TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/02/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott. ssa Lidia Greco Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3758/2021 R.G.,
PROMOSSA DA
, , nato a [...] l'[...], C.F. Parte_1 Pt_2
rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO COCCHIARO, giusta procura C.F._1
in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA GRAZIA LOMBARDO, giusta C.F._2
procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore (originariamente rappr. e dif dall'avv. Cinzia Catoretti); RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto in sostituzione dell'udienza del
13/11/2024, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., sulle conclusioni ivi precisate, con assegnazione di un
1 termine ridotto a giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22/03/2021, ha chiesto a questo Tribunale Parte_3
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio [rectius: lo scioglimento del matrimonio, atteso che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile, come da estratto dell'atto di matrimonio in atti] contratto con a Gravina di Catania (CT) CP_1 CP_1 CP_1
il 13/06/1996, dal quale sono nate le figlie (il 09/12/1998) e (il 02/08/2002). CP_1 Persona_1
Ha esposto il ricorrente di vivere separato dalla moglie sin dal 2007/2008, epoca in cui quest'ultima aveva abbandonato il domicilio coniugale per andare a vivere nella casa di una sua zia, e che, con sentenza n. 192/2020 resa dal Tribunale di Catania il 20/12/2019 nel procedimento recante R.G. n. 1541/2013, passata in giudicato, era stata pronunciata la separazione personale di essi coniugi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'08/02/2022, si è costituita in giudizio
[...]
, che, senza opporsi alla domanda di divorzio, ha chiesto l'assegnazione della Controparte_1
casa familiare, sita in Gravina di Catania Via Salvo d'Acquisto n. 11 scala G, con onere per il ricorrente di corrisponderle un assegno pari ad € 700,00 mensili per il mantenimento delle figlie e oltre al pagamento per intero delle spese straordinarie, e di ulteriori 250,00 CP_1 Persona_1
mensili a titolo di assegno divorzile, non svolgendo ella alcuna attività lavorativa e considerata la sua età anagrafica, tale da non consentirle facilmente di reperire un'occupazione.
Dopo l'udienza presidenziale - alla quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente - la causa, transitata alla fase prettamente contenziosa, è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'assunzione delle prove per testi ammesse dal precedente GI con provvedimento del 15.2.2023.
Tanto premesso, deve affermarsi nel merito la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di dodici mesi risulta,
infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 192/2020, resa dal Tribunale di Catania il
20/12/2019 e pubblicata il 15/01/2020.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre,
fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Quanto alle statuizioni di carattere economico relative ai coniugi, va precisato quanto segue.
Va innanzitutto rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile proposta dalla resistente.
Con la sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare,
alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In particolare, nel recente intervento nomofilattico i giudici di legittimità hanno abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, sancendo il principio di pariordinazione degli indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970,
al fine di pervenire ad un giudizio di adeguatezza dei mezzi al momento dello scioglimento del
3 matrimonio che tenga conto delle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, del sacrificio delle legittime aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare, della durata del matrimonio (quale fattore cruciale nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune o individuale di uno dei coniugi), nonché delle effettive esperienze professionali. In tale contesto, il richiamo all'attualità va orientato alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, in linea con il principio solidaristico di matrice costituzionale. Secondo la Suprema Corte: “L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età
del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma
6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto”.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, pertanto, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile il giudice deve procedere ad un doppio accertamento: in primo luogo deve accertare,
anche avvalendosi di poteri officiosi, se sussista una sperequazione reddituale tra i coniugi;
una
4 volta constatata la sussistenza di un divario economico, deve verificare quali siano state le ragioni che l'hanno provocato, verificando, in particolare, se lo squilibrio sia conseguenza di una scelta adottata dai coniugi in costanza di matrimonio in virtù della quale il coniuge richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative lavorative per dedicarsi alla famiglia. L'accertamento delle ragioni che hanno provocato il divario è demandato all'iniziativa probatoria della parte, su cui grava l'onere di allegare e dimostrare quale sia stato il ruolo endofamiliare svolto nel contesto coniugale e ciò allo scopo di evitare, per un verso, rendite parassitarie e, per altro verso, rendite di posizione provocate anche grazie al sacrificio delle aspettative professionali di uno dei coniugi.
Nel caso in esame, tenuto conto della documentazione in atti, dell'esito dell'espletata prova testimoniale e delle deduzioni non contestate e della sostanziale identità del quadro reddituale delle parti (in difetto di nuovi elementi, non dedotti dalle parti), come emerso al momento della sentenza di separazione, ritiene il collegio che non risultino sufficientemente dimostrati - e, ancor prima allegati - i presupposti legittimanti la corresponsione dell'assegno divorzile, siccome indicati dalle
Sezioni Unite, in relazione alle ragioni che avrebbero determinato il divario economico sussistente tra le parti, non emergendo che la resistente abbia sacrificato in costanza di matrimonio le proprie aspettative professionali per dedicarsi alla famiglia.
Del resto, l'età anagrafica della sig.ra non costituisce di per sé condizione ostativa allo CP_1
svolgimento dell'attività lavorativa, considerata l'assenza di ulteriori allegazioni che possano incidere negativamente sulla capacità lavorativa, quali, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti eventuali ragioni di inabilità al lavoro o quelle attinenti alla formazione scolastica della persona.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'assegno divorzile va pertanto rigettata.
Quanto alle statuizioni economiche relative alle figlie, è invero incontroverso, in assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte della resistente, che - che oggi ha ventisei anni CP_1
compiuti - si è laureata e già da alcuni mesi lavora come insegnante di ruolo a Varese.
5 Ne deriva che nessun contributo può ritenersi più dovuto dal ricorrente, avendo la giovane raggiunto l'autosufficienza economica.
Diversamente, appare meritevole di accoglimento la domanda formulata dalla resistente per il mantenimento dell'altra figlia maggiorenne essendo pacifica tra le parti la non Persona_1
autosufficienza economica di quest'ultima (lo stesso ricorrente ha chiesto in comparsa conclusionale la conferma del contributo per il mantenimento).
In assenza dunque di contestazioni, posto, come detto, che nel corso del giudizio non è emerso un quadro reddituale delle parti significativamente diverso rispetto a quello prospettato al momento della sentenza di separazione e tenuto conto delle accresciute esigenze della giovane, deve porsi a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne non Pt_1
autonoma versando, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della resistente un Persona_1
assegno mensile che appare congruo quantificare in € 350,00, con decorrenza dalla della presente sentenza, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie per la predetta figlia (per esse intese quelle che per la loro rilevanza, imponderabilità
ed imprevedibilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e non sono ricomprese nell'assegno ordinario mensile quantificato in modo forfettizzato).
Va infine disattesa la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla resistente,
tenuto conto che detto istituto appare finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat
domestico per i figli minori o maggiori non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337
sexies, c.c. (“il godimento della casa è attribuito tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli”). E' invero certo in giurisprudenza che quella citata è norma di carattere eccezionale dettata nell'esclusivo interesse della prole. Nel caso di specie, poiché è incontroverso che l'allontanamento della e delle due figlie dalla casa coniugale sia risalente almeno all'anno 2012, per cui è CP_1
evidente che non può più sussistere più alcun legame con tale habitat domestico per la prole,
esulando dal presente giudizio ogni altra questione in ordine al titolo di proprietà e/o al godimento
6 della casa coniugale, né assumendo rilievo in questa sede le ragioni che hanno indotto la resistente all'allontanamento dalla casa coniugale.
Ricorrono giusti motivi, stante la prevalenza della domanda di status e le ragioni della decisione in ordine alle domande di natura economica, per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , e Parte_1 Pt_2
, , a Gravina di Catania (CT) il 13/06/1996, trascritto nel CP_1 Per_1 CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Gravina di Catania al n. 14, parte 1, anno 1996;
ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Gravina di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla;
CP_1
dichiara cessato, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo del di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne;
Pt_1 CP_1
pone a carico del l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della Pt_1 CP_1
la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne
, con decorrenza da dalla data di pubblicazione della presente sentenza, Persona_2
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla : CP_1
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 24/01/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott. Massimo Escher
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per
2