, proprio in virtù della struttura stessa dell'operazione di finanziamento, e dei reciproci obblighi pattuiti, il calcolo degli interessi è sempre e inevitabilmente effettuato sul debito residuo per capitale, che rimane da restituire al finanziatore, mentre l'interesse non viene capitalizzato, cioè non è mai produttivo di altro interesse, qual[i] che siano la durata complessiva del piano di ammortamento e la cadenza periodica dei relativi pagamenti. In altri termini,
l'ammortamento alla francese non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Pertanto, al di là delle varie interpretazioni e delle plurime operazioni di calcolo basate sugli studi di matematica finanziaria richiamati nell'atto di appello, ciò che unicamente conta è il rispetto del parametro normativo stabilito dall'art. 1283 c.c., ai sensi del quale è vietato il fenomeno di incorporamento di interessi scaduti al capitale che li ha generati, di modo da evitare che essi costituiscano la base di calcolo produttiva di ulteriori interessi per il futuro. La previsione, come nella fattispecie, di un piano di rimborso con rata costante, invece, prevede strutturalmente il calcolo degli interessi sul solo capitale residuo in quanto alla scadenza della rata gli interessi fino a quel momento maturati sono liquidati e pagati, essendo una parte della medesima rata, e non vengono capitalizzati» (Corte d'appello di Firenze n. 1447 del 2023, in motivazione;
analogamente, Corte d'appello di Firenze n. 1624 del
2023, in motivazione).
L'esclusione del fenomeno anatocistico in correlazione all'ammortamento alla francese è ampiamente condivisa dalla giurisprudenza di merito (limitatamente a quella d'appello, ancora, tra le più recenti, Corte d'appello di Firenze n. 1450 del pagina 16 di 29 2023, n. 1414 del 2023 e n. 498 del 2023, tutte in motivazione, nonché Corte
d'appello di Lecce-Taranto n. 157 del 2023, Corte d'appello di Campobasso n. 124 del 2023, Corte d'appello di Venezia n. 2955 del 2021, Corte d'appello di Perugia
n. 33 del 2021, Corte d'appello di Torino n. 487 del 2020, Corte d'appello di
Napoli n. 772 del 2020 e Corte d'appello di Roma n. 731 del 2020: tutte in massima) e trova conforto anche in quella di legittimità, che ha confermato che il sistema di ammortamento alla francese non configura un fenomeno anatocistico
«in quanto gli interessi venivano calcolati sul residuo e non sull'intero» (Cass. n.
9237 del 2020, in motivazione) e ha giudicato logica la motivazione secondo cui
«detto sistema non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata» (Cass. n.
16221 del 2022, in motivazione).
Ancora più di recente la S.C. con pronuncia n. 27823 del 2023, nel distinguere tra capitalizzazione composta ed anatocismo ha chiarito che “l'art. 1283 c.c. vieta infatti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale.
Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione pagina 17 di 29 dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n.
16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”.
Peraltro, anche la stessa allegazione risulta del tutto generica, tanto da rendere inammissibile sotto tale profilo il motivo, in quanto «non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato»
(Cass. n. 13144/2023).
5. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quinto motivo gli appellanti deducono la “nullità della obbligazione fideiussoria degli attori opponenti ex articolo 1957 c.c.”.
Con riferimento a tale domanda, da intendersi quale liberazione del fideiussore per il mancato rispetto del termine semestrale per avanzare le domande nei confronti del debitore principale, è necessario preliminarmente valutare l'eccezione di nullità della fideiussione prestata perché redatta secondo il noto schema valutato frutto di un accordo anticoncorrenziale.
Il contratto, infatti, prevede una espressa deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., per cui l'esame della domanda presuppone l'accertamento della nullità di tale clausola.
pagina 18 di 29 A tale riguardo le parti danno atto che il Tribunale di Roma ha accolto, sia pure con una pronuncia non definitiva, la domanda di accertamento della nullità delle clausole 2, 6 e 8.
Tale pronuncia si pone chiaramente nel solco delineato dalle Sezioni Unite delle
Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994/2021, che ha definitivamente chiarito gli effetti dell'accordo anticoncorrenziale sui contratti stipulati sulla base del modello ABI, statuendo che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett.a) e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulle, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La decisione, quindi, per quanto non definitiva, risulta condivisibile.
La nullità delle clausole, però, non si può estendere all'intero negozio, non venendo allegato che lo stesso non sarebbe stato concluso in assenza delle stesse, e potendosi anzi ragionevolmente presumere, da un lato, che in assenza delle clausole colpite da nullità, tali da aggravare a sfavore dei garanti la disciplina codicistica, questi a maggior ragione avrebbero rilasciato la garanzia;
d'altro lato, anche per la banca la garanzia personale, ancorché depurata dalle clausole anticoncorrenziali, presumibilmente non sarebbe stata rifiutata, essendo comunque più vantaggiosa dell'alternativa rappresentata dalla totale assenza di garanzie.
Va però evidenziato che le garanzie prestate dagli odierni appellanti contengono anche, al punto n. 7, una clausola c.d. solve et repete (già ritenuta legittima dalla
Banca di Italia - allora quale Autorità Garante concorrenza - nel provvedimento n.
55 del 2 maggio 2005), che - pur non conferendo alla fideiussione il carattere di garanzia autonoma, non essendo stati i garanti privati del potere di sollevare pagina 19 di 29 eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale - consente comunque alla CA di esigere immediatamente il pagamento del dovuto da parte dei medesimi.
Essendo, come detto, la fideiussione del tipo “a prima richiesta” è, pertanto, sufficiente, per non incorrere nella decadenza sancita dall'art. 1957 c.c., una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria.
Sul punto la Corte di Cassazione ha infatti anche di recente ribadito: «Ebbene se
è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio
2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) –
è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi,
"l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n.
pagina 20 di 29 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).
Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363
c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione"
(cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.).
Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass.
n. 31509/2021 cit.)» (Sez. III, 13/01/2025 n.835, in motivazione).
Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli odierni ricorrenti conteneva l'impegno del garante ad adempiere "a semplice richiesta scritta", clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita da nullità, per cui, come correttamente statuito dalla Corte d'Appello, la lettera di messa in mora del
15.10.2015 ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale
(cfr. p. 11 sentenza impugnata n. 857/2022, in cui la Corte d'Appello fa riferimento all'art. 7 della fideiussione).
Pertanto, la previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di pagare
“immediatamente al banco a semplice richiesta scritta” (art. 7 della fideiussione) deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c., con la conseguente possibilità di ritenere "sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale" (Cass., 26/09/2017, n. 22346). pagina 21 di 29 La Suprema Corte, in effetti, nelle ipotesi di atti di garanzia contenenti la clausola di pagamento a prima richiesta (siano esse fideiussioni o contratti autonomi di garanzia), ha evidenziato che l'eventuale rinvio pattizio alla decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., debba intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Al fine di evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. è, quindi, sufficiente la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio
(in tal senso, Cass. 21.05.2008 n. 13078; Cass., 26.09.2017, n. 22346; Cass.
28.02.2020, n. 5598; Cass., 03.11.2021, n. 31509).
Tali pronunce, seppure dettate in tema di garanzia autonoma (a prima richiesta e senza eccezioni) sanciscono un principio valevole anche per le fideiussioni a prima richiesta, posto che, in entrambi i casi, le parti hanno inteso assicurare il pagamento immediato da parte del garante;
diversamente tale previsione sarebbe in contrasto con la necessità di impedire la decadenza per il tramite di un'azione giudiziaria.
Pertanto, ferma la nullità della clausola n. 6 della fideiussione, avente ad oggetto la totale esclusione dell'applicazione del termine di cui all'art. 1957 c.c., deve intendersi, comunque, parzialmente derogata la citata disposizione, nel senso che
è necessario e sufficiente che il creditore, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, abbia avanzato una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un'azione giudiziale.
Nel caso in esame risulta che la comunicazione di revoca degli affidamenti ed intimazione di pagamento è stata inviata nella stessa data sia alla società debitrice che ai due fideiussori. Analogo invio contestuale si è avuto con pagina 22 di 29 riferimento alla risoluzione del contratto di finanziamento e decadenza dal beneficio del termine.
Considerando che la richiesta stragiudiziale nei confronti del debitore principale è contestuale alla scadenza dell'obbligazione, quindi, deve intendersi rispettato il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
6. La sesta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il sesto motivo gli appellanti invocano il riconteggio delle somme dovute in relazione al mutuo contratto in data 22 ottobre 2009, con espunzione di quelle rese indebite dalla indeterminatezza del piano di ammortamento e dell'applicazione del regime di capitalizzazione composto.
A tale riguardo non può che richiamarsi quanto già evidenziato in sede di esame del quarto motivo.
Non è rinvenibile nel caso in esame alcuna illegittimità per effetto dell'utilizzo del piano di ammortamento c.d. alla francese.
Peraltro, il piano di ammortamento allegato al contratto indicava espressamente le modalità di sviluppo delle rate e la quota di capitale ed interessi che si sarebbero rimborsati, consentendo di percepire anche il regime di capitalizzazione.
Risulta pertanto corretta la decisione di mantenere le condizioni previste dal contratto ed accettate dalle parti.
Gli appellanti denunciano anche l'iniquità della clausola (c.d. floor) che impedisce al tasso variabile di scendere sotto una determinata soglia, deducendo che la stessa garantirebbe un ingiusto vantaggio per il mutuante senza che il mutuatario ne tragga alcun beneficio.
La parte intervenuta ha eccepito l'inammissibilità di tale seconda eccezione, in quanto sollevata per la prima volta in appello, specie considerando che non si verterebbe in ipotesi di nullità di protezione, come invocato dagli appellanti, non rivestendo questi la qualità di consumatori.
pagina 23 di 29 A tale riguardo è senz'altro corretto affermare che la previsione di una clausola c.d. floor non determina alcuna nullità del contratto, rientrando tra le facoltà delle parti quella di determinare liberamente il saggio degli interessi, purché nel rispetto della soglia usuraria. Del resto, la contropartita della clausola ben può essere un tasso di interesse iniziale più favorevole, dovendosi supporre che altrimenti i clienti si sarebbero orientati su prodotti diversi.
Il motivo è pertanto inammissibile.
7. La settima censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il settimo motivo gli appellanti denunciano la nullità della consulenza tecnica nella parte relativa alle conclusioni formulate in relazione ai presiti di oro, punto
7.3. della relazione peritale, laddove il CTU afferma che “per i prestiti d'uso in oro si è reso possibile unicamente l'accertamento dell'usura originaria e non anche di ulteriori verifiche previste al punto 3) del quesito, in ragione della insussistente necessaria documentazione presente in atti”.
Si afferma poi: “Gli appellanti ribadiscono che la banca non ha ottemperato al principio contenuto nell'articolo 2697 c.c. e come tale le somme accertate come dovute dovranno essere oggetto di una attenta censura da parte della Corte”.
Il CTU nella sua relazione ha dato atto di aver rinvenuto solo due contratti datati
27/11/1997 e non anche la documentazione necessaria per l'accertamento del valore dell'oro alle specifiche date dei singoli periodi di operatività dei prestiti e del tasso di interesse applicato dalla in relazione alle pattuizioni CP_2 contrattuali (contabili bancarie di riferimento). Pertanto, i conteggi svolti dal CTU hanno riguardato unicamente la verifica del rispetto della normativa antiusura al momento della pattuizione.
Per quanto sia corretto affermare che “il contratto prodotto a supporto della domanda di parte convenuta opposta non supporta sotto il profilo probatorio (ex art. 2697 c.c.) le operazioni di prestito per l'acquisto di oro postergato che abbiano avuto esecuzione in data precedente al 12/06/2007”, è anche vero che la pagina 24 di 29 banca ha limitato la sua domanda alle somme dovute in forza del contratto prodotto, per cui non era necessario documentare eventuali rapporti pregressi.
Gli appellanti deducono anche che, “non avendo la banca prodotto alcuna contabile a supporto degli addebiti sulla cui base si determina il valore dei diversi oneri, commissioni, interessi e ultimo, non certo per importanza, del differenziale del valore attuale del metallo, è impossibile una dinamica puntuale degli addebiti sugli estratti conti, visto che per di più nella codifica delle movimentazioni la banca utilizza descrizioni come “Rimborso anticipi/finanziamenti data …”.
Viene pertanto contestato che la documentazione prodotta consenta di calcolare la corrispondenza degli addebiti per interessi e spese alle previsioni contrattuali.
Il contratto di prestito d'uso d'oro prevedeva l'affidamento da parte della banca al prenditore di oro per un peso massimo di 5 kg e sino al controvalore massimo complessivo del metallo di €200.000, su base rotativa e con validità fino a revoca.
Il prenditore si è poi impegnato a restituire la medesima quantità di oro ricevuta o, in alternativa, ad acquistarlo ad un prezzo prestabilito.
Con riferimento agli interessi il contratto così prevedeva:
Si tratta quindi un contratto atipico assimilabile al mutuo per l'obbligazione di restituzione del "tantundem" e per la sua funzione di finanziamento (v. Cass. Sez.
3 - , Sentenza n. 9256 del 20/05/2020).
Non suscita dubbi di invalidità la previsione che gli interessi dovessero essere corrisposti sul valore dell'oro in dollari. Per quanto questo meccanismo esponga il prenditore al rischio derivante dalla fluttuazione sia del cambio della valuta che pagina 25 di 29 del prezzo dell'oro, tale rischio non determina un'alea irragionevole, come del resto viene comunemente ritenuto per il mutuo in valuta estera.
Nel caso specifico, poi, la necessità di indicizzare il contratto era collegata all'esigenza di considerare che il bene fornito ha un valore mutevole nel tempo ed il suo prezzo viene comunemente determinato in dollari nel mercato internazionale.
E' però senz'altro corretto affermare che per verificare la corretta determinazione degli interessi è necessario conoscere il prezzo dell'oro ed il valore di cambio della valuta nel momento in cui è stato fatto il prelievo ed in quello in cui è stata effettuata la scelta di corrisponderne il prezzo.
Nel caso specifico, nella lettera di messa in mora il credito viene così determinato:
pagina 26 di 29 Non vi è riscontro documentale con riferimento ai prelievi ed alle date in cui sarebbero avvenuti.
Va però detto che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo tali conteggi non sono stati oggetto di specifica contestazione, essendosi concentrata la difesa sulla natura usuraria degli interessi praticati e sul fatto che non fossero stati pattuiti per iscritto.
I prelievi e le rispettive date devono pertanto essere ritenuti fatti pacifici.
Ciò di cui si può discutere è quindi al più la corretta determinazione del controvalore in dollari ed il periodo in cui conteggiare gli interessi, visto che la loro pattuizione scritta è stata documentata dalla banca.
Va però detto che il solo debito derivante dal conto corrente e dal mutuo, per come accertato dal giudice di primo grado, supera ampiamente i 385.000 euro dell'importo massimo della fideiussione.
Risulta pertanto superfluo l'accertamento dell'esatto importo dovuto per il prestito d'uso d'oro, non conteggiato neppure dal giudice di prime cure.
Anche prescindendo dal fatto che la CTU non può ritenersi nulla per il solo fatto di non aver potuto compiere determinati accertamenti, non si ravvisa l'utilità di una sua rinnovazione.
8. L'ottava censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con l'ottavo motivo gli appellanti criticano la decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite, ritenendo che esse dovessero essere compensate in misura superiore al 10% in considerazione del fatto che il Decreto
pagina 27 di 29 Ingiuntivo è stato revocato, determinando il debito a carico degli ingiunti non in €
385.000,00 ciascuno ma solamente 385.000,00 in solido tra loro
Al riguardo si osserva che la limitazione del debito ad € 385.000 euro in via solidale indicata nel dispositivo è stata il frutto di una mera svista del giudice, come emerge chiaramente dal fatto che nella parte motiva il debito era stato determinato in misura corrispondente a quella ingiunta.
Tale errore è stato anche emendato in sede di correzione di errore materiale.
Non è pertanto possibile valutare tale circostanza a favore degli opponenti nella regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.
Risulta pertanto corretta la decisione di compensazione delle stesse in misura del
10%, tenuto conto del fatto che l'accoglimento, minimale, dei motivi di opposizione non ha inciso sulla posizione dei garanti, essendo il debito rimasto comunque superiore all'importo massimo garantito.
Identiche considerazioni valgono anche per le spese di CTU.
9. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico degli appellanti nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia (€
385.000) ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
già nuova con l'intervento di
[...] Controparte_2
nella sua qualità di procuratore di Controparte_4 CP_3
avverso la sentenza n. 138/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e
[...] pubblicata il 03/02/2022, così provvede:
pagina 28 di 29 1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna e in solido tra loro, a rifondere Parte_1 Parte_2 alle parti appellata ed intervenuta le spese del presente grado di giudizio, che liquida per in complessivi € 7.120 e per Controparte_5 [...] in complessivi € 9.000, il tutto oltre IVA, CPA e Controparte_4 rimborso delle spese generali del 15%;
3. dichiara che sussistono in capo agli appellanti i presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 23 marzo 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1512/2022 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
FRATONI ROBERTO,
APPELLANTI contro
GIA' Controparte_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. BRILLI FIAMMETTA,
[...]
APPELLATA e con
QUALE PROCURATRICE Controparte_3 Controparte_4
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
BRILLI FIAMMETTA
INTERVENUTA
avverso pagina 1 di 29 la sentenza n. 138/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo pubblicata il 03/02/2022
CONCLUSIONI
In data 14.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della impugnata sentenza pronunciata dal Tribunale di Arezzo in data 3.2.2022, pubblicata in data 3.2.2022, RG 1310/2016, Repertorio 205/2022 del 3.2.2022, non notificata, accertata la fondatezza della domanda proposta dalle parti attrici opponenti, respinta ogni eccezione formulata sul punto dalla parte convenuta opposta e riformata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Arezzo, in accoglimento dei motivi di cui all'appello proposto Voglia accogliere le conclusioni come di seguito precisate: IN VIA PRELIMINARE perché sia dichiarato il difetto di legittimazione attiva e di capacità ad agire in capo alla non avendo la stessa adempiuto agli Controparte_3 obblighi che sono previsti da cipare in qualità di cessionaria del credito al giudizio e ciò ai sensi dell'articolo 58 TUB con condanna della stessa al pagamento delle spese legali in favore degli attori opponenti con distrazione delle stesse in favore dei procuratori antistatari. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE pendendo la causa avanti al Tribunale di Roma – Sezione Imprese – RG 77481/2020 – Dott.ssa Garrisi, come si evince dall'Ordinanza (doc. 4) con la quale rigettava la richiesta di sospensione delle clausole n. 2, 6 e 8 portate nelle fideiussioni poste a fondamento del Decreto Ingiuntivo opposto, avente ad oggetto nel merito l'accertamento della nullità o annullabilità delle clausole suddette si richiede, essendo la causa detta pregiudiziale rispetto a quella pendente avanti al Tribunale di Arezzo, la sospensione del Giudizio in attesa della decisione riguardante la nullità o meno delle clausole suddette. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE visto l'esito della CTU chiedono la conferma della revoca del Decreto Ingiuntivo atteso che la somma ingiunta dovrà essere limitata a quella differenza tra quanto originariamente richiesto da parte della banca e quanto risultato indebito. NEL MERITO si riportano alle conclusioni tutte rassegnate in atti chiedendo che la somma che in denegata verrà dichiarata come dovuta sia contenuta nella differenza tra quella oggetto del procedimento monitorio e la differenza con quella risultata indebita nella CTU anche determinata con l'integrazione richiesta al capo successivo. IN VIA ISTRUTTORIA anche in osservanza con i poteri officiosi che vengono riservati alla Corte di Appello ai sensi dell'articolo 345 c.p.c., rilevata la nullità parziale della CTU redatta in sede del giudizio di primo grado sul punto relativo alla mancanza di documenti necessari per rispondere al punto 3) del quesito posto dal Giudice del Tribunale di Arezzo, disporre una CTU ad integrazione di quella svolta nel giudizio di primo grado per determinare in maniera esatta quanto dovuto da parte degli appellanti in relazione al prestito d'uso d'oro.
pagina 2 di 29 IN VIA ISTRUTTORIA richiede l'ammissione delle prove orali richieste con la memoria formulata ai sensi dell'articolo 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. e l'acquisizione della documentazione sempre come richiesta in detta memoria. Non accettano il contraddittorio su eventuali nuove domande, nuove produzioni e nuove conclusioni formulate da parte della convenuta e in ipotesi di ammissione al giudizio della il contraddittorio su eventuali nuove domande, Controparte_3 produzioni o conclusioni dalla stessa formulate. Vittoria di spese e competenze del giudizio del primo e del secondo grado o compensazione integrale delle stesse con eventuale distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte appellata:
“Piaccia alla Corte Adita, Dichiarare il difetto di legittimazione processuale e sostanziale di , Controparte_5 essendo il credito di titolarità di , con richiesta l CP_3 giudizio. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Per la parte intervenuta:
“Piaccia alla Corte Adita, ogni contraria istanza disattesa, ivi compresa la eccezione formulata all'udienza del 13.2.2024 di difetto di legittimazione di quale Controparte_4 mandataria di CP_3 dichiarare inammissibili i motivi di appello ex adverso proposti, ex art. 342 c.p.c. e 345 cpc per tutto quanto meglio in atti illustrati, in ogni caso respingere i suddetti motivi di appello per quanto illustrato in comparsa di costituzione, Stante l'intervenuto provvedimento di correzione di errore materiale della sentenza impugnata, pronunciato in data 24 febbraio 2024 dal Tribunale di Arezzo, si rinuncia alla domanda di riformare il capo del dispositivo che prevedeva la condanna di
[...]
e in solido tra loro, al pagamento in favore di Pt_1 Parte_2 CP_3 di € 385.000,00 oltre interessi moratori con decorrenza dalla data della domanda, essendo stato modificato con previsione della condanna di e Parte_1 [...]
in forza dell'impegno fideiussorio contratto, al pag i Parte_2 di di € 385.000,00 oltre interessi moratori con decorrenza dalla data CP_3 della domanda come da corretta motivazione esposta dal Tribunale di Arezzo. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
e proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 130/2016 emesso dal Tribunale di Arezzo con il quale era stato pagina 3 di 29 ingiunto loro di pagare alla la somma Controparte_2 di € 385.000,00 in qualità di fideiussori di nonché il primo € 32.619,57 Parte_3 ed il secondo € 42.257,72 a titolo personale.
Gli opponenti premettevano che:
- nel 1997 la aveva stipulato con Parte_3 Controparte_6
(nel proseguo soltanto “ ”) due prestiti di uso di oro rispettivamente CP_2 per 5 Kg e 7 Kg (3 dei quali, successivamente, erano stati oggetto di restituzione)
e che essi, soci della società, il 12.2.2008 avevano concesso una fideiussione fino all'importo di € 385.000,00;
- nel 2009, non potendo essere restituiti i 9 Kg di oro detenuti in prestito, venivano stipulati un mutuo (con iscrizione ipotecaria di secondo grado sul capannone industriale, nonché garanzia da parte del Consorzio Confidi) per €
190.000,00, nonché due prestiti personali di € 40.000,00 ciascuno da parte dei soci, la cui provvista (€ 270.000,00) veniva trattenuta dalla banca per ripianare il debito maturato;
- in data 15.9.2009 veniva stipulato tra e un nuovo Parte_3 CP_2 prestito d'uso in oro con pagamento postergato;
- nel novembre 2012 venivano revocati tutti gli affidamenti e il 10.3.2014 la posizione veniva passata a sofferenza.
In punto di diritto, gli opponenti muovevano contestazioni nei confronti di tutti i contratti stipulati con , tanto dal debitore principale quanto da loro CP_2 stessi in qualità di garanti. Più precisamente:
1) il conto corrente n. 3045-9 non sarebbe mai stato stipulato in forma scritta, sarebbero stati applicati interessi anatocistici ed interessi usurari;
2) i contratti di prestito d'uso in oro sarebbero stati fatti contrarre dalla banca in luogo dei comuni contratti di finanziamento perché questi avrebbero consentito di percepire interessi di natura usuraria e comunque non indicherebbero il tasso d'interesse praticato;
3) il contratto di mutuo ipotecario prevederebbe un tasso di mora superiore al pagina 4 di 29 tasso soglia usurario ed un l'ISC non corretto, con conseguente necessità di applicare dell'art. 117, comma 7, TUB;
nella determinazione del debito residuo non si sarebbe tenuto conto del (potenziale) ricavato dall'espropriazione del capannone industriale e dell'escussione della garanzia consortile;
4) contratti di finanziamento stipulati dai soci sarebbero stati ottenuti dalla banca approfittando del loro stato di bisogno e non avrebbero comportato una reale erogazione del credito, in quanto sarebbero serviti per ripianare i debiti della società; inoltre, le condizioni economiche del contratto, nel loro complesso, supererebbero usurarie;
5) i fideiussori sarebbero liberati per avere la banca violato l'art. 1956 c.c., continuando a far credito a pur conoscendo le sue precarie condizioni Parte_3 economico-patrimoniali, senza la loro autorizzazione, nonché per non essersi attivata nei confronti della debitrice principale entro sei mesi, come prescritto dall'art. 1957 c.c..
Si costitutiva in giudizio e (alla quale in Controparte_2 Controparte_2 corso di causa subentrava, ex art. 111 c.p.c., eccependo, in via Controparte_3 preliminare, il difetto di legittimazione attiva dei sig.ri e con Pt_1 Parte_2 riguardo ai rapporti riferibili alla debitrice principale, nonché la prescrizione dei diritti restitutori invocati. Nel merito, la convenuta deduceva che:
1) la banca avrebbe applicato le condizioni espressamente pattuite, nel rispetto della delibera CICR del 9.2.2000 e senza l'applicazione di interessi usurari;
2) sarebbero del tutto assenti i profili di usura lamentati dagli opponenti, costituendo i contratti di prestito di uso in oro una tipica modalità di finanziamento delle imprese orafe, socialmente ed economicamente accettata, con rischi legati alle fluttuazioni delle valutazioni del metallo perfettamente note agli operatori professionali;
3) sia il mutuo ipotecario che i finanziamenti personali furono contratti per le finalità pagina 5 di 29 previste dai relativi negozi, senza che potrebbe postularsene la nullità ove anche fosse fondata l'ipotesi di controparte, poiché non si tratterebbe di mutui di scopo;
5) le fideiussioni sarebbero state pienamente efficaci, non essendo stati violati né
l'art. 1956 c.c. (tanto più in ragione della coincidenza tra garanti e legali rappresentanti della debitrice principale), né l'art. 1957 c.c. (espressamente derogato dai contratti, con sottoscrizione separata ex art. 1341, comma 2, c.c.).
La causa veniva istruita a mezzo di una consulenza tecnica d'ufficio.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 138/2022 pubblicata il 03/02/2022 il Tribunale di Arezzo così statuiva:
“Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, in parziale accoglimento dell'opposizione:
• revoca il decreto ingiuntivo n. 130/2016, oggetto di opposizione;
• condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di di € 385.000,00 oltre interessi Controparte_3 moratori con decorrenza dalla data della domanda;
• condanna va condannato al pagamento in favore di Parte_2 [...] di € 43.437,97 (somma quantificata al 23.3.2016) oltre interessi CP_3 al tasso corrispettivo;
• condanna va condannato al pagamento in favore di Parte_1 [...] di € 32.680,03 (somma quantificata al 23.3.2016) oltre interessi CP_3 al tasso corrispettivo;
• compensa nella misura di 1/10 le spese di lite, ponendo la parte restante a carico di e in solido tra loro, che quantifica Parte_1 Parte_2 in misura pari a € 27.500,00 oltre rimborso delle spese generali, IVA e CAP;
• pone le spese di consulenza, nel rapporto interno tra le parti, definitivamente a carico degli opponenti, in via solidale, per la quota di
19/20 e a carico dell'opposta per la quota di 1/20”. pagina 6 di 29 Nello specifico, il giudice rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
, ritenendo sufficientemente provata la cessione del credito, l'istanza di CP_3 sospensione ex art. 295 c.p.c., sul presupposto che la questione relativa alla validità delle fideiussioni oggetto del diverso giudizio ben poteva essere esaminata in via incidentale. Veniva altresì respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli opponenti, sul presupposto che gli stessi potessero sollevare eccezioni in merito alla validità del rapporto garantito.
Quanto al merito, il giudice rigettava l'eccezione di decadenza dell'obbligazione fideiussoria per violazione del disposto dell'art. 1956 c.c., sul presupposto che i garanti erano anche legali rappresentanti della società garantita.
La domanda di liberazione ai sensi dell'art. 1957 c.c. veniva rigettata in considerazione della espressa deroga contrattuale.
Le due fideiussioni, poi, venivano ritenute autonome tra loro, tali da garantire ciascuna l'importo di € 385.000.
Con riferimento al contratto di conto corrente n. 3045-9, il giudice, prendendo atto della mancata produzione del contratto originario e della prima serie degli estratti conto, riteneva di dover azzerare il saldo iniziale, eliminare la capitalizzazione trimestrale, e di non poter applicare l'art. 117, comma 7, del
D.Lgs. 385/1993, relativo alla mancata pattuizione scritta degli interessi, e non alla mancanza dell'intero contratto, circostanza che rendeva superflua la verifica dell'eventuale usurarietà degli interessi. Il saldo finale del conto corrente, a debito del correntista, veniva individuato in € 351.788,78.
Quanto ai prestiti d'oro, l'usurarietà degli interessi veniva esclusa, utilizzando quale parametro i tassi medi rilevati per la categoria “altri finanziamenti”.
Il giudice escludeva poi l'indeterminatezza della pattuizione degli interessi nel mutuo fondiario con ammortamento alla francese, nonché che tale forma di ammortamento determinasse effetti anatocistici. L'eccezione relativa all'erroneità Part dell' veniva inoltre respinta, non essendo stata sollevata una relativa domanda risarcitoria. In relazione a tale contratto veniva invece riscontrato il superamento pagina 7 di 29 della soglia di usura, riducendo la somma dovuta a € 196.984,30.
Il giudice pertanto evidenziava che, in base a una semplice operazione algebrica
(€ 351.788,78 + € 196.984,30), si poteva dedurre che il debito accertato era di gran lunga superiore al massimale delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, fatto che giustificava di per sé la conferma del decreto ingiuntivo.
Quanto ai debiti contratti personalmente dagli opponenti, poi, ovvero i due contratti di finanziamento del 21.12.2010 di € 40.000,00 ciascuno, veniva escluso qualsivoglia profilo di nullità per il fatto che le somme oggetto dei mutui erano state volontariamente utilizzate dal mutuatario per finalità diverse da quelle indicate nel contratto, l'allegazione relativa all'errata indicazione del TAEG veniva considerata generica, veniva esclusa l'usura oggettiva, mentre veniva riscontrato il superamento dei tassi soglia in alcuni trimestri, riducendosi il debito a €
43.437,97 per ed a € 32.680,03 per Parte_2 Pt_1
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 [...]
(di seguito anche APPELLANTI) convenivano in giudizio, innanzi Parte_2 questa Corte di Appello già Controparte_1 [...]
(di seguito anche APPELLATA) proponendo Controparte_2 gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) sulla legittimazione attiva e competenza ad agire della parte convenuta opposta;
2) sulla istanza di sospensione del giudizio avanti al tribunale di Arezzo ex articolo 295 c.p.c. in attesa della decisione del Tribunale di Roma sulla impugnata fideiussione;
3) sulla rideterminazione del quantum relativo ai finanziamenti personali concessi agli appellanti;
pagina 8 di 29 4) sulla illegittimità del piano di ammortamento alla francese (interesse composto) – mancanza di trasparenza – indeterminatezza;
5) nullità della obbligazione fideiussoria degli attori opponenti ex articolo 1957
c.c.;
6) sulle indeterminatezze e sulla mancanza di trasparenza del mutuo contratto il 22.10.2009;
7) sulla indeterminatezza e frammentarietà della CTU in punto dei contratti aventi ad oggetto l'uso o il prestito di oro – nullità parziale della perizia - indeterminatezza della domanda per assenza dei relativi documenti che ne giustificano la disciplina – rideterminazione delle somme dovute sulla base della CTU svolta nel giudizio di primo grado da integrarsi in appello;
8) disciplina delle spese del giudizio attesa la revoca del decreto ingiuntivo e la grande riduzione di quanto risulterebbe dovuto nella sentenza. riforma della disciplina delle spese nel caso di accoglimento dell'atto di appello.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_5 quale dichiarava che il credito era stato ceduto a chiedendo di essere CP_3 estromessa dal giudizio.
Si costituiva anche quale procuratrice di Controparte_4
la quale si dichiarava cessionaria del credito e contestava le altrui CP_3 domande, chiedendone il rigetto.
L'intervenuta proponeva altresì appello incidentale per il caso di mancato accoglimento della istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza, nella parte in cui, in contrasto con la motivazione correttamente formulata, nel dispositivo non si afferma che l'impegno di garanzia assunto da ciascun fideiussore era autonomo. pagina 9 di 29 Con le note sostitutive dell'udienza del 13/02/2024 gli appellanti sollevavano una ulteriore eccezione di difetto di legittimazione di , Controparte_4 quale mandataria di per mancata iscrizione ex art. 106 Tub, e per CP_3 non essere citata quale servicer in Gazzetta ufficiale.
Con le note in sostituzione di udienza dell'8.11.2024 Controparte_4 dichiarava che, con provvedimento del 24 febbraio 2024, il giudice aveva
[...] disposto la correzione di errore materiale della sentenza n. 138/2022 nel senso che, nel dispositivo, laddove risulta scritto «condanna e Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento a favore di di € Parte_2 CP_3
385.000,00 oltre interessi moratori dalla data della domanda», si legga invece
«condanna e in forza dell'impegno fideiussorio Parte_1 Parte_2 contratto, al pagamento, ciascuno, in favore di di € 385.000,00 CP_3 oltre interessi moratori con decorrenza dalla data della domanda».
Alla luce di quanto sopra, la parte intervenuta rinunciava al proprio appello incidentale.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione di
, quale mandataria di per mancata Controparte_4 CP_3 iscrizione ex art. 106 Tub, e per non essere citata quale servicer in Gazzetta ufficiale.
In particolare, si afferma che ai sensi dell'art. 2 comma 6 della legge 30.4.1999
n. 130 (“legge sulle cartolarizzazioni”), soltanto una banca o un intermediario pagina 10 di 29 finanziario iscritto nell'albo apposito ai sensi dell'art. 106 TUB possono figurare tra gli incaricati di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento.
Dal momento che , mandataria di non risulta avere tale CP_4 CP_3 qualifica sarebbe priva di legittimazione attiva.
Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione ha già chiarito che gli atti processuali compiuti da un soggetto non iscritto all'albo 106 TUB non possono essere ritenuti nulli. Infatti, “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. Civ, Sez. 3,
Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024). Inoltre, anche qualora così fosse, la legittimazione processuale deve essere verificata con riferimento alla parte in senso sostanziale, che nel caso in esame è che si è avvalsa di CP_3 CP_4 solo come mandataria in senso processuale. Per le medesime ragioni, poi, è alla mandante che deve aversi riguardo per verificare se sia o meno iscritta allo specifico albo, cosa che risulta.
L'eccezione è pertanto infondata.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo la parte appellante contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto provata la legittimazione attiva di deducendo che la CP_3
pagina 11 di 29 produzione documentale effettuata per provare tale presupposto con la comparsa conclusionale era tardiva.
L'argomento non è condivisibile.
La produzione documentale è avvenuta con il primo atto successivo al momento in cui l'eccezione è stata sollevata, per cui non può essere ritenuta tardiva.
Infatti, così come la contestazione della titolarità attiva, attenendo al merito della pretesa, non è soggetta a preclusioni, integrando una mera difesa (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 16814 del 17/06/2024), deve ritenersi che anche la relativa prova possa essere fornita in ogni momento, divenendo necessaria solo in caso di contestazioni.
Non vi sono poi dubbi in merito alla titolarità del rapporto in capo a , CP_3 confermata anche dalla stessa . Controparte_5
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo viene reiterata la richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della decisione del Tribunale di Roma, Sezione
Imprese, sulla domanda di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust. Al riguardo non si può che condividere la decisione assunta dal giudice di primo grado, non essendovi alcuna necessità di sospendere il giudizio in attesa della decisione in via principale sulla domanda di nullità, ben potendo la questione essere esaminata in via incidentale nel presente giudizio quale eccezione volta a paralizzare la richiesta di pagamento nei confronti dei garanti.
Su tale aspetto pertanto ci si soffermerà in sede di esame del quinto motivo, per il quale ha una rilevanza.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo e chiedono di rideterminare il quantum Parte_2 Pt_1 dovuto in relazione ai prestiti personali da loro contratti in considerazione delle osservazioni alla perizia redatta dal CTU formulate dal loro CTP.
pagina 12 di 29 In particolare, viene dedotto che tali finanziamenti, che sarebbero stati concessi a due clienti-consumatori, recano un TAEG che è difforme da quello ricalcolato dal
CTP, per cui dovrebbe applicarsi il disposto dell'articolo 125 bis T.U.B. con il calcolo degli interessi corrisposti al tasso BOT.
Inoltre, si afferma che questi prestiti, ancorchè concessi a persone fisiche e per ragioni personali – ristrutturazione casa – nella sostanza sarebbero transitati nel conto della alla quale erano in precedenza stati revocati i fidi, per cui CP_7
“Questa condotta posta in essere dalla banca potrà essere oggetto di valutazione per determinare se tali contratti siano nulli o annullabili, siano oggetto di simulazione, siano contrari a norme imperative in virtù delle quali ambedue, fermo restando l'obbligo di restituzione del capitale, potranno essere epurati dagli interessi vista la patologia contrattuale evidenziata”.
Sotto il primo profilo si osserva che, come già evidenziato nella sentenza impugnata, la giurisprudenza è univocamente orientata nel senso di ritenere che la mancata o errata indicazione del TAEG non dia luogo a nullità del contratto, ma al più ad una responsabilità precontrattuale o contrattuale della banca.
Afferma la Suprema Corte: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del
d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”
(Sez. 1, Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023).
Nel caso in esame la domanda di responsabilità non è mai stata avanzata, per cui, anche ad accedere alla tesi dell'errata indicazione del TAEG, questa starebbe priva di conseguenze processuali. pagina 13 di 29 Quanto al secondo profilo, poi, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, i finanziamenti contratti dagli odierni appellanti non integrano una fattispecie di mutuo di scopo, che richiede che la finalità del finanziamento rientri nella causa del contratto.
Come evidenzia la Corte di Cassazione “Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 15695 del 05/06/2024).
Nel caso in esame non è riscontrabile alcun interesse del mutuante ad uno specifico utilizzo della somma concessa, per cui la finalità indicata costituisce un mero motivo.
L'utilizzo delle somme per finalità difformi rispetto a quelle indicate nel contratto, quindi, risulta privo di conseguenze giuridiche.
4. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quarto motivo gli appellanti denunciano l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese sotto il profilo della mancanza di trasparenza e della indeterminatezza, invocando le conseguenze previste nell'articolo 117 o 125 bis
TUB.
Si ribadisce poi che l'interesse composto determinerebbe effetti anatocistici o comunque costi impliciti.
A tale riguardo è sufficiente evidenziare che nelle more del giudizio si è pronunciata su tale questione la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, esprimendo principi di diritto che questo collegio condivide pienamente. pagina 14 di 29 Con la sentenza n. 15130 del 20 maggio 2024, infatti, la Suprema Corte ha affermato: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Tali principi, per quanto espressi in materia di mutui a tasso fisso, ben possono essere estesi a quelli a tasso variabile, avendo valenza generale.
Deve essere anche escluso che tale metodologia di ammortamento determini effetti anatocistici.
Con il termine ammortamento “alla francese” si «intende richiamare, nella sostanza (per il vero con una terminologia imprecisa e di comprensibilità non immediata), la struttura caratteristica del tipo di ammortamento in discorso, che comporta – per propria conformazione strutturale, seppur con intensità maggiore
o minore a seconda delle fattispecie che nel concreto lo realizzino – che i singoli ratei siano composti da quote di (restituzione del) capitale e quote di (pagamento degli) interessi compensativi in rapporto variabile nella successione delle rate: “e così a muovere, più precisamente, dalle rate iniziali, in cui la misura assegnata agli interessi è preponderante, e comunque superiore, rispetto a quella che viene imputata al capitale ancora da restituire;
secondo una dinamica in via progressiva decrescente col susseguirsi delle rate;
sino a invertire il rapporto quantitativo tra le quote di interessi e di capitale nelle rate inerenti alla fase terminale del previsto rientro” (come spiega Cass. 14166/2021)» (Cass. n. 34677 del 2022, in motivazione).
Questa Corte ha già avuto modo di considerare che, «relativamente a tale tipologia di finanziamenti, caratterizzati dal rimborso con il versamento di rate pagina 15 di 29 costanti, va inoltre rilevato che la quota di interessi è calcolata applicando il tasso pattuito al debito residuo per capitale e che, dalla differenza tra tale importo e il totale della rata, in cui gli interessi sono incorporati, viene determinata la quota di capitale da rimborsare con riferimento a ogni periodo di ammortamento;
ne consegue che, proprio in virtù della struttura stessa dell'operazione di finanziamento, e dei reciproci obblighi pattuiti, il calcolo degli interessi è sempre e inevitabilmente effettuato sul debito residuo per capitale, che rimane da restituire al finanziatore, mentre l'interesse non viene capitalizzato, cioè non è mai produttivo di altro interesse, qual[i] che siano la durata complessiva del piano di ammortamento e la cadenza periodica dei relativi pagamenti. In altri termini,
l'ammortamento alla francese non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Pertanto, al di là delle varie interpretazioni e delle plurime operazioni di calcolo basate sugli studi di matematica finanziaria richiamati nell'atto di appello, ciò che unicamente conta è il rispetto del parametro normativo stabilito dall'art. 1283 c.c., ai sensi del quale è vietato il fenomeno di incorporamento di interessi scaduti al capitale che li ha generati, di modo da evitare che essi costituiscano la base di calcolo produttiva di ulteriori interessi per il futuro. La previsione, come nella fattispecie, di un piano di rimborso con rata costante, invece, prevede strutturalmente il calcolo degli interessi sul solo capitale residuo in quanto alla scadenza della rata gli interessi fino a quel momento maturati sono liquidati e pagati, essendo una parte della medesima rata, e non vengono capitalizzati» (Corte d'appello di Firenze n. 1447 del 2023, in motivazione;
analogamente, Corte d'appello di Firenze n. 1624 del
2023, in motivazione).
L'esclusione del fenomeno anatocistico in correlazione all'ammortamento alla francese è ampiamente condivisa dalla giurisprudenza di merito (limitatamente a quella d'appello, ancora, tra le più recenti, Corte d'appello di Firenze n. 1450 del pagina 16 di 29 2023, n. 1414 del 2023 e n. 498 del 2023, tutte in motivazione, nonché Corte
d'appello di Lecce-Taranto n. 157 del 2023, Corte d'appello di Campobasso n. 124 del 2023, Corte d'appello di Venezia n. 2955 del 2021, Corte d'appello di Perugia
n. 33 del 2021, Corte d'appello di Torino n. 487 del 2020, Corte d'appello di
Napoli n. 772 del 2020 e Corte d'appello di Roma n. 731 del 2020: tutte in massima) e trova conforto anche in quella di legittimità, che ha confermato che il sistema di ammortamento alla francese non configura un fenomeno anatocistico
«in quanto gli interessi venivano calcolati sul residuo e non sull'intero» (Cass. n.
9237 del 2020, in motivazione) e ha giudicato logica la motivazione secondo cui
«detto sistema non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata» (Cass. n.
16221 del 2022, in motivazione).
Ancora più di recente la S.C. con pronuncia n. 27823 del 2023, nel distinguere tra capitalizzazione composta ed anatocismo ha chiarito che “l'art. 1283 c.c. vieta infatti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale.
Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione pagina 17 di 29 dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n.
16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”.
Peraltro, anche la stessa allegazione risulta del tutto generica, tanto da rendere inammissibile sotto tale profilo il motivo, in quanto «non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato»
(Cass. n. 13144/2023).
5. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quinto motivo gli appellanti deducono la “nullità della obbligazione fideiussoria degli attori opponenti ex articolo 1957 c.c.”.
Con riferimento a tale domanda, da intendersi quale liberazione del fideiussore per il mancato rispetto del termine semestrale per avanzare le domande nei confronti del debitore principale, è necessario preliminarmente valutare l'eccezione di nullità della fideiussione prestata perché redatta secondo il noto schema valutato frutto di un accordo anticoncorrenziale.
Il contratto, infatti, prevede una espressa deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., per cui l'esame della domanda presuppone l'accertamento della nullità di tale clausola.
pagina 18 di 29 A tale riguardo le parti danno atto che il Tribunale di Roma ha accolto, sia pure con una pronuncia non definitiva, la domanda di accertamento della nullità delle clausole 2, 6 e 8.
Tale pronuncia si pone chiaramente nel solco delineato dalle Sezioni Unite delle
Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994/2021, che ha definitivamente chiarito gli effetti dell'accordo anticoncorrenziale sui contratti stipulati sulla base del modello ABI, statuendo che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett.a) e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulle, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La decisione, quindi, per quanto non definitiva, risulta condivisibile.
La nullità delle clausole, però, non si può estendere all'intero negozio, non venendo allegato che lo stesso non sarebbe stato concluso in assenza delle stesse, e potendosi anzi ragionevolmente presumere, da un lato, che in assenza delle clausole colpite da nullità, tali da aggravare a sfavore dei garanti la disciplina codicistica, questi a maggior ragione avrebbero rilasciato la garanzia;
d'altro lato, anche per la banca la garanzia personale, ancorché depurata dalle clausole anticoncorrenziali, presumibilmente non sarebbe stata rifiutata, essendo comunque più vantaggiosa dell'alternativa rappresentata dalla totale assenza di garanzie.
Va però evidenziato che le garanzie prestate dagli odierni appellanti contengono anche, al punto n. 7, una clausola c.d. solve et repete (già ritenuta legittima dalla
Banca di Italia - allora quale Autorità Garante concorrenza - nel provvedimento n.
55 del 2 maggio 2005), che - pur non conferendo alla fideiussione il carattere di garanzia autonoma, non essendo stati i garanti privati del potere di sollevare pagina 19 di 29 eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale - consente comunque alla CA di esigere immediatamente il pagamento del dovuto da parte dei medesimi.
Essendo, come detto, la fideiussione del tipo “a prima richiesta” è, pertanto, sufficiente, per non incorrere nella decadenza sancita dall'art. 1957 c.c., una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria.
Sul punto la Corte di Cassazione ha infatti anche di recente ribadito: «Ebbene se
è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio
2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) –
è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi,
"l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n.
pagina 20 di 29 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).
Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363
c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione"
(cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.).
Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass.
n. 31509/2021 cit.)» (Sez. III, 13/01/2025 n.835, in motivazione).
Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli odierni ricorrenti conteneva l'impegno del garante ad adempiere "a semplice richiesta scritta", clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita da nullità, per cui, come correttamente statuito dalla Corte d'Appello, la lettera di messa in mora del
15.10.2015 ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale
(cfr. p. 11 sentenza impugnata n. 857/2022, in cui la Corte d'Appello fa riferimento all'art. 7 della fideiussione).
Pertanto, la previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di pagare
“immediatamente al banco a semplice richiesta scritta” (art. 7 della fideiussione) deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c., con la conseguente possibilità di ritenere "sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale" (Cass., 26/09/2017, n. 22346). pagina 21 di 29 La Suprema Corte, in effetti, nelle ipotesi di atti di garanzia contenenti la clausola di pagamento a prima richiesta (siano esse fideiussioni o contratti autonomi di garanzia), ha evidenziato che l'eventuale rinvio pattizio alla decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., debba intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Al fine di evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. è, quindi, sufficiente la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio
(in tal senso, Cass. 21.05.2008 n. 13078; Cass., 26.09.2017, n. 22346; Cass.
28.02.2020, n. 5598; Cass., 03.11.2021, n. 31509).
Tali pronunce, seppure dettate in tema di garanzia autonoma (a prima richiesta e senza eccezioni) sanciscono un principio valevole anche per le fideiussioni a prima richiesta, posto che, in entrambi i casi, le parti hanno inteso assicurare il pagamento immediato da parte del garante;
diversamente tale previsione sarebbe in contrasto con la necessità di impedire la decadenza per il tramite di un'azione giudiziaria.
Pertanto, ferma la nullità della clausola n. 6 della fideiussione, avente ad oggetto la totale esclusione dell'applicazione del termine di cui all'art. 1957 c.c., deve intendersi, comunque, parzialmente derogata la citata disposizione, nel senso che
è necessario e sufficiente che il creditore, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, abbia avanzato una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un'azione giudiziale.
Nel caso in esame risulta che la comunicazione di revoca degli affidamenti ed intimazione di pagamento è stata inviata nella stessa data sia alla società debitrice che ai due fideiussori. Analogo invio contestuale si è avuto con pagina 22 di 29 riferimento alla risoluzione del contratto di finanziamento e decadenza dal beneficio del termine.
Considerando che la richiesta stragiudiziale nei confronti del debitore principale è contestuale alla scadenza dell'obbligazione, quindi, deve intendersi rispettato il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
6. La sesta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il sesto motivo gli appellanti invocano il riconteggio delle somme dovute in relazione al mutuo contratto in data 22 ottobre 2009, con espunzione di quelle rese indebite dalla indeterminatezza del piano di ammortamento e dell'applicazione del regime di capitalizzazione composto.
A tale riguardo non può che richiamarsi quanto già evidenziato in sede di esame del quarto motivo.
Non è rinvenibile nel caso in esame alcuna illegittimità per effetto dell'utilizzo del piano di ammortamento c.d. alla francese.
Peraltro, il piano di ammortamento allegato al contratto indicava espressamente le modalità di sviluppo delle rate e la quota di capitale ed interessi che si sarebbero rimborsati, consentendo di percepire anche il regime di capitalizzazione.
Risulta pertanto corretta la decisione di mantenere le condizioni previste dal contratto ed accettate dalle parti.
Gli appellanti denunciano anche l'iniquità della clausola (c.d. floor) che impedisce al tasso variabile di scendere sotto una determinata soglia, deducendo che la stessa garantirebbe un ingiusto vantaggio per il mutuante senza che il mutuatario ne tragga alcun beneficio.
La parte intervenuta ha eccepito l'inammissibilità di tale seconda eccezione, in quanto sollevata per la prima volta in appello, specie considerando che non si verterebbe in ipotesi di nullità di protezione, come invocato dagli appellanti, non rivestendo questi la qualità di consumatori.
pagina 23 di 29 A tale riguardo è senz'altro corretto affermare che la previsione di una clausola c.d. floor non determina alcuna nullità del contratto, rientrando tra le facoltà delle parti quella di determinare liberamente il saggio degli interessi, purché nel rispetto della soglia usuraria. Del resto, la contropartita della clausola ben può essere un tasso di interesse iniziale più favorevole, dovendosi supporre che altrimenti i clienti si sarebbero orientati su prodotti diversi.
Il motivo è pertanto inammissibile.
7. La settima censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il settimo motivo gli appellanti denunciano la nullità della consulenza tecnica nella parte relativa alle conclusioni formulate in relazione ai presiti di oro, punto
7.3. della relazione peritale, laddove il CTU afferma che “per i prestiti d'uso in oro si è reso possibile unicamente l'accertamento dell'usura originaria e non anche di ulteriori verifiche previste al punto 3) del quesito, in ragione della insussistente necessaria documentazione presente in atti”.
Si afferma poi: “Gli appellanti ribadiscono che la banca non ha ottemperato al principio contenuto nell'articolo 2697 c.c. e come tale le somme accertate come dovute dovranno essere oggetto di una attenta censura da parte della Corte”.
Il CTU nella sua relazione ha dato atto di aver rinvenuto solo due contratti datati
27/11/1997 e non anche la documentazione necessaria per l'accertamento del valore dell'oro alle specifiche date dei singoli periodi di operatività dei prestiti e del tasso di interesse applicato dalla in relazione alle pattuizioni CP_2 contrattuali (contabili bancarie di riferimento). Pertanto, i conteggi svolti dal CTU hanno riguardato unicamente la verifica del rispetto della normativa antiusura al momento della pattuizione.
Per quanto sia corretto affermare che “il contratto prodotto a supporto della domanda di parte convenuta opposta non supporta sotto il profilo probatorio (ex art. 2697 c.c.) le operazioni di prestito per l'acquisto di oro postergato che abbiano avuto esecuzione in data precedente al 12/06/2007”, è anche vero che la pagina 24 di 29 banca ha limitato la sua domanda alle somme dovute in forza del contratto prodotto, per cui non era necessario documentare eventuali rapporti pregressi.
Gli appellanti deducono anche che, “non avendo la banca prodotto alcuna contabile a supporto degli addebiti sulla cui base si determina il valore dei diversi oneri, commissioni, interessi e ultimo, non certo per importanza, del differenziale del valore attuale del metallo, è impossibile una dinamica puntuale degli addebiti sugli estratti conti, visto che per di più nella codifica delle movimentazioni la banca utilizza descrizioni come “Rimborso anticipi/finanziamenti data …”.
Viene pertanto contestato che la documentazione prodotta consenta di calcolare la corrispondenza degli addebiti per interessi e spese alle previsioni contrattuali.
Il contratto di prestito d'uso d'oro prevedeva l'affidamento da parte della banca al prenditore di oro per un peso massimo di 5 kg e sino al controvalore massimo complessivo del metallo di €200.000, su base rotativa e con validità fino a revoca.
Il prenditore si è poi impegnato a restituire la medesima quantità di oro ricevuta o, in alternativa, ad acquistarlo ad un prezzo prestabilito.
Con riferimento agli interessi il contratto così prevedeva:
Si tratta quindi un contratto atipico assimilabile al mutuo per l'obbligazione di restituzione del "tantundem" e per la sua funzione di finanziamento (v. Cass. Sez.
3 - , Sentenza n. 9256 del 20/05/2020).
Non suscita dubbi di invalidità la previsione che gli interessi dovessero essere corrisposti sul valore dell'oro in dollari. Per quanto questo meccanismo esponga il prenditore al rischio derivante dalla fluttuazione sia del cambio della valuta che pagina 25 di 29 del prezzo dell'oro, tale rischio non determina un'alea irragionevole, come del resto viene comunemente ritenuto per il mutuo in valuta estera.
Nel caso specifico, poi, la necessità di indicizzare il contratto era collegata all'esigenza di considerare che il bene fornito ha un valore mutevole nel tempo ed il suo prezzo viene comunemente determinato in dollari nel mercato internazionale.
E' però senz'altro corretto affermare che per verificare la corretta determinazione degli interessi è necessario conoscere il prezzo dell'oro ed il valore di cambio della valuta nel momento in cui è stato fatto il prelievo ed in quello in cui è stata effettuata la scelta di corrisponderne il prezzo.
Nel caso specifico, nella lettera di messa in mora il credito viene così determinato:
pagina 26 di 29 Non vi è riscontro documentale con riferimento ai prelievi ed alle date in cui sarebbero avvenuti.
Va però detto che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo tali conteggi non sono stati oggetto di specifica contestazione, essendosi concentrata la difesa sulla natura usuraria degli interessi praticati e sul fatto che non fossero stati pattuiti per iscritto.
I prelievi e le rispettive date devono pertanto essere ritenuti fatti pacifici.
Ciò di cui si può discutere è quindi al più la corretta determinazione del controvalore in dollari ed il periodo in cui conteggiare gli interessi, visto che la loro pattuizione scritta è stata documentata dalla banca.
Va però detto che il solo debito derivante dal conto corrente e dal mutuo, per come accertato dal giudice di primo grado, supera ampiamente i 385.000 euro dell'importo massimo della fideiussione.
Risulta pertanto superfluo l'accertamento dell'esatto importo dovuto per il prestito d'uso d'oro, non conteggiato neppure dal giudice di prime cure.
Anche prescindendo dal fatto che la CTU non può ritenersi nulla per il solo fatto di non aver potuto compiere determinati accertamenti, non si ravvisa l'utilità di una sua rinnovazione.
8. L'ottava censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con l'ottavo motivo gli appellanti criticano la decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite, ritenendo che esse dovessero essere compensate in misura superiore al 10% in considerazione del fatto che il Decreto
pagina 27 di 29 Ingiuntivo è stato revocato, determinando il debito a carico degli ingiunti non in €
385.000,00 ciascuno ma solamente 385.000,00 in solido tra loro
Al riguardo si osserva che la limitazione del debito ad € 385.000 euro in via solidale indicata nel dispositivo è stata il frutto di una mera svista del giudice, come emerge chiaramente dal fatto che nella parte motiva il debito era stato determinato in misura corrispondente a quella ingiunta.
Tale errore è stato anche emendato in sede di correzione di errore materiale.
Non è pertanto possibile valutare tale circostanza a favore degli opponenti nella regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.
Risulta pertanto corretta la decisione di compensazione delle stesse in misura del
10%, tenuto conto del fatto che l'accoglimento, minimale, dei motivi di opposizione non ha inciso sulla posizione dei garanti, essendo il debito rimasto comunque superiore all'importo massimo garantito.
Identiche considerazioni valgono anche per le spese di CTU.
9. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico degli appellanti nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia (€
385.000) ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
già nuova con l'intervento di
[...] Controparte_2
nella sua qualità di procuratore di Controparte_4 CP_3
avverso la sentenza n. 138/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e
[...] pubblicata il 03/02/2022, così provvede:
pagina 28 di 29 1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna e in solido tra loro, a rifondere Parte_1 Parte_2 alle parti appellata ed intervenuta le spese del presente grado di giudizio, che liquida per in complessivi € 7.120 e per Controparte_5 [...] in complessivi € 9.000, il tutto oltre IVA, CPA e Controparte_4 rimborso delle spese generali del 15%;
3. dichiara che sussistono in capo agli appellanti i presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 23 marzo 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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