Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 28 luglio 1967, n. 641 , e' sostituito dal seguente:
"Fanno parte del comitato centrale per la discussione dei problemi attinenti al rispettivo territorio, oltre al sovrintendente scolastico, l'assessore alla pubblica istruzione della Regione, ove costituita, o, in mancanza, un rappresentante del comitato regionale di cui al successivo articolo 8; per la regione Trentino-Alto Adige, per la discussione dei problemi di rispettiva competenza, in luogo dell'assessore regionale, fanno parte del comitato gli assessori alla pubblica istruzione delle province di Trento e Bolzano".
Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 28 luglio 1967, n. 641 , e' sostituito dal seguente:
"Fanno parte del comitato centrale per la discussione dei problemi attinenti al rispettivo territorio, oltre al sovrintendente scolastico, l'assessore alla pubblica istruzione della Regione, ove costituita, o, in mancanza, un rappresentante del comitato regionale di cui al successivo articolo 8; per la regione Trentino-Alto Adige, per la discussione dei problemi di rispettiva competenza, in luogo dell'assessore regionale, fanno parte del comitato gli assessori alla pubblica istruzione delle province di Trento e Bolzano".